1.16 - Oneri fiscali e contributivi non pagati

 

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

 

Articolo 99 - Oneri fiscali e contributivi

 

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. ……..

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.

 

Gli oneri fiscali e contributivi rientrano tra quei costi la cui deducibilità è legata al principio di competenza o di cassa.

Seguendo questo principio si possono avere due casistiche di differimento della deducibilità/imponibilità illustrate dalle seguenti tabelle:

 

Ipotesi a) – la competenza precede il pagamento

 

 

 

Ipotesi b) – il pagamento precede la competenza

 

 

Nell’ipotesi a) si ha un differimento positivo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile (ovvero il costo iscritto per competenza in bilancio) è maggiore del valore fiscale (zero, in quanto non vi è ancora stato l’esborso finanziario e quindi la deducibilità/imponibilità della spesa).

Essa viene quindi temporaneamente portata in aumento del reddito per poi dedurla nell’esercizio in cui vi è l’effettivo esborso finanziario.

Si parla quindi di “differenza temporanea positiva” con il conseguente sorgere di “imposte anticipate”.

Nell’ipotesi b) si ha l’esatto contrario. Il pagamento avviene prima dell’iscrizione dell’onere in bilancio.

Si ha quindi un differimento negativo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile uguale a zero (il costo non è stato ancora  imputato per competenza in bilancio) è minore del valore fiscale (pari all’importo pagato e quindi deducibile). Essa viene di conseguenza portata temporaneamente in diminuzione del reddito per poi riprenderla in aumento quanto il componente negativo viene iscritto in bilancio. Si parla in questo caso di “differenza temporanea negativa” con il conseguente sorgere di “imposte differite”.

Qualora pagamento e iscrizione in bilancio coincidono, non si ha alcuna variazione ai fini dei redditi, in quanto il valore civile coincide con il valore deducibile/imponibile fiscale.

 

Il caso dell’imposta non pagata rientra nell’ipotesi a) spiegata qui sopra.

L’imposta “da pagare” alla chiusura dell’esercizio genera una differenza temporanea positiva con il conseguente sorgere di imposte anticipate.

 

Caso pratico

Al 10 dicembre 2017 la società Alfa s.p.a contabilizza imposte di registro per 10000. L’imposta verrà liquidata il 10 gennaio 2018.

La società ha:

La differenza tra valore civile e fiscale viene portata in aumento del reddito, per cui in Redditi 2018 viene registrata una variazione in aumento del reddito pari a 10000.

 

 

 

La variazione in aumento dei Redditi coincide in questo caso con la differenza temporanea positiva, per cui su 10000 vengono calcolate le relative imposte anticipate.

 

Il 10 gennaio 2018 le imposte in questione vengono pagate.

Viene a manifestarsi la deducibilità della spesa per cui in Redditi 2018 viene registrata una ripresa in diminuzione del reddito pari a 10000.

 

 

Le imposte anticipate correlate vengono così riversate e annullate.

 

 

Dati trasferiti dalla contabilità

La barratura indica che i dati vengono trasferiti dalla contabilità.

Per visualizzare il dettaglio dei conti trasferiti premere Shift F1 (consultare il paragrafo "Dettaglio Contabilità" per approfondimenti in merito).

 

Per le altre imposte indicare: imposte dell'esercizio, quota indeducibile nell'esercizio, quota deducibile nell'esercizio, quota corrisposta nell'esercizio, quota da corrispondere (1); imposte esercizio precedente, quota corrisposta esercizio precedente, quota corrisposta nell'esercizio, quota da corrispondere (2).

 

Imposte esercizio prec.

Il campo viene riportato dalla conversione da Calcolo Imposte-2017.

Se il campo "Da pagare di es. precedente (Calcolo Imposte-2017) è compilato allora viene riportato nel seguente modo:

"Imposte esercizio - Quota ind. es. + Imposte esercizio prec.", altrimenti: "Imposte esercizio - Quota ind. es.".

 

Di cui no Irap

Il campo viene riportato dalla conversione da Calcolo Imposte-2017.

 

Pagate esercizio prec.

Il campo viene riportato dalla conversione da Calcolo Imposte-2017.

Se il campo "Da pagare di es. precedente (Calcolo Imposte-2017) è compilato, allora viene riportato nel seguente modo:

"Pagate nell'es. + Pagate es. prec. + Pagate nell'esercizio", altrimenti viene riportato il campo "Pagate nell'es.".

 

Di cui no Irap

Il campo viene riportato dalla conversione da Calcolo Imposte-2017.

 

Da pagare dell'es. (Campo automatico)

Vengono evidenziate le imposte di competenza dell'esercizio corrente da pagare negli esercizi successivi.

 

Da pagare dell'es. prec. (Campo automatico)

Vengono evidenziate le imposte di competenza degli esercizi precedenti da pagare negli esercizi successivi.

 

Quota non ded. Irap (dell'eserc.)

Indicare la quota di competenza dell'esercizio da corrispondere negli esercizi successivi non deducibili ai fini Irap (esempio: interessi per ritardato pagamento).

 

Quota non ded. Irap (es. prec.)

Indicare la quota di competenza degli esercizi precedenti da corrispondere negli esercizi successivi non deducibili ai fini Irap (esempio: interessi per ritardato pagamento).

 

IMU/IMI/IMIS su beni immobili strumentali

Per gestire manualmente la ripresa a tassazione in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 c. 715/716 della legge 27 dicembre 2013, che prevede una deducibilità per cassa del 20% sull'IMU, IMI e IMIS relativa a beni immobili strumentali, occorre indicare i dati come segue:

Qualora l'IMU non risulti versata nello stesso esercizio di imputazione a bilancio, l'anno successivo il 20% deducibile va indicato nel campo "Pagate nell'esercizio".

 

Eccedenza su riversamento imposte anticipate Ires (Campo automatico)

In questo campo viene riportata la differenza tra l'ammontare dell'imposta Ires che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2017, e quanto ha effettivamente imputato al conto economico.

 

Eccedenza su riversamento imposte anticipate Irap (Campo automatico)

In questo campo viene riportata la differenza tra l'ammontare dell'imposta Irap che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2017, e quanto ha effettivamente imputato al conto economico.

 

Se l'utente seleziona nel frontespizio l'aliquota ordinaria o agevolata 2017 Ires, oppure l'aliquota Irap Agricoltori 18 Es., nel calcolo non vengono più utilizzate le aliquote dell'anno corrispondente la quota, bensì quella dell'esercizio successivo.

 

 

Note:

Tutti gli importi in questo quadro devono essere inseriti per intero (non devono essere arrotondati all'unità di euro superiore o inferiore).