Archivio dei crediti da utilizzare in compensazione.
I crediti delle dichiarazioni IVA, REDDITI PF, REDDITI SP e REDDITI SC verranno riportati in automatico dalla procedura IVA o REDDITI.
In base al codice tributo indicato, nella sezione Crediti vengono visualizzati solo i campi previsti per quella tipologia di tributo (es. Codice regione per il credito dell'Irap).
NOTA PER CREDITO IVA
Il credito della dichiarazione annuale IVA viene trasferito solo dalla procedura IVA.
In base all’art. 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009, dal 1 gennaio 2010 i crediti IVA annuali o infrannuali potranno essere compensati per importi superiori a 10000,00 euro (5.000,00 euro dal 1° aprile 2012) solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e per importi superiori a 15000,00 euro solo se sulla dichiarazione è stato apposto anche il visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione).
Con le modifiche introdotte dal l'art. 3 del D.L. 50/2017, a partire dal 2018, il credito Iva che può essere utilizzato in compensazione senza la presenza del visto di conformità è al massimo pari a 5000,00 euro.
Per utilizzare in compensazione il credito Iva di importo superiore a 5000,00 euro (o 50000,00 per le start-uo innovative) è necessario presentare la dichiarazione Iva con apposizione del visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione).
Inoltre il credito Iva superiore a 5000,00 euro porà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in precedenza poteva essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
I controlli per la verifica del limite di compensazione sono nella procedura IVA, in modo che nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva venga trasferito il credito solo se in possesso dei requisiti previsti dal D.L. n. 78/2009.
ATTENZIONE: Inserendo manualmente il credito IVA in F24 tenere presente che in base all’art. 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009, dal 1 gennaio 2010 e all’articolo 8, commi 18 e 19 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 i crediti IVA annuali o infrannuali potranno essere compensati per importi superiori a 5.000,00 euro solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva e solo se sulla dichiarazione è stato apposto anche il visto di conformità.
NOTA PER CREDITI RISULTANTI DA DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP/770
In base al comma 574 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap potranno essere compensati per importi superiori a 5000,00 euro solo se sulla dichiarazione è apposto il visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione).
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti non è necessario, a differenza di quanto richiesto per il credito Iva, attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono tali crediti.
Questo significa che il credito potrà essere utilizzato ad esempio anche per i versamenti del 16 febbraio 2018, anche se il visto di conformità sarà apposto sulla dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2018.
I controlli per la verifica del limite di compensazione sono nella procedura Redditi/Irap/770, in modo che nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva venga trasferito il credito solo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 574 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
ATTENZIONE: Inserendo manualmente il credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, in F24 tenere presente che, in base al comma 574 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione per importi superiori a 5000,00 euro solo se sulla dichiarazione viene apposto il visto di conformità.
Procedura operativa per utilizzo del credito Iva del 2016 fino al momento della presentazione della dichiarazione IVA-2018:
Nel quadro Crediti (CTRL C) selezionare il credito Iva del 2016 risultante dalla dichiarazione IVA-2017) e nel campo “Scadenza” impostare il periodo precedente al mese di presentazione della dichiarazione IVA-2018.
Oppure utilizzare la funzione "Modifica data di scadenza dei creidti" presente nel Menù Utilità, per modificare in automatico la "Scadenza" del credito..
Procedura operativa per utilizzo del credito Iva del 2017 a partire dal gennaio 2018
I contribuenti che vogliono utilizzare, già a partire da gennaio 2018 il credito IVA che risulterà successivamente dalla dichiarazione annuale IVA 2018 devono:
posizionarsi sulla sezione Crediti (CTRL C), selezionare ad esempio il credito IVA dell'anno 2016 (risultante dalla dichiarazione IVA-2017) e modificare il periodo di scadenza indicando 2017/12;
inserire un credito IVA nuovo impostando i seguenti dati:
nel campo “Inizio utilizzo” impostare “2018/01”;
nel campo “Riferimento” impostare “2017";
nel campo “Scadenza” impostare “2018/12”;
nel campo “Codice programma” impostare “081-Iva annuale vers. sep. da redditi” o “082-Iva annuale vers. con redditi”.
E’ consigliabile inserire il credito IVA solo se gli importi da compensare a gennaio/febbraio sono inferiori a 5.000,00 euro.
Si ricorda che , fino a quando non viene superato il limite di 5.000,00 euro il credito potrà essere utilizzato senza considerare le nuove regole di compensazione.
Nel momento in cui viene superato il tale limite, il credito potrà essere utilizzato in compensazione in F24 solo se è già stata presentata la dichiarazione Iva e solo in presenza di visto di conformità, e solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione.
Al termine della compilazione della dichiarazione IVA-2018, eseguire il trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva per riportare l’importo del credito effettivamente risultante dalla dichiarazione.
Se l’importo del credito Iva da trasferire in F24 è superiore a 5.000,00 euro e la dichiarazione IVA non è ancora stata presentata, il trasferimento verrà eseguito solo per i primi 5.000,00 euro.
