Maggior ammortamento legge di stabilità 2016
Procedura per l'inserimento delle rivalutazioni di beni ammortizzabili
È possibile inserire nuovi cespiti prima di effettuare l'importazione dei dati da altri software.
Inserire i cespiti utilizzando il primo codice successivo all'ultimo bene inserito (per esempio, se l'ultimo bene inserito ha il codice 100, nella Contabilità inserire il cespite con il codice 101).
L'importazione dei cespiti assegnerà lo stesso codice che il cespite aveva nel vecchio programma.
Note operative per l'inserimento dei cespiti acquisiti dall'azienda negli anni precedenti rispetto l'anno corrente
Per procedere al calcolo corretto degli ammortamenti per i cespiti acquisiti negli anni precedenti, occorre inserire una serie d'informazioni minime e indispensabili per consentire alla procedura di rilevare anche il processo di ammortamento maturato fino ad oggi.
Occorre indicare:
i dati della sezione "Dati generali";
nella sezione "Dati acquisto" indicare l'esercizio di acquisto, la data di acquisizione, l'importo del cespite e la data di entrata in uso;
la deducibilità del cespite se diversa da 100% (es. autocarri, telefoni cellulari) con il massimo ammortizzabile;
nella sezione "Indicatori Redditi/Studi/Leasing" gli ulteriori indicatori necessari per il trasferimento nei Redditi (prospetto EC) e negli studi di settore;
su ciascun rigo della griglia degli ammortamenti fiscali e civili, l'ammortamento effettuato ogni anno o in alternativa, per velocizzare l'inserimento, un unico rigo che riepiloga la sommatoria degli ammortamenti.
Esempio in inserimento degli ammortamenti:
Se viene inserito un cespite durante l'anno 2013, occorre indicare nel rigo di ammortamento fiscale l'esercizio 2012, l'importo su cui è stato calcolato l'ammortamento nel 2012 nel campo "Costo", la quota % di amm.to, la somma delle quote di ammortamento fiscali effettuate fino al 31/12/2012 nel campo "Ammortamento" (facoltativo, è necessario però per il calcolo della plusvalenza sulla vendita delle parti di bene e per non rilevare squadrature con la lista controllo beni ammortizzabili, che verifica il totale degli ammortamenti), il fondo di ammortamento e il residuo fiscale.
Le stesse indicazioni dovranno essere effettuate per inserire un rigo di ammortamento civile, tenendo conto che dovranno essere indicati i valori civilistici delle quote di ammortamento, del fondo e del residuo.
Nel caso in cui in anni precedenti si sia rilevata una "Quota non ammortizzabile" a norma dell'ex art. 67 c.4 questa va indicata nell'eventuale rigo "riassuntivo" degli ammortamenti e il residuo ne deve tenere conto (cioè sarà = al valore ammortizzabile - fondo - perdita fiscale).
Note:
Occorre ovviamente compilare anche il resto dei campi presenti nella maschera cespiti non menzionati nella procedura sopra esposta, che riguardano eventuali casi piu' specifici dei beni. Osservare le indicazioni fornite successivamente per i singoli campi.
Se sono presenti spese, rivalutazioni, svalutazioni, o sono state effettuate cessioni parziali, occorre compilare le sezioni "Variazioni" e "Parti bene" come indicato successivamente.
E' disponibile l'utilità di modifica beni ammortizzabili (Utility - Modifica beni ammortizzabili) per visualizzare tutti i cespiti e poter inserire e modificare i dati principali.
Nota per gestione Pro rata con percentuale indetraibilità pari a cento
Per imputare l'IVA indetraibile al cespite, si consiglia di registrare la prima nota di acquisto con in codice IVA indetraibile.
Ammortamento degli immobili strumentali
Il principio contabile OIC 16, valido dal 2014, prevede che il valore del terreno non può essere ammortizzato civilisticamente.
Già l'art. 1 del DL 118/2007 ha previsto che "..le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato", impedendo in pratica l’ammortamento fiscale del terreno.
La modifica normativa ha provocato una contrazione della quota indeducibile del fondo di ammortamento, conseguente alla ripartizione delle quote dedotte tra valore del terreno e valore del fabbricato.
Per separare il fabbricato ammortizzabile dal terreno non ammortizzabile è consigliabile inserire due beni ammortizzabili distinti, in quanto a bilancio è obbligatorio scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato.
Fino alla versione 12.4 della Contabilità, occorre indicare anche la barratura “Fabbricati: scorpora valore terreno per amm. civile” in Tabelle/Anagrafiche – Anagrafica studio. Dalla versione successiva, il terreno non viene più considerato, nel valore ammortizzabile civile, in automatico, dall’esercizio 2014.
Per i beni già inseriti e parzialmente ammortizzati sono possibili le stesse soluzioni: separare il terreno dal fabbricato indicandoli come beni ammortizzabili distinti,oppure gestire il tutto con un unico bene ammortizzabile.
In quest’ultimo caso, se gli utenti non avevano già gestito lo scorporo barrando la casella “Fabbricati: scorpora valore terreno per amm. civile”, nell’esercizio contenente il 31/12/2014 la procedura calcolerà il fondo di ammortamento iniziale al netto della parte relativa al fondo del terreno; questo valore sarà scritto nel campo “Fondo terreno” dell’esercizio stesso.
In prima nota occorre effettuare un giroconto dal fabbricato al terreno per il valore di quest’ultimo, mentre il fondo di ammortamento relativo al terreno dovrà essere girato a sopravvenienza attiva.
Vendita dell’immobile con terreno
a) Fabbricato e terreno inseriti come unico bene ammortizzabile
Ai fini della cessione del fabbricato con terreno, nella prima nota di vendita è consigliato movimentare il conto del terreno con il costo del terreno stesso; in questo modo sarà chiuso il conto di bilancio. Per la parte restante movimentare il conto di fabbricato.
Supponiamo, per esempio, che venga venduto un fabbricato industriale caricato in archivio con il costo complessivo di 150.000 euro:
100.000 euro valore imputato al fabbricato
50.000 euro valore imputato al terreno
L’importo di vendita è 90.000 euro.
Nel nostro esempio, nella prima nota di vendita saranno imputati 50.000 euro al terreno (costo del terreno) e i restanti 40.000 euro al fabbricato.
La prima nota di vendita sarà la seguente:
Nel bene ammortizzabile aver cura di indicare come importo di vendita 90.000, come di seguito indicato:
La prima nota di rilevazione della minusvalenza/plusvalenza, nel nostro esempio è la seguente:
b) Terreno inserito nell'archivio beni ammortizzabili (e a bilancio) come cespite separato.
In questo caso, se il terreno è stato oggetto di ammortamento, per evitare che la plusvalenza non sia considerata tassabile o la minusvalenza non sia considerata indeducibile, in mancanza di un fondo di ammortamento fiscale, occorre gestire un codice di raccordo specifico in cui i conti di plusvalenza e minusvalenza sono tutti tassabili o deducibili.
Immobili strumentali per professionisti
Per effetto dell'art. 1, comma 335, della legge 296/2006, la deducibilità degli ammortamenti è permessa solo per gli immobili strumentali acquistati dal 01/01/2007 al 31/12/2009.
Riepiloghiamo quindi il trattamento fiscale che deve essere applicato, per i professionisti, sugli immobili:
Immobili strumentali:
acquisto avvenuto entro il 14/06/90: l'immobile è ammortizzabile secondo i coefficienti ministeriali;
acquisto avvenuto tra il 15/06/90 e il 31/12/06: l'immobile non è ammortizzabile;
acquisto avvenuto tra il 01/01/07 e il 31/12/09: sono deducibili quote annuali di ammortamento non superiori ai coefficienti di ammortamento; per gli anni 2007-2009 la deduzione è ammessa nella misura di 1/3 mentre successivamente sarà effettuata in maniera piena;
acquisto avvenuto dopo il 01/01/10: l'immobile non è ammortizzabile.
Se viene inserito l'immobile nell'archivio beni ammortizzabili nei casi in cui non è ammortizzabile, occorre indicare "indeducibile" come Tipo deducibilità nella sezione dell'ammortamento fiscale.
Immobili a uso promiscuo:
È ammesso in deduzione il 50% della rendita catastale, a prescindere dalla data di acquisto. Quindi non si deve calcolare nessun ammortamento.
Estromissione di immobili
In contabilità, sui cespiti estromessi occorre indicare "eliminazione" nella sezione vendita, con data 1/1/08.
per quanto riguarda le registrazioni, da fare entro il 30/04/08, occorre indicare, per lo storno dei cespiti:
Dare Titolare c/prelevamenti
Dare Fondo ammortamento (per il valore dei fondi dei beni eliminati)
Avere Immobilizzazioni (conti utilizzati per le immobilizzazioni, per il valore del fiscale cespite)
Per l'imposta invece:
Dare Imposta sostitutiva
Avere Altri debiti tributari
Gestione marchi e avviamento in contabilità semplificata e, in contabilità ordinaria, per le aziende che non calcolano variazioni fiscali temporanee.
In contabilità semplificata, dato che in contabilità deve essere registrato il valore fiscale dell'ammortamento, non vengono calcolate variazioni temporanee legate all'ammortamento.
Per marchi e avviamento, per i quali è impostata un diverso periodo di ammortamento, tra la componente e quella fiscale, è necessario impostare, nella sezione dell'ammortamento civile, nel campo "Tipo", il valore "Uguale amm. fiscale". In alternativa, per l'avviamento, è possibile indicare la categoria BI5_02 "(B.I.5) Costi di avviamento sostenuti (amm. civile = fiscale)".
Si consiglia di adottare la stessa impostazione per aziende in contabilità ordinaria quando viene impostata la barratura "Ammortamento civile = fiscale per imprese ordinarie" (Configurazione azienda - Attività), caso nel quale non vengono calcolate variazioni fiscali temporanee per l'ammortamento.
Prima Nota (CTRL P)
Cliccare sul bottone per visualizzare tutte le prime note collegate al bene ammortizzabile.
DATI GENERALI
Codice
Indicare l'anno di acquisizione ed il codice del bene ammortizzabile e, nel campo successivo, la sua descrizione.
Modificare l'anno se non corrisponde a quello di inizio utilizzo del cespite. Dopo aver salvato l'inserimento in archivio, il codice non sarà più modificabile.
Gruppo
Barrare la casella nel caso in cui si tratta di più beni inseriti per categoria omogenea.
