QUADRO VL
Calcolo
Automatismi attivi
Riporto automatico dai quadri VE/VJ/VF/VD/VK/VN e calcolo automatico del quadro VL/VX
Automatismi disattivi
Inserimento manuale del quadro VL/VX
Aut. disat. eseguito ric. trasformazioni
Nella dichiarazione principale delle trasformazioni sostanziali soggettive viene impostato dalla funzione del Menù Utilità "Ricalcolo Trasformazioni sostanziali soggettive"; non deve essere attivato il calcolo automatico.
Forza dati provenienti da altre procedure
VL8- Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 (da IVA-2017)
Se viene eseguita la Conversione da IVA-2017 viene riportato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, risultante dal rigo VX5.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda), occorre tenere presente che:
l'avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 e da quest'ultimo cedutogli, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;
il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il presente rigo indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell'avente causa in occasione dell'operazione.
Se tale credito e' stato variato dall'Agenzia delle entrate a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:
il credito riconosciuto con la comunicazione dell'Agenzia delle entrate, se maggiore dell'importo dichiarato;
se il credito riconosciuto (es. 800) e' minore dell'importo dichiarato (es. 1000), occorre indicare tale minore credito (800). Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1000).
Per la compilazione del rigo da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllanti si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 3.4.4.
3.4.4. – IPOTESI DI CESSAZIONE DEL GRUPPO – ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI RELATIVI ALLE ECCEDENZE DI CREDITO DI GRUPPO UTILIZZATE
Ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, qualora il controllo sia cessato nel corso dell’anno precedente e la società ex controllante abbia portato in detrazione il credito solo a partire dal 1° gennaio 2017, quest’ultima società dovrà comprendere nel rigo VL8 della presente dichiarazione (IVA/2018), unitamente all’eventuale credito riportato dall'anno precedente, l’intero importo della eccedenza di credito di gruppo risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26PR– quadro VY dell'anno precedente (rigo VY5 della dichiarazione IVA/2017).
Qualora invece il controllo sia cessato nel corso dell'anno 2017 e la società abbia computato l'eccedenza di credito di gruppo in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione dell'anno 2017 successiva alla cessazione del controllo, la società (ex controllante) deve computare nel rigo VL8 della presente dichiarazione (IVA/2018) l'eccedenza di credito di gruppo risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26PR- quadro VY dello stesso anno (rigo VY5 della dichiarazione IVA/2018).
VL9 - Credito compensato nel Modello F24
Da distinta F24 tributo 6099 e periodo di riferimento 2016
Viene riportato il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del 2016 (periodo imposta 2015) utilizzato nel 2016 in compensazione nelle liquidazioni periodiche o per altri tributi nel modello F24.
Nota:
Se all'interno del credito in F24 (con codice 6099) è presente il campo "Cred. utilizzato in periodi storicizzati", è necessario rettificare nella procedura IVA-2018 all'interno del quadro VH l'importo trasferito.
Altro
Deve essere indicato manualmente in base al momento in cui viene presentata la dichiarazione IVA il credito dell'anno precedente utilizzato in F24 successivamente al trasferimento da F24 o dalla Contabilità (valore già indicato nel campo precedente).
Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate inviata ai sensi dell’art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.
VL9
Somma degli importi dei campi precedenti.
Indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2017 e relativa all'anno 2016) ed utilizzato in compensazione con il Mod. F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017.
Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate inviata ai sensi dell'art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.
VL10 – Eccedenza di credito non trasferibile
Deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2017 hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo e che, in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 73, non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di gruppo.
Il presente rigo va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie (ad esempio, incorporate) che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante (ad esempio, incorporante) fino alla data dell’operazione straordinaria.
Se nel quadro VK il campo VK1 mesi è uguale a 12 o 13, il rigo VL10 viene determinato come differenza (se positiva) fra VL8 e VL9.
Le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel presente rigo devono essere evidenziate nell’ambito del quadro VX. In particolare, è previsto il riporto di detto credito nel rigo VX2 e, conseguentemente:
la compilazione del rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’articolo 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio, confronta le risoluzioni n. 4/DPF del 2008 e 56/E del 2011);
la compilazione del rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24;
la compilazione del rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’articolo 117 del Tuir.
