Chi svolge un’attività esente nell’esercizio della sua normale attività può applicare la detrazione con il metodo del pro-rata. Per gestire il diritto alla detrazione dell’imposta proporzionale alle operazioni imponibili procedere come segue:
Dati IVA annuali
Nel primo esercizio, nei dati IVA annuali inserire la barratura “Pro-rata”. Negli esercizi successivi la barratura verrà riportata con gli altri dati cliccando su “Crea nuovo anno IVA copiandolo dal precedente.
Se l'azienda è già in attività nel momento in cui si inseriscono i dati, occorre indicare anche l'anno precedente con le percentuali di pro-rata dell'anno precedente, che saranno utilizzate nel caso siano registrati documenti con data risalente all'anno precedente. Se vengono registrati documenti di anni anteriori, dovranno essere inseriti i dati IVA annuali dell'anno di emissione del documento.
In corso d’anno per le liquidazioni periodiche deve essere operata una detrazione provvisoria con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio a fine anno (si veda la Circ. Min. 98/E del 17/05/2000). Indicare quindi per le aziende la percentuale di pro-rata provvisoria per il primo esercizio di utilizzo del programma nei dati IVA annuali.
I soggetti che iniziano l’attività ed effettuano anche operazioni esenti devono determinare la percentuale presunta di detrazione e inserirla come percentuale provvisoria nel primo esercizio nei dati IVA annuali.
È opportuno determinare la percentuale di pro-rata definitiva dell’anno precedente anteriormente al 15 febbraio o al 15 maggio per i trimestrali, in modo da poter utilizzare questa percentuale già nelle liquidazioni di gennaio o del primo trimestre, in modo da evitare eventuali aggiustamenti successivi. Se ancora non si è provveduto al calcolo definitivo del pro-rata, utilizzare comunque una stampa di prova per inserire il dato del pro-rata provvisorio.
Codici IVA
Per le operazioni di vendita, utilizzare:
Codici IVA con Gestione Pro-rata = volume d’affari per le operazioni imponibili e assimilate che danno diritto alla detrazione (es.: Codice IVA 22, 10, 4);
Codici IVA con Gestione Pro-rata = esente per le operazioni esenti senza diritto a detrazione (es.: Codice IVA "ESR", "ESRC");
Codici IVA con Gestione pro-rata = escluso per le operazioni escluse dal calcolo del pro-rata, come le cessioni di beni ammortizzabili, le operazioni escluse art. 2, comma 3, lett. a), b), d) e f) del DPR 633/72, i passaggi interni e le cessioni di beni art. 10, 27-quinques del DPR 633/72. Sono considerate escluse anche le operazioni esenti art. 10, numeri da 1 a 9, quando sono accessorie a operazioni imponibili o non formano oggetto dell’attività propria (es.: codici IVA ES9, ESBA, ES27, EB27, 22BA).
Con esclusione del caso delle operazioni esenti e' possibile utilizzare gli stessi codici IVA usati da chi non gestisce il pro-rata; il valore impostato nella Gestione pro-rata viene considerato in liquidazione solamente se l’azienda gestisce il pro-rata (barratura “Pro-rata” nei dati IVA annuali).
Per le operazioni esenti che rientrano tra le operazioni di cui all’art. 10, numeri da 1 a 9, del DPR 633/72, si fanno alcuni esempi del codice IVA da utilizzare:
codice ESR: attività che gestisce il pro-rata, per la quale queste operazioni sono tipiche;
codice ES9: attività che gestisce il pro-rata, per la quale queste operazioni sono accessorie o occasionali;
codice ESOC: attività che non gestisce il pro-rata che effettua queste operazioni.
Per le operazioni di acquisto non soggette all’applicazione della percentuale pro-rata utilizzare codici IVA con la barratura “Acq. operaz. imponibili occasionali”. È il caso di soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente effettuano operazioni imponibili oppure nel caso di operazioni di acquisto di oro con l’applicazione del metodo del pro-rata (es. IMOC).
Per le operazioni di acquisto Cespite, l'IVA indetraibile deve essere sommata al valore storico del cespite solo nel caso in cui la percentuale pro-rata sia pari a zero.
In questo caso, registrare la prima nota con un codice IVA indetraibile.