Indicando in IVA la data di presentazione e il visto di conformità verrà riportato il F24 la parte di credito fino a 5.000,00 euro con inizio utilizzo uguale al periodo indicato in tabella Periodi/Numeri versamento per trasf.-sez.IVA nel campo “Inizio utilizzo crediti”.
La parte di credito eccedente i 5.000,00 euro verrà trasferita in F24 con inizio utilizzo uguale al decimo giorno successivo alla data di presentazione indicata nella dichiarazione IVA 2018.
Per identificare la parte di credito IVA inferiore i 5.000,01 euro il trasferimento imposterà in questo credito la barratura “Credito IVA Fino a 5.000,00 €”.
Per identificare la parte di credito IVA che eccede i 5.000,00 euro il trasferimento imposterà in questo credito la barratura “Parte del credito IVA che eccede i 5.000,00 €”.
Se l’importo del credito Iva da trasferire in F24 è superiore a 5000,00 euro oltre alla presentazione della dichiarazione deve essere presente anche il visto di conformità, altrimenti il trasferimento per la parte eccedente i 5000,00 euro non verrà eseguito.
Se il trasferimento viene eseguito (perché importo del credito Iva da trasferire è inferiore o uguale a 5000,00 euro, oppure se superiore è già stata presentata la dichiarazione Iva-2018 ed è presente il visto di conformità) in F24 viene aggiornato il credito Iva inserito manualmente al punto 2.
Procedura operativa per utilizzo del credito risultante da Redditi del 2017 a partire dal gennaio 2018
I contribuenti che vogliono utilizzare, già a partire da Gennaio 2018 il credito di Redditi/irap che risulterà successivamente dalla dichiarazione annuale 2018 (relativamente al periodo d'imposta 2017) devono:
posizionarsi sulla sezione Crediti (Ctrl C, selezionare ad esempio il credito Irpef dell'anno 2016 (risultante dalla dichiarazione Redditi 2017) e verificare nel periodo di scadenza sia indicato "2017/12";
inserire un credito nuovo impostando gli importi ed i dati;
al termine della compilazione della dichiarazione Redditi 2018, eseguire il trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva per riportare l'importo del credito effettivamente risultante dalla dichiarazione.
I contribuenti possono inserire in questo modo anche i crediti, diversi dai crediti speciali d'imposta, che risulteranno da Redditi 2018, facendo attenzione ad impostare nel codice programma il valore "022 -Redditi Crediti".
N.B.: Questa procedura non va eseguita per i crediti speciali (imprenditoria femminile, ricerca ...) per i quali è sufficiente cambiare solo il periodo d’imposta nel campo “Periodo di Riferimento” ed il "Periodo di scadenza".
Ad eccezione dei redditi del quadro RU per i quali è previsto apposito campo per ogni anno.
Tenere presente che se viene utilizzato un credito per un importo superiore a 5000,00 euro, al momento della presentazione della dichiarazione Redditi 2018 dovrà essere apposto il visto di conformità.
Cliccare sul bottone per visualizzare la compensazione
effettuata per il credito su cui si è posizionati.
Utilizzare il bottone per scegliere per quali debiti
utilizzare in compensazione il credito.
NOTA:
L’articolo 31 del DL n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/10) ha introdotto il divieto di utilizzare in compensazione crediti fiscali in presenza di ruoli erariali di importo superiore a 1500,00 euro, a partire dal 01/01/2011.
In pratica, in presenza di debiti per imposte erariali iscritte a ruolo non possono essere utilizzati i propri crediti fiscali (Iva, Irpef e Ires) per compensare altri debiti per imposte erariali, nel limite dell’importo del debito iscritto a ruolo, per evitare che i contribuenti utilizzino in compensazione crediti nel modello F24 per debiti correnti invece di regolare prima i debiti iscritti a ruolo.
In caso di irregolarità è prevista una sanzione pari al 50% dell’ammontare del credito indebitamente compensato.
Per evitare sanzioni, è consigliabile eseguire le compensazioni dei debiti solo per la parte di credito che eccede l’importo dei debiti iscritti a ruolo; cioè è necessario riservare il credito o una parte di esso per un importo pari all’importo dei debiti iscritti a ruolo.
E' consigliabile:
se l’importo dei debiti iscritti a ruolo è uguale o maggiore all’importo del credito presente in archivio da utilizzare a partire dal 01/01/2011, nel quadro Crediti (CTRL C) selezionare il credito ed impostare la barratura “Blocco utilizzo credito” (in questo modo il credito non verrà utilizzato per il versamento dei debiti e rimarrà disponibile per la compensazione dei debiti iscritti a ruolo);
se invece l’importo dei debiti iscritti a ruolo è inferiore all’importo del credito presente in archivio da utilizzare a partire dal 01/01/2011, nel quadro Crediti (CTRL C) è necessario indicare l’importo totale dei debiti iscritti a ruolo nel campo “da non utilizzare” in modo che il credito residuo non tenga conto di questi importi e quindi non venga utilizzato il credito che deve rimanere a disposizione per la compensazione dei debiti iscritti a ruolo.
