1.4 - Quadro VA

Informazioni e dati relativi all'attività

 

Se il contribuente, invece,  esercita piu' attivita' con contabilita' separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attivita' separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

 

SEZIONE 1 - DATI ANALITICI GENERALI

 

VA1 - In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Il dato viene riportato dalla conversione.

(il campo è presente solo nell'intercalare del quadro VA del regime quater)

Nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato (societa' incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli in caso di contabilita' separate) utilizzato per indicare i dati relativi all'attivita' da quest'ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione.

 

Data fusione

Indicare la data della fusione avvenuta nel corso dell'anno.

La data non viene stampata e non viene scaricata, è un promemoria per l'utente.

(il campo è presente solo nell'intercalare del quadro VA del regime quater)

 

VA1 casella 2 - Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

(il campo è presente solo nell'intercalare del quadro VA del regime quater)

Barrare la casella nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continua un'attività rilevante ai fini IVA.

 

VA1 casella 3 - Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Il dato viene riportato dalla conversione.

La casella deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell'anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di un ramo d'azienda).

 

VA1 - Credito dichiarazione IVA/2017 ceduto

Il dato viene riportato dalla conversione.

Indicare il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2017 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

Il campo va compilato nella dichiarazione che il soggetto dante causa deve redigere solo se nel caso in cui la trasformazione non comporta l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda).

L'importo indicato in VA1 colonna 4 della società incorporata andrà indicato manualmente nel rigo VL8 della società incorporante (si veda procedura operativa lettera E) punto 3 del paragrafo 1.2.1 - Trasformazioni sostanziali soggettive).

 

Nel caso in cui la trasformazione comporta l'estinzione del soggetto dante causa il campo non va compilato.

 

VA1 - Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Il dato viene riportato dalla conversione.

Il campo deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell'istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell'istituto dell'identificazione diretta o viceversa, indicando la partita IVA relativa all'istituto non più adottato (vedi paragrafo 2.3 lett. C).

Lo stesso campo deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui il passaggio da un istituto all'altro sia avvenuto tra il 1 gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.

Consultare inoltre le Istruzioni Ministeriali al paragrafo 2.3 - Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni, punto C - Soggetti non residenti.

 

VA2 - Indicare il codice dell'attività svolta

Cliccare sul bottone  o premere il tasto F9 per selezionare il codice attività presente nella Tabella "Codici attività in vigore dal 01/01/2008" (Tabella Ateco 2007) approvata con Provvedimento del 16 novembre 2007.

Viene stampato e scaricato solo il codice attività.

Tale dato viene riportato dal Trasferimento da Anagrafica Unica.

Nel caso in cui in Anagrafica Unica non sia presente il Codice attività ma presente in dichiarazione IVA, verrà azzerato anche in dichiarazione, in questo caso è necessario indicare il Codice attività in Anagrafica Unica.

E' necessario indicare il Codice attività in Anagrafica Unica.

Tale dato non viene trasferito negli intercalari.

 

VA3 - Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

La casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

 

VA4 - Denominazione del fondo / Numero Banca d'Italia/ Partita IVA

(il campo è gestito solo nel regime quater)

Il rigo e' riservato alle societa' di gestione del risparmio di cui al decreto legge n. 351 del 2001 per l'indicazione, nel modulo relativo all'attivita' di ciascun fondo gestito, della denominazione nonche' del numero identificativo attribuito dalla Banca d'Italia al fondo stesso (vedi anche istruzioni al quadro VD).

Il campo 3 deve essere compilato nell'ipotesi di sostituzione nella gestione del fondo da una società di gestione del risparmio ad un'altra, verificatasi nel corso dell'anno di imposta, indicando il numero di partita Iva della società di gestione del risparmio sostituita.

 

VA5 - Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

Deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno effettuato acquisti ed importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni (c.d. telefoni cellulari) e delle relative prestazioni di gestione, per i quali l'imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50%. La compilazione del rigo è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio pro-rata di detrazione).

Indicare nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il totale imponibile degli acquisti, anche mediante contratti di leasing, ed importazioni di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell'imposta detratta.

 

 

 

SEZ. 2 - DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE

 

VA10 - Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Il dato viene riportato dalla conversione.

