In questo paragrafo sono contenute le istruzioni relative al quadro RN, quadro RV , quadro CR, quadro RS e Zone Franche Urbane.
Elenco campi trasferiti da F24 (crediti utilizzati + Acconti) in Redditi PF
RIEPILOGO REDDITI
Le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata, da lavoro autonomo e da partecipazioni in società in contabilità semplificata e in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 5.
I dati dei redditi, delle perdite e delle ritenute sono riportati daicr quadri.
Nessuna stampa sui modelli.
RB Fabbricati
Viene riportata la somma dei redditi di fabbricati assoggettato a tassazione ordinaria presente nel quadro RB nel campo "Imponibile tassazione ordinaria (col. 13)" e reddito da abitazione principale non soggetta ad IMU (col. 18) (non vengono considerati i fabbricati per i quali è stata applicata l'opzione per la cedolare secca e gli immobili che hanno la casella "Immobile sequestrato esente" barrata).
Differenza
Viene riportata la differenza tra il "Totale Redditi" e il "Totale Perdite".
Reddito minimo
Viene riportato il reddito minimo derivante da partecipazioni in società non operative indicato nel quadro RF, rigo RF58 col. 3, nel quadro RG, rigo RG26 col. 3 o nel quadro RH, rigo RH7 col. 1.
L'importo del Reddito minimo viene riportato nel rigo RN1 col. 4.
Reddito complessivo
Se non è presente l'importo del "Reddito minimo" viene riportato il valore presente nel campo "Differenza" diminuito del Rendimento utilizzato presente nel campo "RS37 col. 16".
Se è presente l'importo del "Reddito minimo" viene riportato il valore maggiore tra la "Differenza" e il "Reddito minimo" diminuito del rendimento utilizzato presente nel campo "RS37 col. 16".
L'importo del Reddito complessivo viene riportato nel rigo RN1 col. 5.
Reddito eccedente il minimo
Corrisponde alla differenza tra il "Totale redditi" e il "Reddito minimo".
Necessario per determinare l'importo delle perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo.
Residuo perdite compensabili
Se il "Reddito eccedente il minimo" è maggiore o uguale al "Totale Perdite", il residuo delle perdite compensabili è uguale a zero, e di conseguenza il rigo RN1 col. 3 non deve essere compilato.
Se il "Reddito eccedente il minimo" è minore del "Totale Perdite", il residuo delle perdite compensabili è uguale alla differenza tra "Totale Perdite" e il "Reddito eccedente il minimo". Questo importo viene riportato nel rigo RN1 col. 3.
Importo delle quote di partecipazione relative ai redditi dei terreni
Riporto automatico dal quadro RH, nessuna stampa sul modello.
Viene utilizzato per determinare il limite degli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta relativi ai righi da RP08 a RP14 con codice 11 Interessi per prestiti o mutui agrari.
RB11 Imposta cedolare secca
Il rigo RB11 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul reddito dei fabbricati derivante da contratti di locazione per i quali si è optato nel 2017, per l'applicazione del regime della cedolare secca.
I campi presenti in questa sezione verranno stampati nel quadro RB, nel rigo RB11.
Totale imponibile cedolare secca 21% (RB10 col. 14)
Viene riportato dal quadro RB la somma dei campi "Imp. cedolare secca 21% (col. 14)" e corrisponde al totale imponibile da assoggettare all'aliquota ordinaria pari al 21%.
Viene stampato nel rigo RB10 col. 14.
Imposta (col. 1)
Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta pari al 21% del valore presente nel campo "Totale imponibile cedolare secca 21% (RB10 col. 14)".
Viene stampato nel rigo RB11 col. 1.
Totale imponibile cedolare secca 10% (RB10 col. 15)
Viene riportato dal quadro RB la somma dei campi "Imp. cedolare secca 10% (col. 15)" e corrisponde al totale imponibile da assoggettare all'aliquota agevolata pari al 10%.
Viene stampato nel rigo RB10 col. 15.
Imposta (col. 2)
Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta pari al 10% del valore presente nel campo "Totale imponibile cedolare secca 10% (RB10 col. 15)".
Viene stampato nel rigo RB11 col. 2.
Totale imposta cedolare secca (col. 3)
Viene riportata la somma dell'imposta sostitutiva indicata nei campi "Imposta (col. 1)" e "Imposta (col. 2)".
Viene stampato nel rigo RB11 col. 3.
DATI PER DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ARTIGIANI/COMMERCIANTI - QUADRO RR SEZ. I
Nessuna stampa sul modello.
I dati vengono riportati nel quadro Prospetto Contribuzione IVS.
Redditi RE
Viene riportato RE25 se nel quadro RE il campo "Soggetto contributo (solo se diverso da Professionisti)" è uguale a "Artigiani/Commercianti".
Redditi RF
RF63 – RF98 col. 3 – RF100 col.3.
Viene riportato il totale dei redditi di impresa al netto di eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2017.
Redditi RG
(RG31 – RG33 col. 3 – RG35 col. 3)
Viene riportato il totale dei redditi di impresa al netto di eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2017.
Redditi RH
Viene riportato il campo "Artigiani/Commercianti" se nel prospetto ALT P è presente " Artigiano/Commerciante "nel campo "Soggetto contributo".
Redditi LM
Viene riportato il campo "Artigiani/Commercianti" presente nel quadro LM, se nel campo "Soggetto contributo" è presente il valore "Artigiani/Commercianti" + LM34 col. 1 - LM37 col. 1.
LM collaboratore
Viene riportato il valore del rigo Reddito col. 3 presente nel prospetto dell'Impresa familiare del quadro LM.
Redditi per acconti: RE
Se il campo "Data cessazione attività" presente nel Quadro RE è assente oppure è presente ma maggiore o uguale al 31/05/2018, viene riporto il valore del campo RE25.
Il riporto viene eseguito solo se il campo "Soggetto Contributo" = Artigiani/Commercianti.
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
Redditi per acconti: RF
Se il campo "Data cessazione attività" presente nel Quadro RF è assente oppure è presente ma maggiore o uguale al 31/05/2018, viene riportato (RF63 – RF98 col. 3 – RF100 col.3)
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
Redditi per acconti: RG
Se il campo "Data cessazione attività" presente nel Quadro RG è assente oppure è presente ma maggiore o uguale al 31/05/2018, viene riportato (RG31 – RG33 col. 3 – RG35 col. 3).
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
Redditi per acconti: RH
Viene riportato il campo "Artigiani/Commercianti" se nel prospetto ALT P è presente " Artigiano/Commerciante "nel campo "Soggetto contributo".
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
Redditi LM
Se il campo "Data cessazione attività" presente nel Quadro LM è assente oppure è presente ma maggiore o uguale al 31/05/2018, viene riportato il campo "Artigiani/Commercianti" presente nel quadro LM, se nel campo "Soggetto contributo" è presente il valore "Artigiani/Commercianti"+ LM34 col. 1 - LM37 col. 1..
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
LM collaboratore
Viene riportato il valore del rigo Reddito col. 3 presente nel prospetto dell'Impresa familiare del quadro LM
Il dato viene riportato nel quadro Contribuzione IVS nella sezione relativa ai redditi 2018 per calcolare gli acconti del 2018.
DATI PER DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LIBERI PROFESSIONISTI - QUADRO RR SEZ. II
Nessuna stampa sul modello.
I dati vengono riportati nel quadro Contributi dovuti da liberi professionisti .
Redditi RE
Viene riportato RE25 se nel quadro RE non è presente il campo "Soggetto contributo (solo se diverso da Professionisti)" .
Redditi RL15
Viene riportato il valore presente nel campo RL15 col. 1 diminuito di 5000,00 euro, se nel campo "Soggetto a contributo previdenziale" è presente il valore "Professionisti".
Redditi RL27
Viene riportato l'importo presente nel rigo RL27 se il campo "Soggetto a contributo previdenziale" è uguale a "Professionista".
Redditi RL
Viene riportata la somma del rigo RL2, se nel campo "Soggetto a contributo previdenziale" è presente il valore "Professionisti".
Redditi RH
Viene riportato il campo "Professionisti" se nel prospetto ALT P è presente "Professionista" nel campo "Soggetto contributo".
Redditi LM
Viene riportato il campo "Professionisti" presente nel quadro LM, se nel nel campo "Soggetto contributo" è presente il valore "Professionista"+ LM34 col. 2 - LM37 col. 2..
Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale RE
Viene riportato dal quadro RE il campo “Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale. Viene riportato solo se il campo “Soggetto contributo (se diverso da Professionisti)” non è valorizzato.
Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale RH
Viene riportato dal quadro RH il campo “Totale Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale.
Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale LM
Viene riportato dal quadro LM il campo “Redditi sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale. Viene riportato solo se nel campo “Soggetto contributo” è impostato “Professionisti”.
DATI PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SOGGETTIVO (RIGO RR14) - QUADRO RR SEZ. III
Redditi RE
Viene riportato RE21 col. 2 se nel quadro RE il campo "Soggetto contributo (solo se diverso da Professionisti)" è uguale a "Cassa Geometri".
Redditi LM
Viene riportato il campo "Cassa Geometri" presente nel quadro LM, se nel campo "Soggetto contributo" è presente il valore "Cassa Geometri" + LM34 Cassa Geometri - LM37 Cassa geometri.
Redditi RL
Viene riportato RL1 col. 2 se nel campo "Soggetto contributivo previdenziale" è presente il valore "Cassa Geometri".
Redditi RH
Viene riportato il campo "Cassa Geometri" se nel prospetto ALT P è presente "Cassa Geometri" nel campo "Soggetto contributo".
DATI PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO (RIGO RR15) - QUADRO RR SEZ. III
Redditi LM
Viene riportato il campo LM2 col. 2 + LM34 Cassa geometri integrativo.
Volume d'affari VE50
Viene trasferito dalla procedura IVA 2018 altrimenti deve essere inserito manualmente dall'utente.
ALTRI DATI
Altre informazioni utilizzate per i calcoli:
Quadro RC Sez. I Pensione
viene riportata in automatico la barratura se nel Quadro RC Sez. I sono presenti esclusivamente redditi di pensione (codice 1 - Pensione) o redditi socialmente utili (codice "3 - Soc. ut.") o redditi di pensione prodotti da contribuenti iscritti nei registri anagrafici di campioni d'Italia (codice 6 - Pens. Campione d'Italia) o redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani (codice 7) o redditi di pensione n favore dei superstiti corrisposti agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia (codice 8);
Quadro RC Sez. I Redditi diversi da lavoro dipendente
viene riportata in automatico la barratura se nel Quadro RC Sez. I sono presenti anche redditi di pensione (codice "1 Pensione" o "3 Lavori socialmente utili" o codice "6 - Pens. Campione d'Italia" o "7 - Redditi di pensione orfani" o "8 - Pensione orfani Campione d'Italia");
Quadro RC Sez. II Assegni del coniuge
viene riportata in automatico la barratura se nel Quadro RC Sez. II è presente almeno un reddito derivante da assegni periodici percepiti (casella "Assegno del coniuge" barrata) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
Quadro RC Sez. I contratti tempo determinato
viene riportata in automatico la barratura se nel quadro RC Sez. I sono presenti redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spettano le detrazioni derivanti da contratti a tempo determinato (cod. 2 nel campo "Indeterminato/determinato"). Necessario per il calcolo del rigo RN7.
Quadro RC Redditi di cui socialmente utili
Viene riportata la somma degli importi presenti nel quadro RC sez. I relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (codice "3 Soc. ut."), necessario per determinare correttamente il reddito complessivo.
