1.38.2 - Azienda coniugale - Quadro LM

 

Per compilare l'azienda coniugale relativa al quadro LM occorre compilare il quadro LM e barrare con "X" in corrispondenza del campo Azienda Coniugale e premere ALT F o cliccare sul bottone .

La barratura di impresa coniugale è editabile solo se è barrata la casella “Impresa”.

 

Il trasferimento nel quadro RN del coniuge dell'azienda coniugale viene eseguito in automatico in uscita dalla videata dell’impresa coniugale della dichiarazione del titolare, se presente sullo stesso archivio oppure cliccando sul bottone.

 

Trasferimento automatico dell’azienda coniugale nel quadro RN

Se è compilato il quadro LM e nel campo “Soggetto contributo” è indicato “Artigiano / Commerciante, il reddito del coniuge dell'azienda coniugale, indicato nel campo “Quota Reddito o perdita”, viene riportato nel quadro “RN – Riep. redditi”, nella sezione Dati per la determinazione dei contributi per Artigiani/Commercianti – Quadro RR Sezione I”:

 

Dati provenienti da Anagrafica Unica in Redditi PF

 

 

Calcolo

 

Codice Attività

Premere F9 o cliccare sul bottone per selezionare il nuovo codice attività presente nella Tabella Codici attività ATECO 2007 in vigore dal 01/01/2008.

Viene stampato e scaricato solo il codice attività.

 

Perdite illimitate

Riporto della barratura se è barrata nel rigo LM6.

 

Reddito o perdita dell’impresa

Viene riportato LM10 o LM6 se negativo oppure LM34.

 

Quota reddito o perdita

LM10 o LM6 se negativo x 50%

Il valore deve corrispondere al campo “Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge dell’azienda coniugale” .

 

Quota di cui rit. no ut.

Indicare la quota di ritenute d'acconto non utilizzate dal collaboratore nella propria dichiarazione, il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell'impresa (Circolare n. 56/E del 2009).

 

 

Istruzioni ministeriali – fascicolo 1

Rigo RN61 Casi particolari

Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (comma 8), sull’iper ammortamento (comma 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10).