 

Istruzioni ministeriali IVA-2017

 

1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

 

2- Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del summenzionato decreto.

 

3 - Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46;

 

4 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Per i soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell’allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell’art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall’art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

 

5 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017

Per i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata (fino al 30 novembre 2017) dall’art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, fino al 30 novembre 2017.

 

6 - Soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (Provincia di Livorno)

Per i soggetti che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), l’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I contribuenti che non hanno presentato la summenzionata richiesta usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 al 6 dicembre 2017. L’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 

7 - Soggetti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017

Per i soggetti che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto, per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti;

 

8 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 8.

 

VA11 - Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2016

Deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2016, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri.

Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante il modello F24 - codici tributo 6493 (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2017 ma all'anno precedente.

L'importo può essere trasferito dalla procedura Studi di Settore/Parametri 2017 utilizzando la funzione "Collegamento con Parametri 2017 per VA11" presente nel Menù Utilità/Altre Utilità della procedura IVA-2018.

 

VA12 – Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell' IVA di gruppo prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979. Nel rigo VA12 devono essere indicati:

 

VA13 – Operazioni effettuate nei confronti di condomìni

Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (art.1, comma 2, lettere a) e b), del D.M 12 novembre 1998).

 

 

 

REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

 

VA14 - Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

In particolare, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime.

Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’articolo 19-bis2.

 

Nel modello IVA relativo all’ultima dichiarazione prima dell’ingresso nel regime forfetario:

L’imposta dovuta per effetto della rettifica non deve essere più versata autonomamente; l’importo indicato in VF70 viene riportato nel quadro VL e concorre alla determinazione dell’importo (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione annuale.

 

 

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (dati per VA15)

 

Consultare il paragrafo "Soggetto in perdita sistematica" del Manuale Operativo.

 

Start up

La casella "start-up" va barrata dalle società "start-up innovative", di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.

 

Impegno allo scioglimento

La casella "Impegno allo scioglimento" va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2015, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012. In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società di comodo".

 

Soggetto non obbligato alla compilazione del prospetto

Barrare questa casella se il soggetto non è obbligato alla compilazione del prospetto, ovvero è una società di capitali/ente non commerciale con una natura giuridica diversa da "1 Società in accomandita per azioni", "2 Società a responsabilità limitata", "3 Società per azioni" o da "30 Società semplici irregolari o di fatto (soggetti non residenti)" a "43 Altre organizzazioni di persone o di beni (sogg. non residenti)" oppure è un soggetto persona fisica.

 

Esclusione società di comodo

La casella "Esclusione", va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;

2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;

3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;

4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse    

società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;

5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;

6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;

7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;

12 – per le società consortili.

 

 

Disapplicazione società non operative

Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina di cui all'art. 30 della citata legge n. 724.

 

A tal fine, nella casella "Disapplicazione società non operative" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

 

2 – ipotesi di cui alla lett. b), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012;

3 – ipotesi di cui alla lett. c);

4 – ipotesi di cui alla lett. d);

5 – ipotesi di cui alla lett. e);

6 – ipotesi di cui alla lett. f);

7 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

 

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.

 

Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "4", "5" e "6", il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da F1 a F6, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate, ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella "Disapplicazione società non operative" va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

 

8 – ipotesi di cui alla lett. a);

9 – ipotesi di cui alla lett. b);

 

Nota:

La circolare 23/E/2012 ha precisato che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica della perdita sistemica.

 

Soggetto in perdita sistematica

Cliccare sul bottone per accedere al dettaglio dei 5 periodi d'imposta precedenti.

Il soggetto è in perdita sistematica se, per gli ultimi 5 periodi ordinati per data di inizio + fine esercizio:

e

Pertanto in uno di questi casi il campo "Soggetto in perdita sistematica" viene impostato con il valore "1". Per modificare il dato, nel caso in cui si verifichi una disapplicazione di tale disciplina, cliccare sul lucchetto e modificare manualmente il campo.

 

Le società e gli enti indicati nell’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero che nello stesso arco temporale sono per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificati dall’art. 18 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice “1” nella casella “Soggetto in perdita sistematica”.

 

Restano, in ogni caso, ferme le cause di esclusione della disciplina in materia di società di comodo di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 "Esclusione".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 sono state, inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica.