Altri dati per calcolo addizionale comunale: Redditi di lavoro dipendente da quadro RC sez.I
La casella viene impostata barrata se:
nel Quadro RC sezione I è presente almeno un rigo con "2 Lavoro dipendente" nel campo "Tipologia reddito" oppure è presente il campo "RC Lavoro dipendente sezione II rigo RC9" e
nel Quadro RC sezione I in nessun rigo è presente "4 Lav. dip. frontiera" nel campo "Tipologia reddito" e
È assente il campo "RB Fabbricati Tassazione ordinaria col. 13" ed è assente il campo "RE Lavoro autonomo rigo RE25 e Rigo RE26 (Redditi)" ed è assente il campo "RE Lavoro autonomo rigo RE25 e Rigo RE26 (Perdite)" ed è assente il campo "RG Impresa rigo RG36/RG28 col. 1 e RG37 col. 6 (Redditi)" ed è assente il campo "RG Impresa rigo RG36/RG28 col. 1 e RG37 col. 6 (Perdite)" ed è assente il campo "RH Partecip. Quadro RH (Redditi)" ed è assente il campo "RH Partecip. Quadro RH (Perdite)" ed è assente il campo "RT Plusvalenze di natura finanziaria (RT66+RT87) e RT104" ed è assente il campo "RL Altri redditi sez. I rigo RL3 col. 2 e col. 3 e RL4 col. 2 e col. 5" ed è assente il campo "RL Altri redditi sezione II-A rigo RL19 e rigo RL20" ed è assente il campo "Altri redditi sezione II-B rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2" ed è assente il campo "Altri redditi sezione III rigo RL30 + RL32 e rigo RL31" ed è assente il campo "RM Tassazione separata rigo RM15 col. 1 e RM15 col. 2/RM23 col. 3" ed è assente il quadro RF ed è assente il quadro RD e
Altri dati per calcolo addizionale comunale: Redditi di pensione
La casella viene impostata barrata se:
nel Quadro RC sezione I è presente almeno un rigo con "1 Pensione" nel campo "Tipologia reddito" e
Nel Quadro RC sezione I in nessun rigo è presente "4 Lav. dip. frontiera" nel campo "Tipologia reddito" e
È assente il campo "RB Fabbricati Tassazione ordinaria col. 13" ed è assente il campo "RE Lavoro autonomo rigo RE25 e Rigo RE26 (Redditi)" ed è assente il campo "RE Lavoro autonomo rigo RE25 e Rigo RE26 (Perdite)" ed è assente il campo "RG Impresa rigo RG36/RG28 col. 1 e RG37 col. 6 (Redditi)" ed è assente il campo "RG Impresa rigo RG36/RG28 col. 1 e RG37 col. 6 (Perdite)" ed è assente il campo "RH Partecip. Quadro RH (Redditi)" ed è assente il campo "RH Partecip. Quadro RH (Perdite)" ed è assente il campo "RT Plusvalenze di natura finanziaria (RT66+RT87) e RT104" ed è assente il campo "RL Altri redditi sez. I rigo RL3 col. 2 e col. 3 e RL4 col. 2 e col. 5" ed è assente il campo "RL Altri redditi sezione II-A rigo RL19 e rigo RL20" ed è assente il campo "Altri redditi sezione II-B rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2" ed è assente il campo "Altri redditi sezione III rigo RL30 + RL32 e rigo RL31" ed è assente il campo "RM Tassazione separata rigo RM15 col. 1 e RM15 col. 2/RM23 col. 3" ed è assente il quadro RF ed è assente il quadro RD
Altri dati per calcolo addizionale comunale: I redditi di lavoro socialmente utile non concorrono alla formazione del reddito
La casella viene impostata barrata se "Differenza" – RN2 – campo "Quadro RC Redditi di cui socialmente utili" <= limite reddito complessivo per tassazione agevolata Lavori socialmente utili presente in tabella Imposte (9296,22)
Calcolo Quadro
Indicare uno dei seguenti codici:
Riporto dai quadri e calcolo automatico IMPOSTE;
nessun riporto dei redditi e ritenute dai quadri con calcolo automatico RN RV;
nessun automatismo di calcolo (impostazione manuale).
Attenzione: Indicando "Nessun automatismo di calcolo" o "Nessun riporto dei redditi e ritenute dai quadri con calcolo automatico RN RV" e variando i dati, se poi si indica nuovamente "Automatico" deve essere eseguito il Ricalcolo.
Nel caso in cui si indichi, nel quadro RN, "Inserimento manuale redditi e calcolo automatico" oppure "Nessun automatismo di calcolo" è necessario eseguire il Ricalcolo dichiarazioni per ricondurre nel limite della percentuale del reddito complessivo gli oneri e le spese del quadro RP.
ALTRI DATI PER ADDIZIONALE REGIONALE (PER CALCOLO RIGO RV3) e COMUNALE (PER CALCOLO RV11)
Dati per determinare correttamente l'importo dell'addizionale regionale trattenuto o versato da indicare nel rigo RV3 e dell'addizionale comunale trattenuta o versata da indicare nel rigo RV11:
Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro da RC10 (punto 22 del CU 2018)
viene riportato l'importo dell'addizionale regionale indicata nel rigo RC10 col. 2
Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro da RC12
viene riportato l'importo dell'addizionale regionale relativa ai redditi derivanti da lavori socialmente utili indicata nel rigo RC12.
Acconto addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro da RC10 col. 3 (punto 26 della CU 2018)
viene riportato l'importo dell'acconto di addizionale comunale relativa al 2017 trattenuta dal datore di lavoro indicata nel rigo RC10 col. 3.
Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro da RC10 col. 4 (punto 27 della CU 2018)
viene riportato l'importo dell' addizionale comunale trattenuta dal datore di lavoro indicata nel rigo RC10 col. 4.
Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018 trattenuto dal datore di lavoro da RC10 col. 5 (punto 29 della CU 2018)
viene riportato l'importo dell'acconto di addizionale comunale relativa al 2018 trattenuta dal datore di lavoro indicata nel rigo RC10 col. 5.
Determinazione delll'addizionale regionale (rigo RL24 col. 2)
Dati per determinare correttamente l'importo dell'addizionale regionale da indicare nel rigo RL24 col. 2
Add. reg. trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta
viene calcolato l'importo dell'addizionale regionale relativa a redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche da stampare nel rigo RL24 col. 2
ALTRI DATI PER QUADRO RP (rigo RP31)
Quadro RC Sez. I Lavoro Dipendente
Quadro RC Lavori socialmente utili
viene riportata la somma dei righi del quadro RC sezione I per i quali la casella di colonna 1 è impostata a "3".
Altri dati rideterminati per calcolo BONUS Irpef (RN43)
Specifice teniche, paragrafo 11.1 Generalità:
“Da quest’anno è riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (con i chiarimenti forniti con le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014), concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, riconosce, infatti, un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Per l’anno 2015, l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro. Da quest’anno per verificare il rispetto del limite dei 26.000 euro occorre fare riferimento ad un reddito complessivo determinato secondo le disposizioni dei commi 13 e 27 della legge di stabilità 2015. Pertanto occorre aumentare l'importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef dell'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia.
Occorre, invece, sottrarre dal reddito complessivo l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).
Il credito è rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell’anno.
In sede di dichiarazione è necessario ricalcolare l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato il bonus Irpef, in tutto o in parte, in sede di dichiarazione è possibile fruire dell’ammontare spettante. Se dal calcolo effettuato il bonus risulta non spettante, in tutto o in parte, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.
Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il Bonus può essere fruito nella presente dichiarazione.
Come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2016, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Bonus al percipiente (Punto 391 del C.U.) e riportare l’ammontare del bonus eventualmente erogato (Punto 392 del C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo RC14 del modello UPF 2016.
Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del bonus in sede di dichiarazione.
L’importo del bonus da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituisce una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’Irpef e che trova una sua collocazione (rigo RN43) dopo la determinazione del rigo differenza.
In questa sezione vengono riportati i valori rideterminati tenendo conto esclusivamente di redditi di lavoro dipendente, necessari per la determinazione del rigo RN43.
Redditi lavoro dipendente
Viene riportata dal quadro RC la somma degli importi indicati in colonna 3 “Redditi” di tutti i righi che hanno il campo “Tipologia reddito” (col. 1) = 2 Lav. dip./assim.
Redditi lavori socialmente utili
Viene riportato il reddito presente nel campo “Quadro RC Redditi di cui socialmente utili” ma solo se concorrono al reddito complessivo.
Redditi lavoro dipendente frontalieri
Viene riportata la somma degli importi indicati nel quadro RC in colonna 3 “Redditi” di tutti i righi che hanno il campo “Tipologia reddito” (col. 1) = 4 Lav. dip. Frontiera al netto della franchigia di 7500,00 euro.
Totale redditi per bonus
Somma dei campi “Redditi lavoro dipendente” + “Redditi lavori socialmente utili” + ”Redditi lavoro dipendente frontalieri”
Reddito imponibile per bonus
Somma dei campi “Totale redditi per bonus” e RC4 col. 2.
Imposta lorda
Viene determinata l’imposta lorda applicando gli scaglioni Irpef sull’importo presente nel campo “Reddito imponibile per bonus”.
Detrazione redditi di lavoro dipendente
La detrazione per redditi di lavoro dipendente viene calcolata solo se:
nel quadro RC è presente almeno un rigo con codice di colonna 1 “Tipologia” = 2 o 3 o 4 o 5.
e
sono presenti i giorni di lavoro dipendente nel campo “GG Lav. dip. (secondo campo)” presente sul rigo RN7.
Se nel quadro RC sezione I sono presenti SOLO righi con “Tipologia” (colonna 1) = 3 (non esistono righi con codici diversi da 3), la detrazione deve essere determinata solo se i redditi di lavoro socialmente utili concorrono al reddito complessivo.
Se nel quadro RC sezione I sono presenti solo righi con “Tipologia” (colonna 1) = 4 (non esistono righi con codici diversi da 4), la detrazione deve essere determinata solo se la somma degli importi presenti nel campo “Redditi” dei righi che hanno il campo “Tipologia reddito” = 4 è maggiore di 7500,00 euro.
Se nel quadro RC sezione I sono presenti solo righi con "Tipologia" = 5 (non esistono righi con codici diversi da 5), la detrazione deve essere determinata solo se la somma degli importi presenti nel campo "Redditi" dei righi che hanno il campo "Tipologia redditi" = 5 è maggiore di 6700,00 euro.
La detrazione viene rideterminata considerando come “Reddito di riferimento” l’importo presente nel campo “Reddito imponibile per bonus”.
RN1 col. 1 – Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali
Viene riportato il reddito complessivo indicato nel campo RN1 col. 5 aumentato dell'imponibile soggetto a cedolare secca.
Il reddito dei fabbricati assoggettato ad imposta sostitutiva cedolare secca concorre comunque alla formazione del reddito complessivo utilizzato nella determinazione delle detrazioni spettanti (per familiari a carico, altre detrazioni art. 12 del TUIR, per le detrazioni per canoni di locazione) e in generale per la spettanza di benefici fiscali e non riconosciuti in base al reddito (ad esempio per fruizione di determinati servizi a tariffe ridotte).
RN1 - Credito per fondi comuni a credito di cui all'art. 3 del Dlgs. n. 147/2015
Viene riportato l'ammontare dei crediti d'imposta ordinari e limitati sui fondi comuni d'investimento indicati nel quadro RF, rigo RF102 col. 2, nel quadro RG, rigo RG37 col. 2, nel quadro RH, rigo RH20 col. 1 e nel quadro RL, rigo RL4 col. 3 e il credito d'imposta di cui all'art. 3 del Dlgs. n. 147/2015 indicati nel quadro RF, rigo RF102col. 9, nel quadro RG, rigo RG37 col.9,nel quadro RH, rigo RH25 e nel quadro RL, rigo RL14 e col. 9.
RN2 – Deduzione per abitazione principale
Viene riportato RB10 Abitazione non soggetta a IMU (col. 18)”.
La deduzione per abitazione principale non si applica ai soggetti residenti all’estero, ad esclusione dei soggetti che nel frontespizio hanno barrato la casella “Non residenti “Schumacker””.
RN3 – Oneri deducibili
Viene riportato l'importo degli oneri deducibili presenti nel quadro RP, rigo RP39.
RN4 - Reddito imponibile
RN4 = RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3 - RN2
RN5 - Imposta lorda
In questo rigo viene calcolata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile.
Se il reddito complessivo (RN1 col. 5) è costituito esclusivamente da redditi di pensione inferiori a 7.500 euro ed eventualmente da redditi dei terreni inferiori a 185,92 euro, l'imposta non è dovuta (art. 11 comma 2 del Tuir).
Se non è presente il rigo RL22 col. 1 e non è presente RS37 col. 14, l'imposta lorda è calcolata in base agli scaglioni di reddito.
Se è stato compilato il rigo RL22 col. 1 (compensi soggetti a titolo d'imposta per attività sportive dilettantistiche) e/o è compilato il campo RS37 col. 14, al reddito imponibile RN4 somma quello di rigo RL22 col. 1 e il campo RS37 col. 14; su questo importo determina l'imposta progressiva per scaglioni; sottrae dall'imposta così determinata, l'imposta per scaglioni corrispondente al reddito determinato sommando al rigo RL22 col. 1, l'importo presente in RS37 col. 14.
L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi fondiari (di cui all'art. 25) per un importo non superiore a 500,00 euro (art. 11, comma 2-bis del Tuir).
DETRAZIONI
Calcolo detrazioni
Calcolo automatico;
Inserimento manuale delle detrazioni.
RN6 - Detrazione per coniuge a carico
Ai fini del calcolo delle detrazioni per coniuge a carico, deve essere considerato il reddito complessivo diminuito RN1 col. 1 del reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze (rigo RN2), aumentato del valore presente nel rigo RS37 col. 14.
