8.2.14 - Beni acquisiti in leasing (Menù Archivi Aziende)

 

La procedura consente l’inserimento dei dati per il calcolo del piano di ammortamento finanziario del leasing, dell’importo dei ratei/risconti da rilevare in prima nota, del prospetto degli importi da indicare nella nota integrativa.

Viene gestito in automatico il piano di ammortamento finanziario per il leasing a rate costanti; per gestire altri casi indicare Calcolo "manuale" ed inserire manualmente il piano di ammortamento finanziario.

 

Importante: poichè in presenza dell'archivio beni in leasing, il riporto nelle procedure fiscali per le contabilità ordinarie considera la quota indeducibile come variazione in diminuzione del valore di bilancio, è necessario, per evitare anomalie nel riporto dei dati negli Studi di settore e nell'IRAP, NON utilizzare conti di canoni di leasing a deducibilità limitata. Questi conti possono essere usati in assenza di dati nell'archivio beni in leasing.

 

Procedura per l’inserimento dei dati.

  1. inserire i dati nella sezione “Calcoli” dell’archivio “Beni acquisiti in leasing”;

  2. nella sezione “Canoni” cliccare su “Genera” per generare il piano di ammortamento finanziario;

  3. nella sezione “Bene” inserire i dati validi per la generazione degli ammortamenti virtuali e per l’inserimento del bene come cespite, dopo averlo riscattato;

  4. nella sezione “Ammortamenti” verificare ed eventualmente integrare i dati per il calcolo degli ammortamenti virtuali; è possibile calcolare gli ammortamenti cliccando sul bottone “Genera”, in alternativa è possibile calcolare gli ammortamenti per tutti i beni in leasing complessivamente, utilizzando la funzione Operazioni annuali – Calcolo ammortamenti beni acquisiti in leasing.

  5. nella sezione “Ratei/Risconti” cliccare su “Gen. Tutti” per calcolare i ratei o risconti su leasing per tutti gli eservizi presenti nell’azienda. I dati di esercizi precedenti non presenti devono essere inseriti manualmente, anche in un unico rigo cumulativo.

 

Procedura per la generazione dei ratei/risconti in prima nota sui beni acquisiti in leasing.

monte canoni x gg. del contratto relativamente all’esercizio o al periodo indicato : giorni totali di durata del contratto.

 

Procedura per la gestione della cessione del contratto di leasing a terzi prima della scadenza

Ai fini dei calcoli fiscali e per la nota integrativa occorre fare le seguenti modifiche:

 

Procedura per gestire la modifica dell’aliquota IVA da 21 a 22, in presenza di una quota di IVA indetraibile

Nella prima videata “Contratto”, occorre rettificare il Totale monte canoni iniziali, nella colonna “Totale” quindi indicare Calcolo = Manuale, così è possibile rettificare il dato per indicare la maggiore imposta in seguito al cambiamento di aliquota (questo dato serve per il calcolo dei ratei/risconti); nella videata "Piano di ammortamento finanziario" occorre inserire il canone (compreso di eventuale IVA indetraibile) calcolato con IVA al 22%, nella colonna "Canone", per le rate residue. Tutti gli altri importi vengono aggiornati in automatico.

 

Esempio:

Canone di 600 euro + IVA 21%, detraibile al 40%:

L'operazione che occorre fare è sostituire, nella colonna "canone", l'importo di 675,6 con quello nuovo di 679,2 euro.

Nel campo “Totale monte canoni iniziale”, colonna “Totale”, occorre aggiungere all’importo presente, l’importo di 3,6 euro x il numero dei canoni soggetti alla nuova aliquota.

 

Procedura per il controllo delle dichiarazioni fiscali

Il prospetto per la verifica dei dati ricavati dall’archivio beni in leasing viene stampato con la lista Archivi azienda – Liste – Beni acquisiti in leasing, opzione “Dati per dich. fiscali”.

Redditi

Per la verifica ai fini della compilazione dei Redditi è indicato il valore del costo deducibile Ires (depurato delle spese di incasso, da imputare a costo d'esercizio) che sarà riportato nel quadro RE o RG (ricavato applicando al costo di competenza dell’esercizio la percentuale di deducibilità ricavata) come segue:

max. deducibile Ires (es. 18075,99 per autoveicoli, se presente e se minore del costo del concedente) : costo del concedente x % di deducibilità ai fini Ires (es. 40%) se diversa da 100).

