Archivio dei Tributi da versare.
Per ciascun periodo AAAAMM e N. Versamento i debiti vanno inseriti già raggruppati per codice tributo.
I tributi vengono riportati nella sezione Mod. F24 così come sono indicati nella sezione Debiti.
I versamenti delle dichiarazioni IVA, REDDITI PF, REDDITI SP e REDDITI SC vengono riportati in automatico dalle procedure IVA, REDDITI PF, REDDITI SP e REDDITI SC.
Se il versamento è rateale viene generata in automatico una sezione Debiti per ciascuna rata.
In base al codice tributo indicato, nella sezione debiti vengono visualizzati solo i campi previsti per quella tipologia di tributo (Es: Codice Regione per versamento dell'Irap).
Attenzione:
Accedendo al quadro ci si posiziona sulla sezione il cui periodo di versamento corrisponde al periodo indicato nel quadro Impostazioni, nel campo "Primo periodo di versamento da visualizzare nelle ricerche".
Con i tasti F2 o F3 è comunque possibile visualizzare anche i dati relativi ai periodi di versamento successivi o precedenti (gli scorrimenti vengono ordinati per periodo di versamento + numero di versamento).
Spostandosi tra i quadri Debiti (CTRL D), Versamenti (CTRL V), Modello F24 (CTRL F) e Distinta compensazione (CTRL I) il programma si posizionerà in automatico, se presente, sullo stesso periodo di versamento.
Se nel quadro Debiti (CTRL D):
non esiste nessuna sezione con periodo di versamento uguale al periodo corrente, ci si posiziona sull'ultima sezione relativa al periodo precedente;
non esistono neanche periodi precedenti, si posiziona sulla prima sezione del periodo successivo;
non esiste nessuna sezione, si posiziona in inserimento.
Nell'elenco dei debiti (CTRL F5), viene selezionato il primo debito il cui periodo di versamento corrisponde al periodo indicato nel quadro Impostazioni, nel campo "Primo periodo di versamento da visualizzare nelle ricerche".
Utilizzando i tasti Freccia o Pagina (precedente o successiva) è comunque possibile visualizzare e selezionare debiti con periodi precedenti o successivi.
Se non esiste nessun debito con periodo di versamento uguale a quello corrente, nel CTRL F5 viene selezionato il primo debito con il periodo di versamento successivo; se non esistono neanche debiti con periodi successivi viene selezionato il primo debito con periodo di versamento precedente.
E' possibile comunque eseguire la ricerca del periodo desiderato: dopo aver aperto l'elenco dei debiti con CTRL F5, è sufficiente indicare nel campo di ricerca "Periodo vers." (deve essere digitato per intero, senza la barra di separazione, esempio 201601) il periodo che si vuole visualizzare e premere INVIO.
Se si è posizionati su un determinato periodo, spostandosi su un altro quadro ci si posiziona sullo stesso periodo di versamento.
Nota:
Il seguente messaggio viene mostrato se il Periodo e numero di versamento indicato nel debito che si sta cercando d'inserire/modificare (es: 2016/06 n.5) è già presente nel quadro F ma con barratura Inserimento manuale.
In questo caso il quadro F essendo considerato ad Inserimento manuale non verrà aggiornato con il nuovo debito inserito/variato nel quadro Debiti (Ctrl D), per questo motivo è necessario indicare un differente numero di versamento nel debito per poter eseguire la corretta registrazione in tutti i quadri del debito.
PERIODI
Versamento (aaaamm)
Indicare il mese di pagamento del tributo.
Ad es. indicare 201701 per inserire gennaio 2017.
Il periodo non è modificabile in variazione.
Numero Versamento
Indicare il progressivo di versamento del mese (es. 01).
Cliccare sul bottone per visualizzare l'elenco dei numeri
di versamento che la procedura riserva al versamento di determinate tipologie.
L'elenco visualizzato rappresenta solo un aiuto nella compilazione del campo "Numero Versamento", l'utente può utilizzare comunque numeri di versamento diversi da quelli elencati.
Indicare un numero diverso da 01 solamente se nello stesso mese devono essere eseguiti distinti versamenti.
Il campo non è modificabile se nella sezione Versamenti è barrata la casella "Versamento chiuso".
Quando viene eseguito il trasferimento dei debiti da altre procedure, nel campo "Numero Versamento" viene impostato:
Per i contribuenti non presenti in F24, vengono impostati i numeri di versamento presenti nella tabella Periodi/Numeri di versamento per trasf., per i versamenti relativi a Iva/Redditi/IMU-TASI.
Per le altre procedure, viene trasferito il numero di versamento presente nelle procedure:
Trasferimento da Certificazione Unica, viene riportato "01" o il numero di versamento indicato sulla videata di esecuzione del trasferimento;
Trasferimento da Parcellazione/Fatturazione, viene riportato "01" o il numero di versamento indicato sulla videata di esecuzione del trasferimento;
Trasferimento da Contabilità Evolution, viene riportato "01" o il numero di versamento indicato sulla videata di esecuzione del trasferimento; per l'acconto IVA viene riportato "04" o quello indicato sulla videata di esecuzione del trasferimento.
Per i contribuenti già presenti in F24, per Iva/Redditi/IMU vengono impostati i numeri di versamento utilizzati nell'anno precedente per il corrispondente versamento, se in tabella Periodi/Numeri di versamento per trasf. è presente la barratura "Riporta lo stesso mese e numero di versamento utilizzati per i versamenti dell'anno precedente", altrimenti il numero di versamento presente nella tabella.
Nota:
Il messaggio: "Registrazione non possibile: Il versamento risulta chiuso (Ctrl V). Per eseguire la registrazione del debito cambiare Numero vers." viene dato se nel nuovo debito che si sta inserendo viene impostato un periodo e numero di versamento già presente e chiuso (presente barratura Versamento chiuso) nel quadro V. Per poter registrare il nuovo debito è necessario cambiare il numero di versamento, se non si desidera inserire il debito cancellarlo tramite Cancella (F7).
NOTA PER VERSAMENTI RATEALI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE IVA/REDDITI
Per modificare il numero di versamento e' necessario chiudere il periodo della prima rata (Sezione Versamenti - CTRL V) e quindi indicare il numero di versamento sulla relativa rata.
Riferimento aaaa/mm
Periodo in cui è sorto il debito.
Per i debiti risultanti dalle dichiarazioni relative al 2015 e presentate nel 2016 impostare 2015/12.
Nelle Avvertenze viene precisato che per alcuni codici tributi, da individuare con apposita risoluzione, deve essere indicato il mese di riferimento nella colonna "Rateazione/regione/provincia/mese rif.".
Se in tabella Codici tributo è presente la barratura nel campo "Indicazione mese di riferimento", il mese di riferimento indicato in questo campo verrà riportato nel Modello F24 (Ctrl F) in corrispondenza della colonna "Ratez.".
L'indicazione del mese di riferimento per questi codici tributo è obbligatoria a partire dal 10 gennaio 2008.
Note:
Con Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 è stato chiarito che come mese di riferimento deve essere indicato il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni/compensi per i quali si effettua il versamento.
In particolare:
per il versamento del saldo del 2015 di addizionale comunale operato sui compensi corrisposti nel 2016, deve essere indicato come anno di riferimento "2015" e come mese di riferimento, il mese in cui il compenso è stato corrisposto (es. compenso di marzo 2016, indicare "0003");
per il versamento dell'acconto 2016 di addizionale comunale operato sui compensi corrisposti nel 2016, deve essere indicato come anno di riferimento "2016" e come mese di riferimento, il mese in cui il compenso è stato corrisposto (es. compenso di marzo 2016, indicare "0003").
Per la restituzione del credito con codice tributo "6740 credito d'imposta per agevolazioni gasolio per autotrasporti" ("Caro petrolio" del quadro RU di Unico) come riferimento deve essere indicato l'anno in cui viene eseguita la compensazione.
Dal momento che in Unico, nel quadro RU, per questo credito è richiesta l'indicazione separata del credito utilizzato in compensazione in base ai relativi consumi, è necessario specificare nel campo "Riservato a codice tributo 6740: credito relativo ai consumi" l'anno in cui sono stati effettuati i consumi relativi al credito.
TRIBUTI
Codice Tributo
Indicare il codice del tributo da versare.
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per ricercare
il codice nella Tabella Tributi.
Tipo tributo
Riporto automatico dalla Tabella Tributi.
Indica la sezione del Modello F24 in cui stampare il tributo.
Se è presente il valore "Accert. (regioni)" e "Accert. (enti locali)", il tributo viene stampato nella sezione Erario.
Non indica la sezione del Modello F24 in cui stampare il tributo se è presente un valore nel campo "Altri pagamenti dovuti per ravvedimento, avviso di accertamento, di irrogazione, sanzioni".
Note:
Se vengono utilizzati codici tributo relativi all'Accise, nello stesso periodo e numero di versamento non possono essere presenti codici tributo relativi all'Inail ed Altri enti previdenziali e assicurativi.
Se sono presenti contemporaneamente queste tipologie di tributi viene visualizzato il messaggio "Presenti nello stesso periodo e numero versamento tributi Accise e tributi Altri enti previdenziali e assicurativi. Utilizzare un numero di versamento diverso per i codici tributo Accise.": cliccare su "OK" ed indicare un valore diverso nel campo "Numero versamento".
A partire dal 2011, il pagamento dei contributi previdenziali relativi alla Cassa Geometri, risultanti da Unico PF, deve essere eseguito con modello F24 Accise.
Il modello F24 Accise generato in presenza di tributi relativi alla Cassa Geometri, contiene anche gli altri tributi risultanti da Unico PF (es. IRPEF, addizionale comunale).
I campi specifici per ogni tipologia di tributo vengono mostrati in base alla tipologia nella quale rientra il tributo indicato nel campo Codice tributo.
Ordine di compensazione
Indica la priorità di compensazione (facoltativo).
L'ordine di compensazione viene riportato in automatico dalla tabella Codici Tributo, ma è modificabile dall'utente, nel caso in cui il debito in oggetto deve essere compensato prima di altri debiti nello stesso periodo di versamento.
Per stabilire la priorità di compensazione dei debiti è necessario indicare un numero d'ordine maggiore rispetto agli altri debiti presenti nel contribuente.
Gli importi a credito che il contribuente utilizza in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla stessa dichiarazione.
