5.4.1 - Note per gestione IVA - Agricoltura

 

 

Il regime speciale Iva è per gli agricoltori il regime che si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime Iva normale.

Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nell'art. 34 del  D.P.R. n.  633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell’Iva.

L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.

 

Gli agricoltori con volume d'affari fino a 7000 euro possono applicare il regime di esonero. Questo regime, diversamente da quello che si affronta in questo capitolo, prevede l'esonero dagli adempimenti fiscali.

 

Per il regime speciale, è necessario indicare i seguenti dati:

 

Configurazione azienda - Attività, campo Regime IVA

Regime IVA = Agricoltura e pesca

 

Tabelle/Anagrafiche - Codici IVA

Tale acquisto in liquidazione sarà considerato con IVA indetraibile mentre per l'autofattura verrà considerata l'IVA a debito da versare per intero.

In banca dati sono già presenti alcuni codici come N412, N413, N414.

In automatico la liquidazione esegue il calcolo dell'Iva da detrarre (% Iva * Imponibile / 100) e l'export Iva riporta questo dato in VF53.

 

 

 

Attività agricole connesse (art. 34bis DPR 633/72)

In base all’art. 34bis del DPR 633/72, coloro che esercitano attività agricole connesse dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, possono calcolare in liquidazione IVA l'IVA a debito relativa a queste operazioni riducendola del 50% a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA su vendite, di conseguenza la relativa IVA su acquisti diviene indetraibile.

La circolare n. 6 del 16 febbraio 2005 ha precisato che il regime introdotto dall’articolo 34 si applica unicamente alle attività di fornitura di servizi svolte “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. (cfr. l’ultima parte del comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile).

 

Per applicare questo particolare tipo di regime utilizzare dei codici IVA per i quali è stato indicato "Beni att. Connesse" nel campo "Acquisti/Cessioni" (Tabelle/Anagrafiche - Codici IVA); nell’attività IVA deve essere indicato come tipo di regime “Agricoltura e pesca”.

Le attività agricole connesse occasionali non hanno la contabilità separata art. 36 e vanno indicate nel quadro VA della dichiarazione IVA; invece le attività agricole connesse non occasionali, hanno obbligo di contabilità separata art. 36, nell'attività IVA deve esse indicato "Agricoltura e pesca", deve essere barrata la casella "Att. agr. conn. art. 34 bis" e compilano un'apposita sezione del quadro VF.

 

 

 

Elenco prodotti Tabella A - Parte I del DPR 633/72

 

 

Rettifica detrazione per passaggio da regime agricolo a regime normale

Se viene inserito un documento "autofattura" all'interno del registro acquisti e viene registrata la relativa IVA a credito, questa confluisce nella liquidazione IVA periodica.

Nella dichiarazione annuale l'importo dell'IVA sopra menzionato viene evidenziato nel quadro F.

 

Risoluzione 02/02/1999 n.10 - Regime speciale agricoltura - Rettifica della detrazione per mutamenti di regime

 

La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.101 e la Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, hanno chiesto di conoscere se, nel caso di passaggio nel 1999 dal regime speciale previsto dall'art.34 Dpr 26/10/1972, n.633 al regime normale, a seguito di opzione esercitata ai sensi del comma 11 del medesimo art.34 , sia corretto conteggiare l'eventuale credito d'imposta conseguente alla rettifica della detrazione, operata a norma dell'art.19-bis2 , comma 3, del richiamato Dpr n.633/1972, nella prima liquidazione periodica mensile o trimestrale del 1999.

Le Associazioni istanti hanno chiesto altresi' se la rettifica da operare nella medesima ipotesi di cambio di regime (da speciale nel 1998 a regime normale nel 1999) possa riguardare anche i conferimenti di prodotti agricoli e ittici ad enti, cooperative ed altri organismi associativi avvenuti nel 1998, ma effettuati nel 1999, in considerazione del momento impositivo previsto per tali operazioni dal comma 7 dell'art.34 Dpr n.633/1972, come chiarito, per analoga fattispecie, nella circolare n.154/E del 19/06/1998.

