Decreto del Ministero delle Finanze del 27 ottobre 2000

APPROVAZIONE DEI MODELLI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN EURO, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 2001").

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08/11/2000)

 

ART. 1 - Modelli degli stampati.

1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:

  1. modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I);

  2. modello INTRA-1 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);

  3. modello INTRA-1 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);

  4. modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);

  5. modello INTRA-2 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);

  6. modello INTRA-2 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).

2. Sono altresi' approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII).

3. Gli elenchi possono essere altresi' redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purche' il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui al presente articolo.

 

 

ART. 2 - Soggetti obbligati e soggetti delegati.

1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della Comunita' europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunita'.

2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilita' in materia.

4. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega puo' essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

5. La comunicazione di cui al comma 4 non e' richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

 

 

ART. 3 - Periodicita' degli elenchi.

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:

  1. a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;

  2. a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;

  3. a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:

  1. a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;

  2. a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicita' superiore a quella mensile possono presentarli con periodicita' trimestrale o mensile, nel caso di periodicita' annuale, e con periodicita' mensile, nel caso di periodicita' trimestrale.

4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

 

 

ART. 4 - Contenuto degli elenchi (N.D.R.: Le disposizioni del presente articolo come modificato dal D.M. 3 agosto 2005 si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.

2. Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

3. In caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione.

4. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicita' mensile ai sensi dell'art. 3, comma 3.

5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

  1. per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;

  2. per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.

 

 

ART. 5 - Ricorso a mezzi informatici o telematici.

1. I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

2. Ciascun supporto magnetico e' accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.

3. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici e le modalita' di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi riepilogativi, in euro, sono riportate nell'allegato VIII.

4. I medesimi soggetti possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

 

 

ART. 6 - Presentazione degli elenchi.

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali.

2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

3. La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, fara' fede la data del timbro postale.

 

 

ART. 7 - Fornitura dei dati all'ISTAT.

1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti informatici, secondo modalita' tecniche concordate, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.

 

 

ART. 8 - Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che non hanno ancora convertito la propria contabilita' in euro possono continuare ad utilizzare, per la compilazione degli elenchi riferiti a periodi anteriori al 1 gennaio 2002, gli stampati conformi ai modelli approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992 e modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, nonche' i supporti magnetici registrati con le modalita' prescritte nell'allegato VIII del medesimo decreto.

2. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli stampati di cui al comma 1, contenute nell'allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, gia' modificate con decreto 4 febbraio 1998, sono apportate le ulteriori modifiche figuranti nell'allegato IX.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 2001.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO 1 / ALLEGATO 2 / ALLEGATO 3 / ALLEGATO 4 / ALLEGATO 5 / ALLEGATO 6

Omissis

 

 

ALLEGATO 7

N.D.R.: Le disposizioni del presente allegato 7 come modificato dal D.M. 3 agosto 2005 si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.

 

TITOLO I - AVVERTENZE GENERALI

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

2. Il formato degli stampati e' di mm 210x297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm. 5 in meno e di mm. 8 in piu'.

3. Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei riquadri, delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.

4. Deve essere utilizzata carta di colore bianco, pesante almeno 70 grammi al mq.; la sua opacita' deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilita' delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

5. I colori di stampa sono:

6. Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.

7. Gli elenchi riepilogativi possono essere compilati a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, ovvero con macchina per scrivere.

8. L'interlinea dattilografica e' di mm. 4,24 (1/6 di pollice).

9. Gli elenchi non devono presentare cancellature ne alterazioni.

Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se e' il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica cosi' operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, puo' esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

 

TITOLO II - ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI

 

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio e' completata con la data e la firma del dichiarante.

 

Sezione 1 - Cessioni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1bis)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

  1. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

  2. le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

  3. le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).

4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).

5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioe':

6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro.

L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione e' inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se e' uguale o superiore.