Codice programma
Il codice indica da quale procedura sono stati trasferiti i debiti.
Viene utilizzato nei collegamenti con le procedure fiscali per aggiornare i dati già trasferiti in precedenza.
000 - Inserimento manuale
011 - Contabilità (IVA Acconto)
020 - Redditi Saldo + I Acconto
021 - Redditi II Acconto
030 - Compensi/C.U.
040 - Parcella
070 - IVA Vers. periodici
080 - IVA Acconto
081 - IVA annuale vers. sep. da Redditi
082 - IVA annuale vers. con Redditi
090 - Paghe ritenute/contributi
091 - Altre Procedure
093 - Contabilità IVA
094 - Contabilità ritenute + Contr. (indica che è stato eseguito il trasferimento dalla Contabilità delle ritenute e contemporaneamente anche dei Contributi)
095 - Paghe ritenute
096 - Paghe contributi
097 - Contabilità IVA/ritenute/Contr.
098 - IMU
099 - Condono
100 - 730
101 - Da file telematico
102 - Irap Saldo + I Acconto
103 - Irap II Acconto
104 - Diritto camerale
105 - Iva per adeg. parametri
106 - IVS minimale
107 - 770
108 – TASI
109 – TASI (deliberata dopo il 31/05)
IMPORTO
Importo dovuto
Indicare l'importo dovuto (totale).
Circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 paragrafo 5.2
"I nuovi modelli consentono di effettuare i versamenti al centesimo di euro, al contrario dei modelli in uso fino al 2001 nei quali gli importi dovevano essere riportati con l'arrotondamento all'unita' di euro.
Tuttavia, gli importi delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, tenuto conto che in sede di dichiarazione tutti gli importi devono essere indicati all'unita' di euro, devono essere versati arrotondati all' unita' di euro, cosi' come determinati nelle dichiarazioni.
Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni o somme dovute per avvalersi del ravvedimento operoso) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di ammontari che non di indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello F24."
Importo dovuto come da liquidazione Iva
In questo campo il trasferimento dalla contabilità riporta l'importo dovuto dell'Iva per il periodo calcolato.
Tale campo verrà utilizzato il prossimo anno nella procedura Iva-2019 per confrontare la corrispondenza con l'importo effettivamente versato.
Per rettificare l'importo da versare trasferito dalla contabilità occorrerà modificare il valore del campo "Importo dovuto" del debito trasferito.
Importo da versare (Dovuto/N. Rate)
Viene riportato automaticamente l'importo dovuto già compensato, eventualmente maggiorato e diviso per il numero delle rate indicate nella sezione "Varia periodi" (Alt Z).
Nel caso di versamento rateale le sezioni relative alle rate, a partire dalla seconda, vengono generate in automatico in base ai dati inseriti sulla prima rata.
Essendo 4% l'interesse annuo per i soggetti di tipo SC per il calcolo degli interessi rateali e dovendo calcolarlo in base ai giorni dalla data di scadenza del pagamento della prima rata al 30 del mese
non viene preso il valore presente in tabella Interessi,
ovvero 0,33% mensile, ma viene calcolato (ad eccezione degli interessi della seconda rata che vengono calcolati in giorni facendo:4XGG/36000 arrotondato a due decimali)
nel seguente modo:
4/12= 0,3333333periodico mensile (e non viene arrotondato perchè 0,33X12=3.96 ed è <> da 4)
e somma sempre gli interessi della rata precedente:
% interessi rata n.2 = es: 0,11%
% interessi rata n.3 = 0,11+0,333periodico = 0,4433333...
% interessi rata n. 4 = 0,443periodico+0,333periodico= 0,77666periodico
il provvedimento D.M. 21 maggio 2009 pubbl. sulla G.U. del 15 giugno 2009 indica la misura dell'interesse annuo per i pagamenti rateali a titolo di saldo e acconto = 4% annui ma non prevede uno specifico arrotondamento a 2 decimali nel calcolo dell'interesse mensile.
Se l'utente vuole cambiare l'importo delle rate calcolato dalla procedura è necessario togliere il numero di rate nella sezione Varia periodi, ALT Z (in modo da azzerare le rate in CTRL D), cancellare il debito iniziale ed inserire manualmente tanti versamenti quante sono le rate con l'importo corretto.
Nota: Debito IVA annuale rateizzabile in presenza di mancati versamenti periodici IVA
Nel caso in cui durante l'anno il contribuente abbia omesso dei versamenti periodici Iva e debba ancora regolarizzarli mediante il ravvedimento operoso, il rigo VL32 della dichiarazione IVA sarà dato dalla somma dei versamenti omessi più il debito del quarto trimestre (nel caso di trimestrali no art. 74).
Va tenuto presente che l'importo a debito indicato nel rigo VL32 se relativo anche a versamenti omessi non è dilazionabile: è infatti rateabile solo il debito relativo al conguaglio annuale, compreso il 4 trimestre.
Dopo aver eseguito il trasferimento del debito IVA annuale dal programma IVA, occorre posizionarsi nella sezione debiti della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA sulla prima rata e variare l'importo del campo "Importo dovuto"; premere CTRL V - Versamenti e riposizionarsi nel quadro Debiti.
Eseguendo la ricerca della lista con il tasto CTRL F5 si noterà che in automatico l'importo dovuto e l'importo da versare di tutte le rate sarà modificato correttamente.
L'importo delle rate deve essere di pari importo (D.Lgs. 241 del 1997 art. 20).
Debito che si vuole escludere dai versamenti
Barrare la casella se il debito è stato inserito e/o trasferito dalle procedure fiscali, ma per qualche motivo non viene versato (ad esempio per mancanza di disponibilità sul conto corrente del contribuente).
I debiti con la barratura di "Debito da non versare" non vengono considerati nella generazione del versamento, quindi non vengono esposti nel quadro Versamenti (Ctrl V) e neanche nel quadro Modello F24 (Ctrl F).
Per i debiti con la barratura di "Debito da non versare", in seguito dovrà essere eseguito il ravvedimento operoso.
Se nel periodo di versamento è presente solo un debito e questo ha la barratura di "Debito da non versare" (nel quadro versamento, Ctrl V e Modello F24, Ctrl F questo periodo di versamento non verrà visualizzato) nel momento in cui verrà eseguito il ravvedimento operoso è necessario:
se viene utilizzata la funzione "Genera Ravvedimento" prima di eseguirla è necessario togliere la barratura di "Debito da non versare" sul debito da ravvedere;
se viene impostato manualmente "Ravvedimento" nel campo "Pagamenti dovuti per ravvedimento, avviso di accertamento, di irrogazione, sanzioni" nella sezione "Ravvedimento", è necessario togliere la barratura di "Debito da non versare" ed indicare i dati necessari per il ravvedimento nell'apposita sezione.
Se un debito con barratura Debito da non versare viene rateizzato, e sulla prima rata viene impostata la barratura, per non versare le successive rate occorre inserire manualmente la barratura Debito da non versare su ogni rata.
Debito non compensabile
Barrare la casella cliccando con il mouse se il debito non deve essere compensato con i crediti disponibili.
VERSAMENTI RATEALI
REDDITI/IVA
N. Rata
Versamento rateale dei tributi relativi alle dichiarazioni annuali Redditi e/o IVA.
Indica il numero della rata.
Riporto automatico in base al numero di rate indicato nella sezione Varia periodi (ALT Z) se il versamento della dichiarazione IVA annuale o di Unico vengono eseguiti ratealmente e alla barratura rateizzabile della Tabella Tributi.
Se l'utente vuole inserire manualmente l'importo delle rate è necessario togliere il numero di rate con Varia periodo (in modo da azzerare le rate in CTRL D), cancellare il debito iniziale ed inserire manualmente una sezione Debiti per ciascuna rata.
Se deve essere eseguito il pagamento in un numero di rate diverso da quello degli altri tributi risultanti da Unico invece occorre indicare "Si" nel campo Variazione numero rate (indicare 01 se non deve essere rateizzato).
Numero totale di Rate
Indica il numero totale delle rate.
Riporto automatico del numero di rate indicato nella sezione "Varia periodi" (Alt Z) se il versamento della dichiarazione IVA annuale o di Redditi vengono eseguiti ratealmente.
Variazione Numero rate
Indicare SI per inserire il n. rata diverso o nessuna rata da quello indicato in Varia Periodi (non è consentito indicare un numero di rate maggiore).
Si possono indicare quali imposte non vanno rateizzate anche se è consigliabile mantenere lo stesso numero di rate per tutte le imposte.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto.
Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF oppure indicare un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Se il versamento per l'IVA Annuale ha lo stesso periodo del versamento di Unico e deve essere rateizzato, mentre il versamento dei tributi risultanti da Unico deve avvenire in un'unica soluzione, occorre indicare in Varia periodi il numero di rate anche per Unico; successivamente nella sezione debiti (CTRL D), sul debito di Unico (sulla 1a rata) che non deve essere rateizzato, occorre indicare "Variazione n. rate = Si" ed indicare nel campo N. totale di rate "1".
Le nuove tabelle per l'anno 2018 sono:
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (Entro il 02/07)
Periodo di versamento |
N. di versamento |
N. Rata |
Scadenze |
% Interessi |
2018/06 |
02 |
1a rata |
02/07 |
|
2018/07 |
02 |
3a rata |
31/07 |
0,31 |
2018/08 |
02 |
4a rata |
31/08 |
0,64 |
2018/09 |
02 |
5a rata |
01/10 |
0,97 |
2018/10 |
02 |
6a rata |
31/10 |
1,30 |
2018/11 |
02 |
7a rata |
30/11 |
1,63 |
TITOLARI DI PARTITA IVA (Entro il 02/07)
Periodo di versamento |
N. di versamento |
N. Rata |
Scadenze |
% Interessi |
2018/06 |
02 |
1a rata |
02/07 |
|
2018/07 |
02 |
2a rata |
16/07 |
0,16 |
2018/08 |
02 |
3a rata |
20/08 |
0,49 |
2018/09 |
02 |
4a rata |
17/09 |
0,82 |
2018/10 |
02 |
5a rata |
16/10 |
1,15 |
2018/11 |
02 |
6a rata |
16/11 |
1,48 |
Diverso REDDITI/IVA
Utilizzare questa funzione se deve essere eseguita la generazione delle rate di tributi diversi dai tributi di Redditi/Iva/Iva per parametri/Diritto camerale/Irap, ad esempio il versamento di tributi dovuti per la sospensione degli obblighi tributari per i contribuenti residenti in una zona colpita da eventi calamitosi.