Al riguardo si ricorda anzitutto quanto gia' precisato con la circolare n.328/E del 24/12/1997 ( Paragrafo 4.2 e 6.9 ) e cioe' che nelle ipotesi di mutamento di regime che comportano un diverso calcolo della detrazione d'imposta rispetto a quella gia' operata, come nel caso di passaggio dal regime speciale agricolo di cui all'art.34 Dpr n.633/1972 - che ha alla base un criterio forfettario per la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti - al regime normale, o viceversa, e' necessario eseguire, ai sensi del comma 3 dell'art.19-bis2 del citato Dpr n.633/1972, la rettifica della detrazione gia' operata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, da elencare distintamente per natura, qualita' e quantita', in apposita documentazione opportunamente predisposta.

Tale rettifica, superata ormai la fase di prima applicazione della nuova disciplina, deve essere effettuata a regime, qualora generi un debito di imposta, in coincidenza della prima liquidazione periodica mensile o trimestrale dell'anno in cui opera il nuovo regime di detrazione, con riferimento ai beni giacenti al 31 dicembre dell'anno precedente; ovviamente, se la rettifica comporta un credito di imposta, come nell'ipotesi prospettata dalle confederazioni istanti, detto credito puo' essere contabilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell'anno, nei termini indicati nell'art.19 , comma 1, ultimo periodo, Dpr n.633/1972.

La medesima rettifica deve essere poi evidenziata nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui e' operata (quella relativa all'anno 1999, nell'ipotesi del quesito) sulla base delle risultanze delle annotazioni eseguite.

Per quanto concerne il secondo quesito, si conferma quanto precisato con la circolare n.154/E del 19/06/1998 ( Paragrafo 7 ) in ordine alla rettifica da operare ai sensi dell'art.19-bis2 , comma 3, del citato Dpr n.633/1972, nell'ipotesi di conferimenti di prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o altri organismi associativi indicati nel comma 2, lettera c) del citato art.34 , effettuati, ai sensi del comma 7 del medesimo art.34 Dpr n.633/1972, nell'anno 1999 da parte dei produttori agricoli soci o associati che hanno optato a partire da tale anno per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari; tali beni erano infatti nella disponibilita' del produttore agricolo conferente alla data cui e' riferita la rettifica medesima (31/12/1998, nel caso prospettato e, a regime, 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di mutamento di regime).

La Direzione regionale in indirizzo e' pregata di portare a conoscenza delle Confederazioni istanti il contenuto della presente risoluzione.

 

Passaggi Interni

L'art. 36 Dpr 633/72 indica che "per i passaggi interni dei beni tra attività separata si applicano disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese".

I passaggi interni devono essere quindi fatturati a norma dell'art. 21, registrati utilizzando le normali causali FTEM e FTRI, indicando un cliente/fornitore fittizio o l'azienda stessa (le partite a debito e a credito si bilanciano), utilizzando i codici IVA dell'agricoltura presenti in banca dati e idonei ai prodotti trasferiti.

Il conto di contropartita deve essere il conto "Conto appoggio passaggi interni" (8905003150), raccordato al rigo VE40 della dichiarazione IVA normale.

 

Acquisto da agricoltori in regime di esonero

I produttori agricoli che hanno un volume d’affari inferiore ai 7.000 euro, ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione.

L'acquirente, quando acquista da un produttore agricolo in regime di esonero, deve:

In pratica l'autofattura deve essere registrata con una causale che non ha la barratura di autofattura, ma con una causale come FTRI, per non registrarla anche nel registro delle vendite. Dovrà contenere codici IVA con aliquote pari alle percentuali di compensazione del prodotto agricolo.