A tal fine, nella casella "Soggetto in perdita sistematica", va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

.

2 – ipotesi di cui alla lett. b);

3 – ipotesi di cui alla lett. c);

4 – ipotesi di cui alla lett. d);

5 – ipotesi di cui alla lett. e);

6 – ipotesi di cui alla lett. e), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;

7 – ipotesi di cui alla lett. f);

8 – ipotesi di cui alla lett. g);

9 – ipotesi di cui alla lett. h);

10 – ipotesi di cui alla lett. i);

11 – ipotesi di cui alla lett. l);

12 – ipotesi di cui alla lett. m).

 

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012.

 

 

Imposta sul reddito/IRAP/IVA

È prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato: nella casella “Imposta sul reddito – società non operativa” uno dei seguenti codici:

1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;

2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della

disciplina delle società non operative;

3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per

la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

 

nella casella “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica” uno dei seguenti codici:

1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;

2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;

3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, le seguenti caselle, indicando:

 

nella casella “IRAP” uno dei seguenti codici:

1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IRAP;

2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IRAP;

3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IRAP.

 

nella casella “IVA” uno dei seguenti codici:

1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IVA;

2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IVA;

3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IVA.

 

Casi particolari

La casella "Casi particolari" va compilata:

 

 

 

VALORI MEDI

 

Giorni

Numero di giorni di durata dell'esercizio.

Indicare 365 (366 se anno bisestile) nel caso in cui l'esercizio sia uguale a dodici mesi.

 

Titoli e crediti (F1) - Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Immobili e altri beni (F2) - Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Immobili A/10 (F3) – Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Immobili abitativi (F4) – Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Altre immobilizzazioni (F5) – Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Comuni < di 1000 abitanti (art. 1, c. 326, L. 296/2006) (F6)

Indicare in questi campi il valore dei beni immobili e dei beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, dei beni immobili degli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e dei beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti situati in comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Sul valore medio viene calcolato il ricavo presunto dell'1%.

I dati relativi al 2015 e 2016 vengono recuperati in automatico dalla procedura Redditi SC/ENC/SP 2017.

In presenza di più immobili situati in più comuni tra cui comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, il valore complessivo degli immobili deve essere riclassificato nei righi "Immobili e altri beni (F2)", "Immobili A/10 (F3)", "Immobili abitativi (F4)" e "Comuni < di 1000 abitanti (art. 1, c. 326, L. 296/2006) (F6)".

 

Comuni < di 1000 abitanti (F6) – Valore medio

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

I valori dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovranno essere ragguagliati per ogni bene, al periodo di possesso (art. 76, comma 1 del Tuir) e devono essere ragguagliati nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno.

 

Circolare ministeriale 137/E del 15/05/1997 – Paragrafo 12.10

 

Domanda:

Cosa si intende esattamente con i termini i risultanze medie e beni posseduti nell'esercizio?

 

Risposta:

Il comma 2 dell'art. 30 legge 23/12/1994, n. 724, come riformulato dall'art. 3 comma 3, legge n. 662/1996, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti".

Pertanto ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso espresso in giorni su base annuale.

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno il risultato ottenuto dovrà essere operato il ragguaglio all'anno espresso in giorni …."

 

Per quanto riguarda i beni da indicare nel rigo "Immobilizzazioni (F5)", in esso sono ricomprese anche le immobilizzazioni immateriali: occorre distinguere tra beni immateriali di cui all'art. 103 da considerare in funzione del relativo costo storico e oneri pluriennali di cui all'art. 108 da considerare in funzione del valore residuo (Costo storico - ammortamenti già dedotti in precedenti esercizi).

 

 

RICAVI EFFETTIVI

 

Incrementi di rimanenze col. 4

(valore 2015 + valore 2016 + valore 2017) / 3

 

Ricavi col.4

(valore 2015/GG*365+valore 2016/GG*366+valore 2017/GG*365)/3

 

Proventi col. 4

(valore 2015/GG*365 + valore 2016/GG*366 + valore 2017/GG*365) / 3

 

I campi "Valore medio" dei righi da F1 a F6 vengono azzerati nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

 

In caso contrario i campi sono calcolati come segue:

 

Rigo F1 - Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4, della sezione Valori medi.

