2.1.13 - Modulo AA7/10

 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' AI FINI IVA (Modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19/12/2009 e Istruzioni per la compilazione approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 03/06/2015).

 

NOTA:

Le dichiarazioni AA7/10 e AA9/12 possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA, in via autonoma, cioè senza la Comunicazione Unica, solo per i soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro Imprese ovvero alla denuncia al REA.

 

ATTENZIONE: Le uniche pratiche di rinvio consentite sono solo quelle destinate al Registro Imprese e all’INPS.

Per le pratiche AA7 e AA9 non è prevista la possibilità di rettificare la pratica già inviata.

Dopo aver inviato la Comunicazione Unica, se la pratica AA7 e/o AA9 viene scartata a causa di dati errati inseriti dal dichiarante, è necessario inviare una nuova Comunicazione Unica in quanto le uniche pratiche di rinvio consentite sono solo quelle destinate al Registro Imprese e all'INPS.

In tal caso è necessario compilare una pratica di supporto, senza dati, ma con la sola indicazione della Camera di commercio destinataria, nello specifico, presentare una pratica I2, nel caso di un'Impresa individuale, o una pratica S5, nel caso di una Società.

Sia nella pratica I2, sia nella pratica S5, compilare solo i campi "N. REA" e "Posizione di (Pr.)" presenti nel riquadro "A/Estremi di iscrizione nel Registro Imprese".

 

Nota per campi Comune:

Per le città Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cesena, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pescara, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verbania e Verona non è previsto il codice di avviamento postale (CAP) generico, ma è stato suddiviso per via/viale/zone ecc..

In tabella Comuni è presente il CAP generico, è necessario per ogni casistica inserire il CAP specifico.

 

 

QUADRO A - Tipo di dichiarazione

 

Tipo

1 - Dichiarazione di inizio attività con attribuzione del numero di codice fiscale e Partita IVA

2 - Dichiarazione di inizio attività con attribuzione di Partita IVA

3 - Variazione dati

4 - Dichiarazione di cessazione attività (in caso di cessazione attività compilare solo il quadro A)

5 - Richiesta di duplicato del certificato di codice fiscale e partita iva

Se tipo 1 indicare gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo solo nel caso in cui l'atto sia registrato senza indicazione del codice fiscale (Circolare n. 251/E del 1998).

Cliccare sulla descrizione del campo Ufficio oppure premere il tasto F9 sul campo "Ufficio" per richiamare il codice Ufficio del registro (scegliere codice con Tipo R).

Se tipo 2 gli enti non commerciali che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA al fine del pagamento in Italia dell'Iva, devono barrare la casella "C" (D.L. 331/1993).

Se tipo 3 devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nel quadro B relativi al soggetto d'imposta.

Nel caso in cui nella stessa data siano intervenute più variazioni possono essere comunicate con un unico modello.

Se tipo 4 i soggetti che cessano l'attività, ma continuano ad esercitare altre attività non soggette ad Iva utilizzando il codice fiscale attribuito devono barrare la casella "P"

 

Nota:

Per il tipo 5 non è prevista la generazione della fornitura telematica e la presentazione di tale pratica può avvenire esclusivamente in modalità cartacea.

 

Data inizio, variazione o cessazione

La data di inizio, di variazione o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.

Se nel Tipo è indicato il codice 1 o 2 o 3 e nel quadro D sezione 1 è selezionata nel campo "Tipo operazione la voce "1E Successione ereditaria", deve essere indicata la data del decesso.

 

Cessazione ai sensi art. 5 D.L. 282/2002

La casella per comunicare la chiusura di partita IVA inattiva viene scaricata nel file telematico fino al 3 giugno 2015 come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 75295 del 3 Giugno 2015.

La casella non viene stampata sul modello.

 

Note:

 

Casella “C”

In base la provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010:

 “….1. Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie 1.1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

Tale volontà viene espressa compilando il campo “Operazioni

Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

1.2. I soggetti già titolari di partita IVA possono:

a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia. ….”

 

 

 

QUADRO B - Soggetto d'imposta

 

Dati identificativi

Denominazione o ragione sociale

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni come risulta da atto costitutivo, ad eccezione della natura giuridica che deve essere esposta in forma contratta (es. Sas, Spa…).