In questi casi, l'Agenzia delle Entrate stabilisce in caso di versamento rateale, qual'è il numero massimo di rate da utilizzare.
Non sono dovuti per questi versamenti sanzioni interessi per versamento rateale.
Inserire una nuova sezione del debito, indicando nel campo "Versamento" il periodo di versamento della prima rata, nel campo "Numero versamento" il numero del versamento della prima rata; indicare anche il periodo di riferimento e il codice tributo.
Cliccare sul bottone ed indicare:
l'importo totale del debito da rateizzare, nel campo "Totale importo da rateizzare";
il numero totale delle rate da generare, nel campo "Numero totale delle rate";
il numero della rata dalla quale partire per la generazione delle rate successive, nel caso in cui il versamento di alcune rate è già stato eseguito, e si vogliono generare in automatico le rate mancanti.
La cadenza delle rate da generare, scegliendo tra mensile o trimestrale.
Cliccare sul bottone (F8)
per eseguire la generazione.
Si consiglia di verificare bene i dati inseriti necessari per la generazione, prima di eseguire l'elaborazione in quanto in caso di errata indicazione di un dato relativo alle rate, dopo la generazione per eliminare le rate e/o modificarle, è necessario eseguire la cancellazione, utilizzando il tasto F7 su ogni singola rata.
Verranno create in automatico tante sezioni debiti quante sono le rate indicate nel campo "Numero totale delle rate" (diminuito del numero delle rate già versate (campo "Numero rata dalla quale partire" -1)), una per ogni mese se indicata cadenza mensile o una ogni tre mesi se indicata cadenza trimestrale, una per ogni mese, riportando nel campo "Importo dovuto", l'importo della rata.
Nota:
Se viene eseguita la generazione delle rate per codici tributo "Accise" (per i quali nella tabella Codici Tributo è presente la barratura "Debito rateizzabile"), il numero della rata e il totale delle rate viene riportato anche nella tabella sezione "Accise" (come richiesto dal nuovo modello F24 Accise approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 Marzo 2012).
Generazione già effettuata
La barratura viene riportata in automatico su ogni rata generata, a partire dalla prima.
Se è già stata effettuata la generazione delle rate, non è più possibile rieseguire la generazione.
In caso di generazione effettuata in modo errato (per errata indicazione dei dati necessari alla rateizzazione), per rieseguire la generazione è necessario cancellare tutte le rate erroneamente generate (F7 su ogni singola rata) e ripetere la generazione.
Numero rata
Indica il numero della rata.
Viene riportato in automatico dalla funzione "Genera rata" (in base al numero delle rate indicate nel campo "Numero totale delle rate").
Per i tributi Tares è possibile indicarlo anche manualmente.
Numero rate
Indica il numero totale delle rate.
Viene riportato in automatico dalla funzione "Genera rata" (in base al numero delle rate indicate nel campo "Numero totale delle rate").
Per i tributi Tares è possibile indicarlo anche manualmente.
ALTRI DATI PER SEZIONE INPS
Calcolo
Codice INPS artigiani e commercianti per versamento contribuzione IVS sul minimale e sul reddito eccedente.
SI: Calcolo codice INPS nel campo Rata e Codice soggetto in base ai dati indicati nel quadro Impostazioni (CTRL Z).
NO: Inserimento manuale del codice.
Matricola/codice INPS
Matricola/codice INPS da stampare sul Mod. F24.
Viene riportato in base al valore presente nel campo "Tipo formato codice Matricola INPS" presente in tabella Codici Tributo:
Matricola INPS (tipo 1), viene riportato il campo "Dati per versamenti DM10 - Matricola INPS" presente nel quadro Impostazioni (Ctrl Z).
Filiale azienda, viene riportato il valore presente nel campo "Dati per versamenti INPC lav. autonomi - Filiale azienda" presente nel quadro Impostazioni (Ctrl Z), ad esempio per i codici tributo "CXX" e "C10".
Codice INPS (tipo 1), viene calcolato dalla procedura il codice Matricola INPS, ad esempio per i codici tributo "AF" e "CF".
Il codice matricola INPS per gli artigiani e commercianti per il versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale viene riportato da Unico PF; per il versamento dei contributi IVS sul reddito minimale non viene trasferito da Unico PF e viene calcolato in F24.
Matricola INPS (tipo 2), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "PESC".
Codice INPS (tipo 2), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "LAS".
Non valorizzato, non deve essere indicato nessun valore nel campo "Matricola INPS" ad esempio per il codice tributo "P10" o "PXX".
Codice fiscale, viene riportato il codice fiscale del contribuente, ad esempio per il codice tributo "APMF".
Codice INPS (tipo 3), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "VMCF".
Lavoratore domestico, in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "DOM1".
Calamità, in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "DSOS".
Codice Rata
Riservato ad artigiani e commercianti.
Numero della rata relativa al contributo IVS sul minimale valori da 1 a 4.
Numero del versamento sul reddito eccedente il minimale indicare 6.
Per i debiti relativi ai contributi previdenziali sul reddito minimale (codici tributo CF e AF), per i quali non è individuabile il numero della rata a cui si riferisce il debito (o anche se il debito è riferito a più rate) è necessario indicare "0" (Circolare INPS n. 259 del 1998 e Circolare INPS n. 75 del 23/05/2006).
Codice soggetto
Riservato ad artigiani e commercianti.
Indicare il codice per l'individuazione del soggetto per il quale vengono versati i contributi (10 per il titolare, da 11 in poi per i collaboratori).
Viene utilizzato per determinare il codice INPS.
ALTRI DATI PER SEZIONE REGIONE
Codice Regione
Indicare il codice della Regione se il tributo deve essere stampato nella sezione Regioni del Mod. F24 (Addizionale/IRAP).
Indicare il codice regione anche per i tributi da versare in caso di accertamento (nel campo Tipo è presente il valore "Erario per accert. (regioni)") per i quali deve essere indicato il codice regione nella colonna "Rateazione" delle sezione Erario.
ALTRI DATI PER SEZIONE IMU/TARES/TARI/TASI
Per i versamenti dell'imposta di scopo (codici tributo 3926, 3927 e 3928) questa sezione non deve essere compilata (in base alle indicazioni fornite nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 156/E del 16/04/2008).
Comune
Viene riportato il codice catastale del comune su cui sono ubicati gli immobili, o il codice ente per gli altri tributi locali.
La sezione è riservata ai contribuenti che effettuano il pagamento dell'IMU e della TASI tramite il modello F24, per i comuni che hanno la convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento
Deve essere impostato solo se il pagamento dell'IMU e della TASI si riferisce ad un ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Riservato ai codici tributo relativi all'IMU e alla TASI.
Viene impostato in automatico se il ravvedimento dell'IMU e/o della TASI viene eseguito in automatico con la funzione "Genera ravvedimento".
Numero immobili
Indicare il numero di immobili per i quali si effettua il versamento.
Riservato ai codici tributo relativi all'IMU e alla TASI.
Immobili variati
Deve esser impostato se sono intervenute variazioni sugli immobili, che richiedono la presentazione della dichiarazione IMU.
Riservato ai codici tributo relativi all'IMU.
Importo detrazione
Nel caso di versamento dell'imposta relativa all'abitazione principale nell'Importo a debito versato deve essere indicata l'imposta al netto della detrazione spettante, che deve essere indicata nel campo "Importo detrazione".
Nel caso di versamento dell'imposta relativa ai terreni di collina svantaggiata, indicare in questo campo la detrazione spettante.
Identificativo operazione
Da utilizzare dove richiesto per indicare il motivo del versamento.
ALTRI DATI PER SEZIONE ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice Ente locale
Nel caso di versamento di tributi relativi agli enti locali, nella colonna Codice ente locale della sezione Regioni ed enti locali, devono essere indicati i seguenti codici:
03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;
07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;
18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;
20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;
99 per i restanti comuni.
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Per il versamento del diritto camerale (codice tributo 3850), nel codice Ente locale deve essere indicata la sigla della provincia della CCIAA alla quale il versamento è destinato.
Indicare il codice ente o provincia anche per i tributi da versare in caso di accertamento (nel campo Tipo è presente il valore "Erario per accert. (enti locali)") per i quali deve essere indicato il codice ente o la sigla della provincia nella colonna "Rateazione" della sezione Erario.
Cod. catastale (per addizionali comunale)
Indicare il codice catastale del comune per i versamenti relativi all'addizionale comunale.
Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare il codice catastale nella Tabella Comuni.
Per i versamenti effettuati a decorrere dal 01/01/2008, relativi all'addizionale comunale, invece del codice ente, deve essere indicato il codice catastale del comune del domicilio fiscale.
In attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e del Decreto del 05/10/2007, il versamento dell'addizionale comunale deve essere effettuato evidenziando nel modello F24 quanto dovuto per ciascun comune.
Per questo sono stati istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12/12/2007 i nuovi codici tributi, che richiedono l'indicazione del codice catastale.
Per i versamenti dell'addizionale comunale precedenti al 01/01/2008 invece del codice catastale del comune doveva essere indicato il codice ente locale.
ALTRI DATI PER SEZIONE INAIL
Il numero di rate va indicato solo se l'INAIL ha rilasciato apposita autorizzazione.
Codice Sede Inail
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Posizione
In F24 nel Numero e c.c. relativo alla Posizione assicurativa a partire dalla autoliquidazione 2000/2001 va indicato il Codice ditta.
In questo campo andrà quindi indicato il nuovo codice identificativo del datore di lavoro.
Istruzioni Inail
Il campo "Posizione assicurativa - Numero" accogliera' il "Codice Ditta" cioe' il numero attraverso il quale viene identificata la Ditta nella sua interezza: questo perche', nella logica del nuovo sistema informativo Inail, pur in presenza di una attivita' lavorativa articolata sul territorio in piu' unita' identificate con il numero di P.A.T., tutti i rapporti contabili vengono ricondotti ad unita' accorpando le richieste di pagamento in capo alla Ditta.
Lo stesso codice Ditta va indicato anche nel rigo dove vengono inseriti i pagamenti da effettuarsi a titolo di Contributi Associativi.
c.c. è il controcodice del Codice ditta.
Il primo carattere può essere omesso (lo 0 non è significativo).