 

Rigo F2 - Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4, della sezione Valori medi.

 

Rigo F3 - Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4, della sezione Valori medi.

 

Rigo F4 – Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4 della sezione Valori medi.

 

Rigo F5 – Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4 della sezione Valori medi.

 

Rigo F6 – Valore medio

Viene riportato dalla colonna 4 della sezione Valori medi.

 

I campi "Valore esercizio" dei righi da F1 a F6 vengono azzerati nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

 

Rigo "Totale"

Il rigo consente di verificare l'operatività o meno della società.

Se i ricavi effettivi indicati in colonna 3 sono inferiori ai ricavi presunti indicati in colonna 2 il soggetto è considerato non operativo.

 

Rigo "totale" - Ricavi presunti (col. 2)

Somma (Valori medi * Coefficienti).

 

Rigo "totale" - Ricavi effettivi (col. 3)

Il rigo viene azzerato nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

 

In caso contrario viene riportata la somma della colonna 4 della sezione Ricavi effettivi.

 

Ricavi presunti I periodo prec.

Viene riportato dalla sezione "Verifica" il campo "Ricavi presunti" indicato nel primo inserimento della sezione "Verifica" (ovvero il primo periodo d'imposta precedente).

 

Ricavi presunti II periodo prec.

Viene riportato dalla sezione "Verifica" il campo "Ricavi presunti" indicato nel secondo inserimento della sezione "Verifica" (ovvero il secondo periodo d'imposta precedente).

 

Soggetto operativo: anno corrente

La casella viene barrata se:

 

Soggetto operativo: I periodo precedente

Viene riportata dalla sezione "Verifica" la casella "Soggetto operativo" indicata nel primo inserimento della sezione "Verifica" (ovvero il primo periodo d'imposta precedente).

 

Soggetto operativo: II periodo precedente

Viene riportata dalla sezione "Verifica" la casella "Soggetto operativo" indicata nel secondo inserimento della sezione "Verifica" (ovvero il secondo periodo d'imposta precedente).

 

Volume d'affari: anno corrente

Viene riportato in automatico il valore indicato nel campo "F31 Volume d'affari (VE50)" presente nella sezione "Studi"

Se la data di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte sul reddito non è coincidente con l'anno solare, non deve essere indicato il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA bensì sulla base di un periodo omogeneo al periodo d'imposta ai fini delle imposte dirette. Quindi impostare "Man." e rettificare l'importo.

 

Volume d'affari: I periodo precedente

Viene riportato in automatico dalla conversione il valore indicato nel campo "F31 Volume d'affari (VE40)" presente nella sezione "Studi" della procedura IVA del periodo precedente.

Se la data di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte sul reddito non è coincidente con l'anno solare, non deve essere indicato il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA bensì sulla base di un periodo omogeneo al periodo d'imposta ai fini delle imposte dirette. Quindi l'importo convertito va rettificato.

 

Volume d'affari: II periodo precedente

Indicare in questo campo il valore presente nel campo "F31 Volume d'affari (VE40)" presente nella sezione "Studi" della procedura IVA-2014 solo se la data di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte sul reddito è coincidente con l'anno solare.

Se la data di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte sul reddito non è coincidente con l'anno solare, non deve essere indicato il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA bensì sulla base di un periodo omogeneo al periodo d'imposta ai fini delle imposte dirette.

 

Circolare 25/E del 4 maggio 2007

........

7. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

........

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si chiarisce che, annualmente, ed a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, dovra' operarsi un raffronto fra l'importo risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 30 ed il volume d'affari IVA riferito, ai soli fini del raffronto in questione, al medesimo arco temporale compreso nel periodo di imposta rilevante ai fini dell'imposizione diretta.

Ad esempio, nel caso di periodo d'imposta avente durata 1 luglio - 30 giugno, si opereranno i raffronti di cui all'ultimo periodo del comma 4 con riferimento ai dati di bilancio ed ai volumi d'affari (questi ultimi, come appena precisato, opportunamente ricalcolati) relativamente agli esercizi 01.07.2006 - 30.06.2007, 01.07.2007 - 30.06.2008, 01.07.2008 - 30.06.2009: qualora nei tre periodi d'imposta la societa' non dovesse superare il test di operativita', la medesima, alla data del 1 luglio 2009, non potra' piu' riportare a nuovo l'eccedenza di credito esistente al 30 giugno dello stesso anno.