7. Le quantita' da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unita'.

8. La compilazione di ciascuna pagina e' completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

 

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

 

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IV A dell'acquirente.

Il numero di caratteri e' variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

 

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicate l'ammontare delle cessioni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

 

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

 

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

 

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1982/2004.

 

Unita' supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantita' della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

 

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

  1. dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto;

  2. dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b).

Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di nascita dell'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, (riparazione) etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, (riparazione) etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

 

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il groppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

 

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

 

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

 

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

 

Sezione 2 - Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1ter)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non gia' rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovra' procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, e' invece sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato:

il numero di identificazione (Stato e codice IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali;

il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici;

il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti piu' periodi di riferimento, ancorche' compresi in piu' anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina e' completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

 

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

 

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

 

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

 

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

 

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

 

Codice IV A (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

 

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

 

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

 

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

 

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

 

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

 

TITOLO III - ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI

 

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

 

Sezione 1 - Acquisti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2bis)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IV A del soggetto obbligato.

2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

  1. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

  2. le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

  3. le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).

4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).

5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioe':

6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro.

L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione e' inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se e' uguale o superiore.

7. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondati all'unita'.

8. La compilazione di ciascuna pagina e' completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

 

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

 

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

 

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri e' variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

 

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

 

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

 

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

 

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3.

Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

 

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

 

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1982/2004.

 

Unita' supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantita' della merce espressa nell'unita' di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

 

Valore statistico in euro (col. 10).

La colonna va compilata:

  1. dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto;

  2. dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b).

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, (riparazione,) etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, (riparazione), etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

 

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il groppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

 

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

 

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

 

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri dell'Unione Europea).

 

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

 

Sezione 2 - Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2ter)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non gia' rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovra' procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IV A del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, e' invece sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato:

il numero di identificazione (Stato e codice IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali;

il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici;

il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti piu' periodi di riferimento, ancorche' compresi in piu' anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina e' completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

 

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

 

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

 

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare e' un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

 

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

 

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

 

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

 

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

 

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

 

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

 

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

 

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

 

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

 

Tabella A

PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

 

 

Codice ISO

Stato Membro

N.ro carattere del codice IVA

AT

AUSTRIA

9

BE

BELGIO

9

CY

CIPRO

9

DK

DANIMARCA

8

EE

ESTONIA

9

DE

GERMANIA

9

EL

GRECIA

9

FI

FINLANDIA

8

FR

FRANCIA

11

GB

GRAN BRETAGNA

5 ovvero 9 ovvero 12

IE

IRLANDA

8

IT

ITALIA

11

LV

LETTONIA

9 ovvero 11

LT

LITUANIA

9 ovvero 12

LU

LUSSEMBURGO

8

MT

MALTA

8

NL

OLANDA

12

PL

POLONIA

10

CZ

REPUBBLICA CECA

8 ovvero 9 ovvero 10

SK

REPUBBLICA SLOVACCA

9 ovvero 10

SI

SLOVENIA

8

ES

SPAGNA

9

SE

SVEZIA

12

HU

UNGHERIA

8

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)

 

 

CODICE

DESCRIZIONE

OPERAZIONI TRIANGOLARI

1

Acquisto o vendita (compreso il baratto)

A

2

Restituzione o sostituzione di merci

B

3

Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunita' Europea

C

4

Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi (o di una riparazione)

D

5

Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi (o di una riparazione)

E

6

Movimento di merci senza trasferimento di proprieta' (per noleggio, leasing operativo, ecc.)

F

7

Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata

G

8

Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile

H

9

Altre transazioni

I

(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato e' intervenuto in qualita' di acquirente-cedente (V. istruzioni). In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

 

Tabella C

MODO DI TRASPORTO

 

 

CODICE

DESCRIZIONE

1

Trasporto marittimo

2

Trasporto ferroviario

3

Trasporto stradale

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni fisse di trasporto

8

Trasporto per vie d'acqua

9

Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

 

 

CODICE INCOTERM

DESCRIZIONE

CODICE GRUPPO

EXW

Franco fabbrica

E

FCA

Franco vettore

F

AS

Franco lungo bordo

F

FOB

Franco a bordo

F

CFR

Costo e nolo

C

CIF

Costo, assicurazione e nolo

C

CPT

Trasporto pagato fino a...