La detrazione per coniuge a carico è pari a:
Se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) non è superiore a 15000,00 euro, per stabilire l'importo effettivamente spettante occorre applicare la seguente formula:
800 - [110 x (RN1 col. 1 + RS37 col. 14) - RN2] x mesi a carico
------------------------------------------ -----------------
15000,00 12
Se il reddito di riferimento è superiore a 15.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 40.000,00, la detrazione spettante è pari a 690,00 euro, rapportata ai mesi a carico.
In questo caso spetta un'ulteriore maggiorazione di:
10 euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 29.000,00 e 29.200,00 euro;
20 euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 29.200,01 e 34.700,00 euro;
30 euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 34.700,01 e 35.000,00 euro;
20 euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 35.000,01 e 35.100,00 euro;
10 euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 35.100,01 e 35.200,00 euro.
Quest'ulteriore maggiorazione non deve essere rapportata ai mesi a carico.
Se il reddito di riferimento è superiore a 40.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 80.000,00 euro, per stabilire l'importo effettivamente spettante occorre applicare la seguente formula:
690 x (80.000 - (RN1 col. 4 + RS37 col. 11) - RN2) x mesi a carico
---------------------------------------------------- ----------------
40.000,00 12
RN6 col. 2 - Detrazioni per figli a carico
Le detrazioni spettanti per figli a carico sono (art. 12 del Tuir):
950,00 euro per figli a carico di età superiore a 3 anni;
1220,00 euro per figli a carico di età inferiore a 3 anni;
ulteriore detrazione di 400,00 euro per ciascun figlio portatore di handicap;
ulteriore detrazione du 200,00 euro per ogni figlio a partire dal primo, per contribuenti con più di 3 figli a carico.
Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi a carico e alla percentuale di spettanza.
Per stabilire l'importo effettivamente spettante occorre applicare la seguente formula di calcolo:
Detrazione teorica x [95.000,00 + 15.000,00 x (numero figli - 1)] - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95.000,00 + 15.000,00 x (numero figli - 1)
RN6 col. 3 - Ulteriore detrazione per figli a carico
La Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 15, lett. a), ha inserito nell'art. 12 del Tuir, il comma 1-bis che prevede un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro in presenza di almeno 4 figli.
La detrazione spettante è pari a:
1.200,00 x (rigo 7 del prospetto familiare a carico /100).
La Finanziaria 2008 prevede che l'ulteriore detrazione per figli a carico che non trovi capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni, spetta un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
RN6 col. 4 - Detrazione altri familiari a carico
La detrazione spettante per ogni altro familiare a carico è pari a:
750,00 x [80.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 11) - RN2]
-----------------------------------------------------------
80.000,00
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico e alla percentuale di spettanza.
RN7 - GG Lav. dip (primo campo)
Vengono riportati dal quadro RC, i giorni relativi ai redditi con codice "2", "3", "4", "5".
RN7 - GG Lav. dip. (secondo campo)
Nel caso in cui la somma dei giorni con codice "2", "3", "4", "5" sia > 365, viene ricondotto il numero dei giorni indicati a 365.
Se sono presenti redditi con codice "3", "4" e "5" i quali non concorrono al reddito complessivo, ai giorni indicati nel primo campo vengono sottratti i giorni di tali redditi.
Il dato viene stampato nel quadro RC rigo RC6 colonna 1.
RN7 - Pens. (Primo campo)
Vengono riportati, dal quadro RC, i giorni relativi a reddito con codice "1", "6", "7" e "8".
RN7 - Pens. (Secondo campo)
Nel caso in cui la somma dei giorni dei redditi indicati con codice "1", "6", "7" e "8" sia > 365, viene ricondotto il numero dei giorni indicati a 365.
Il dato viene stampato nel quadro RC rigo RC6 colonna 2.
Nota
Se sono presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione, la somma dei giorni (secondo campo) non può essere maggiore a 365, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Esempio:
reddito lavoro dipendente: periodo dal 01/01 al 28/02 (giorni 59 con codice 2);
redditi pensione: periodo dal 01/03 al 31/12 (giorni 306 con codice 1);
reddito lavoro dipendente: periodo dal 01/09 al 31/12 (giorni 122 con codice 2).
Nel campo "GG Lav. dip." primo campo viene riportato 181 e 181 nel secondo campo, nel campo "Pens." primo campo viene riportato 306 e 184 nel secondo campo.
Se nel quadro RC è barrata la casella "Barrare la casella per non stampare i giorni e non calcolare le detrazioni" i giorni non vengono riportati nel rigo RN7.
Detrazione per redditi di lavoro dipendente
La Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 127 ha rimodulato le detrazioni per redditi di lavoro dipendente a partire dall’anno d’imposta 2014.
La detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo, diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze:
se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) non è superiore a 8.000,00 euro, la detrazione è pari a 1.880,00 euro, rapportata ai giorni di lavoro.
In questo caso la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380,00 euro (non rapportati ai giorni di lavoro), se nel quadro RC sono presenti redditi di lavoro dipendente a tempo determinato (colonna "Ind./Det." = 2 T. Det.) o a 690,00 euro (non rapportati ai giorni di lavoro), se nel quadro RC non sono presenti redditi di lavoro a tempo determinato;
se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) è superiore a 8.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 28.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
978 + [902 x (28.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2))] x N. gg. lav. dip.
-------------------------------------- ---------------------
20.000,00 365
se il reddito di riferimento è superiore a 28.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 55.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
978 + [55.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14) - RN2] x N. gg. lav. dip.
-------------------------------------- ---------------------
27.000,00 365
RN7 col. 2 - Detrazione per pensione
La detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo, diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.
Detrazioni:
se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) non è superiore a 8.000,00 euro, la detrazione è pari a 1.880,00 euro, rapportata ai giorni di pensione.
In questo caso la detrazione spettante non può essere inferiore a 713,00 euro (non rapportati ai giorni di pensione).
se il reddito di riferimento è superiore a 8.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 15.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
1297 + [583 x (15.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2))] x N. gg. lav. dip.
-------------------------------------- ---------------------
7.000,00 365
se il reddito di riferimento è superiore a 15.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 55.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
1297 + [55.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2)] x N. gg. lav. dip.
-------------------------------------- ---------------------
40.000,00 365
Nota:
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2007, la detrazione minima prevista per lavoro dipendente e la detrazione minima prevista per pensione non sono cumulabili tra loro.
Se il reddito complessivo è superiore a 8.000,00 euro e concorrono sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, per i quali almeno una tipologia di reddito, viene applicata la detrazione minima (690,00 per i redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato, 1.380,00 euro per i redditi di lavoro dipendente a tempo determinato, 690,00 euro per i redditi di pensione per contribuenti di età inferiore a 75 anni e 713,00 euro per i redditi di pensione per contribuenti di età superiore a 75 anni), la detrazione spettante viene determinata nel seguente modo:
Determinazione detrazione minima più favorevole:
se ha trovato applicazione la detrazione minima solo per lavoro dipendente, la detrazione minima più favorevole è pari alla detrazione minima per lavoro dipendente;
se ha trovato applicazione la detrazione minima solo per pensione, la detrazione minima più favorevole è pari alla detrazione minima per pensione;
se ha trovato applicazione sia la detrazione minima per lavoro dipendente, sia la detrazione minima per pensione, la detrazione minima più favorevole è pari al maggiore tra le due detrazioni minime.
Determinazione il totale detrazione (lavoro dipendente e pensione) rapportata ai giorni, senza tenere conto della detrazione minima;
Determinazione della detrazione effettivamente spettante, data dal maggiore tra la detrazione minima più favorevole (calcolata al punto a)) e il totale delle detrazioni rapportate ai giorni (calcolate al punto b)).
RN7 col. 4 - Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi
La detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del Tuir, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione degli assegni periodici corrisposti dal coniuge, art. 53 comma 2) e per alcuni redditi diversi (art. 67 del Tuir, comma 1, lettere i) e l)), viene applicata se viene verificata almeno una delle seguenti condizioni:
è compilata la sezione II del quadro RC, con almeno un rigo senza la barratura di "Assegni del coniuge";
nel quadro RL sono compilati i righi RL14, RL15 e RL16;
è compilata la sezione III del quadro RL;
sono presenti redditi di lavoro autonomo, quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva;
sono presenti redditi di partecipazione in contabilità semplificata o le associazioni tra artisti e prof. da quadro RH, per i quali è stata barrata la casella 7;
sono presenti redditi in contabilità semplificata da quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva;
sono presenti redditi determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD11.
Nota:
La detrazione prevista dall'art. 13, comma 5 del Tuir spetta anche in presenza di perdite d'impresa o lavoro autonomo oppure in presenza di reddito pari a zero per effetto dell'utilizzo di perdite pregresse.
La detrazione spetta in funzione del reddito:
se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) non è superiore a 4.800,00 euro, la detrazione spettante è pari a 1.104,00;
se il reddito di riferimento è superiore a 4.800,00 euro, ma inferiore o uguale a 55.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a :
1104 x [55.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2)]
-------------------------------------------------------------
50.200,00
La detrazione per assegni periodici viene applicata se nel quadro RC è compilata la sezione II con almeno un rigo con barrata la casella "Assegni del coniuge".
La detrazione spetta in funzione del reddito:
se il reddito di riferimento (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2) non è superiore a 8.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a 1.880,00 euro;
se il reddito di riferimento è superiore a 8.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 15.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
1297 + [583 x (15.000,00 - (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2))]
------------------------------------------------------------
7.000,00
se il reddito di riferimento è superiore a 15.000,00 euro, ma inferiore o uguale a 55.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a:
1297 x [55.000,00 x (RN1 col. 1 + RS37 col. 14 - RN2)]
---------------------------------------------------------
40.000,00
Nota:
Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e per alcuni redditi diversi sono alternative tra loro, per cui se al reddito complessivo concorrono più di una di queste tipologie di reddito, la detrazione effettivamente spettante è data dal maggiore tra i seguenti importi:
totale detrazione per lavoro dipendente e pensione;
detrazione per altri redditi;
detrazione per assegni coniuge.
RN12 - Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale che hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge n. 431 del 09/12/1998 (RP71 cod. 1), detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con contratti a regime convenzionale (RP71 cod. 2), detrazione per giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti per abitazione principale (RP71 cod. 3), detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (RP72) e detrazioni per l’affitto di terreni ai giovani (RP73).
L'importo viene calcolato in base ai dati indicati nel quadro RP nella sezione V.
RN12 col. 1 Totale detrazioni = Detrazione per rigo RP71 con codice 1 + Detrazione per rigo RP71 con codice 2 + Detrazione per rigo RP71 con codice 3 + Detrazione per rigo RP72 + Detrazione per rigo RP73
RN12 col. 2 Residuo da riportare in RN31 col. 2 =
Determinare il residuo
Il calcolo viene eseguito se:
RN1 col. 5 è > 0
oppure
se RN1 col. 5 è < 0
oppure
se RN1 col. 5 è = 0, il credito spetta solo se nella dichiarazione sono indicati redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
risulta compilato almeno uno dei seguenti campi:
RN1 col. 2
"Dominicali" (presente nella prima sezione del quadro RN)
"Agrari" (presente nella prima sezione del quadro RN)
"Fabbricati" (presente nella prima sezione del quadro RN)
"Lavoro dipendente sezione I rigo RC5 col. 2" (presente nella prima sezione del quadro RN)
"Lavoro dipendente sezione II rigo RC9" (presente nella prima sezione del quadro RN)
RL3 col. 2 Redditi (presente nel quadro RL)
RL18 col. 1 Redditi (presente nel quadro RL)
"Altri redditi sezione II-B rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2 – col. 1 Redditi" (presente nella prima sezione del quadro RN)
RL28 (presente nel quadro RL)
RL32 col. 1 (presente nel quadro RL)
"Tassazione separata rigo RM15 col. 1 e 2 – col. 1 Redditi" (presente nella prima sezione del quadro RN)
RT66 col. 2 (presente nel quadro RT)
RT87 col. 2 (presente nel quadro RT)
RF32 e/o RF56 e/o RF58 col. 1 e/o RF58 col. 2 e/o RF59 col. 1 e/o RF59 col. 2
RD11
è compilata la sezione I (ALT P) e/o la sezione II (ALT A) del quadro RH
è compilato il quadro RE e risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
RE2 col. 1 > 0
RE6 > 0 e/o RE20 > 0
è compilato il quadro RG e risulta verificata la seguente condizione:
RG12 > 0 e/o RG24 > 0 e/o RG26 col. 1 e/o RG26 col. 2 e/o RG27 col. 1 e/o RG27 col. 2.
se RN1 col. 5 = 0
e non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte
RN12 col. 2 = 0
RN12 col. 3 = RN12 col. 1
se RN1 col. 5 <> 0
o RN1 col. 5 = 0, ma si verifica almeno una delle condizioni sopra esposte
Calcolare la Capienza = RN5 – RN8 – RN20 col. 1 – RN21 col. 1
Se la Capienza è <= 0
RN12 col. 2 = RN12 col. 1
RN12 col. 3 = 0
Se la Capienza è > 0
verificare
se Capienza è >= RN12 col. 1
RN12 col. 2 = 0
RN12 col. 3 = RN12 col. 1
se Capienza è < RN12 col. 1
RN12 col. 2 = RN12 col. 1 – Capienza
RN12 col. 3 = RN12 col. 1 – RN12 col. 2
RN13 - Detrazioni per gli oneri indicati nella sez. I del quadro RP - col. 1
Riporto automatico del Totale oneri sul quale determinare la detrazione (RP15 sez. I col. 4 e col. 5).