VL11 colonna 1/VL11 colonna 2
Se VK1 mesi è uguale a 12 o 13 e non è barrata la casella VK1 col. 4:
VL11 colonna 1 = 0
VL11 colonna 2 = viene riportata la somma delle colonne 3 dei righi da VN1 a VN4 per i quali non è barrata la colonna 2 "Gruppo"
Se VK1 mesi è uguale a 12 o 13 ed è barrata la casella VK1 col. 4:
VL11 colonna 1 = viene riportata la somma delle colonne 3 dei righi da VN1 a VN4 per i quali non è barrata la colonna 2 "Gruppo"
VL11 colonna 2 = 0
Se VK1 mesi è diverso da 12 o 13
VL11 colonna 1 = viene riportata la somma delle colonne 3 dei righi da VN1 a VN4 per i quali non è barrata la colonna 2 "Gruppo"
VL11 colonna 2 = 0
Se nelle Impostazioni è presente la barratura di "Trasformazioni sostanziali soggettive" e VK1 mesi è uguale a 0 oppure VK1 mesi è maggiore di 0 ed è barrata la casella VK1 col. 4:
VL11 colonna 1 = 0
VL11 colonna 2 = 0
VL21 - Ammontare dei crediti trasferiti
Viene riportato dalla procedura Adempimenti Antielusione l’importo che è stato indicato in colonna 2 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA nel caso di società che effettua le liquidazioni di gruppo.
VL22 - Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24
Crediti infrannuali utilizzati in compensazione nel Mod. F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale.
VL25 – Eccedenza credito anno precedente
Se non è stato compilato il rigo VL10 viene riportato il risultato della differenza (se positiva) fra VL8 e VL9.
Se è stato compilato il rigo VL10 l'importo viene azzerato.
VL26 - Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio
Indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2016 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73 per l'intero anno d'imposta. In tal caso, l'importo relativo al credito denegato deve essere riportato nel rigo VL8, campo 1 ed evidenziato anche nel campo 2.
VL30 - Ammontare IVA periodica (col. 1)
Viene riportato il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.
VL30 - Ammontare IVA periodica - IVA periodica dovuta (col. 2)
Se nel "Verifica dati" del quadro VH è indicato NO viene riportato il valore presente nel rigo "Ammontare complessivo IVA periodica dovuta" della colonna "Dati provenienti da Adempimenti Antieleusione".
Se nel "Verifica dati" del quadro VH è indicato SI viene riportato il valore presente nel rigo "Ammontare complessivo IVA periodica dovuta" della colonna "Dati provenienti da Contabilità".
Se il rigo VK1 mesi è uguale a 12 o 13 ovvero VK1 mesi è compreso tra 1 e 11 e VK1 col. 4 Operazioni straordinarie non è barrata, il campo viene azzerato.
VL30 - Ammontare IVA periodica - IVA periodica versata (col. 3)
Viene riportata l'IVA periodica versata indicata nel modello F24.
Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
– da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
– da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
– 6013 e 6035 per l’acconto;
– da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
VL31 - Ammontare dei debiti trasferiti
Viene riportato dalla procedura Adempimenti Antieleusione l’importo che è stato indicato in colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA nel caso di società che effettua le liquidazioni di gruppo.
VL32 - Totale IVA a debito
Nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11 campo 1 e da rigo VL24 a VL31) viene riportata la differenza dei predetti importi.
VL33 – Totale IVA a credito
Nel caso in cui la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11 campo 1 e da rigo VL24 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) viene riportata la differenza dei predetti importi.
VL36 - Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
Circolare n. del 3/01/2001 par. 2.3.11
L'articolo 31, comma 3, della legge finanziaria 2001 riduce, dall'1,50 per cento all'1 per cento, la misura degli interessi che i contribuenti minori devono corrispondere a titolo di maggiore imposta, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr n. 542 del 1999.
.........
La disposizione in commento acquista efficacia dal primo gennaio 2001 per cui gli interessi si renderanno applicabili nella misura dell'1% fin dal versamento relativo all'imposta dovuta per il quarto trimestre dell'anno 2000, da effettuare entro il 16 marzo del 2001.
Si fa presente inoltre che il rigo VL36 deve corrispondere all'ammontare degli interessi dovuti sull'IVA da versare come conguaglio annuale.
