5.4.19 - Note per gestione IVA - Subforniture

 

Il subfornitore è colui che s’impegna ad effettuare le lavorazioni richieste dal committente, oppure a fornire prodotti o servizi che saranno utilizzati dal committente stesso nell’ambito di una fornitura più complessa che deve essere, a sua volta, effettuata per il cliente.

Il contratto di subfornitura è espressamente disciplinato dalla legge 192/98.

In base alle disposizioni contenute nel 5°comma dell’art.74 del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192, e nella circolare145/E del 18 febbraio 1999, nel caso d’operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il pagamento del tributo Iva con cadenza trimestrale, senza l’applicazione d’interessi.

L’articolo 3, comma 1 della legge 192/98 stabilisce in linea generale che il termine massimo previsto per il pagamento delle subforniture (salvo le deroghe previste) è il 60° giorno successivo alla data di consegna o alla data di comunicazione dell’avvenuta esecuzione del servizio.

Alle pubbliche amministrazioni non si applica la disciplina della subfornitura poiché gli appalti o le forniture a esse relative, sono disciplinate diversamente dal legislatore.

 

Procedura operativa

Per la registrazione della fattura relativa ad operazioni di subfornitura occorre utilizzare un codice IVA nel quale sia inserito l'indicatore di "Agevolazione subforniture" (esempio: 22SB; 10SB; 4SB).

In tal modo, per le liquidazioni trimestrali, l’importo su cui devono essere calcolati gli interessi viene considerato al netto dell’IVA relativa alle operazioni di subfornitura; per le liquidazioni mensili, invece, dall’importo che deve essere versato viene sottratto l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni di subfornitura effettuate nel mese stesso, il cui versamento viene differito alla scadenza trimestrale.

Nei mesi in cui deve essere effettuato il versamento dell’IVA riferita alle operazioni su subforniture posticipate dai mesi precedenti, nell’importo dell’IVA da versare, viene considerata anche l’IVA relativa alle operazioni di subfornitura effettuate nei tre precedenti mentre il versamento dell’IVA su subforniture del mese stesso viene posticipato ai tre mesi successivi.

Per la liquidazione del mese di gennaio non è però possibile utilizzare l’eccedenza della liquidazione ai fini di una compensazione con il debito IVA del quarto trimestre dell’esercizio precedente. La Circolare Ministeriale 145/E del 18 febbraio 1999, infatti, precisa che tale compensazione è possibile solo quando "…il termine per l’esecuzione della liquidazione relativa ad un dato mese coincida con il termine per il versamento dell’IVA relativa alle subforniture di un trimestre dello stesso anno."

 

Liquidazioni subforniture

Per le liquidazioni trimestrali viene riportato nel campo "Imposta subfornitura periodo attuale" l’ammontare dell’IVA relativo alle operazioni di subfornitura effettuate nel trimestre, sul quale non vengono calcolati gli interessi trimestrali.

 

L’importo dell’imposta su subforniture (campo "Imposta subforn. periodo attuale" nell’archivio Liquidazioni IVA) viene calcolato anche in caso di periodicità trimestrale art. 74. Questa impostazione dovrà essere adottata solamente da chi effettua esclusivamente questo tipo di attività, e non da chi effettua queste operazioni miste ad altre attività.

Per la periodicità "Trimestrale art.74" nel IV trimestre, dall’importo dell’imposta subforniture del periodo viene detratto l’acconto IVA quando l’importo viene trasferito in F24.

 

Per le liquidazioni mensili nel campo "Imposta subfornitura periodo attuale" invece, è riportato l’importo dell’IVA relativo alle operazioni di subfornitura, effettuate nel mese, il cui versamento viene differito alla scadenza trimestrale.

Limitatamente alle liquidazioni dei mesi nei quali deve essere effettuato il versamento dell’IVA riferito alle operazioni di subfornitura (gennaio, aprile, luglio, ottobre) viene riportato nel campo "Imposta subfornitura periodo precedente" l’ammontare dell’IVA su subfornitura relativo alle operazioni effettuate nei tre mesi precedenti.

 

Versamento

Il versamento in F24 viene registrato con un codice tributo speciale, per la subfornitura:

 

 

 

Mensile

Trimestrale

I trimestre

6720

6724

II trimestre

6721

6725

III trimestre

6722

6726

IV trimestre

6723

6727

 

Il versamento per le operazioni di subforniture deve essere eseguito fino all’importo del debito Iva periodico; nel caso la liquidazione periodica sia a credito, non viene eseguito nessun versamento relativamente alle operazioni di subfornitura.

 

Versamento del IV trimestre

Per le subforniture del IV trimestre (contribuenti trimestrali) c'è una duplice possibilità, tra le quali scegliere:

Nel primo caso le subforniture del IV trimestre devono essere considerate nella liquidazione annuale tra i versamenti effettuati.

Per gestire questa casistica occorre indicare, nella procedura guidata di calcolo e stampa della liquidazione IVA, in sede di liquidazione annuale, la barratura "Versamento subforniture IV trimestre già eseguito" posta nella sezione "Versamento".

 

Dichiarazione Iva annuale

Nell’importo relativo al Totale dei versamenti effettuati, per i mensili, vanno escluse le subforniture dei 3 mesi precedenti il mese di gennaio, vanno comprese invece quelle rinviate a gennaio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

 

Caso d’uso

Codici IVA da utilizzare

Operazioni di subfornitura

22SB Iva al 22% subforniture

10SB Iva al 10% subforniture

4SB   Iva al 4% subforniture