 

Riepilogo Codici IVA

 

 

Caso d’uso

Codici IVA da utilizzare

Acquisto da agricoltori in regime di esonero, o cessione di prodotti “tabella A1” o prodotti inerenti l’attività agricola utilizzando le percentuali di compensazione ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72

AG22    Iva 2% Prod. agr. % comp. detr. 2%

44    Iva 4% Prod. agr. % comp. detr. 4%

77    Iva 7% Prod. agr. % comp. detr. 7%

7373 Iva 7,3 % prod. agr. % comp. detr. 7,3%

7575 Iva7,5% Prod. agr. % comp.  detr. 7,5%

765 Iva 7,65% prod. agr. % comp. detr. 7,65

795 Iva 7,95% prod. agr. % comp. detr. 7,95

8383 Iva 8,3% prod. agr. % comp. detr. 8,3%

8585 Iva 8,5% Prod. agr. % comp. detr. 8,5%

8888 Iva 8,8% prod. agr. % comp. detr. 8,8%

1313 Iva 12,3% prod. agr. % comp. detr. 12,3%

1010 10% Prod. agr. % comp. detr. 10%

Acquisto o cessione di prodotti “tabella A1” o prodotti inerenti l’attività agricola utilizzando le percentuali di compensazione ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72, le aliquote applicate sulle fatture di vendita sono quelle ordinarie

102  10% Prod. agr. % comp. detr. 2%

104  10% Prod. agr. % comp. detr. 4%

107  10% Prod. agr. % comp.  detr. 7%

1073 Iva 10% prod. agr. % comp. detr. 7,3%

1075 10% Prod. agr. % comp. detr. 7,5%

1076 10% Prod. agr. % comp. detr. 7,65%

1079 10% Prod. agr. % comp. detr. 7,95%

1083 Iva 10% prod. agr. % comp. detr. 8,3%

1085 10% Prod. agr. % comp. detr. 8,5%

1088 Iva 10% prod. agr. % comp. detr. 8,8%

2213 Iva 22% prod. agr. % comp. detr. 12,3%

222A  22% Prod. agr.  detr. 2%

224  22% Prod. agr.  detr. 4%

2288 Iva 22% prod. agr. % comp. detr. 8,8%

2210 Iva 22% prod. agr. % comp. detr. 10%

442  4% Prod. agr.% comp detr. 4% (VE SEZ.II)

54 5% Prod. agr.% comp detr. 4% (VE SEZ.II)

Cessione di prodotti “tabella A1” o prodotti inerenti l’attività agricola verso consumatori privati (senza partita IVA)

101F Iva 10% cessione prod.agr.detr.10 c.f.

102F Iva 10% cessione prod. agr. detr.2% c.f.

104F Iva 10% cessione prod. agr. detr.4%c.f.

107F Iva 10% cessione prod. agr. detr.7% c.f.

103F Iva 10% Cessione prod.agr detr. 7,3%c.f.

105F Iva 10% cessione prod.agr.detr.7,5  c.f.

107P Iva 10% cessione prod.agr.detr.7,95 c.f.

107R Iva 10% cessione prod.agr.detr.7,65 c.f.

108P Iva 10% Cessione prod.agr. detr.8,3% c.f

108F Iva 10% cessione prod.agr. detr.8,5 c.f.

108A  Iva 10% Cessione prod.agr detr 8,8% c.f.

221C Iva 22% Cessione prod.agr. detr.12,3%c.f

222F Iva 22% cessione prod. agr.detr. 2% c.f.

224F Iva 22% cessione prod. agr.detr. 4% c.f.

228F Iva 22% Cessione prod.agr. det. 8,8% c.f

44CF Iva 4% cessione prod. agr. detr. 4% c.f.

54CF Iva 5% cessione prod. agr. detr. 4% c.f.

