5.4.17.2 - Contribuenti minimi

 

L’art. 27 del DL 98/2011 ha introdotto un “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi.

 

ART. 27 DL 98/2011 modificato dalla Legge di Conversione 15 Luglio 2011 n. 111

 

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

 

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

 

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

 

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: <<Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente,>> sono soppresse.

 

 

Provvedimento del 22 Dicembre 2011

 

L'art. 1 della finanziaria 2008 ai commi da 96 a 117 disciplina il regime dei contribuenti minimi:

 

Finanziaria 2008 Articolo 1 commi da 96 a 117

 

 

Per gestire il regime dei contribuenti minimi, è sufficiente inserire un esercizio con contabilità semplificata e il regime fiscale "PF - Contribuenti minimi (Configurazione azienda - Attività - Esercizi Contabili)".

 

Indicare nei dati Iva annuali la periodicità Iva Mensile, in quanto per le fatture relative a acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto soggette a reverse charge c'è l'obbligo di integrare la fattura (con le modalità indicate di seguito sotto la voce “IVA) e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

Per le imprese occorre rilevare costi e ricavi per cassa (si veda sotto “Determinazione del reddito”).

Per verificare se il volume d'affari per l'anno solare rientra nel limite di 30.000 euro è possibile stampare la lista Volume d'affari (Operazioni annuali – Liste – Lista raccordo Iva – Opzione Volume d'affari).

Per verificare il limite dei 15.000 euro per gli acquisti di beni ammortizzabili occorre stampare la lista Beni Amm. per compilazione dichiarazioni - Verifica contribuenti minimi (Operazioni Annuali - Liste).

Per i professionisti le prestazioni non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Per i contribuenti minimi dal 1/1/2012 in base alla legge 98/2011 è previsto l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto.

Per i contribuenti minimi non sono dovute Irpef, addizionali regionali e comunali e sono esenti da Irap.

I contribuenti minimi non devono compilare gli Studi di settore.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro e dalla presentazione della Dichiarazione e della Comunicazione Dati IVA.

I  contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione relativa alle Operazioni effettuate con operatori di paesi della Black list.

 

Determinazione del reddito

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito  (prima del 1/1/2012 era il 20%).

Il reddito si determina per cassa; l'imponibile è determinato come differenza tra i ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute, maggiorato o diminuito di eventuali plusvalenze e minusvalenze o sopravvenienze attive e passive.

 

In generale è necessario registrare le fatture emesse o pagate direttamente al momento dell'incasso o pagamento.

Si consiglia quindi di procedere come segue per le imprese (per i professionisti il criterio di cassa viene adottato in ogni caso):

 

Esempio

Pagamento con 3 rate, scadenza 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, indicare come data di competenza iniziale 01/12/2012, come data di competenza finale 28/02/2013, in modo da assegnare al 2012 un terzo dell'importo, al 2013 i rimanenti due terzi (eventualmente indicare gli importi manualmente nella sezione Competenza della Prima nota).

 

Trattamento dell'acquisto e della cessione di beni ammortizzabili

 

Per i beni strumentali, come per i costi, la rilevazione deve essere immediata e integrale; non occorre quindi rilevare ammortamenti.

Per la rilevazione in prima nota dei beni ammortizzabili, si suggerisce l'inserimento nell'archivio beni ammortizzabili, in caso di mutamento del regime in regime ordinario, indicando in prima nota un conto di immobilizzazione; è possibile quindi eseguire un giroconto imputando i conti "6005004310 - Acquisti beni strumentali contribuenti minimi L. 244/2007" o "6005004320 - Acquisto beni strum. contrib. minimi L. 244/2007 ded. al 50%".

Non eseguire la Generazione ammortamenti per i contribuenti minimi.

