In questo paragrafo sono contenute le istruzioni relative al Quadro RX, Debiti per F24 e Ravvedimento.
Note:
Calcolo Quadro
Indicando "Automatismi disattivi" e variando i dati riportati dai quadri, se poi si indica nuovamente "Automatismi attivi" deve essere eseguito il Ricalcolo Dichiarazioni.
La stampa del Prospetto Versamenti F24 può essere
effettuata dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA (Menù Stampe) oppure
anche dalla dichiarazione Redditi 2018, dal quadro RX (Alt X) premendo
i tasti Ctrl F9 .
La stampa visualizza i versamenti, le compensazioni e la rateizzazione dei tributi che derivano da Unico 2017.
Se la stampa del Prospetto Versamenti viene
eseguita cliccando sul bottone da quadro RX, viene anche eseguito il trasferimento
dei debiti e dei crediti in F24, per allineare la situazione dei versamenti
presenti in F24 con i dati presenti in Redditi.
SEZIONE I - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Periodo inizio utilizzo crediti diversi da IVA (utilizzato solo se i crediti non sono presenti in F24)
Per i crediti diversi dall'IVA occorre indicare il periodo inizio utilizzo crediti nel formato AAAAMM.
Viene proposto in automatico 2018/05.
Viene utilizzato solo per impostare il periodo di inizio utilizzo del credito nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, quando viene eseguito per la prima volta il trasferimento in F24 (cioè quando ancora i crediti non sono presenti in F24).
Se in un secondo momento si vuole modificare il periodo di inizio utilizzo (ad esempio se il credito deve essere utilizzato a partire da Giugno), deve essere modificato nella procedura Redditi SC e rieseguito il trasferimento.
Il periodo di inizio utilizzo viene modificato solo se il credito non risulta già utilizzato per versamenti già chiusi, o in contabilità/paghe.
Dati per la determinazione di RX1 colonna 3 - Da ZFU
Se la società è una società consolidante, viene riportata la differenza, se positiva, tra CS71 colonna 2, CS71 Totale agevolazione utilizzata per versamento acconti e CN18 colonna 3.
In caso contrario, viene riportata la differenza, se positiva, tra RS184 colonna 4, RS184 Totale agevolazione utilizzata per versamento acconti e RN23 colonna 3.
Altre eccedenze di versamento
Indicare l’importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a scelta del soggetto, nei campi "A rimborso" e "In compensazione".
Per i righi da RX1 a RX34 le eccedenze di versamento sono ad inserimento manuale dell'utente direttamente nel quadro RX.
Credito da computare in diminuzione
Indicare uno dei seguenti codici:
Compensazione - Credito in diminuzione
Rimborso - Credito a rimborso
Manuale - Inserimento manuale del credito da computare in diminuzione e del credito che si chiede a rimborso.
Nota:
Colonna 4 "Credito di cui si chiede rimborso"
Non possono essere richiesti a rimborso i crediti relativi all'Ires per un importo inferiore a 13 euro.
Quindi per il rigo RX1, la colonna 3 "Credito di cui si chiede rimborso" viene azzerata se l'importo del credito da chiedere a rimborso è minore o uguale a 12,00 euro.
Non possono essere richiesti a rimborso i crediti relativi all'IVA e alle imposte sostitutive per un importo inferiore a 11 euro.
Quindi per i righi da RX2 a RX34, la colonna 4 "Credito di cui si chiede rimborso" viene azzerata se l'importo del credito da chiedere a rimborso è minore o uguale a 10,00 euro.
Colonna 5 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione"
Non possono essere utilizzati in compensazione i crediti relativi all'Ires per un importo inferiore a 13 euro.
Quindi per il rigo RX1, la colonna 5 " Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" viene azzerata se l'importo da utilizzare in compensazione è inferiore o uguale a 12,00 euro.
Per le imposte sostitutive (righi da RX2 a RX36) l'importo da utilizzare in compensazione non ha un importo minimo.
Quindi per i righi da RX2 a RX36, la colonna 5 può assumere anche valori inferiori o uguali a 10,00 euro.
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), al comma 574, ha esteso l'obbligo del visto di conformità (o in alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione compilando nel Frontespizio la sezione "Controllo") per compensazioni nel modello F24 superiori a 5.000,00 euro anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap.
Per l'utilizzo in compensazione dei crediti non è necessario, a differenza di quanto richiesto per il credito Iva, attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono tali crediti.
Il limite di 5.000,00 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito.
RX1 - Credito DI 2003
Viene riportata la somma delle colonne 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo = 2003
RX1 IRES - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato RN24 al netto del rigo RN25 e del credito utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva (rigo RQ7), più il valore, solo se negativo in valore assoluto, dato da RN23 col.3 - RN23 col.2 - Credito DI 2003.
Per i soggetti aderenti al "Consolidato" viene riportato, se non è presente la barratura "Operazioni straordinarie" nel quadro GN, l'importo presente in GN11 al netto delle "Eccedenze IRES da quadro RQ".
Se nel quadro GN è presente la barratura nel campo "Operazioni straordinarie" viene riportato GC11 al netto delle "Eccedenze IRES da quadro RQ".
Per le società che hanno optato per la tassazione per "Trasparenza" viene riportato l'importo presente nel campo TN9 al netto delle "Eccedenze IRES da quadro RQ".
RX - Colonna 6 - Credito trasferito al gruppo consolidato
Calcolo col. 6
Automatico
Per i soggetti aderenti al “Consolidato”, viene eseguito il riporto in automatico del campo dalla sezione III del Quadro GN, se non è barrata la casella “Operazioni straordinarie” mentre, se è barrata la casella, viene eseguito il riporto del campo dalla stessa sezione del Quadro GC.
Manuale
Per i soggetti aderenti al “Consolidato”, è possibile indicare manualmente l’importo.
La somma delle colonne 2 e 3 deve essere ripartita tra le colonne 4, 5 e 6.
RX2 - Eccedenza a credito quadro RK - Credito trasferito al gruppo consolidato
Viene riportato il valore presente nel campo RK27 + Credito DI 2003.