221F Iva 22% Cessione prod.agr. det. 10% c.f

Acquisti CEE prodotti agricoli

CE1A IVA acquisti CEE al 10% prod. Agricoli

CE5A IVA acquisti CEE al 22% prod. Agricoli

CE4A IVA acquisti CEE al 4% prod. agricoli

Cessioni e acquisti di prodotti non agricoli in regime agricolo art. 34 (se danno diritto alla detrazione IVA)

10NA IVA al 10%  prodotti no agricoli

22NA IVA al 22%  prodotti no agricoli

4 NA IVA al 4% prodotti non agricoli

Cessioni di prodotti non agricoli in regime agricolo art. 34(se danno diritto alla detrazione IVA) verso consumatori privati (senza partita IVA)

10NP Iva al 10% prodotti no agr. a privati

22NP Iva al 22% prodotti no agr. a privati

4NP  Iva al 4% prodotti no agr. a privati

Cessioni di prodotti e servizi per attività agricole connesse art. 34 bis

10AC IVA al 10% beni att. agricole connesse

10AS IVA al 10% att.agricole connesse servizi

22AC IVA al 22% beni att. agricole connesse

22AS  IVA al 22% att.agricole connesse servizi

4 AC IVA al 4% beni att. agricole connesse

4 AS IVA al 4% att.agricole connesse servizi

Cessioni di prodotti e servizi per attività agricole connesse art. 34 bis verso consumatori privati (senza partita IVA)

10AP IVA al 10% beni att. agricole conn. c.f.

22AP IVA al 22% beni att. agricole conn. c.f.

4 AP IVA al 4% beni att. agricole conn. c.f.

Cessioni e acquisti di prodotti e servizi per attività agricole connesse art. 34 bis occasionali

10AO Iva al 10% beni att. Agr.connesse occ.li

22AO Iva al 22% beni att. Agr. conn. occ.li

4 AO Iva al 4% beni att. Agri. conn. occ.li

Acquisti di prodotti tabella A1 (codici specifici per acquisti in alternativa ai codici validi anche per le cessioni)

22AA IVA al 22% acquisto prodotti tab. A/1

10AA IVA al 10% acquisto prodotti tab. A/1

4AA  IVA al 4% acquisto prodotti tab. A/1

Acquisti di beni o servizi inerenti l’attività agricola, ma NON rientranti nella tabella A1 dei prodotti agricoli: sono ad esempio  fatture per spese telefoniche, acqua, energia elettrica etc., la cui Iva è interamente indetraibile in base alla circolare 328/E/97

4AI   IVA al 4% Acq. prodotti no agric.Iva indet

10AI IVA al 10% Acq. prodotti no agric.Iva indet

22AI IVA al 22% Acq. prodotti no agric.Iva indet

Prestazioni ricevute su fabbricati (Art. 17 c.6 lett. a-ter)

22PA Iva 22% prest. servizi fabbricati agric.

Cessioni UE di prodotti tabella A1

N412 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.2%

N413 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.12,3%

N414 Non imp. art. 41 DL 331/93  comp.4%

N417 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.7%

N473 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.7,3%

N475 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.7,5%

N483 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.8,3%

N485 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.8,5%

N488 Non imp. art. 41 DL 331/93 comp.8,8%

 

Note generali per il regime agricoltura

Gli imprenditori individuali esercenti attività agricola e le società semplici che per disposizione normativa non possono esercitare attività commerciali, non sono obbligati alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari e quindi sono esonerati dalla compilazione dei quadri d’impresa dei Redditi.

Gli agricoltori che determinano forfetariamente il reddito su base catastale dei redditi agricoli sono esonerati dalla tenuta di libri contabili se l’attività non eccede i limiti di cui all’art. 32 del T.U.I.R.

In questo caso, per non trasferire i quadri relativi al reddito d’impresa (RF o RG) barrare “Non cons. l’attività nella comp. dich. fiscali”.

Se il reddito eccede i limiti previsti dall’art. 32 del T.U.I.R occorre utilizzare i conti appositi per le attività comprese nei limiti art. 32 il cui reddito viene determinato nel quadro RA o le attività eccedenti il limite per cui il reddito viene compilato il quadro RD  (costi e ricavi la cui descrizione termina con “Art. 32”). In questo modo vengono compilati in automatico i quadri RF/RG e IRAP cioè non vengono considerati nel quadro RG i costi e i ricavi, nel quadro RF vengono indicati come variazioni in aumento e in diminuzione. Devono essere utilizzati altri conti diversi per le attività rilevanti ai fini dei quadri di compilazione del reddito.