 

La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all'intero corrispettivo di cessione. Non utilizzare quindi il bottone “Calcola plusv./minusvalenza” nell'archivio cespiti ma rilevare direttamente in prima nota la cessione del cespite con la plusvalenza come ricavo. Occorre utilizzare il conto 5560001510 “Plusvalenze da non rateizzare” per rilevare le plusvalenze.

Le plusvalenze così come le manutenzioni non possono essere ripartite in più esercizi.

Se il bene è acquistato in periodi precedenti, la plusvalenza viene determinata secondo le disposizioni valide per le imprese ordinarie (articoli 86 e 101 del TUIR) sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato come risulta all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi (il calcolo viene eseguito in base ai dati dell'archivio beni ammortizzabili). Anche in questo caso la plusvalenza non è rateizzabile.

Nel caso di cessione di beni a deducibilità limitata l'eventuale plusvalenza tassabile va calcolata in proporzione al costo dedotto, occorre quindi utilizzare per la parte di plusvalenza non tassabile un apposito conto quale ad esempio 5560000735 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI MATERIALI NON TASSABILI.

 

Anche le spese su beni utilizzati promiscuamente sono deducibili al 50%.

Occorre quindi utilizzare un conto di costo con deducibilità al 50%, anche nel caso quindi di agenti e rappresentanti.

Per esempio, utilizzare il conto 6005000700 per carburanti e lubrificanti.

 

Per le registrazioni di vendita dei cespiti utilizzare il codice Iva EL12 mentre per le registrazioni d'acquisto utilizzare un codice con Iva indetraibile sugli acquisti come per esempio ND4, ND10, ND22.

 

Per la registrazione beni strumentali soggetti alla maggior deduzione del 40%, occorre utilizzare i conti 6005004520 Acq. beni strum. Contr. minimi L.244/2007 con extra ded. 40% (per la registrazione di beni strumentali interamente deducibili) o 6005004530 Acq. beni str. Contr. minimi L.244/2007 ded. al 50% magg. 40% (nel caso di beni parzialmente deducibili).

 

Leasing

Sono integralmente deducibili i canoni pagati nel periodo d'imposta, salvo i beni promiscui per cui occorre indicare in Prima Nota conti con deducibilità al 50%.

Non viene considerato l'archivio beni in leasing.

 

Rimanenze

Le rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime non assumono rilevanza sotto il profilo fiscale, in quanto il costo deve essere imputato al periodo d'imposta in cui avviene il relativo pagamento. Non devono quindi essere riportate in contabilità.

Le rimanenze finali dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del regime assumono invece rilevanza fiscale.

 

Se nel primo esercizio di applicazione del regime dei contribuenti minimi, vengono rilevate le rimanenze iniziali corrispondenti a quelle finali dell'esercizio precedente, vengono trasferite in automatico nei Redditi PF. In alternativa la rilevazione nei Redditi sarà manuale.

 

 

IVA

Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'Iva con un codice Iva come EL12 presente in Banca Dati e non si detrae l'Iva sugli acquisti (utilizzare codici Iva con Iva indetraibile).

 

È necessario applicare e versare l'Iva sulle operazioni passive sottoposte al reverse charge, compresi gli acquisti intra UE.

Le registrazioni degli acquisti intracomunitari devono essere impostate come segue:

  1. Prima nota con rilevazione sul registro acquisti di una fattura dell'importo di mille euro:

Causale FTRI

Codici IVA da utilizzare: ND22, ND10, ND4 a seconda dell'aliquota

Avere   Fornitore              1.220

Dare     Costo di acquisto 1.220  (in cui confluisce anche il costo relativo all'imposta indetraibile)

  1. inserire manualmente i dati per l'Intrastat nell'archivio Intrastat

  2. Prima nota con rilevazione sul registro delle fatture emesse (causale FTEM, codici IVA 22, 10, 4)

Dare     Cliente (fittizio) 1.220

Avere   Conto transitorio 1.000

Avere   Iva su vendite               220

  1. Giroconto (causale non IVA, come GIRO)

Dare Conto transitorio 1.000

Dare Fornitore    220

Avere Cliente (fittizio) 1.220

I saldi aperti dopo le registrazioni sono quelli del fornitore (1.000), del costo (1.220), dell'imposta su vendite (220).