Quando il singolo bene è acquisito con la fattura originale (es. 1 sedia di 50 sedie) nella sezione "Parti di bene" non sono richiesti i dati di acquisto ma solo l'importo (barrare "Incluso nel costo iniziale"); l'importo può essere indicato solo nel caso di vendita del singolo bene.
La barratura permette di attivare la voce "Bene" nella sezione "Parti di bene" e di stampare la stessa dicitura nel Libro cespiti.
Attività
Indicare l'attività a cui si riferisce il bene acquisito.
Calc.
Scegliere se il calcolo dell'ammortamento deve essere effettuato automaticamente, utilizzando la funzione "Calcolo Ammortamenti" (Operazioni Annuali), o manualmente tramite il pulsante "Calcola" delle sezioni "Amm. Civile" e "Amm. Fiscale".
Tipo
Indicare se bene materiale o immateriale.
Categoria
Indicare la categoria di appartenenza del cespite.
E' necessaria per il calcolo dell'ammortamento, viene stampata nel libro cespiti.
La categoria dovrebbe essere sempre indicata, tranne che per i terreni che non devono essere ammortizzati.
%
Indica la percentuale di ammortamento e viene riportata dal campo "Categoria".
ded.
Viene indicata la percentuale di deducibilità della quota di ammortamento.
Nel secondo campo viene indicato il tipo di bene ammortizzabile (beni mobili, beni immobili, autovetture..).
Raccordo
Indicare il codice di raccordo che viene richiamato dalla tabella "Beni Ammortizzabili - Raccordo beni", che verrà utilizzato per la generazione delle prime note degli ammortamenti.
Se il cespite viene inserito a seguito della registrazione di una prima nota, viene predisposto il raccordo collegato al conto utilizzato in prima nota.
La ricerca visualizzerà solo i raccordi collegati al conto di prima nota.
Stato
Campo impostato automaticamente, non utilizzato dal calcolo.
Indica lo stato attuale del bene:
Acquistato (se non è presente una data di entrata in uso)
Costruito (se non è presente una data di entrata in uso)
In uso
Eliminato
Riscattato da leasing
Eventi straordinari
Reso su acquisti
Eventi straord. rimb. nell'esercizio
Venduto
Costo storico
Campo calcolato e non modificabile.
In questo campo viene indicato il costo di acquisto del bene aumentato degli oneri di diretta imputazione.
Non strumentale
Barrare la casella per indicare che il bene non ha partecipato all'attività produttiva dell'impresa.
In questo caso la procedura non rileva alcun ammortamento fiscale e l'ammortamento civile è indeducibile.
Se il bene è non strumentale non indicare il valore del terreno nella sezione "Ammortamento fiscale"in modo da effettuare un corretto calcolo delle Plusvalenze/Minusvalenze.
Iscritto pubblico registro
Barrare la casella se il bene è iscritto al pubblico registro .
La casella è selezionabile solo nel caso in cui si tratta di bene materiale.
Nella stampa riepilogo ammortamenti questi beni vengono tenuti "distinti" come previsto dall'art. 16 del DPR 600/73.
Beni < 516 €
Per questa tipologia di beni è possibile optare per tre modalità di ammortamento:
la prima è quella di ammortizzare il bene secondo i coefficienti ministeriali;
la seconda è quella di dedurre integralmente le spese di acquisto nell'esercizio in cui il bene è stato acquistato inserendolo tra i costi di esercizio nel conto economico;
la terza soluzione è quella di inserire il bene fra le attività dello stato patrimoniale e praticare l'ammortamento integrale a fine esercizio, istituendo nel passivo un fondo di pari importo.
Indicare la barratura nel caso si opti per la modalità di ammortamento prevista al punto 3.
Per eseguire l'ammortamento per quote è necessario non barrare la casella.
Se viene optato per la soluzione 1 diventa vincolante l'ammortamento nei periodi successivi (non è quindi consentito ammortizzare un esercizio con il coefficiente ministeriale e poi dedurre integralmente il resto nell'esercizio successivo).
È sottointeso che i beni non superiori a 516,46 € devono avere una funzione autonoma per poter essere dedotti integralmente nell'esercizio di acquisto; infatti, ad esempio, una tastiera di un PC ha un costo inferiore a 516,46 € ma poiché non può funzionare da sola deve essere ammortizzata assieme ad un PC.
E' da rilevare che se i beni di valore inferiore a 516,46 euro non vengono riportati nell'archivio beni ammortizzabili, ai fini degli Studi di settore e Irap vengono considerati come costi di acquisto di materie prime, merci e non si considerano costi per ammortamento.
Si ricorda che è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di "effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". Per effetto di tale abrogazione è venuta meno la facoltà di imputare a conto economico una rettifica di valore di natura esclusivamente fiscale come quella che veniva effettuata per dedurre integralmente i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro.
Pertanto, tutti i beni strumentali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività aziendale (inclusi quelli di minor valore) devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso occorrerà riportare il bene nel registro dei beni ammortizzabili.
E' contestabile la deduzione integrale, in un unico esercizio, di un bene considerato di utilità pluriennale; si consiglia quindi l'inscrizione a registro di tutti i beni che possono essere considerati di utilità pluriennale, anche ai fini di possibili accertamenti.
Fabbricato o area fabbricabile
La barratura sulla casella indica che il bene è un fabbricato o un'area fabbricabile per cui la rettifica della detrazione dell'Iva ex art. 19-bis2 comma 4 è obbligatoria per 10 anni.
Chiuso
Barrare la casella per indicare che il cespite è chiuso.
La barratura viene utilizzata per non stampare più il bene nel libro cespiti (per non stampare i beni chiusi nella stampa occorrerà indicare stato beni = beni non chiusi) e non considerarlo nella generazione ammortamenti.
SEZIONE ACQUISTO
DATI ACQUISTO
Tipo
Indicare secondo quale tipologia il bene è stato acquisito in azienda:
Acquistato/Capitalizzato;
Costruito;
Riscatto da leasing (indicare poi nella sezione Redditi/Studi/leasing il codice del bene acquisito in leasing per il riporto automatico dei dati dall'archivio "Beni acquisiti in leasing".
Procedura operativa per registrare in Prima Nota una fattura ricevuta per riscatto finale di leasing
Inserire in Prima Nota la fattura d'acquisto con causale FTRI, indicando come sempre il conto patrimoniale dell'immobilizzazione (ad es. "Macchinari" o altro).
Dopo aver salvato la registrazione della fattura, si apre la maschera per inserire in automatico il cespite nell'archivio dei beni ammortizzabili, quindi confermare l'inserimento.
Nell'archivio Beni ammortizzabili compilare manualmente la sezione "Redditi/Studi/Leasing", in particolare l'ultimo campo "Beni riscattati da leasing" selezionandolo con F9 dalla lista dei beni in leasing che sono presenti.
In automatico nell'archivio dei Beni in leasing compilare la sezione "Bene" con il bene riscattato.
Conferimento ex art. 176 TUIR. Si tratta di conferimenti di aziende i cui beni sono stati oggetti di perizia e, di conseguenza, il loro valore civilistico può essere stato modificato rispetto a quello iscritto in bilancio nella precedente azienda. In questi casi, normalmente i beni devono essere registrati con il valore e il fondo presenti nel bilancio dell'azienda conferita. Se però il valore di perizia è maggiore o minore del valore di bilancio, il valore di perizia dovrà essere il valore di riferimento per il calcolo dell'ammortamento civile. L'ammortamento fiscale prenderà invece come riferimento il vecchio valore. Per gestire questa casistica, occorre:
Nell'archivio Beni ammortizzabili indicare Tipo = Conferimento ex art. 176 TUIR.
Come data di acquisizione, entrata in uso e disponibilità occorre indicare le date originarie del bene, non la data di conferimento, in quanto l'ammortamento continua.
Sempre nell'archivio Beni ammortizzabili, nel campo "Valore civile dopo perizia per conferimento ex art. 176 TUIR" indicare il valore attribuito dalla perizia (al lordo del fondo di ammortamento). Questo valore è obbligatorio nel caso in cui è stato indicato Tipo = Conferimento ex art. 176 TUIR, per cui se non viene indicato il valore civilistico del bene sarà considerato pari a zero.
Se la perizia non ha cambiato il valore del bene rispetto a quello del bilancio dell'azienda conferita, non è necessario indicare Tipo = Conferimento ex art. 176 TUIR e il valore del bene, ma si può semplicemente indicare Tipo = Acquistato/Capitalizzato.
Nelle dichiarazioni fiscali, il maggior ammortamento fiscale, per le imprese in contabilità ordinaria, viene riportato come variazione in diminuzione (rigo RF 54 di Redditi SC), mentre per le imprese in contabilità semplificata viene sommato alla quota di ammortamento deducibile riportata in dichiarazione.
Att.
Attività contabile in cui è registrata la prima nota di acquisizione del cespite.
Campo riportato dalla prima nota.
Eserc.
Indicare in questo campo l'esercizio di acquisizione del cespite.
Nel caso di fatture registrate nell'esercizio successivo, indicare l'esercizio di entrata in funzione del cespite.
N° Reg.
Numero di registrazione della prima nota di acquisizione del cespite.
Campo riportato dalla prima nota.
Usato
Barrare la casella se il bene acquisito è usato.
Per i cespiti usati l'ammortamento anticipato viene effettuato solo nel primo esercizio.
Data acq.
Indicare la data di acquisizione del cespite.
L'indicazione della data di acquisizione è obbligatoria per la stampa del libro cespiti.
Viene utilizzata per il calcolo del valore base per la quota deducibile nell'esercizio di spese di manutenzione e riparazione.
Importo
Importo di acquisto comprensivo .
Data ent. uso
Indicare la data in cui il bene è entrato in funzione nel processo produttivo.
La data di entrata in uso viene utilizzata come data di partenza dell'ammortamento fiscale.
Nota:
Per le imprese di nuova costituzione che non hanno ancora conseguito ricavi, in caso di acquisizione di beni è possibile indicare come data di entrata in uso la data di partenza del primo esercizio in cui si conseguono ricavi, se conosciuto; da quella data comincerà l'ammortamento fiscale.
Compilare anche la data disponibilità, che sarà la data di partenza dell'ammortamento civile, se diversa da quella di entrata in uso; se non compilata sarà considerata la stessa data di entrata in uso.
Tipo man. ded.
Indicare la tipologia di ripartizione delle manutenzioni deducibili riferite al bene.
