La legge n. 271 del 3/8/1998 consente agli autotrasportatori di emettere, per ciascun committente, una sola fattura comprensiva di tutte le operazioni per ogni trimestre e di rinviare la registrazione di questa fattura al trimestre successivo.
Inoltre indica che la liquidazione e il versamento dell’imposta deve essere eseguita trimestralmente. Non devono inoltre corrispondere gli interessi dell’1 per cento.
Queste agevolazioni si applicano solo agli autotrasportatori conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge 271/1998.
Configurazione azienda - Attività
Indicare i dati come segue:
Periodicità, nella sezione Dati Iva annuali: Indicare “Trimestrale Art. 74”;
Regime speciale, nella sezione Registri IVA: nel Registro Tipo Vendite utilizzato occorre indicare "Autotrasporto conto terzi", per avvalersi della facoltà di pagare l'IVA sulle fatture emesse nella liquidazione periodica del trimestre successivo a quello di fatturazione.
Operazioni giornaliere - Prima Nota
La data competenza IVA è obbligatoria e viene utilizzata per la stampa delle liquidazioni e dei registri; nella registrazione del documento di vendita si ottiene il riporto automatico della data competenza che sarà posticipata di tre mesi rispetto alla data della fattura.
Archivi azienda - Liquidazione IVA
In automatico non viene effettuato il calcolo degli interessi.
Acconto
L’autotrasportatore che intende utilizzare il metodo delle operazioni effettuate, per determinare l’imposta a debito, deve tener conto delle fatture emesse nel terzo trimestre ed annotate nel periodo 01/10 – 20/12, nonché delle fatture emesse in tale periodo anche se saranno registrate entro il primo trimestre dell’anno successivo (casistica non gestita dal programma).
Per questi soggetti si consiglia di utilizzare il metodo previsionale in quanto è possibile determinare con certezza l’imposta dovuta per il quarto trimestre. Così facendo non occorre considerare le fatture emesse nel quarto trimestre.
Si veda circolare 328/E del 1995 del Ministero delle Finanze.