.......

 

VA15 - Società di comodo

Riservato alle società che risultano non operative ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 . Come chiarito con la circolare n. 23 dell'11 giugno 2012, infatti, la disciplina delle società di comodo opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta successivo al quinquennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una situazione di perdita fiscale ovvero una situazione di perdita fiscale per un quadriennio e per un anno un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto. La compilazione del presente rigo è richiesta anche per le società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo.

 

Istruzioni ministeriali IVA-2017 - Quadro VA

.....

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

Si ricorda che per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale.

Tuttavia, l'indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d'imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2.

 

Circolare n. 25 del 04/05/2007

7. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il mancato superamento del "test di operativita'" comporta per il contribuente talune conseguenze anche in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, secondo quanto disposto nel comma 4 dell'articolo 30, l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione della società e degli enti non operativi:

Si evidenzia che la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 30 riguarda esclusivamente l'impossibilita' di chiedere a rimborso l'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Il contribuente, quindi, potra' ottenere, fermo restando il possesso dei requisiti previsti nell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, il rimborso dell'eccedenza IVA previsto dal medesimo articolo per periodi inferiori all'anno. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il contribuente risulti a fine esercizio non operativo ed abbia chiesto ed ottenuto nel medesimo esercizio un rimborso c.d. infrannuale lo stesso dovra' restituire, ai sensi del sesto comma del citato articolo 38-bis, il rimborso ottenuto, maggiorato di interessi e senza applicazione di sanzioni.

L'ultimo periodo del menzionato comma 4 stabilisce, inoltre, che l'eccedenza di credito IVA non potra' essere ulteriormente riportata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (con cio' verificandosi la definitiva perdita della possibilita' di cd. compensazione verticale), qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

 

  1. la società o l'ente sia risultato non operativo per tre periodi di imposta consecutivi;

  2. la società o l'ente (risultato non operativo) non abbia effettuato - in nessuno dei menzionati tre periodi d'imposta consecutivi - operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1. Al riguardo, ai fini del raffronto, deve assumersi come totale delle operazioni effettuate ai fini IVA l'ammontare complessivo del volume d'affari relativo all'anno x determinato ai sensi dell'articolo 20 del DPR n. 633 del 1972.

In base a quest'ultima disposizione, quindi, le società e gli enti non operativi in ciascun periodo d'imposta dovranno confrontare l'ammontare del volume d'affari realizzato con il valore presunto dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari. Nel caso in cui, per tre periodi d'imposta consecutivi, il volume d'affari risultasse inferiore al predetto ammontare forfetariamente determinato, le società e gli enti non operativi perderebbero definitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito IVA, anche a scomputo dell'IVA a debito riferita ai periodi d'imposta successivi.

...

 

 

 

DATI IVA RELATIVI AL QUADRO F O G DEGLI STUDI DI SETTORE

Indicare i dati IVA relativi al quadro F o G degli studi di settore.

I dati potranno essere trasferiti nella procedura Studi di settore/Parametri 2016.

Il trasferimento negli Studi di settore può essere effettuato:

Controlli per eseguire l'aggiornamento:

  1. l'utente è abilitato all'utilizzo della procedura IVA e all'utilizzo dell'archivio corrente;

  2. il codice fiscale della dichiarazione Studi di settore 2017 è presente nell'archivio corrente della procedura IVA;

  3. nella procedura IVA non è presente la barratura di "Trasformazioni sostanziali soggettive";

  4. la data e ora presente nel campo "Ultima variazione sul quadro VA" presente nella procedura IVA è successiva a quella presente nella procedura Studi di settore;

  5. la dichiarazione degli Studi di settore 2017 non è chiusa.

 

Modello di dichiarazione

Indicare il tipo di quadro della dichiarazione Unico da compilare.

L'indicazione è obbligatoria per gli studi che utilizzano i codici attività "fittizi".

Es. nel 2016 (periodo d'imposta 2015) il codice 741021 è associato a 2 studi di settore, UG66U se l'attività è svolta come impresa e lo studio TK27U se l'attività è svolta come lavoro autonomo.