Indicando "Nessuna" il cespite non viene considerato nel totale del plafond per il calcolo della deducibilità delle manutenzioni.
Indicare questo valore per esempio relativamente ai terreni e ai beni oggetto di contratto di manutenzione.
Iva p.r.
Importo Iva detraibile art. 19, dato richiesto nel calcolo della rettifica della detrazione dell'Iva ex art. 19-bis2 comma 4, solo per le aziende che gestiscono il pro-rata.
Il dato è richiesto nel quadro "Rettifica della detrazione" - prospetto E nella dichiarazione Iva annuale.
Non viene trasferito in automatico.
Att. Iva
Indicare l'attività a cui si riferisce il bene acquisito.
N.
Indicare il registro di acquisto di registrazione del documento di acquisto del bene.
Data reg. Iva
Indicare la data di registrazione del documento di acquisto del bene ammortizzabile.
Non è un dato stampato ma solo informativo.
N° Protocollo
Indicare il protocollo, e l'eventuale bis del protocollo nel campo successivo, attribuito al documento di acquisto del bene.
Fornitore
Indicare il fornitore dal quale è stato acquistato il bene.
Viene stampato nel libro Cespiti, nell'esercizio di acquisto del bene, utilizzando l'opzione "Stampa cliente/fornitore" invece delle "Note di acquisto/vendita".
Data disp.
Indicare la data in cui il bene è effettivamente disponibile e pronto all'uso.
Viene utilizzata come data di partenza dell'ammortamento civile.
Data doc.
Indicare la data del documento di acquisto del bene.
Non è un dato stampato ma solo informativo.
N° doc.
Indicare il numero del documento di acquisto.
Non è un dato stampato ma solo informativo.
Note
Indicare eventuali note.
Note acquisto
Indicare eventuali note riferite all'acquisto da stampare sul libro cespiti.
Centro c.r.
Indicare il centro di costo per associare i centri economici relativi agli ammortamenti e alla vendita dei beni ammortizzabili.
Se sono gestiti i centri di costo, e si vuole gestirli negli ammortamenti, occorre indicare il centro di costo su tutti i beni da ammortizzare. Non è gestito il riporto in prima nota per i centri di costo, solo per alcuni beni.
Se viene indicato quindi il centro di costo su un bene che deve essere ammortizzato, il calcolo ammortamenti segnalerà "manca centro di costo" per quanto riguarda la generazione delle prime note dei beni su cui il centro di costo non è stato inserito. Per questi beni occorre integrare il centro di costo.
In alternativa, non indicare per nessun bene il centro di costo.
Valore civile dopo perizia per conferimento ex art. 176 TUIR
Campo attivo quando è indicato Tipo = Conferimento ex art. 176 TUIR. Indicare il valore di perizia del bene ricevuto da aziende conferite. Il valore sostituisce, ai fini del calcolo dell'ammortamento, il valore civile del bene, mentre il valore fiscale di riferimento rimane il costo storico con le eventuali variazioni.
Bonus macchinari
Dal 25/06/2014 è entrato in vigore il DL 24/06/2014 n. 91, che prevede un bonus, per le imprese, sugli investimenti in macchinari nuovi per l’ammontare eccedente la media degli ultimi cinque periodi d’imposta.
I beni che rientrano nel bonus devono avere barrata la casella “Bonus macchinari” al fine di eseguire il calcolo del credito d'imposta con la lista Bonus macchinari del Menù Archivi - Archivi Azienda - Liste - Beni Ammortizzabili.
Questo indicatore deve essere apposto manualmente nei beni e nelle parti inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, in genere macchinari.
Sono esclusi immobili, computer, motori elettrici, telefoni, autoveicoli, impianti antifurto e antincendio. L’indicatore può essere inserito anche nell’utilità di Modifica Beni ammortizzabili.
Inoltre esistono queste altre condizioni affinché il bene rientri nel bonus:
il costo storico del bene deve essere pari o superiore a 10.000 euro (al netto di eventuali contributi in conto impianti);
il bene non deve avere la barratura di “Usato”;
gli investimenti agevolabili non possono fare riferimento a beni venduti entro due periodi d’imposta.
ONERI DIRETTI
La griglia contiene l'indicazione degli oneri di diretta imputazione al costo storico del bene acquisito.
Le variazioni di costo che avvengono nell'esercizio d'acquisto del cespite vengono inserite come oneri diretti; si distinguono dalle variazioni intervenute negli esercizi successivi a quello d'inserimento del cespite che finiscono invece nella sezione "Variazione costo ammortizzabile"
Data
Indicare la data in cui sorge la variazione del costo storico ammortizzabile.
Tipo
Indicare il tipo di variazione intervenuta nel costo:
+ Costi di Costruzione;
+ Oneri di diretta imputazione;
+ Interessi passivi patrimonializzati;
- Sconti;
- Reso su Acquisti.
A sinistra della descrizione viene indicato il segno della modifica sul costo.
In caso di nota di accredito è necessario inserire una variazione di costo storico.
Nella sezione "Oneri diretti" indicare come tipo di variazione il valore "- Sconti" o "- Reso su Acquisti", a seconda della motivazione per la quale è stata ricevuta la nota di accredito.
I resi su acquisti avvenuti in un esercizio successivo rispetto a quello di acquisizione del bene devono essere registrati nella sezione "Variazioni".
Nel campo "Descrizione" è possibile eventualmente inserire una nota, la quale verrà stampata nel Registro beni ammortizzabili.
Importo
Indicare l'importo della variazione che va ad aumentare o a diminuire il valore da ammortizzare.
Indicare sempre valori positivi; la procedura aumenterà o a diminuirà il costo del cespite a seconda del segno indicato nella descrizione della variazione.
Iva pro-rata
Importo necessario per il calcolo della rettifica della detrazione dell'Iva ex art. 19-bis2 comma 4.
Descrizione
Compilare il campo se l'utente vuole indicare note particolari sulla variazione.
Att.
Attività contabile in cui è registrata la prima nota di addebito di oneri diretti del cespite.
Campo riportato dalla prima nota.
Esercizio
Esercizio in cui è registrata la prima nota di addebito di oneri diretti del cespite.
Campo riportato dalla prima nota.
Num. Reg.
Numero di registrazione della prima nota di addebito di oneri diretti del cespite.
Campo riportato dalla prima nota.
SEZIONE VARIAZIONI
LEGGI SPECIALI
Imposta sostitutiva versata rivalutazioni per 97/98/99
Barrare la casella se è stata versata l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del 97/98/99; in tal modo tali rivalutazioni diventano fiscalmente rilevanti ai fini del calcolo degli ammortamenti 5%.
Sanatoria
Indicare il tipo di sanatoria a cui il cespite è stato eventualmente soggetto con la Finanziaria 2003:
Condono tombale L. 289/2002;
Dichiarazione integrativa attività estere (art. 8 comma 5 L. 289/2002);
Dichiarazione integrativa art. 14 comma 2;
Dichiarazione integrativa art. 14 comma 3.
Ai fini del calcolo degli ammortamenti, le prime due alternative sono equivalenti, mentre tra le due ultime alternative la differenza è costituita dal considerare indeducibili le quote di ammortamento corrispondenti ad una riduzione del fondo (terza scelta) oppure deducibili (quarta scelta).
Emerso
Barrare la casella se il cespite è stato inserito effettuando la sanatoria art. 14 L. 289/2002.
VARIAZIONI COSTO AMMORTIZZABILE
Indicare in questa sezione tutte le variazioni intervenute nel costo ammortizzabile nel corso della vita utile del bene.
Si distinguono dagli oneri diretti in quanto la variazione è intervenuta in esercizi successivi a quello di inserimento del cespite.
Att.
Attività contabile in cui è registrata la prima nota relativa alla variazione del costo del bene ammortizzabile.
Campo riportato dalla prima nota.
Esercizio
Indicare l'esercizio in cui è intervenuta la variazione del costo ammortizzabile.
Num. Reg.
Numero di registrazione della prima nota relativa alla variazione del costo del bene ammortizzabile.
Campo riportato dalla prima nota.
Causale
Indicare il tipo di movimentazione del costo ammortizzabile:
- Contributi c/impianti;
+ Spese incrementative;
+ Oneri accessori indiretti;
+ Rivalutazioni economiche;
+ Rivalutazioni monetarie;
+ Rivalutazioni L. 342/2000;
+ Rivalutazioni L. 448/2001;
+ Rivalutazioni D.M. 86/2002;
+ Rivalutazioni L. 289/2002;
- Riduzione L. 289/2002;
+ Rivalutazioni L. 350/2003;
- Svalutazioni;
+ Ripristino;
- Disinquinamento bilancio;
- Riduzione fondo ammort.;
- Riallineamento fiscale;
+ Rivalutazioni;
- Reso su acquisti.
A sinistra della descrizione viene indicato il segno della modifica sul costo.
Nel caso di applicazione della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2006 (legge n. 266, art. 1, comma 469 - 472) è necessario indicare:
nel campo "Causale" il valore "Rivalutazioni";
nel campo "Es." il valore "3" (dal momento che tali rivalutazioni sono rilevanti fiscalmente dopo 3 esercizi);
nel campo "Note" indicare il riferimento normativo della rivalutazione (es. "Rivalutazione Legge 266/2005"). Tali note verranno stampate nel Registro beni ammortizzabili.
Es.
Indicare il numero di esercizi per i quali la rivalutazione non è rilevante fiscalmente, considerando anche quello nel quale è stata rilevata la rivalutazione.
Se per esempio la rivalutazione è stata rilevata nell'esercizio 2005 ed è fiscalmente irrilevante per 3 esercizi, indicando "3" in questo campo la rivalutazione sarà fiscalmente rilevante a partire dal 2008.
I resi su acquisti avvenuti nell'esercizio di acquisizione del bene devono essere imputati come oneri diretti. Non è gestito il calcolo del ragguaglio in base ai giorni dell'esercizio.
Post. Fondo
Barrare la casella nel caso di "rivalutazione" per posticipare di n. esercizi anche la rivalutazione del fondo di ammortamento.
Data
Indicare la data in cui è intervenuta la variazione di costo ammortizzabile.
Se la variazione viene inserita a seguito di una registrazione di prima nota, questo campo viene riportato automaticamente dalla procedura.
Var. Costo
Indicare l'importo della variazione del costo ammortizzabile.
Indicare sempre valori positivi; la procedura aumenterà o a diminuirà il costo del cespite a seconda del segno indicato nella descrizione della variazione.