RN14 - Detrazioni per spese indicate nella sez. III-A del quadro RP
Riporto automatico del "Totale detrazione per rigo RN14" calcolata nella sezione III A del quadro RP.
RN16 - Detrazione per oneri sezione IV del quadro RP
Riporto automatico del "Totale detrazione per rigo RN16" calcolata nella sezione IV del quadro RP.
RN17 Detrazione per oneri sezione VI del quadro RP
Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida e altre detrazioni (borse di studio da Regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed erogazioni all'ospedale di Galliera di Genova), rigo RP82.
La detrazione viene calcolata in base ai dati indicati nella sezione VI del quadro RP.
RN18 - Residuo detrazioni start up UNICO 2014
Col. 1 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017
Viene riportato dalla conversione da Redditi PF 2017 l’ammontare delle detrazioni per investimenti in start up relativo a UNICO 2014 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda (RN47 col. 2di Redditi PF 2017).
Se la detrazione indicata nel campo “RN47 col. 2 Mod. Redditi 2017” è superiore all’imposta lorda al netto delle detrazioni, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dell’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Viene effettuato il seguente calcolo:
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 col. 1 – RN15 – RN16 col. 1 – RN17
Se Capienza è minore o uguale a 0
RN18 col. 2 Detrazione utilizzato = 0
Se Capienza è maggiore di 0
RN18 col. 2 Detrazione utilizzato = minore tra RN18 col. 1 e Capienza
RN19 – Residuo detrazioni start up UNICO 2015
Col. 1 RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017
Viene riportato dalla conversione da Redditi PF 2017 l’ammontare delle detrazioni per investimenti in start up relativo a UNICO 2015 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda (RN47 col. 3 di Redditi PF 2017).
Se la detrazione indicata nel campo “RN47 col. 3 Mod. Redditi 2017” è superiore all’imposta lorda al netto delle detrazioni, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dell’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Viene effettuato il seguente calcolo:
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 col. 1 – RN15 – RN16 col. 1 – RN17 - RN18 col. 2
Se Capienza è minore o uguale a 0
RN19 col. 2 Detrazione utilizzato = 0
Se Capienza è maggiore di 0
RN19 col. 2 Detrazione utilizzato = minore tra RN19 col. 1 e Capienza
RN20 – Residuo detrazioni start up UNICO 2016
4
Col. 1 RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017
Viene riportato dalla conversione da Redditi PF 2017 l’ammontare delle detrazioni per investimenti in start up relativo a UNICO 2016 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda (RN47 col. 4 di Redditi PF 2017).
Se la detrazione indicata nel campo “RN47 col. 4 Mod. Redditi 2017” è superiore all’imposta lorda al netto delle detrazioni, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dell’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Viene effettuato il seguente calcolo:
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 col. 1 – RN15 – RN16 col. 1 – RN17 - RN18 col. 2 - RN19 col. 2
Se Capienza è minore o uguale a 0
RN20 col. 2 Detrazione utilizzato = 0
Se Capienza è maggiore di 0
RN20 col. 2 Detrazione utilizzato = minore tra RN20 col. 1 e Capienza
RN21 – Detrazioni investimenti start up
RP80 col. 6
Viene riportato l'importo di RP80 col. 6.
Se la detrazione indicata nel campo “RP80 col. 6” è superiore all’imposta lorda al netto delle detrazioni, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dell’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Viene effettuato il seguente calcolo:
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 col. 1 – RN15 – RN16 col. 1 – RN17 - RN18 col. 2 - RN19 col. 2 - RN20 col. 2
Se Capienza è minore o uguale a 0
RN21 col. 2 Detrazione utilizzato = 0
Se Capienza è maggiore di 0
RN21 col. 2 Detrazione utilizzato = minore tra RN21 col. 1 e Capienza
RN22 - Totale detrazioni d'imposta
Se il soggetto possiede solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva e non anche redditi soggetti ad Irpef non può beneficiare delle detrazioni d'imposta e degli oneri deducibili indicati nei quadri RP ed RN del modello Unico, perchè si tratta di deduzioni e detrazioni previste solamente ai fini Irpef.
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Riporto automatico del rigo 'Detrazione 19% dell'importo di colonna 1 del rigo RP1 (per detrazione RN23) presente nel quadro RP sezione I.
RN24 col. 1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Viene riportato l'importo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel quadro CR, rigo CR7, al netto del credito già utilizzato nel Mod. F24.
RN24 col. 2 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Viene riportato il totale del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dalla Legge n. 388 del 2000 art. 7: il dato deve essere indicato nel quadro CR, rigo CR9.
RN24 col. 3 - Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
Viene riportato il totale del credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione previsto dal D.Lgs. n. 252/2005, articolo 11 comma 8, indicato nel quadro CR, rigo CR12.
RN24 col. 4 - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
Viene riportato il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali in base al D.Lgs. n. 28/2010 articolo 1 comma 1, indicato nel quadro CR al rigo CR13.
RN27 Credito d'imposta per alti immobili – Sisma Abruzzo
Riporto automatico del minore fra:
RN26;
"CR11 col. 6" - "LM40 col. 4 Sisma Abruzzo altri immobili";
16.000 euro – "LM40 col. 4 Sisma Abruzzo altri immobili"
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale – Sisma Abruzzo
Viene effettuato il seguente calcolo:
Capienza = RN26 col. 2 – RN27
Credito = "CR10 col. 4 Totale Rata annuale" + "CR10 col. 5 Residuo precedente dichiarazione" - "LM40 col. 5 Sisma Abruzzo abit. princ."
Se il Credito è maggiore della Capienza
RN28 = Capienza
RN47 col. 21 = Credito – Capienza
Se il Credito è uguale alla Capienza
RN28 = Credito
RN47 col. 21 = 0
Se il Credito è minore della Capienza
RN28 = Credito
RN47 col. 21 = 0
RN29 - da CE26
Viene riportato il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero indicato nel rigo CE26.
RN30 – Credito d’imposta per erogazioni cultura
Il credito spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali e nel limite del 15% del reddito imponibile. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
RN30 col. 1 Importo rata spettante = minore tra (CR14 * 0,65) e (RN4 * 0,15) diviso 3.
Per determinare RN30 col. 2 e col. 3 determinare:
Capienza = RN26 col. 2 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2
Se Capienza è maggiore o uguale a RN30 col. 2 Importo rata spettante
RN30 col. 3 Credito utilizzato = RN30 col. 2
Se Capienza è minore di RN30 col. 1 Importo rata spettante
RN30 col. 3 Credito utilizzato = Capienza
L’importo presente nel rigo RN30 col. 2 viene riportato in automatico nel rigo RN47 col. 26.
RN30 - Credito d'imposta scuola
Per le erogazioni liberali a sostegno della scuola è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento da ripartire in tre quote annuali.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
RN30 col. 4 Importo rata = CR15 col. 1 diviso 3
RN30 col. 5 Totale credito = RN30 col. 4 Importo rata + CR15 col. 2 + [(CR15 col. 3 x 0,65) / 3] + (CR15 col. 5 / 3) – LM40 col. 10
Per determinare RN30 col. 6 calcolare:
Capienza = RN26 col. 2 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3
Se Capienza maggiore o uguale a RN30 col. 5 Totale credito
RN30 col. 6 Credito utilizzato = RN30 col. 5
Se Capienza è minore di RN30 col. 5 Totale credito
RN30 col. 6 Credito utilizzato = Capienza
Nel rigo RN47 col. 27 viene riportato RN30 col. 5 Totale credito - Capienza
RN30 - Credito d'imposta videosorveglianza
Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.
Calcolare RN30 col. 7 Totale credito = CR17 col. 1 – CR17 col. 2 – LM40 col. 11
Calcolare:
Capienza = RN26 col. 2 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN30 col. 6
Se Capienza è maggiore o uguale a RN30 col. 7 Totale credito
RN30 col. 8 Credito utilizzato = RN30 col. 7 Totale credito
Se Capienza è minore a RN30 col. 7 Totale credito
RN30 col. 8 Credito utilizzato = Capienza
Nel rigo RN47 col. 28 viene riportato RN30 col. 7 Totale credito - Capienza
RN32 - CR8
Riporto automatico del credito d'imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione non percepiti indicati nel rigo CR8.
RN32 - da RS21/RS22 RF/RG
Vengono riportati dal quadro RF e/o RG i crediti d'imposta (art. 167 comma 6 e 7 del Tuir) indicati nel quadro RS ai righi RS21 e RS22.
RN32 - Altri crediti d'imposta
Viene riportata la somma degli altri crediti d'imposta indicati nel quadro RF, al rigo RF102 col. 4, nel quadro RG, al rigo RG37 col. 4, nel quadro RH, al rigo RH20 col. 2 e nel quadro RL, al rigo RL4 col. 7.
RN32
Se calcolo "Automatico"
RN31 col. 1 "F.di comuni (ordinari)" viene riportata la somma dei crediti d'imposta ordinari sui fondi comuni d'investimento indicati nel quadro RF, al rigo RF102 col. 2, nel quadro RG, al rigo RG37 col. 2, nel quadro RH, al rigo RH20 col. 1 e nel quadro RL, al rigo RL4 col. 3.
RN31 col. 2 "Altri crediti d'imposta" viene riportata la somma dei campi, "CR8", "Altri crediti d'imposta" "da RS21/RS22 RF e RG" e da "LM12 col. 10".
RN33 col. 2 - di cui altre ritenute subite
Indicare le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti di allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.
RN33 – di cui ritenute art. 5 non utilizzate
Indicare l'ammontare delle ritenute che sono state attribuite dalla società o associazione du cui all'art. 5 del Tuir e che il socio non intende utilizzare.
In presenza di RN45 Imposta a debito, il campo RN33 col. 3 viene azzerato.
L'importo indicato in questo campo non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società/associazioni indicate nella colonna 9 righi da RH1 a RH4 , nel rigo RF102 col. 5, nel rigo RG37 col. 5.
Se eccedente, viene visualizzato il seguente messaggio "RN33 col. 3 > colonna 9 righi da RH1 a RH4 + RF102 col. 5 + RG37 col. 5".
L'importo di RN33 col. 3 viene considerato nella determinazione del rigo RN34.
RN34 - Differenza
L'importo riportato corrisponde al seguente calcolo se assente RS334:
RN26 col. 2 – RN26 col. 1 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4
RN35 - Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (da quadro RN)
Riporto dal quadro RU dei seguenti campi:
"Credito utilizzato ai fini Irpef complessivo (Acconto e Saldo) (Sezione I);
RU48 colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4, colonna 5, colonna 6 e 7;
RU49 colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4, colonna 5, colonna 6 e 7;
RU404 colonna 4 e colonna 5.
RN35 - Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi - col. 2
Se assente RS335 corrisponde al riporto dal quadro RU fino alla concorrenza dell'importo indicato in RN34.
RN36 - Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
Eccedenza Irpef precedente dichiarazione (viene riportata dalla conversione, RX1 col. 4 di Unico PF 2015).
RN36 - Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione - Punto 61 CU
Viene riportato dalla Certificazione Unica 2016 il punto 64 (264 per il coniuge).
Nota: Devono essere indicate anche le eccedenze d'imposta attribuite dalla società trasparente (art. 116) al socio. Queste eccedenze sono riportate dal quadro RF, dal rigo RF102 col. 7, dal quadro RG, dal rigo RG37 col. 7, dal quadro RH, dal rigo RH23 e dal quadro RL, dal rigo RL4 col. 6.
RN37 - Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24
Eccedenza Irpef precedente dichiarazione compensata nel mod. F24.
Va indicato l'ammontare dell'eccedenza utilizzato in compensazione, anche per l'Irpef, entro la data di presentazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.
Il campo viene riportato dalla procedura F24 all'accesso in dichiarazione se il collegamento in Tabella Parametri è attivo (campo "Collegamento automatico con F24 per crediti utilizzati" impostato su "SI").
RN38
Somma della prima e seconda rata di acconto e degli acconti versati dalla società trasparente.