Numero riferimento
Indicare 902009 per l'autoliquidazione annuale 2008/2009 e come causale P.
Consultare le Istruzioni Inail.
ALTRI DATI PER SEZIONE ALTRI ENTI
Altri Enti previdenziali
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Codice ente
Determinato in automatico.
Codice ente da riportare nella sezione 5 Altri enti previdenziali e assicurativi, ovvero ENPALS (codice ente 0001), INPDAI (codice ente 0002), INPDAP (codice ente 0003), contr. fondi pens. T.AA (codice ente 0004), Consulenti lavoro (codice ente 0005), ENPACL (codice ente 0006), EPAP (codice ente 0008), EPPI (codice ente 0009) e ENPAP (codice ente 0007).
Codice sede
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Posizione
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
ALTRI DATI PER SEZIONE ACCISE
Contiene gli ulteriori dati necessari alla compilazione della sezione "Accise".
Codice Ente
Indicare uno dei seguenti codici:
D - Accise
P - INPGI
M - Monopoli di Stato
R - Ruoli
A - Contributo al SSN
G - Cassa Geometri
Sigla Provincia
Per i versamenti delle accise, indicare la sigla della provincia in cui avviene l'emissione i consumo.
Rateazione
Per i codici tributo che nella tabella Codici tributo hanno la barratura di "Debito rateizzabile", in caso di versamento rateale indicare il numero della rata cui il versamenti è riferito e il numero totale delle rate previste.
Vengono riportate nel modello F24 Accise in corrispondenza della colonna "Rateazione" (come previsto dal nuovo modello F24 Accise approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2012).
Periodo di riferimento Inps / Altri Enti previdenziali
Indicare il periodo di riferimento Inps se il tributo deve essere stampato nella sezione Inps del modello F24.
Indicare il periodo di riferimento ENPALS/INPDAI se il tributo deve essere stampato nella sezione ENPALS/INPDAI del modello F24.
Es. 01/2016.
Se è indicato il mese nel campo mese del Periodo riferimento viene riportato in automatico nel campo "da".
Se in tabella Codici tributo F24 è previsto nel campo "Tipo fine riferimento INPS/Altri enti prev." il formato "0", nel campo "periodo di riferimento INPS/Altri enti prev. - a" viene riportato il valore "0".
Codice Ufficio / Codice Atto
Devono essere compilati in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, se in tabella codici tributo è prevista l'indicazione del codice atto e del codice ufficio.
Questo campo viene utilizzato anche per l'indicazione del "Codice Ufficio" e/o dal "Codice atto" per i versamenti relativi al modello F24 Accise.
ALTRI DATI
Tipo versamento
Versamento periodico o diverso da quelli annuali
1 - Saldo
2 - I Acconto
3 - II Acconto
4 - Rata
5 - Saldo IMU-TASI
6 - Acconto IMU\Tares\TASI
7 - Unica sol. IMU/TASI
I codici 1, 2, 3 e 4 vanno utilizzati solamente per i debiti risultanti dalle dichiarazioni annuali (IVA, REDDITI PF, REDDITI SP, REDDITI SC); i codici 5, 6, 7 vanno utilizzati solamente per i debiti relativi all'IMU e alla TASI.
Stampato
Indica che il modello F24 nel quale è presente il debito è già stato stampato.
Informazione riportata in automatico dal modello F24 (CTRL F) nel quale è presente questo debito.
Scaricato in fornitura telematica
Indica che il modello F24 nel quale è presente il debito è già stato scaricato nella fornitura telematica.
Informazione riportata in automatico dal modello F24 (CTRL F) nel quale è presente questo debito.
Fornitura n.
Progressivo della fornitura telematica nella quale è presente il debito.
Informazione riportata in automatico dal modello F24 (CTRL F) nel quale è presente questo debito.
Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento
La barratura viene riportata in automatico nel momento in cui viene generato il ravvedimento (tramite la funzione "Genera Ravvedimento") sul debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento.
Viene riportato solo sui debiti originari, ed indica che per questo debito è già stato eseguito il ravvedimento.
Nel periodo di versamento
Se viene riportata la barratura nel campo precedente (tramite la funzione "Genera ravvedimento"), nel campo "nel periodo di versamento" viene riportato il periodo di versamento nel quale viene eseguito il ravvedimento.
Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento per delega a zero
La barratura viene riportata in automatico nel momento in cui viene generato il ravvedimento per mancata o tardiva presentazione della delega a zero (tramite la funzione "Genera Ravvedimento") sul debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento.
Viene riportato solo sui debiti originari, ed indica che per questo debito è già stato eseguito il ravvedimento.
Nel periodo di versamento
Se viene riportata la barratura nel campo precedente (tramite la funzione "Genera ravvedimento"), nel campo "nel periodo di versamento" viene riportato il periodo di versamento nel quale viene eseguito il ravvedimento della delega a zero.
Debito compensabile con crediti PP. AA.
La barratura viene riportata in automatico dalla tabella "Codici tributo per F24", ed indica che questo debito può essere compensato con crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tramite il modello F24 Crediti PP. AA. I debiti compensabili con crediti PP. AA. sono contenuti nell'Allegato 1 del Decreto del 14 gennaio 2014.
Data versamento
Data del versamento.
Per indicare la data di versamento, può essere utilizzato il Calendario, attivabile cliccando sulla freccia posta a fianco del campo data; in questo modo è possibile controllare anche se il giorno di versamento indicato è festivo/feriale.
La data versamento indicata in questo campo viene riportata nel quadro Versamenti e nel Modello F24.
Se nello spesso periodo e numero di versamento sono presenti più debiti con data versamento diversa, nel quadro Versamenti viene riporta la "Data versamento" presente sull'ultimo debito presente nel periodo.
Ricordiamo che la Data versamento nel quadro Versamenti e Modello F24 può essere riportata automaticamente al momento della stampa del Mod. F24 e/o al momento della generazione della fornitura telematica.
Nei versamenti trasferiti da Redditi/IVA/IMU (IMU-TASI) impostando "SI" in tabella Parametri nel campo "Imposta data versamento nei debiti trasferiti da Redditi/IVA/IMU-TASI" la data di versamento nel quadro Versamenti e Modello F24 viene impostata in automatico dalla procedura, è poi possibile modificarla a discrezione dell’utente.
NOTA:
Quando viene creato un versamento per ravvedimento tramite la funzione “Genera ravvedimento”, la data di versamento viene impostata in automatico dalla procedura nel quadro Versamenti e Modello F24, è poi possibile modificarla a discrezione dell’utente.
DEBITO CHE HA GENERATO LA RATA
I dati vengono riportati in automatico se nella sezione Varia periodi (ALT Z) è presente il numero di rate.
Viene generata in automatico una sezione debiti per ciascuna rata indicata prelevando i dati:
dalla sezione debiti che contiene il debito risultante dalla dichiarazione annuale
in base al soggetto persona fisica o tipo dichiarazione (SP 750, SC 760, SE 760 Enti non comm.li)
alla presenza della partita IVA nell'anagrafica.
Dati relativi alla dichiarazione Redditi PF 2018:
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (Entro il 02/07)
Periodo di versamento |
N. di versamento |
N. Rata |
Scadenze |
% Interessi |
2018/06 |
02 |
1a rata |
02/07 |
|
2018/07 |
02 |
3a rata |
31/07 |
0,31 |
2018/08 |
02 |
4a rata |
31/08 |
0,64 |
2018/09 |
02 |
5a rata |
01/10 |
0,97 |
2018/10 |
02 |
6a rata |
31/10 |
1,30 |
2018/11 |
02 |
7a rata |
30/11 |
1,63 |
TITOLARI DI PARTITA IVA (Entro il 02/07)
Periodo di versamento |
N. di versamento |
N. Rata |
Scadenze |
% Interessi |
2018/06 |
02 |
1a rata |
02/07 |
|
2018/07 |
02 |
2a rata |
16/07 |
0,16 |
2018/08 |
02 |
3a rata |
20/08 |
0,49 |
2018/09 |
02 |
4a rata |
17/09 |
0,82 |
2018/10 |
02 |
5a rata |
16/10 |
1,15 |
2018/11 |
02 |
6a rata |
16/11 |
1,48 |
NOTE
Per modificare il numero di versamento è necessario chiudere il periodo della prima rata (Sezione Versamenti - CTRL V) e quindi indicare il numero di versamento sulla relativa rata.
Nelle Avvertenze del Modello F24 e nell'art. 20 del D. Lgs. n. 241 del 09/07/1997 viene precisato che il versamento rateale deve avvenire in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza e in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Per i soggetto con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, il riferimento a novembre deve intendersi entro il versamento del II Acconto, come precisato dalla Risoluzione n. 390 del 20/12/2002.
Quindi significa che per questi soggetti le rate possono terminare anche oltre il mese di novembre, poichè non superino la scadenza del II Acconto.
Avvertenze F24
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Periodo Versamento/Numero
Dati riservati al versamento rateale delle dichiarazioni annuali.
Riporto automatico del periodo e del numero di versamento in cui è stata generata la prima rata.
Indica il periodo (AAAAMM) in cui è stata eseguita la rateizzazione dell'importo.
E' presente solamente sulle rate successive alla prima.
RAVVEDIMENTO
Da utilizzare per il pagamento delle somme dovute per ravvedimento operoso relativo a ritardati od omessi versamenti, relativo alla tardiva o mancata presentazione della delega a zero, relativo a presentazione di dichiarazione infedele o nel caso di comunicazione di invito alla compliance ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.
La sezione “Visualizza Ravvedimento” viene generata in automatico utilizzando la funzione “Genera ravvedimento”.
Automatismi attivi - Riporto dati dalla generazione del ravvedimento e calcolo automatico
Automatismi disattivi - Riporto dati dalla generazione del ravvedimento e nessun calcolo automatico
Tipo ravvedimento
Indica il tipo di ravvedimento generato. In base a questa informazione vengono applicate le relative sanzioni dovute.
Ravvedimento per omessi o tardivi pagamenti
Per gestire il ravvedimento operoso di omessi o tardivi pagamenti in base all'art. 13 del DLgs 472/97. A questo tipo di ravvedimento viene applicata la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, con le riduzioni previste dall'art. 13 comma 1.
Dichiarazione correttiva nei termini trasferita da Iva/Redditi
Viene impostato nel trasferimento da Iva/Redditi nel caso di dichiarazione "Correttiva nei termini".