Cliccare sul lucchetto posto a lato del campo per modificare manualmente il rigo VL36 nel caso in cui siano stati omessi dei versamenti periodici, che devono ancora essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso e nel caso di contribuente che svolge più attività con liquidazioni periodiche diverse.
VL37 - Credito ceduto da società del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 351/2001
Viene riportato in automatico l'importo indicato al rigo VD1 (Gestito solo nel regime Quater).
VL38 - Totale IVA dovuta
VL32 - VL34 - VL35 + VL36
Tale importo, ridotto eventualmente dell'importo indicato in VL40, viene riportato nel rigo VX1 nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
VL40 - Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito
Indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
In caso di compilazione del rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo l'importo nello stesso evidenziato, in quanto non trasferibile al gruppo, deve essere riportato nel rigo VX2 e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.
Dall’IVA-2014 (periodo d’imposta 2013) invece se dalla dichiarazione emerge un credito che viene utilizzato in eccesso, tale credito non deve più essere indicato nel rigo VL40 e quindi non deve essere presentata dichiarazione integrativa, ma il soggetto dichiarante deve provvedere ad effettuare il riversamento del credito utilizzato in eccesso.
Ad esempio se dalla dichiarazione annuale IVA-2017 emerge un credito IVA di € 25.000,00 e che nel modello F24 sia stato utilizzato nel corso del periodo d’imposta per € 30.000,00 , il soggetto dichiarante deve:
riversare con il ravvedimento il credito utilizzato in eccesso (€ 5.000,00) con codice tributo “6099” e anno “2016”;
tale riversamento non va più indicato nel rigo VL40;
non va presentato alcun modello integrativo (anche se la dichiarazione fosse già stata presentata).
Quadro VL Sezione 2 quater base della dichiarazione principale nel caso di liquidazione coatta amministrativa
Vengono riportati solamente i dati relativi al secondo intercalare (seconda dichiarazione collegata) se l'intercalare relativo al primo periodo (compilato VA3) risulta a debito.
Se invece risulta un credito nell'intercalare 1 (relativo al primo periodo) (prima dichiarazione collegata) nella sezione 2 del quadro VL del quater base della dichiarazione principale viene calcolato il debito o credito sommando o compensando tra loro i dati risultanti dalla sezione 2 del quadro VL di ogni modulo.
Queste informazioni vengono utilizzate dalla procedura IVA-2018 solo per effettuare il corretto riporto nel quadro VX; non verranno stampate sul modello o scaricate nel file telematico.
QUADRO VX
"Il quadro VX contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01. "
Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)
Le società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta compilano il rigo VX7 o il rigo VX8 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Tali soggetti, inoltre, compilano il rigo VX2 riportando
la somma degli importi indicati nei seguenti righi, riguardanti crediti che non possono essere trasferiti al gruppo, per tutti i moduli compilati:
VL10;
VL11, campo 2;
VL40.
Nelle ipotesi di operazione straordinaria (ad esempio, incorporazione), qualora la società dichiarante avente causa (ad esempio, incorporante) abbia partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, l’eventuale
conguaglio a debito o a credito risultante dal quadro VL dei moduli relativi alle società danti causa (ad esempio, incorporate) non partecipanti alla medesima procedura (oppure fuoriuscite dalla medesima procedura prima dell’operazione straordinaria), va riportato, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2. A tal fine, occorre determinare la differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39, evidenziati nei
rispettivi quadri VL di ciascun soggetto, esterno al gruppo, partecipante alla operazione straordinaria; all’importo di tale differenza (positiva o negativa) va, poi, sottratta la somma degli importi indicati nei righi VL10, VL11, campo 2 e VL40 di tuti i
moduli compilati. Pertanto, nel rigo VX1 va indicato l’importo complessivo da versare pari al risultato della predetta somma algebrica, se positiva. Se tale risultato, invece, è negativo, questo (in valore assoluto) va riportato nel rigo VX2.
Per le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel rigo VX2 è prevista:
la compilazione del rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio, confronta le risoluzioni n. 4/DPF del 2008 e 56/E del 2011);
la compilazione del rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24;
la compilazione del rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e seguenti del TUIR.
Le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell’anno non devono compilare i righi VX7 e VX8 e devono indicare il conguaglio annuale a debito o a credito, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2.
