5.7 - Note per contribuenti mensili con contabilità presso terzi

 

Sono gestiti la Liquidazione IVA, l'acconto IVA, il trasferimento dei debiti in F24 e la compilazione della dichiarazione annuale per i soggetti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1 comma 3 DPR 100/98.

 

L'opzione consente di fare riferimento, ai fini del calcolo dell'imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

L'applicazione della norma può essere effettuata solo dall'inizio dell'anno solare e deve essere indicata l'apposita opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale dell'anno a partire dal quale si intende applicare.

 

Circolare n. 68/E del 24/03/1999

1.4 - Soggetti con contabilita' presso terzi

I contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono fare riferimento, ai fini del calcolo dell'Iva dovuta per il mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (art. 1, comma 3, del Dpr 23/03/1998, n. 100).

Pertanto, ad esempio, in caso di liquidazione da effettuare nel mese di giugno relativamente al mese di maggio (con riferimento quindi all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), l'importo risultante dal calcolo deve essere indicato, in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (Iva a debito per il mese di maggio).

 

Istruzioni ministeriali IVA

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono esercitare l'opzione prevista dallo stesso art. 1, comma 3, per effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH si fornisce il seguente prospetto:

 

 

Anno 2015

Codice Tributo versamento

Scadenza versamento

IVA esigibile relativa a

VH1

6001

16 febbraio

gennaio 2015 (se inizio attività)

dicembre 2014

VH2

6002

16 marzo

gennaio 2015

VH3

6003

16 aprile

febbraio 2015

VH4

6004

16 maggio

marzo 2015

VH5

6005

16 giugno

aprile 2015

VH6

6006

16 luglio

maggio 2015

VH7

6007

16 agosto

giugno 2015

VH8

6008

16 settembre

luglio 2015

VH9

6009

16 ottobre

agosto 2015

VH10

6010

16 novembre

settembre 2015

VH11

6011

16 dicembre

ottobre 2015

VH12

6012

16 gennaio

novembre 2015

 

 

 

 

Anno 2016

Codice Tributo versamento

Scadenza versamento

IVA esigibile relativa a

VH1

6001

16 febbraio

dicembre 2015

VH2

6002

16 marzo

gennaio 2016

 

 

PROCEDURA OPERATIVA PER GLI UTENTI CHE VOGLIONO GESTIRE I CONTRIBUTI MENSILI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI

 

E' necessario solamente inserire l'anno attuale e precedente nella sezione dati annuali, barrare la casella "Contab. presso terzi" nei dati annuali dell'azienda (Configurazione azienda - Anagrafica azienda) ed eventualmente, ove necessario, indicare la data inizio attività.

La liquidazione verrà gestita automaticamente.

Per le aziende che già operano con la contabilità presso terzi, nel primo anno di utilizzo della Contabilità, per indicare che non si tratta del primo anno di differimento delle liquidazioni, indicare la barratura "Contab. presso terzi" anche nell'anno precedente.

 

Liquidazioni Iva periodiche

Le liquidazioni vengono eseguite con riferimento alle operazioni del mese precedente a quello della liquidazione; per esempio, la liquidazione di luglio è effettuata in base alle operazioni di giugno.

 

Nel primo anno di applicazione, nel caso l'attività sia già in essere, se l’anno precedente la liquidazione era trimestrale, in gennaio viene calcolata la liquidazione sul mese di gennaio, in febbraio viene calcolata la liquidazione sul mese di gennaio, e così via per i mesi successivi, nei quali viene calcolata la liquidazione sul mese precedente.

Se l’anno precedente la liquidazione era mensile, in gennaio viene calcolata la liquidazione sul mese di dicembre dell'anno precedente, in febbraio sul mese di gennaio, e così via.

Per riferimenti, si veda quanto riportano le istruzioni alla compilazione Iva, nell’appendice riservata alla contabilità presso terzi.

 

Trasferimento in F24

Il debito relativo alle operazioni svolte nel mese di marzo, per esempio, va versato in maggio con codice tributo 6004 (il trasferimento del debito nel programma F24 verrà gestito in automatico).

 

Acconto Iva

 

Dichiarazione Iva annuale

La compilazione della dichiarazione Iva annuale viene effettuata senza tener conto del particolare sistema di calcolo adottato (si considerano le operazioni effettuate nel periodo d'imposta).

Per i versamenti effettuati e la compilazione del quadro VH (in VH2, per esempio, vengono considerati i dati della liquidazione di febbraio con riferimento alle operazioni di gennaio), vengono riportati i dati delle liquidazioni calcolate con le modalità particolari della contabilità presso terzi.

L'inserimento del prospetto VH e dei versamenti effettuati verrà  eseguito automaticamente.

Questa modalità di compilazione determinerà un conguaglio di imposta, a debito o a credito.

Il debito di dicembre si considera due volte, la prima nel versamento del 15/02 (liquidazione di gennaio relativa al mese di dicembre) e la seconda nella denuncia annuale; il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato già al 15/02 per la liquidazione di gennaio, relativa alle operazioni di dicembre, oppure cumulato al credito della stessa liquidazione di gennaio.

Nel rigo VH12 analogamente a quanto operato per tutti i contribuenti mensili, verrà esposto il debito o credito calcolato nel mese di gennaio, basato sulle operazioni effettuate nel mese di novembre, al lordo dell’acconto versato e successivamente scomputato in sede di liquidazione Iva, come indicato nelle istruzioni ministeriali Iva 2012:

….. Per quanto riguarda la compilazione del rigo VH12, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione comprendendo l’ammontare dell’acconto eventualmente versato.