Se la variazione viene inserita a seguito di una registrazione di prima nota, questo campo viene riportato automaticamente dalla procedura.
Iva pro-rata
Importo necessario per il calcolo della rettifica della detrazione dell'Iva ex art. 19-bis2 comma 4.
Se la variazione viene inserita a seguito di una registrazione di prima nota, questo campo viene riportato automaticamente dalla procedura.
Var. Fondo
Indicare l'importo di variazione del fondo di ammortamento.
Cons. dopo amm.
Gli utenti che hanno inserito nell'archivio beni ammortizzabili una variazione per la rivalutazione ex art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2, devono indicare nella stessa variazione, per il rigo della rivalutazione, la barratura "Cons. dopo amm.", obbligatoriamente se nella stessa rivalutazione è presente una variazione all'importo del fondo di ammortamento. Se non viene indicata questa barratura, la variazione del fondo di ammortamento non sarebbe considerata nell'ammortamento civile del 2009 e nella stampa del registro beni ammortizzabili. Calcolare (o ricalcolare) l'ammortamento del fabbricato del 2009 dopo aver inserito questa barratura. Per verificare i beni su cui è stata applicata la rivalutazione si può utilizzare la lista beni ammortizzabili con la barratura "Solo beni con rivaluzioni".
Note
Indicare eventuali note.
Se vengono effettuate rivalutazioni, indicare in questo il campo il riferimento normativo.
Tali note verranno stampate nel Registro beni ammortizzabili.
SEZIONE AMM. FISCALE
DATI AMMORTAMENTO FISCALE
Sezione riservata al calcolo dell'ammortamento fiscale.
Ded.
Indicare la categoria a cui appartiene il bene per la deducibilità della quota di ammortamento. Scegliere tra:
Come da categoria;
Autoveicoli - Ded. 40%;
Autoveicoli per rappresentanti e agenti di comm. - Ded. 80%;
Ciclomotori - Ded. 40%;
Ciclomotori per rappresentanti e agenti di comm. - Ded. 80%;
Motocicli - Ded. 40%;
Motocicli per rappresentanti e agenti di comm. - Ded. 80%;
Telefoni cellulari - Ded. 80%;
Telefoni cellulari fringe benefit addebito dipend. - Ded. 50%;
Telefoni cellulari per autotrasportatori - Ded. 100%;
Altri beni ad uso promiscuo - Ded. 80%;
Indeducibile - Ded. 0%;
Manuale;
Apparecchiature telefoniche ded. 80% (apparecchi, software, beni immateriali relativi alla telefonia fissa, Risoluzione del 17/05/2007 n. 10/4/E);
Autoveicoli in uso ai dipendenti - Ded. 70%.
La deducibilità dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che ora è al 90% sarà del 70%.
I veicoli utilizzati dalle imprese e dai professionisti passano dalla deducibilità 40% al 20% (per i rappresentanti e gli agenti la norma non cambia).
Dal 1/1/2013 (in realtà, l'entrata in vigore è stabilita dall'esercizio successivo a quello in corso al 18/07/12), ma per le imprese e i professionisti sarà già necessario in Unico 2013 eseguire i calcoli tenendo conto delle nuove percentuali ai fini del calcolo dell'acconto utilizzando il metodo storico.
La procedura in automatico considera la nuova percentuale di deducibilità dal 2013 (per esercizi coincidenti con l'anno solare) e la "vecchia" percentuale fino al 2012.
Legge 28/06/2012 n.92 art. 4 commi 72 e 73 in vigore dal 18/07/2012
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento»;
alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
Articolo 4 Comma 73
In vigore dal 18 luglio 2012
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
Ded. al
Questo campo viene riportato automaticamente ed è modificabile solo se nel campo "Ded." è stato scelto il valore "Manuale".
Max
Il campo contiene il valore massimo fiscale ammortizzabile ai sensi dell'art. 164 del T.U.I.R.
È editabile solo se nel campo "Ded." è stato scelto il valore "Manuale".
Utilizzo
Indicare il tipo di utilizzo del bene:
Normale, se l'utilizzo del bene è ordinario rispetto alla media stabilita dei coefficienti ministeriali;
Minore, se il bene è stato utilizzato in maniera inferiore rispetto alla media stabilita dai coefficienti ministeriali;
Maggiore, se il bene è stato utilizzato maggiormente rispetto alla media stabilita dai coefficienti ministeriali.
Tipo
Indicare il tipo di ammortamento da calcolare:
Ordinario;
Anticipato;
Accelerato;
Decelerato;
Sospeso.
A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07 è vietato calcolare ammortamenti anticipati e accelerati, quindi questi tipi di ammortamento non verranno più consentiti dalla procedura.
% Manuale
Barrare la casella per applicare una percentuale di ammortamento da indicare manualmente.
In caso di ammortamento anticipato o accelerato, l'ammortamento ordinario viene calcolato sulla base della percentuale di ammortamenti associata alla categoria, l'ammortamento anticipato/accelerato viene determinato per la differenza tra % Manuale e % Fiscale.
%
Indicare la percentuale di ammortamento se è stata barrata la casella "% Manuale".
In base alla risoluzione 78/E/05 dell'Agenzia delle Entrate, se sono stati effettuati ammortamenti fiscali con coefficienti inferiori alla metà delle aliquote massime, operando una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, non è possibile dedurre gli ammortamenti in precedenza non dedotti tramite successive variazioni in diminuzione.
Tale possibilità è prevista solo nel caso in cui la variazione in diminuzione sia correlata ad una precedente variazione in aumento operata a seguito dell'imputazione nel conto economico di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita.
Es. Amm. immat.
Se il bene ammortizzabile è immateriale in questo campo vengono riportati gli esercizi di ammortamento dalla categoria indicata nel campo "Categoria".
È comunque possibile modificare il numero degli esercizi.
Valore terreno
Indicare nel campo il valore fiscale del terreno nel caso in cui non sia stato rilevato con un cespite separato. L’ammortamento fiscale non considererà questo importo nel valore ammortizzabile.
Nella sezione dell’ammortamento civile, è presente un campo analogo in cui indicare il valore del terreno civilistico. In automatico, inserendo un valore in uno dei 2 campi e l’altro e vuoto, anche l’altro campo viene valorizzato per lo stesso importo.
Se il bene è non strumentale non indicare il valore del terreno nella sezione "Ammortamento fiscale": in questo modo si avrà un corretto calcolo delle Plusvalenze/Minusvalenze.
Circolare 28/e/2006
Testo: in vigore dal 04/07/2006 ART. 36 C.7 e 8 L.223/2006
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati
nel corso di periodi di imposta precedenti.
26 INDEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO TERRENI (ART. 36, COMMI 7 E 8) (stralcio circolare 28/e/2006)
L'articolo 36, comma 7, stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per natura ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del TUIR. Ne sono esclusi, pertanto, gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo.
Il successivo comma 8 prevede che le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
Extra deduzione Legge 208/2015
Questo indicatore stabilisce se il bene è soggetto al maggior ammortamento del 40% introdotto dalla Legge di stabilità 2016.
L'indicatore assume questi valori:
Impostazioni azienda - indica che il bene segue l'indicatore associato all'azienda. Sarà soggetto al beneficio fiscale solo se rispetta i requisiti richiesti dalla normativa (data di acquisto compresa tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016, deve essere un bene materiale, e gli altri requisiti indicati nel paragrafo "Maggior ammortamento Legge di stabilità 2016"). I beni che hanno questo indicatore e non rispettano non saranno soggetti al beneficio.
Considera - il bene è soggetto al beneficio (si può indicare manualmente, se nell'azienda non è stato attivato l'indicatore).
Non considerare - il bene non è soggetto al beneficio (da impostare quando nell'azienda è stato attivato l'indicatore ma sul bene non si vuole applicare il beneficio fiscale)
Acconto del 20% o superiore versato, Extra Deduzione L. 208/2015 applicabile fino al 30/06/2018, L. 232/2016 applicabile fino al 30/09/2018
Il comma 1 dell’articolo 3 della Legge di Bilancio 2017 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.
L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Alle stesse condizioni, la Legge 3 agosto 2017 n. 123 ha prorogato l'agevolazione della maggior deduzione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Per questa casistica, la proroga è fino al 30 settembre 2018, sempre a condizione che l'anticipo pari ad almeno il 20% sia stato pagato entro il 31/12/2017.
Barrare la casella nel caso ci sia un anticipo pari ad almeno il 20%, pagato entro il 31/12/2017, nei limiti di acquisizione del bene sopra indicati.
Bene soggetto all'ammortamento del 250% (se materiale) o 140% (se immateriale) del valore - legge stabilità 2017
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; tali beni sono ricompresi nell'Allegato A della legge.
Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della legge, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Barrare la casella per applicare tale maggiorazione.
Calcola
Cliccare sul bottone per effettuare il calcolo dell'ammortamento fiscale in base alle impostazioni indicate nei campi precedenti.
Dopo aver premuto il bottone verranno compilati i dati nella griglia"Ammortamenti" sottostante.
Riporta amm. fiscali negli amm. civili
Cliccare sul bottone "Riporta amm. fiscali negli amm. civili" per copiare i righi relativi all'ammortamento fiscale nell'ammortamento civile. I righi già presenti nell'ammortamento civile vengono interamente cancellati e sostituiti. Questa funzione è da utilizzare per gli inserimenti di esercizi precedenti non gestiti in contabilità.
In particolare, per ogni rigo, vengono riportati i seguenti dati: esercizio, costo storico, fondo iniziale, percentuale amm.to, ammortamento, fondo finale e residuo.
Messaggi restituiti dalla procedura
Se nella sezione "Amm. civile" sono già presenti dei righi, la procedura restituisce il seguente messaggio "Sono presenti ammortamenti civili. Sovrascriverli?". Cliccare su "Si" per copiare i righi nell'ammortamento civile.
Se il cespite appartiene a una categoria con deducibilità limitata il programma restituisce il seguente messaggio "Il bene ha deducibilità limitata. Continuare?" Cliccare su "Si" per copiare i righi nell'ammortamento civile.
Se nella sezione "Amm. civile" è presente un rigo nel quale risulta barrata la casella "Gen. Prima nota" il programma restituisce il seguente messaggio: "Sono presenti ammortamenti civili che hanno già generato la prima nota. Sovrascriverli ugualmente?" Cliccare su "Si" per copiare i righi nell'ammortamento civile.