Compilazione del quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2017
Per le modalità di compilazione del quadro VX si invia a chiarimenti forniti nel paragrafo 2.3.
VX1 - IVA da versare
Viene riportata la differenza se positiva, se questa risulta maggiore di 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), fra l'importo indicato nel rigo VL38 e l'importo indicato in VL40.
Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di piu' sezioni 3 del quadro VL (cioe', di una sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza, se positiva, tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 risultanti per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.
Nota:
Il numero di rate in cui si intende frazionare il pagamento dell'imposta annuale va indicato nella Tabella "Periodi /Numeri versamento per trasf." del Modello F24.
VX2 - IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Viene riportato il valore presente nel rigo VL39.
In caso di compilazione del rigo VL40 ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo, viene riportata la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40.
Nell’ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX2 deve essere indicato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili risultante dalla differenza, se positiva, tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 risultanti per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.
VX3 - Calcolo
Automatico
Riporto di VX1 Importo da versare.
Nel caso in cui l'importo versato sia stato rateizzato oppure sia stato parzialmente compensato ed il residuo sia stato rateizzato occorre selezionare Manuale.
Imp. versato manuale e calcolo ecced.
Qualora l'importo effettivamente versato risulti superiore a quello da versare (rigo VX1) indicare "Imp. versato manuale e calcolo ecced." al fine di poter modificare l'importo versato di cui al rigo VX1 e di calcolare in automatico VX1 - Eccedenza di versamento (nel caso di versamento non rateizzato)
Manuale
Nel caso di versamento rateale occorre indicare "Manuale" al fine di inserire manualmente sia l'importo versato sia l'eccedenza di versamento.
L'importo versato deve essere inserito manualmente anche nel caso in cui sia parzialmente compensato e il residuo sia rateizzato.
VX3 - Importo versato
Viene riportata l'IVA da versare indicata in VX1.
Nessuna stampa sul modello, viene utilizzato per calcolare l'eventuale Eccedenza di versamento.
VX3 - Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Se il versamento del conguaglio annuale è stato effettuato in un'unica soluzione, qualora l'importo effettivamente versato risulti maggiore di quello da versare, viene riportata la differenza tra l'IVA da versare e l'importo versato se nel campo "Calcolo" è stato indicato "Imp. versato manuale e calcolo ecced.".
Nel caso in cui il saldo annuale venga versato ratealmente, qualora si verifichi un'eccedenza di versamento e tale eccedenza venga recuperata integralmente con le rate successive, la stessa non dovrà essere indicata nel campo "Eccedenze di versamento" pertanto occorre indicare "Manuale" nel campo "Calcolo" (rigo VX1).
VX4 - Importo di cui si richiede il rimborso (col. 1)
Nel caso in cui in VA15 sia indicato un codice (1, 2, 3 o 4), non è possibile chiedere a rimborso il credito IVA (VX4) e pertanto l’importo verrà azzerato; solamente nel caso in cui sia stata indicata un'eccedenza di versamento (VX3) tale eccedenza può essere chiesta a rimborso (VX4) oppure riportata in detrazione o compensazione (VX5) o ceduta a seguito di opzione per il consolidato fiscale (VX6).
Consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30/12/2014 relativa all'Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 presente sul sito
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/
provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/
dicembre+2014/circolare+n.+32e+del+30+dicembre+2014/Circolare+32_E+del+30+dic+2014.pdf
VX4 - di cui da liquidare mediante procedura semplificata (col. 2)
Indicare la parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione.
Il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l'attività, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (Circolare n. 84 del 12 marzo 1998).
Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2018 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 700.000 (art. 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013).
Per effetto dell'art. 35, comma 6-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d' affari costituito per almeno l' 80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (vedi VX4 campo 5).
VX4 – Causale del rimborso (col. 3)
La compilazione della colonna 3 è obbligatoria nel caso in cui sia presente un importo in VX4 col.1.
Indicare il codice corrispondente alla causale del rimborso.
1 – Articolo 30, comma 2, Cessazione di attività
Il codice 1 va indicato dai contribuenti che nel corso dell’anno 2017 hanno cessato l’attività.
In caso di cessazione di attività, il rimborso è ammesso anche se di importo inferiore a euro 2.582,28.