Se tali soggetti svolgono attività agricola insieme ad attività di agriturismo, relativamente all’attività agricola devono compilare solo il quadro RA dei Redditi per la determinazione del reddito dominicale e il quadro RD per il reddito da allevamento/agriturismo.

Per l’attività di agriturismo occorre utilizzare gli appositi conti con descrizione “L. 413/91”; nel quadro RD i ricavi da agriturismo vengono riportati in automatico, così come i quadro RF/RG/IRAP.

Nel quadro IRAP non è gestito il trasferimento di due prospetti distinti per la determinazione dell’imponibile IRAP in regime speciale (sezione IV del quadro IQ).

Regime Agricoltura ai sensi dell’art. 56 bis comma 2 e 3: occorre utilizzare i conti appositi (costi e ricavi la cui descrizione termina con “Art. 56 bis”.

 

Istruzioni ministeriali quadro RG Unico PF 2011:

I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR svolgono anche attività produttive di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, compilano il presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la determinazione analitica del reddito. Resta ferma, in tale ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.

Istruzioni ministeriali quadro RD:

 

GENERALITÀ

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre  attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 56-bis, del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non è esclusivo, in quanto il soggetto ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nei relativi quadri di determinazione del reddito d’impresa.

Si ricorda che qualora il soggetto eserciti anche attività che producono reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, rispettivamente nei righi RF8 e RF30.

 

Riepilogo ai fini fiscali:

 

 

Agricoltura art. 32 TUIR, reddito non eccedente il limite e sola compilazione del quadro RA:

 

L’utente deve barrare la casella “non cons. l’attività per comp. Dich. Fiscali”  per non compilare i quadri RF/RG/IRAP in automatico e non indicare i dati nella procedura studi di settore.

 

Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

Agricoltura art. 32 TUIR, reddito eccedente il limite e compilazione del quadro RA + quadro RF/RG:

 

L’utente deve utilizzare i conti appositi per i costi e ricavi compresi nei limiti, in tali conti c’è apposito riferimento all’articolo 32. In tal modo vengono correttamente compilati i quadri RF/RG.

Si ricorda che il reddito rilevante è quello fondiario, i ricavi sono variazione in diminuzione e come tali vengono riportati nei Redditi, nel bilancio fiscale non vengono considerati ai fini dei redditi.

Per non compilare l'Irap, indicare, nel regime fiscale, "Normale No IRAP"

Il quadro RA deve essere  compilato manualmente e anche l’eventuale quadro RD.

Se il reddito eccede i limiti previsti dall’art. 32 del T.U.I.R occorre utilizzare i conti appositi per le attività comprese nei limiti art. 32 il cui reddito viene determinato nel quadro RA o le attività eccedenti il limite per cui il reddito viene compilato il quadro RD  (costi e ricavi la cui descrizione termina con “Art. 32”). In questo modo vengono compilati in automatico i quadri RF/RG e IRAP (in questo caso deve essere compilato) e non vengono considerati nel quadro RG i costi e i ricavi, mentre nel quadro RF vengono indicati come variazioni in aumento e in diminuzione. Devono essere utilizzati altri conti diversi per le attività rilevanti ai fini dei quadri di compilazione del reddito.

 

Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

Agriturismo in regime forfetario L. 413/91

 

L’utente deve utilizzare i conti appositi per i costi e ricavi per compilare correttamente i quadri RF/RG/RD e IRAP.

 

Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

Agricoltura art. 56 bis comma 2 e 3

 

L’utente deve utilizzare i conti appositi per i costi e ricavi compresi nei limiti, in tali conti c’è apposito riferimento all’articolo 56 bis. In tal modo vengono correttamente compilati i quadri RF/RG/RD ed IRAP per PF/SP ed ENC.