AMMORTAMENTI
Questa sezione viene compilata automaticamente dalla procedura se il calcolo dell'ammortamento viene effettuato tramite il pulsante "Calcola" sovrastante o utilizzando la funzione "Calcola ammortamenti" (Operazioni Annuali).
È possibile, comunque, compilare la griglia anche manualmente.
Esercizio
Viene indicato l'esercizio di ammortamento del bene.
Costo
Il campo contiene il costo ammortizzabile del cespite, ovvero del costo storico aumentato o diminuito delle variazioni registrate nelle precedente sezione "Variazioni".
Fondo Iniziale
Viene indicato il valore del fondo di ammortamento all'inizio dell'esercizio.
Tipo
Nel campo viene riportato il valore scelto nel campo omonimo nella sezione "Dati ammortamento fiscale".
Scegliere il valore "Rip. prec." quando per il bene ammortizzabile sono già stati effettuati degli ammortamenti negli esercizi precedenti, per inserire in questo rigo il riepilogo di tali ammortamenti.
%
Il campo indica la percentuale di ammortamento applicata nell'esercizio.
Viene utilizzata la percentuale della categoria di appartenenza del bene ammortizzabile o la percentuale indicata nel campo "%" in caso di tipo di ammortamento con percentuale da indicare manualmente.
Quando l'ammortamento è calcolato sulla base del numero di esercizi, la percentuale indicata può essere arrotondata rispetto a quella utilizzata per il calcolo.
Ammortamento
Viene indicato il valore della quota di ammortamento dell'esercizio.
% Ant.
Viene indicata la percentuale di ammortamento anticipato.
Ammort. Ant./Acc.
Viene indicato il valore della quota di ammortamento anticipato.
Fondo Finale
Viene riportato il valore del fondo finale, ovvero il valore del fondo iniziale aumentato della quota di ammortamento dell'esercizio.
Residuo
Valore residuo ammortizzabile del bene.
Utilizzo
Viene riportato il valore indicato nel campo omonimo della sezione "Dati ammortamento fiscale".
Perdita
Valore totale della perdita fiscale.
Dal 01/01/2004 la perdita non viene più calcolata.
Quota Non Ded.
In questo campo confluiscono:
la quota non dedotta dell'ammortamento fiscale a seguito della variazione della percentuale di deducibilità dell'ammortamento dei cellulari dal 50% all'80%, applicabile dal 2007, stabilita dal comma n. 401 art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006; la quota non deducibile è pari al 30% dell'intero ammortamento effettuato fino al 2006, non ridotto della percentuale di indeducibilità del 50%;
la quota di ammortamento non dedotta degli immobili relativi ai professionisti; tale quota è pari ai due terzi dell'ammortamento totale, viene calcolata solo per gli immobili acquisiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e solo per gli ammortamenti calcolati nel triennio, come stabilito dal comma n. 335 art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006
la quota non dedotta dell'ammortamento fiscale in seguito al recupero dei costi autoveicoli indicati in Unico 2008, la quota non dedotta viene calcolata come differenza tra l'ammortamento determinato sul 20% (imprese) o 30% (professionisti) del valore ammortizzabile del bene e l'ammortamento effettivamente eseguito nel 2006;
la quota non dedotta dell'ammortamento fiscale a seguito della ripartizione del fondo di ammortamento dei fabbricati tra fabbricato e terreno, nei casi in cui per l'esercizio in corso al 4 luglio 2006 non è stato applicato quanto disposto dal DL 118/2007 ma l'ammortamento è stato eseguito con le precedenti disposizioni normative; in questo caso non è possibile recuperare quanto non dedotto attraverso una variazione in diminuzione sull'esercizio successivo.
Fondo terreno
Per i fabbricati per i quali è presente un importo nel campo "Terreni", con il calcolo dell'ammortamento dell'esercizio successivo a quello in corso al 4 luglio 2006 il fondo di ammortamento attribuito al terreno viene memorizzato nella colonna "Fondo terreno" nel rigo degli ammortamenti fiscali.
Il valore viene memorizzato con il calcolo dell'ammortamento dell'esercizio in corso al 4 luglio 2006 quando è stata indicata la barratura "Amm.to fabbricati 2006 eseguito con norme DL 118/07" in Anagrafica azienda.
La barratura "Amm.to fabbricati 2006 eseguito con norme DL 118/07" deve essere indicata da chi ha rettificato manualmente i dati dell'ammortamento per l'esercizio 2006, in modo che la procedura non esegua di nuovo gli stessi calcoli per l'esercizio 2007, oppure nei casi in cui si intenda calcolare l'ammortamento 2006 con le norme del DL 118/07.
La barratura "Amm.to fabbricati 2006 eseguito con norme DL 118/07" non deve essere indicata nel caso in cui l'ammortamento 2006 sia stato eseguito senza tener conto del DL 118/07.
SEZIONE AMM. CIVILE
DATI AMMORTAMENTO CIVILE
Sezione riservata al calcolo dell'ammortamento civile.
A partire dall'esercizio 2008 l'ammortamento civile e fiscale sono legati in base alle disposizioni della finanziaria 2008.
Tipo
Scegliere il tipo di ammortamento da applicare al cespite:
Ammortamento Fiscale;
Costante in base alla vita utile;
Quote decrescenti (aritmetico);
Quote decrescenti (logaritmico);
% Manuale;
Sospeso.
%
Indicare la percentuale di ammortamento nel caso in cui nel campo "Tipo" l'utente abbia scelto di applicare il tipo di ammortamento "% Manuale".
Se la percentuale di ammortamento civile è maggiore della percentuale di ammortamento fiscale il calcolo degli ammortamenti si comporterà di conseguenza applicando le 2 diverse percentuali (solo per impresa ordinaria senza la barratura "Amm. civile = fisc. per impresa ordinaria"). Nel caso invece di percentuale manuale civile minore della percentuale di ammortamento fiscale, la percentuale manuale civile sarà ignorata e sarà applicata la stessa percentuale di ammortamento fiscale. La percentuale manuale non viene gestita nel caso di beni a deducibilità limitata e nel caso di fabbricati per cui è stato inserito il valore del terreno.
Eserc. Amm.
Indicare gli esercizi di vita utile del bene nel caso in cui nel campo "Tipo" è stato scelto uno dei seguenti metodi di ammortamento: "Costante in base alla vita utile", "Quote decrescenti (aritmetico)" o "Quote decrescenti (logaritmico)".
Ricavo residuo
Indicare il presunto valore di realizzo in caso di vendita del bene.
Questo dato è necessario per il tipo di calcolo "Quote decrescenti (logaritmico)".
Valore terreno
Indicare nel campo il valore civile del terreno nel caso in cui non sia stato rilevato con un cespite separato. L’ammortamento civile non considererà questo importo nel valore ammortizzabile.
Nella sezione dell’ammortamento fiscale, è presente un campo analogo in cui indicare il valore del terreno fiscale. In automatico, inserendo un valore in uno dei 2 campi e l’altro e vuoto, anche l’altro campo viene valorizzato per lo stesso importo.
Calcola
Cliccare sul pulsante per effettuare il calcolo dell'ammortamento civile in base alle impostazioni indicate nei campi precedenti.
Dopo aver cliccato sul il bottone verranno compilati i dati nella griglia"Ammortamento" sottostante.
AMMORTAMENTO
Questa sezione viene compilata automaticamente dalla procedura se il calcolo dell'ammortamento viene effettuato tramite il pulsante "Calcola" sovrastante o utilizzando la funzione "Calcola ammortamenti" (Operazioni Annuali).
È possibile, comunque, compilare la griglia anche manualmente.
Esercizio
Viene indicato l'esercizio di ammortamento del bene.
Costo
Il campo contiene il costo ammortizzabile del cespite, ovvero del costo storico aumentato o diminuito delle variazioni registrate nelle precedente sezione "Variazioni".
Fondo Iniziale
Viene indicato il valore del fondo di ammortamento all'inizio dell'esercizio.
Tipo
Il campo riporta il tipo di ammortamento scelto nella sezione "Dati ammortamento civile".
Scegliere il valore "Riporto amm.ti precedenti" quando per il bene ammortizzabile sono già stati effettuati degli ammortamenti negli esercizi precedenti, per inserire in questo rigo il riepilogo di tali ammortamenti.
%
Il campo indica la percentuale di ammortamento applicata nell'esercizio.
Viene utilizzata la percentuale della categoria di appartenenza del bene ammortizzabile o la percentuale indicata nel campo "%" in caso di tipo di ammortamento con percentuale da indicare manualmente.
Quando l'ammortamento è calcolato sulla base del numero di esercizi, la percentuale indicata può essere arrotondata rispetto a quella utilizzata per il calcolo.
Ammortamento
Viene indicato il valore della quota di ammortamento dell'esercizio.
Fondo finale
Viene riportato il valore del fondo finale, ovvero il valore del fondo iniziale aumentato della quota di ammortamento dell'esercizio.
Residuo
Valore residuo ammortizzabile del bene.
Gen. Prima Nota
La casella viene automaticamente barrata dalla procedura quando viene generata la prima nota relativa all'ammortamento con la funzione "Calcolo ammortamenti".
Fondo terreno
Se viene indicato in Anagrafica studio l'opzione "Fabbricati: scorpora valore terreno per amm. civile", il calcolo dell'ammortamento sui fabbricati sarà eseguito al netto del valore del terreno, quindi sullo stesso valore su cui si applica l'ammortamento fiscale.
L'opzione deve essere utilizzata solo quando in prima nota è stato eseguito lo storno del terreno dal fabbricato (e del relativo fondo), senza modifiche nell'archivio beni ammortizzabili, senza, in altre parole, aver inserito il terreno come cespite.
La barratura comporta che sarà inoltre stornato anche civilisticamente, nell'archivio beni ammortizzabili, il fondo del terreno (per l'esercizio comprendente il 31/12/09), se non è già presente un valore inserito come fondo del terreno nell'ammortamento civile.
Se lo storno del fondo non deve essere quindi eseguito nel calcolo ammortamenti del 2009 perché già eseguito, occorre indicare un importo come fondo terreni in corrispondenza del 2008.
SEZIONE PARTI BENE
In questa sezione è necessario indicare l'elenco delle parti del bene che compongono il cespite o l'elenco dei beni che compongono un gruppo di beni nel caso in cui sia barrata la casella "Gruppo di beni" della sezione "Dati generali".
