La funzione "Genera ravvedimento F23" consente di creare in automatico, partendo dal versamento originario, il versamento per ravvedimento per regolarizzare spontaneamente un versamento non effettuato nei termini.
Nota: non è gestito il ravvedimento dei versamenti scaduti prima del 01/02/2011.
Procedura operativa:
1. Dalla sezione “Modello F23” cliccare sulla
funzione presente nel menù di navigazione dei quadri (ALT
R).
Indicare la data in cui doveva essere eseguito
il versamento (es. 16/01/2016) e scegliere utilizzando il bottone in corrispondenza della descrizione “Esegui il ravvedimento
per i versamenti”, i versamenti per i quali eseguire il ravvedimento.
Verrà aperto l’elenco dei versamenti presenti nel periodo di versamento corrispondente alla data indicata nel campo “Data in cui doveva essere eseguito il versamento”.
Selezionare il versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento. La selezione può essere effettuata posizionandosi sul versamento da selezionare, con doppio clicc oppure con il tasto “Invio” .
Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento e il relativo numero di versamento;
Conferma la generazione con il tasto F8 o cliccando
sul bottone ;
In automatico verranno generati i modelli F23 per ravvedimento, nella sezione "Ravvedimento" di questi modelli verranno generati tanti righi di sanzioni e interessi quanti sono i debiti del ravvedimento. Se è assente il codice tributo per le sanzioni e/o per gli interessi indicarlo manualmente direttamente nel Modello F23.
Barrare la casella "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi" se deve essere eseguito il ravvedimento operoso solo per il versamento della sanzione e degli interessi, perchè il tributo con il Modello F23 è già stato versato in ritardo dal contribuente e ora vuole pagare solo le sanzioni e gli interessi.
In questo caso è necessario indicare anche la data nel campo "Data in cui è stato eseguito il versamento del Modello F23".
Gli interessi per ravvedimento verranno calcolati in base ai giorni che intercorrono tra la data di scadenza originale (indicata nel campo "Data in cui doveva essere eseguito il versamento") e la data in cui è stato eseguito il pagamento del Modello F23, verrà inoltre barrato sul nuovo modello F23 creato “Ravvedimento solo per sanzioni e interessi” in questo modo eseguendo la stampa del modello verranno stampati solo gli interessi e le sanzioni.
Note:
L’Agenzia delle Entrate non ha chiarito per tutti i codici tributo F23 con quali codici indicare le sanzioni e gli interessi, per questo motivo in tabella Tributi F23 sono assenti in alcuni tributi i campi “Codice tributo per interessi ravv.” e “per sanzione” se è necessario eseguire il ravvedimento di questi tributi è consigliabile contattare l’Agenzia delle Entrate per aver chiarimenti su quali codici effettivamente utilizzare per il ravvedimento.
Nella procedura F23 è gestito il ravvedimento per omessi o tardivi versamenti per i quali la sanzione, in base all'art. 13 del DLGS n. 471 del 1997, è pari al 30% con le relative riduzioni:
0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire dal 01/01/2016 0,1% per ogni giorno di ritardo (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
3,%. A partire dal 01/01/2016 1,5% (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
3,33%. A partire dal 01/01/2016 1,67% (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (applicabile dal 11/05/2000 per effetto del decreto legislativo n. 99 del 30/03/2000) o in assenza di di dichiarazione entro un anno dalla violazione.
4,29%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso nel quale è commessa la violazione o in assenza di di dichiarazione entro due anni dalla violazione (lett. b-bis) dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità 2015).
5%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso nel quale è commessa la violazione o in assenza di di dichiarazione oltre due anni dalla violazione (lett. b-ter) dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità 2015).
I giorni per il calcolo degli interessi per ravvedimento devono essere conteggiati a partire dalla data di scadenza del versamento originario; nel caso in cui cada in un giorno festivo, la data di scadenza diventa il primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se deve essere eseguito il ravvedimento di un versamento con scadenza Domenica 16/11/2014, i giorni devono essere conteggiati a partire dal 17/11/2014 e non dal 16/11/2014 (essendo il 16/11/2014, festivo). In questo caso, nel campo "Data in cui doveva essere eseguito il versamento" indicare "17/11/2014".
Se la percentuale di sanzioni da pagare impostata dal programma non corrisponde a quella effettivamente prevista, nel campo “% sanzione" impostare "Ins. manuale” ed inserire manualmente la percentuale della sanzione da pagare.
Nella sezione ravvedimento integrare e/o verificare i dati per il calcolo degli interessi per ravvedimento e per il riporto della sanzione da applicare.
Nei Modelli F23 generati per ravvedimento viene stampato il tributo da versare e successivamente i righi degli Interessi e delle Sanzioni ad esso relative.
In caso di ravvedimento del codice tributo 115T ovvero l’imposta di registro per i contratti di locazione del primo anno, la sanzione da versare con codice tributo 671T è pari al 12% dell’importo dovuto se si effettua il pagamento entro novanta giorni dalla data di scadenza prevista, oltre i novanta giorni ed entro un anno diventa del 15% e dopo un anno la sanzione è pari al 120%.
Per le annualità successive, in caso di ravvedimento, si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso del modello F24:
0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire dal 01/01/2016 0,1% per ogni giorno di ritardo (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
3,%. A partire dal 01/01/2016 1,5% (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
3,33%. A partire dal 01/01/2016 1,67% (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2016).
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (applicabile dal 11/05/2000 per effetto del decreto legislativo n. 99 del 30/03/2000) o in assenza di di dichiarazione entro un anno dalla violazione.
4,29%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso nel quale è commessa la violazione o in assenza di di dichiarazione entro due anni dalla violazione (lett. b-bis) dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità 2015).
5%.
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso nel quale è commessa la violazione o in assenza di di dichiarazione oltre due anni dalla violazione (lett. b-ter) dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità 2015).
30%
Sanzione intera