 

Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

Agricoltura regime art. 32 e agriturismo

 

Come visto sopra per il caso Agricoltura art. 32 TUIR, per il regime agricolo l'IRAP si applica solo nel caso il reddito ecceda i limiti previsti dall’art. 32 del T.U.I.R. L’utente deve utilizzare i conti appositi per i costi e ricavi compresi nei limiti, in tali conti c’è apposito riferimento all’articolo 32, anche per l’agriturismo esistono appositi conti. In tal modo vengono correttamente compilati i quadri RF/RG ed IRAP. Il quadro RA e/o RD va compilato manualmente per la parte relativa all’agricoltura, in automatico vengono riportati i ricavi da agriturismo per i soggetti persone fisiche nei Redditi PF.

Nel quadro IRAP non è gestito il trasferimento di due prospetti distinti per la determinazione dell’imponibile IRAP in regime speciale sezione IV del quadro IQ.

 

Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

Agricoltura art. 1 c.1093 legge 296/2006, reddito eccedente il limite e compilazione del quadro RD (per i soggetti che possono compilarlo)  + quadro RF/RG:

 

L’utente deve utilizzare i conti appositi per i costi e ricavi compresi nei limiti, in tali conti c’è apposito riferimento all’articolo 32. In tal modo vengono correttamente compilati i quadri RF/RG ed IRAP. Il quadro RD deve essere compilato manualmente.Nel caso in cui si voglia optare per la compilazione del prospetto IRAP art. 5 anziché compilare l’apposita sezione per gli agricoltori, il quadro IRAP deve essere rettificato manualmente. l’articolo 4 del decreto 213/07 stabilisce che durante il periodo di efficacia del regime speciale i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo devono risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, questi valori fiscali devono essere determinati in base alle disposizioni vigenti, l’utente dovrà compilare manualmente questo prospetto in sede di compilazione della dichiarazione Redditi (la procedura non esegue nessuna compilazione automatica). Deve comunque essere compilata la dichiarazione Iva.

 

Agricoltura art. 32 TUIR, reddito eccedente il limite e compilazione del quadro RA + quadro RF/RG, conti da utilizzare:

5510000060 RICAVI DA CESSIONE DI BENI AGRICOLI ART. 32

5510000070 RICAVI DA CESSIONE DI ANIMALI ATT. ALLEVAMENTO ART. 32

5510000080 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI ART. 32

6005000410 ACQUISTI BENI AGRICOLI ART. 32

6005000420 ACQUISTI BENI ALLEVAMENTO ART. 32

6015000360 COSTI PER SERVIZI AGRICOLI ART. 32

6015000370 COSTI PER SERVIZI ALLEVAMENTO ART. 32

6310000510 SALARI E STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ATT. AGRICOLA ART. 32

6310000520 SALARI E STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ATT. ALLEVAM. ART. 32

7820000100 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RELATIVE ATT. AGRICOLA ART. 32

7820000110 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RELATIVE ATT. ALLEVAMENTO ART. 32

5510000090 CESSIONE BENI STRUMENTALI ART. 32

6005000430 ACQUISTO BENI STRUMENTALI ART. 32

6015007420 CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI ATT. AGRICOLA ART. 32

6320000450 CONTRIBUTI INAIL ATT. AGRICOLA ART. 32

6020001500 CANONI LEASING BENI AGRICOLTORI ART. 32

6020001510 QUOTA INTERESSI SU LEASING BENI AGRICOLTORI ART. 32

5560000110 ALTRI RICAVI AGRICOLI ART. 32

 

Agricoltura art. 32 (art 1 c. 1093 legge 296/2006)

L’articolo 4 del decreto 213/07 stabilisce che durante il periodo di efficacia del regime speciale i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo devono risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, questi valori fiscali devono essere determinati in base alle disposizioni vigenti, l’utente dovrà compilare manualmente questo prospetto in sede di compilazione della dichiarazione Redditi (la procedura non esegue nessuna compilazione automatica)  

Questi agricoltori devono compilare gli appositi campi del quadro RF, ma ai fini IRAP non applicano l'imposta (indicare "Normale no IRAP" nel regime fiscale).