In presenza di queste operazioni occorre quindi calcolare la liquidazione Iva.

 

I contribuenti minimi dal 2012 nella Dichiarazione Iva 2012 dovranno indicare l'imposta su operazioni con imposta a esigibilità differita, anche se non è ancora avvenuto l'incasso, come se fossero state effettivamente incassate nel 2011.

 

Dichiarazione Iva annuale

Indicare in Anagrafica azienda, Dati annuali, gli anni in cui si tiene la contabilità come contribuenti minimi:

barratura "Contrib. minimi".

La barratura ha una duplice funzione:

  1. per l'anno in cui è presente, non viene trasferita la dichiarazione IVA;

  2. se è presente nell'anno successivo, ma non nell'anno corrente, viene compilata nella dichiarazione Iva la barratura del rigo A14 “Barrare la casella nel caso in cui si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA”.

Non è gestita in automatico la compilazione della dichiarazione IVA nel caso per cui il contribuente produttore agricolo svolge altre attività come contribuente minimo (caso previsto dalla Circolare 12/E del 19/02/08).

 

Esclusioni dalle comunicazioni dati Iva e fatture

Per la comunicazione dati Iva, l'esclusione è automatica quando in Anagrafica azienda, Dati annuali, è indicata la barratura di "Regime Forfetario", sotto la colonna Iva.

Per la comunicazione dei dati delle fatture, poichè il contribuente potrebbe inviare i dati per avere i vantaggi fiscali della comunicazione opzionale, è necessario barrare "Escluso Com. Dati fatture" per non popolare l'archivio Comunicazione Dati Fatture.

 

Contribuente in regime normale che diventa contribuente minimo

Procedura operativa:

In Anagrafica Unica, nella sezione "Attività" impostare come tipo di Contabilità "Impr. giov. e mob. D.L. 98/2011", per un corretto collegamento con le procedure fiscali.

Anagrafica azienda sezione dati annuali.

Barrare la casella contribuenti minimi.

Per gestire il regime dei contribuenti minimi, inserire un esercizio con contabilità semplificata e il regime fiscale "PF - Contribuenti minimi" (Configurazione azienda - Attività - Esercizi Contabili).

Indicare nei dati Iva annuali la periodicità Iva Mensile, in quanto per le fatture relative a acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto soggette a reverse charge c'è l'obbligo di integrare la fattura (con le modalità indicate di seguito sotto la voce “IVA) e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo.

Per le imprese occorre rilevare costi e ricavi per cassa (si veda sotto “Determinazione del reddito”).

Per verificare se il volume d'affari per l'anno solare rientra nel limite di 30.000 euro è possibile stampare la lista Volume d'affari (Operazioni annuali – Liste – Lista raccordo Iva – Opzione Volume d'affari).

Per verificare il limite dei 15.000 euro per gli acquisti di beni ammortizzabili occorre stampare la lista Beni Amm. per compilazione dichiarazioni - Verifica contribuenti minimi (Operazioni Annuali - Liste).

Per i professionisti le prestazioni non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Per i contribuenti minimi dal 1/1/2012 in base alla legge 98/2011 è previsto l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto.

Per i contribuenti minimi non sono dovute Irpef, addizionali regionali e comunali e sono esenti da Irap.

I contribuenti minimi non devono compilare gli Studi di settore.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro e dalla presentazione della Comunicazione Dati IVA.

I  contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione relativa alle Operazioni effettuate con operatori di paesi della Black list.

 

Si consiglia quindi di procedere come segue per le imprese (per i professionisti il criterio di cassa viene adottato in ogni caso), nel periodo di transizione, supponendo che l'impresa adotti il regime nel 2013:

In vigenza del regime dei minimi, osservare le regole indicate all'inizio del capitolo.