C

CIP

Trasporto e assicurazione pagati fino a...

C

DAF

Reso alla frontiera

D

DES

Reso a bordo

D

DEQ

Reso sulla banchina

D

DDU

Reso non sdoganato

D

DDP

Reso sdoganato

D

Tabella E

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI

  1. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.

  2. Oro detto monetario.

  3. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.

  4. Merci che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o simile.

  5. Merci destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione,

  2. la durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi.

  3. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.

  1. Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonche' beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

  2. Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale:

  1. materiale pubblicitario.

  2. campioni commerciali.

  1. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e puo' comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

  2. Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonche' merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.

  3. Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.

  4. Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

 

 

ALLEGATO 8

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN EURO, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

 

SPECIFICHE GENERALI

1. I supporti magnetici da utilizzare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono differenziati secondo la tipologia delle apparecchiature di lettura disponibili presso gli uffici doganali e precisamente:

2. Ciascun dischetto può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni, anche relativi a più soggetti obbligati.

3. Su un dischetto può essere registrato un solo flusso con il nome: SCAMBI.CEE.

4. L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali 0D e 0A).

5. Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

6. Un flusso è costituito logicamente da una sequenza di elenchi.

7. Gli elenchi registrati nei dischetti devono avere una numerazione progressiva per ogni soggetto che li presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuati.

8. I dati di ciascun elenco vanno registrati in più tipi record nel seguente ordine:

9. Qualora un elenco si componga di un elevato numero di dettagli da non poter risiedere su un unico dischetto, esso deve essere registrato in più flussi residenti su più dischetti; in tal caso, nel primo dischetto va registrata la prima parte dell'elenco (frontespizio e righe dettaglio) fino alla massima capienza del dischetto, mentre nel successivo dischetto vanno registrate le rimanenti righe dettaglio.

10. I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1 e 2 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca agli acquisti ovvero alle cessioni e che la periodicità di presentazione sia mensile ovvero annuale o trimestrale.

11. Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi cartacei, con le seguenti precisazioni:

12. Su ciascun dischetto è apposta, a cura del presentatore, un'etichetta riportante i seguenti dati:

13. Gli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) che accompagnano i dischetti contengono nell'apposita casella l'indicazione del numero progressivo attribuito all'elenco nel dischetto.

 

TRACCIATO DEI RECORDS

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

1

Campo fisso: “EUROA”

X(5)

6

Partita IVA del presentatore

9(11)

17

Numero progressivo dell'elenco

9(6)

23

Tipo record:

“0” = frontespizio

“1” = righe dettaglio sezione 1

“2” = righe dettaglio sezione 2

9(1)

24

Numero progressivo di riga dettaglio all'interno delle sezioni 1 e 2; impostato a 0 nel frontespizio

9(5)

29

Dati relativi ai singoli tipi di record

 

 

DESCRIZIONE DEL RECORD FRONTESPIZIO

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Tipo riepilogo:

“A” = Acquisti

“C” = Cessioni

X(1)

30

Anno

9(2)

32

Periodicità

X(1)

33

Periodo

9(2)

35

Partita IVA del soggetto obbligato

9(11)

46

Casella 1:

“0” = non barrata

“1” = barrata

9(1)

47

Casella 2:

“0” = non barrata

“1” = barrata

9(1)

48

Partita IVA del soggetto delegato

9(11)

59

Numero di righe dettaglio della sezione 1

9(5)

64

Ammontare complessivo, in euro, delle operazioni riportate nella sezione 1

9(13)

77

Numero di righe dettaglio della sezione 2

9(5)

82

Ammontare complessivo, in euro, delle operazioni riportate nella sezione 2 N.B. Questo campo può assumere valore negativo. In tale evenienza, la zonatura (semibyte di sinistra) dell'ultimo carattere del campo in questione deve contenere il valore esadecimale "7". Nell'apposita casella dei frontespizi degli elenchi, l'ammontare complessivo di cui sopra, se negativo, va indicato preceduto dal segno "-".