2 – Articolo 30, comma 3, aliquota media
Il codice 2 va indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera a).
Il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%.
Per verificare se il contribuente è ammesso a richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett. a), si può utilizzare il “Prospetto VX4” sezione “Determinazione dell’aliquota media – art. 30, comma 3, lett. a)” righi da 1 a 10.
3 – Articolo 30, comma 3, operazioni non imponibili
Il codice 3 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera b).
Il codice deve essere se i contribuenti hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 51 del decreto-legge n. 331 del 1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017.
Per verificare se il contribuente è ammesso a richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett.b), si può utilizzare il “Prospetto VX4” sezione “Operazioni non imponibili – art. 30, comma 3, lett. b)” righi da 20 a 22.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
4 – Articolo 30, comma 3, acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
Il codice 4 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera c), limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
E’ possibile utilizzare il “Prospetto VX4” compilando i righi 30, 31 e 32.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
5 – Articolo 30, comma 3, operazioni non soggette all’imposta
Il codice 5 deve essere indicato in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera d), che abbiano effettuato nel 2017 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies.
E’ possibile utilizzare il “Prospetto VX4” compilando il rigo 40.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
6 – Articolo 30, comma 3, condizioni previste dall’articolo 17, comma 3
Il codice 6 va indicato dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA.
Si precisa che con il provvedimento 30 dicembre 2005 pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
7 – Articolo 34, comma 9, esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
Il codice 7 deve essere indicato in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.
E’ possibile utilizzare il “Prospetto VX4” compilando i righi 50 e 51.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
8 – Articolo 30, comma 4, rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio
Il codice 8 deve essere indicato quando il rimborso compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
E’ possibile utilizzare il “Prospetto VX4” compilando i righi 60, 61 e 62.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
9 – Coesistenza più presupposti
Il codice 9 deve essere indicato nel caso in cui il contribuente in possesso del requisito di cui al codice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio possieda anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l’imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
10 – Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva
Il codice 10 deve essere utilizzato per chiedere a rimborso, ai sensi dell’articolo 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio). In particolare, possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2016 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2015 nonché i soggetti che nell’anno 2015 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2016, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo all’anno 2015 (confronta risoluzione n. 4/DPF del 2008 e risoluzione n. 56/E del 2011).
E’ possibile utilizzare il “Prospetto VX4” compilando il rigo 70.
Il codice causale del rimborso va indicato manualmente in VX4 col. 3.
11 – Regime forfetario per le persone fisiche (art. 1, comma 63, legge n. 190 del 2014)
Il codice 11 deve essere utilizzato dai soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2018 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190 del 23 dicembre 2014, per chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.
12 - Art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Il codice 12 deve essere indicato dai soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative
variazioni), e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).
VX4 - Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso (vedi F1) (col. 4)
Il campo 4 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso e cioè i contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell’art.
38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria. La casella deve essere compilata indicando il codice:
1 riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a), del sesto comma, dell’art. 17;
2 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
3 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
4 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
5 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
6 riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis del citato articolo. L’erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle predette operazioni. Tale importo deve essere indicato nel campo 5;
7 riservato ai soggetti che svolgono l’attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l’attività di proiezione cinematografica;
8 riservato ai soggetti che hanno effettuato le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a)-ter, del sesto comma, dell’art. 17;
9 riservato ai soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni), e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).
VX4 – Contribuenti Subappaltatori (col. 6)
La casella deve essere barrata dai subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto dell'articolo 35, comma 6-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro.
VX4 - Esonero garanzia (col. 7)
Il campo 7 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:
1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c);
2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;
4 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
5 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
VX4 - Attestazione delle società e degli enti operativi (col. 8)
La casella deve essere barrata per segnalare, in sede di richiesta del rimborso, la condizione di operatività.
I soggetti che barrano la casella devono predisporre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).
VX4 - Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi (col. 10)
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
L’articolo 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:
il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
VX5 - Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Nel caso in cui in VA15 sia stato indicato il codice 1 o 2 o 3
VX5 = VX2 + VX3 - VX4 - VX6
Nel caso in cui in VA15 sia stato indicato il codice 4
VX5 = VX3 - VX4 - VX6
Nel caso in cui non sia stato compilato il rigo VA15
VX5 = VX2 + VX3 – VX4 – VX6
Nota:
Nel caso di Start up innovative occorre barrare la casella “Start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. 3 del 24/01/2015)” presente nel quadro “Impostazioni”.
