1.5 - Impostazioni

 

IMPOSTAZIONE STUDI DI SETTORE/ PARAMETRI

 

Codice attività Ateco 2007

Premere il tasto F9 o cliccare sulla descrizione di colore azzurro per selezionare il codice attività.

Nel caso in cui sia stato indicato un codice attività errato, è possibile variare il codice utilizzando il bottone .

Indicando il codice attività viene riportato il codice studio se è stato pubblicato in G.U.

 

Per determinati codici attività sono associati due studi di settore differenti, uno relativo ai redditi di impresa e l’altro relativo ai redditi di lavoro autonomo. In questi casi è stato associato il codice attività reale per uno studio ed uno fittizio per l’altro. In tal modo si può distinguere quale studio deve essere compilato ed inserito. Di seguito citiamo i casi  che presentano questa casistica.

 

I codici attività 582100, 582900, 620100, 620200, 620300, 620909, 631111, 631119, 631130 e 741021 sono associati agli studi di settore YG66U e WK27U.

Nel caso in cui il soggetto svolga le attività di impresa per lo studio YG66U è necessario selezionare:

 

Il codice attività 692013 risulta associato agli studi WG92U e YK06U.

Nel caso in cui il soggetto svolga le attività di lavoro autonomo per lo studio YK06U è necessario selezionare il codice attività 69201F.

 

I codici attività 862203, 862206, 862209 e 869011 sono associati agli studi di settore WK10U e VG57U.

Nel caso in cui il soggetto svolga l'attività di lavoro autonomo per lo studio WK10U è necessario selezionare:

 

Il codice attività 869012 è associato agli studi WK56U e VG57U.

Nel caso in cui il soggetto svolga l'attività 869012 relativa al lavoro autonomo per lo studio WK56U è necessario selezionare il codice attività 86901J.

 

NOTA: In fase di stampa e scaricamento degli studi di settore verrà stampato e scaricato il codice attività corrispondente al reale codice attività.

 

Non utilizzare per i parametri i codici attività fittizi: 58210L, 58290N, 62010P, 62020R, 62030T, 62090V, 63111X, 63111Z, 63113B, 74102D, 69201F, 86220B, 86220D, 86220F, 86901H e 86901J.

 

 

Studio

Viene riportato in automatico lo studio di settore associato al codice attività indicato nel campo “Codice Attività Ateco 2007 (*)”.

Se per l'attività indicata nel campo precedente non è stato pubblicato lo studio di settore il campo sarà vuoto.

In tal caso saranno applicati i parametri e non sarà possibile posizionarsi sui quadri degli studi di settore.

 

Cambia codice attività

Se è già stato inserito un codice attività e lo si vuole sostituire con uno diverso, cliccare sul bottone ; viene visualizzata la lista di tutti i codici attività comuni allo studio indicato. Fare doppio clic su un codice attività per sostituire quello indicato in precedenza.

Nell’elenco dei codici attività che è possibile modificare sono presenti esclusivamente quelli che hanno lo studio in comune. Ad esempio se in un primo momento viene indicato il codice attività 20.41.10 per lo studio WD31U, utilizzando la funzione “Cambia codice attività” sarà possibile selezionare solo i codici attività 20.41.10 / 20.41.20 / 20.42.00 / 20.53.00

 

 

Attività al 31/12/2003 per calcolo parametri (promemoria per studi)

Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per ricercare il codice attività al 31/12/2003 da utilizzare per effettuare i calcoli dei Parametri.

Se il codice attività viene modificato dopo aver già inserito i dati nel quadro "Parametri Impresa" o nel quadro "Parametri Professionista" viene visualizzato il seguente messaggio: "Codice attività al 31/12/2003 diverso da quello indicato nel quadro Parametri Confermi"

Rispondere SI e posizionarsi sul quadro "Parametri Impresa" o sul quadro "Parametri Professionista" per effettuare l'aggiornamento in automatico; rispondere NO e modificare il codice attività nel quadro Impostazioni  indicando il codice attività che è stato riportato nel quadro "Parametri Impresa" o nel quadro "Parametri Professionista".