9(13)

 

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Codice dello Stato membro dell’acquirente

X(2)

31

Codice IVA dell’acquirente

X(12)

43

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

56

Codice della natura della transazione

X(1)

57

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

65

Massa netta in chilogrammi

9(10)

75

Unità supplementari

9(10)

85

Valore statistico in euro

9(13)

98

Codice delle condizioni di consegna

X(1)

99

Codice del modo di trasporto

9(1)

100

Codice del paese di destinazione

X(2)

102

Codice della provincia di origine della merce

X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI TRIMESTRALE E ANNUALE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Codice dello Stato membro dell’acquirente

X(2)

31

Codice IVA dell’acquirente

X(12)

43

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

56

Codice della natura della transazione

X(1)

57

Codice della nomenclatura combinata della merce (solo nel caso di elenchi trimestrali)

9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Mese di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

31

Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare

9(1)

32

Anno di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

34

Codice dello Stato membro dell’acquirente

X(2)

36

Codice IVA dell’acquirente

X(12)

48

Segno da attribuire alle variazioni da apportare

X(1)

49

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

62

Codice della natura della transazione

X(1)

63

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

71

Valore statistico in euro

9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI TRIMESTRALE E ANNUALE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Mese di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

31

Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare

9(1)

32

Anno di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

34

Codice dello Stato membro dell’acquirente

X(2)

36

Codice IVA dell’acquirente

X(12)

48

Segno da attribuire alle variazioni da apportare

X(1)

49

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

62

Codice della natura della transazione

X(1)

63

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Codice dello Stato membro del fornitore

X(2)

31

Codice IVA del fornitore

X(12)

43

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

56

Ammontare delle operazioni in valuta

9(13)

69

Codice della natura della transazione

X(1)

70

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

78

Massa netta in chilogrammi

9(10)

88

Quantità espressa nell'unità di misura supplementare

9(10)

98

Valore statistico in euro

9(13)

111

Codice delle condizioni di consegna

X(1)

112

Codice del modo di trasporto

9(1)

113

Codice del paese di provenienza

X(2)

115

Codice del paese di origine della merce

X(2)

117

Codice della provincia di destinazione della merce

X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Codice dello Stato membro del fornitore

X(2)

31

Codice IVA del fornitore

X(12)

43

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

56

Ammontare delle operazioni in valuta

9(13)

69

Codice della natura della transazione

X(1)

70

Codice della nomenclatura combinata della merce (solo nel caso di elenchi trimestrali)

9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Mese di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

31

Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare

9(1)

32

Anno di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

34

Codice dello Stato membro del fornitore

X(2)

36

Codice IVA del fornitore

X(12)

48

Segno da attribuire alle variazioni da apportare

X(1)

49

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

62

Ammontare delle operazioni in valuta

9(13)

75

Codice della natura della transazione

X(1)

76

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

84

Valore statistico in euro

9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

 

 

Posizione

Contenuto nel campo

Picture

29

Mese di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

31

Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare

9(1)

32

Anno di riferimento del riepilogo da rettificare

9(2)

34

Codice dello Stato membro del fornitore

X(2)

36

Codice IVA del fornitore

X(12)

48

Segno da attribuire alle variazioni da apportare

X(1)

49

Ammontare delle operazioni in euro

9(13)

62

Ammontare delle operazioni in valuta

9(13)

75

Codice della natura della transazione

X(1)

76

Codice della nomenclatura combinata della merce

9(8)

 

ALLEGATO 9

Omissis