RN38 – Recupero imposta sostitutiva
Riporto automatico dell'importo presente nel campo "di cui da utilizzare a scomputo in RN".
Circolare 50/E - Paragrafo 2.5 – Periodo di sorveglianza
L'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale prevede che nel caso in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva abbia ad oggetto le differenze di valore riguardanti i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi siano realizzati in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione, il costo fiscale di detti beni è ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'ammortamento dedotto.
……….
L'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo sarà, peraltro, recuperata dal contribuente interessato mediante scomputo dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 22 del TUIR, o dall'imposta sui redditi delle società ai sensi dell'articolo 79 del TUIR.
RN38 – da Unico SP
Riporto automatico dell'importo presente nel campo "Imposta sostitutiva da utilizzare a scomputo (da Unico SP 2016)" presente nell'Alt P del quadro RH.
RN38 col. 3 - di cui acconti ceduti
Il campo è riservato ai soggetti partecipanti in società fuoriuscente dal regime di trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir, che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato.
Vengono riportati gli importi presenti nel quadro RS, ai righi RS23 e RS24 col. 4.
ACCONTI COMPENSATI SUL MODELLO F24
Prima rata acconto
Indicare l'importo presente nella colonna "Importi a debito" del modello di pagamento F24 anche se è stato eventualmente compensato con crediti IRPEF o di altre imposte.
Seconda rata acconto
Indicare l'importo presente nella colonna "Importi a debito" del modello di pagamento F24 anche se è stato eventualmente compensato con crediti IRPEF o di altre imposte.
ACCONTI VERSATI E NON COMPENSATI SUL MOD. F24
Prima rata acconto
Indicare l'importo del primo acconto effettivamente versato presente nella colonna "Importi a debito" del Mod. F24.
Seconda rata acconto
Indicare l'importo del secondo acconto effettivamente versato presente nella colonna "Importi a debito" del Mod. F24.
Nota
Devono essere indicati anche gli acconti versati dalla società trasparente (art. 116) attribuiti ai soci.
Questi acconti vengono riportati dal quadro RF, dal rigo RF102 col. 8, dal quadro RG, dal rigo RG37 col. 8, dal quadro RH, dal rigo RH24 e dal quadro RL, dal rigo RL4 col. 8.
Per l'inserimento degli importi relativi agli Acconti 2015, si consiglia l'inserimento nel quadro Versamenti 2015 (ALT+V).
RN38 punto 121 + 122 CU 2017
Indicare la somma degli importi presenti nei punti 121 e 122 (321 e 322 per il coniuge) nella Certificazione Unica 2017.
RN38 col. 4 - di cui minimi fuoriusciti regime di vantaggio
Devono essere indicati gli acconti versati relativi all'imposta sostitutiva (codici tributo 1793 e 1794) per i soggetti che con riferimento al periodo d'imposta 2015 sono fuoriusciti dal regime di vantaggio.
Vengono riportati dalla conversione da Unico PF 2015 nella sezione "Contribuenti minimi – Eccedenze precedente dichiarazione". Se nel quadro Impostazioni non è presente la barratura "Regime fisc. vantaggio imprenditoria giovanile e mobilità c. 1 e 2 D.L. 98/2011" e non è presente la barratura di "Regime forfetario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014)", significa che il soggetto nel 2015 è fuoriuscito dal regime di vantaggio, quindi gli acconti versati nel 2015 non vengono riportati nel quadro LM, ma nel rigo RN38 col. 4.
RN41 - Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti - Punto 364 CU 2017
Indicare il valore inserito nel punto 364 della Certificazione Unica 2017.
RN41 - Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti - Punto 370 CU 2017
Indicare il valore inserito nel punto 370 della Certificazione Unica 2017.
RN42 – IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal mod. 730/2017
Il rigo deve essere compilato solo nel caso in cui si deve correggere o integrare una dichiarazione 730/2017 già presentata.
RN42 col. 1 – Trattenute dal sostituto
Indicare l'importo presente in colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2017.
Non vanno compresi in questo rigo gli importi che il sostituto d'imposta tratterrà come acconto per il prossimo anno.
RN42 col. 2 – Credito compensato con F24
La presente colonna deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2017 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 nel modello F24 e se nel mod. 730-3/2017 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 91 (ovvero col. 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante).
Riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
RN42 col. 3 – Rimborsato dal sostituto
Indicare l'importo presente nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2017 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2017.
RN43 BONUS IRPEF
Per determinare questo rigo vengono considerati i campi presenti nella sezione “Altri dati rideterminati per calcolo BONUS Irpef (RN43)” presente nel foldere “Riep. Redditi”.
Viene determinato CapienzaImpostaBonus = Imposta lorda - Detrazione redditi di lavoro dipendente
Par. 11.3 Specifiche tecniche - Modalità di determinazione del contributo
Viene verificato se spetta il Bonus:
Se almeno una delle seguenti condizioni non si verifica, il bonus non spetta:
“Totale redditi per bonus” maggiore di 0
CapienzaImpostaBonus maggiore di 0
(RN1 col. 1 – RN2) è minore o uguale a 26000,00 euro
In questo caso:
RN43 col. 1 Bonus Spettante = 0
RN43 col. 2 Bonus fruibile in dichiarazione = 0
RN43 col. 3 Bonus da restituire = RC14 col. 2 Bonus erogato
Se invece le tre condizioni sono tutte verificate
Calcolare Bonus Teorico
Se (RN1 col. 1 – RN2) è minore o uguale a 24000,00
Bonus Teorico = 640
Se (RN1 col. 1 – RN2) maggiore di 24000,00 e minore o uguale a 26000,00
Bonus Teorico = 26000,00 - (RN1 col. 1 – RN2) x 960
______________________________
2000,00
Bonus Spettante = Bonus Teorico x (“GG lav. dip (secondo campo)” / 365)
BONUS = Bonus Spettante – RC14 col. 2 Bonus erogato
Se BONUS è maggiore di 0
RN43 col. 1 Bonus Spettante = Bonus Spettante
RN43 col. 2 Bonus fruibile in dichiarazione = BONUS
RN43 col. 3 Bonus da restituire = 0
Se BONUS = 0
RN43 col. 1 Bonus Spettante = Bonus Spettante
RN43 col. 2 Bonus fruibile in dichiarazione = 0
RN43 col. 3 Bonus da restituire = 0
Se BONUS < 0
RN43 col. 1 Bonus Spettante = Bonus Spettante
RN43 col. 2 Bonus fruibile in dichiarazione = 0
RN43 col. 3 Bonus da restituire = valore assoluto di BONUS
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
RN45 – Imposta a debito / RN46 – Imposta a credito
Viene effettuata la seguente operazione:
RN34 – RN35 – RN36 col. 2 + RN37 + RN38 col.3 – RN38 col. 6 + RN39 col. 1 + RN39 col. 2 + RN40 col. 2 + RN41 col. 1 + RN41 col. 2 – RN42 col. 1 + RN42 col. 2 + RN42 col. 3 – RN43 col. 2 + RN43 col. 3 + RL32 col. 2
Se il risultato di tale operazione è positivo l'importo ottenuto viene riportato nel rigo RN45 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo l'importo ottenuto viene riportato, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN46 (imposta a credito).
Nel caso in cui la dichiarazione corregga o integri un modello 730/2016 l'importo risultante in RN45 o in RN46 è già al netto di quanto il sostituto d'imposta tratterrà o rimborserà come saldo o credito IRPEF.
QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
RV1 - Reddito imponibile
Riporto automatico di:
RN1 col. 5 - RN2 - RN3
se
RN5 – RN22 – RN23 – RN29 col. 2 - RN32 col. 1 è > di 10 euro
Nota:
Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 all'art. 50 ed il Decreto Legislativo n. 360 del 1998 all'art. 1 prevedono che le addizionali regionale e comunale sono dovute se, per lo stesso anno, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR), risulta dovuta.
Pertanto, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF (saldo ed acconto) devono essere determinate solo nel caso in cui, per il soggetto, dal calcolo di seguito riportato risulti un importo maggiore di euro 10:
RN5 – RN22 – RN23 – RN29 col. 2 – RN32 col. 1
Nel caso in cui questa somma algebrica sia inferiore a 10 euro, RV1 è uguale a 0.
SEZIONE I - Addizionale regionale all'IRPEF
RV2 - Addizionale regionale all'Irpef dovuta – Casi particolari addizionale regionale
La casella va compilata indicando:
il codice 1 esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nella Regione Basilicata, Lazio o Veneto e si trovano in determinate condizioni di sotto riportate;
il codice 2 solo da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio.
RV2 - Addizionale regionale all'Irpef dovuta
Calcola l'addizionale regionale dovuta, in relazione al domicilio fiscale al 01/01/2017, determinata applicando all'importo del rigo RV1, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite.
Liguria
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Lombardia
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Marche
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Molise
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Umbria
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Emilia Romagna
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Bolzano
Non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile.
La regione Bolzano ha previsto una deduzione per tutti i contribuenti di 28.000 euro e che in caso di reddito imponibile aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca, non superiore a 70.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 252 euro in proporzione alla percentuale di detrazione; se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. Si precisa che nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli non si tiene conto della citata deduzione di 28.000 euro.
"Nel caso di figlio a carico solo per frazione di anno (ad esempio figlio nato nell'anno d'imposta) la detrazione spetta per l'intero importo rapportata alla percentuale di detrazione. Nel caso di coniugi con variazione nel corso dell'anno della percentuale di carico del figlio, la detrazione spetta a ciascun coniuge in base alla percentuale di carico e ai mesi, come da prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nel caso in cui con riferimento ad un medesimo codice fiscale per un Figlio sia compilato più di un rigo nel prospetto dei familiari a carico, è necessario procedere come di seguito descritto.
Si definisce TotMesiFiglio il numero totale di mesi a carico indicate nei diversi righi relativi al medesimo codice fiscale.
Per ciascun rigo del figlio calcolare la percentuale ponderata al numero di mesi:
mesi a carico (col 5) x Percentuale (col. 7)
TotMesiFiglio
Sommare l'ammontare delle percentuali ponderate calcolate con riferimento ai singoli righi.
La percentuale così determinata va utilizzata per il calcolo della detrazione.
Esempio dichiarazione congiunta figlio nato in corso d'anno:
Nel prospetto dei familiari a carico del dichiarante abbiamo con riferimento al figlio con CF AAA due righi compilati:
primo rigo Mesi a carico 5 percentuale 50%
secondo rigo Mesi a carico 6 percentuale 100%
TotMesiFiglio = 5+6 =11
Percentuale da applicare = (5/11 x 50) + (6/11 x 100) = 22,72 + 54,54 = 77,26
Detrazione spettante 252 x 0,7726 = 194,69
Nel prospetto dei familiari a carico del coniuge abbiamo con riferimento al figlio con CF AAA due righi compilati:
primo rigo Mesi a carico 5 percentuale 50%
secondo rigo Mesi a carico 6 percentuale 0%
TotMesiFiglio = 5+6 =11
Percentuale da applicare = (5/11 x 50) + (6/11 x 0) = 22,72
Detrazione spettante 252 x 0,2272 = 57,25"
Friuli Venezia Giulia
Non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile.
Pertanto, per i redditi non superiori a 15.000,00 euro l'aliquota prevista è dello 0,7%; per i redditi superiori ai 15.000,00 euro l'aliquota dell' 1,23% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte eccedente.
Toscana
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Veneto
Ha previsto l'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2017 non superiore ad euro 45.000; in tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale”;
contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2017 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9 per cento si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare il codice ‘1’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale”.
Lazio
E’ prevista un aliquota di 1,73% per i redditi inferiori a 35.000 euro.
È prevista un’aliquota agevolata del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 35.000 euro.
È prevista la stessa aliquota del1.73% a favore del contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.
La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Piemonte
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Ai contribuenti spetta una detrazione d’imposta di 250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale ed ai mesi di carico
Puglia
Vige il principio di progressività per scaglioni.
Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione sopra descritta è aumentata di 395 euro per ogni figlio con disabilità
Basilicata
È prevista un’aliquota agevolata del 1.23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico, oppure è
Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest’ultima ipotesi (figli a carico di più soggetti), per fruire dell’agevolazione, va compilata la casella “Casi particolari addizionale regionale”, presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice ‘1’.
RV3 col. 1 - Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata (di cui altre trattenute)
Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nel quadro RC (rigo RC11) ed RL (ad esempio l'addizionale regionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).
RV3 col. 2 - Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata (di cui sospesa)
Addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali (punto 31 della Certificazione Unica).
RV3 col. 3 - Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata
Addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta.
Nel rigo RV3 viene riportato l'importo di rigo RC10 eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC12 e nel rigo RL24 col. 2 (se percepito compensi per attività sportive dilettantistiche), e di quello indicato nel campo RV3 col. 1.