 

Registrazione fatture ricevute da contribuenti minimi

Chi riceve fatture da soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi, deve:

  1. utilizzare un codice Iva escluso ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge fin. 2008 come EL12 presente in Banca dati;

  2. per le prestazioni assoggettate al reverse charge non devono essere integrate le relative fatture, secondo i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 37/2006 in relazione al previgente regime dell'art. 32-bis.

 

Se la fattura è ricevuta da un fornitore contribuente minimo professionista e deve essere riportata nel 770, occorre procedere come segue:

  1. Creazione di un codice ritenuta senza aliquota

Questa operazione va eseguita una sola volta ed è valida per tutte le aziende.

In Tabelle/Anagrafiche, nell'Archivio Codici Ritenute inserire un nuovo codice, e compilare solo i campi Codice e Descrizione con dati a scelta.

 

  1. Inserimento fornitore

Il fornitore dovrà essere inserito come gli altri fornitori professionisti, per quanto riguarda la gestione dei dati 770, senza differenze, quindi dovrà essere contrassegnato con le barrature di “Gestione dati 770” e “Soggetto a ritenuta”. La ritenuta da associare al fornitore dovrà essere quella del punto 1. Come Tipo ritenuta occorre indicare una qualsiasi tipologia.

 

  1. Inserimento fattura e dati 770

La fattura dovrà essere inserita normalmente, utilizzando il codice IVA specifico EL12. Al salvataggio saranno creati in automatico i dati 770, nei quali non sarà necessario intervenire.

 

Istruzioni per la compilazione dei Redditi per i contribuenti minimi art. 1, commi 96-117, legge 24/12/07, n. 244 (finanziaria 2008)

I costi dell'esercizio relativi a manutenzioni, spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda e in genere le spese deducibili in più esercizi sono interamente deducibili nell'esercizio.

Allo stesso modo, le plusvalenze e i contributi e liberalità ricevuti devono essere tassate interamente nell'esercizio.

Negli esercizi in cui è in vigore il regime di Contribuente minimo, occorre utilizzare i seguenti conti:

Allo stesso modo occorre un conto per le plusvalenze e i contributi attivi che non sia raccordato al quadro RF e sia raccordato a RG5 (plusvalenze), quindi occorre utilizzare il conto 8610000150 plusvalenze e sopravvenienze per i soggetti che nell'esercizio successivo diventano contribuenti minimi e 8610000200 Sopravvenienze attive straordinarie invece dei contributi attivi, raccordato a RG6.

La Circolare 34/E del 13 luglio 2009 dispone che per le spese di rappresentanza, per i contribuenti minimi, viene applicato lo stesso plafond applicato alle imprese (1,3% dei ricavi) e ai professionisti (1% dei ricavi). I conti su cui si applica il plafond sono quelli con l'indicatore Componenti di reddito = spese di rappresentanza nella Tabella piano dei conti. Sui conti non è presente il raccordo al rigo LM5 dei Redditi PF, in quanto il riporto viene eseguito non da raccordo ma da calcolo.

Se sul conto relativo a spese di rappresentanza è presente una percentuale di deducibilità, questa verrà considerata prima di applicare il plafond calcolato sui ricavi.

Per i contribuenti minimi professionisti non vengono considerate nel calcolo le spese per omaggi (inferiori a 50 euro) e per vitto e alloggio, in quanto la Circolare 34/E del 13 luglio 2009 ne prevede, diversamente dai professionisti non contribuenti minimi, l'integrale deducibilità, se inerenti all'attività. (i conti considerati spese di rappresentanza con deducibilità al 75% e  il limite del 1% dei ricavi sono: 6015001930 e 6015004620).