RX3 - Credito DI 1709
Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 1709
RX3 - Debito/Credito RI sez I
Viene riportato "Saldo versato (per il riporto in RX3)" - "Imposte a credito" dal quadro RI
RX3 – Imposta sostitutiva quadro RI - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato il valore presente nel campo “Debito/credito RI sez.I” - Credito DI 1709
RX5 - Credito DI 2114
Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2114
RX5 – Debito/Credito RM sez I
Viene riportato RM5 imposta da versare- RM5 col.6
RX5 – Imposta sostitutiva quadro RQ sez. XI - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato il valore presente nel campo "Debito/Credito RM sez I" - "Credito DI 2114"
RX5 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN,, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2114.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2114.
RX8 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2728.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2728.
RX9 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1136.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1136.
RX10 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1120.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1120.
RX11 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1121.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1121.
RX12 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1123.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1123.
RX13 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1819.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1819.
RX14 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1820.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1820.
RX15 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1126.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1126.
RX16 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1821.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1821.
RX17 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1823.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1823.
RX18 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1822.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1822.
RX19 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1815.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1815.
RX20 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1817.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1817.
RX21 - Credito DI 2015
Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2015
RX21 – Debito/Credito RQ sez XI
Viene riportato RQ48 col. 12 - RQ48 col.13
RX21 – Imposta sostitutiva quadro RQ sez. XI - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato il valore presente nel campo "Debito/Credito RQ sez XI" - "Credito DI 2015"
RX21 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2015.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2015.
RX22 - Credito DI 2006
Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2006
RX22 – Debito/Credito RQ sez XII
Viene riportato RQ49 col. 6 - RQ49 col.7
RX22 – Imposta sostitutiva quadro RQ sez. XII - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato il valore presente nel campo "Debito/Credito RQ sez XII" - "Credito DI 2006"
RX22 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2006.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2006.
RX23 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2729.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2729.
RX24 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1682.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 1682.
RX28 - Credito DI 2020
Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2020
RX28 – Debito/Credito RQ sez XVIII
Viene riportato RQ62 col. 21 - RQ62 col.22
RX28 – Imposta sostitutiva quadro RQ sez. XVIII - Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione
Viene riportato il valore presente nel campo "Debito/Credito RQ sez XVIII" - "Credito DI 2020"
RX28 – Credito trasferito al consolidato
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che non hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2020.
Per i soggetti aderenti al “Consolidato” che hanno barrato la casella “Operazioni straordinarie” nel Quadro GN, viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” della sezione III del Quadro GC, di tutti gli inserimenti con codice tributo 2020.
Nota:
Per i soggetti aderenti al "Consolidato" la somma delle colonne 6 "Credito trasferito al consolidato" dei righi da RX2 a RX34 più la somma della colonna 6 "Importo trasferito al consolidato" dei righi da RX40 a RX42 deve essere uguale alla somma di GN11 + GN12 + GN13 di tutti i moduli presenti.
SEZIONE II - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RX40, RX41 e RX42 - Colonna 6 - Importo trasferito al consolidato
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo devono indicare il credito ceduto ai fini della compensazione IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo ed indicato nel quadro GN sez. III se non è barrata la casella “Operazioni straordinarie”,nel quadro GC sez. III se nel quadro GN è barrata la casella “Operazioni straordinarie”.
Dal quadro GN sezione III (oppure dal quadro GC sezione III), viene riportata la somma del campo “Eccedenza presente dichiarazione” di tutti gli inserimenti con il codice tributo uguale a quello indicato nella col. 1
La differenza tra gli importi presenti nelle colonne 2 e 3 deve essere ripartita tra le colonne 4, 5 e 6.
Nota:
Gli acconti versati nel 2017 per l'Irap, oppure in caso di eccedenze di versamento Irap provenienti dall'esercizio precedente, se il soggetto non è più tenuto alla presentazione dell'Irap, non devono essere indicati nella sezione II del quadro RX; per gestire questo caso occorre posizionarsi nel quadro Irap, sezione I, barrare la casella "Presentazione quadro Irap a zero, no svolgimento attività anno precedente e presenza di righi (quadro IR) riguardanti il vers. dell'imposta (vedi F1)" e compilare la sezione "IR - Sez. II".
ALTRI DATI PER L'UTILIZZO DEI CREDITI
Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK
Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX1 e RX2.
"In F24 per tutte le imposte"
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 e RX2 (col. 5) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2018", ma viene utilizzato solo in F24.
Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.
" Prioritariamente compensazione verticale e residuo altre imposte"
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 e RX2 (col. 5) viene riportato in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2018" nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)", solo per la parte necessaria a compensare il I o il II Acconto dovuto.
La parte rimanente verrà utilizzata in F24.
In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.
Il limite previsto per la compensazione orizzontale eseguita nel Modello F24 è pari a 516.456,90 euro per ogni anno solare (250.000,00 euro per i crediti d'imposta relativi al quadro RU, limite stabilito dalla Finanziaria 2008, art. 1, commi 53 e 54 a partire dal 01/01/2008).
"In F24 solo per Redditi"
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 e RX2 (col. 5) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2018", ma viene utilizzato solo in F24 per compensare solamente i debiti risultanti da Redditi.
Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.
"In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte"
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 e RX2 (col. 5) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2018", ma viene utilizzato solo in F24.
Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.
"Solo compensazione verticale"
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 e RX2 (col. 5) viene riportato in compensazione degli acconti IRES, nel quadro "Acconti 2018" nel campo "Credito IRES da utilizzare in diminuzione acconti (compensazione verticale)".
Se successivamente viene modificato il valore presente nel campo "Utilizzo" l'importo nel campo "Credito IRES da utilizzare in diminuzione acconti (compensazione verticale)" non viene modificato.
In questo caso indicare l'importo del credito da utilizzare in compensazione verticale (IRES su IRES), nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.
In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.
Il limite previsto per la compensazione orizzontale eseguita nel Modello F24 è pari a 516.456,90 euro per ogni anno solare (250.000,00 euro per i crediti d'imposta relativi al quadro RU, limite stabilito dalla Finanziaria 2008, art. 1, commi 53 e 54 a partire dal 01/01/2008).
"In F24 per tutte le imposte nel limite di 5.000, 00 (no visto conf.)"
Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 5.000 euro e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 col. 5 non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires del quadro Acconti 2018, ma viene riportato in F24 per un importo pari a 15.000,00.
La parte eccedente i 15.000,00 non verrà utilizzato in compensazione (nè in F24, nè in compensazione verticale), verrà riportato nella dichiarazione del prossimo anno.