Per  denominazioni lunghe devono essere eliminati i titoli onorifici, professionali e simili.

 

Natura giuridica

Il codice 52 deve essere indicato dai gestori di depositi Iva solo nell'ipotesi di richiesta ovvero di chiusura del numero di partita Iva (vedi istruzioni ministeriali).

Se Tipo dichiarazione = 2 o 3 NON deve essere indicata la natura giuridica con codice 52.

 

Attenzione:

Per i soggetti residenti utilizare i codici da 1 a 29 e da 50 a 59 mentre, per i soggetti non residenti utilizzare i codici da 30 a 45.

 

Sede legale: Indirizzo completo

Per lo scaricamento telematico vengono utilizzati i primi 35 caratteri.

 

Sede legale: Comune

Il paese estero "288 - Serbia e Montenegro" è stato suddiviso in "289 - Serbia" e "290 - Montenegro".

 

Attenzione:

Indirizzo – E' vietato inserire caratteri speciali come ad esempio le lettere accentate, in quanto la pratica verrà poi scartata dall'Agenzia delle Entrate nonostante il software di controllo non segnali come anomalia la presenza di caratteri speciali.

Comune - E' vietato aggiungere alla descrizione altre informazioni, quali ad esempio la frazione. L'Agenzia delle Entrate non accetterà tali dichiarazioni.

 

Codice attività e descrizione

In caso di esercizio di più attività indicare i dati dell'attività svolta in via prevalente con riferimento al volume d'affari.

 

Nota:

Se in caso di inzio attività è indicata una delle attività individuate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/12/2006 è prevista la compilazione del Quadro I per l'indicazione della Tipologia prevalente della clientela, della presenza o assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di attività.

 

Volume d'affari presunto

Il volume d'affari deve essere espresso in unità di euro.

Deve essere indicato (se tipo dichiarazione 1 o 2 o 3 nel quadro A) soltanto se il contribuente ritiene di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali (vedi Normativa (Ctrl F1))

 

Acquisti intracomunitari di beni art. 60-bis

I soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria all’ufficio competente devono barrare la casella prima dell’effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22/12/2005, emanato in attuazione dell’art. 60-bis, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell’articolo 35.

Se dichiarazione di inizio attività, la casella deve essere barrata se si prevede di effettuare acquisti intracomunitari di beni individuati dall'art. 60-bis.

Se dichiarazione di variazioni dati, la casella deve essere barrata dai titolari di P. IVA rilasciata dal 01/11/2006 che nel triennio successivo intendono effettuare acquisti di beni individuati dall'art. 60-bis (Circolare n. 27 del 11 maggio 2007).

 

Indirizzo completo dell’attività

Per lo scaricamento telematico vengono utilizzati i primi 35 caratteri.

 

Attenzione:

Indirizzo – E' vietato inserire caratteri speciali come ad esempio le lettere accentate, in quanto la pratica verrà poi scartata dall'Agenzia delle Entrate nonostante il software di controllo non segnali come anomalia la presenza di caratteri speciali.

Comune - E' vietato aggiungere alla descrizione altre informazioni, quali ad esempio la frazione. L'Agenzia delle Entrate non accetterà tali dichiarazioni.

 

 

 

QUADRO C - Rappresentante

In caso di più rappresentanti devono essere indicati i dati di un solo soggetto e i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro F.

Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto e nel quadro F deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante legale.

L'indicazione del rappresentante è obbligatoria nel caso di Tipo attribuzione del C.F. e P.Iva (Tipo dichiarazione1) oppure nel caso di Tipo attribuzione del numero di P. Iva (Tipo dichiarazione 2).

Se il rappresentante non risulta iscritto all'anagrafe rivolgersi alla Camera di Commercio.

 

Codice carica

1 - Rappresentante legale, di fatto o socio amministratore

3 - Curatore fallimentare

4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)

5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria)

6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente

8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)

10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del DPR n. 331/1993

15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

 

Data inizio procedimento

Indicare la data del procedimento di nomina relativamente ai codici carica 3, 4, 5, 8 e 15.