Nel quadro RF viene invece indicato il valore della variazione in aumento, data dal costo di competenza al netto del costo deducibile Ires.

Irap

Per il quadro Irap dei Redditi vengono stampati i valori inseriti come variazione in diminuzione. Per le imprese si tratta del costo di competenza al netto del costo deducibile Irap; quest’ultimo è calcolato sottraendo dal costo deducibile Ires gli oneri finanziari indeducibili Irap e la quota di indicizzazione dell’anno, rapportati alla percentuale di deducibilità.

Gli oneri finanziari indeducibili Irap sono il valore riportato per i professionisti e sono calcolati ricavando dal totale degli interessi la quota dell’esercizio.

Per le Società di Capitali, il valore contabile dei canoni di leasing ai fini Irap viene ridotto dei soli interessi.

Per quanto riguarda il leasing su immobili, la quota di pertinenza del terreno viene considerata indeducibile ai fini Irap, anche per i soggetti che compilano l’Irap in base all'articolo 5 del Dlgs 446/97. Nonostante il fatto che questi soggetti  determinano il valore della produzione sulla base delle risultanze del conto economico, in cui risulta il canone complessivo, nella circolare 17/E/2013, l’Agenzia delle Entrate indica, al paragrafo 6, che la quota terreno va resa indeducibile ai fini Irap.

Irap art. 5-bis

Per i soggetti che compilano l'IRAP secondo l'art. 5-bis, gli interessi vengono portati in deduzione dal canone direttamente da archivio. Se non viene compilato l'archivio, occorre utilizzare un conto specifico per rilevare gli interessi, al fine di automatizzare il riporto IRAP. Non si deve invece utilizzare un conto distinto per gli interessi quando viene gestito l'archivio, perchè si avrebbe una doppia deduzione IRAP.

Anche la quota indeducibile viene riportata da archivio. Come nel caso degli interessi, se non viene compilato l'archivio, può essere utilizzato un conto apposito per non riportare nell'IRAP la quota indeducibile, ma non si deve utilizzare un conto apposito quando viene gestito l'archivio, per evitare una doppia deduzione.

Allo stesso modo non occorre utilizzare conti di canone di leasing a deducibilità limitata, quando è gestito l'archivio.

Studi di settore

Il valore dei beni riportato negli studi di settore, per i beni acquisiti in leasing è dato dal costo del concedente, determinato al netto del valore dei terreni, del massimo ammortizzabile e della percentuale di deducibilità.

Nel caso delle società di capitali, l'importo deducibile del canone, trasferito negli studi di settore, è ridotto degli interessi. Gli interessi deducibili da leasing devono essere gestiti con l'archivio interessi passivi art. 96 e vengono riportati nel rigo relativo agli interessi. In questo modo si evita un doppio riporto degli interessi da leasing.

 

Calcolo della % di deducibilità

Massimo ded. ires : costo del concedente x % di ded. Ires

 

Costo deducibile Ires

Canoni di competenza dell'esercizio x % di deducibilità

 

Oneri finanziari (indeducibili Irap)

Calcolo ai fini IRAP ex art. 5 D.Lgs. 446/97:

Interessi di competenza dell'esercizio (dati da totale interessi x gg. esercizio : gg. durata contratto) x % di indeducibilità (data da 100 - % di deducibilità).

Il totale degli interessi è calcolato su valori al netto di IVA indetraibile se presente ed è dato dal totale degli interessi presenti nel piano di ammortamento finanziario, non dal valore presente nel campo Interessi della prima videata dell’archivio.

È possibile indicare in corrispondenza di ogni rata la quota di interesse indicata nel contratto, il programma ricalcolerà gli altri dati in base a quanto indicato.

In generale, nel piano di ammortamento finanziario, l’interesse è calcolato per ogni rata applicando la percentuale di interesse al debito residuo.

Gli interessi su leasing ai fini dell’IRAP calcolata sulla base dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 sono invece indeducibili per intero.

 

Nota: Durata minima fiscale del contratto

Non è gestito il caso, previsto dall’art. 4-bis del Dl 16/2012, nel quale la durata del contratto di leasing è inferiore al minimo fiscale.

In questa situazione, i canoni imputati a conto economico dovranno essere in parte recuperati a tassazione con opportune variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi, in quanto fiscalmente la deduzione deve essere fatta in base alla durata minima prevista per il leasing (per esempio, per gli immobili, 18 anni).