"Prior.comp.vert. e residuo altre imposte nel limite di 5.000,00 (no visto conf.)"
Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 5.000,00 e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
In questo caso il credito presente nel rigo RX1 col. 5 viene riportato in compensazione degli acconti nel quadro Acconti 2018 nella sezione "Acconti Ires" nel campo "Credito Ires da utilizzo in diminuzione acconti (compensazione verticale) solo per la parte necessaria a compensare il I e II Acconto dovuto (per questa compensazione interna non è necessario apporre il visto di conformità anche per importi superiori a 5.000,00 euro).
La parte rimanente del credito verrà utilizzata in F24 nel limite di 5.000,00 euro.
In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.
Credito tassazione separata (RX5)
Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX5 (si veda quanto specificato in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").
Credito add. idrocarburi (RX21)
Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX21 (si veda quanto specificato in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").
Credito tassa etica (RX22)
Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX22 (si veda quanto specificato in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").
Credito maggiorazione IRES (RX28)
Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX28 (si veda quanto specificato in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").
Altri crediti sez. I
Indicare l'utilizzo del credito indicato nei righi da RX3 a RX31.
"In F24 per tutte le imposte"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.
"In F24 solo per Redditi"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24 per compensare solamente i debiti risultanti da Redditi.
"In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.
"No compensazione D. Lgs 241/97"
I crediti non vengono trasferiti in F24.
"In F24 per tutte le imposte nel limite di 5.000, 00 (no visto conf.)"
Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 5.000 euro e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
In questo caso il credito viene riportato in F24 per un importo pari a 5.000,00.
La parte eccedente i 5.000,00 non verrà utilizzato in compensazione (nè in F24, nè in compensazione verticale), verrà riportato nella dichiarazione del prossimo anno.
Altri crediti sez. II
Indicare l'utilizzo del credito indicato nei righi da RX32 a RX34.
"In F24 per tutte le imposte"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.
"In F24 solo per Redditi"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24 per compensare solamente i debiti risultanti da Redditi.
"In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte"
In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.
"No compensazione D. Lgs 241/97"
I crediti non vengono trasferiti in F24.
Modalità compensazione verticale
Viene proposto il valore presente in tabella Parametri nel caso in cui in almeno un campo utilizzo sia stato selezionato il codice "Prioritariamente compensazione verticale e residuo altre imposte" oppure "Solo compensazione verticale" oppure "Prior.comp.vert. e residuo altre imposte nel limite di 5.000,00 (no visto conf.)".
Non esposta in F24
Il credito utilizzato con la "compensazione verticale" (credito utilizzato per compensare gli acconti della medesima imposta) non verrà riportato nel modello F24.
Esposta in F24
Il credito utilizzato con la "compensazione verticale" (credito utilizzato per compensare gli acconti della medesima imposta) verrà riportato nel modello F24.
Credito Irap (nessuna stampa/scaricamento nella dichiarazione "Redditi")
Viene riportato dal quadro IR "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dei dati concernenti il versamento" della dichiarazione Irap. il credito risultante dalla dichiarazione e i suoi utilizzi: Credito della presente dichiarazione (col. 1), viene riportato il campo IR27; Eccedenza di versamento (col. 2), viene riportato il campo IR28; Credito di cui si chiede il rimborso (col. 3), viene riportato il campo IR29; Credito da utilizzare in compensazione (col. 4), viene riportato il campo IR30; Credito ceduto al consolidato fiscale (col. 5) , viene riportato il campo IR31.
Questi campi non vengono stampati e/o scaricati nel file telematico nella dichiarazione "Redditi"; sono solo esposti per avere un riepilogo di tutti i crediti a disposizione.
CASI PARTICOLARI
errato versamento del Saldo.
REDDITI rettificativo/integrativo
Indicare "manuale" sul campo Inserimenti debiti nella casella del riquadro Prospetto riepilogativo dei Versamenti per il Mod. F24 e inserire l'importo da versare.
Gli utenti che hanno versato meno del dovuto e intendono regolarizzare i versamenti entro i termini di Redditi devono inserire i debiti residui da versare direttamente in F24 (se vengono versati con lo stesso periodo di versamento è necessario indicare un numero di versamento diverso); se il versamento viene eseguito entro luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, i debiti da versare per differenza devono essere indicati già comprensivi della maggiorazione.
Se è stato versato meno del dovuto e ratealmente e alcune rate sono già state pagate, le rate rimanenti devono rimanere uguali (devono essere tutte di pari importo).
La differenza da versare dovrà essere inserita direttamente in F24 (se vengono versati con lo stesso periodo di versamento è necessario indicare un numero di versamento diverso); se il versamento viene eseguito entro luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, i debiti da versare per differenza devono essere indicati già comprensivi della maggiorazione.
Se invece il versamento della differenza viene eseguito dopo il 01/08/2018, dovrà essere fatto il ravvedimento.
Gli utenti che hanno versato più del dovuto (es. non hanno indicato in dichiarazione alcuni oneri), possono inserire nel quadro RX sezione I, l'eccedenza dovuta al maggiore versamento (nella colonna "Eccedenza di versamento a saldo") per le imposte presenti nel quadro RX, per le altre imposte (es. Iva dovuta per adeguamento ai parametri/studi di settore) sarà necessario chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.
Per modificare solo il II Acconto (perchè il I Acconto è già stato versato):
posizionarsi nel quadro "Acconti 2018" sezione IRES ed indicare nel campo "Calcolo acconti" il codice "Automatico con I acconto da versare manuale", modificare il primo acconto, indicando nel campo "Da versare" quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24 già presentato;
nel campo "Secondo acconto da versare" viene calcolata in automatico la differenza tra "Acconto totale" e "I Acconto da versare".
Se il primo acconto è stato versato per un importo superiore al dovuto è necessario:
posizionarsi nel quadro "Acconti 2018" sezione IRES ed indicare nel campo "Calcolo acconti" il codice "Automatico con I acconto da versare manuale", modificare il primo acconto, indicando nel campo "Da versare" quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Modello F24 già presentato;
nel campo "Secondo acconto da versare" viene calcolata in automatico la differenza tra "Acconto totale" e "I Acconto da versare".
Dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte
Nel caso di dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte indicare "Inserimento manuale tributi e calcolo automatico" ed indicare gli importi residui da versare.
