Normativa di riferimento:
D.P.R. 633/72, Art. 74 ter
D.M. del 30/07/99
Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 24/12/97
Dall’ 1/1/1998, per le operazioni che rientrano nel regime speciale dell’agenzia di viaggio art.74 ter, è previsto l’obbligo di fatturazione (D.Lg 23/3/98 n.56 comma 7).
Le modifiche normative intervenute negli artt. 7 e seguenti del DPR 633/72 non hanno influenzato la gestione ai fini IVA delle agenzie di viaggio che rimane quindi soggetta ancora alle indicazioni dell’art. 74 ter del DPR 633/72.
La vendita di pacchetti turistici ad operatori comunitari non deve essere quindi inserita negli elenchi Intrastat.
Per quanto riguarda gli acquisti, tutti i servizi rivenduti dall’agenzia di viaggio sono soggetti all’art. 74-ter e non devono essere dichiarati negli elenchi Intrastat.
Le principali attività delle agenzie di viaggio e turismo possono essere così suddivise:
In regime speciale - art. 74 ter |
In regime normale |
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Procedura per l'impostazione dell'azienda
Configurazione azienda - Attività
Regime Iva = Agenzie di Viaggio.
I corrispettivi (e le fatture di vendita) art. 74 ter vanno registrati utilizzando un registro Iva in cui nel campo “Regime speciale” sia stato indicato il valore “Corrispettivi art. 74 ter”, per consentire di registrare i corrispettivi entro il mese successivo alla data dell'operazione a norma dell'art. 5 del D.M. n. 340/99.
Operazioni giornaliere - Prima Nota
Data competenza Iva obbligatoria.
La data di competenza è automaticamente posticipata di un mese per i corrispettivi art. 74 ter a norma dell'art. 5 del D.M. n. 340/99:
"Comma 1. I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente regolamento, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all'art. 24 del Dpr 26/10/1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo art. 39, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Unione.
L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 6, da riportare nelle dichiarazioni periodiche di cui al Dpr 23/03/1998, n. 100."
Tabelle/Anagrafiche - Codici IVA
Per i corrispettivi e acquisti soggetti al calcolo particolare va utilizzato un codice IVA apposito con inserito l'apposito valore nei campi Agenzie di Viaggio Ind. Terr (vendite) e Agenzie di Viaggio Ind. Terr (acquisti).
In particolare, per gli acquisti indicare codici IVA con percentuale di indetraibilità pari al 100%.
Per le operazioni non rientranti nel regime art. 74-Ter, l’agenzia di viaggio si comporta come qualsiasi altra azienda e calcolo l’imposta come differenza tra Iva a debito e Iva a credito. Occorre quindi utilizzare i normali codici IVA.
Registrazione degli acquisti
La rilevazione degli acquisti di beni e servizi (documentati da fattura o altro documento IVA) rientranti nella disciplina dell'art. 74 Ter deve essere effettuata separatamente rispetto agli acquisti non rientranti nell'art. 74 Ter, oppure su un apposito registro.
Per aver la sicurezza di rispettare il dettato normativo si consiglia di utilizzare due registri distinti.
Gli acquisti di beni e servizi effettuati in parte nel territorio Ue e in parte fuori dal territorio Ue devono essere registrati distinguendo le relative quote. È possibile utilizzare rispettivamente i codici IVA “CSMC” e “CSMX”.
Nota:
Codici IVA da utilizzare:
Acquisti lordi CEE "COCE";
Acquisti misti extraCEE "CSMX";
Acquisti extraCEE "CSEX";
Acquisti misti CEE "CSMC";
Corrispettivi lordi CEE "CE74";
Corrispettivi ExtraCEE "COEX";
Corrispettivi lordi misti "COMI".
Come registrare una fattura di vendita con provvigioni di competenza dell'anno precedente (D.M. n. 340 del 30/07/99 articolo 7 comma 3):
D.M. 30/07/1999 n. 340 - Art. 7 c. 3
La fattura è annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr 26/10/1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione è effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilità nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
Questa procedura è da utilizzare nei casi di vendita tramite agenzie dettaglianti, mandatarie senza rappresentanza. In questi casi chi stipula il contratto con il cliente è l'agenzia intermediaria, ma i rapporti intercorrono direttamente tra l'agenzia organizzatrice e il cliente; l'agenzia dettagliante ha diritto alla provvigione maturata. La fattura viene emessa dall'agenzia organizzatrice nei confronti del cliente, mentre per le provvigioni deve essere emessa un'autofattura riepilogativa mensile, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.
L'agenzia intermediaria deve registrare l'autofattura sul registro delle fatture emesse senza la contabilizzazione dell'imposta.
Deve registrare l'autofattura in prima nota con causale come AUTO in Banca dati, avente tipo documento = vendita e data documento nell'anno corrente, per stampare la registrazione sul registro vendite relativo all'anno corrente (non utilizzare un registro con barratura "Corrispettivi art. 74 ter").
In pratica l’intermediario che registra il documento nel registro IVA delle fatture emesse deve utilizzare il codice N74T per le operazioni imponibili, la cui imposta però non registra, e il codice N9P per le operazioni non imponibili (extraCee).
Il tour operator che invece registra l’autofattura nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti nel corso dell'anno deve usare i codici IVA 22PR per le operazioni imponibili e N9P per le operazioni non imponibili.