Ai fini Irap si ritiene, in mancanza di espressi chiarimenti normativi, che non si applica il doppio binario e la deducibilità si applica in base alla durata effettiva del contratto.

 

Deducibilità dei canoni di leasing su immobili per professionisti

La procedura non effettua controlli automatici sulla base delle date indicate per il contratto di leasing. La deducibilità o meno dei canoni dipende dal campo “Ded. lim” (deducibilità limitata) della sezione Ammortamenti dell’archivio.

Occorre quindi impostare, per i leasing con anni di inizio contratto compresi tra 2010 e 2013, e per gli anni precedenti al 2007, il valore “Indeducibile”, in quanto i canoni di leasing su beni immobili acquisiti in questi anni non sono deducibili.

 

Esempio di registrazione di macchinari ricevuti in leasing

Supponiamo di stipulare un contratto di leasing procurandoci la disponibilità di alcuni macchinari.

Al momento del ricevimento da terzi dei macchinari effettuare la registrazione utilizzando i seguenti conti d’ordine:

9005000100 Macchinari e altri beni in leasing (Dare)

9050000150 Cedenti macchinari in leasing (Avere)

Il conto  9005000100 è raccordato nel Piano dei conti CEE nella sezione “Conti d’ordine”.

 

Procedura per la stampa del prospetto dati per nota integrativa.

Il prospetto per il riporto dei dati nella nota integrativa relativo ai beni acquisiti in leasing viene stampato dalla lista Bilancio CEE (Operazioni annuali – Compilazione dichiarazioni – Bilancio Cee).

 

Procedura per gestire la moratoria di un leasing

Per gestire il rinvio del pagamento della quota capitale di determinate rate, occorre osservare le seguenti indicazioni, nell’archivio Beni in leasing:

Dopo queste modifiche è necessario non rigenerare il piano di ammortamento finanziario.

 

Bene

Indicare il codice assegnato al bene.

 

Prossimo numero libero

Cliccare sul bottone per proporre il primo codice libero.

 

Descrizione

Indicare la descrizione del bene.

 

Attività

Indicare l’attività a cui si riferisce il bene.

 

Note

Indicare eventuali note.

 

Calcolo

Selezionare il tipo calcolo (automatico/manuale).

 

 

 

SEZIONE CONTRATTO

 

DATI CONTRATTO

 

N° Contratto

Indicare il numero attribuito al contratto di leasing.

 

Dal

Indicare la data di stipula del contratto di leasing, anche se precedente alla data di inizio validità.

La data da cui partono le rate va inserita nel campo "Data I° rata".

 

Al

Indicare la data in cui termina del contratto di leasing.

Il programma in automatico calcola la durata in :

 

Tipo rate

Indicare la tipologia di pagamento delle rate : anticipata o posticipata

 

Periodicità

Indicare la periodicità delle rate di leasing: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.

 

Data prima rata

Indicare la data di fatturazione della prima rata di leasing.

 

Numero rate

Indicare il numero  delle rate di leasing.

Se il tasso di interesse indicato in archivio è più basso di quello effettivo, il numero di rate può risultare inferiore a quanto derivante da contratto; per ogni rata infatti viene calcolata una maggiore percentuale di capitale e una minore percentuale di interessi, così che il debito si estingue prima.

 

Fornitore

Indicare il fornitore dal quale è stato acquistato il bene.

 

Aliquota Iva

Indicare l’aliquota Iva da applicare al bene ai fini del calcolo del totale pagato.

 

% Iva indetraibile

Indicare la percentuale di in detraibilità Iva cui è soggetto il bene e i relativi canoni di leasing, serve a calcolare l’Iva indetraibile  e il totale imponibile più Iva indetraibile su ciascuno dei dati sotto riportati.

 

Aliquota Iva spese incasso

Indicare l'aliquota IVA da applicare alle spese di incasso, per il calcolo del totale pagato.

 

 

IMPORTI CONTRATTO

 

Maxicanone iniziale

Data Imponibile Iva indetraibile Totale

 

Spese pratica e accessorie

Indicare il valore compreso di IVA indetraibile, viene considerato parte del costo storico del bene.