RV4 col. 1 – Di cui credito Quadro I 730/2016
Compilare il rigo RV4 solo se sono presenti delle eccedenze di addizionale regionale delle quali non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Se è stato presentato il 730-2015 ed è stato chiesto di utilizzare il credito nel mod. F24 per il pagamento dell'IMU e/o delle altre imposte, ma questo credito non è stato utilizzato tutto in parte, indicare l'importo del credito indicato nel rigo 192 col. 4 del 730-2016.
RV5 - Eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24
Il campo viene riportato dalla procedura F24 all'accesso in dichiarazione se il collegamento in Tabella Parametri è attivo (campo "Collegamento automatico con F24 per crediti utilizzati" impostato su "SI").
RV6 – Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2017 o REDDITI 2017
Il rigo deve essere compilato solo nel caso in cui si deve correggere o integrare una dichiarazione 730/2017 o REDDITI 2017 già presentata.
RV6 col. 1 – Trattenuto dal sostituto
Indicare l'importo presente in colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2017.
RV6 col. 2 – Credito compensato con F24
La presente colonna deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2017 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'IMU e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2017 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 92 (ovvero col. 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante).
Riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'IMU e/o delle altre imposte.
RV6 col. 3 – Rimborsato dal sostituto
Indicare l'importo presente nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2017 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2017.
RV7 – Imposta a debito / RV8 – Imposta a credito
Viene effettuata la seguente operazione:
RV2 colonna 2 - RV3 colonna 3 - RV4 colonna 3 + RV5 - RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2 + RV6 colonna 3 + RV6 colonna 4
Se il risultato di tale operazione è positivo l'importo ottenuto viene riportato nel rigo RV7 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo l'importo ottenuto viene riportato, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8 (imposta a credito).
Nel caso in cui la dichiarazione corregga o integri un modello 730/2016 l'importo risultante in RV7 o in RV8 è già al netto di quanto il sostituto d'imposta tratterrà o rimborserà come saldo o credito di addizionale regionale.
SEZIONE II-A – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
RV9 - Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal comune
Aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 01 gennaio 2016.
Viene riportata l'aliquota in base al codice catastale del comune indicato sul Frontespizio (CTRL X) nella sezione "Domicilio fiscale al 01/01/2016".
Se nel Frontespizio E' compilato il campo "Fusione comuni"
Se è compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e il "Domicilio fiscale al 01/01/2017"
e solo nel "Domicilio fiscale al 01/01/2016" il codice comune è uno dei seguenti:
M369 Alto Reno Terme
M373 Campiglia Cervo
M368 Montescudo-Monte Colombo
Aliquota = viene riportata l'aliquota in base al "Codice catastale" presente nel campo "Fusione comuni"
Se compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e il "Domicilio fiscale al 01/01/2017"
e solo nel "Domicilio fiscale al 01/01/2017" il codice comune è uno dei seguenti:
M369 Alto Reno Terme
M373 Campiglia Cervo
M368 Montescudo-Monte Colombo
M375 Alpago
A861 Bienno
Aliquota = viene riportata l'aliquota in base al comune indicato nel domicilio fiscale al 01/01/2016
Se compilato solo il domicilio fiscale al 01/01/2016
Aliquota = viene riportata l'aliquota in base al "Codice catastale" presente nel campo "Fusione comuni"
Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'Irpef.
Occorre comunque verificare l'aliquota deliberata dai comuni in cui hanno il domicilio fiscale al 01/01/2015 i contribuenti prima di inserire le dichiarazioni.
Per verificare l'aliquota addizionale comunale da applicare è possibile
collegarsi direttamente al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/index
oppure dalla tabella Addizionale comunale Irpef (Menù Archivi - Tabelle),
cliccando sul bottone .
Attenzione:
Come indicato sul sito delle finanze, per conoscere le esenzioni/agevolazioni/fasce di applicazione relative alle annualità precedenti al 2014, è necessario fare riferimento agli appositi elenchi consultabili alla pagina http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm
Aliquota per scaglioni
La casella viene barrata in automatico dalla procedura se il comune indicato al Domicilio Fiscale 01/01/2016 ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito.
In questo caso viene azzerato il campo Aliquota.
RV10 - Addizionale comunale all'IRPEF dovuta
Importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta, determinata applicando all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota indicata al rigo RV9.
Nella determinazione del saldo dell'addizionale comunale viene considerata la soglia di esenzione (prevista dalla Finanziaria 2007), deliberata dai comuni, rilevandola dalla tabella Esenzione addizionale comunale.
L'esenzione deve essere applicata in modo automatico, anche senza espressa richiesta da parte del soggetto.
Se il comune ha deliberato l'esenzione senza ulteriori indicazioni (in tabella Esenzioni addizionale comunale è presente solo il campo "Esenzione al di sotto o pari a euro"), se il reddito imponibile (RV1) è inferiore o uguale alla soglia di esenzione, l'importo dell'addizionale comunale dovuta (RV10) è pari a zero;
Se il comune ha deliberato con riferimento a diverse fasce reddituali, più di un'aliquota (nella tabella Esenzioni addizionale comunale è presente la sezione "Applicazione aliquote per scaglioni"), l'addizionale comunale dovuta viene rideterminata applicando all'intero reddito imponibile (RV1), l'aliquota relativa allo scaglione di reddito corrispondente;
Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a specifiche tipologie di reddito, se queste condizioni sono desumibili dai dati presenti nella dichiarazione, in base al codice presente nella tabella Esenzione addizionale comunale, nella sezione "Applicazioni esenzioni per particolari categorie" viene stabilito se è applicabile la soglia di esenzione (indicata nel campo "Esenzione al di sotto o pari a euro").
Se le condizioni deliberate dal comune non sono desumibili dalla dichiarazione, ad esempio se la condizione riguarda la composizione del nucleo familiare o il calcolo dell'ISEE, se il soggetto ritiene di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione dell'esenzione, è necessario:
compilare il campo "Agevolazioni" indicando:
Esenzione per reddito < = soglia esenzione totale;
Esenzione totale non collegata al reddito;
Altre agevolazioni, in caso di agevolazioni diverse da quelle indicate al punto 1, e 2 e 3, ad esempio se vengono applicati gli scaglioni di reddito.
Indicare nel campo adiacente e
azzerare/modificare l'importo.
Casi particolari applicazione esenzione addizionale comunale non gestiti dalla procedura
RV11 col. 1 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata – RC e RL
Indicare l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuto o da trattenere dal sostituto desumibile dalla sezione III del quadro RC dalla somma fra il rigo RC10 colonna 3 e 4 e Addizionale comunale RL24 col. 4.
RV11 col. 2 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata -730-2016
Indicare il punto 26 della Certificazione unica .
RV11 col. 3 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata - F24
Indicare l'importo dell'addizionale comunale versata con il modello F24.
Viene riportato dalla procedura F24 (cod. tributo debito 3843 e periodo di riferimento 2015).
RV11 col .5 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta o versata - di cui sospesa
Addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali.
RV11 col. 6 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta o versata
Viene indicata la somma delle colonne da 1 a 4 del presente rigo.
RV12 col. 1 – Codice comune
Indicare il codice catastale del comune relativo al domicilio fiscale al 01/01/2015.
RV12 col 2 – di cui credito Quadro I 730-2016
Indicare il credito derivante dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell' IMU e/o della altre imposte che non è stato utilizzato nel Modello 730/2016.
RV13 - Eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione comp. nel Mod. F24
Il campo viene riportato dalla procedura F24 all'accesso in dichiarazione se il collegamento in Tabella Parametri è attivo (campo "Collegamento automatico con F24 per crediti utilizzati" impostato su "SI").
RV14 – Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2017 o REDDITI 2017
Il rigo deve essere compilato solo nel caso in cui si deve correggere o integrare una dichiarazione 730/2017 o REDDITI 2017 già presentata.
RV14 col. 1 – Trattenuto dal sostituto
Indicare l'importo presente in colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2017.
RV14 col. 2 – Credito compensato con F24
La presente colonna deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2017 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'IMU e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2017 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 93 (ovvero col. 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante).
Riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'IMU e/o di altre imposte.
RV14 col. 3 – Rimborsato dal sostituto
Indicare l'importo presente nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2017 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2017 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2017.
RV15 – Imposta a debito / RV16 – Imposta a credito
Viene effettuata la seguente operazione:
RV10 col. 2 - RV11 col. 6 - RV12 col. 3 + RV13 - RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3 + RV14 col. 4
Se il risultato di tale operazione è positivo l'importo ottenuto viene riportato nel rigo RV15 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo l'importo ottenuto viene riportato, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16 (imposta a credito).
Nel caso in cui la dichiarazione corregga o integri un modello 730/2016 l'importo risultante in RV15 o in RV16 è già al netto di quanto il sostituto d'imposta tratterrà o rimborserà come saldo o credito di addizionale comunale.
RV17 - Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2017
Tale acconto è dovuto nella misura del 30 % dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2016 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il soggetto ha la residenza alla data del 01/01/2017.
L’aliquota da applicare per l’acconto è sempre quella deliberata per l’anno d’imposta precedente (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 art. 8 comma 2).
Pertanto, ai fini dell’acconto dell’addizionale comunale per il 2017, l’aliquota da utilizzare è quella deliberata dal comune per il 2016.
Aliquota per acconto addizionale comunale deliberata dal comune
Viene riportata:
l'aliquota del comune del domicilio fiscale al 01/01/2017, se presente nella tabella Addizionale comunale.
se il domicilio fiscale al 01/01/2017 non è presente, viene riportata l'aliquota del comune del domicilio fiscale al 01/01/2016, presente nella tabella Addizionali comunali.
Se nel Frontespizio E' compilato il campo "Fusione comuni"
Se è compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e NON E' compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2017"
Aliquota per acconto addizionale comunale deliberata dal comune = viene riportato il "Codice catastale" presente nel campo "Fusione comuni"
Se compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e il "Domicilio fiscale al 01/01/2017"
e solo nel "Domicilio fiscale al 01/01/2016" il codice comune è uno dei seguenti:
M369 Alto Reno Terme
M373 Campiglia Cervo
M368 Montescudo-Monte Colombo
Aliquota per acconto addizionale comunale deliberata dal comune = viene riportato il "Codice catastale" presente nel domicilio fiscale al 01/01/2017
Se compilato il "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e il "Domicilio fiscale al 01/01/2017"
e solo nel "Domicilio fiscale al 01/01/2017" il codice comune è uno dei seguenti:
M369 Alto Reno Terme
M373 Campiglia Cervo
M368 Montescudo-Monte Colombo
M375 Alpago
A861 Bienno
Aliquota per acconto addizionale comunale deliberata dal comune = viene riportato il "Codice catastale" presente nel campo "Fusione comuni"
Nota:
Se per il comune riportato in corrispondenza del rigo RV17, nella tabella Esenzioni Addizionale Comunale è presente la sezione "Applicazione aliquote per scaglioni", nel campo "Aliquota per acconto addizionale comunale deliberata dal comune" viene riportata l'aliquota corrispondente allo scaglione di reddito.
Aliquota per scaglioni
La casella viene barrata in automatico dalla procedura se il comune indicato al Domicilio Fiscale 01/01/2017 ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito.
In questo caso viene azzerato il campo Aliquota.
Acconto dovuto
L'acconto dovuto è determinato nella misura del 30% dell'imposta determinata applicando all'importo di RV1, l'aliquota presente nel rigo RV17 col. 3.
L'esenzione deve essere applicata dal sostituto in modo automatico, anche senza espressa richiesta da parte del soggetto.
Se il comune ha deliberato l'esenzione senza ulteriori indicazioni (in tabella Esenzioni addizionale comunale è presente solo il campo "Esenzione al di sotto o pari a euro"), se il reddito imponibile (RV17 col. 2) è inferiore o uguale alla soglia di esenzione, l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale dovuta (RV17 col. 4) è pari a zero;
Se il comune ha deliberato con riferimento a diverse fasce reddituali, più di un'aliquota (nella tabella Esenzioni addizionale comunale è presente la sezione "Applicazione aliquote per scaglioni"), l'acconto di addizionale comunale dovuto viene rideterminato applicando all'intero reddito imponibile (RV17 col. 2), l'aliquota relativa allo scaglione di reddito corrispondente;
Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a specifiche tipologie di reddito, se queste condizioni sono desumibili dai dati presenti nella dichiarazione, in base al codice presente nella tabella Esenzione addizionale comunale, nella sezione "Applicazioni esenzioni per particolari categorie" viene stabilito se è applicabile la soglia di esenzione (indicata nel campo "Esenzione al di sotto o pari a euro").
