Una volta creato il periodo di lavoro e redatto il bilancio CEE per la società capogruppo, all’interno dell’archivio del bilancio consolidato come prima cosa va indicato quali sono le società partecipate da inserire nell'area di consolidamento e con quale metodo effettuare il consolidamento delle stesse (integrale, proporzionale, valutazione con il metodo del patrimonio netto).
Società consolidante / Società consolidata
Indicare in questi campi la società consolidante e la società consolidata nella quale la consolidante detiene una partecipazione.
Sui campi è attiva la ricerca su tutte le aziende presenti in archivio. SI fa presente che le società cooperative possono essere consolidanti, ma non consolidate
In presenza di un controllo indiretto (consolidata che controlla un'altra consolidata), nella società consolidante deve essere sempre inserita la società capogruppo, mentre nella società consolidata deve essere indicata la società consolidata controllata indirettamente da un'altra consolidata.
Esempio:
Società Alfa (capogruppo) che detiene la partecipazione al 70% nella società Beta
Società Beta che detiene una partecipazione del 80& nella società Gamma
Nell'area del consolidato devono essere fatti due inserimenti.
Primo inserimento
Società consolidante |
Società consolidata |
% Partecipazione |
Società Alfa |
Società Beta |
70 |
Secondo inserimento
Società consolidante |
Società consolidata |
% Partecipazione |
Società Alfa |
Società Gamma |
56 (80% del 70%) |
Periodo CEE da elaborare
Indicare in questo campo il periodo di lavoro CEE da considerare nel processo di consolidamento della società consolidata.
Viene proposto di default il periodo corrente della società consolidata indicata nel campo adiacente. Rimane modificabile dall'utente
La funzione "Riepilogo valori di bilancio" andrà a recuperare in automatico i valori di Bilancio CEE dal periodo di lavoro impostato in questo campo.
% Partecipazione
Indicare la percentuale di partecipazione
Per le partecipazioni cedute nel corso dell'esercizio, esse vanno inserite nell'ambito dell'area di consolidamento indicando zero come valore di percentuale di possesso alla fine del periodo, e selezionando l'opzione "Società ceduta" nella colonna "Tipo consolidamento".
L'informazione serve all’utente per consentire di azzerare tutte le informazioni presenti negli archivi della società ceduta, nonché eliminare eventuali plus / minusvalenze su cessioni infragruppo.
Tipo consolidamento
Indicare in questo campo il tipo di consolidamento utilizzato dalla società partecipante.
Riportiamo di seguito una tabella contenente le tipologie di consolidamento consentite in relazione alle varie percentuali di possesso:
Consolidamento |
% partecipazione |
||
|
Inferiore a 20 |
Compresa tra 20 e 50 |
Superiore a 50 |
Integrale |
Non consentito |
Non consentito |
Consentito |
Proporzionale |
Non consentito |
Facoltativo |
Non consentito |
Se la società capogruppo ha una partecipazione in percentuale inferiore al 50% in una controllata (per esempio, del 10%), questa può essere consolidata ugualmente con il metodo integrale, a patto che sia detenuta in varie percentuali da società controllate dalla capogruppo stessa. Vanno considerate quindi tutte le partecipazioni detenute dal gruppo in una determinata società.
Si possono consolidare con il metodo integrale anche società controllate nelle quali la percentuale di possesso del gruppo risulta inferiore al 50% purché in presenza di una situazione di controllo.
Quando l'utente sceglie di consolidare una società con il metodo proporzionale, si deve tenere presente che, se quest'ultima controlla a sua volta altre società, anche queste vengono consolidate con il metodo proporzionale. Per quanto riguarda le scritture relative a queste società, occorre inserire i dati in percentuale di consolidamento proporzionale.
NOTA:
Vengono elaborati i periodi di lavoro delle aziende incluse nell'area di consolidamento che hanno la stessa data di chiusura del periodo della società capogruppo.
Il D.Lgs. 127/99 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato delle società consociate deve coincidere con la data di chiusura del bilancio della società capoguppo.
Nel caso sia difforme, per poter predisporre il bilancio consolidato occorre predisporre per ciascuna società appartenente al gruppo un periodo intermedio "definitivo" nell'archivio di Bilancio CEE con la data di chiusura "di riferimento" del bilancio consolidato.