 

Tabella A (DPCM 29/01/1996)

 

Tabella B (DPCM 29/01/1996)

 

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004

 

Tabella di raccordo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004

 

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini

In base alla scelta indicata nel campo Modello viene eseguito il calcolo e la stampa del modello studi di settore o del modello Parametri "Parametri Impresa" o "Parametri Professionista".

Indicare se il modello viene utilizzato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini:

Per elaborare i parametri nel quadro "Parametri Impresa" o "Parametri Professionista" occorre indicare la scelta Parametri.

Premere il tasto F9 sul campo Codice attività ATECO 2007 del campo "Studio" per rilevare se per l'attività indicata non è stato pubblicato lo studio di settore; se il campo è vuoto in tal caso vanno applicati i parametri.

Nota: in fase di stampa e/o scaricamento telematico verranno stampati/scaricati solo i quadri che compongono il modello selezionato (quadro "Parametri Impresa" e "Parametri Professionista"), anche se sono presenti altri quadri compilati (ad esempio il quadro B degli Studi di settore).

 

 

Tipo modello per dichiarazione

Selezionare il modello di Redditi e il quadro che il soggetto compila.

Campo obbligatorio.

Non è possibile compilare i parametri nel caso in cui sia presente come "Tipo modello per dichiarazione" Redditi ENC quadro RF e RG.

Nel caso in cui ci si trovi in questa situazione viene visualizzato il messaggio "Tipo modello per dichiarazione incongruente con Mod. Parametri".

 

Circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 - "Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189, della Legge 28/12/1995, n. 549"

2.2. Soggetti esclusi.

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

  1. enti non commerciali, compresi quelli non residenti, in contabilità sia semplificata che ordinaria (anche per opzione). Per questi soggetti l'esclusione si evince all'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 181 dell'art. 3. In particolare, nella menzionata lettera a) è stabilito che l'accertamento in base ai parametri si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, che si avvalgono della disciplina di cui all'art.79 del medesimo testo unico, cioè degli enti diversi dalle società, residenti e non nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Appare, pertanto, consequenziale a tale previsione ritenere che gli stessi enti siano esclusi dall'applicazione dei parametri anche nel caso in cui si trovino in regime di contabilità ordinaria.  ...

 

Tipologia di reddito

Viene impostato in base al Modello dichiarazione selezionato nel campo "Tipo modello per dichiarazione".

 

N. Unità produttiva

Numero progressivo dell’unità produttiva da stampare sul modello.

In caso di esercizio con più attività comprese in studi di settore diversi deve essere indicato lo stesso progressivo di unità produttive per ogni Codice studio utilizzato.

 

Occorre riportare in corrispondenza del campo "N. unità produttiva" il progressivo 1 ad eccezione dello studio WG69U per il quale è possibile inserire più unità produttive.

 

Occorre indicare sempre l'unità produttiva in quanto nella fornitura telematica è un campo obbligatorio.

 

Nota: Indicare il N. attività produttiva anche se vengono applicati i parametri; viene utilizzato dalla procedura per effettuare il collegamento con la procedura di Redditi.

 

Cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

  1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

  2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro.

Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore individuate ai punti 3 e 4, si evidenza che i decreti di approvazione degli studi di settore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi di settore;

  1. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  2. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  3. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  4. determinazione del reddito con criteri “forfetari” (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili);

  5. incaricati alle vendite a domicilio;

  6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata.

  7. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).

  8. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  1. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  2. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

  3. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 - “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).

 

 

Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

  1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

  2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

  3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569;

  4. periodo di non normale svolgimento dell’attività;

  5. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

  6. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;

  7. incaricati alle vendite a domicilio;

  8. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell’applicazione dei parametri;

  9. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

Si precisa che sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri i soggetti che adottano il regime dei minimi, come disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

 

Nota:

Per il regime a favore dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011).

Per il periodo d'imposta 2016 sono esclusi dall'applicazione degli Studi di settore e dei parametri e non dovrà essere compilato neanche il modello Studi di settore/parametri come chiarito nelle Istruzioni Ministeriali "Parte Generale" degli Studi di Settore.

