Le particolarità connesse alla vendita di prodotti farmaceutici (differenti aliquote IVA da applicare e, in taluni casi, pagamento del corrispettivo da parte del Servizio Sanitario Nazionale) danno origine, spesso, all'applicazione di speciali regimi IVA: ventilazione dei corrispettivi, rinvio ai fini IVA di alcune operazioni di cessione dei beni.
Per poter gestire la Ventilazione in Configurazione Azienda - Attività, nella sezione "Attività Iva" occorre indicare "Ventilazione" nel campo "Regime".
Per la registrazione delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita devono essere utilizzati dei codici Iva appositi (es. il codice "V22" Iva 22% per la ventilazione acquisti) con la barratura "Monte acquisti".
In linea di principio il calcolo dell’IVA a debito, attraverso la ventilazione dei corrispettivi, deve essere posto in essere con riferimento agli acquisti che si considerano da inizio anno al mese/trimestre che si liquida e le operazioni attive del mese o trimestre, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72.
In caso di corrispettivi dovuti dalle A.U.S.L. è necessario attendere la riscossione dei relativi corrispettivi, poiché fino a quel momento l'operazione non può definirsi effettuata ai fini IVA. La composizione degli acquisti rilevante ai fini dello scorporo sarà, quindi, quella inerente al periodo di rimborso (incasso) del corrispettivo da parte del SSN.
Naturalmente ai fini civilistici (e fiscali) sarà necessario effettuare un calcolo presunto dell'imposta a debito da scomputare dai ricavi imputati negli ultimi mesi dell'anno, ma non incassati e non ancora registrati ai fini IVA (quindi non scorporati). Tale operazione dovrà essere realizzata applicando, in via provvisoria, l'aliquota media risultante dalla ventilazione annuale dei corrispettivi, così come evidenziata in sede di dichiarazione annuale IVA, in attesa di determinare l'aliquota definitiva effettivamente afferente quelle operazioni, conoscibile solo nel periodo d'incasso.
Split payment
Dal 1 gennaio 2015, l’art. 17-ter del DPR 633/72 prevede che gli enti pubblici, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, debbano versare l’Iva all’Erario e non più al fornitore.
In linea generale, quando le farmacie applicano la ventilazione dei corrispettivi, non applicano il meccanismo dello split payment. Si ritiene infatti che le prestazioni addebitate senza l’emissione di fattura ma con la sola registrazione nel registro dei corrispettivi, non siano assoggettate alla normativa dello split payment.
Per le prestazioni per le quali la normativa fiscale prevede l’emissione di una fattura, invece, si applica lo split payment. Di conseguenza la distinta sarà pagata, per queste prestazioni, al netto dell’imposta.
Per queste casistiche è necessario effettuare una registrazione con la causale FTS e i codici IVA specifici, 4S, 10S, 22S (si veda la registrazione del capitolo 8.3.1.6.2 - Esempi di compilazione prima nota per fatture emesse verso enti pubblici e fatture emesse con IVA ad esigibilità differita).
Nel caso di una unica distinta che presenti operazioni assoggettate a split payment e operazioni soggette a ventilazione, è necessario procedere a una doppia registrazione separando le 2 componenti.
Procedura operativa per la gestione di corrispettivi in ventilazione con Iva ad esigibilità differita.
1) al momento della vendita di farmaci convenzionati: viene emesso lo scontrino fiscale solo per la parte del corrispettivo a carico del cliente, registrando l'operazione sui registri contabili (contabilizzazione dell'operazione sia sui registri IVA che sul libro giornale).
Utilizzare la causale CORV e il codice Iva VENT.
2) a fine mese: la farmacia presenta all’A.U.S.L. una distinta contenente la quota di medicinali a carico dello Stato con contemporanea emissione di uno scontrino non fiscale.
Occorre utilizzare la causale DIST, con il cliente AUSL, il codice IVA VDIF, il conto di ricavo normalmente utilizzato per i corrispettivi.
