Per compilare l'azienda coniugale relativa al quadro LM occorre compilare
il quadro LM e barrare con "X" in corrispondenza del campo Azienda
Coniugale e premere ALT F o cliccare sul bottone .
La barratura di impresa coniugale è editabile solo se è barrata la casella “Impresa”.
Il trasferimento nel quadro RN del coniuge dell'azienda coniugale viene eseguito in automatico in uscita dalla videata dell’impresa coniugale della dichiarazione del titolare, se presente sullo stesso archivio oppure cliccando sul bottone.
Trasferimento automatico dell’azienda coniugale nel quadro RN
Se è compilato il quadro LM e nel campo “Soggetto contributo” è indicato “Artigiano / Commerciante, il reddito del coniuge dell'azienda coniugale, indicato nel campo “Quota Reddito o perdita”, viene riportato nel quadro “RN – Riep. redditi”, nella sezione Dati per la determinazione dei contributi per Artigiani/Commercianti – Quadro RR Sezione I”:
nel campo “Redditi – LM collaboratore”, viene riportato il campo "Quota reddito o perdita".
e nel campo “Redditi per acconti – LM collaboratore", se il campo “Data cessata attività” non è compilato o è maggiore o uguale al 31/05/2016, viene riportato il "Quota reddito o perdita".
Dati provenienti da Anagrafica Unica in Redditi PF
Calcolo
Automatismi attivi;
Automatismi disattivi.
Codice Attività
Premere F9 o cliccare sul bottone per selezionare il
nuovo codice attività presente nella Tabella Codici attività ATECO 2007
in vigore dal 01/01/2008.
Viene stampato e scaricato solo il codice attività.
Perdite illimitate
Riporto della barratura se è barrata nel rigo LM6.
Reddito o perdita dell’impresa
Viene riportato LM10 o LM6 se negativo oppure LM34.
Quota reddito o perdita
LM10 o LM6 se negativo x 50%
Il valore deve corrispondere al campo “Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge dell’azienda coniugale” .
Quota di cui rit. no ut.
Indicare la quota di ritenute d'acconto non utilizzate dal collaboratore nella propria dichiarazione, il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell'impresa (Circolare n. 56/E del 2009).
Istruzioni ministeriali – fascicolo 1
Rigo RN61 Casi particolari
Rigo RN61 Casi particolari
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
Per i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi 8, 9 e 10 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato rispettivamente del 40 per cento, del 150 per cento e del 40 per cento (per approfondimenti v. la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).
Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (comma 8), sull’iper ammortamento (comma 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10).
In presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.