PERIODO
Inizio utilizzo
Indicare il periodo (AAAAMM) in cui può essere utilizzato il credito.
Il periodo non è modificabile in variazione.
Se per il mese in cui può essere utilizzato il credito, i debiti sono già stati versati, è consigliabile inserire il credito con Inizio utilizzo il mese successivo (per evitare che eseguendo la riapertura dei periodi le compensazioni vengano fatte in modo diverso).
Se il credito viene trasferito da IVA ed è > 5.000,00 euro viene riportato il campo "Data presentazione dichiarazione o istanza (per credito Iva > 5.000,00 euro)" nella parte di credito eccedente i 5.000,00 euro, in riferimento a questa data l'inizio utilizzo corrisponderà al decimo giorno successivo (Esempio: Data presentazione 11/02/2018 nel campo inizio utilizzo viene riportato 2018/03, perchè il decimo giorno sarebbe il 21/02/2018, ma essendo già passato il giorno 16 per i versamenti, il credito verrà utilizzato nel mese successivo).
Riferimento
Periodo (AAAA/MM) in cui è sorto il credito.
Nelle Avvertenze viene precisato che per alcuni codici tributo, deve essere indicato il mese di riferimento nella colonna "Rateazione/regione/provincia/mese rif.".
Se in tabella Codici Tributo è presente la barratura nel campo "Indicazione mese di riferimento", il mese di riferimento indicato in questo campo verrà riportato nel Modello F24 (Ctrl F) in corrispondenza della colonna "Rateaz.".
Per i crediti del quadro RU, in via generale (occorre verificare la Risoluzione che istituisce i singoli codici tributo), deve essere indicato l'anno in cui si effettua la compensazione.
Nota:
Per il codice tributo 6740 credito d'imposta per agevolazioni gasolio per autotrasporti ("Caro petrolio" del quadro RU di Unico) come riferimento deve essere indicato l'anno in cui viene eseguita la compensazione.
Dal momento che in Unico, nel quadro RU, per questo credito è richiesta l'indicazione separata del credito utilizzato in compensazione in base ai relativi consumi, è necessario specificare nel campo "Riservato a codice tributo 6740: credito relativo ai consumi" l'anno in cui sono stati effettuati i consumi relativi al credito.
Esempio:
nel 2016 si utilizza il credito relativo ai consumi effettuati nel 2015.
Il credito viene riportato da Unico 2016, con riferimento "2016" e nel campo "Riservato al codice tributo 6740: credito relativo ai consumi" viene impostato "2015".
Se viene utilizzato anche il credito relativo a consumi effettuati nel 2016 è necessario inserire un ulteriore credito sempre con codice tributo 6740 con anno di riferimento "2016" e nel campo "Riservato al codice tributo 6740: credito relativo ai consumi" impostare "2016".
Scadenza
Indicare il periodo (AAAAMM) in cui deve terminare l'utilizzo del credito.
Nota per crediti relativi a DM10:
Circolare INPS n. 126 del 08/06/1999
...
Possono essere compensati sul modello F24 i crediti INPS che risultano dalle denunce contributive di mod. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella.
A decorrere dalle denunce contributive il cui termine di presentazione scade dal mese di aprile 1999" (prima scadenza posteriore alla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale 1 aprile 1999) la compensazione potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia da cui emerge il credito.
..."
TRIBUTO
Codice tributo
Indicare il codice tributo del credito.
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per ricercare
il codice nella Tabella Tributi.
Tipo Tributo
Riporto automatico dalla Tabella Tributi.
Indica la sezione del Modello F24 in cui stampare il tributo se è presente il valore "Accert. (regioni)" e "Accert. (enti locali)", il tributo viene stampato nella sezione Erario.
Ordine di Compensazione
Indica la priorità di compensazione nei casi in cui sono presenti più crediti da utilizzare nello stesso periodo di versamento.
L'ordine di compensazione viene riportato in automatico dalla tabella Codici Tributo, ma è modificabile dall'utente, nel caso in cui il credito in oggetto deve essere utilizzato prima di altri crediti.
Se l'ordine di compensazione nella Tabella Codici Tributo viene aggiornato successivamente alla creazione del credito, l'ordine di compensazione automaticamente riportato nel credito, è necessario inserirlo manualmente.
Per stabilire la priorità di compensazione è necessario indicare un numero d'ordine maggiore rispetto agli altri crediti presenti nel contribuente.
Codice programma
Il codice indica da quale procedura sono stati trasferiti i crediti.
Viene utilizzato nei collegamenti con le procedure fiscali per aggiornare i dati già trasferiti in precedenza.
000 - Inserimento manuale
022 - Redditi Credito
081 - IVA annuale vers. sep. da Redditi
082 - Iva annuale vers. con Redditi
090 - Paghe ritenute/contributi
091 - Da altre Procedure
093 - Contabilità IVA
094 - Contabilità ritenute + Contr.
095 - Paghe ritenute
096 - Paghe contributi
097 - Contabilità (IVA/Ritenute/Contr.)
098 - ICI/IMU
100 - 730
101 - Da file telematico
102 - Irap Crediti
103 – Credito trim. (Mod. IVA TR.)