 

Altri conti specifici per i contribuenti minimi sono:

Per i dati degli esercizi precedenti, gli importi che nell'Alt A sono rinviati dagli esercizi precedenti al 2009, agli esercizi da 2009 in poi, vengono riportati, come risultato complessivo (cioè somma di tutti i ricavi – somma di tutti i costi dell'Alt A) in:

 

Corrispettivi

La Risoluzione 108/E dell'Agenzia delle Entrate del 23/04/09 ha chiarito come i contribuenti minimi, che non emettono scontrini o ricevute fiscali per i settori per cui non è obbligatorio ma che sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi, debbano compilare comunque il registro dei corrispettivi:

 

“Per motivi d'ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di cui all'art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al regime dei "minimi" continuando a fruire dell'esonero e ottemperando all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del DPR n. 633 del 1972.

In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare dell'esonero dall'obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino all'obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo.

L'obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l'eventuale superamento del limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato.

Del resto la circolare n. 7 del 2008, ha già chiarito che l'esonero dall' obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano, comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misurato re fiscale distinto per aliquote.”

 

 

Procedura da seguire nel caso in cui il regime dei minimi cessa di aver efficacia dall'anno stesso in cui si è superato il limite di 45.000 euro per i compensi percepiti o i ricavi conseguiti

 

Per riportare l'IVA sulle vendite e sugli acquisti dei periodi precedenti, inserire 2 fatture, una di vendita e una di acquisto, con cliente/fornitore fittizio da non rilevare nei righi contabili, dove invece vanno indicati i ricavi e i costi da stornare. Non è necessario ricalcolare le liquidazioni Iva periodiche dei periodi precedenti, ma l'imposta deve confluire nella dichiarazione Iva annuale.

Dal momento del superamento del limite le fatture vanno registrate con IVA.

Ai fini fiscali per le fatture occorre invece intervenire sulle date di competenza contabile quando queste sono state inserite nella fatture per gestire i pagamenti. In questo caso occorre cancellare le date di competenza.

 

 

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SE VIENE VERIFICATA LA CAUSA DI CESSAZIONE “IMMEDIATA” DEL REGIME DI CONTRIBUENTE MINIMO

 

Cessazione dall'anno stesso:

Se viene verificata la causa di decadenza “immediata” (superamente del volume d'affari di 45.000 euro) il contribuente deve applicare il regime ordinario per l'anno stesso. Il contribuente deve quindi:

 

Cessazione dall'anno successivo:

La decadenza del regime dei minimi con effetto dall'anno successivo si verifica quando non risultano rispettate le condizioni previste dal comma 96 dell'articolo 1, legge 244/2007 o quando si rientra in uno dei casi di esclusione soggettiva di cui al comma 99 del medesimo articolo. In pratica la cessazione dall'anno successivo si verifica nei seguenti casi:

 

Compilazione del quadro LM dei Redditi e regole di determinazione del reddito

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i costi promiscui per questi soggetti sono soggetti alla deduzione forfetaria 50%, non si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi delle normali aziende, ad esempio non si applica la deduzione del 40% per costi auto, 80% per telefoni, etc.; quindi devono essere utilizzati altri conti e non quelli deducibili all'80%.

 

Per le spese di rappresentanza, per i contribuenti minimi, viene applicato lo stesso plafond applicato alle imprese (1,3% dei ricavi) e ai professionisti (1% dei ricavi). I conti su cui si applica il plafond sono quelli con l'indicatore Componenti di reddito = spese di rappresentanza nella Tabella piano dei conti.

Se sul conto relativo a spese di rappresentanza è presente una percentuale di deducibilità, questa verrà considerata prima di applicare il plafond calcolato sui ricavi.

Per i contribuenti minimi professionisti non vengono considerate nel calcolo le spese per omaggi (inferiori a 50 euro) e per vitto e alloggio, in quanto la Circolare 34/E del 13 luglio 2009 ne prevede, diversamente dai professionisti non contribuenti minimi, l'integrale deducibilità, se inerenti all'attività.