In questo caso viene applicata la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, con le riduzioni previste dall'art. 13 comma 1.
Dichiarazione integrativa trasferita da Iva/Redditi
Viene impostato nel trasferimento da Iva/Redditi nel caso di dichiarazione "Integrativa (tipo 1)".
In questo caso viene applicata la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, con le riduzioni previste dall'art. 13 comma 1.
Rettifica dichiarazione ordinaria trasferita da Iva/Redditi
Viene impostato nel trasferimento da Iva/Redditi nel caso di dichiarazione ordinaria con barratura "Ordinaria con ravvedimento versamenti" per l'Iva" o "Rettifica prima della presentazione Redditi/Irap per Redditi e/o Irap.
In questo caso viene applicata la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, con le riduzioni previste dall'art. 13 comma 1.
Infedele dich. per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale
In caso di errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale che configurano la violazione di infedele dichiarazione (ad esempio omessa/errata indicazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni/deduzioni) è possibile regolarizzare la posizione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle maggiori imposte con applicazione di interessi e sanzioni.
La sanzione ordinarai prevista dal D.Lgs. n. 471/1997 (modificato dal D.Lgs. n. 158/2015)va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato in compensazione (in caso di minore credito). Anche per la dichiarazione infedele può essere applicato il ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni applicabili.
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Iva/Redditi se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Infedele dich. per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale sanzioni ridotte
Utilizzare questa impostazione per applicare al ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione integrativa presentata per dichiarazione infedele, la sanzione ridotta di 1/3 nei seguenti casi:
se la maggiore imposta/minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000,00 euro;
se l'errore è relativo all'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità della violazione.
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Iva/Redditi se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Infedele dich. dopo consegna del PVC
Se la regolarizzazione della dichiarazione infedele viene effettuata dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
In questo caso la sanzione applicata è pari del 18 (1/5della sanzione minima del 90%).
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Iva/Redditi se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Infedele dich. per mancata imputazione canoni cedolare secca
Se l'errore commesso nella dichiarazione infedele è relativo alla mancata imputazione di canoni di locazione assoggettati a cedolare secca.
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Redditi PF se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Infedele dich. per inferiore imputazione canoni cedolare secca
Se l'errore commesso nella dichiarazione infedele è relativo all'imputazione di canoni di locazione assoggettati a cedolare secca inferiori.
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Redditi PF se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Integrativa per comunicazione di invito alla comliance
Da utilizzare se l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di invito alla compliance, per regolarizzare l'errore o l'omissione tramite ravvedimento operoso.
In questo caso la sanzione applicata è pari del 15% (1/6 della sanzione minima del 90%).
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Redditi PF se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Integrativa per comunicazione di invito alla comliance - canoni ced. secca inferiori
Da utilizzare se l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di invito alla compliance, per regolarizzare l'errore o l'omissione tramite ravvedimento operoso, se l'oggetto della comunicazione è l'indicazione enlla dichiarazione ordinaria di canoni di locazione assoggettati a cedolare secca inferiori a quelli effettivi.
In questo caso la sanzione applicata è pari del 30% (1/6 della sanzione minima del 180%).
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Redditi PF se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Integrativa per comunicazione di invito alla comliance - canoni ced. secca non dichiarati
Da utilizzare se l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di invito alla compliance, per regolarizzare l'errore o l'omissione tramite ravvedimento operoso, se l'oggetto della comunicazione è la mancata indicazione nella dichiarazione ordinaria di canoni di locazione assoggettati a cedolare secca.
In questo caso la sanzione applicata è pari del 40% (1/6 della sanzione minima del 240%).
Viene impostata in automatico con il trasferimento da Redditi PF se il campo "Tipo dichiarazione" è uguale a "Integrativa (tipo 1) ed è valorizzato il campo "Integrativa per dichiarazione infedele".
Viene gestito in automatico a partire dall'anno d'imposta 2016.
Per gli anni precedenti, viene eseguito il trasferimento delle maggiori imposte da versare, ma non viene applicata la sanzione prevista per infedele dichiarazione per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale: al termine del trasferimento, nel debito trasferito, sezione "Visualizza ravvedimento" impostare la "% sanzione" corretta.
Codice tributo
Viene riportato in automatico il codice tributo del debito non versato.
Periodo versamento iniziale (AAAAMM)
Viene riportato in automatico al momento dello spostamento del periodo di versamento utilizzando la funzione "Genera Ravvedimento", il periodo di versamento originario.
Data di scadenza del versamento originario
Indicare la data in cui doveva essere eseguito il versamento (es. 16/11/2015), necessaria per il calcolo dei giorni per gli interessi per ravvedimento.
Nota: i giorni per il calcolo degli interessi per ravvedimento devono essere conteggiati a partire dalla data di scadenza del versamento originario; nel caso in cui cada in un giorno festivo, la data di scadenza diventa il primo giorno lavorativo successivo.
Ad esempio, se deve essere eseguito il ravvedimento del II Acconto, i giorni devono essere conteggiati a partire dal 30/11. Se il 30/11 è festivo, i giorni devono essere conteggiati a partire dal giorno successivo non festivo, es. dal 01/12.
In questo caso, nel campo "Data in cui doveva essere eseguito il ravvedimento" indicare "01/12/xxxx".
Data versamento del ravvedimento
Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento.
Ravvedimento solo per sanzioni e interessi
Viene riportato in automatico la barratura, al momento della generazione del ravvedimento eseguita dalla funzione "Genera Ravvedimento".
Da utilizzare se il ravvedimento operoso deve essere eseguito solo per il ravvedimento della sanzione e degli interessi, perchè l'importo dovuto del debito è già stato versato in ritardo.
Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo
In caso di ravvedimento solo per il versamento della sanzione e degli interessi, perché l'importo dovuto dell'imposta è già stato versato in ritardo, indicare la data in cui è stato eseguito il versamento dell'importo dovuto.
Data presentazione dichiarazione integrativa
Nel caso di ravvedimento per "Infedele dich. per errori non rilevabili in sede di liquidazione/controllo formale" la data di presentazione della dichiarazione integrativa viene utilizzata per determinare se devono essere applicate le sanzioni ridotte previste nel caso in cui la dichiarazione infedele venga regolarizzata entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione ordinaria.
Se i giorni tra la "Data presentazione integrativa" e la data di scadenza della dichiarazione corrispondente all'anno della violazione ( anno del campo "Data di scadenza del versamento originario"); sono inferiori o uguali a 90 (ad esempio se integrativa dichiarazione 2017: Data versamento originario 30/07/2017, la data scadenza della dichiarazione relativa all'anno della violazione (2017) è 30/09/2017 occorre verificare che i giorni tra la scadenza della dichiarazione dell'anno, 30/09/2017, e la "Data presentazione integrativa" siano minori o uguali a 90)
se i giorni sono inferiori o uguali a 90, viene poi verificato se i giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento" sono inferiori o uguali a 90
in questo caso imposta la sanzione del 1,67%
altrimenti viene impostata la sanzione del 3,75%.
Importo da escludere dal ravvedimento
Dopo aver eseguito la funzione "Genera ravvedimento" indicare in questo campo l'eventuale parte del debito da escludere dal ravvedimento, ad esempio perché già versato (da utilizzare se il versamento di parte del debito è già stato eseguito ed ora si vuole eseguire il ravvedimento operoso per la parte rimanente).
Ravvedimento senza compensazione
Impostando la barratura la sanzione e gli interessi verranno calcolati sull'intero importo dovuto.
Nel Debito generato per ravvedimento non verrà calcolato l'importo già compensato.
Importo dovuto
Viene riportato l'importo del debito non versato (Importo da versare), al netto dell'eventuale importo del debito già versato ed indicato nel campo "Importo da escludere dal ravvedimento".
In caso di importo compensato (totalmente o in parte), viene riportato l'importo del debito al lordo del credito utilizzato.
Nota:
Se per eseguire il ravvedimento operoso non viene utilizzata la funzione "Genera ravvedimento", ma viene gestito manualmente indicando nel debito "Ravvedimento" nel campo "Altri pagamenti dovuti per ravvedimento, avviso di accertamento, di irrogazione, sanzioni", in caso di ravvedimento di debiti relativi a Unico/Irap/IVA, con maggiorazioni e interessi per rateizzazione, è necessario indicare nel campo "Importo dovuto, l'importo del debito comprensivo della maggiorazione dello 0,40% ed eventualmente degli interessi per rateizzazione.
Consigliamo di utilizzare la funzione "Genera ravvedimento" perchè esegue l'impostazione della maggiorazione e degli interessi per rateizzazione in automatico.
Importo già compensato
Nel caso in cui il versamento originario, per il quale è stato eseguito il ravvedimento, sia stato compensato (totalmente o solo in parte), viene riportato l'importo del credito utilizzato per compensare il debito oggetto del ravvedimento.
Maggiorazione
Viene riportata la percentuale di maggiorazione e calcolato l'importo relativo (calcola 0,40% sulla differenza tra l'importo dovuto e l'importo del credito utilizzato per compensarlo indicato nel campo "Già compensato").
L'importo su cui calcolare gli interessi e la sanzione per il ravvedimento è comprensivo della maggiorazione per ritardato versamento 0,40%:
se il versamento non è rateale, quando viene messo l'indicatore per il ravvedimento, nella sezione Altri debiti l'importo dovuto è uguale all'importo del debito, senza maggiorazione.
Occorre indicare nel campo "% Maggiorazione" 0,40% per ottenere l'importo su cui calcolare interessi e sanzione.
se il versamento è rateale, l'importo della rata è già comprensivo della maggiorazione per ritardato versamento, quindi se viene messo l'indicatore per ravvedimento l'importo dovuto nella sezione Altri debiti è già comprensivo della maggiorazione.
Può essere utilizzato anche per altri tipi di pagamento (diversi da ravvedimento) per i quali è dovuta una ulteriore maggiorazione.
Nota: per il codice tributo 3850 Diritto Camerale la maggiorazione non viene mai riportata perchè nel campo "Importo dovuto" è presente l'importo del debito originario già comprensivo della maggiorazione dello 0,40%.
Interessi rateazione
Viene riportata in automatico la percentuale di interessi per rateazione da applicare nel caso in cui si sta eseguendo il ravvedimento operoso per una rata non versata.