Non trasferire da Redditi a F24 i debiti ma inserirli manualmente nella sezione Debiti della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Il limite per il versamento delle imposte (12 euro) non viene eseguito nei quadri ma direttamente nel quadro RX nella sezione Debiti per F24 come richiesto dalle Istruzioni Ministeriali.
Calcolo Quadro
Riporto automatico Imposte da versare nella sez. Tributi
Vengono riportati in automatico nel quadro RX, sezione "Debiti per F24", gli importi delle imposte da versare, in base ai quadri compilati della dichiarazione.
Inserimento manuale Imposte da versare e calcolo automatico
Le imposte da versare non vengono riportate in automatico dai quadri compilati delle dichiarazione.
L'utente deve indicare manualmente nella sezione "Tributi" del quadro RX, gli importi delle imposte da versare nei righi corrispondenti, il totale da versare e il totale dei crediti utilizzati viene calcolato in automatico.
Automatismi disattivi
L'utente deve indicare manualmente l'importo delle imposte da versare nei corrispondenti righi nella sezione "Tributi" della sezione "Tributi" del quadro RX.
Non viene eseguito il calcolo del totale da versare e del credito utilizzato.
Nota: Indicando "Automatismi disattivi" o "Inserimento manuale Imposte da versare e calcolo automatico" e variando i dati riportati dai quadri, se poi si indica nuovamente "Riporto automatico delle Imposte da versare nella sez. Tributi" deve essere eseguito il Ricalcolo Dichiarazioni.
Legge n. 266 del 23/12/2005 - Finanziaria 2006
"... 137 - A decorrere dal 1 gennaio 2006,. in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro.
Gli utenti che non hanno utilizzato la procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA ed hanno versato più del dovuto devono indicare "Inserimento manuale tributi" e cancellare i tributi già versati.
Nel caso di dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte indicare "Inserimento manuale tributi" ed indicare gli importi residui da versare.
Il limite per il versamento delle imposte non viene eseguito nei quadri ma direttamente nel quadro RX nella sezione Debiti per F24 come richiesto dalla Istruzioni Ministeriali.
Se è già stato eseguito il passaggio dei dati in F24 con periodo di versamento 2018/06 (senza maggiorazione) ed in seguito il periodo di versamento si vuole modificare perchè si vuole versare con la maggiorazione dello 0,40% a Luglio è necessario:
se è variato solo il periodo e gli importi da versare o i crediti non sono variati è sufficiente eseguire Modifica periodo da ALT Z nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA;
se sono variati anche gli importi da versare o i crediti, occorre:
impostare "SI" nella sezione "Varia periodi" (ALT Z) della procedura F24;
rieseguire il trasferimento in F24 (utilizzare CTRL F8 oppure eseguire il trasferimento ed il ricalcolo dal Menù Utilità della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA).
Gli importi risultanti in dichiarazione non sono comprensivi della maggiorazione e rateizzazione.
Gli importi da versare non devono essere considerati veritieri quando sono presenti i crediti d'imposta (Quadro RU) e le eccedenze di versamento delle imposte oppure se nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA i crediti nel frattempo siano già stati utilizzati per compensare altri tributi non provenienti da Redditi.
Utilizzare le stampe presenti nel Mod. F24 per ottenere la stampa dei versamenti da eseguire e/o del credito disponibile.
Il modello F24 deve essere presentato anche con saldo zero.
Nel passaggio dei dati nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, se nel Frontespizio il periodo d'imposta è uguale a 01/01/2017 - 31/12/2017 o se non è presente il periodo d'imposta, l'Anno del saldo è il 2017 e l'Anno dell'acconto il 2018, mentre se è presente il periodo d'imposta l'Anno del saldo è l'anno di inizio del periodo d'imposta e l'Anno dell'acconto è l'anno di inizio del periodo d'imposta presente nel frontespizio di Redditi SC + 1.
Viene riportata anche la barratura nel Frontespizio (CTRL X) "Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare".
Quando viene eseguito il passaggio dei dati nella procedura F24-F23
e Comunicazioni IVA tramite il collegamento in linea da Redditi ( sul quadro RX o all'uscita dalla dichiarazione dei Redditi
se Chiusa e nella Tabella Parametri è stato indicato Collegamento F24
= SI) e viene dato il messaggio: "TRASFERIMENTO NON ESEGUITO: Saldo
+ I Acconto per versamento già chiuso", non vengono trasferiti i
debiti perchè il periodo di versamento è già chiuso.
I crediti però vengono passati o aggiornati ugualmente.
E' consigliabile controllare la situazione del credito se era già stato utilizzato.
Le Avvertenze del Mod. F24 riportano che "I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati" e dalla Circolare Ministeriale 27 aprile 2000 n. 83/E si può rilevare che la casella "anno d'imposta non coincidente con l'anno solare" deve essere barrata in tutti i casi in cui il periodo d'imposta interessa due anni solari.
Per effettuare il controllo dei dati riportati nel quadro RX Sezione
Debiti per F24 è necessario stampare la videata utilizzando l'apposito
bottone oppure, dal
Menù Liste - Altri prospetti, stampare il quadro RX dopo aver selezionato
"Solo RX" nella casella Opzioni poi posizionarsi nei quadri
dai quali vengono eseguiti i riporti nella sezione Crediti/Debiti per
F24.
Cliccare sul bottone per verificare e/o modificare il periodo e/o numero di versamento (relativi alle imposte di Redditi, Irpef/Ires, imposte sostitutive, Diritto Camerale, IVA per adeguamento ai parametri e Irap) presente nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA, nella sezione "Modifica periodi".
La verifica e/o modifica del periodo/numero di versamento è possibile solo se è già stato eseguito il passaggio dei dati in F24.
Se in F24 il periodo e numero di versamento da modificare è già stato chiuso, non viene eseguita la modifica.
Si veda il paragrafo 2.8 del Manuale Operativo della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Note per periodo e numero di versamento da riportare in F24:
Dichiarante non presente in F24 (oppure già presente ma per il quale non è stato eseguito il trasferimento delle imposte di Unico dell'anno precedente)
In questo caso il trasferimento da REDDITI SC in F24, imposta il periodo e numero di versamento presente nella Tabella Periodi/Numeri versamento per trasf..
Se l'utente vuole utilizzare per tutti i dichiaranti, numeri di versamento diversi da quelli impostati, è possibile modificare la tabella Periodi/Numeri di versamento per trasf., prima di eseguire il trasferimento da REDDITI.