Nella griglia sottostante viene riportato l'elenco delle parti del bene o dei singoli beni di un gruppo.
La denominazione delle parti del bene o dei singoli beni di un gruppo sono riportate dalla parte sinistra dal campo "Descr.".
Se il bene è soggetto al maggior ammortamento del 40% introdotto dalla Legge di stabilità 2016, su tutte le parti di bene ad esso associate sarà applicata la maggior deduzione.
Per i beni sui quali questa deduzione non va applicata, è necessario l'inserimento come cespiti distinti e non come parti.
Calc. Plus./Minus.
Cliccando sul bottone è possibile effettuare il calcolo e la generazione della prima nota delle plusvalenze/minusvalenze delle le parti del bene (o di tutti i beni di un gruppo) inserite.
La legge n. 278 del 04/08/2006, che ha convertito il Decreto Legge 223/2006, ha stabilito che le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile anche per professionisti.
Per tali soggetti la plusvalenze/minusvalenza fiscale verrà calcolata per i beni acquistati dal 04/07/2006.
Quando si vende l’ultima parte di bene, di cui è composto il bene ammortizzabile, e si risponde SI alla domanda “Sono state vendute/eliminate tutte le parti di bene, si desidera compilare automaticamente la sezione vendita/elinazione del bene”, il calcolo della plusvalenza dovrà essere fatto dalla sezione “Vendita” del bene in questione e non dalla sezione “Parti di bene”.
Calcolo della plusvalenza/minusvalenza su parti relative a fabbricati con terreni: la cessione della parte di bene, come impostazione, scorpora solamente una quota del fabbricato, senza comprendere il terreno. Se la cessione implica anche la cessione di una quota di terreno, occorre:
Determinare la percentuale dell’importo relativo al fabbricato rispetto al totale comprensivo del terreno, e ragguagliare i dati proposti in base a questa percentuale. Per esempio, se per la parte di bene ceduta si determina una percentuale del fabbricato del 70% (il 30% è il terreno), e la procedura propone come valori 10.000 per la plusvalenza, 100.000 per lo storno del costo, 20.000 per lo storno del fondo, occorre modificare questi importi indicando il 70% (7.000, 70.000, 14.000).
Questo calcolo va fatto quando il terreno non è mai stato ammortizzato. Altrimenti, occorre dividere gli importi per il numero di anni di ammortamento, e applicare la percentuale solo per questi anni.
Esempio: l’ammortamento è stato fatto per 10 anni, dei quali 3 considerando nell’ammortamento anche il terreno. Il valore da ragguagliare va quindi moltiplicato per 7/10, su questo si deve applicare la percentuale (es. 70%), e poi vanno sommati i 3/10 senza ragguaglio.
La rettifica deve essere eseguita sia per i dati civili che per i dati fiscali.
Rettificare il valore del terreno. Ai fini del calcolo dei successivi ammortamenti, va ridotto della quota relativa alla cessione. Per esempio, se il valore del terreno originale era di 30.000 euro, e la quota di terreno ceduta era di 10.000 euro, il valore del terreno va modificato in 20.000 euro.
La rettifica deve essere eseguita sia per il valore del terreno fiscale che per il valore civile.
ACQUISTO
Tipo
Parti;
Bene.
È possibile selezionare il valore "Bene" solo se è stata barrata la casella "Gruppo di beni".
Incluso nel costo iniziale
Barrare la casella se il costo di acquisto della parte del bene o del singolo bene di un gruppo è compreso nel costo iniziale del cespite o del gruppo di beni.
Se viene barrata questa casella è possibile valorizzare solamente i campi "Descr.", "Eserc." e "Note".
Se il costo non è compreso nel costo iniziale, il costo ammortizzabile del cespite o del gruppo verrà incrementato dell'importo di acquisto della singola parte del bene o del gruppo di beni.
Attività
Attività contabile in cui è registrata la prima nota relativa all'acquisto di parti del bene o di beni di un gruppo.
Campo riportato dalla prima nota.
Eserc.
Esercizio in cui è registrata la prima nota relativa all'acquisto di parti del bene o di beni di un gruppo.
Campo riportato dalla prima nota.
Descr.
Indicare la descrizione della parte del bene o del singolo bene del gruppo.
La descrizione qui indicata verrà riportata automaticamente nella parte destra della maschera.
N.
Indicare la numerazione IVA in cui è stato movimentato l'acquisto della parte del bene o del singolo bene.
Importo
Indicare il costo di acquisto della parte del bene o del singolo bene.
Tale importo, se non è barrata la casella "Incluso nel costo iniziale", verrà aggiunto al costo ammortizzabile precedente all'acquisto.
Data R. Iva
Indicare la data di registrazione del movimento di acquisto della parte del bene o del singolo bene.
N° Prot.
Indicare il protocollo, e l'eventuale bis del protocollo nel campo successivo, attribuito al documento di acquisto del bene.
Fornitore
Indicare il nominativo del fornitore dal quale il bene è stato acquistato.
Data doc.
Indicare la data del documento di acquisto.
L'indicazione di tale data è necessaria per il riporto delle plusvalenze realizzate sulla singola parte del bene o sul singolo bene.
N° Doc.
Indicare il numero del documento di acquisto.
Iva p.r.
Indicare l'importo dell'Iva relativa all'acquisto del bene.
Note
Indicare eventuali note riferite all'acquisto del bene.
Bonus macchinari
Dal 25/06/2014 è entrato in vigore il DL 24/06/2014 n. 91, che prevede un bonus, per le imprese, sugli investimenti in macchinari nuovi per l’ammontare eccedente la media degli ultimi cinque periodi d’imposta.
Le parti di bene considerate non devono essere incluse nel costo iniziale.
VENDITA
Indicare la tipologia di dismissione della parte del bene:
Eliminazione;
Ev. straord.;
Ev. str. rimb.;
Nessuna;
Vendita;
Reso su acq.
Nota
In caso di liquidazione dell’azienda, per la quale è necessario effettuare una scrittura civilistica relativa ai cespiti, si consiglia, per i beni ammortizzabili, di impostare nella sezione Vendite dell’archivio come tipologia di dismissione "Eventi straordinari".
Data
Data di registrazione del documento di vendita.
Campo riportato dalla prima nota.
Attività
Attività contabile in cui è registrata la prima nota relativa alla vendita di parti del bene o di beni di un gruppo.
Campo riportato dalla prima nota.
Eserc.
Indicare l'esercizio nel quale è stato venduta la singola parte del bene o il singolo bene di un gruppo.
Num. Reg.
Numero di registrazione della prima nota relativa alla vendita di parti del bene o di beni di un gruppo.
Campo riportato dalla prima nota.
Att. Iva
Attività Iva in cui è registrata la prima nota relativa alla vendita di parti del bene o di beni di un gruppo.
Campo riportato dalla prima nota.
N.
Indicare la numerazione IVA in cui è stato movimentato la vendita della parte del bene o del singolo bene.
Importo
Indicare l'importo della vendita della parte del bene o del singolo bene.
Data R. Iva
Indicare la data del registro Iva.
N° Prot.
Indicare il numero di protocollo.
Cliente
Indicare il nominativo del cliente dal quale il bene è stato acquistato.
Note
Indicare eventuali note relative alla vendita del bene.
Iva p.r.
Indicare l'importo dell'Iva relativa alla vendita del bene.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE/STORNI
Plus./Min.
Viene riportato l'importo della plusvalenza o della minusvalenza calcolata tenendo conto degli ammortamenti civili.
Straord.
Barrare la casella nel caso in cui si tratta di plusvalenza/minusvalenze straordinaria.
Dopo aver rilevato una plusvalenza straordinaria effettuare un giroconto all’apposito conto 8610000060 "Plusvalenze straordinarie da rateizzare" quindi riportare il dato nell’archivio “Componenti di reddito per quote”.
Plus./Min. Fiscale
Viene riportato l'importo della plusvalenza o della minusvalenza calcolata tenendo conto degli ammortamenti fiscali.
St. Costo
Viene riportato l'importo di storno del costo ammortizzabile civile.
Fisc.
Viene riportato l'importo di storno del costo ammortizzabile fiscale.
Questo valore è necessario per il riporto della vendita della parte del bene nell'archivio "Manutenzioni deducibili".
Generata prima nota
La casella viene barrata se è stata generata la prima nota relativa
alla plusvalenze/minusvalenza, cliccando sul bottone .
St. Fondo
Viene riportato l'importo di storno del fondo di ammortamento finale civile riferito alla parte del bene.
Fisc.
Viene riportato l'importo di storno del fondo di ammortamento finale fiscale riferito alla parte del bene.
Svalut.
Viene riportato l'importo di storno del fondo svalutazione.
SEZIONE REDDITI/STUDI/LEASING
Indicare i dati necessari per l'export nelle procedure fiscali "Redditi" e negli Studi di settore.
COMPILAZIONE REDDITI / NOTA INTEGRATIVA
Beni materiali classificazione recupero fiscale
Indicare il valore opportuno per la classificazione del recupero fiscale nell'ammortamento.
Valori consentiti:
"Altri beni <> dai Succ.": indicare per i beni diversi da "Impianti e macchinari" e "Fabbricati".
Il controllo per il calcolo avverrà utilizzando il tipo di bene e il campo "Non strum.".
"Impianti e macchinari";
"Fabbricati" (da indicare anche ai fini del calcolo di P20 per i parametri).
Per i beni immateriali e i costi pluriennali non è necessaria alcuna specificazione.
Costruzioni leggere:stabile
Barrare per le costruzioni leggere che hanno il carattere della stabilità e sono assimilate alle immobilizzazioni, nei casi in cui i valori delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti sono distinti dai beni materiali (es. RE10 di Redditi PF).
Non considerare per soggetti non operativi
Barrare la casella per non considerare il bene ammortizzabile ai fini del trasferimento nel quadro "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi".
Barrare per esempio per i beni in costruzione.
Immobili particolari per soggetti non operativi
Per gli immobili, ai fini della compilazione dei Redditi del prospetto per la verifica dei requisiti per società non operative, indicare se immobili "Categoria A/10" o immobili "Abitativi", altrimenti l'immobile è considerato nel campo "Immobili ed altri beni".
Se per gli immobili è indicata l'opzione "Abitativi", essi saranno conteggiati, per i primi tre anni di possesso, nel rigo inerente agli "Immobili Abitativi"a cui si applica il 4% per il periodo di imposta.
