DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTERCOMUNITARI DI BENI
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20/12/2002)
ART. 1 - Periodicita' degli elenchi.
All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti:
"1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:
a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;
a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;
a periodi annuali, per i restanti soggetti.
2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:
a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;
a periodi annuali, per i restanti soggetti.".
ART. 2 - Contenuto degli elenchi.
All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 e' cosi' sostituito:
"5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00;
per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2.500.000,00."
ART. 3 - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.
ART. 4 - Disposizioni finali.
1. Le modifiche, relative alle modalita' di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.
ART. 5 - Decorrenza.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003.
ALLEGATO 1
Modifiche all'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000.
1. Titolo II, sezione I, note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, seconda alinea:
"2.b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";
"3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
"4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
"5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".
2. Titolo III:
Frontespizio (Mod. INTRA-2), primo periodo: "Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.";
Sezione 1, Note generali, numeri 2, lettera b), 3, 4 e 5, secondo alinea:
"2.b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;";
"3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
"4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).";
"5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);".