Se le condizioni deliberate dal comune non sono desumibili dalla dichiarazione, ad esempio se la condizione riguarda la composizione del nucleo familiare o il calcolo dell'ISEE, se il soggetto ritiene di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione dell'esenzione, è necessario compilare il campo "Agevolazioni" indicando:
Esenzione per reddito <= soglia esenzione totale, in questo caso RV17 col. 4 non viene calcolato;
Esenzione totale non collegata al reddito, in questo caso RV17 col. 4 non viene calcolato;
Altre agevolazioni, in caso di agevolazioni diverse da quelle indicate al punto 1, e 2 e 3, ad esempio se vengono applicati gli scaglioni di reddito.
Casi particolari applicazione esenzione addizionale comunale non gestiti dalla procedura
Nota:
Per i sostituti che hanno già consegnato il modello Certificazione Unica con l'indicazione dell'acconto dovuto per l'addizionale comunale 2016 perchè determinato senza tener conto delle esenzioni e hanno anche iniziato a trattenere le prime rate, la circolare n. 23/E del 20/04/2007, chiarisce che nel caso in cui l'acconto non è dovuto per effetto delle esenzioni, il sostituto è obbligato a restituire le rate trattenute e non dovute in corso d'anno (nelle mensilità successive) oppure in sede di conguaglio.
Dalle indicazioni fornite dalla Circolare si ritiene che il sostituto non è obbligato a riconsegnare il modello Certificazione Unica aggiornato, cioè senza l'indicazione dell'acconto dovuto, perchè verrà corretto automaticamente nella Certificazione Unica dell'anno successivo, con l'indicazione delle Annotazioni che l'acconto non è stato trattenuto per la soglia di esenzione.
Nel caso di contribuente sia deceduto entro il 31/05/2017 l'acconto non è dovuto e la dichiarazione può essere trasmessa anche se il modulo di controllo segnala l'anomalia:
(*) Quadro RV modulo 1
Codice RV 017 005 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto: xxx
Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro
Indicare l'ammontare dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta dal datore di lavoro, indicato nel quadro RC, rigo RC10 col. 5.
RV17 col. 6 – Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)
Compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva.
Indicare:
l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, se state integrando un precedente modello REDDITI PF 2017;
quanto indicato nella col. 7 del rigo 97 (ovvero col. 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2017 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, se state integrando un precedente modello 730/2017.
I contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d’imposta, sono tenuti compilare il Quadro CE.
SEZIONE II - Prima casa e canoni non percepiti
CR7 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - Residuo precedente dichiarazione
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del quadro RN del Mod. UNICO 2017, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017.
CR7 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - Credito 2017
Indicare l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2017, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
non siano decaduti dal beneficio prima casa.
L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non viene trasferito in automatico nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è 6602.
CR7 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - di cui compensato nel Mod. F24
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione con il modello F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Il rigo CR7 non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
CR8 - Credito d'imposta per canoni non percepiti
Indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti.
SEZIONE III - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
CR9 – di cui già compensato nel Mod. F24
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017".
SEZIONE IV – Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.
Se il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale compilare il rigo CR10.
Se invece il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.
CR10 - Codice fiscale col. 1
Indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo.
Il campo non va compilato se la domanda è stata presentata dal dichiarante.
CR10 – Tot. col. 3 sezione "Parti comuni dell'abitazione princ."
Viene riportato il risultato della seguente operazione:
somma di (Totale credito (col. 3) / 20 x ( N. rata (col. 2) – 1 )) di tutti i righi compilati nella sezione "Parti comuni dell'abitazione princ."
CR10 - Totale credito col. 3
Indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per la ricostruzione/riparazione dell'abitazione principale e per l'acquisto di una nuova abitazione.
CR10 - Rata annuale
Viene calcolata la quota del credito d'imposta fruibile per l'anno d'imposta 2017. (Totale credito col. 3 / 20).
CR10 - Residuo precedente dichiarazione (col. 5)
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" il credito dell'imposta riconosciuto per l'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta, che risulta dalla precedente dichiarazione già indicato al rigo RN47 col. 21 del modello Unico 2017.
Il campo può essere compilato solo se nella colonna 2 (numero rata) è indicato un valore diverso da "1 Rata".
Nel caso in cui venga visualizzato il messaggio "CR10 Residuo precedente dichiarazione maggiore della rata spettante" significa che l'importo indicato in CR10 col. 5 non deve essere superiore al risultato della seguente operazione: (Totale credito (col. 3) / 20 x ( N. rata (col. 2) – 1 )) + Tot. col. 3 sezione "Parti comuni dell'abitazione princ."
Cliccare sul bottone nel caso in cui il credito sia stato
riconosciuto anche per le parti comuni dell'immobile.
CR11 - Totale credito
Viene riportata la somma dei campi "Totale credito" inseriti
nella sezione .
CR11 - Rata annuale
Viene riportata la somma dei campi "Rata annuale" inseriti
nella sezione .
CR12 - Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
La sezione deve essere compilata dai contribuenti che possono beneficiare del credito d'imposta previsto in favore dei soggetti che hanno richiesto ai fondi pensione di previdenza complementare, un'anticipazione delle somme versate.
CR12 - Totale credito
Viene riportata la somma dei campi "Credito anno 2016" e del
"Credito
d'imposta righi successivi al primo" inserita nella sezione .
CR12 – di cui compensato in. F24
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
CR13 - Credito d'imposta per mediazioni
La sezione deve essere compilata dai contribuenti che possono beneficiare del credito d'imposta previsto in favore dei soggetti che corrispondono a terzi indennità per attività di mediazione.
I contribuenti titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito solo mediante modello F24 e quindi non devono compilare questa sezione. In questo caso il credito d'imposta dovrà essere indicato nel quadro RU.
SEZIONE VII - Credito d'imposta erogazioni cultura
Rigo CR14 (cultura)
Indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017:
a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) a favore:
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.
Rigo CR15 (scuola)
Indicare l’ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017 in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:
alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
CR15 - Spesa 2017
Indicare l'ammontare delle erogazioni liberali fino a un massimo di 100.000 euro.
CR16 - SEZIONE VIII - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato
Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.
CR16 - Residuo precedente dichiarazione (col. 2)
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, già indicato al rigo RN47 col. 15 del modello Unico 2017.
Cliccare sul bottone
per inserire i righi successivi al primo.
Credito d'imposta righi successivi al primo
Riporto della somma dei campi "Credito anno 2017" presenti
in .
Credito d'imposta spettante negoziazione e arbitrato
Somma dei campi "Credito d'imposta righi successivi al primo" e "Credito anno 2017".
CR18 - SEZIONE X - Altri crediti d'imposta
Compilare la sezione qualora al soggetto spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che può derivare dall'applicazione dell'euroritenuta.
CR18 - Residuo precedente dichiarazione
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione, già indicato al rigo CR17 col. 4 del modello Unico 2017.
CR18 - di cui già compensato in F24
Viene riportato dal quadro "Versamenti/Eccedenze 2017".
CR18 - Credito residuo
Viene riportato in automatico l'importo del credito residuo, tale importo può essere utilizzato in compensazione con il modello F24.
Consorzi di imprese (RS33)
Va compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità di lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d’acconto del 10 per cento per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell’art. 25 del D.l. n. 78 del 2010.
Totale ritenute da riportare in RN33 col. 4
Viene riportato l'importo di colonna 2, indicato in .
Viene riportato in RN – Riep. redditi – Imprese consorziate (RS33), per poi riportarlo in RN33 colonna 4.
Cliccare sul bottone per inserire i dati.
RS33 Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite.
RS33 Ritenute
Indicare l’ammontare delle ritenute cedute al soggetto.
ESTREMI IDENTIFICATIVI RAPPORTI FINANZIARI (rigo RS35)
Cliccare sul bottone per inserire gli estremi identificativi
dei rapporti con gli operatori finanziari in essere nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione.
DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (rigo RS37)
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di determinare l'importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1,6 per cento.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
Cliccare sul bottone per indicare i soggetti partecipati
che hanno attribuito per trasparenza il rendimento nozionale.
Se il dichiarante ha ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti devono essere compilate più sezioni.
Cliccare sul bottone per indicare il rendimento nozionale
società partecipate.
Prospetto RS37 col. 8 e 9
Nel presente prospetto il collaboratore di impresa familiare o di coniuge di azienda coniugale deve indicare:
il codice fiscale del titolare dell'impresa familiare/azienda coniugale;
l'importo del rendimento attribuito che è stato indicato nel rigo RS6/RS7 col. 7 della dichiarazione del titolare dell'impresa familiare/azienda coniugale.
I dati vengono riportati in automatico nel caso in cui nell'archivio sia presente la dichiarazione del titolare dell'impresa familiare/azienda coniugale.
Nel presente prospetto il socio di società di persone deve indicare:
il codice fiscale della società di persone;
la quota della deduzione per capitale investito proprio indicato in RN21 della dichiarazione della società.
Nel presente prospetto il socio di società trasparente (art. 116 del Tuir) deve indicare:
il codice fiscale della società;
la quota della deduzione per capitale investito proprio indicato in TN17 col. 1 della dichiarazione della società.
Prospetto RS37 col. 15
Nel presente prospetto il socio di società di persone deve indicare:
il codice fiscale della società di persone;
la quota della deduzione per capitale investito proprio utilizzata dalla società.
Nel presente prospetto il socio di società trasparente (art. 116 del Tuir) deve indicare:
il codice fiscale della società;
la quota della deduzione per capitale investito proprio utilizzata dalla società.
Dati per calcolo rendimento ceduto (da impresa familiare/azienda coniugale): da RF, da RG, da RD
Viene riportato l’importo del rendimento nozionale ceduto ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge dell’azienda coniugale presente nel quadro RF, RG e RD.
RS37 Differenza (col. 4)
Differenza se positiva tra: RS37 Incrementi del capitale proprio (col. 1) - RS37 Decrementi del capitale proprio (col. 2) - RS37 Riduzioni (col. 3).
RS37 Patrimonio netto (col. 5)
Indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Se nel campo precedente è indicato “Da RF” viene riportato l’importo presente in RS107 colonna 2.
Totale rendimenti attribuiti
Viene riportata la somma degli importi indicati in colonna 9 del rigo RS37.
RS37 Rendimento ceduto (col. 12)
Viene riportata la somma degli importi presenti in “Dati per calcolo Rendimento ceduto (da impresa familiare/azienda coniugale: da RF, da RG e da RD”.
RS37 Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore (col. 14)
Viene riportata la somma degli importi presenti in RS37 Rendimento nozionale società partecipate (col. 12) e in RS37 Rendimento imprenditore utilizzato (col. 13).
RS37 Rendimento nozionale società partecipate (col. 15)
Se nel campo precedente è indicato “Riporto da prospetto”, occorre compilare
il .
RS37 Eccedenza trasformata in credito IRAP (col. 17)
Se nel campo “Opzione ACE” è indicato “Riporto a nuovo dell’eccedenza”
RS37 Eccedenza trasformata in credito IRAP col. 17 = 0
Se nel campo “Opzione ACE” è indicato “Trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta Irap” e il lucchetto è chiuso
RS37 Eccedenza trasformata in credito IRAP col. 17 = differenza se positiva tra [RS37 Rendimenti totali (col. 11) – RS37 Rendimenti ceduti (col. 12) – maggiore fra (RS37 Rendimento imprenditore utilizzato (col. 16) e RS37 Eccedenza riportata (col. 10))].
Se nel campo “Opzione ACE” è indicato “Trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta Irap” e il lucchetto è aperto
RS37 Eccedenza trasformata in credito IRAP col. 14 = manuale, al massimo ricondotto alla differenza se positiva tra [RS37 Rendimenti totali (col. 11) – RS37 Rendimenti ceduti (col. 12) – maggiore fra (RS37 Rendimento imprenditore utilizzato (col. 16) e RS37 Eccedenza riportata (col. 10))].
RS37 Eccedenza riportabile (col. 18)
Differenza se positiva tra (RS37 Rendimenti totali (col. 11) – RS37 Rendimenti ceduti (col. 12) –RS37 Rendimento imprenditore utilizzato (col. 16) - RS37 Eccedenza trasformata in credito IRAP (col. 17)).
Sezione I Dati ZFU
Cliccare sul bottone per inserire i dati relativi alle
zone franche urbane.
Totale differenza
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 colonna 9.
Totale agevolazione utilizzata per versamento acconti
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 colonna 8.
RS284 Reddito esente Quadro RF (col. 1)
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 “Reddito esente fruito (col. 5) (di cui quadro RF)”.
RS284 Reddito esente Quadro RG (col. 2)
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 “Reddito esente fruito (col. 5) (di cui quadro RG)”.
RS284 Reddito esente Quadro RH (col. 3)
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 “Reddito esente fruito (col. 5) (da quadro RH)”.