107 - 770
IMPORTO
Credito Totale
Credito da utilizzare per la compensazione.
Credito utilizzato in contabilità/paghe
Viene riportato dalla contabilità la parte del credito utilizzato in diminuzione delle liquidazioni periodiche Iva e per le altre imposte.
Dalla procedura Contabilità, se in tabella Parametri Aziendali è impostata la barratura di “Gestione in F24” nella sezione “Credito Iva Annuale”, vengono riportati nell’archivio liquidazioni Iva gli utilizzi del credito Iva annuale fatti in F24 e trasferiti in F24 gli utilizzi fatti in Contabilità.
Dalla procedura paghe viene riportata la parte del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute.
Per il credito Iva utilizzato anche in contabilità o nella procedura paghe, gli utilizzi vengono riportati tramite l’export dalle relative procedure, nel campo “Credito utilizzato in contabilità/paghe”.
Se non si vuole utilizzare una parte del credito è possibile indicare nel campo "da non utilizzare” la parte del credito che non si vuole impiegare (è consigliabile mettere un commento di tale situazione nel campo Note).
La compensazione viene eseguita per tutti i periodi di versamento presenti in archivio, anche se non impostata la barratura di "Versamento chiuso" nel Ctrl V.
Il credito impegnato viene riportato nel campo "Utilizz. per vers. non ancora chiusi".
Il credito utilizzato in contabilità e/o paghe non può essere inserito o modificato.
Nota:
E' vivamente sconsigliato, per i contribuenti che utilizzano le procedure di Contabilità, Unico, IVA e Certificazione Unica, inserire manualmente i debiti e i crediti direttamente nel quadro "Modello F24" (Ctrl F) impostando la barratura "Inserimento manuale" e/o fare utilizzare una parte del credito ad un altro consulente o al contribuente, senza tenere aggiornato nel quadro Ctrl C i campi “Altri utilizzi fatti dal credito” che si suddividono in “ di cui utilizzato in altre contabilità”, “di cui utilizzato in altre paghe” “di cui utilizzato in altre procedure”.
In questi casi non ci assumiamo nessuna responsabilità per sanzioni e interessi dovuti per utilizzo errato del credito.
Altri utilizzi fatti dal credito
Indicare la parte di credito già utilizzato in altre procedure prima di utilizzare il credito residuo nella Procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
In base al tipo di utilizzo fatto dal credito indicare l’importo nel corrispondente campo:
Compensazioni interne no F24 - di cui utilizzato in altre contabilità: indicare l'importo del credito utilizzato per compensazioni interne non esposte nel modello F24 nella procedura di contabilità- iva su iva (questo credito non viene trasferito come credito compensato in F24 in IVA/Unico)
Compensazioni interne no F24 - di cui utilizzato in altre paghe: indicare l'importo del credito utilizzato per compensazioni interne non esposte nel modello F24 nella procedura di paghe, ritenute su ritenute (questo credito non viene trasferito come credito compensato in F24 in IVA/Unico)
Compensazioni mod. F24 - di cui utilizzato in altre procedure (per compensazioni effettuate in procedura F24 diverse dalla nostra)
ATTENZIONE: Il credito inserito nel campo “di cui utilizzato in altre procedure” viene trasferito come credito compensato in F24 in IVA/Unico solo dal 2013.
Credito da non utilizzare
Utilizzare il campo per indicare la parte del credito che, per qualche motivo, non si vuole utilizzare momentaneamente in compensazione (è consigliabile mettere un commento di tale situazione nel campo Note).
Quando si deciderà di utilizzarlo, dovrà essere rettificato il valore indicato nel campo "da non utilizzare".
I campi “di cui utilizzato in altre contabilità”, di cui utilizzato in altre paghe” di cui utilizzato in altre procedure” e “da non utilizzare” possono essere inseriti o modificati solo per la parte di credito che non risulta già utilizzato o impegnato (quello presente nel campo "Utilizz. per vers. non ancora chiusi").
Per indicare in questi campi, anche l'importo (o parte di esso) del credito impegnato, è necessario:
cliccare sulla barratura nel campo “Storna credito temporaneo”, per stornare il credito impegnato in versamenti non ancora chiusi;
indicare l'importo in base all’utilizzo effettuato nei campi “di cui utilizzato in altre contabilità”, “di cui utilizzato in altre paghe”, “di cui utilizzato in altre procedure” e “da non utilizzare”;
se risulta ancora credito disponibile, eseguire il ricalcolo del versamento, per utilizzare il credito residuo.
Nota:
E' vivamente sconsigliato, per i contribuenti che utilizzano le procedure di Contabilità, Unico, IVA e Certificazione Unica, inserire manualmente i debiti e i crediti direttamente nel quadro "Modello F24" (Ctrl F) impostando la barratura "Inserimento manuale" e/o fare utilizzare una parte del credito ad un altro consulente o al contribuente, senza tenere aggiornato nel quadro Ctrl C i campi “Altri utilizzi fatti dal credito” che si suddividono in “ di cui utilizzato in altre contabilità”, “di cui utilizzato in altre paghe”, “di cui utilizzato in altre procedura”.