VX5 - Credito da riportare in parte in F24 (Nessuna stampa sul modello IVA)
Se il contribuente vuole utilizzare solo una parte del credito IVA indicato nel rigo VX5 in compensazione nel Mod. F24 deve indicarne l'importo in questo campo.
L'importo non va indicato:
se il contribuente intende riportare tutto il credito IVA in compensazione sul Mod. F24;
se il contribuente decide di non avvalersi della compensazione prevista dal D.Lgs. 241/97; utilizza il credito nelle liquidazioni IVA in contabilità.
VX6 - Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
Riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del Tuir.
Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante, per effetto della tassazione di gruppo.
Nel rigo deve essere indicato nel campo 1 il codice fiscale della consolidante e nel campo 2 l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004.
Nel caso in cui in VA15 sia indicato un codice (1, 2 o 3), non è possibile cedere il credito IVA (VX2) alla consolidante e pertanto l’importo verrà azzerato solamente nel caso in cui sia stata indicata un'eccedenza di versamento (VX3) tale eccedenza può essere chiesta a rimborso (VX4) oppure riportata in detrazione o compensazione (VX5) o ceduta a seguito di opzione per il consolidato fiscale (VX6).
VX7 e VX8
I righi VX7 e VX8 sono riservati alle società partecipanti, per l'intero anno, alla liquidazione dell'IVA di gruppo
Quadro VX della dichiarazione principale nel caso di liquidazione coatta amministrativa punto A) del paragrafo 2.3 delle istruzioni
…..
Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:
a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).
In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo.
In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
…..
ALTRI DATI PER TRASFERIMENTO IN F24
Note per periodo e numero di versamento da riportare in F24:
Contribuente non presente in F24 (oppure già presente ma per il quale non è stato eseguito il trasferimento dell'IVA dell'anno precedente)
In questo caso il trasferimento da IVA-2018 in F24 imposta il periodo e numero di versamento presente nella Tabella Periodi/Numeri versamento per trasf..
Contribuente già presente in F24
In questo caso il trasferimento da IVA-2018 in F24 imposta lo stesso mese di versamento utilizzato per il versamento del saldo IVA relativo al 2017. Nel numero di versamento viene sempre impostato il numero di versamento presente nella Tabella Periodi/Numeri versamento per trasf..
Se per alcuni contribuenti si vuole eseguire il versamento del saldo IVA in un mese e/o numero di versamento diversi da quelli impostati, modificare questi dati nella sezione "Varia periodi" per ciascun contribuente.
Versamento
Per il trasferimento in F24 occorre indicare come deve essere eseguito il versamento:
Separatamente da Redditi
Con Redditi
Non utilizzare credito IVA in compensazione F24
Barrare la casella se si vuole utilizzare il credito annuale IVA in compensazione delle sole liquidazioni periodiche IVA (compensazione interna e non in F24).
La casella viene barrata automaticamente nel caso di società e gli enti non operativi, che in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 all'art. 30, comma 4 della Legge n. 724 del 23/12/1994, non possono utilizzare il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale in compensazione nel modello F24 (rigo VA15 compilato con i codici 1, 2 o 3).
Barrare la casella anche se il credito IVA è già stato inserito manualmente nel Modello F24.
Barrando la casella il contribuente decide di non avvalersi della compensazione prevista dal D. Lgs. 241/97 e quindi il credito non verrà trasferito nel Modello F24.
Circolare n. 1/E del 15 Gennaio 2010
…
Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In altri termini, l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24 con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al “tetto” dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall’istanza trimestrale.
…
VX5 – Data della presentazione della dichiaraz. (da indicare per utilizzare il credito IVA, se superiore a 5000,00 euro, in compensazione in F24)
In base all’art. 8 commi 11 e 18 del Decreto Legge n. 16 del 2012 i crediti IVA annuali o infrannuali potranno essere compensati per importi superiori a 5000,00 euro solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, prevede l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro solo se sulla dichiarazione è stato apposto anche il visto di conformità (o in alternativa, solo per le società per le quali è esercitato il controllo contabile, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’articolo 4, comma 11-novies, del decreto legge n. 3 del 2015. I limiti non valgono per l’utilizzo del credito nelle liquidazioni IVA periodiche (scomputo IVA da IVA).