Dopo tre anni di possesso, gli immobili saranno conteggiati nel rigo "Immobili e beni art. 8 bis comma 1 lett. A", a cui si applica il 6% per il periodo d'imposta.
Se gli immobili sono stati soggetti a rivalutazione, che accrescerà il loro valore, essi saranno conteggiati come immobili abitativi per i successivi tre anni dalla data di rivalutazione.
Per i terreni, impostati come cespiti, per i quali non è stata inserita la categoria per non ammortizzarli, occorre impostare la voce "Terreni da considerare immobili" al fine di trasferire i terreni come immobili ed altri beni anziché altre immobilizzazioni.
Fabbricato Strumentale/Terreni
Indicare se fabbricato industriale o non industriale (o terreno relativo a fabbricato industriale/non industriale) per il riporto del valore dei terreni del quadro RS dei Redditi.
Beni mobili: Beni art. 8-bis comma 1 let. a (navi e aerei)
Barrare per riportare il bene, ai fini della compilazione nei Redditi del prospetto per la verifica dei requisiti per società non operative, nel campo "Immobili ed altri beni", in alternativa il cespite viene considerato "Altre immobilizzazioni".
La barratura può essere utilizzata anche per considerare come beni immobili, gli impianti fotovoltaici, inseriti come beni mobili (Circolare 36/e del 2013).
Agevolazione Tremonti Ter
Barrare l'opzione per usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dal DL. 78/2009 sui nuovi beni acquisiti nel periodo che va dal 01 luglio 2009 al 30 giugno 2010.
B.I.1) Costi di impianto e ampliamento
Indicare se i costi di impianto e ampliamento sono:
Costi di costruzione
Costi di aumento di capitale
Costi di trasformazione
Spese di impianto,
per la corretta compilazione della Nota integrativa.
B.I.2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Il campo non è più utilizzato nella compilazione del Bilancio, a partire da quello relativo al periodo d'imposta 2016.
Indicare se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti a:
Incrementi di produzione
Decrementi dei costi di produzione
Decrementi dei costi di distribuzione,
per la corretta compilazione della Nota integrativa.
Indicare la modalità dei costi di pubblicità:
Giornali
Periodici
Radio
Televisione
Cinema
Affissioni
Insegne
Opuscoli
Fiere
Mostre
Sponsor,
per la corretta compilazione della Nota integrativa.
Beni materiali nota integrativa
Classificazione dei beni materiali in base alla Nota integrativa: viene riportata in automatico dal raccordo al bene, quando questo viene inserito o modificato.
B.II.1) Terreni e fabbricati
B.II.2) Impianti e macchinari
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali
B.II.4) Altri beni
COMPILAZIONE STUDI DI SETTORE
Sigla Att. Studi
Inserire la sigla dell'attività ai fini degli studi di settore per gli ammortamenti.
Autoveicoli
Indicare se auto o motociclo utilizzato nell'attività.
Beni mobili: beni digitali
Barratura non più utilizzata.
Macchine d'ufficio
Indicare il tipo di macchina d'ufficio per il riporto del valore negli studi in cui è richiesto per il tipo specifico.
Valore beni in comodato locazione / leasing
Indicare il valore normale dei beni acquisiti in seguito a comodato o contratto di locazione o costo sostenuto dal concedente per i leasing.
Viene utilizzato anche per determinare il valore trasferito per le società non operative.
BENI RISCATTATI DA LEASING
Bene Acquisito in Leasing
La ricerca consente di collegare il bene in leasing inserito nell'apposito archivio e su opzione di riportare i dati, rispondendo "SI" alla domanda "Si desidera riportare i dati del bene acquisito in leasing" che viene posta quando viene selezionato il bene.
E' obbligatorio indicare il codice se il bene è presente anche nell'archivio beni leasing.
In mancanza, negli Studi di settore il valore dei beni strumentali sarebbe riportato sia dall'archivio beni ammortizzabili che dall'archivio beni in leasing.
Data inizio contratto
In caso di beni riscattati da leasing, per determinare l'anno d'acquisto, deve essere indicata la "Data Inizio contratto" (viene riportata in automatico tra i dati bel bene acquisito in leasing).
Questa data viene inoltre verificata per la gestione del maggior ammortamento del 40%, introdotto dalla Legge di stabilità 2016.
Nel caso la data rientra tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016, sul bene riscattato da leasing, si applica un maggior ammortamento del 40%.
SEZIONE VENDITA
VENDITA/ELIMINAZIONE
Tipo
Indicare la tipologia di dismissione del bene:
Eliminazione;
Eventi straordinari;
Eventi straord. rimb. nell'esercizio;
Nessuna;
Vendita;
Reso su acquisti.
Att.
Attività contabile in cui è registrata la prima nota relativa alla vendita del bene ammortizzabile.
Campo riportato dalla prima nota.
Eserc.
Esercizio in cui è registrata la prima nota relativa alla vendita del bene ammortizzabile.
Campo riportato dalla prima nota.
N° Reg.
Numero di registrazione della prima nota relativa alla vendita del bene ammortizzabile.
Campo riportato dalla prima nota.
Data doc/reg
Data di registrazione del documento di vendita.
Campo riportato dalla prima nota.
Importo
Indicare l'importo in caso di eventi straordinari rimborsati nell'esercizio, vendita o reso su acquisti.
Att. Iva
Indicare l'attività Iva alla quale si riferisce il bene.
Nel campo successivo indicare la tipologia di registro Iva:
Acquisti;
Corrispettivi:
Vendite.
N.
Indicare la numerazione Iva in cui è registrata l'operazione di vendita del bene.
N° Prot.
Indicare il numero di protocollo e l'eventuale bis nel campo successivo.
Data Registro Iva
Indicare in questo campo la data del registro Iva.
Iva p.r.
Indicare l'importo dell'Iva.
Cliente
Inserire il nominativo del cliente a cui è stato ceduto il bene.
Note
Inserire eventuali note relative alla vendita.
Calcola plusv./minusv.
Cliccare sul bottone per effettuare il calcolo e la generazione della prima nota della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla vendita del bene.
Se nell'archivio "Attività" nella sezione "Att. Contabile – Beni ammortizzabili" è barrata la casella "Ammortamento anche nell'esercizio di vendita", nel calcolo vengono considerati anche gli ammortamenti effettuati nell'esercizio di vendita.
Gli importi calcolati utilizzando questo bottone vengono riportati automaticamente nei campi successivi.
La legge n. 278 del 04/08/2006, che ha convertito il Decreto Legge 223/2006, ha stabilito che le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile anche per professionisti.
Per tali soggetti la plusvalenze/minusvalenza fiscale verrà calcolata per i beni acquistati dal 04/07/2006.
Generata prima nota cessione
La casella viene barrata se è stata generata la prima nota relativa
alla plusvalenza/minusvalenza, cliccando sul bottone .
Plusvalenze/Minusvalenze straordinarie
Barrare la casella se la plusvalenza, o la minusvalenze, deriva dall'alienazione del bene a seguito della necessità di riconversione produttiva o dalla riduzione delle dimensioni dell'azienda.
Storno fondo fiscale
Viene riportato l'importo di storno del fondo di ammortamento finale fiscale riferito al bene.
Plusvalenza/Minusvalenze fiscale
Viene riportato l'importo della plusvalenza o della minusvalenze calcolato tenendo conto degli ammortamenti fiscali.
Storno fondo civile
Viene riportato l'importo di storno del fondo di ammortamento finale fiscale riferito al bene.
Plusvalenza/Minusvalenze civile
Viene riportato l'importo della plusvalenza o della minusvalenze calcolato tenendo conto degli ammortamenti civile.
Storno fondo svalutazioni
Viene riportato l'importo di storno del fondo svalutazioni riferito al bene.
INSERIMENTO BENI AMMORTIZZABILI DA PRIMA NOTA
Se nella registrazione di una prima nota viene utilizzato un conto che nel piano dei conti generale ha valorizzato il campo "Gestione beni ammortizzabili", al salvataggio della prima nota viene aperta la videata per l'inserimento del bene nell'archivio "Beni ammortizzabili".
DA RIGO IVA
Conto
Viene riportato il conto utilizzato in prima nota per la registrazione del cespite.
Importo – Da inserire
Viene indicato l'importo da inserire nei beni ammortizzabili.
Se il movimento è un acquisto o una vendita l'importo è dato dalla somma tra l'imponibile e l'IVA indetraibile.
Importo – Inserito
Se per uno stesso conto è necessario inserire diverse movimentazioni di beni ammortizzabili, in questo campo viene riportata la parte di importo già movimentato nell'archivio "Beni ammortizzabili".
Importo – Residuo
Se per uno stesso conto è necessario inserire diverse movimentazioni di beni ammortizzabili, in questo campo viene riportata la parte di importo da movimentare nell'archivio "Beni ammortizzabili".
Iva – Da inserire
Viene indicato l'importo dell'IVA da inserire nei beni ammortizzabili.
Iva – Inserito
Se per uno stesso conto è necessario inserire diverse movimentazioni di beni ammortizzabili, in questo campo viene riportata la parte di IVA già movimentato nell'archivio "Beni ammortizzabili".
Iva – Residuo
Se per uno stesso conto è necessario inserire diverse movimentazioni di beni ammortizzabili, in questo campo viene riportata la parte di IVA da movimentare nell'archivio "Beni ammortizzabili".
Movimento
Viene indicato il tipo di movimentazione contabile del bene ammortizzabile:
Acquisto: se è stata inserita una fattura di acquisto;
Vendita: se è stata inserita una fattura di vendita o una nota di credito ricevuta;
Incremento: se è stata utilizzata una causale di tipo "Contabile" è l'importo relativo al bene ammortizzabile è in dare;
Decremento: se è stata utilizzata una causale di tipo "Contabile" è l'importo relativo al bene ammortizzabile è in avere;
Svalutazione: se nella registrazione di prima nota è stato utilizzato un conto che nel piano dei conti generale ha indicato il valore "Fondo svalutazione" nel campo "Gestione beni ammortizzabili".
TIPO INSERIMENTO
Acquisto/Vendita – Bene Ammortizzabile
Barrare la casella per inserire l'acquisto o la vendita di un bene ammortizzabile.
Se il tipo movimento è "Vendita" occorre specificare nel campo "Cod. bene" il bene oggetto di cessione.
Acquisto/Vendita – Parte di bene/Bene del gruppo
Barrare la casella per inserire l'acquisto o la vendita di una parte di bene o la vendita di un bene di un gruppo.