 

Canone periodico

Imponibile Iva indetraibile Totale

 

Totale canoni periodici

Imponibile Iva indetraibile Totale

 

Spese incasso in fattura

Spese di incasso (al netto di IVA). Da non indicare se ritenute onere a carattere autonomo (soluzione consigliata) in quanto sarebbero così considerate spese dell’esercizio. Se invece si reputano costi di natura accessoria ai canoni di leasing, indicarle per considerarle nel calcolo dei ratei/risconti.

 

Tot. Spese incasso in fattura

Sono considerate nel calcolo dei ratei/risconti/costo di competenza, ma escluse dal costo di competenza ai fini del calcolo del costo deducibile Ires.

 

Totale monte canoni iniziale

Imponibile Iva indetraibile Totale

 

Costo del concedente

Costo di acquisto del bene sostenuto dal concedente viene considerato come valore del cespite.

In mancanza indicare la somma delle quote capitali relative ai canoni e del prezzo di riscatto.

 

Valore Riscatto

Indicare il costo di riscatto del bene al fine di includerlo nel piano di ammortamento finanziario.

 

Totale costi con Riscatto

Totale

 

Tasso d’interesse:

Indicare il tasso d’interesse per effettuare il calcolo del piano di ammortamento.

 

Annuo

Indicare il tasso d’interesse per effettuare il calcolo del piano di ammortamento, in base a questo dato saranno calcolati in automatico il tasso periodico e gli interessi, oppure potrà essere imputato manualmente il tasso periodico.

 

Calc. (automatico/manuale)

Selezionare il tipo calcolo del tasso periodico.

 

Periodico

Il tasso d’interesse periodico viene calcolato come (1+i)1/K  - 1, dove "i" è il tasso d'interesse annuale e "K" è la periodicità in mesi (se le rate sono mensili, K è pari a 12).

 

Interessi

Interessi calcolati come differenza tra “Totale costi con Riscatto” e “Costo del concedente”.

 

Interessi calcolati

Viene visualizzato il totale degli interessi, utilizzati per i riporti nelle dichiarazioni fiscali, calcolati nel piano di ammortamento finanziario.

Con il tasso di interesse corretto, i campi “Interessi” e “Interessi calcolati” dovrebbero essere pressochè uguali (è ammissibile una differenza di diversi centesimi, visto che gli “interessi calcolati” sono calcolati su ogni rata, mentre gli “interessi” sono calcolati sul totale del leasing.

Possono invece essere diversi, nel caso di variazione del tasso di interesse o di altre casistiche simili.

In caso di imposta parzialmente deducibile, l'imposta stampato, a differenza del campo "Interessi", non considera questa imposta.

 

 

 

SEZIONE CANONI

 

PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO

 

Arrotond. (II° decimale/Unità)

Indicare il tipo di arrotondamento da effettuare nel calcolo dei canoni di leasing (quota capitale e interessi).

 

Piano di ammortamento finanziario

Indicare in questa sezione tutte le rate di leasing del bene.

Se le rate sono costanti potrà essere effettuato il calcolo automatico utilizzando  il bottone “GENERA”, in caso contrario sarà necessaria l’imputazione manuale.

Gli importi sono comprensivi dell’Iva indetraibile.

I calcoli del piano di ammortamento finanziario sono:

 

Tipo rata

Indicare se la rata è : un maxicanone, un canone, il costo di riscatto.

 

Indicare il numero della rata.

 

Data

Indicare la data di scadenza della rata.

 

Canone

Indicare l’importo totale del canone di leasing.

L’importo comprende anche la percentuale di IVA indetraibile. Può essere indicato manualmente, e in questo caso il programma ricalcola i dati della rata stessa e delle rate successive. Occorre sempre ricordarsi, inserendo l’importo manualmente, di inserirlo compreso dell’Iva indeducibile.

 

Quota Interessi

Indicare la quota interessi del canone di leasing.

È possibile indicare la quota di interesse indicata nel contratto di leasing: il programma ricalcolerà i dati delle rate successive in base al valore inserito.

 

Iva Ind. Int.

Indicare l'IVA indetraibile sulla quota interessi.

 

Quota capitale

Indicare la quota capitale del canone di leasing.

 

Iva Ind. Cap.

Indicare l'IVA indetraibile sulla quota capitale.

 

Debito Res.

Indicare il debito residuo.

 

Tot. Pagato

Indicare il totale pagato nella rata (iva inclusa).

 

Indicizzazione

Indicare la quota di indicizzazione del canone di leasing. Non viene compreso nel totale pagato, dopo averla indicata non cliccare sul bottone genera .