Nella procedura IVA si dovrà indicare il codice attività 741021 specificando il tipo di quadro da compilare, RF o RG se impresa oppure RE se lavoro autonomo.

L'informazione verrà utilizzata per il trasferimento dei dati nella procedura Studi di Settore 2017.

 

Attività d'impresa prevalente (solo negli Intercalari del regime Quater)

Nel caso di esercizio di più attività d'impresa occorre barrare la casella per identificare quella prevalente, i cui dati andranno trasferiti nella procedura Studi.

L'informazione verrà utilizzata per il trasferimento dei dati nella procedura Studi di Settore 2017.

 

Codice attività ai fini degli studi di settore

Riporto automatico del codice attività ai fini degli studi di settore, dal quadro VA rigo VA2.

Per modificare il codice attività cliccare sul bottone  o premere il tasto F9 per visualizzare l'elenco delle attività.

 

F31 - Volume d'affari (rigo VE50)

E' dato dal valore del volume di affari ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72, riportato dal rigo VE50, che però non comprende l'ammontare delle operazioni soggette a registrazione per le quali non è obbligatoria la dichiarazione IVA (op. esenti art. 10).

Occorre inserire manualmente l'importo dell'imponibile di queste operazioni nel campo apposito della procedura Studi di settore.

 

F32 - Altre operazioni diverse da attività di intrattenimento (imponibile)

Indicare manualmente:

 

F32 - Operazioni da attività di intrattenimento art. 74 c. 6 (imponibile)

Indicare manualmente le operazioni non soggette a dichiarazione IVA che danno origine a ricavi, attività di intrattenimento art. 74 c. 6 (il dato può essere trasferito dal programma contabilità).

 

F33 - IVA sulle operazioni imponibili (campo 1)

Ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili, riporto automatico dell'importo presente nel campo VE26.

 

F33 - IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nel campo 1)

Indicare l'IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (il dato può essere trasferito dal programma Contabilità) (*).

 

F33 - IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi

Indicare l'IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi (il dato può essere trasferito dal programma Contabilità) (*).

 

F35 - IVA detraibile forfetariamente sulle attività di intrattenimento (art. 74 c. 6)

Inserire manualmente l'IVA detraibile forfetariamente sulle attività di intrattenimento (il dato può essere trasferito dal programma Contabilità).

 

F35 - IVA su cessione beni ammortizzabili e passaggi interni

Inserire manualmente le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (possono essere trasferiti dalla Contabilità).

 

F35 - IVA detraibile forfetariamente per regimi speciali (da quadro VF)

Altra IVA detraibile forfetariamente (regime agricoltura, agriturismo, beni usati forfetario, spettacoli Pro rata), il valore è riportato in automatico ed è dato dalla somma dei righi VF37 + (VF62 col.2 * 0,5) + VF51 col.2 + (VE26 * 0,5); in caso venga utilizzato il metodo per la determinazione dell'IVA "associazioni operanti in agricoltura" vengono sommati i righi VF37 + (VF62 col.2 * 0,5) + VF51 col.2 + (VE26 /3).

 

Nota:

I passaggi interni di cui al rigo F35 sono quelli relativi a beni e servizi passati tra attività separate ex art. 36 comma 5 DPR 633/72.

 

F35 - Barrare per non comprendere VF37 in F35

La casella va barrata quando l'attività è gestita in forma di "Lavoro autonomo" per cui ai fini degli Studi di settore deve essere compilato il rigo G19.

 

Si riportano le Istruzioni Ministeriali degli STUDI DI SETTORE:

ATTIVITA' D'IMPRESA (ad esempio SK30U)

nel rigo F35, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

 

ATTIVITA' LAVORO AUTONOMO (ad esempio SK30U)

nel rigo G19, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

 

 

(*) Se più agevole gli importi si possono indicare direttamente negli Studi di settore 2017.

 

Non sono dati presenti nei modelli IVA ma sono presenti nel modello Parametri/Studi di settore e verranno utilizzati nella procedura Studi di settore per il calcolo dell'aliquota media.

 

Negli Studi di settore 2017 dalla Contabilità verranno compilati in automatico tali campi se non sono presenti nell'IVA-2017.