La cessione di beni ammortizzabili, soggetta ad aliquota, deve essere gestita utilizzando il codice IVA 22BA. Diversamente, l'operazione rientrerà nel volume d'affari pro-rata e il calcolo del pro-rata, nella dichiarazione Iva annuale, potrebbe dare un risultato diverso se l'importo è rilevante.
Caso d’uso |
Codici IVA da utilizzare |
Codici IVA con Gestione Pro-rata = volume d’affari per le operazioni imponibili e assimilate che danno diritto alla detrazione |
22 Iva al 22% 10 Iva al 10% 4 Iva al 4% |
Codici IVA con Gestione Pro-rata = esente per le operazioni esenti senza diritto a detrazione |
ESR Esenti art. 10 altri pro-rata ESRC Esenti art. 10 altri pro-rata a cons.fin |
Codici IVA con Gestione pro-rata = escluso per le operazioni escluse dal calcolo del pro-rata |
ES9 Esenti art. 10 da 1a9 atipiche pro-rata ESBA Esenti art. 10 - vendita beni amm. ES27 Esenti art. 10 n. 27 quinquies EB27 Es.art.10 n.27 quinques vend. beni amm. 22BA Iva al 22% cessione beni amm. |
Operazioni esenti che rientrano tra le operazioni di cui all’art. 10, numeri da 1 a 9, del DPR 633/72 |
ESR: attività che gestisce il pro-rata, per la quale queste operazioni sono tipiche; ES9: attività che gestisce il pro-rata, per la quale queste operazioni sono accessorie o occasionali; ESOC: attività che non gestisce il pro-rata che effettua queste operazioni. |
Operazioni di acquisto non soggette all’applicazione della percentuale pro-rata utilizzare codici IVA con la barratura “Acq. operaz. imponibili occasionali”. È il caso di soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente effettuano operazioni imponibili oppure nel caso di operazioni di acquisto di oro con l’applicazione del metodo del pro-rata |
IMO3 22% operazioni imponibili occasionali |
Acquisti con Iva indetraibile :
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NE4 IVA 4% indetraibile 100% rel. op. esenti (nota: acquisti relativi a operazioni esenti) NE10 IVA 10% indetraibile 100% rel. op. esenti (nota: acquisti relativi a operazioni esenti) NE22 IVA 22% indetraibile 100% rel. op. esenti (nota: acquisti relativi a operazioni esenti) |
Operazioni art. 74 c. 1che devono concorrere questa operazioni al volume d'affari per il calcolo della percentuale di detraibilità |
E74P Escl.art.74 c.1 pro rata |
Operazioni art. 74 c. 1che non devono concorrere al volume d'affari per il calcolo della percentuale di detraibilità |
E741 Escluso art.74 c.1 |
Liquidazioni IVA periodiche
L’IVA su acquisti viene determinata sottraendo all’ammontare degli acquisti l’importo dell’IVA non detraibile, calcolata con la percentuale: 100 - % di pro-rata indicata nell’esercizio come provvisoria.
Liquidazione IVA annuale
Viene calcolata la percentuale definitiva di Pro rata come rapporto tra le operazioni imponibili e il volume d'affari.
Nei dati IVA annuali dell'attività viene inserita nell'esercizio corrente la percentuale di pro-rata definitiva e nell'esercizio successivo la stessa percentuale viene riportata come pro-rata provvisorio, sovrascrivendo quanto eventualmente già presente.
A fine anno l'IVA annuale può essere superiore o inferiore a quella determinate nel corso dell'anno con le liquidazioni periodiche.
Se l'IVA è superiore, occorre rilevare la seguente registrazione:
IVA indetraibile per pro-rata A Erario c/IVA
Se l'IVA è inferiore, invece, si consiglia di rilevare:
Erario c/IVA A Sopravvenienze attive ordinarie
La percentuale di Pro-Rata applicata può in alcuni casi far riferimento all'anno precedente a quelli di liquidazione.