Viene considerata nel calcolo dei ratei/risconti e dei valori fiscali.

 

 

SEZIONE BENE

 

DATI BENE

 

Tipo bene

Indicare se bene materiale o immateriale.

 

Categoria

Indicare la categoria di appartenenza del cespite.

Nel secondo campo viene indicato il tipo di bene ammortizzabile (beni mobili, beni immobili, autovetture..).

 

% fiscale

Indica la percentuale di ammortamento e viene riportata dal campo “Categoria”.

 

Ded.

Viene indicata la percentuale di deducibilità della quota di ammortamento.

 

Conto

Indicare il conto in cui sono stati registrati contabilmente  i canoni di leasing relativi al bene.

 

Val. Terreno

Indicare per i fabbricati il valore del terreno per il calcolo del costo deducibile Ires.

Il valore indicato, se non conosciuto, va ricavato dal seguente calcolo:

(Costo del concedente - Valore riscatto) * 20% o 30%.

 

Immobili particolari per soggetti non operativi

Per gli immobili, ai fini della compilazione nei Redditi del prospetto per la verifica dei requisiti per società non operative, indicare nel caso in cui si tratta di immobili “Categoria A/10” o immobili “Abitativi”, altrimenti l’immobile è considerato nel campo “Immobili ed altri beni”.

 

Beni mobili: Beni art. 8-bis comma 1 let. a (navi e aerei)

Barrare per riportare il bene, ai fini della compilazione nei Redditi del prospetto per la verifica dei requisiti per società non operative, nel campo “Immobili ed altri beni”, in alternativa il cespite viene considerato “Altre immobilizzazioni”.

 

Circolare 28/e/2006

Testo: in vigore dal 04/07/2006 ART. 36 C.7 e 8 L.223/2006

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati

nel corso di periodi di imposta precedenti.

 

26 INDEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO TERRENI (ART. 36, COMMI 7 E 8) (stralcio circolare 28/e/2006)

L’articolo 36, comma 7, stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per natura ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2 del TUIR. Ne sono esclusi, pertanto, gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo.

Il successivo comma 8 prevede che le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

 

Agevolazione Tremonti Ter

Barrare l’opzione per usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dal DL. 78/2009.

Potranno usufruire di questa agevolazione tutti i beni in leasing acquisiti o consegnati nel periodo che va dal 01 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

 

Non considerare per soggetti non operativi

Barrare la casella per non considerare il bene ai fini del trasferimento nel quadro "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi".

 

Classificazione Nota Integrativa

Suddivisione richiesta dalla Nota integrativa. Può assumere i valori:

 

 

STUDI DI SETTORE

 

Att. Studi

Inserire la sigla dell'attività ai fini degli studi di settore per gli export/risconti e ratei.

 

Costruzione leggera stabile

Barrare per le costruzioni leggere che hanno il carattere della stabilità e sono assimilate alle immobilizzazioni, nei casi in cui i valori debbano essere distinti dagli altri beni materiali.

 

Fabbricato industriale

Barrare per indicare che il bene è un fabbricato industriale, ai fini della compilazione dei righi RS83-84 dei Redditi SC.

Se è presente un valore terreno ma non è stata indicata la barratura, il fabbricato sarà considerato non industriale.

 

 

RISCATTO BENE

Indica  i dati del bene “riscattato”, il bene va inserito nei beni ammortizzabili, utilizzando l’apposita ricerca presente sul campo beni ammortizzabili che permette di eseguire il riporto.

 

Procedura per registrare in Prima Nota una fattura ricevuta per riscatto finale di leasing

  1. Inserire in Prima Nota la fattura d’acquisto con causale FTRI, indicando come sempre il conto patrimoniale dell’immobilizzazione (ad es. “Macchinari” o altro).

  2. Dopo aver salvato la registrazione della fattura, si apre la maschera per inserire in automatico il cespite nell’archivio dei beni ammortizzabili, quindi confermare l’inserimento.

  3. Nell’archivio Beni ammortizzabili compilare manualmente la sezione “Redditi/Studi/Leasing”, in particolare l’ultimo campo “Beni riscattati da leasing” selezionandolo con F9 dalla lista dei beni in leasing che sono presenti.