In questi casi non ci assumiamo nessuna responsabilità per sanzioni e interessi dovuti per utilizzo errato del credito.
Credito residuo
Credito totale - Credito utilizzato in contabilità/paghe – Altri utilizzi fatti dal credito.
Di cui utilizzabile
L'importo indicato in questo campo non può essere utilizzato per compensare altre imposte (diverse da Redditi o da Iva).
Indicare per quali tributi deve essere utilizzato l'importo indicato nel campo successivo:
REDDITI (Tipo programma 020 - Redditi);
L'importo indicato può essere utilizzato solo per i tributi risultanti dalla dichiarazione REDDITI e non per altre imposte.
In ogni caso per la imposte di REDDITI può essere utilizzato il credito totale.
Viene trasferito da Redditi in base al codice indicato sul quadro RX.
Può essere indicato manualmente.
IVA (solo Tipo programma 081 - IVA Annuale).
L'importo indicato può essere utilizzato solo per i debiti Iva periodici e l'acconto Iva.
Non indicare nulla se la compensazione viene effettuata in contabilità per i debiti Iva.
Per Redditi indica che il credito indicato nel campo successivo non può essere utilizzato per altre imposte, però il credito per Unico può essere utilizzato anche in misura superiore di quello indicato nel campo "Di cui utilizzabile" (es. credito di euro 10,00, di cui per Redditi euro 5,00: per Redditi si possono utilizzare anche euro 7,00, per altre imposte invece si possono utilizzare solo euro 5,00).
Di cui comp. verticale
L'importo indicato in questo campo viene trasferito da Redditi se, nel quadro RX (o nel quadro IRAP se si sta trasferendo un credito IRAP), nel campo "Modalità compensazione verticale" è indicato il valore "Esposta in F24".
Il credito presente in questo campo viene utilizzato solo per compensare i debiti che hanno nella tabella "Codici tributo" nel campo "Tipologia imposte" lo stesso valore indicato per il codice tributo del credito.
L'importo non è modificabile.
Impegnato per vers. non ancora chiusi
Viene visualizzato l'importo del credito impegnato per compensare i debiti inseriti, per i periodi che non risultano ancora chiusi.
Quando la compensazione viene resa definitiva (viene impostata la barratura di "Versamento chiuso" nel quadro Versamenti (CTRL V)) l'importo del credito utilizzato viene considerato nel campo "Credito utilizzato".
Il credito impegnato viene riportato nel campo "Impegnato per vers. non ancora chiusi".
Esempio:
Se in archivio oltre ai versamenti di Unico del saldo è presente anche il versamento del II acconto (con periodo 2016/11), il credito viene impegnato sia per i versamenti di Unico, sia per quelli del II acconto (se ancora disponibile) e in caso di inserimenti/variazioni in periodi di versamento precedenti a 2016/11, la compensazione non viene modificata.
Credito utilizzato
Credito utilizzato per compensare i debiti inseriti nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA dei periodi chiusi.
L'importo non è modificabile.
Eventuali variazioni devono essere eseguite sulla Sezione Debiti (CTRL D).
L’importo del Credito Utilizzato viene aggiornato in automatico quando l’operatore indica la barratura nella casella Versamento chiuso nel quadro Versamenti (CTRL V).
Rimborso
Importo chiesto a rimborso dopo la presentazione della dichiarazione.
Totale Credito disponibile
Riporto automatico del credito attualmente disponibile.
Credito completamente utilizzato
La casella viene barrata automaticamente se il credito disponibile è uguale a zero.
Utilizzabile solo per IVS/Contr. prof.
La barratura indica che il soggetto non si avvale della compensazione 241/97 e quindi compensa solo IVS su IVS dello stesso soggetto.
Il credito può essere utilizzato solo per i debiti AP/CP di quel soggetto e per i contributi relativi ai professionisti (codice tributo P10 e PXX).
Blocco utilizzo credito
Barrare la casella per impedire che il credito venga utilizzato in compensazione.
Barrando la casella "Blocco utilizzo credito" viene eseguito inizialmente lo storico del credito dai versamenti che risultano ancora aperti e nei quali il redito era stato impegnato e successivamente non viene più utilizzato.
Per poter ricominciare ad utilizzare il credito è necessario togliere la barratura "Blocco utilizzo credito" e, se i versamenti da compensare sono stati inseriti, eseguire il Ricalcolo Versamenti.
Storna credito temporaneo
E' alternativo al campo "Blocco utilizzo credito".
Barrare la casella "Storno credito temporaneo" per eseguire lo storno del credito utilizzato in versamenti che non risultano ancora chiusi.
Credito utilizzato impropriamente per il quale è stato eseguito il ravvedimento
Il campo deve essere utilizzato nei casi in cui il contribuente effettua delle compensazioni utilizzando un credito d'imposta inesistente od oltre l'importo massimo disponibile.
Se in questi caso il contribuente regolarizza la situazione con l'Amministrazione Finanziaria tramite il ravvedimento operoso, indicare l'importo del credito oggetto del ravvedimento.