RS284 Totale reddito esente fruito (col. 4)
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 “Reddito esente fruito (col. 5)”.
RS284 Totale agevolazione (col. 5)
Viene riportato il valore risultante da “Agevolazione ZFU” (come previsto dai controlli presenti nelle specifiche tecniche sotto riportate).
RS284 Perdite quadro RF (col. 6)
Viene riportata la differenza, se positiva, fra RS284 col. 1 e l’importo presente nel rigo RF101.
RS284 Perdite quadro RG (col. 7)
Viene riportata la differenza, se positiva, fra RS284 col. 2 e l’importo presente nel rigo RG36.
RS284 Perdite/Quadro RH cont. ordin. (col. 8)
Viene riportata la differenza, se positiva, fra RS284 col. 3 e l’importo presente nel rigo “RH9”, fino a concorrenza di Limite.
Limite = differenza, se positiva (RH8 – differenza, se positiva (RH7 – RS284 col. 3)).
RS284 Perdite/Quadro RH cont. sempl. (col. 9)
Viene riportata la differenza, se positiva, fra (RS284 col. 3 – RS284 col. 8 – RH9).
Reddito esente Quadro RE
Viene riportata la somma degli importi presenti nei righi da RS280 a RS283 “Reddito esente fruito (col. 5) (di cui quadro RE)”.
Monitoraggio limite massimo deducibile:
Limite deducibile
Viene riportato il limite deducibile pari a 200.000 euro; 100.000 nel caso sia barrato il campo “Trasporto su strada”.
Totale dipendenti assunti
Viene riportata la somma dei campi “N. dipendenti assunti (col.3)” presenti nella sezione “Righi da RS280 a RS283”.
GG
Viene impostato sempre uguale a 365 tranne il caso in cui siano compilati le date di inizio e fine esercizio nel frontespizio, in questo caso viene riportato il totale dei giorni del periodo d’imposta intercorrenti fra la data di inizio esercizio e la data di fine esercizio indicate nel frontespizio.
Limite massimo deducibile
Viene riportato il limite massimo deducibile, calcolato nel seguente modo: “Limite deducibile”+((“Totale dipendenti assunti”*5.000)* “GG”/365).
Limite massimo deducibile residuo
Viene riportata la differenza di “Limite massimo deducibile” – RS284 col.5.
Sezione II – Quadro RN rideterminato
Controlli specifiche tecniche
42. Agevolazione ZFU
42.1 Generalità
I righi da RS301 a RS334 devono essere compilati per rideterminare gli importi del quadro RN fino al rigo RN34 (differenza) tenendo conto delle disposizioni in materia di ZFU.
In particolare:
il reddito complessivo va rideterminato facendo concorrere il maggior importo tra il reddito d’impresa determinato secondo le regole ordinarie del TUIR ed il reddito esente prodotto nella ZFU. Si ricorda, infatti, che al fine della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli art. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico;
le deduzioni di cui al rigo RS303 non possono essere riportate in deduzione del reddito esente di cui alla colonna 4 del rigo RS284. Pertanto l’importo da indicare nel rigo RS303 non può essere tale da ridurre il reddito complessivo al di sotto del reddito esente;
le detrazioni ed i crediti di cui al rigo RS325 devono essere ricondotte nei limiti dell’imposta lorda relativa alla parte di reddito prodotto al di fuori della ZFU ed alle altre tipologie di reddito diverse da quello d’impresa. Tale limite è pari al risultato della seguente operazione: RS305 – RS284 col. 5;
si precisa che le detrazioni per carichi di famiglia e lavoro, detrazioni per oneri e detrazioni per canoni di locazione vanno calcolate assumendo come reddito complessivo quello determinato secondo le regole ordinarie del TUIR (rigo RN1 col. 5 del quadro RN).
Nei righi da RS301 a RS347 vanno riportati gli importi determinati tenendo conto delle indicazioni sopra fornite.
L’importo del rigo RS334 va riportato nel rigo RN34 del quadro RN. L’importo del rigo RS335 va riportato nel rigo RN35 del quadro RN. Si precisa che nel quadro RN i righi da RN1 a RN33 vanno comunque compilati secondo le regole ordinarie del TUIR senza pertanto tenere conto delle disposizioni in materia di ZFU.
42.2 Determinazione Totale agevolazione ZFU, Oneri deducibili, reddito imponibile e imposta lorda (Rigo RS284 col. 5, Rigo RS303, RS304 e RS305)
Per determinare l’ammontare dell’agevolazione ZFU, è necessario calcolare la parte d’imposta lorda relativa al reddito prodotto nella zona ZFU. Al tal fine è necessario:
Calcolare imposta lorda su reddito complessivo con ZFU
Calcolare imposta lorda su reddito complessivo senza ZFU
La differenza tra i due precedenti valori costituisce l’ammontare dell’agevolazione ZFU.
Pertanto procedere come di seguito descritto.
Calcolo imposta lorda su reddito complessivo con ZFU
Al fine di tener conto che gli oneri deducibili non possono essere portati in deduzione del reddito esente (RS284004), calcolare:
RS303001 = al minore dei due seguenti valori:
1) RN002001 + RN003001
2) RS301001 - RS284004 (ricondurre a zero se negativo)
Se non è presente RN001002,
RS304001 = RS301001 - RS303001
Se è presente RN001002,
RS304001 deve essere compreso tra i seguenti valori:
RS301001 - RS303001 e
RS301001 - RS303001 + RN001002
Se non è presente RS37, calcolare:
RS305001 = applicare gli scaglioni IRPEF al valore di RS304001
Se è presente RS37, calcolare:
W = minore tra (se positivo RS037010 - RS284004; se positivo RN001005 + RS037013 - RS284004; RS037013) + RS037012
Imponibile X = RS304001 + W
Imposta lorda X = l'imposta corrispondente a "Imponibile X" secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF"
Imponibile Y = W
Imposta lorda Y = l'imposta corrispondente a "Imponibile Y" secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF"
RS305001 = Imposta lorda X - Imposta lorda Y
E' ammessa una tolleranza di un euro.
Calcolo imposta lorda su reddito complessivo senza ZFU
A = RS304001 - (RS301001 - RS303001)
Reddito-Imponibile-Senza-ZFU = RS301001 - RS284004 - (RN002001 + RN003001) (ricondurre a zero se negativo) + A
Se non è presente RS37, calcolare:
Imposta-Lorda-Senza-ZFU = applicare gli scaglioni IRPEF al valore di “Reddito-Imponibile-Senza-ZFU”
Se è presente RS37, calcolare:
Imponibile K = Reddito-Imponibile-Senza-ZFU + W
Imposta lorda K = l'imposta corrispondente a "Imponibile K" secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF"
Imponibile Z = W
Imposta lorda Z = l'imposta corrispondente a "Imponibile Z" secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF"
Imposta-Lorda-Senza-ZFU = Imposta lorda K - Imposta lorda Z
E' ammessa una tolleranza di un euro.
Agevolazione ZFU
RS284005 = RS305001 - Imposta-Lorda-Senza-ZFU.
L’importo di “Agevolazione ZFU” va riportato nella colonna 5 del rigo RS284.
L’importo di “Oneri-deducibili” va riportato nel rigo RS303.
L’importo di “Reddito-Imponibile-Con-ZFU” va riportato nel rigo RS304.
L’importo di “Imposta-Lorda-Complessiva” va riportato nel rigo RS305.
42.3 Detrazioni di cui ai righi RS322 e RS325
Determinare Capienza-1 = RS305 – RS284 col. 5;
se Capienza-1 maggiore o uguale di RN022001, rigo RS322 = al minore tra RN022001 e Capienza-1
Capienza-2 = Capienza-1 - RS322
se Capienza-1 è minore di RN022001, rigo RS322 = Capienza-1
Capienza-2 = zero
se Capienza-2 maggiore o uguale di RN025001, rigo RS325 = al minore tra RN025001 e Capienza-2
se Capienza-2 è minore di RN025001, rigo RS325 = Capienza-2
42.4 Crediti d’imposta RS335
Calcolare Netta-Redditi-Senza-ZFU = Imposta-Lorda-Senza-ZFU - RS322 – RS325
Calcolare Limite-Differenza = Netta-Redditi-Senza-ZFU - RN033004
L’importo del rigo RS335 non può essere superiore a Limite-Differenza.
DATI PER ACCONTI IRPEF
In questa sezione viene rideterminata l'imposta, necessaria per il calcolo degli acconti Irpef relativi al 2017 in base a:
Deduzione forfetaria distributori carburante
La Legge n. 183 del 12/11/2011 all'art. 34 ha previsto una deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione per autotrazione.
Ai fini del calcolo degli acconti per il 2017, si dovrà determinare l'imposta dovuta senza tenere conto della deduzione prevista. La rideterminazione del reddito d'impresa viene eseguita nel quadro RF e nel quadro RG.
Ai proventi per attività di noleggio occasionale imbarcazioni
In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). l'acconto Irpef per l'anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
Ai residenti all'estero
Per i residenti all'estero ai fini degli acconti non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia, ad eccezione dei “Non residenti Schumacker”.
Rivalutazione del reddito dominicale ed agrario per i terreni
In presenza di redditi di terreni, ai fini del calcolo degli acconti 2016 deve essere tenuto conto dell’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario pari al 30% (10% per i coltivatori diretti o IAP) invece della rivalutazione del 15% (5% per i coltivatori diretti o IAP).
Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio
Il reddito di fabbricati viene rideterminato senza tenere conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto (codice 6 presente in colonna 7 del quadro RB).
Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato al 40%. L'acconto 2017 va calcolato senza tenere conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208 del 28/12/2015.
Note:
Se nel quadro Impostazioni (Ctrl Z) è presente il campo "Dichiarazione per calcolo convenienza cedolare secca", la sezione "Rideterminazione IRPEF per calcolo acconti" viene utilizzata per determinare l'IRPEF dovuta in caso di applicazione dell'opzione per la cedolare secca sulle locazioni introdotte dal D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011.
In questo caso, le detrazioni per familiari a carico, per lavoro dipendente/pensione/altri redditi e per oneri vengono ricalcolate tenendo conto anche del reddito di locazione assoggettata a imposta sostitutiva "cedolare secca", come previsto dall'art. 3, comma 7 del DLgs. n. 23 del 14/03/2011.
Si ritiene che il reddito complessivo da utilizzare per il calcolo deve essere comprensivo della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sostitutiva cedolare secca (data del canone di locazione stabilito dalle parti senza tenere conto delle riduzioni forfettarie).
Mentre invece, il reddito fondiario da considerare nel calcolo degli acconti Irpef, come precisato nella Circolare n. 26/E del 01/06/2011 al paragrafo 8.2, è il reddito calcolato secondo le regole ordinarie previste dall'art. 37 del Tuir (è il reddito imponibile indicato nel quadro RB di Unico).
Se il Dichiarante è residente all'estero, le detrazioni dei familiari per l'acconto 2016 non vengono calcolate. Se invece il soggetto è residente all’estero, ma nel frontespizio è barrata la casella “Non residenti Schumacker”, le detrazioni per carichi di famiglia vengono considerate nel calcolo degli acconti 2016.
NOTE PER DETERMINAZIONE II ACCONTO CON METODO PREVISIONALE
E' presente la possibilità di eseguire la rideterminazione del II Acconto in base al metodo previsionale.
Il soggetto, ai fini della determinazione dell'acconto, può eseguire il calcolo sulla base dell'imposta che dovrà essere corrisposta l'anno successivo (anno d'imposta 2017).
In pratica il soggetto che ritiene di realizzare per il 2017 un minor reddito rispetto a quello del 2016, può evitare di versare un'imposta in eccedenza e di ritrovarsi a credito l'anno successivo.
Si ricorda che l'acconto da versare non deve comunque essere inferiore al 100% dell'imposta relativa al reddito imponibile da dichiarare nella dichiarazione del 2017.
Se la previsione dovesse essere inferiore, anche per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto, si applicano le sanzioni per insufficiente versamento dell'acconto (30%).
Se nel quadro Acconti 2017 nel campo "Simulazione per rideterminazione acconti metodo previsionale" è valorizzato, la sezione "Dati per acconto" del quadro RN viene rideterminata in base alle modifiche effettuate nella dichiarazione considerando gli scaglioni e le aliquote Irpef del 2017.
Consultare il Manuale operativo al paragrafo "Procedura operativa riservata ai contribuenti che vogliono rideterminare il II acconto Irpef/Irap con metodo previsionale".
RN5 - Importa lorda
Se nel quadro Acconti 2017 nel campo "Simulazione per rideterminazione acconti metodo previsionale" è valorizzato, viene calcolata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile, utilizzando la nuova tabella Irpef 2017 (Menù Tabelle - Tabelle per Acconto prev.).