 

 

Cause inapplicabilità studi di settore

Barrare la casella se nei confronti del soggetto opera una causa di inapplicabilità (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate oppure società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

 

Nota:

Se viene indicata la barratura dopo che è stato elaborato il calcolo, il quadro dei risultati verrà azzerato ma risulterà compilato. Non viene scaricato nel file telematico l’utente può lasciare il quadro R compilato o eventualmente può eseguirne la cancellazione con il tasto F7.

 

Casi di esclusione/inapplicabilità

 

(*)

Istruzioni ministeriali Studi di settore 2018 - Parte generale - Paragrafo 3

......

i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” (ad eccezione di quelli che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;

......

 

(**)

Istruzioni parte generale Studi di settore paragrafo" 2.4 Chi non li applica"

Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:

 

a) con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;

c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del TUIR). I compensi da tenere in considerazione, invece, sono quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del TUIR). Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR);

d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (vedi box successivo “Per saperne di più”);

e) che determinano il reddito con criteri “forfetari”;

f) che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;

g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa;

h) che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

 

Non si applicano inoltre gli studi di settore ai contribuenti che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

 

Nota:

Per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore (per gli studi WG40U, WG50U, WG69U e WK23U), i ricavi proveniente dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni (vedi circolare n. 23/E del 15 Luglio 2013).

 

 

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:

a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:

c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;

d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura;

f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore WM21E) e da maggio in poi in quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore WG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.

 

Istruzioni parte generale Studi di settore paragrafo" 3 Presentazione del modello Studi di settore"

Il modello deve essere presentato dai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore.

Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche:

1. i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” (ad eccezione di quelli che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;

2. i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR), oppure compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR), di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro. Le informazioni richieste saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore;

3. i contribuenti che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell’attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello). Ai contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività è richiesta la compilazione del modello studi di settore con l’indicazione, nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.

Si fa presente, inoltre, che i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO.

 

Circolare 110/E del 21/5/99

Omissis

Nei confronti di contribuenti per i quali operano le cause di inapplicabilita' degli studi di settore precedentemente illustrate possono essere effettuati accertamenti sulla base dei parametri. Tali accertamenti possono, naturalmente, essere effettuati, anche nei confronti dei contribuenti che esercitano un'attivita' per la quale non e' ancora stato approvato lo studio di settore. In tali casi, ovviamente, dovranno essere indicati nelle dichiarazioni i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

 

Istruzioni Ministeriali Studi di settore 2018 - Parte Generale - Par. 4.2 Modalità di compilazione

...

Gli studi di settore tengono conto di variabili di natura contabile ed extracontabile individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:

1. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;

2. i contribuenti che hanno cessato l’attività prima del 31 dicembre e hanno nuovamente iniziato l’attività, entro 6 mesi dalla cessazione, nel periodo d’imposta successivo, dovranno comunicare i dati, che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell’attività;

3. generalmente i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dello studio di settore applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o G, nel quadro X o nel quadro T devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate all’applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dello studio di settore applicabile). Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 164 del TUIR;

4. ai fini della compilazione dei quadri “T - congiuntura economica”, i dati relativi alle annualità 2013-2014-2015, necessari per l'applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all'analisi di normalità economica, devono essere indicati per i soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2016; in quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche a seguito della relativa evoluzione (ad es. il contribuente che nel periodo di imposta 2016 è tenuto alla presentazione del modello WM01U e nelle annualità 2015, 2014 e 2013 ha presentato i modelli VM01U).

5. i soggetti che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e/o in quelli precedenti, si sono avvalsi del regime dei contribuenti “minimi”, previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non hanno applicato più tale regime nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G, X e T senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio

di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi e dei compensi (per l’individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti. Le indicazioni riportate in precedenza si applicano anche nei confronti degli esercenti attività di lavoro autonomo che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n.190 del 2014.

A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Tale costo dovrà essere indicato al netto dell’IVA esposta in fattura.

Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi” o di quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Analogamente, ai soli fini della compilazione del presente modello e della corretta applicazione degli studi di settore,

devono essere individuati i valori delle quote di ammortamento relativi ai beni di costo unitario superiore a 516,46 euro, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, ovvero di lavoro autonomo, acquistati durante i periodi d’imposta in cui il contribuente si è avvalso del regime dei “minimi” o di quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Tali valori, determinati sulla base dei criteri ordinariamente previsti dal TUIR, devono essere indicati nei quadri F o G del modello degli studi di settore.

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio:

− un contribuente ha acquistato nel 2013 (ultimo anno nel quale ha applicato il regime agevolato) un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa;

− le spese di acquisto sostenute, pari a 8.000 euro + IVA, sono state integralmente dedotte nel periodo d’imposta relativo all’anno di acquisto del bene stesso, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi”;

− con riferimento alla tipologia del bene strumentale acquistato, il coefficiente di ammortamento è pari al 25 per cento.

Tale contribuente, nel solo quadro F del modello, dovrà indicare:

• al rigo “Ammortamenti” del quadro F - elementi contabili, l’importo di 2.000 euro, corrispondente alla “quarta” quota di ammortamento relativa al bene strumentale;

• al rigo “Valore dei beni strumentali “ del quadro F - elementi contabili, l’importo di 8.000 euro, relativo al valore al netto dell’IVA del bene stesso.

La differenza di valore tra i dati indicati nel quadro F o G del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e quelli indicati nel quadro RE, RF o RG del modello REDDITI 2017 comporta che gli importi di reddito da indicare nei modelli degli studi di settore e nei quadri reddituali del modello REDDITI presumibilmente divergeranno;

6. il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito che, per quanto riguarda le attività d’impresa, è quello di competenza, mentre, per le attività di lavoro autonomo, è quello di cassa. Si precisa, inoltre, che per alcuni studi è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d’impresa) sia il quadro G (attività in forma di lavoro autonomo);

7. se è stata barrata la casella relativa all’esenzione IVA (rigo F30 o rigo G15, rispettivamente, del quadro F o del quadro G degli elementi contabili),  successivi righi necessari alla determinazione dell’aliquota IVA (righi da F31 a F35 o da G16 a G19) non devono essere compilati;

8. la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box) devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Ad esempio, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. Pertanto, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicato nel rigo F28 del quadro degli elementi contabili, dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o

plusvalenze."

 

 

QUADRI COMPILATI

In questa sezione vengono riportate le informazioni relative ai quadri richiesti/compilati.

 

Rich.

Nella colonna "Rich."devono essere indicati i quadri richiesti cliccando con il mouse sull’apposita casella.

I quadri in cui è stata barrata la casella vengono proposti in sequenza utilizzando i tasti (F4) o (F5).

 

I quadri proposti come richiesti nella sezione "Quadri compilati" sono solo quelli presenti per lo studio selezionato (es. per lo studio WG41U non è possibile posizionarsi sul quadro C perchè non è presente da Modello) o solamente i quadri dei Parametri ("Parametri Impresa" o "Parametri Professionista") se lo studio non è stato pubblicato.

 

Comp.

Viene impostata una X di compilato per tutti quadri in cui sono stati inseriti dei dati.

 

Per inserire più studi di settore per lo stesso soggetto, nel caso in cui il soggetto eserciti sia un'attività di impresa che una di lavoro autonomo occorre cliccare sulla voce   / / ... o premere i tasti ALT 2, 3 ... 6.

 

Nel caso di esercizio con più attività d'impresa il soggetto deve compilare lo studio di settore relativo all'attività prevalente, indicando i dati complessivi di tutte le attività esercitate.

 

I soggetti, che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, sono tenuti ad inviare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo al codice dell’attività prevalente, compilando l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività”.

I dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel predetto modello dovranno essere forniti avendo riguardo al complesso dell’attività d’impresa esercitata.

 

Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica approvati con il decreto ministeriale 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

Nota:

Se un utente erroneamente mette "Studi" come Modello di comunicazione, poi trasferisce i dati dal prospetto "Dati Contabili" al prospetto F, non è più possibile modificare il modello da Studi a Parametri perchè:

L'unica soluzione è cancellare il quadro "Dati Contabili".

 

Nel caso in cui sia necessario cancellare un'attività, ad esempio , le restanti attività possono restare inserite ai rispettivi numeri 1, 3.