Viene utilizzato esclusivamente per il trasferimento del credito utilizzato in F24 in Unico (verrà trasferito l'importo del credito utilizzato in compensazione, presente nella Distinta di compensazione, al netto del "Credito utilizzato impropriamente per il quale è stato eseguito il ravvedimento").
NOTA:
Se nella dichiarazione IVA integrativa/rettificativa risulta dell’iva a debito mentre nella dichiarazione IVA ordinaria e in F24 è stato indicato e utilizzato in compensazione del credito IVA inesistente è necessario regolarizzare manualmente la situazione nella procedura F24 tramite ravvedimento operoso.
In F24 nel quadro “Debiti(CTRL D)”creare un nuovo debito con lo stesso codice tributo e importo del credito inesistente utilizzato, nel periodo di versamento indicare il periodo corrente e nella sezione “Ravvedimento” impostare il campo “Pagamenti dovuti per ravv., avviso d’accertamento, di irrogazione, sanzioni=Ravvedimento”, la “Data di scadenza del versamento originario” uguale alla data di versamento del modello F24 in cui è stato utilizzato in compensazione il credito inesistente e nel campo “Data versamento del ravvedimento” la data nella quale si intende regolarizzare la situazione attraverso il ravvedimento.
Nb: Se il credito inesistente non è stato ancora stato utilizzato in versamenti inviati non è necessario eseguire il ravvedimento, in questo caso: aprire i versamenti nei quali è stato utilizzato il credito e posizionarsi nel quadro “Crediti(CTRL C)” e stornare il credito cliccando “Storna credito temporaneo” e barrare “Blocca utilizzo credito”.
Altri dati per utilizzo del credito risultante da dichiarazione
In base all’art. 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009, dal 1 gennaio 2010 e successive modifiche i crediti IVA annuali o infrannuali potranno essere compensati per importi superiori a 5.000,00 euro solo a partire dal decimo giorno (16 del mese successivo fino al 2017) a quello di presentazione della dichiarazione e per importi superiori a 5000,00 euro solo se sulla dichiarazione è stato apposto anche il visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione).
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), al comma 574, ha esteso l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione), per compensazioni superiori a 15000,00 euro anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti non è necessario, a differenza di quanto richiesto per il credito Iva, attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono tali crediti.
In questa sezione sono contenuti i dati promemoria per identificare se il credito IVA o crediti risultanti da Redditi/Irap/770 possono essere utilizzati in compensazione.
Data presentazione dichiarazione IVA o istanza modello IVA TR (per credito IVA > 5000,00 euro)
Riservato esclusivamente al credito IVA.
Se il credito IVA è superiore a 5.000,00 euro per la parte eccedente i 5.000,00 euro indicare la data di presentazione della dichiarazione IVA.
In questo caso il credito IVA eccedente i 5.000,00 euro potrà essere utilizzato solo a partire dal decimo giorno (16 del mese successivo fino al 2017) successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Viene riportata in automatico con il trasferimento da IVA.
Per identificare la parte di credito IVA inferiore i 5.000,01 euro il trasferimento imposterà in questo credito la barratura “Credito IVA Fino a 5.000,00 euro”.
Per identificare la parte di credito IVA che eccede i 5.000,00 euro il trasferimento imposterà in questo credito la barratura “Parte del credito IVA che eccede i 5.000,00 euro”.
Visto di conformità
Per IVA:
Se il credito IVA è superiore a 5.000,00, la parte eccedente i 5.000,00 euro può essere utilizzato solo se in dichiarazione IVA è stato apposto il visto di conformità o se è stata sottoscritta anche dai soggetti ce sottoscrivono la relazione di revisione.
In questo caso per il credito IVA, oltre ad indicare la data di presentazione della dichiarazione IVA, deve essere anche barrata la casella "Visto di conformità";
Viene riportata in automatico con il trasferimento da IVA.
Per ulteriori informazioni, consultare la Circolare n. 28/E del 25 Settembre 2014 presente sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/
circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/
circolare+n.+28e+del+25+settembre+2014/circolare+28_E+del+25+set+2014+%282.pdf
Per Redditi/770:
Se il credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap è superiore a 5.000,00, la parte eccedente i 5.000,00 euro può essere utilizzato solo se in dichiarazione Redditi è stato apposto il visto di conformità o se per le società/enti non commerciali è stata sottoscritta anche dai soggetti ce sottoscrivono la relazione di revisione.
In questo caso per il credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, deve essere anche barrata la casella "Visto di conformità".
Viene riportata in automatico con il trasferimento da IRedditi/Irap o da 770.
Identificazione del coobbligato
Compilare questa sezione solo in presenza di compensazione del credito derivante da agevolazione ZFU.
Codice Identificativo
Indicare uno dei seguenti codici identificativi:
50 - Obbligato solidale (art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006 ). Il codice è stato istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 11/04/2012;
51 - Intervento sostitutivo ( art. 4 del d.P.R. n. 207/2010). Il codice è stato istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 11/04/2012;
60 - Garante/terzo datore, da utilizzare in caso di richiesta di garanzia per importi oltre 50.000 euro. Il codice è stato istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 23/04/2010.
