Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2002

 

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTERCOMUNITARI DI BENI

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20/12/2002)

 

ART. 1 - Periodicita' degli elenchi.

All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti:

"1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:

  1. a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;

  2. a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;

  3. a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:

  1. a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;

  2. a periodi annuali, per i restanti soggetti.".

 

ART. 2 - Contenuto degli elenchi.

All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 e' cosi' sostituito:

"5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

  1. per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00;

  2. per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2.500.000,00."

 

ART. 3 - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.

 

ART. 4 - Disposizioni finali.

1. Le modifiche, relative alle modalita' di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.

 

ART. 5 - Decorrenza.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003.

 

 

ALLEGATO 1

Modifiche all'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000.

 

1. Titolo II, sezione I, note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, seconda alinea:

  1. "2.b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";

  2. "3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";

  3. "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";

  4. "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".

2. Titolo III:

  1. Frontespizio (Mod. INTRA-2), primo periodo: "Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.";

  2. Sezione 1, Note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, secondo alinea:

  1. "2.b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";

  2. "3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";

  3. "4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";

  4. "5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".