L'importo su cui calcolare gli interessi per ravvedimento e la sanzione è comprensivo anche degli interessi per rateazione.
Totale
Importo dovuto comprensivo della maggiorazione e degli interessi per rateazione (in questo campo non si tiene conto del credito utilizzato per compensare il tributo oggetto del ravvedimento presente nel campo "Importo già compensato").
Interessi
In caso di ravvedimento sono dovuti gli interessi moratori con maturazione giorno per giorno calcolati al tasso legale (1% per l'anno 2010, 1,5% per l'anno 2011, 2,5% per l'anno 2012 e 2013, 1% per l'anno 2014, 0,5% per l'anno 2015, 0,2% per l’anno 2016, 0,1% per l’anno 2017, 0,3% per l’anno 2018 e successivi stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2017).
Risoluzione n. 296/E del 14/07/2008
"... A tal fine, è necessario che al denominante sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile). Diversamente, infatti, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente ravveda o meno la violazione nel corso di un anno bisestile, posto che, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l'ammontare degli interessi moratori dovuti risulterebbe inferiore. ..."
%/gg
I giorni vengono calcolati in automatico se sono state indicate le date nei campi "Data di scadenza del versamento originario" e "Data versamento del ravvedimento".
Le date vengono riportate in automatico dalla generazione del ravvedimento.
I giorni vengono calcolati dal giorno successivo a quello indicato nel campo "Data di scadenza del versamento".
Nel campo "2011" devono essere indicati il tasso di interesse dell'1,5% e i giorni relativi al 2011
Nel campo "2012/2013" devono essere indicati il tasso di interesse del 2,5% e i giorni relativi al 2012 e al 2013 (la somma).
Nel campo "2014" devono essere indicati il tasso di interesse dell'1% e i giorni relativi al 2014.
Nel campo "2015" devono essere indicati il tasso di interesse dello 0,50% e i giorni relativi al 2015.
Nel campo "2016" devono essere indicati il tasso di interesse dello 0,2% e i giorni relativi al 2016.
Nel campo "2017" devono essere indicati il tasso di interesse dello 0,1% e i giorni relativi al 2017
Nel campo "dal 2018" devono essere indicati il tasso di interesse dello 0,3% e i giorni relativi al 2018 in poi.
NOTA:
In caso di ravvedimento solo per il versamento della sanzione e degli interessi, perché l'importo dovuto dell’imposta è già stato versato in ritardo, i giorni vengono calcolati in automatico se sono presenti le date nei campi “Data di scadenza del versamento originario" e “Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo”.
Totale interessi
C x i x t
------------
365
dove:
C = importo non versato (comprensivo di maggiorazione e interessi per rateazione al netto dell'eventuale credito utilizzato per compensare il tributo nel versamento originale)
i = interessi tasso legale
t = giorni di ritardato versamento
365 = il numero dei giorni di cui è composto l'anno civile
Note:
In base alla Risoluzione n. 109/E del 22/05/2007, l'importo degli interessi non si somma più a quello del tributo, ma deve essere versato a parte utilizzando uno specifico codice tributo.
Queste nuove regole non si applicano per i versamenti degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta.
Quindi se è presente il codice tributo nella Tabella tributi nel campo "Codice tributo - per interessi ravvedimento", gli interessi verranno versati separatamente dal tributo.
Se invece non è presente il codice tributo nella Tabella tributi nel campo "Codice tributo - per interessi ravvedimento" gli interessi per ravvedimento vengono cumulati al codice tributo dell'imposta non versati (come in precedenza).
Se il codice tributo del debito oggetto del ravvedimento non è ammesso al ravvedimento (in tabella Codici tributo è presente la barratura "Ravvedimento non consentito", ad esempio per debiti e i contributi previdenziali INPS) non vengono applicati gli interessi (es. nel caso in cui si intenda versare comunque i contributi e per le sanzioni/interessi perverrà notifica dall'INPS).
Tipo Ravvedimento
In base alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109/E del 22/05/2007 e n. 368/E del 12/12/2007, gli interessi per ravvedimento, devono essere versati separatamente utilizzando gli appositi codici tributo, ad esclusione dei versamenti di ritenute da parte dei sostituti d'imposta per i quali gli interessi per ravvedimento devono essere cumulati all'importo dovuto per il quale si esegue il ravvedimento.
Selezionare "Per le proprie imposte" se deve essere utilizzato lo specifico codice tributo per gli interessi del ravvedimento; selezionare "Per sostituti d'imposta" se gli interessi per ravvedimento devono essere cumulati all'importo dovuto.
Codici tributo per interessi (solo se versati separatamente)
Indicare il codice tributo (premere il tasto
F9 o cliccare sul bottone per visualizzare la lista dei
codici tributo) necessari per il versamento degli interessi, in caso di
ravvedimento, per i tributi per i quali è previsto il versamento degli
interessi separatamente (es. per il codice 3850 Diritto camerale, è previsto
il versamento degli interessi con codice tributo 3851).
Il codice tributo per interessi viene riportato in automatico dalla tabella Codici tributo F24 ma è modificabile dall'utente.
Se nel campo "Tipo ravvedimento" è impostato "Per sostituti d'imposta", non viene riportato il codice tributo per interessi.
In questo caso gli interessi per ravvedimento devono essere cumulati all'importo dovuto del tributo per il quale si esegue il ravvedimento.
Mese di riferimento per interessi
Se in tabella Codici Tributo, per il tributo relativo agli interessi per ravvedimento è prevista l'indicazione del mese di riferimento (è presente barratura nel campo "Indicazione mese di riferimento") viene riportato il mese di riferimento relativo al codice tributo del debito per il quale è stato eseguito il ravvedimento, ma è modificabile dall'utente nel caso in cui sia diverso.
Se per il codice tributo per il quale è stato eseguito il ravvedimento non è prevista l'indicazione del mese di riferimento, mentre per gli interessi è prevista l'indicazione del mese di riferimento, come mese di riferimento per gli interessi e la sanzione viene riportato "12".
Totale compensato
Riporto automatico del credito utilizzato per compensare l'imposta non versata.
Totale dovuto
Importo comprensivo dell'imposta non versata, degli interessi per rateazione, della maggiorazione e degli interessi per ravvedimento (in questo campo non si tiene conto del credito utilizzato per compensare il tributo oggetto del ravvedimento presente nel campo "Importo già compensato").
Nota:
Se è stato indicato il codice nel campo "Codice tributo per interessi", nel Totale dovuto non vengono considerati gli interessi per ravvedimento.
% Sanzione
Viene riportata in automatico la % della sanzione prevista per gli omessi o ritardati versamenti dall'art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, in base ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento".
In presenza di "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi", in base ai chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12/10/2016, ora i giorni per l'applicazione della sanzione vengono considerati:
se il pagamento del tributo avviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento originario, viene applicata la sanzione prevista per ravvedimento entro 14 giorni (0,1% per ogni giorno di ritardo che intercorre tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo"), anche se la sanzione viene versata successivamente ma comunque entro 30 giorni dalla scadenza originale del versamento (giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento");
se il pagamento del tributo viene eseguito oltre i 14 giorni, viene applicata la sanzione corrispondente ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento".
L'importo su cui calcolare la sanzione per ravvedimento è comprensivo anche degli interessi per rateazione (al netto dell'eventuale credito utilizzato per compensare il tributo nel versamento originale).
Ins. manuale
Non viene riportata nessuna percentuale di sanzione, è possibile inserire l'importo della sanzione manualmente.
Riporto automatico:
In caso di ravvedimento per omessi o tardivi pagamenti le sanzioni applicabili sono:
0,1% per ogni giorno di ritardo in vigore dal 01/01/2016, modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016;
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
1,5%
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
1,67% (lett. a-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75%
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (applicabile dal 11/05/2000 per effetto del decreto legislativo n. 99 del 30/03/2000), o in assenza di dichiarazione entro un anno dalla violazione.
4,29% (lett. b-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione entro due anni dalla violazione.
5% (lett. b-ter) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione oltre due anni dalla violazione.
6% (lett. b-quater) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC.
30%
Sanzione intera
La riduzione delle sanzioni introdotta dall'art. 16, comma 5 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 e successive modifiche, non ha effetto automatico per il ravvedimento operoso del diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008.
Le nuove misure introdotte con la Legge di Stabilità 2015 relativamente alle nuove sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso, non si applicano al diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16919 del 06/02/2015.
Questo significa che per il ravvedimento del diritto camerale devono essere utilizzate le sanzioni precedenti:
3,75%, per versamento entro 30 giorni;
6%, per versamento oltre i 30 giorni.
Tuttavia, alcune Camere di Commercio, ad esempio quella di Torino, richiede l'applicazione delle sanzioni ridotte previste dal D.L. n. 185 del 2008 (2,5% e 3%).
Per chi volesse utilizzare queste sanzioni (attenzione, dal 1° Febbraio 2011 sono diventate 3% e 3,75%) è necessario, dopo aver eseguito il ravvedimento, impostare in corrispondenza del campo "% Sanzione", il valore "Inserimento manuale" nel campo precedente ed indicare la sanzione da applicare.
In caso di ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione infedele le sanzioni applicate sono:
se la dichiarazione infedele viene regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è prevista:
una sanzione ridotta di 27,28 euro;
la sanzione ridotta per omesso o insufficiente versamento pari a 1,67% se la regorizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento oppure 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni alla scadenza del termine di versamento.
11,25% (1/8 del 90%) se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
12,86% (1/7 del 90%) se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
15% (1/6 del 90%) se il ravvedimento viene eseguito oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In caso di ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione infedele con sanzione ridotta:
7,5% se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
8,57% se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
10% se il ravvedimento viene eseguito oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In caso di ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione infedele eseguito dopo la consegna di PVC:
la sanzione applicata è pari del 18% (1/5della sanzione minima del 90%).
In caso di ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione infedele per mancata imputazione canoni locazione cedolare secca:
13,33%, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, con un minimo di 44,44 euro;
15%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 50,00 euro;
34,29%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 71,43 euro;
40% se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 83,33 euro.
In caso di ravvedimento operoso in seguito a dichiarazione infedele per inferiore imputazione canoni locazione cedolare secca:
20%, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, con un minimo di 44,44 euro;
22,50%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 50,00 euro;
25,71%, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 71,43 euro;
30% se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di 83,33 euro.