61 - Soggetto aderente al consolidato, da utilizzare in caso di società consolidante che utilizza in compensazione il credito IVA ceduto da una società aderente al consolidato. Il codice è stato istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 286/E del 22/12/2009
La Risoluzione 286/E/2009 ha chiarito che qualora si fosse in presenza di crediti d'imposta della stessa tipologia (es. IVA) ceduti da più soggetti aderenti al consolidato, occorre indicare il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto il credito d'importo più elevato.
In questi casi, indicare il codice fiscale del soggetto cui il credito IVA si riferisce nel campo "Codice fiscale del coobbligato" e il relativo codice nel campo "Codice identificativo".
62 - Soggetto diverso dal fruitore del credito, da utilizzare ad esempio per società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA della società incorporata. Il codice è stato istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 286/E del 22/12/2009.
In questi casi, indicare il codice fiscale del soggetto cui il credito IVA si riferisce nel campo "Codice fiscale del coobbligato" e il relativo codice nel campo "Codice identificativo".
63 - Controparte, istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 24/01/2014, deve essere utilizzato per indicare la controparte nei versamenti delle somme relative alla registrazione dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi.
70 - Imprese assicuratrice estera fisc. rappr. introdotto con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19/E del 21/02/2011 da utilizzare nel caso di versamento con modello F24 Accise dell’imposta dovuta sui premi riscossi da parte del rappresentante fiscale di imprese assicuratrici estere operanti in Italia indicando nel campo “Codice Fiscale” il codice fiscale della società assicuratrice estera.
71 - Sogg. che ha prop. l’atto intr. del giudizio, è stato attivato con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 82/E del 05/08/2011, questo codice è da utilizzare nel modello F24 Elementi Identificativi qualora il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Il codice identificativo “71” e il codice fiscale del coobligato verranno stampati nel modello F24 Elementi identificativi nella sezione "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e scaricati nel file telematico da inviare tramite Entratel.
72 -Rappresentante fiscale, istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 04/10/2013. Questo codice è da utilizzare per i versamenti per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzabili, privi di stabile organizzazione in Italia.
73 -Contribuente, istituto con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69/E del 30/07/2015.
74 - Soggetto risultante dall'operazione straordinaria, istituita con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119/E del 25/09/2017.
ALTRI DATI PER SEZIONE INPS
Calcolo
Codice INPS artigiani e commercianti per versamento contribuzione IVS sul minimale e sul reddito eccedente.
SI
Calcolo codice INPS nel campo Rata e Codice soggetto in base ai dati indicati nei quadri Impostazioni (CTRL Z).
NO
Inserimento manuale del codice.
Matricola/Codice Inps
Indicare la matricola/codice Inps se il tributo deve essere stampato nella sezione Inps del Modello F24.
Viene riportato in base al valore presente nel campo "Tipo formato codice Matricola INPS" presente in tabella Codici Tributo:
Matricola INPS (tipo 1), viene riportato il campo "Dati per versamenti DM10 - Matricola INPS" presente nelle Impostazioni (Ctrl Z).
Filiale azienda, viene riportato il valore presente nel campo "Dati per versamenti INPS lav. autonomi - Filiale azienda" presente nelle Impostazioni (Ctrl Z), ad esempio per i codici tributo "CXX" e "C10", calcolato della procedura il codice Matricola INPS, ad esempio per i codici tributo "AF" e "CF".
Il codice matricola INPS per gli artigiani e commercianti per il versamento dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale viene riportato da Unico PF; per il versamento dei contributi IVS sul reddito minimale non viene trasferito da Unico PF e viene calcolato in F24.
Matricola INPS (tipo 2), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "PESO".
Codice INPS (tipo 2), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "LAS".
Non valorizzato, non deve essere indicato nessun valore nel campo "Matricola INPS" ad esempio per il codice tributo "P10" o "PXX".
Codice fiscale, viene riportato il codice fiscale del contribuente, ad esempio per il codice tributo "APMF".
Codice INPS (tipo 3), in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "VMCF".
Lavoratore domestico, in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "DOM1".
Calamità, in questo caso nel campo "Matricola INPS" non viene riportato nessun codice.
Il codice matricola INPS deve essere indicato manualmente dall'utente, ad esempio per il codice tributo "DSOS".
Codice Sede Inps
Indicare il codice della Sede Inps se il tributo deve essere stampato nella sezione Inps del Modello F24.
Codice Rata - Riservato ad IVS artigiani e commercianti
Numero della rata relativa al contributo IVS sul minimale valori da 1 a 4.
Numero del versamento sul reddito eccedente il minimale indicare 6.
Per i crediti relativi ai contributi previdenziali sul reddito minimale (codici tributo CF e AF), per i quali non è individuabile il numero della rata a cui si riferisce il credito (o anche se il credito è riferito a più rate) è necessario indicare "0" (Circolare INPS n. 259 del 1998 e Circolare INPS n. 75 del 23/05/2006).
