1.14 - Compensi agli amministratori non corrisposti

 

Per visualizzare in dettaglio i calcoli relativi ai singoli prospetti consultare il paragrafo "Riepilogo calcoli".

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

 

I soggetti persone fisiche non devono compilare il prospetto.

 

Art. 95 comma 5 Tuir – Spese per prestazioni di lavoro

……

5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

……

 

I compensi agli amministratori rientrano tra quei costi la cui deducibilità è legata al principio di competenza o di cassa.

Seguendo questo principio si possono avere due casistiche di differimento della deducibilità/imponibilità illustrate dalle seguenti tabelle:

 

Ipotesi a) – la competenza precede il pagamento

 

 

 

Ipotesi b) – il pagamento precede la competenza

 

 

Nell’ipotesi a) si ha un differimento positivo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile (ovvero il costo iscritto per competenza in bilancio) è maggiore del valore fiscale (zero, in quanto non vi è ancora stato l’esborso finanziario e quindi la deducibilità/imponibilità della spesa).

Essa viene quindi temporaneamente portata in aumento del reddito per poi dedurla nell’esercizio in cui vi è l’effettivo esborso finanziario.

Si parla quindi di “differenza temporanea positiva” con il conseguente sorgere di “imposte anticipate”.

Nell’ipotesi b) si ha l’esatto contrario. Il pagamento avviene prima dell’iscrizione dell’onere in bilancio.

Si ha quindi un differimento negativo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile uguale a zero (il costo non è stato ancora imputato per competenza in bilancio) è minore del valore fiscale (pari all’importo pagato e quindi deducibile).

Essa viene di conseguenza portata temporaneamente in diminuzione del reddito per poi riprenderla in aumento quanto il componente negativo verrà iscritto in bilancio.

Si parla in questo caso di “differenza temporanea negativa” con il conseguente sorgere di “imposte differite”.

Qualora pagamento e iscrizione in bilancio coincidono, non si ha alcuna variazione ai fini dei redditi, in quanto il valore civile coincide con il valore deducibile/imponibile fiscale.

 

Il caso del compenso all’amministratore non corrisposto rientra nell’ipotesi a) spiegata qui sopra. Il compenso “da corrispondere” alla chiusura dell’esercizio genera una differenza temporanea positiva con il conseguente sorgere di imposte anticipate.

Si ricorda che per i compensi agli amministratori può essere applicato il “principio di cassa allargato”, per cui anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo devono considerarsi deducibili dalla società.

 

La commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 186/01/2010, ha stabilito che i compensi pagati agli amministratori delle società di capitali sono deducibili secondo il principio di cassa, a condizione che vi sia una delibera precedente e specifica rispetto a quella di approvazione del bilancio di esercizio indicante i suddetti compensi.

 

Caso pratico

Al 1° dicembre 2017 la società Alfa s.p.a registra compensi agli amministratori per 30000. Al 31/12/2017 tali compensi non risultano ancora pagati.

La società ha:

La differenza tra valore civile e fiscale viene portata in aumento del reddito, per cui in Redditi 2018 viene registrata una variazione in aumento del reddito pari a 30000.

 

 

La variazione in aumento dei Redditi coincide in questo caso con la differenza temporanea positiva, per cui su 30000 vengono calcolate le relative imposte anticipate.

 

Il 15 marzo 2017 i compensi in questione vengono corrisposti. Viene a manifestarsi la deducibilità della spesa per cui in Redditi 2018 viene registrata una ripresa in diminuzione del reddito pari a 30000.

 

 

Le imposte anticipate correlate vengono così riversate e annullate.

Per ogni percettore indicare: compensi dell'esercizio, compensi pagati nel periodo, quota da corrispondere.

Nelle colonne “Di cui no ded. Irap” indicare i compensi riferiti ad amministratori dipendenti oppure non ragionieri e non dottori commercialisti non deducibili ai fini Irap.

 

Dati trasferiti dalla contabilità

Per visualizzare il dettaglio dei conti trasferiti premere Shift F1 (consultare il paragrafo "Dettaglio Contabilità" per approfondimenti in merito).

 

Compensi pagati nel periodo

Indicare i compensi degli amministratori corrisposti nello stesso esercizio in cui gli stessi vengono iscritti in bilancio.

 

Compensi pagati nel periodo - di cui non soci / professionisti / collab. coordinati e continuativi

Indicare in questi campi la quota dei compensi pagati nel periodo riferiti ad amministratori non soci, professionisti e/o collaboratori coordinati e continuativi.

La riclassificazione è necessaria per la compilazione del quadro "Dati contabili" della procedura Studi di settore.

 

Da corrispondere (Campo automatico)

Compensi dell'esercizio - Compensi pagati nel periodo.

 

Calcolo imposte anticipate Irap

Selezionare SI se il compenso è soggetto ad Irap ai sensi della Circolare n. 50/E del 12/06/2002 (punto 7.1).

Selezionare NO in caso contrario.

 

Tot. contabiliz. 2017 (Campo automatico)

In questo campo viene riportato in automatico, dalla maschera precedente, il totale dei compensi da corrispondere relativi al 2017.

 

Corr. es. prec.

Nella colonna devono essere indicati i compensi corrisposti nell'esercizio precedente.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con anno solare devono indicare i compensi corrisposti nella parte d'esercizio ricadente nell'anno corrente in questa colonna.

I compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017 (principio di cassa allargato) devono essere indicati in questa colonna.

 

Corr. 2017

Nella colonna devono essere indicati i compensi che sono stati corrisposti nell'esercizio corrente.

 

Corr. 2017 - di cui non soci / professionisti / collab. coordinati e continuativi

Indicare in questi campi la quota dei compensi pagati nel periodo riferiti ad amministratori non soci, professionisti e/o collaboratori coordinati e continuativi.

La riclassificazione è necessaria per la compilazione del quadro "Dati contabili" della procedura Studi di settore.

 

Residuo (Campo automatico)

Vengono calcolati in automatico, con riferimento a ogni anno di contabilizzazione, i compensi ancora da corrispondere al termine del periodo d'imposta 2016.

 

No ded. Irap

Indicare la quota del residuo ancora da corrispondere non deducibile ai fini Irap.

Se questa è maggiore del residuo viene ricondotta in automatico.

 

Eccedenza su riversamento imposte anticipate Ires (Campo automatico)

In questo campo viene calcolata la differenza tra l'ammontare d'imposta Ires che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2016 e quanto ha effettivamente imputato a conto economico.

Tale differenza non deve essere contabilizzata nella voce E20.

 

Eccedenza su riversamento imposte anticipate Irap (Campo automatico)

In questo campo viene calcolata la differenza tra l'ammontare d'imposta Irap che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2016 e quanto ha effettivamente imputato a conto economico.

Tale differenza deve essere contabilizzata nella voce E20 del conto economico alla voce "Imposte differite ed anticipate".

 

Le aliquote Ires e Irap utilizzate sono quelle indicate nella Tabella Imposte e nel Frontespizio.

 

Note:

Tutti gli importi indicati in questo quadro devono essere inseriti per intero (non devono essere arrotondati all'unità di euro superiore o inferiore).