 

Premendo CTRL F o cliccando sul quadro si accede al quadro "Elementi contabili".

 

Nota per la compilazione degli studi da compilare solo per l'acquisizione dati

Per i soggetti che nel periodo d'imposta 2017 hanno esercitato in via prevalente l'attività di cui al codici:

139300, 222301, 222902, 329100, 151201, 231100, 231300, 231400, 321100, 242010, 242020, 244200, 244300, 244400, 244500, 712021, 477940, 772101, 471110, 462121, 463500 la compilazione dei modelli Studi di settore è prevista solo per l'acquisizione dati: dovrà essere quindi inserita una attività soggetta a studi dove verranno inseriti i dati nei vari quadri, senza però effettuare il calcolo di GE.RI.CO, ed una seconda attività soggetta ai parametri in cui verranno calcolati i ricavi o compensi presunti.

 

Par. 6 "Abolizione dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli Studi di Settore"

..

Il decreto ministeriale dell’11 febbraio 2008, ha stabilito, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la diretta utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 1998, può avvenire solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano non superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi.

Se i ricavi delle attività non prevalenti superano, invece, il 30 per cento dei ricavi complessivi, le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Si precisa che, ai fini della verifica del superamento  o meno della predetta quota del 30 per cento, occorre fare riferimento alla somma dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo).

I soggetti, che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, sono tenuti ad inviare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativo al codice dell'attività prevalente, compilando l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività”.

Si precisa che i dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel predetto modello dovranno essere forniti avendo riguardo al complesso dell'attività d’impresa esercitata.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2009, i contribuenti che esercitano prevalentemente una attività d’impresa soggetta a studi di settore e un’altra soggetta a parametri e da quest’ultima derivino ricavi superiori al 30 per cento di quelli complessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativo all’attività prevalente.

 

Possibili ipotesi di Studio di settore o Parametri - Attività d'impresa

 

 

Percentuale dei ricavi derivante da:

 

1° attività

(studio A)

2° attività

(studio A)

3° attività

(studio B)

Attività non compresa negli studi

Applicabilità studi o parametri

Prospetto "Imprese multiattività"

Esempio 1

72

28

 

 

Studio A

NO

Esempio 2

61

 

39

 

Studio A

SI

Esempio 3

85

10

 

5

Studio A

NO

Esempio 4

64

 

15

21

Studio A

SI

Esempio 5

90

 

10

 

Studio A

NO

Esempio 6

65

25

 

10

Studio A

NO

Esempio 7

60

20

20

 

Studio A

SI

Esempio 8

69

 

 

31

Studio A

SI

Esempio 9

10

20

10

60

Parametri

NO

 

Cessazione dell'attività secondaria

In caso di cessazione dell'attività secondaria, il soggetto dovrà compilare lo studio di settore relativo all'attività prevalente.

Nel caso in cui la percentuale dei ricavi relativi all'attività secondaria sia superiore al 30% del totale dei ricavi dichiarati occorre compilare anche il prospetto "Imprese multiattività" presente nei quadri compilati.

Si ritiene inoltre che il soggetto possa indicare nella sezione "Note" (CTRL R) la cessazione dell'attività secondaria.

 

 

 

ALTRI DATI PER STUDI / PARAMETRI

 

Modello stampato

Riporto automatico della barratura se il modello Studi di settore o parametri è stato stampato.

 

 

 

MULTIATTIVITA'

 

Imprese multiattività (da compilare esclusivamente da soggetti con due o più attività non rientranti nello stesso studio)

 

Il prospetto va compilato quando la percentuale dei ricavi derivanti dalle attività secondarie supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati.

 

Se al contrario la percentuale delle attività secondarie non supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati, il prospetto multiattività non deve essere compilato, ma si applica solamente lo studio dell’attività prevalente, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti dall’impresa.

 

Per la verifica del superamento della soglia del 30% è necessario considerare:

 

Decreto Ministeriale del 11/02/2008

...

Art. 2 - Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita'

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresi' ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

...