Se il tipo movimento è "Vendita" occorre specificare nel campo "Cod. bene" il bene di riferimento e nel campo "N° Riga" la parte del bene o il bene di un gruppo oggetto di cessione.
Inserimento Variazione Costo Ammortizzabile
Barrare la casella per inserire una variazione del costo ammortizzabile del bene.
È necessario specificare nel campo "Cod. bene" il bene a cui si riferisce la variazione.
Inserimento Onere diretto
Barrare la casella per imputare un onere diretto al costo storico del bene.
È necessario specificare nel campo "Cod. bene" il bene a cui imputare l'onere.
SELEZIONE BENE/PARTE
Cod. bene
Nell'elenco vengono visualizzati solo i beni che hanno indicato un codice di raccordo il cui conto "Immobilizzazione" è uguale a quello utilizzato come contropartita in prima nota.
N° Riga
Nell'elenco vengono visualizzate le parti del bene o i beni di un gruppo relativi al bene specificato nel campo "Cod. bene".
Inserimento
Cliccare sul bottone per effettuare l'inserimento specificato nel campo "Tipo inserimento".
Dopo aver premuto il pulsante verrà aperto il bene indicato nel campo "Cod. bene" (o ne viene creato uno nuovo nel caso in cui si tratta di acquisto di un bene) con le modifiche effettuate a seguito della prima nota registrata.
Fine Inserimento conto
Cliccare sul bottone per non proseguire nell'inserimento della variazione nei beni ammortizzabili.
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI DALLA PRIMA NOTA:
Impostare nel piano dei conti generale, per ogni conto relativo alle immobilizzazioni (costo patrimoniale o fondo svalutazione), nel campo "Gestione beni ammortizzabili" della sezione "Altri dati" il valore "Immobilizzazioni immateriali", "Immobilizzazioni materiali" o "Fondo svalutazione" a seconda della tipologia di conto.
Ogni volta che in prima nota verrà utilizzato un conto con queste impostazioni, al salvataggio della prima nota verrà automaticamente aperta la videata per l'inserimento dei beni ammortizzabili nell'archivio.
Per ogni conto "Immobilizzazione immateriale" o "Immobilizzazione materiale" che viene creato nel piano dei conti generale è necessario creare il codice di raccordo relativo al conto appena creato:
aprire la tabella "Raccordo beni ammortizzabili";
cliccare su (F6) per effettuare un nuovo inserimento;
indicare nel campo "Immobilizzazione" il conto inserito nel piano dei conti;
compilare le sezioni "Dati ammortamento" e "Dati cessione beni ammortizzabili";
cliccare su (F12) per salvare
le modifiche.
Effettuare la registrazione in prima nota della movimentazione da effettuare nel bene (acquisto, vendita, svalutazione..) indicando nei righi IVA dei conti "Immobilizzazioni immateriali", "Immobilizzazioni materiali" e/o "Fondo svalutazione".
Per ogni bene acquistato/venduto è necessario creare un rigo IVA diverso.
Se più beni fanno riferimento ad uno stesso conto patrimoniale è sufficiente indicare un rigo IVA con il totale dei costi /dei ricavi sostenuti.
Salvare la prima nota cliccare su (F12).
Verrà automaticamente aperta la videata "Inserimento Beni Ammortizzabili".
Nella sezione "Dati Rigo Iva" vengono indicati gli importi relativi all'inserimento delle movimentazioni dei beni ammortizzabili. Non è possibile modificarli da questa videata.
Se in prima nota sono stati movimentati più conti di tipo "immobilizzazione" nella maschera che viene aperta nel campo "Conto" viene indicato il primo conto utilizzato nella registrazione della prima nota.
Se non si vuole effettuare nessuna movimentazione cliccare su "Fine inserimento".
Se in prima nota sono stati movimentati più conti immobilizzazione, verrà aperta un'altra videata "Inserimento Beni Ammortizzabili" con l'indicazione del secondo conto utilizzato in prima nota.
Per inserire una movimentazione, nella sezione "Tipo inserimento" barrare la casella relativa al tipo di modifica da effettuare:
Acquisto/Vendita – Bene Ammortizzabile:
se il tipo di movimento è "Vendita" è necessario indicare nel campo "Cod. bene" il bene oggetto di cessione.
Acquisto/Vendita – Parte di bene/Bene del gruppo:
in caso di acquisto è necessario specificare nel campo "Cod. bene" il bene di riferimento";
in caso di vendita è necessario specificare nel campo "Cod. bene" il bene di riferimento e nel campo "N° Riga" la parte del bene o il bene del gruppo oggetto di vendita.
Inserimento Variazione Costo Ammortizzabile: è possibile barrare la casella solo se il tipo movimento è "Acquisto". È necessario specificare il bene nel campo "Cod. bene".
Inserimento Onere diretto:
sia in caso di acquisto che in caso di vendita è necessario indicare il codice del bene a cui l'onere si riferisce.
Cliccare sull tasto "Inserimento"; verrà aperto l'archivio "Beni ammortizzabili" posizionato sul bene specificato nel campo "Cod. Bene" (ed eventualmente sulla parte del bene specificata nel campo "N° Riga"); sono compilati automaticamente i campi relativi alla movimentazione effettuata.
Compilare, se necessario, i dati mancanti (es. descrizione bene, categoria…).
Nota:
Se per una stessa contropartita è necessario
effettuare più movimentazioni (per es. acquisto + imputazione di onere
diretto), quando viene aperto l'archivio "Beni ammortizzabili"
rettificare l'importo della variazione e cliccare su (F12).
A questo punto nella maschera "Inserimento Beni Ammortizzabili" nel campo "Inserito" verranno indicati gli importi relativi alla parte di variazione effettuata, e nel campo "Residuo" verranno indicati gli importi relativi alle variazioni ancora da effettuare.
Ripetere i punti della procedura operativa dal punto 6).
Se deve essere effettuata
la vendita di più parti del bene dello stesso bene, quando viene aperto
l'archivio "Beni ammortizzabili" rettificare l'importo di vendita
della parte del bene, selezionare un'altra parte del bene e cliccare su
"Vendita" per riportare i dati relativi alla registrazione di
vendita; ripetere la procedura per tutte le parti di bene da vendere,
dopodiché salvare le modifiche cliccando sul bottone (F12).
Esempio:
Conto "Fabbricati industriali" movimentato in prima nota per un importo di 70.300,00 €
Costo di acquisto 70.000,00 €
Oneri diretti 300,00 €
IVA (22%) 15.466,00 €
Dopo aver salvato la prima nota, nella maschera "Inserimento Beni Ammortizzabili" la situazione è la seguente:
Conto "Fabbricati industriali"
Importo da inserire: 70.300,00 €
IVA da inserire: 15.466,00 €
Importo residuo da inserire: 70.300,00 €
IVA residua da inserire: 15.466,00 €
Barrare la casella "Acquisto/Vendita – Bene Ammortizzabile".
Cliccare su "Inserisci".
Indicare la descrizione del bene e la categoria.
Modificare l'importo del campo "Importo" della sezione "Acquisti": da 70.300,00 € metto 70.000,00 €.
Modificare l'importo del campo "Iva": da 15.466,00 € metto 15.400,00 € (70.000,00 * 22%).
Salvare le modifiche cliccando su (F12).
Nella maschera "Inserimento Beni Ammortizzabili" la situazione è la seguente:
Conto "Fabbricati industriali"
Importo da inserire: 70.300,00 €
IVA da inserire: 15.466,00 €
Importo inserito: 70.000,00 €
IVA inserita: 15.400,00 €
Importo residuo: 300,00 €
IVA residua: 66,00 €
Barrare la casella "Inserimento Onere diretto" e inserisco il codice del bene appena inserito;
Cliccare su "Inserisci";
Nel bene che verrà aperto sarà compilata la sezione "Oneri diretti".
Salvare il bene cliccando su (F12).
Salvare l'archivio cliccando su (F12).
A questo punto, se in prima nota sono stati movimentati più conti di tipo "immobilizzazione", verrà aperta un'altra videata "Inserimento Beni Ammortizzabili" con l'indicazione del secondo conto utilizzato in prima nota.
Ripetere la procedura operativa dal punto 5) al punto 6) fino all'inserimento delle movimentazioni relative a tutti i conti.
INSERIMENTO DI UNA NOTA DI CREDITO RELATIVA A BENI AMMORTIZZABILI
Nel caso in cui si tratta di sconti o un reso su acquisti:
indicare "inserimento onere diretto" nella videata che si apre al salvataggio della prima nota;
nella sezione "Oneri diretti" cliccare su "inserimento", viene proposto "sconto"; nel caso in cui si tratta di reso totale o parziale, modificare il tipo di onere indicando "resi su acquisti", altrimenti confermare.
Nel caso in cui si tratta di un reso totale fatto in un anno successivo a quelli di acquisto:
indicare "acquisto/vendita beni ammortizzabili" (per indicare che il bene è eliminato e non deve essere più considerato nel libro cespiti);
cliccare su "inserimento"; nella sezione "Vendita" dell'archivio viene proposto vendita, modificare e indicare "Reso su acquisti".
Resi parziali fatti in anni successivi possono essere gestiti con le parti di bene, altrimenti occorre inserirli come oneri diretti.
CANCELLAZIONE DI UNA PRIMA NOTA A CUI SONO COLLEGATI DEI BENI AMMORTIZZABILI
Quando viene effettuata la cancellazione di una prima nota a cui sono collegati dei beni ammortizzabili viene visualizzato il messaggio "La prima nota è collegata con i beni ammortizzabili. Cancellare ugualmente".
Se il messaggio viene confermato, la prima nota verrà cancellata e verrà automaticamente aperto il bene ammortizzabile collegato; se il bene deve essere mantenuto nell'archivio è necessario cancellare il numero di registrazione della prima nota appena cancellata.
Se alla prima nota sono collegati più beni, dopo aver cancellato o salvato il primo bene verrà aperto il secondo e così via fino all'ultimo bene collegato.
CANCELLAZIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE COLLEGATO A PRIME NOTE
Quando viene cancellato un bene ammortizzabile collegato ad una prima nota viene automaticamente aperta la prima nota collegata al bene ammortizzabile cancellato.
È possibile cancellare o mantenere la prima nota collegata.
Se al bene sono collegate più prime note, dopo aver cancellato o salvato la prima registrazione collegata verrà aperta la seconda e così via fino all'ultima prima nota collegata.