 

Nota:

Se deve essere predisposto lo scaricamento telematico per una dichiarazione di cessazione dell'attività (Tipo 4 nel quadro A), i dati del rappresentante devono essere inseriti nel quadro Impostazioni.

 

Il rappresentante viene riportato solo se in Anagrafica Unica è presente la barratura "Rappresentante firmatario dichiarazione" nella sezione "Cariche/Soci".

 

 

QUADRO D Sezione 1 – Operazioni straordinarie, trasformazioni sostanziali soggettive

La sezione deve essere compilata dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle trasformazioni.

 

Tipo operazione

Il codice va indicato se Tipo dichiarazione nel Quadro A = "1 – Inizio attività con attribuzione del CF e P.Iva" (vedi Normativa (Ctrl F1))

Il codice va indicato se Tipo dichiarazione nel Quadro A = "2 – Inizio attività con attribuzione P.Iva" o "3 – Variazione dati" (vedi Normativa (Ctrl F1))

(vedi Istruzioni Ministeriali)

Il codice va indicato se Tipo dichiarazione nel Quadro A = "1 – Inizio attività con attribuzione CF e P.Iva" o "3 – Variazione dati" (vedi Normativa (Ctrl F1))

Se gli eredi non intendono proseguire l'attività del contribuente deceduto devono compilare il modello AA9 (vedi Normativa (Ctrl F1)).

(vedi Normativa (Ctrl F1))

Il codice va indicato se Tipo dichiarazione nel Quadro A = "1 – Inizio attività con attribuzione CF e P.Iva" o "3 – Variazione dati" (vedi Normativa (Ctrl F1))

Note:

 

PL

Barrare la casella se a seguito dell'ipotesi di Trasformazioni indicate nel "Tipo operazione", si intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (art. 2, c. 2, L. n. 28 del 18 febbraio 1997).

 

 

QUADRO D Sezione 2 - Conferimento o cessione d'azienda con mantenimento del codice fiscale

La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno trasferito l'azienda mediante conferimento o cessione ma mantengono il proprio codice fiscale per ultimare la liquidazione dell'attività.

La barratura "3 – Partita IVA/Codice fiscale conferitario o cessionario" deve essere indicata se Tipo dichiarazione nel Quadro A = 3 Variazione dati.

 

PL

Barrare la casella nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento d'imposta (art. 2, c. 2, L. n. 28 del 18 febbraio 1997).

 

 

QUADRO D Sezione 3 - Acquisizione azienda in affitto con trasferimento del plafond

La sezione deve essere compilata dai soggetti che acquisiscono un'azienda esclusivamente nel caso in cui nel contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzo della facoltà di acquistare beni senza il pagamento dell'imposta.

 

Attenzione: Le sezioni I, II e III sono alternative.

 

 

QUADRO E sezione I - Soggetti depositari e luoghi di conservazione scritture contabili

 

Cliccare su "AA7 - E Sez. 1 - Sogg. depositari" presente nella sezione "Quadri attivi" per accedere al quadro E sezione 1.

 

 

Consultare il paragrafo "2.1.13.2 - Soggetti depositari e Luoghi conservazione scritture contabili".

 

 

QUADRO E sezione II - Luoghi di conservazione delle fatture all’estero

 

Cliccare su "AA7 - E Sez. 2 - Cons. fatt. estero" presente nella sezione "Quadri attivi" per accedere al quadro E sezione 2.

 

 

Consultare il paragrafo "2.1.13.6 - Luoghi di conservazione delle fatture estere".

 

In base alla Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate il modello , per i soggetti diversi, o il modello AA9/12, per le persone fisiche (nel rispetto dei termini previsti dall'art. 35 del DPR 5633/1972).

Nelle dichiarazioni occorre compilare il Quadro E per le AA7, e il Quadro F, per le AA9.

 

 

QUADRO F - Eventuali altri rappresentanti o soci

 

Cliccare su "AA7 - Quadro F - Altri rappr." presente nella sezione "Quadri attivi" per accedere al quadro F.

 

 

Consultare il paragrafo "2.1.13.3 - Eventuali altri Rappresentati o Soci".