Se invece vuole utilizzare numeri di versamento diversi solo per alcuni dichiaranti lasciare in tabella i numeri di versamenti più utilizzati e sui dichiaranti da variare, modificare il numero di versamento dal quadro "Varia periodi" (Alt Z).
Dichiarante già presente in F24
In questo caso il trasferimento da REDDITI SC in F24 imposta lo stesso mese e numero di versamento utilizzato per il versamento delle imposte dei Redditi relativo al 2017.
Questo significa che se l'anno scorso è stato eseguito il versamento a luglio con la maggiorazione dello 0,40%, anche quest'anno verrà riportato il versamento a luglio.
L'utente può comunque scegliere di riportare in fase di trasferimento il periodo e il numero di versamento presenti nella tabella Periodi/Numeri versamento per trasf. (nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA), togliendo la barratura "Riporta lo stesso mese e numero di versamento utilizzato per i versamenti dell'anno precedente".
In questo caso il collegamento imposta come periodi di versamento 2018/06 (senza maggiorazione).
Per eseguire il versamento a luglio con la maggiorazione dello 0,40% è necessario:
se deve essere eseguito solo per alcuni dichiaranti, modificare il periodo nel quadro "Varia periodi" (Alt Z). della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, impostando, in corrispondenza dei periodi dei redditi il periodo 2018/07, il valore "SI" nel campo "Magg." e cliccare sul campo "Agg.";
se deve essere eseguito per una serie di dichiaranti, utilizzare la funzione "Variazione periodi di versamento" presente nel Menù Utilità della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Nota per versamenti rateali:
I dichiaranti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, devono indicare il numero di rate in cui intendono rateizzare i versamenti relativi alle altre imposte e contributi nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, nel quadro "Varia periodi" (Alt Z).
Cliccando sul bottone viene eseguito in automatico
il collegamento con la procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA e la procedura
si posiziona nel quadro "Varia periodi" (Alt Z). Per poter inserire/variare
il periodo o numero di versamento o il numero di rate.
I soggetti titolari di partita IVA possono eseguire versamenti rateali con un massimo di 6 rate mentre i soggetti non titolari di partita IVA possono eseguire i versamenti con un massimo di 7 rate.
E' necessario indicare il numero di rate valido per tutte le imposte per effettuare la rateizzazione nel modello F24.
Successivamente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA si possono indicare quali imposte non vanno rateizzate anche se è consigliabile mantenere lo stesso numero di rate per tutte le imposte.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto.
Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRES e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRES e versare in unica soluzione il saldo IRES oppure indicare un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Totale crediti in compensazione da riportare in F24
Il campo è uguale alla somma dei crediti in compensazione del quadro RX alla quale vengono sottratti il credito IRES da utilizzare in diminuzione degli acconti (no D.Lgs. 241/97) presente nel quadro Acconti 2018 sezione "Acconto IRES"e i crediti in compensazione presenti nella sezione “Quadro RX” (solo se i campi “Credito tassazione separata (RX5)”, “Credito add. idrocarburi (RX21)” “Credito tassa etica (RX22)”, “Credito maggiorazione IRES (RX28)”,“Utilizzo crediti sezione I”, “Utilizzo credito sezione II” sono diversi da “Solo compensazione verticale”).
Credito IRES da modello CNM da riportare in F24
Viene riportato il valore presente nel campo “Di cui da riportare in F24 per la società consolidante” del rigo CN24, quadro CN.
Totale Crediti per compensazione
Viene riportata la somma dei campi “Totale crediti in compensazione da riportare in F24 (quadro RX)”, “Totale del credito IRAP in compensazione da riportare in F24”, “Totale crediti da quadro RU da riportare in compensazione in F24”, “Credito IRES da modello CNM da riportare in F24”.
Imposta sostitutiva per rideterminazione rate da affrancamento deduzioni extracontabili
Viene riportato il campo “di cui per rid. rate ancora da versare ” dell'ex quadro EC, sezione “Altri dati”.
Considerare il credito disponibile in compensazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione
Impostare SI quando, in assenza di rateizzazione o maggiorazione per ritardato versamento, l'utilizzo del credito disponibile in F24 viene fatto prioritariamente per i tributi risultanti dalla dichiarazione dei Redditi e la parte rimanente per le altre imposte (campo Utilizzo Quadro RX = In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte), per ottenere nelle liste dei versamenti dei Redditi la stessa situazione che si avrà nei versamenti F24.
Impostare NO se l'utilizzo del credito viene effettuato in F24; in questo caso gli importi da versare del Saldo + I Acconto e del Secondo Acconto sono al lordo della compensazione.
La lista dei versamenti deve essere eseguita dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Saldo IRES
Viene riportato RN23 colonna 3 - RN23 colonna 2 (in caso di appartenenza al regime di consolidato viene riportato il campo CN18 col. 3 - CN18 col. 2)
Saldo IRAP
Viene riportato il campo “Irap da versare” presente nel rigo IR26 del quadro “Irap”.
Primo acconto IRES
Viene riportato il valore presente nel campo “I acconto da versare” presente nel quadro "Acconti 2018" sezione “Acconti IRES”.
Primo acconto IRAP
Viene riportato il valore presente nel campo “I acconto da versare” presente nel quadro "Acconti 2018" sezione "Acconti IRAP".
IVA per adeguamento
Se RF12 col. 1 Ricavi non annotati - Parametri e studi di settore è valorizzato:
Parametri – viene riportato il campo “Iva dovuta per adeguamento ai parametri” presente nel quadro RF.
Studi di settore - viene riportato il campo “Iva dovuta per adeguamento agli studi” del rigo RQ80 presente nel quadro RF.
Diritto camerale - Sede principale
Viene riportato il diritto camerale da versare nel 2018, relativo alla sede principale e a tutte le unità locali che hanno sede nella stessa provincia della sede principale, arrotondato all'unità di euro come previsto dalla Nota n. 19320 del 03/03/2009.
Diritto camerale - Unità locali
Viene riportato il diritto annuale da versare nel 2018, relativo a tutte le unità locali che hanno sede in una provincia diversa da quella della sede principale, arrotondato all'unità di euro come previsto dalla Nota n. 19320 del 03/03/2009.