Circolare 328/E del 24/12/97 paragrafo 3.5.1
Il momento di esigibilità coincide, di regola, con quello di effettuazione dell’operazione, dal che consegue che, in linea di massima, il diritto alla detrazione sorge al momento dell’acquisto dei beni e dei servizi, con le eccezioni già evidenziate con riferimento alle operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La nuova e più appropriata regolamentazione della detrazione risulta di maggior favore per il contribuente in quanto consente l’esercizio del diritto in un arco di tempo più ampio, che va dal momento in cui l’imposta diviene esigibile in capo al cedente del bene o al prestatore del servizio fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Tuttavia, al fine di evitare che tale facoltà possa tradursi in un ingiustificato vantaggio per il contribuente, viene stabilito, come già accennato, che il diritto alla detrazione si esercita in base alle condizioni di detraibilità esistenti nel momento in cui lo stesso è sorto e, quindi, nel momento in cui l’imposta è diventata esigibile.
La misura della detrazione prescinde, pertanto, dalle condizioni esistenti nel momento in cui viene esercitato il diritto stesso, restando detta misura ancorata unicamente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Così, se nell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, il pro-rata è pari all’80%, la relativa detrazione spetta in tale misura anche se viene operata in un anno successivo in cui la percentuale di detrazione è scesa, per esempio, al 60%. (Esempio: esercizio 2005 pro-rata provvisorio 60% - esercizio 2004 pro-rata definitivo 80%; fattura di acquisto con data protocollo 2005 e data documento fornitore AA. Pr. 2004; nella liquidazione IVA annuale a conguaglio del 2005 verrà automaticamente operata la detrazione pro-rata 80% sull'IVA di tale fattura).
Pro-Rata in fase di liquidazione
La sentenza n.512/2001 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che non si applica la regola del Pro-Rata se un'impresa è in fase liquidatoria. La Commissione ha considerato che il Pro-Rata è utilizzabile solo dalle imprese che esercitano ordinariamente la propria attività e, quindi, la detrazione non deve essere ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti e il volume d'affari effettuati nell'anno. In sintesi, la fase liquidatoria esclude di per sé l'applicabilità del correttivo.
Operazioni art. 74 c. 1 e pro-rata (Circolare 98/E del 18/05/2000)
In presenza di operazioni art. 74 c. 1 e pro-rata è necessario utilizzare il codice IVA E74P per far concorrere questa operazioni al volume d'affari per il calcolo della percentuale di detraibilità ed il codice E741 se non devono concorrere (per sapere quando utilizzare questi codici è necessario leggere la Circolare di seguito riportata).
Pro-rata e regime IVA per cassa (Circolare 44/E/2012)
In applicazione del regime IVA per cassa, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore. Posto che l’Iva può essere detratta, nell’applicazione del DL 83/2012, solo al momento del pagamento della fattura, il pro-rata che si applica all’operazione è quello relativo all’anno di effettuazione dell’operazione.
Circolare n. 98/E del 17/05/2000
...
3.2.2 Detrazione IVA per operazioni di cui all'art. 74, comma 1, del DPR n. 633 del 1972
D. Nella categoria delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972, sono comprese anche le operazioni non soggette all'imposta di cui all'art. 74, primo comma, stesso decreto. Di tali operazioni, ancorche' non soggette a registrazione e dichiarazione ai fini IVA, deve pertanto, tenersi conto nella determinazione della percentuale di detraibilita' di cui all'art. 19-bis. Cio' premesso, si chiede di sapere se ai predetti fini il contribuente debba assumere l'ammontare dei corrispettivi oppure un diverso importo, in considerazione della particolarita' dell'operazione di specie (ad esempio, l'aggio per la rivendita dei generi di monopolio; il margine per la rivendita di prodotti editoriali.) Nella seconda ipotesi si chiede di voler indicare quale sia l'importo da assumere per ciascuna delle categorie delle operazioni indicate nel primo comma dell'art. 74, inclusa la rivendita di schede telefoniche, in relazione alla quale si desidererebbe conoscere anche il criterio di contabilizzazione agli effetti delle imposte sui redditi (aggio oppure costi/ricavi).
R. Le operazioni di cui all'art. 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, assoggettate al regime IVA monofase (commercio di generi di monopolio, commercio di tabacchi, commercio di schede telefoniche, commercio di giornali, ecc.) non limitano il diritto alla detrazione dell'imposta anche se esse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Pertanto, in presenza di effettuazione anche di operazioni esenti non occasionali, il rivenditore dei suddetti beni dovra' operare il calcolo del pro-rata di detraibilita' di cui all'art. 19-bis del DPR n. 633 del 1972 computando le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione dell'imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilita' aziendale, anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella dichiarazione IVA.
Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro-rata devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, e' dovuto al rivenditore. A seconda dei casi questo puo' essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall'intero prezzo di rivendita praticato al pubblico.
Ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l'intero corrispettivo della rivendita e non l'aggio.
Rilevazione dell'imposta indetraibile sugli acquisti
Quando l'imposta pagata a monte non può essere totalmente o parzialmente detratta, sorge un onere che influisce direttamente sul risultato economico della gestione aziendale.
L’argomento conta numerose pronunce sia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia da parte della dottrina, nel cui ambito si ritiene opportuno richiamare il contributo fornito dall'Associazione Dottori commercialisti (ADC) di Milano che con la Norma di comportamento n.152 emanata nel maggio 2003 indica che "nel caso di indetraibilità anche totale dell’IVA causata dall’applicazione del pro rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 ed in assenza di opzione per la dispensa degli adempimenti, l’onere – collegandosi per sua natura all’intera gestione aziendale e non potendo essere imputato alle singole operazioni d’acquisto – costituisce, ai fini fiscali, una spesa generale, deducibile nella determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 nell’esercizio di competenza".
Art. 36 bis
Indicare la barratura di "Pro-rata" e "Art. 36 bis" per i contribuenti che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 36 bis.
L'ammontare degli acquisti deve essere compreso nel rigo VF20 in quanto non detraibile.
La percentuale di detraibilità IVA (pro-rata) è considerata pari a zero.
Inoltre, in base all’art. 2 del Decreto ministeriale del 5 agosto 2010, essi sono esentati dall’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni effettuate con i paesi della cosiddetta “Black List”.
Per la registrazione in prima nota degli acquisti ai sensi dell'art. 36bis è necessario utilizzare codici IVA con indetraibilità al 100% e con indicato il raccordo al rigo VF20 (Acquisti) nella sezione "Raccordi".
Utilizzare, per esempio, i codici "NE4", "NE10" e "NE22".
Attività tabaccai/giornalai
Tali soggetti emettono operazioni escluse Art. 74 comma 1 per sali e tabacchi, fiammiferi, sigarette, giornali, schede telefoniche, generi di monopolio in generale: va utilizzato il codice “E741” oppure “E74P” se l’azienda gestisce il pro rata.
I rivenditori considerano gli acquisti effettuati e le successive cessioni al consumatore finale come operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva a norma dell’art. 2, terzo comma, D.P.R. 633/72.
Ai fini IVA molte operazioni attive svolte dalle tabaccherie sono al di fuori del campo di applicazione dell’imposta (art. 74, lett. a), b), c), d), e), D.P.R. 633/72) ed altre sono esenti (art. 10 n. 5), 6), 7), D.P.R. 633/72); per queste ultime viene applicato il pro-rata di indetraibilità
Le vendite che hanno per oggetto operazioni relative a lotto, lotterie nazionali o scommesse sono operazioni esenti art. 10: se sono operazioni frequenti l’azienda deve applicare il pro rata e in questo caso il codice da utilizzare è “ESR”.
ESEMPI DI REGISTRAZIONI
Generi di monopolio: Prezzo di vendita es. sigarette 100; aggio 10
ACQUISTO
Causale FTRI (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA "E741" oppure "E74P" se l'azienda gestisce il pro rata (vedi sopra).
Dare 6005002100 Acquisti generi di monopolio destinati alla rivendita 90
Avere 2220000050 Cassa 90
VENDITA
Causale FTEM (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA "E741" oppure "E74P" se l'azienza gestisce il pro rata (vedi sopra).
Dare 2220000050 Cassa 100
Avere 5510001130 Ricavi di vendita generi di monopoli 90
Avere 5510001300 Aggi 10
Nel caso di monopoli, nei Redditi viene riportato il solo Aggio.
Altri generi soggetti a ricavo fisso: Prezzo di vendita es. giornali 100; aggio 10
ACQUISTO
Causale FTRI (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA "E741" oppure "E74P" se l'azienda gestisce il pro rata (vedi sopra).
Dare 6005002150 Acquisto generi a ricavo fisso destinati alla rivendita 90
Avere 2220000050 Cassa 90
VENDITA
Causale FTEM (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA "E741" oppure "E74P" se l'azienda gestisce il pro rata (vedi sopra).