 

Studio di settore - Prevalente

Viene riportato il codice studio indicato nel quadro Impostazioni  se la tipologia reddito risulta reddito d’impresa.

Il codice studio dell'attività prevalente verrà stampato solo se sono stati compilati gli altri righi della sezione.

 

Ricavi - Prevalente

Indicare i ricavi determinati nel seguente modo:

F1 + F2 col. 1 - F2 col. 2 + [F7 col. 1 - F7 col. 2] - [F6 col. 1 - F6 col. 2]

 

Aggi o ricavi fissi

Se l'attività prevalente rientra nello studio di settore WM80U o VM85U o WM12U, il rigo 5 "Aggi o ricavi fissi" non deve essere compilato e gli aggi e i ricavi fissi delle attività rientranti in questi studi devono essere compresi nei ricavi.

 

STUDI DI SETTORE CON ATTIVITA' COMPLEMENTARI

 

 

TIPO

DESCRIZIONE

WM85U

I soggetti che esercitano come attività quella di "Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)", con codice attività 47.26.00, ed esclusivamente l'attività di "Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera",con codice attività 92.00.01, non dovranno compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.

Si noti che tale regola si applica anche nell'ipotesi in cui l'attività di ricevitoria sia prevalente rispetto a quella di commercio al dettaglio di tabacchi.

YD12U

I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più attività comprese nello studio di settore YD12U e, congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate:

  • "Supermercati" (codice attività 47.11.20);

  • "Discount di alimentari" (codice attività 47.11.30);

  • "Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari" (codice attività 47.11.40);

  • "Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata" (codice attività 47.21.02);

  •  "Commercio al dettaglio di bevande" (codice attività 47.25.00);

  • "Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari" (codice attività 47.29.10);

  • "Commercio al dettaglio di caffè torrefatto" (codice attività 47.29.20);

  • "Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici" (codice attività 47.29.30);

  • "Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca" (codice attività 47.29.90);

non dovranno compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.

WG60U

I soggetti che esercitano 1'attività di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali" - codice attività 93.29.20e, congiuntamente ad essa, esercitano esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate

  • "Ristorazione con somministrazione" (codice attività 56.10.11);

  • "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" (codice attività 56.10.20);

  • "Gelaterie e pasticcerie" (codice attività 56.10.30);

  • "Gelaterie e pasticcerie ambulanti" (codice attività 56.10.41);

  • "Ristorazione ambulante" (codice attività 56.10.42);

  •  "Bar e altri esercizi simili senza cucina" (codice attività 56.30.00);

non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.

Si noti che i titolari di concessione per 1'esercizio di attività degli stabilimenti balneari sono tenuti ad applicare lo studio WG60U anche se la relativa attività non è prevalente, nell'ambito della medesima unità produttiva.

YG44U

I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più attività comprese nello studio di settore YG44U e, congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate:

  • "Ristorazione con somministrazione" (codice attività 56.10.11);

  • "Gelaterie e pasticcerie" (codice attività 56.10.30);

  • "Bar e altri esercizi simili senza cucina" (codice attività 56.30.00);

non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multi attività.

WG36U

I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più attività comprese nello studio di settore WG36U e , congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate:

  • "Gelaterie e pasticcerie" (codice attività 56.10.30);

  • "Gelaterie e pasticcerie ambulanti" (codice attività 56.10.41);

  • "Bar e altri esercizi simili senza cucina" (codice attività 56.30.00);

non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.

Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso (ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio) risultano

prevalenti.

YG37U

I soggetti che esercitano, come attività prevalente, una o più attività comprese nello studio di settore YG37U e, congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate:

  • "Ristorazione con somministrazione" (codice attività 56.10.11);

  • "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" (codice attività 56.10.20);

  • "Ristorazione ambulante" (codice attività 56.10.42);

  • “Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone” - 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);

  • “Sale giochi e biliardi” - 93.29.30.

non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multi attività.

 

Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso (ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio) risultano prevalenti.

 

Circolare n. 3/E del 01/04/2008 - Art. 4

...

Al riguardo va precisato che per “attività prevalente”, deve intendersi anche il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore. In altre parole, i contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici d’attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.