Nella procedura F24 viene riportato un debito per il diritto camerale da versare della sede principale e di tutte le unità locali che hanno sede nella stessa provincia della sede principale, e un debito per ogni altra provincia relativa alle unità locali (se sono presenti unità locali nella stessa provincia in F24 viene trasferito un unico debito con il totale da versare.
Consultare il decreto 02/07/2014 presente sul sito http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={31037B90-F5B8-448F-B5D1-1CF036D914A7}
Totale da versare saldo + I acconto / Totale da versare II acconto / Totale da versare
Gli importi da versare sono puramente indicativi qualora si effettui la compensazione di cui al D. Lgs. 241/97.
La compensazione/rateizzazione verrà effettuata nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Gli importi da versare non devono essere considerati veritieri quando sono presenti i crediti d'imposta (quadro RU) e le eccedenze di versamento delle imposte.
La compensazione, la maggiorazione e la rateizzazione delle imposte di REDDITI SC vengono gestite nella procedura Versamenti F24.
Il collegamento alla procedura Versamenti F24 che consente il trasferimento dei debiti/crediti è attivabile con le seguenti modalità:
Indicando collegamento F24 "Si" in Tabella Parametri se deve essere attivato all'uscita della dichiarazione (solo se chiusa) - Vedi Collegamento F24 nel Quadro Impostazioni;
cliccando su sul quadro RX;
dal Menù Utilità della procedura Versamenti F24.
Nota:
Per consentire nell'anno 2018 un corretto trasferimento in REDDITI le modifiche agli importi vanno eseguite in REDDITI SC e mai solo nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA altrimenti la conversione da REDDITI-2018 trasferirà in REDDITI-2019 gli importi risultanti in dichiarazione, mentre i versamenti (versati + compensazione) presenti nella procedura Versamenti F24 saranno diversi.
DATI PER 2019
ALTRI DATI UNICO ANNI PRECEDENTI PER VERSAMENTI ANNI SUCCESSIVI
UNICO SC 2014-2015-2016 - REDDITI 2017
I dati vengono riportati dalla conversione.
Vengono utilizzati solo per poterli riportare in Conversione in Redditi SC del 2019 per il versamento della rata annuale.
Tassazione plusvalenza ai fini IRES (TR5/CS31) /Tassazione plusvalenza ai fini Magg. società di comodo (TR5) / Tassazione plusvalenza ai fini Addizionali IRES (TR5)
Totale IV rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale V rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale VI rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale VII rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)
Le rate dovute devono essere rideterminate in base a quanto previsto nel decreto 2/07/2014, art. 3 comma 2.
Consultare il decreto 02/07/2014 presente sul sito http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={31037B90-F5B8-448F-B5D1-1CF036D914A7}
RATEIZZAZIONE
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna “rateazione/ regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti (art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 241/1997). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2017 la seconda scade il successivo 17 luglio (il 16 luglio cade di domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 31 luglio 2017 (il 30 luglio cade di domenica), la seconda scade il successivo 21 agosto 2017 (il 20 agosto cade di domenica), con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’ art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito codice tributo. I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Pertanto, il soggetto che fruisce del differimento dal 30 giugno al 31 luglio 2017, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
1^ |
30 giugno |
0,00 |
31 luglio |
0,00 |
2^ |
17 luglio |
0,18 |
21 agosto |
0,18 |
3^ |
21agosto |
0,51 |
18 settembre |
0,51 |
4^ |
18 settembre |
0,84 |
16 ottobre |
0,84 |
5^ |
16 ottobre |
1,17 |
16 novembre |
1,17 |
6^ |
16 novembre |
1,50 |
|
|
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Nel caso, invece, di un contribuente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017. La seconda rata deve essere versata entro il 31 luglio 2017 con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento, ovvero entro il 31 luglio 2017 senza applicazione degli interessi.
Al riguardo, si veda il seguente prospetto:
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
1^ |
30 giugno |
0,00 |
31luglio |
0,00 |
2^ |
31 luglio |
0,33 |
31 luglio |
0,00 |
4^ |
31 agosto |
0,66 |
31 agosto |
0,33 |
5^ |
2 ottobre |
0,99 |
2 ottobre |
0,66 |
6^ |
31 ottobre |
1,32 |
31 ottobre |
0,99 |
7^ |
30 novembre |
1,65 |
30 novembre |
1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Le percentuali per gli interessi per i soggetti titolari di P.Iva sono impostate nella Tabella Interessi per Rateizzazione 2017 della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA e corrispondono ai seguenti valori:
Versamento senza maggiorazione
Rata |
Scadenza |
Interessi % |
1 |
16/06 |
0 |
2 |
16/07 |
0,33 |
3 |
20/08 |
0,66 |
4 |
16/09 |
0,99 |
5 |
16/10 |
1,32 |
6 |
17/11 |
1,65 |
Versamento con maggiorazione 0,40%
Rata |
Scadenza |
Interessi % |
1 |
16/07 |
|
2 |
20/08 |
0,33 |
3 |
16/09 |
0,66 |
4 |
16/10 |
0,99 |
5 |
17/11 |
1,32 |
Dati della dichiarazione originale
Dichiarazione originale senza importi da liquidare
Il campo è editabile solo in presenza di una dichiarazione rettificativa ordinaria, integrativa, integrativa a favore, integrativa art. 2 c. 8-ter DRP 322/98 o correttiva nei termini.
La barratura viene impostata in automatico se viene predisposta una dichiarazione rettificativa prima della presentazione oppure una integrativa/correttiva nei termini con la funzione "Crea nuova dichiarazione" e nella dichiarazione originale tutti gli importi da versare sono uguali a zero.
Importi da versare a seguito di dichiarazione correttiva/integrativa/rett.
Dettaglio tributi da versare
Se nella dichiarazione originale era presente un debito (presente il campo nella sezione Dati della dichiarazione originale), viene calcolata la differenza tra l'importo dovuto sorto con la dichiarazione integrativa e la parte già versata con la dichiarazione ordinaria (dati della dichiarazione originale).
Data versamento del ravvedimento
Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento.
Viene riportata nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA nel quadro Debiti (CTRL D) nella sezione Ravvedimento e viene utilizzata per conteggiare i giorni da utilizzare nel calcolo degli interessi per ravvedimento.