Il credito Iva 2017 risultante dalla dichiarazione IVA-2018, fino a quando non viene superato il limite di 5000,00 euro potrà essere utilizzato senza considerare le nuove regole di compensazione. Nel momento in cui viene superato tale limite, il credito potrà essere utilizzato in compensazione in F24 solo se è già stata presentata la dichiarazione Iva o, in caso di crediti infrannuali il modello IVA TR, e solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I controlli per la verifica del limite di compensazione sono stati inseriti nella procedura IVA-2018, in modo che nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA venga trasferito il credito solo se in possesso dei requisiti previsti dal D.L. n. 78/2009.
Se il credito IVA indicato nel campo “di cui da riportare in parte in F24” o nel rigo VX5 è superiore a 5000,00 euro, per poter eseguire il trasferimento del credito nel Modello F24, è necessario indicare la data di presentazione della dichiarazione IVA-2018 e la barratura “Visto di conformità” (nel quadri Impostazioni, Ctrl Z, sezione Telematica) oppure deve essere compilata la sezione “Dati relativi alla sottoscrizione dell’organo di controllo” presente nel frontespizio (CTRL X), altrimenti non verrà eseguito il trasferimento del credito in F24.
In caso di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa (tipo 1) o rettificativa (integrativa tipo 2) viene riportata la data inserita nel quadro Impostazioni.
DATI PER VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE ORDINARIA CON RAVVEDIMENTO VERSAMENTI/CORRETTIVA/INTEGRATIVA
I contribuenti che hanno versato meno o più del dovuto devono regolarizzare la loro situazione presentando una:
Dichiarazione correttiva nei termini
Ordinaria con ravvedimento versamenti
Dichiarazione Integrativa (tipo 1)
Rettificativa in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate (Integrativa tipo 2)
Per creare una di queste tipologie di dichiarazioni (escluso “Ordinaria fuori termine con ravvedimento versamenti” che può essere impostato nel quadro "Impostazioni" di IVA) eseguire una copia della dichiarazione ordinaria dal Menù Utilità - Copia dichiarazioni - Crea nuova dichiarazione.
In questo modo viene creata una nuova dichiarazione nella quale sono copiati nella sezione “Integr./Corr.” del quadro VL/VX, i campi presenti nella dichiarazione originale.
Modificare nei vari quadri gli importi da rettificare, questi valori verranno riportati nel quadro VL/VX mentre la sezione Integr./corr. contenente i dati della dichiarazione originale non verrà modificata (è possibile variare i valori manualmente).
Dati della dichiarazione IVA originale
Dichiarazione originale senza importi da liquidare
Il campo è editabile solo in presenza di una dichiarazione rettificativa ordinaria, integrativa, integrativa a favore o correttiva nei termini.
La barratura viene impostata in automatico se si predispone una dichiarazione rettificativa ordinaria oppure una integrativa/correttiva nei termini con la funzione “Copia dichiarazioni” e nella dichiarazione originale sia VX1 che VX2 sono uguali a zero.
VX1 – Iva da versare
Il campo è editabile solo in presenza di una dichiarazione rettificativa ordinaria, integrativa, integrativa a favore o correttiva nei termini.
Viene riportato in automatico il rigo VX1 della dichiarazione originale se si predispone una dichiarazione rettificativa ordinaria oppure una dichiarazione integrativa/correttiva nei termini con la funzione “Copia dichiarazioni”.
Nel caso in cui l’importo dell’Iva da versare, risultante dalla dichiarazione originale, non sia stato ancora versato e si presenta una dichiarazione “rettificativa prima della presentazione della dichiarazione” o “Correttiva nei termini”, per poter trasferire l’intero importo nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA occorre cancellare l’importo in VX1 – Iva da versare della sezione “Dati della dichiarazione IVA originale”.
VX2 – Iva a credito
Il campo è editabile solo in presenza di una dichiarazione rettificativa ordinaria, integrativa, integrativa a favore o correttiva nei termini.
Viene riportato in automatico il rigo VX2 della dichiarazione originale se si predispone una dichiarazione rettificativa ordinaria oppure una dichiarazione integrativa/correttiva nei termini con la funzione “Copia dichiarazioni”.