Dare 2220000050 Cassa 100
Avere 5510001140 Vendite giornali e periodici in base a contratti estimatori (oppure 5510001280 Vendite generi a ricavo fisso) 90
Avere 5510001300 Aggi 10
Nel caso di generi a ricavo fisso, invece, nei Redditi per le imprese in contabilità semplificata, vengono riportati anche i ricavi (al netto dell’aggio) e i costi.
La rilevazione delle imposte e del canone di concessione se presenti vanno registrate separatamente dal corrispettivo con una causale come Spese documentate.
Dare Servizi commerciali diversi (o un eventuale nuovo conto con descrizione più dettagliata).
Dare Imposte e tasse deducibili
Avere Fornitore lottomatica
Nel caso di attività legate a monopoli, nei Redditi e nell’Irap viene riportato solo l’aggio. I costi e i ricavi legati ai generi di monopolio dovrebbero essere di uguale importo dato che la differenza deve essere contabilizzata nel conto relativo agli Aggi, questo perché l’acquisto e la successiva rivendita di generi di monopolio non costituiscono operazioni rilevanti sotto il profilo fiscale. Il provento per il rivenditore è costituito dall’aggio.
Operazioni esenti: Prezzo di vendita es. gratta e vinci 100; aggio 10
ACQUISTO
Causale FTRI (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA FCI
Dare 6005002100 Acquisti generi di monopolio destinati alla rivendita 90
Avere 2220000050 Cassa 90
VENDITA
Causale FTEM (o altra causale IVA con le stesse caratteristiche): codice IVA ESR per l’aggio, FCI per la parte rimanente.
Dare 2220000050 Cassa 100
Avere 5510001130 Ricavi di vendita generi di monopoli 90
Avere 5510001300 Aggi 10
Nota:
Se un’impresa calcola l’imposta ammessa in detrazione con il metodo del pro-rata, ma nell'anno non ha effettuato nessuna operazione attiva la circolare 54/E del 2002 stabilisce che non si applica il pro-rata ma l’imposta deve essere determinata secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
Salvo quindi casi di indetraibilità oggettiva, gli acquisti saranno detraibili.
In questo caso non deve essere presente la barratura di pro-rata nei Dati IVA annuali dell’azienda per l’anno in oggetto (anche se fosse presente, però, il calcolo del programma non cambia in quanto considera la % di detraibilità pro-rata pari al 100%).
ATTIVITA’ DI MEDICO
In Configurazione Azienda/ Attività/”Dati Iva annuali”, per l’anno da gestire barrare “Pro Rata” e indicare nel campo “% di pro-rata Provvisorio” la percentuale di detraibilità; se la detraibilità è pari a 0 lasciare il campo n bianco.
Se il medico è già in attività nel momento in cui si inseriscono i dati, occorre indicare anche l'anno precedente con le percentuali di pro-rata dell'anno precedente, che saranno utilizzate nel caso siano registrati documenti con data risalente all'anno precedente.
Solitamente i Medici emettono esclusivamente fatture Esenti art.10 e di conseguenza hanno la % di pro-rata detraibile pari a 0.
Barrare l’opzione “art.36 Bis” se il soggetto opta per la dispensa delle operazioni esenti art.36 Bis.
Codici Iva da utilizzare per le fatture di acquisto:
Detraibilità parziale: non è necessario utilizzare dei codici Iva specifici.
Detraibilità pari a zero e se viene barrato l’opzione “art.36 Bis”: utilizzare dei codici Iva con indetraibilità al 100% come i Codici Iva "NE4", "NE10" e "NE22".
Durante la registrazione di Prima nota della fattura, l’importo dell’Iva completamente indetraibile verrà riportato direttamente nel conto di costo.
Codici Iva da utilizzare per le fatture di vendita:
Fatture di vendita Esenti art.10 (attività in Pro rata): utilizzare il codice Iva “ESR” Esenti art. 10 altri pro-rata;
Fatture di vendita imponibili occasionali, (cioè l’attività con pro-rata emette solo occasionalmente operazioni di vendita Imponibili con Iva), che non devono partecipare al calcolo della % di pro-rata definitivo nella liquidazione Iva annuale/dichiarazione Iva: utilizzare il codice Iva “IMO3” 22% Operazioni imponibili occasionali;
Fatture di vendita imponibili con Iva (non occasionali): utilizzare i codici Iva ordinari come es. codice “22” Iva al 22%.