 

 

QUADRO G Sezione I - Altre attività esercitate

 

Cliccare su "AA7 - G Sez. 1 - Altre attività" presente nella sezione "Quadri attivi" per accedere al quadro G Sezione 1.

 

 

Consultare il paragrafo "2.1.13.4 - Altre attività esercitate".

 

 

QUADRO G Sezione II - Altri luoghi in cui vengono esercitate le attività

 

Cliccare su "AA7 - G Sez. 2 - Altri luoghi" presente nella sezione "Quadri attivi" per accedere al quadro G Sezione 2.

 

 

Consultare il paragrafo "2.1.13.5 - Altri luoghi".

 

 

QUADRO H - Presunzione di cessione - Rapporto di rappresentanza, art. 1, comma 4, DPR n. 441/1997

Cliccare sul bottone per inserire la Partita IVA o il Codice Fiscale del rappresentante.

Indicare la partita Iva del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni.

Il dato deve essere indicato se Tipo dichiarazione indicata nel quadro A è = 3 Variazione dati.

 

 

QUADRO ALLEGATI

 

Codice Allegati

Premere il tasto F9 per richiamare la Tabella Comunicazioni/Allegati presente nel Menù Archivi, Tabelle.

Vengono stampate le prime 4 righe.

Nessun utilizzo in caso di prestazione telematica.

 

QUADRO I - Altre informazioni in sede di inizio attività

La compilazione del quadro è prevista in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede l’indicazione delle specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell’art. 35 (Circolare n. 27 del 11/05/2007).

Indicare l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l’eventuale sito web diverso da quello già indicato nel quadro B.

 

 

In base la provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010:

 “….1. Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie 1.1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

Tale volontà viene espressa compilando il campo “Operazioni

Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

1.2. I soggetti già titolari di partita IVA possono:

a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia. ….”

 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE DESTINATO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all’immobile destinato all’esercizio dell’attività prevalente specificando i relativi dati catastali.

 

Titolarità immobile

Specificare:

Se è stato indicato il codice “D” è richiesta anche l’indicazione degli estremi di registrazione del relativo contratto.

 

Tipo catasto

Indicare:

 

Operazioni intracomunitarie – Volume acquisti presunto/ Volume cessioni presunto

I campi devono essere compilati dai contribuenti che intendono manifestare la volontà di presentare operazioni intracomunitarie per ottenere l'inclusione nell'archivio VIES (Provvedimento Agenzia Entrate del 29/12/2012).

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devono essere compilati eslusivamente dai soggetti che hanno indicato nel campo codice

attività del quadro B una delle attività individuate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006.

 

Tipologia della clientela

Indicare:

 

Luogo di esercizio aperto al pubblico

Barrare la casella se l’attività è esercitata in luogo aperto la pubblico.

 

Investimenti iniziali

Specificare l’ammontare degli investimenti iniziali.

 

Investimenti effettuati dai costruttori

Indicazione riservata ai soggetti che svolgono la loro attività nell’ambito del macrosettore costruzioni e deve essere compilato indicando il valore degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

 

 

 

DELEGA

Inserire i dati da stampare nella sezione delega del modello.

La sezione viene utilizzata esclusivamente nella stampa del modello, nessun utilizzo in caso di presentazione telematica.

I contribuenti non obbligati all'iscrizione al Registro delle Imprese devono compilare la sezione Delega solo se il modello viene presentato direttamente ad un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate (modello cartaceo) da una persona appositamente delegata dal Titolare/Rappresentante.

Nel campo "Il sottoscritto" viene stampato il nominativo inserito in anagrafica nella sezione Delegante.

Deve essere compilata se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata.

Il soggetto incaricato della presentazione del modello è tenuto ad esibire all'ufficio un proprio documento di identità oppure un documento del delegante che, se in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

 

 

 

ISCRIZIONE Vies:

 

Modalità operative di inclusione ed esclusione dalla banca dati Vies, come da provvedimento n. 159941 del 15/12/2014 emanato in attuazione dell’art. 22 Dlgs. 175/2014.

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system).

L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998.

In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.

La funzione consente di compilare e trasmettere direttamente online l’opzione, senza la necessità di scaricare alcun software.

Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio.

La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.