Codice Soggetto - Riservato ad IVS artigiani e commercianti
Indicare il codice per l'individuazione del soggetto per il quale vengono versati i contributi (10 per il titolare, da 11 in poi per i collaboratori).
Viene utilizzato per determinare il codice INPS.
ALTRI DATI PER SEZIONE REGIONI
Codice Regione
Indicare il codice della Regione se il tributo deve essere stampato nella sezione Regioni del Mod. F24 (Addizionale/IRAP).
Indicare il codice regione anche per i tributi da esporre nel modello F24 in caso di accertamento (nel campo Tipo tributo è presente il valore "Erario per accert. (regioni)") per i quali deve essere indicato il codice regione nella colonna "Rateazione" della sezione Erario.
ALTRI DATI PER SEZIONE IMU
Codice comune
Indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per visualizzare
l'Elenco dei comuni.
ALTRI DATI PER SEZIONE ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice Ente locale
Nel caso di versamento di tributi relativi agli enti locali, nella colonna Codice ente locale della sezione Regioni ed enti locali, devono essere indicati i seguenti codici:
03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;
07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;
18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;
20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;
99 per i restanti comuni.
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Indicare il codice ente o la provincia anche per i tributi da esporre nel modello F24 in caso di accertamento (nel campo Tipo tributo è presente il valore "Erario per accert. (enti locali)") per i quali deve essere indicato il codice ente o la sigla della provincia nella colonna "Rateazione" della sezione Erario.
Cod. catastale (per addizionale comunale)
Indicare il codice catastale del comune per i versamenti relativi all'addizionale comunale.
Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare il codice catastale nella Tabella Comuni.
Per i versamenti effettuati a decorrere dal 01/01/2008, relativi all'addizionale comunale, invece del codice ente, deve essere indicato il codice catastale del comune del domicilio fiscale.
In attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e del Decreto del 05/10/2007, il versamento dell'addizionale comunale deve essere effettuato evidenziando nel modello F24 quanto dovuto per ciascun comune.
Per questo sono stati istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12/12/2007 i nuovi codici tributi, che richiedono l'indicazione del codice catastale.
Per i versamenti dell'addizionale comunale precedenti al 01/01/2008 invece del codice catastale del comune doveva essere indicato il codice ente locale.
ALTRI DATI PER SEZIONE INAIL
Codice Sede Inail
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Posizione
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Numero riferimento
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
ALTRI DATI PER SEZIONE ALTRI ENTI
Altri Enti previdenziali
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Codice ente
Determinato in automatico.
Codice ente da riportare nella sezione 5 Altri enti previdenziali e assicurativi, ovvero ENPALS (codice ente 0001) e INPDAI (codice ente 0002), INPDAP (codice ente 0003), contr. fondi pens. T.AA (codice ente 0004), Consulenti lavoro (codice ente 0005), ENPACL (codice ente 0006), EPAP (codice ente 0008), EPPI (codice ente 0009) e ENPAP (codice ente 0007).
Codice sede
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Posizione
Consultare le Istruzioni Ministeriali (CTRL F1).
Periodo di riferimento INPS / Altri Enti previdenziali
Indicare il periodo di riferimento Inps se il tributo deve essere stampato nella sezione Inps del Modello F24.
Indicare il periodo di riferimento ENPALS/INPDAI se il tributo deve essere stampato nella sezione ENPALS/INPDAI del Modello F24.
Es. 07/2008.
Se è indicato il mese nel campo "mese" del Periodo di riferimento viene riportato in automatico nel campo "da".
Legge Finanziaria 2001 (Legge 388/2000) - Art. 34 c. 1
A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
Il superamento del limite deve essere verificato dall'utente.
PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI SOSPENSIONE O SOPPRESSIONE DI UNA COMPENSAZIONE RELATIVA A UN CREDITO D'IMPOSTA
Nel caso in cui venga sospesa o soppressa la compensazione relativa ad un particolare credito d’imposta (esempio: sospensione della compensazione del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, codice tributo 6734, fino al 30 settembre 2003, stabilito con Decreto legge n. 253 del 12/11/2002) è necessario seguire la procedura:
nella sezione Crediti della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, selezionare il credito sospeso o soppresso e modificare il Periodo di scadenza, indicando l’ultimo periodo in cui può essere utilizzato tale credito (in modo che non venga più utilizzato nei periodi in cui è stata decisa la sospensione);
nel momento in cui il credito può ricominciare ad essere utilizzato (termine della sospensione) è necessario inserire una nuova sezione Crediti per la parte rimanente del credito indicando come Periodo inizio utilizzo il periodo successivo al termine della sospensione (nell’esempio, per il codice tributo 6734 il cui termine della sospensione è 30/09/2003, dovrà essere inserita una nuova sezione Crediti con Inizio utilizzo 2003/10).
Nota: la nuova sezione Crediti può essere inserita anche nello stesso momento in cui viene modificato il periodo di scadenza (punto 1), in quanto verrà utilizzato solo dal Periodo inizio utilizzo.
E’ invece sconsigliato aggiornare il periodo di scadenza perché nel caso in cui si riaprano dei versamenti il credito risulterà disponibile.