 

Esempio 1

Ricavi complessivi pari a 500.000 euro, così composti:

Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nello studio A.

Il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui il contribuente svolga più attività, di cui alcune soggette alla disciplina degli studi di settore ed altre a quella dei parametri.

 

Esempio 2

Ricavi complessivi pari a 1.000.000 euro, così composti:

Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nello studio A.

Il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

Al riguardo va evidenziata la sostanziale diversità della nuova disciplina rispetto a quella previgente. In base alla disciplina previgente, infatti, l’esercizio di un’attività non considerata dagli studi di settore con ricavi pari al 25% di quelli totali, avrebbe determinato l’esonero dall’obbligo di annotazione separata e il sorgere della causa di inapplicabilità legata all’esercizio di più attività. Nell’esempio proposto, quindi, si sarebbero applicati i parametri sull’attività Y (attività prevalente), anche se per essa risultava approvato il relativo studio di settore.

 

Esempio 3

Ricavi complessivi pari a 1.500.000 euro, così composti:

Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nello studio B.

Il contribuente applicherà lo studio di settore B e compilerà il relativo modello, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

Anche in questo caso, in base alla disciplina previgente, il contribuente avrebbe dovuto applicare i parametri sull’attività Y (attività prevalente), anche se per essa risultava approvato il relativo studio di settore.

 

Esempio 4

Ricavi complessivi pari a 2.000.000 euro, così composti:

Nella fattispecie il contribuente applicherà i parametri.

...

 

Istruzioni Ministeriali - Parte generale (paragrafo 2)

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività rientranti in studi di settore differenti bisogna valutare l’incidenza delle attività non prevalenti sul complesso dei ricavi.

In pratica ai fini dell’accertamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  1. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento;

  2. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

I soggetti che rientrano nella seconda ipotesi sono comunque tenuti a inviare il modello relativo al codice dell’attività prevalente, compilando il prospetto delle “Imprese multiattività”. Si precisa che i dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel modello dovranno essere forniti tenendo conto del complesso dell’attività d’impresa esercitata. Pertanto, ad esempio, i contribuenti che esercitano, prevalentemente, una attività d’impresa soggetta a studi di settore e un’altra soggetta a parametri da cui derivino ricavi superiori al 30 per cento di quelli complessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente, indicando in esso anche i dati relativi all’attività soggetta a parametri.

Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività di impresa comprese nel medesimo studio di settore, la prevalenza rispetto ai ricavi complessivi deve essere intesa con riferimento alla somma dei ricavi relativi alle predette attività.

 

Esempio 1

Ricavi derivanti dall’attività X (studio WD47U) 300.000 (54%)

Ricavi derivanti dall’attività Z (soggetta a parametri) 250.000 (46%)

Totale ricavi 550.000

Il contribuente, in questa ipotesi, dovrà compilare l’allegato studio di settore WD47U, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

 

Esempio 2

Ricavi derivanti dall’attività X (studio WM21E) 150.000 (23%)

Ricavi derivanti dall’attività Y (studio WM21E) 200.000 (31%)

Ricavi derivanti dall’attività Z (soggetta a parametri) 300.000 (46%)

Totale ricavi 650.000

Il contribuente, in questa ipotesi, dovrà compilare il modello studi di settore WM21E con l’indicazione dei dati riferiti all’intera attività d’impresa esercitata, in quanto i ricavi derivanti dalle attività soggette allo studio di settore WM21E (54%) sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dalle attività soggette a parametri (46%).

 

 

Decreto Ministeriale del 11/02/2008

...

Art. 2 - Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita'

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresi' ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

...

 

Esempi di compilazione

 

 

 

DATI RIEPILOGO STUDI

 

B00/B01 N. complessivo: posteggi, unità locali, unità immobiliari, strutture territoriali

Riporto automatico dal Quadro B del numero di inserimenti presenti.

 

Nota: il calcolo di GE.RI.CO accetta un numero massimo di 10 inserimenti per il quadro B, e nel caso in cui siano presenti più di 10 inserimenti il calcolo non viene effettuato. Se l’utente ha la necessita di indicare più di 10 unità locali dovrà accorpare i dati degli inserimenti eccedenti.