In caso di ravvedimento operoso in seguito a comunicazione di invito alla compliance ricevuta dall?Agenzia delle Entrate:
la sanzione applicata è pari del 15% (1/6 della sanzione minima del 90%).
In caso di ravvedimento operoso in seguito a comunicazione di invito alla compliance - canoni ced. secca inferiori:
la sanzione applicata è pari del 30% (1/6 della sanzione minima del 180%).
In caso di ravvedimento operoso in seguito a comunicazione di invito alla compliance - canoni ced. secca non dichiarati
la sanzione applicata è pari del 40% (1/6 della sanzione minima del 240%).
Note:
Se il codice tributo del debito oggetto del ravvedimento non è ammesso al ravvedimento (in tabella Codici tributo è presente la barratura "Ravvedimento non consentito", ad esempio per i debiti e i contributi previdenziali INPS), non viene applicata la sanzione;
Per i tributi CIPAG in base alle indicazioni ricevute dalla cassa Geometri le sanzioni previste sono del 2%, per omesso versamento regolarizzato nei 30 giorni e 10%, per omesso versamento regolarizzato oltre i 30 giorni dal termine di scadenza;
L'Agenzia delle Entrate sta inviando lettere ai contribuenti con le quali comunica eventuali errori od omissioni nella dichiarazione del redditi 2012, che l'utente può sanare presentando una dichiarazione integrativa ed applicando il ravvedimento operoso con la sanzione del 15% (sanzione prevista per infedele dichiarazioni pari al 90% ridotta di 1/6). In questo caso dopo aver generato il ravvedimento è necessario impostare "Inserimento manuale" in corrispondenza del campo "Sanzione" ed indicare la percentuale della sanzione 15%.i
Tabella riassuntiva ravvedimento operoso art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 modificato con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) e con Legge di Stabilità 2016
Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015) |
Tipologia di violazione |
Misura della riduzione della sanzione |
Limiti temporali |
Lettera a) |
Mancato pagamento del tributo o di un acconto. |
1/10 del minimo (3%) A partire dal 01/01/2016 si applica 1,5% (Legge di Stabilità 2016) |
Entro 30 giorni dalla data della sua omissione. |
Lettera a-bis) (aggiunta con Legge di Stabilità 2015) |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. |
1/9 del minimo (3,33%) A partire dal 01/01/2016 si applica 1,67% (Legge di Stabilità 2016)
|
Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. |
Lettera b) |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. |
1/8 del minimo (3,75%) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. |
Lettera b-bis) (aggiunta con Legge di Stabilità 2015) |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. |
1/7 del minimo (4,29%) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. |
Lettera b-ter) (aggiunta con Legge di Stabilità 2015) |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. |
1/6 del minimo (5%) |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. |
Lettera b-quater) (aggiunta con Legge di Stabilità 2015) |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. |
1/5 del minimo (6%) |
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC |
Lettera c) |
Omessa presentazione dichiarazione. |
1/10 del minimo |
Entro novanta giorni. |
Codice tributo sanzione
Indicare il codice tributo per la sanzione da applicare sull'imposta non versata; viene riportata in automatico dalla tabella Codici tributo F24, se presente.
Se nella generazione del ravvedimento, nel campo "Tipo ravvedimento" viene impostato "Per sostituto d'imposta", viene sempre riportato il codice tributo sanzione 8906, anche se il versamento è relativo ad addizionali comunali e regionali (in assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che per le violazioni commesse dai sostituti d'imposta si debba utilizzare il codice tributo 8906 per le sanzioni, anche se il versamento è riferito alle addizionali Irpef).
Es. 8901 sanzione pecuniaria per Irpef e 8907 sanzione pecuniaria per Irap.
(Per i nuovi codici da utilizzare consultare la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/5/2000 n. 69/E, Allegati 1-2-3-4-5).
Premere F9 o cliccare sul bottone per visualizzare la lista codici tributo.
Mese di riferimento per sanzioni
Se in tabella Codici Tributo, per il tributo relativo alle sanzioni per ravvedimento è prevista l'indicazione del mese di riferimento (è presente barratura nel campo "Indicazione mese di riferimento") viene riportato il mese di riferimento relativo al codice tributo del debito per il quale è stato eseguito il ravvedimento, ma è modificabile dall'utente nel caso in cui sia diverso.
Se per il codice tributo per il quale è stato eseguito il ravvedimento non è prevista l'indicazione del mese di riferimento, e per la sanzione è prevista l'indicazione del mese di riferimento, come mese di riferimento per la sanzione viene riportato "12".
Sanzione da versare con Mod. F23
L'articolo 8 del D. Lgs. n. 473/97, che modifica l'art. 9 comma 3 del DPR n. 641/72, non prevede una specifica sanzione per omesso o ritardato pagamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085). Si ritiene, quindi, applicabile in tale ipotesi la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuti nell'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 471/97 in base al quale agli omessi/tardivi versamenti si applica la sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.
La sanzione da applicare è pari al 30% dell'importo dovuto, con riduzione:
di un decimo (3%) se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
di un nono (3,33%) se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
di un ottavo (3,75%) se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza;
di un settimo (4,29%) se il ravvedimento avviene entro due anni dalla scadenza;
di un sesto (5%) se il ravvedimento avviene oltre i due anni dalla scadenza;
di un quinto (6%) se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC.
Per quanto riguarda il versamento della sanzione, deve essere eseguito con modello F23, utilizzando il codice tributo "678T - sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".
Se viene eseguita la funzione "Genera ravvedimento" per il codice tributo 7085, nel campo "Codice tributo sanzione" viene impostato in automatico il codice "678T" e viene impostata la barratura nel campo "Sanzione da versare con Mod. F23".
Il codice tributo per la sanzione non viene considerato nel modello F24, ma viene generato in automatico il modello F23 per il versamento della sanzione, con:.
codice tributo "678T";
codice ufficio (campo 6) il codice "RCC";
causale (campo 9) il codice "SZ".
Procedura operativa per ravvedimento operoso: seguire le indicazioni presenti nel paragrafo “2.9- Genera ravvedimento”.
Ravvedimento operoso (Art. 13 D.Lgs. 472/97, Circolare 138 del 5/7/2000 e art. 16 del Decreto n. 185 del 29/11/2008),Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 637)
Art. 13 D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2014) |
Art. 13 D.Lgs. 472 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 2015) |
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: |
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: |
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; |
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; |
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; |
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore; |
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. |
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; |
|
|
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. |
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; |
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3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. |
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; |
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4. [...] |
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; |
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5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. |
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. |
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1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere, b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. |
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1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633. |
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1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. |
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2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. |
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3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. |
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4. [...] |
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5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. |
Codice tributo errato
L'indicazione di un errato codice tributo nel modello di pagamento F24 è regolarizzabile in base all'art. 13 c. 1 lettera b del D.Lgs. 472/97 (Ravvedimento operoso).
Il ravvedimento operoso consiste nell'inviare una semplice lettera-ravvedimento ad un qualsiasi ufficio locale delle Entrate e non più all'ufficio struttura di gestione presso la Direzione centrale delle Entrate di Roma (circolare 5/E del 21 gennaio 2002).
Nell'oggetto della comunicazione indicare "Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati nel modello F24", indicare inoltre i dati anagrafici e fiscali del contribuente, il codice tributo erroneamente utilizzato, il codice tributo con il quale avrebbe dovuto essere effettuato il versamento ed allegare il Modello F24 relativo ed il Modello F24 presentato per il pagamento della sanzione (solo se versamento oltre i 3 mesi).
La correzione di questi errori non è soggetta ad alcuna sanzione, in quanto questi errori sono considerati come violazioni meramente formali.
Nota:
Per l'errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice regione, la regione Lombardia ha precisato che, in base ad una convenzione stipulata con l'agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi indifferentemente alla Regione oppure ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (sarà poi la Regione ad inviare la richiesta di variazione alla struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate).
Omessa indicazione dei dati per individuare il soggetto che effettua il versamento o per l'imputazione dell'importo nel Mod. F24
Ravvedimento: entro 3 mesi dalla violazione
Sanzione: obbligo di comunicazione ad un qualsiasi ufficio locale delle Entrate, tramite lettera (circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002) ma nessuna sanzione
Dichiarazioni con errori o omissioni NON rilevabili in sede di liquidazione delle imposte
In caso di errori commessi in dichiarazioni che non sono rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, ad esempio omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite deduzioni dall'imponibile, per sanare tali violazioni è necessario:
presentare la dichiarazione integrativa;
versamento della maggiore imposta o minor credito;
pagamento degli interessi pari al 0,5% maturati giorno per giorno;
pagamento della sanzione ridotta pari al 12,5% (un ottavo della sanzioni minima del 100%).
Dichiarazioni con errori o omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte
In caso di errori commessi in dichiarazioni che sono rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, ad esempio errori di calcolo nella determinazione dell'imponibile o dell'imposta, indicazione in misura superiore rispetto a quella spettante di detrazioni d'imposta, maggiore indicazione di ritenute o maggiore indicazione di crediti, per sanare tali violazioni è necessario:
presentare la dichiarazione integrativa;
versamento della maggiore imposta o minor credito;
pagamento degli interessi pari al 0,5% maturati giorno per giorno;
pagamento della sanzione ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzioni minima del 30%).
Ritardata o omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ma le imposte sono state interamente pagate
Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata in ritardo ma le imposte risultanti sono state interamente pagate, la violazione può essere regolarizzata con la presentazione della dichiarazione omessa e il pagamento della sanzione pari a euro 32,00 utilizzando il codice tributo 8911 (1/8 del minimo previsto dall'art. 1 del Dlgs n. 471 del 1997 pari a 258,00 euro).
In base alla Finanziaria 2011 la sanzione per il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, passa da un dodicesimo del minimo, a un decimo del minimo (1/10 di 258,00, pari a 25,80 euro).
Quindi l'importo della sanzione è pari a 25,80 euro per ogni dichiarazione presentata tardivamente.
Insufficiente o ritardato versamento
Il caso di insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione entro i termini è regolato dall'art. 13 che prevede una sanzione pari al 30% di ogni imposta non versata, ridotta al 3% se regolarizzato entro 30 giorni (1/10 del 30%) o al 3,75% se regolarizzato entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in ci è stata commesse la violazione (1/8 del 30%).