Rigo IVA: VDIF, imponibile 100, conto di contropartita: Ricavi da ventilare
Cliente AUSL a Ricavi da ventilare 100 (al lordo di IVA)
3) al ricevimento del rimborso da parte dell'A.U.S.L.:
Si registra (ai fini IVA e ai fini contabili) l'incasso dei corrispettivi indicati nella distinta, se i corrispettivi sono soggetti a ventilazione in questo momento vanno considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi da sottoporre a ventilazione in base agli acquisti dell'anno in cui sono stati incassati.
Registrazione dell'incasso con causale INCV e codice IVA VDIF:
Rigo IVA: VDIF 100 (senza conto)
Cassa a Cliente AUSL 100
E' consigliabile utilizzare un registro Iva diverso, al fine di non avere un riepilogo finale con la somma di fattura e incasso.
4) registrazione effettuata in automatico dalla procedura al momento della liquidazione Iva:
Ricavi da ventilare a Iva a debito 10
La ventilazione viene calcolata sulla base dei corrispettivi ventilati, registrati con la causale CORV e INCV, (punto 1 e punto 3).
5) Solo a fine esercizio: storno dell'Iva sulla parte di corrispettivi non incassati, da rilevare
L'utente nella procedura deve inserire manualmente le registrazioni a fine ed inizio anno per stornare (dopo averla calcolata) l'Iva risultante dal calcolo presuntivo utilizzando le percentuali di composizione dei ricavi da ventilare della liquidazione annuale. Tale Iva va scomputata ai fini fiscali e civilistici dai ricavi dell’anno.
Occorre utilizzare il prospetto di calcolo della ventilazione annuale dei corrispettivi di quell'anno; in pratica deve essere effettuato il calcolo della ventilazione annuale, ricavando la percentuale di ventilazione dalla stampa della liquidazione annuale (Operazione Periodiche – Calcolo e stampa liquidazioni Iva), e applicandola per eseguire una ventilazione simulata sui corrispettivi non incassati.
Supponendo che i corrispettivi non incassati siano 100 e la percentuale di ventilazione il 7%, l’Iva sui corrispettivi non incassati calcolata è 7, eseguire la seguente registrazione in Prima nota (con causale non Iva come per esempio GIRO):
Ricavi da ventilare a IVA a esigibilità differita 7
6) Rilevazione ricavi da ventilare (registrazione da effettuare a inizio esercizio)
Vanno rilevati i ricavi da ventilare per la quota stornata alla fine dell'esercizio precedente con calcolo presuntivo facendo la seguente scrittura:
IVA a esigibilità differita a Ricavi da ventilare 7
Nella dichiarazione IVA, nel rigo VE36, vengono riportate le distinte emesse nell’anno ma non incassate; sull’imponibile delle distinte si applica una ventilazione simulata sulla base degli acquisti dell’anno.
Nel rigo VE37 vengono riportati gli incassi effettuati nell’anno che fanno riferimento a distinte emesse in anni precedenti; anche in questo caso sull’imponibile si applica una ventilazione simulata sulla base degli acquisti dell’anno.
Nella comunicazione delle liquidazioni Iva, l'importo considerato per VP2 (imponibile delle operazioni attive) comprende i corrispettivi ventilati solo per la parte che non considera le distinte incassate ma non registrate nel mese, mentre vengono aggiunte le distinte registrate nel mese, non entrate nel calcolo dei corrispettivi ventilati.
Facciamo il seguente esempio:
Corrispettivi 100.000, di cui incassi di distinte emesse nel periodo precedente, 65.000
Distinte registrate nel periodo per 50.000.
La ventilazione fornisce il risultato di 90.000 imponibile e 10.000 imposta.
VP2 viene così determinato:
+ 90.000 (totale imponibile corrispettivi)
- 58.500 (quota dei corrispettivi ventilati relativa alle distinte incassate, l'importo di 65000 viene considerato per l'imponibile risultante dalla ventilazione)
+ 50.000 (distinte registrate)