1.0.4 - Adeguamento ai fini dei Parametri o ai fini degli Studi di settore

 

Riportiamo le possibili modalità di adeguamento ai fini degli Studi di settore/Parametri.

Per il 2018 non sono stati approvati nuovi studi di settore e quindi ai fini dell'adeguamento per nessuno studio non si applicano sanzioni o interessi, né per l'Irpef/Ires, né per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né per l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per tutti gli  studi di settore l'adeguamento è effettuato a condizione che si applichi una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili (nuovo comma 2-bis dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999).

La maggiorazione non è dovuta se questa differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

 

L'adeguamento agli studi di settore è rilevante anche ai fini Irap (art. 2 D.P.R. 195/1999).

Valutare la modalità da adottare in base alla situazione oggettiva e all'attività svolta dal cliente

 

 

MODALITA'

 

 

Imposta

Studi di settore

Parametri

Irpef/Ires/Iva

Nel. Mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di settore 2018 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili") con la maggiorazione del 3% (se adeguamento superiore al 10%).

Riporto della maggior Iva da versare nel campo presente nei quadri RE/RF/RG con versamento entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito senza sanzioni e interessi.

Nel mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con i Parametri 2018 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non  annotati nelle scritture contabili") senza sanzioni e interessi

Irap

Nel mod. Redditi 2018 (quadro IC (o IE per gli enti) con riporto automatico dei maggiori ricavi per adeguamento), senza sanzioni e interessi

Non rileva.

 

 

Fuori dichiarazione Iva (con versamento maggiore imposta entro il termine della presentazione della dichiarazione), con indicazione dei maggiori corrispettivi e della relativa imposta nella dichiarazione dell’anno successivo (IVA 2019)

 

Versamento della maggiore imposta

 

 

 

Imposta

Studi di settore

Parametri

Irpef/Ires

La maggiore imposta rientra nell'Irpef/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

La maggiorazione del 3% deve essere versata con apposito codice tributo (4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi) entro il 02/07 o il 20/08 con maggiorazione dello 0,40%

La maggiore imposta rientra nell'Irepf/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

Irap

La maggiore imposta rientra nell'Irap ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

 

Iva

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6494 entro i termini di versamento ordinari (02/07 o 20/08 con maggiorazione dello o,40%)

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6493 entro i termini di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2018).

 

 

Studi di settore

 

Redditi 2018

L’art. 2, comma 2-bis prevede che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo (per il 2018 non sono previsti nuovi studi di settore o studi revisionati) , è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante l’apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

 

Irap 2018

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) conseguenti all’adeguamento agli studi di settore.

 

 

 

SEQUENZA OPERATIVA PER ADEGUAMENTO AI FINI IVA

 

L'adeguamento avviene tramite il versamento della maggiore imposta:

l'importo della maggiore imposta viene poi riportato in automatico nel quadro RX (ALT X) nella sezione Debiti x F24;

Il collegamento alla procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva che consente il trasferimento dei debiti/crediti è attivabile con le seguenti modalità:

Nota:

L'Iva dovuta per adeguamento ai Parametri, nel trasferimento dei debiti nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva, viene riportata con il periodo presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA".

 

 

Note per adeguamento ai fini IRAP e per la compilazione del quadro RG di Redditi PF

Non deve essere inserito nel rigo RG5 "Ricavi non annotati nelle scritture contabili" nel campo "Altro" l'adeguamento ai parametri/studi per ottenere il riporto poi nel quadro IQ.

Questo campo è stato previsto dalla ns. procedura per i corrispettivi non annotati diversi dai Parametri/Studi.

Se l'importo dell'adeguamento viene inserito in tale campo verrà poi riportato due volte in RG5 col. 3 (Altro + Adeg. Studi).

Per i professionisti gli Studi di settore hanno carattere sperimentale,  l'adeguamento dei compensi alle risultanze degli Studi di settore non va indicato nel quadro IC.

 

 

Operazioni da effettuare in Iva-2018

Eseguire nella procedura Iva il trasferimento "VA11 da Parametri 2016" per trasferire l'adeguamento ai parametri relativo al periodo d'imposta 2016 nel rigo VA11 (l'adeguamento ai fini dei parametri relativo all'anno 2017 andrà invece riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, Iva-2019).