Nota:
Si ricorda che il ravvedimento può essere eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui il codice tributo rientra, relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Periodo e numero di versamento per ravvedimento
Viene riportato dal campo Data versamento del ravvedimento, il periodo (AAAAMM) in cui deve essere eseguito il versamento del ravvedimento. Indicare poi il relativo progressivo di versamento nel periodo.
Questi dati sono necessari per il trasferimento delle dichiarazioni Rettificative ordinarie, Integrative/Correttive nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Procedura operativa per creare e trasferire i dati da una dichiarazione integrativa in F24
E possibile trasferire in F24 le dichiarazioni integrative utilizzando
dal quadro RX la funzione , oppure Stampa prospetto versamenti
o chiudendo la dichiarazione (se nella tabella parametri
il collegamento con F24 è attivo) o dal Menù Utilità della procedura F24-F23
e Comunicazione Iva -Collegamenti 2017 - Da Redditi/Iva.
Per eseguire il trasferimento è necessario inserire in Redditi nella sezione Ravvedimento i campi"Data versamento del ravvedimento" e "Periodo e numero di versamento per ravvedimento da riportare in F24".
In F24 verranno trasferiti dei debiti con gli importi residui da versare e in questi nuovi debiti (CTRL D) nella sezione Ravvedimento saranno impostati i valori per effettuare il pagamento delle sanzioni e degli interessi previsti. Si consiglia, prima di eseguire il versamento, di controllare che le date impostate per il calcolo dei giorni degli interessi siano corrette. Se non dovessero essere presenti o corrispondenti, è possibile modificarle manualmente (la Data di scadenza del versamento originario viene calcolata in base al periodo indicato nel quadro Varia periodi (ALT Z) in F24: esempio, se presente per Redditi Saldo+I Acconto 2017/06 Magg.=NO per questa tipologia di tributi viene imposta come data 30/06/2017 ovvero il normale termine di scadenza dei versamenti. Mentre nel campo "Data versamento del ravvedimento" viene riportata la data dal campo "Data versamento del ravvedimento" indicata in Redditi).
Se nella sezione Ravvedimento sono presenti valori negativi (è presente un eccedenza di versamento) per eseguirne il recupero in F24 è necessario inserire questo importo (senza segno) manualmente nel corrispondente campo "Eccedenza di versamento a saldo" presente nella sez. RX, se per il debito pagato in maniera superiore al dovuto non è presente nella sez. RX un corrispondente campo per indicare l'eccedenza a credito è necessario chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.
I crediti trasferiti dal quadro RX sez. I e dal quadro RU di una dichiarazione integrativa modificano e completano gli importi già trasferiti con una dichiarazione ordinaria.
Se in base alla dichiarazione ordinaria e poi in F24 è stato dichiarato e utilizzato un maggior credito per compensare dei versamenti e quest'ultimi risultano già chiusi, il trasferimento della dichiarazione integrativa/correttiva/rettificativa ordinaria inserirà all'interno del credito l'importo impropriamente utilizzato e per regolarizzare la situazione con quest'importo verrà creato un debito e verranno calcolate le sanzioni e gli interessi previsti.
Se il credito impropriamente utilizzato ha compensato più versamenti verranno creati più debiti perché le date dei versamenti dove e stato utilizzato il credito possono essere diverse ed è conseguente differente il conteggio dei giorni da considerare per il calcolo degli interessi, in presenza di più versamenti vengono utilizzati quelli nei quali la parte di debito da regolarizzare è stato utilizzato più recentemente in modo di pagar meno interessi.
Per i versamenti relativi al II Acconto la normale data di scadenza dei versamenti è il 30 Novembre, di conseguenza se viene presenta una dichiarazione Integrativa fino a quella data (e quindi il Periodo di versamento per ravvedimento da riportare in F24 è inferiore a 2017/12) il trasferimento modificherà gli importi dei II acconti già presenti in F24 senza creare dei nuovi debiti con le differenze da versare e senza inserire la sez. Ravvedimento.
Confronto fra acconti 2016 dovuti e versati IRES/IRAP
Viene eseguito il confronto tra gli acconti dovuti e versati nel 2016 con il metodo storico e il confronto tra acconti versati nel 2016 e le relative imposte dovuta a saldo in caso di calcolo degli acconti con il metodo previsionale.
Si ricorda che se fosse adottato il metodo previsionale e la previsione fatta in occasione del versamento degli acconti 2016 fosse inferiore rispetto all'imposta dovuta a saldo per il 2016, anche per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto, si applicano le sanzioni per insufficiente versamento dell'acconto (30%).
Verifica ravvedimento acconti
Impostare SI per i soggetti che nel 2016 hanno eseguito il calcolo degli acconti, per verificare se gli importi versati nel 2016 siano inferiori a quelli effettivamente dovuti oppure se corrispondono al 101,5% dell'imposta dovuta a saldo per il 2016 calcolata in dichiarazione.
I Acconto Ires dovuto nel 2016/ II Acconto Ires dovuto nel 2016/I Acconto Irap dovuto nel 2016/II Acconto Irap dovuto nel 2016
Indicare l'importo degli acconti dovuti calcolati nel 2016.
Vengono riportati dalla conversione da Unico SC 2016.
I Acconto Ires versato nel 2016/ II Acconto Ires versato nel 2016/I Acconto Irap versato nel 2016/II Acconto Irap versato nel 2016
Indicare l'importo degli acconti effettivamente versati nel 2016.
Vengono riportati dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni dati IVA.
I Acconto Irpef ricalcolato in base a Redditi 2017/II Acconto Irpef ricalcolato in base a Redditi 2017/I Acconto Irap ricalcolato in base a Redditi 2017/II Acconto Irap ricalcolato in base a Redditi 2017
Vengono rideterminati gli acconti 2016 in base all'imposta dovuta risultante dalla dichiarazione Redditi SC 2017 e Redditi 2017.
Vengono calcolati solo se è impostato SI nel campo Verifica ravvedimento per acconti e l'opzione "Previsionale" nel campo "Tipo calcolo".
Importo per ravvedimento I Acconto Ires 2016/ Importo per ravvedimento II Acconto Ires 2016/ Importo per ravvedimento I Acconto Irap 2016/Importo per ravvedimento II Acconto Irap 2016
Viene determinata la differenza da versare come differenza tra gli acconti 2016 rideterminati in base alle imposte risultati dalla dichiarazione 2017 e gli acconti versati nel 2016 (se adottato il metodo previsionale) oppure come differenza tra gli acconti dovuti e versati nel 2016 (se adottato il metodo storico).