La Legge Finanziaria 2011 ha modificato la misura delle sanzioni per il ravvedimento spontaneo eseguito per gli omessi o tardivi versamenti:
per il ravvedimento eseguito entro trenta giorni (ravvedimento breve), la riduzione della sanzione del 30% a un dodicesimo del minimo diventa a un decimo del minimo. Quindi la nuova sanzione da applicare in questo caso sarà pari al 3% (in precedenza era del 2,5%);
per il ravvedimento eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in corso, la riduzione della sanzione del 30% a un decimo del minimo diventa a un dodicesimo del minimo. Quindi la nuova sanzione da applicare in questo caso sarà pari al 3,75% (in precedenza era del 3%).
Le nuove percentuali per le sanzioni sono in vigore dal 01/02/2011.
Il D.L. n.98/2011ha modificato la misura delle sanzioni nel caso si proceda alla regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza ordinaria, in questo caso la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo, ovvero dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Devono essere versati anche il maggior tributo e gli interessi con maturazione giorno per giorno.
La Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1 comma 637, ha modificato l’art. 13 del Dlgs. n. 472 del 1997, introducendo ulteriori termini per eseguire il ravvedimento. In particolare ora è possibile eseguire il ravvedimento con applicazione della sanzione:
3,33% (lett. a-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
4,9% (lett. b-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione entro due anni dalla violazione.
5% (lett. b-ter) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione oltre due anni dalla violazione.
6% (lett. b-quater) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC.
E' consentito il ravvedimento anche per l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale.
Le imprese che intendono effettuare il ravvedimento per questo tributo sono pregate di contattare preventivamente l'ufficio Diritto Annuale.
Nota:
Le modifiche alle sanzioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2011 e del D.L. n. 98/2011 e dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, non hanno effetto automatico per il ravvedimento operoso del diritto camerale.
Questo significa che per il ravvedimento del diritto camerale devono essere utilizzate le sanzioni precedenti:
3,75%, per versamento entro 30 giorni;
6%, per versamento oltre i 30 giorni.
Tuttavia, alcune Camere di Commercio, ad esempio quella di Torino, con il precedente provvedimento richiedevano l'applicazione delle sanzioni ridotte previste dal D.L. n. 185 del 2008 (2,5% e 3%).
Per chi volesse utilizzare queste sanzioni è necessario, dopo aver eseguito il ravvedimento, impostare in corrispondenza del campo "% Sanz.", il valore "Ins. manuale" nel campo precedente ed indicare la sanzione da applicare.
Questo vale anche per le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2011.
Omissione o incompletezza dei dati dei sostituti d'imposta nella dichiarazione
Ravvedimento: entro 3 mesi
Nessuna sanzione
Errata indicazione dell'anno (dal Forum sui Versamenti del Ministero delle Finanze)
Per correggere il periodo di riferimento occorre inviare una lettera-ravvedimento ad un qualsiasi ufficio locale delle Entrate e non più alla Struttura di Gestione presso la Direzione centrale delle Entrate di Roma (circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002), indicando oltre ai dati anagrafici e fiscali, anche il corretto anno di riferimento.
L'errata indicazione dell'anno di riferimento è considerata una violazione meramente formale (ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 212 del 27/07/2000) e quindi non determina l'applicazione di sanzioni da parte dell'Ufficio delle Entrate.
Utilizzo dei crediti inesistenti (dal Forum sui Versamenti del Ministero delle Finanze)
In caso di utilizzazione nel mod. F24 di un credito inesistente, si deve effettuare il ravvedimento, versando:
l'importo del credito inesistente, maggiorato degli interessi legali, con lo stesso codice tributo precedentemente utilizzato a credito;
la sanzione da ravvedimento relativa al tributo per il quale era stato esposto il credito (cfr. allegato n. 5 alla risoluzione n. 69/E del 24/5/2000), in misura diversa in relazione al momento in cui si effettua il ravvedimento stesso (cfr. art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 472, modificato dall'art. 16 , comma 5 del Decreto n. 185 del 29/11/2008).
Mancata presentazione del modello F24 a saldo zero
Per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:
5,56 euro se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
11,11 euro se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni;
12,50 euro se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.
14,29 euro se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
16,67 euro se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
20,00 euro euro se il modello F24 viene presentato dopo che la violazione viene constatata con processo verbale.
Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.
Per eseguire il ravvedimento per la mancata o tardiva presentazione della delega a zero, utilizzare la funzione "Genera Ravvedimento", richiamabile da tutti i quadri barrando la casella "Ravvedimento per mancata o tardiva presentazione della delega a zero".
In questo caso verrà copiato il modello F24 originario nel quadro Modello F24 (Ctrl F), impostando la barratura di "Inserimento manuale" (in modo che non venga modificato), nel periodo in cui si vuole eseguire il ravvedimento e verrà creata una nuova sezione nel quadro Debiti (Ctrl D) relativa alla sanzione dovuta (codice tributo 8911).
La sanzione verrà creata nello stesso periodo e numero del ravvedimento e con numero di versamento successivo a quello generato per il modello F24 (Ctrl F) (per far si che la delega a zero rimanga tale e che la sanzione venga versata con un'altra delega).
Note:
Nell'art. 19 del Dlgs 241/97 al comma 4 vengono riportate le sanzioni da applicare in questo caso in lire. Quando si è passati all'euro, la regola per convertire le sanzioni era che le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (e queste nell'art. 19 del DLgs 241/97 sono espresse in lire) dovevano essere convertite in euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). La stessa regola vale anche in caso di riduzioni previste per il ravvedimento (Circolare n. 106/E del 21/01/2001). L'importo della sanzione per errore formale è di 19 euro.
La Videoconferenza dell'Agenzia delle Entrate del 06/06/2002 ha chiarito che nel caso di regolarizzazione della presentazione tardiva del modello Unico ai fini Irpeg, Irap e Iva, si devono pagare tante sanzioni quanti sono i tributi ai quali la dichiarazione si riferisce.
RAVVEDIMENTO IMPOSTE CON COMPENSAZIONE CREDITI
In caso di ravvedimento di un versamento in cui era presente una compensazione parziale (in caso di versamento completamente compensato, quindi con delega a zero, il ravvedimento consiste nella presentazione della delega a zero non presentata e nel pagamento della sanzione con codice tributi 8911), la procedura riporta il credito nel periodo del ravvedimento e le sanzioni e gli interessi per ravvedimento vengono calcolati sull'importo da versare, al netto quindi della compensazione eseguita.
Non ci sono riferimenti normativi precisi sul comportamento da tenere in queste situazioni (ravvedimento di versamenti con compensazione parziale dei debiti dovuti), tuttavia riteniamo che il versamento omesso, da sottoporre a ravvedimento, è costituito esclusivamente dalla differenza tra gli importi a debito e quelli a credito, alla luce dei chiarimenti presenti nelle istruzioni ministeriali delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi (pagina n. 7 istruzioni al modello Unico PF 2007) in tema di maggiorazione da applicare al versamento del saldo IVA postergato al 16 giugno, in presenza di debiti da versare e crediti da compensare, affermano che la stessa "si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi".
Inoltre, in caso di versamento completamente compensato, per il quale non è stato presentato il modello F24, le sanzioni per ravvedimento non vengono determinate sull'importo che si sarebbe dovuto versare (al lordo della compensazione), ma viene applicata solo la sanzione per errore formale.
A nostro parere le osservazioni rappresentate, comunque, possono essere utili per tentare di definire un principio avente valenza generale, certamente di non facile identificazione in mancanza di chiarimenti ufficiali.
Procedura operativa per ravvedimento con compensazione parziale dei debiti:
Se il contribuente vuole fare il ravvedimento calcolando le sanzioni e gli interessi sull'intero importo del debito dovuto, senza considerare il credito utilizzato è necessario:
nella funzione "Genera Ravvedimento" barrare "Ravvedimento senza compensazione".
In questo modo la sanzione e gli interessi verranno calcolati sull'intero importo dovuto.
Nel Debito generato per ravvedimento verrà impostata nella sezione Ravvedimento la barratura "Ravvedimento senza compensazione" in modo da non calcolare l'importo già compensato.
In questo modo la sanzione e gli interessi verranno calcolati sull'intero importo dovuto.
Se invece il contribuente vuole eseguire il ravvedimento calcolando la sanzione e gli interessi solo debito dovuto al netto della compensazione, consigliamo di fare una delega a zero per la parte dei debiti compensati, per la quale verrà 'pagata solo la sanzione per mancata presentazione della delega a zero, e una delega per la differenza da versare, sulla quale verranno calcolati gli interessi e la sanzione per ravvedimento.
In questo caso è necessario:
prima di eseguire la funzione "Genera Ravvedimento", verificare che il periodo di versamento per il quale eseguire il ravvedimento non sia chiuso;
nella sezione "Varia periodi" (Alt Z) impostare nel campo "Tipo" il valore "Due moduli" e nel campo successivo il periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento;
eseguire il Ricalcolo versamento del periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento;
eseguire la funzione "Genera Ravvedimento";
nel quadro Debiti (Ctrl D) inserire un nuovo debito per la sanzione relativa alla mancata presentazione della delega a zero (codice tributo 8911).
Avvertenze Modello F24 IMU- Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, e' possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "IMU" ed altri tributi locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov./mese rif." e in quella "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza e' dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" e' l'importo rateizzato, "i" e' l'interesse e "t" e' il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.
Procedura operativa per ravvedimento con codice tributo di Tipo = Erario e codice tributo per Sanzione = Accise
Se il codice tributo è di tipo = Erario e il codice tributo per sanzione è di tipo = Accise, esempio sono i codici tributo 6728 per poter creare correttamente il modello F24 dopo aver generato il ravvedimento:
aprire il versamento del modello F24 dal quadro Versamenti;
entrare nel debito(CTRL D) con codice 6728 creato per ravvedimento e nella sezione "Ravvedimento;
annotarsi l'importo presente nel campo "Sanzione";
impostare il campo "Calcolo"= Automatismi attivi per poi poter cancellare in campo "Codice tributo sanzione" dove è presente il codice tributo 5144 e l'importo presente nel campo "Sanzione";
ora creare un nuovo debito con stesso periodo, numero e riferimento del tributo 6728 creato dal ravvedimento;
impostare nel campo "Cod. tributo" 5144 e nel campo "Importo" il valore annotato che era presente nel campo "Sanzione" cancellato.