Conti da utilizzare per i soggetti che compilano Redditi SC, in aggiunta a quelli sopra elencati con la dicitura art. 32:

5530000190 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN LAVORAZ., SEMILAVORATI E FINITI ART. 32

5530000410 RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN LAVORAZ., SEMILAVORATI E FINITI ART. 32

7310000430 RIMANENZE INIZIALI MAT. PRIME, SUSS., CONSUMO  MERCI ART. 32,

7310001030 RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI ART. 32

7010001400 AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI ART. 32

7015001000 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ART. 32

 

Agricoltura (art 1 c. 1094 legge 296/2006)

Questi agricoltori devono compilare gli appositi campi del quadro rf, ma ai fini IRAP per Redditi SC devono compilare la sezione V del quadro IC.

L’articolo 4 del decreto 213/07 stabilisce che durante il periodo di efficacia del regime speciale i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo devono risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, questi valori fiscali devono essere determinati in base alle disposizioni vigenti, l’utente dovrà compilare manualmente questo prospetto in sede di compilazione della dichiarazione Redditi (la procedura non esegue nessuna compilazione automatica)  

Nel quadro IRAP gli interessi passivi relativi ai canoni di leasing devono essere manualmente indicati dall’utente negli appositi righi (ic49, ip49, ie40, iq47) , in particolare nei Redditi SP, enc, pf devono essere rettificati gli importi nei righi in cui sono stati indicati i canoni di leasing, sotttraendo gli interessi su canoni di leasing se non è stato utilizzato l’apposito conto.

5510000130 RICAVI DA CESSIONE BENI AGRICOLI ART. 1 C.1094 L. 296/2006

5510000140 RICAVI DA PRESTAZIONI SERVIZI AGR. ART. 1 C.1094 L.296/2006

6005000460 ACQUISTI BENI AGRICOLI ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

6015000390 COSTI PER SERVIZI AGRICOLI ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

6310000540 SALARI E STIPENDI  DIPENDENTI  AGR. ART. 1 C.1094 L.296/2006   

6015003810 COMPENSI CORRISPOSTI A COLLABORATORI ATT. AGRICOLA ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

6015007650 COMPENSI A  LAV. AUTONOMI OCCASIONALI  ATT. AGRICOLA ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

7820000130 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RELATIVE ATT. AGRICOLA ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

6015007430 CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI ATT. AGRICOLA ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

6320000460 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI ATT. AGRICOLA ART. 1 C.1094 LEGGE 296/2006   

8035000420 INTERESSI PASSIVI ATT. AGRICOLA ART.  1 C.1094 LEGGE 296/2006   

 

Agriturismo in regime forfetario l. 413/91 conti da utilizzare:

5510001250 VENDITE AGRITURISMO REGIME SPECIALE L.413/91

5512000950 RESI E ABBUONI SU  VENDITE AGRITURISMO  L. 413/91

6015009750 SPESE VARIE AGRITURISMO REGIME SPECIALE 413/91 (SERVIZI)

 

Agricoltura art. 56 bis comma 2 e 3, conti da utilizzare:

5510000110 RICAVI DA CESSIONE DI BENI AGRICOLI ART. 56 BIS C.2

5510000120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI ART.56 BIS C.3

6005000440 ACQUISTI BENI AGRICOLI ART. 56 BIS C.2 E 3

6015000380 COSTI PER SERVIZI AGRICOLI ART. 56 BIS C.2 E 3

6015007630 COSTI PER LAVORO A PROGETTO ART. 56 BIS C.2 E 3

6310000530 SALARI E STIPENDI DIPENDENTI ATT. AGRICOLA ART. 56 BIS

7820000120 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RELATIVE ATT. AGRICOLA ART. 56 BIS

8035000410 INTERESSI PASSIVI ATT. AGRICOLA ART. 56 BIS C.2 E 3

 

I soggetti che svolgono attività agricole disciplinate dagli articoli 32 e 56 comma 5 del TUIR oppure dalla Legge 30/12/1991 n. 413 art. 5 possono optare per la determinazione del valore della produzione Irap secondo i criteri ordinari.

Per compilare la sezione “ordinaria” e non la sezione “agricola” del quadro Irap, l’utente dovrà rettificare manualmente il quadro Irap. Il trasferimento automatico non prevede questa possibilità.