La differenza non versata può essere sanata con ravvedimento operoso.
Per eseguire il ravvedimento operoso per questi tributi è necessario inserire la differenza da versare nel quadro Debiti della procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva, impostando nella sezione Ravvedimento, nel campo Pagamenti dovuti per ravv., avviso di accertamento, di irrogazione, sanzioni il valore Ravvedimento.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA/CORRETTIVA/RETT. ORDINARIA
Per attivare il trasferimento delle dichiarazioni integrative in F24 attendere l'aggiornamento della procedura F24-F23 e Comunicazione IVA.
I dichiaranti che hanno versato meno o più del dovuto devono regolarizzare la loro situazione presentando una:
Dichiarazione correttiva nei termini
Dichiarazione Integrativa
Rettificativa prima della presentazione della dichiarazione dei Redditi/IRAP, ovvero modificando la dichiarazione originale prima della presentazione (scadenza normale 30 settembre) e dopo il versamento dei tributi.
Per creare una di queste tipologie di dichiarazioni (escluso “Rettificativa prima della presentazione della dichiarazione dei Redditi/IRAP” che può essere impostato nel “Quadro Impostazioni”di Redditi) eseguire una copia della dichiarazione ordinaria dal Menù Utilità-Copia dichiarazioni - Crea nuove dichiarazioni.
In questo modo viene creata una nuova dichiarazione nella quale sono copiati nella sezione “Integr./Corr.” i campi presenti nella dichiarazione originale nella sezione “Debiti x F24”.
Modificare nei vari quadri gli importi da rettificare, questi valori verranno riportati nella sezione “Debiti x F24” mentre la sezione Integr./corr. contenente i dati della dichiarazione originale non verrà modificata (è possibile variare i valori manualmente).
Le differenze tra la gli importi presenti nella sez. Debiti x F24 e Integr./Corr. vengono riportati nella sez. Ravvedimento, se l’importo versato nella dichiarazione originale è maggiore rispetto a quello realmente dovuto questi valori possono essere anche negativi.
Trasferimento in F24
Procedura operativa per creare e trasferire i dati da una dichiarazione integrativa in F24
E’ possibile trasferire in F24 le dichiarazioni integrative utilizzando dal quadro RX il bottone “CTRLF8 Collegamento con F24”, “CTRL F9 Stampa prospetto versamenti” o chiudendo la dich. (se nella tabella parametri il collegamento con F24 è attivo) o dal Menù Utilità della procedura F24-F23 e Comunicazione Iva -Collegamenti 2017-Con Redditi/Iva.
Per eseguire il trasferimento è necessario inserire in Redditi nella sezione “Ravvedimento” i campi “Data versamento del ravvedimento”e “Periodo e numero di versamento per ravvedimento da riportare in F24".
In F24 verranno trasferiti dei debiti con gli importi residui da versare e in questi nuovi debiti (CTRL D) nella sezione “ravvedimento” saranno impostati i valori per effettuare il pagamento delle sanzioni e degli interessi previsti, si consiglia prima di eseguire il versamento di controllare che le date impostate per il calcolo dei giorni degli interessi siano corrette, se non dovessero essere presenti o corrispondere è possibile modificarle manualmente (la “Data di scadenza del versamento originario” viene calcolata in base al periodo indicato nel quadro ALT Z-Modifica periodi in F24: es. se presente per Redditi Saldo+I Acconto 2017/06 Magg.=NO per questa tipologia di tributi viene imposta come data 30/06/2017 ovvero il normale termine di scadenza dei versamenti. Mentre nel campo “Data versamento del ravvedimento”viene riportata la data dal campo “Data versamento del ravvedimento” indicata in Redditi.).
Se nella sezione “Ravvedimento” sono presenti valori negativi (è presente un eccedenza di versamento) per eseguirne il trasferimento in F24 è necessario inserire questo importo (senza segno) manualmente nel corrispondente campo “Ecc. vers.” presente nella sez. RX, se per il debito pagato in maniera superiore al dovuto non è presente nella sez. RX un corrispondente campo per indicare l’eccedenza a credito è necessario chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.
I crediti trasferiti dal quadro Rx sez. I e dal quadro RU di una dichiarazione integrativa modificano e completano gli importi già trasferiti con una dichiarazione ordinaria.
Se in base alla dichiarazione ordinaria e poi in F24 è stato dichiarato e utilizzato un maggior credito per compensare dei versamenti e quest’ultimi risultano già chiusi, il trasferimento della dichiarazione integr./corr./rett. ord. inserirà nel credito l’importo impropriamente utilizzato e per regolarizzare la situazione con quest’importo verrà creato un debito e verranno calcolate le sanzioni e gli interessi previsti.
Se il credito impropriamente utilizzato ha compensato più versamenti verranno creati più debiti perché le date dei versamenti dove e stato utilizzato il credito possono essere diverse ed è conseguente differente il conteggio dei giorni da considerare per il calcolo degli interessi, in presenza di più versamenti vengono utilizzati quelli nei quali la parte di debito da regolarizzare è stato utilizzato più recentemente in modo di pagar meno interessi.
Per i versamenti relativi al II Acconto la normale data di scadenza dei versamenti è il 30 Novembre, di conseguenza per presentare una dichiarazione Integrativa fino a quella data e quindi il “Periodo di versamento per ravvedimento da riportare in F24” è inferiore a 2017/12 il trasferimento modificherà gli importi dei II acconti già presenti in F24 senza creare dei nuovi debiti con le differenze da versare e senza inserire la sez. “Ravvedimento”. Per le dichiarazioni di Redditi SC con Periodo d’Imposta diverso da anno solare il termine per il versamento dei secondi acconti sono undici mesi dopo la scadenza del periodo d’imposta, di conseguenza viene eseguito il ravvedimento dei secondi acconti solo se il “Periodo di versamento per ravvedimento da riportare in F24” è maggiore alla data presente nel Frontespizio (CTRLX) nel campo “Periodo d’imposta-al” + 11 mesi, se non è maggiore i secondi acconti vengono trasferiti in maniera ordinaria ovvero sovrascrivendo gli importi già presenti in F24 .