  4. In automatico nell’archivio dei Beni in leasing viene compilata la sezione “Bene” con il bene riscattato.

 

 

RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Indicare in questa sezione tutte le variazioni intervenute nel costo ammortizzabile nel corso del contratto di leasing del bene. Dati necessari al fine della compilazione della Nota Integrativa e degli Studi di Settore.

 

Esercizio

Indicare l’esercizio in cui è intervenuta la variazione del costo.

 

Segno +/-

Indicare il tipo di variazione intervenuta nel costo (aumento/diminuzione del valore).

 

Valore

Indicare l’importo della variazione del costo.

Indicare sempre valori positivi; la procedura aumenterà o a diminuirà il costo a seconda del segno indicato nella descrizione della variazione.

 

 

 

SEZIONE AMMORTAMENTI

 

DATI AMMORTAMENTO

Sezione riservata al calcolo dell’ammortamento.

L'ammortamento viene calcolato in automatico per gli esercizi presenti nell'azienda.

 

Ded.

Indicare la categoria a cui appartiene il bene per la deducibilità della quota di ammortamento. Scegliere tra:

 

La deducibilità dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che ora è al 90% sarà del 70%.

I veicoli utilizzati dalle imprese e dai professionisti passano dalla deducibilità 40% al 20% (per i rappresentanti e gli agenti la norma non cambia).

Dal 1/1/2013 (in realtà, l’entrata in vigore è stabilita dall’esercizio successivo a quello in corso al 18/07/12), ma per le imprese e i professionisti sarà già necessario in Unico 2013 eseguire i calcoli tenendo conto delle nuove percentuali ai fini del calcolo dell’acconto utilizzando il metodo storico.

La procedura in automatico considera la nuova percentuale di deducibilità dal 2013 (per esercizi coincidenti con l’anno solare) e la “vecchia” percentuale fino al 2012.

 

Legge 28/06/2012 n.92 art. 4 commi 72 e 73 in vigore dal 18/07/2012

72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento»;

  2. alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

 

Articolo 4 Comma 73

In vigore dal 18 luglio 2012

73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

 

Ded. al

Questo campo viene riportato automaticamente ed è modificabile solo se nel campo “Ded.” è stato scelto il valore “Manuale”.

 

Max

Il campo contiene il valore massimo fiscale ammortizzabile ai sensi dell'art. 164 del T.U.I.R. È editabile solo se nel campo “Ded.” è stato scelto il valore “Manuale”.

 

Tipo

Indicare il tipo di ammortamento da calcolare:

 

% Manuale

Barrare la casella per applicare una percentuale di ammortamento da indicare manualmente.

 

%

Indicare la percentuale di ammortamento se è stata barrata la casella “% Manuale”.

 

Esercizi ammortamento beni immateriali

Se il bene ammortizzabile è immateriale in questo campo vengono riportati gli esercizi di ammortamento dalla categoria indicata nel campo “Categoria”.

È comunque possibile modificare il numero degli esercizi.

 

Extra deduzione Legge 208/2015

Questo indicatore stabilisce se il bene è soggetto alla maggior deduzione del 40% introdotto dalla Legge di stabilità 2016.

L'indicatore assume questi valori:

 

Acconto del 20% o superiore versato, Extra Deduzione L. 208/2015 applicabile fino al 30/06/2018, L. 232/2016 applicabile fino al 30/09/2018

Il comma 1 dell’articolo 3 della Legge di Bilancio 2017 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Alle stesse condizioni, la Legge 3 agosto 2017 n. 123 ha prorogato l'agevolazione della maggior deduzione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.

 

Barrare la casella nel caso ci sia un anticipo pari ad almeno il 20%, pagato entro il 31/12/2017.

 

Bene soggetto alla deduzione del 250% (se materiale) o 140% (se immateriale) del valore - legge stabilità 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; tali beni sono ricompresi nell'Allegato A della legge.

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della legge, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

Barrare la casella per applicare tale maggiorazione.

 

 

 

DATI AMMORTAMENTO CIVILE

Sezione riservata ai dati dell’ammortamento civile.

 

Tipo

Scegliere il tipo di ammortamento da applicare al cespite:

 

%

Indicare la percentuale di ammortamento nel caso in cui nel campo “Tipo” l’utente abbia scelto di applicare il tipo di ammortamento “% Manuale”.

 

Eserc. Amm.