 

 

Da Guida Contribuenti Minimi dell'Agenzia delle Entrate

 

Beni ad uso promiscuo

Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell'importo corrisposto, al lordo dell'IVA. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA/LAVORO AUTONOMO

 

 

Rimanenze

• rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime: non assumono alcuna rilevanza, in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse deve essere imputato per cassa al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento;

• rimanenze finali dell'esercizio precedente: si scomputano dai componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

Beni strumentali

• il costo è interamente deducibile nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento;

• la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime è pari all'intero corrispettivo di cessione e concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è percepito il corrispettivo.

Beni ad uso promiscuo

Sono deducibili nella misura del 50% a prescindere dalle specifiche regole previste nel TUIR.

Spese per omaggi, vitto e alloggio

Sono deducibili nella misura del 100% purché inerenti all'attività.

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Sono deducibili prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito.

L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'articolo 10 del TUIR.

 

CONTRIBUENTI  MINIMI CHE PASSANO AL REGIME ORDINARIO

I contribuenti minimi che nel 2012 non possono più applicare tale regime e optano per il regime ordinario (quindi non il regime ex minimi) e  i contribuenti minimi che devono obbligatoriamente passare al regime ordinario devono considerare i seguenti punti:

 

L'Iva che diviene esigibile in seguito all'uscita dei minimi costituisce sopravvenienza attiva imponibile.

 

Effettuare quindi la seguente registrazione:

DARE Iva su acquisti

AVERE Sopravvenienze attive (ad es. utilizzare il conto “8610002200”)

 

Per considerarla in automatico nella liquidazione IVA periodica, la registrazione deve essere di tipo IVA, per questo si può creare una causale uguale a FTRI ma con una descrizione specifica come "rettifica detrazione IVA cambio regime".

Inserire quindi un “fornitore” fittizio (denominandolo ad esempio “Rilevazione per rettifica detrazione”).

Nei righi contabili sostituire con il conto sopravvenienze attive. Il codice IVA da utilizzare deve essere di sola imposta  come ad esempio il codice Iva RE21.

Occorre inoltre utilizzare codici con l'aliquota relativa alla merce da rettificare (se la merce era al 21%, per esempio, deve essere utilizzato il codice IVA RE2N,  se fosse al 10% per esempio, deve essere creato un nuovo codice iva copiandolo da RE2N,  il raccordo va comunque bene, l'utente deve modificare oltre al calcolo l'aliquota IVA).

 

Riferimenti normativi: art. 7 lettera e), DM 2/1/2008, Circolare 73/E del 21/12/2007

 

Iva sui beni strumentali e sulle rimanenze acquisiti in vigenza del regime dei minimi

L'Iva che diviene esigibile in seguito all'uscita dei minimi costituisce sopravvenienza attiva imponibile.

 

Effettuare quindi la seguente registrazione:

DARE Iva su acquisti

AVERE Sopravvenienze attive (ad es. utilizzare il conto “8610002200”)

 

Per considerarla in automatico nella liquidazione IVA periodica, la registrazione deve essere di tipo IVA, per questo si può creare una causale uguale a FTRI ma con una descrizione specifica come "rettifica detrazione IVA cambio regime".

Inserire quindi un “fornitore” fittizio (denominandolo ad esempio “Rilevazione per rettifica detrazione”).

 

Nei righi contabili sostituire il fornitore con il conto sopravvenienze attive. Il codice IVA da utilizzare deve essere di sola imposta come ad esempio il codice Iva RE3N.

Per le rimanenze, occorre utilizzare codici con l'aliquota relativa alla merce da rettificare (se la merce era al 22%, per esempio, deve essere utilizzato il codice IVA RE3N,  se fosse al 10% per esempio, deve essere creato un nuovo codice iva copiandolo da RE3N,  il raccordo va comunque bene, l'utente deve modificare l'aliquota IVA).