Se la fattura è di competenza dell’anno precedente, occorre indicare una data competenza riferita all'anno precedente, per inserire la registrazione nella liquidazione annuale dell'anno precedente. Occorre inoltre inserire e utilizzare un codice IVA con la barratura "Provvigioni DM 340/99 art. 7 c. 3" nella Tabella Codici IVA. In questo modo la fattura è inclusa nella dichiarazione annuale ma non nelle liquidazioni periodiche.
In base al nuovo disposto dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR 633/72, le provvigioni che l’agenzia riceve da un hotel con sede in un altro Stato Ue devono essere fatturate senza applicazione dell’IVA; il committente applicherà il metodo del reverse charge.
Queste operazioni dovranno essere indicate negli elenchi riepilogativi Intrastat.
Archivi Azienda - Liquidazioni IVA
Inserire l'archivio Liquidazioni dell'anno corrente ed indicare, oltre alla periodicità ed al "Cred. dich. annuale precedente", anche l'eventuale credito di costo della dichiarazione annuale precedente nel campo "Credito di costo Agenzia Viaggio”.
Calcolo eseguito in sede di liquidazione IVA
Riferimento D.M. n. 340/99, artt. 2 e 6.
Decreto ministeriale n. 340 del 30/07/1999
ART. 2 - Base imponibile
La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.
Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 1.
Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all'imposta e' determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della medesima Unione.
Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.
Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.
Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell'Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.
Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
ART. 6 - Liquidazioni e versamenti
L'imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' calcolata con le seguenti modalita':
dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l'ammontare dei costi al lordo dell'imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell'agenzia, all'interno della Unione europea. Per l'agenzia di viaggio e turismo che agisce in nome e per conto proprio e per il mandatario senza rappresentanza, l'importo da dedurre e' costituito dal corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate all'interno della Unione europea cosi' come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell'articolo 4;
sulla differenza di cui alla lettera a), diminuita della percentuale di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota ordinaria;
dall'ammontare dell'imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa;
se l'ammontare dei costi di cui alla lettera a), risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l'importo dell'eccedenza e' computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo e' computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.
In sintesi la procedura seguita dal programma è la seguente:
VM = Corrispettivi misti CEE/EXTRA CEE
MC = Acquisti misti parte CEE
MX = Acquisti misti parte EXTRA CEE
VC = Corrispettivi CEE
AC = Acquisti CEE
CM = Corrispettivi misti
I corrispettivi misti vengono determinati in base al seguente calcolo:
(VM x MC)
CM = ----------------
(MC + MX)
Per determinare la base imponibile lorda il programma esegue il seguente calcolo:
Base imponibile lorda = (VC + CM) - (AC + MC + Credito di costo)
Alla base imponibile lorda così determinata viene effettuato lo scorporo e sul risultato ottenuto viene calcolata l'imposta.
Riepilogo Codici IVA
Caso d’uso |
Codici IVA da utilizzare |
Acquisti in regime speciale – costi lordi parte UE |
COCE Acquisti art. 74 ter - costi lordi CEE |
Acquisti in regime speciale – costi misti parte UE |
CSMC Acquisti art. 74 ter costi misti CEE |
Acquisti in regime speciale – costi misti parte EXTRA UE |
CSMX Acquisti art. 74 ter cos.misti extraCEE |
Acquisti in regime speciale – costi EXTRA UE |
CSEX Acquisti art. 74 ter cos. extraCEE |
Vendite in regime speciale – corrispettivi lordi parte UE |
CE74 Corrisp. lordi CEE ag. viaggi art.74 ter |
Vendite in regime speciale – corrispettivi misti |
COMI Corrispettivi art. 74 ter viaggi misti |
Vendite in regime speciale – corrispettivi lordi parte EXTRA UE |
COEX Corrispettivi art. 74 ter extra CEE |
Provvigioni corrisposte registrate dall'intermediario stesso (solo reg. vendite)- op. Cee (imponibili) |
N74T Non imp. art. 74 ter c.8 provvigioni (no regime speciale) |
Provvigioni corrisposte registrate dall'intermediario stesso (solo reg. vendite)-- op. extraCee (non imponibili) |
N9P Non imponibile provv.art.9 c.1 n. 7 bis |
Provvigioni corrisposte registrate dal Tour operator nei registri degli acquisti e delle vendite - operazioni Cee (imponibili) |
22PR Provvigioni art. 74 ter c.8 22% |
Provvigioni corrisposte registrate dal Tour operator nei registri degli acquisti e delle vendite - operazioni extraCee (non imponibili) |
N9P Non imponibile provv.art.9 c.1 n. 7 bis |
Registrazione di biglietti aerei su tratte internazionali da vettori comunitari
Per la parte del percorso territorialmente rilevante in Italia (pari al 38% del tragitto, secondo le indicazioni della R.M. n. 89/E/1997) si dovrà procedere con l’integrazione e la doppia registrazione della fattura ricevuta da parte del vettore comunitario con applicazione in luogo dell’Iva del titolo di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 633/1972, mentre la parte del percorso territorialmente non rilevante nel territorio dello Stato (pari 62% del tragitto) sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.
Utilizzare la causale FT17, con i codici Iva N9RC per la parte relativa al territorio nazionale e EL7 per la parte al di fuori. Non deve essere compilata l'Intrastat.
Si ricorda che il biglietto acquistato da un operatore nazionale non costituisce invece operazione rilevante ai fini Iva.