Indicare gli esercizi di vita utile del bene nel caso in cui nel campo “Tipo” è stato scelto uno dei seguenti metodi di ammortamento: “Costante in base alla vita utile”, “Quote decrescenti (aritmetico)” o “Quote decrescenti (logaritmico)”.

 

Ricavo residuo

Indicare il presunto valore di realizzo in caso di vendita del bene.

Questo dato è necessario per il tipo di calcolo “Quote decrescenti (logaritmico)”.

 

Cliccare sul pulsante per effettuare il calcolo dell’ammortamento civile in base alle impostazioni indicate nei campi precedenti.

Dopo aver cliccato sul bottone verranno compilati i dati nella griglia“Ammortamento” sottostante.

 

Ultimo esercizio da considerare in ammortamento

In caso di mancato riscatto, perdita del bene o cessione dopo il riscatto, indicare l'ultimo esercizio di ammortamento.

 

 

AMMORTAMENTI CIVILI VIRTUALI

La funzione "Calcola ammortamenti beni acquisiti in leasing" (Operazioni annuali) compila automaticamente la sezione presente nell'archivio Beni in leasing.

Queste operazioni sono necessarie solo per le società che compilano il bilancio CEE e quindi in nota integrativa devono indicare i dati relativi ai beni in leasing.

 

Esercizio

Viene indicato l’esercizio di ammortamento del bene.

 

Costo

Il campo contiene il costo ammortizzabile del cespite, ovvero del costo storico aumentato o diminuito delle variazioni registrate nelle precedente sezione “Rettifiche e Riprese di Valore”.

 

Fondo Iniziale

Viene indicato il valore del fondo di ammortamento all’inizio dell’esercizio.

 

Tipo

Il campo riporta il tipo di ammortamento scelto nella sezione “Dati ammortamento civile”.

Scegliere il valore “Riporto amm.ti precedenti” quando per il bene ammortizzabile sono già stati effettuati degli ammortamenti negli esercizi precedenti, per inserire in questo rigo il riepilogo di tali ammortamenti.

 

%

Il campo indica la percentuale di ammortamento applicata nell’esercizio.

Viene utilizzata la percentuale della categoria di appartenenza del bene ammortizzabile o la percentuale indicata nel campo “%” in caso di tipo di ammortamento con percentuale da indicare manualmente.

 

Ammortamento

Viene indicato il valore della quota di ammortamento dell’esercizio.

 

Fondo finale

Viene riportato il valore del fondo finale, ovvero il valore del fondo iniziale aumentato della quota di ammortamento dell’esercizio.

 

Residuo

Valore residuo ammortizzabile del bene.

 

 

SEZIONE RATEI/RISCONTI

In questa sezione sono archiviati per ogni esercizio i dati calcolati relativamente al risconto o al rateo per il bene.

 

Calc. tutti

Cliccare sul bottone per effettuare il calcolo del risconto attivo o rateo passivo. Il calcolo viene eseguito per ogni esercizio presente nell’azienda.

Se l’inizio del contratto di leasing ha una data precedente al primo esercizio presente nell’azienda (es. primo esercizo 2007, il leasing è iniziato nel 2005) occorre inserire manualmente i dati dell’esercizio precedente.

 

GG

Giorni dell’esercizio per cui è attivo il contratto di leasing.

 

Monte canoni

Totale dei canoni.

 

Tot. Competenza

Importo dato dal Monte canoni al netto delle spese di incasso, ragguagliato ai giorni dell’esercizio per cui è attivo il contratto di leasing, rispetto al totale dei giorni del contratto di leasing.

 

Tot. Pag. eserc.

Importo dei canoni pagati nell’esercizio, incluso il maxicanone se pagato nell’esercizio.

Comprende anche il risconto attivo o il rateo passivo, riportato dall’esercizio precedente.

 

Risconto attivo

Importo dato dalla differenza tra il Tot. Pag. eserc. e Tot. Competenza (se maggiore di zero)

 

Rateo passivo

Importo dato dalla differenza tra il Tot. Pag. eserc. e Tot. Competenza (se minore di zero, viene riportato con segno positivo)

 

Gen. Prima nota

La barratura indica che il rateo o il risconto è stato registrato in prima nota.

La barratura viene riportata in automatico dalla generazione delle Scritture di rettifica e, se presente, esclude l’importo nel caso la generazione delle Scritture di rettifica venga eseguita una seconda volta con l’indicazione della barratura “Solo prime note non registrate”.