Importi da versare a seguito di dichiarazione IVA correttiva/integrativa/rett.
Iva da versare
Se nella dichiarazione originale era presente un debito, presente il campo “VX1 Iva da versare (dati della dichiarazione originale), viene calcolata la differenza tra l’IVA a debito sorta con la dichiarazione integrativa “VX1 Iva versare”(o l’Iva a credito sorta dalla dichiarazione integrativa) e la parte già versata con la dichiarazione ordinaria “VX1 Iva da versare (dati della dichiarazione originale)”.
Se il risultato è negativo (è presente un eccedenza di versamento) per trasferire questo credito in F24 è necessario impostare in corrispondenza del rigo “VX3 Eccedenza di versamento”il campo “Calcolo” uguale a “Imp. versato manuale e calcolo ecc.” ed indicare nel successivo campo “Importo versato” l’importo effettivamente versato presente nel campo “VX1 Iva da versare (dati della dichiarazione originale)”.
Se nella dichiarazione originale era presente un Credito , presente il campo “VX2 Iva a credito (dati della dichiarazione originale)” viene riportata l’eventuale Iva a debito (sorta dalla dichiarazione integrativa).
Se nella dichiarazione originale era presente un Credito, presente il campo “VX2 Iva a credito (dati della dichiarazione originale)”, e nella dichiarazione integrativa risulta un minor credito (l’importo indicato in VX2 sezione VX è inferiore all’importo presente in VX2 (dati della dichiarazione originale)), il trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA della dichiarazione rettificativa ordinaria/integr./corr. inserirà nel credito l’importo impropriamente utilizzato e per regolarizzare la situazione con quest’importo verrà creato un debito e verranno calcolate le sanzioni e gli interessi previsti.
DATI OBBLIGATORI PER TRASFERIMENTO IN F24 IN CASO DI RETTIFICATIVA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE/CORRETTIVA/INTEGRATIVA
Integrativa a favore
La casella viene barrata in automatico dalla procedura quando dalla dichiarazione integrativa emerge un minor debito o un maggior credito
Data versamento del ravvedimento (necessaria anche se maggior credito)
Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento.
Viene riportata in F24 nel quadro Debiti (CTRL D) nella sezione “Ravvedimento” e viene utilizzata per conteggiare i giorni da utilizzare nel calcolo degli interessi per ravvedimento.
E' necessario indicare la data di versamento del ravvedimento anche nel caso in cui dalla dichiarazione rettificativa ordinaria/correttiva/integrativa emerga un maggior credito.
Nota:
Si ricorda che il ravvedimento può essere eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui il codice tributo rientra, relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Periodo e numero di versamento per ravvedimento
Viene riportato dal campo “Data versamento del ravvedimento”, il periodo (AAAAMM) in cui deve essere eseguito il versamento del ravvedimento. Indicare poi il relativo progressivo di versamento nel periodo.
E' necessario indicare il Periodo e numero di versamento per ravvedimento anche nel caso in cui dalla dichiarazione correttiva/integrativa/rettificativa ordinaria emerga un maggior credito.
Questi dati sono necessari per il trasferimento delle dichiarazioni Rettificative ordinarie, Integrative/Correttive IVA nel Modello F24.
Nota:
Per il trasferimento in F24 delle dichiarazioni Correttive nei termini o Integrative presentate prima del termine di scadenza del versamento Iva (16/03/2018 se il versamento viene eseguito separatamente da Redditi o 30/06/2018 se il versamento viene eseguito con Redditi) in caso di maggiore imposta da versare possono verificarsi le seguenti situazioni:
se la prima o unica rata NON è ancora stata pagata, viene aggiornato il versamento precedentemente trasferito in F24 e le eventuali rate successive, senza applicazione di sanzioni ed interessi per ravvedimento;
se la prima o unica rata è già stata pagata, vengono aggiornate in automatico tutte le rate successive alla prima, e viene creato un versamento per la differenza della prima rata ancora da pagare, senza applicazione di sanzioni ed interessi per ravvedimento;
se il versamento precedentemente trasferito è stato parzialmente compensato e rateizzato, e la prima rata è già stata pagata, viene trasferito un nuovo versamento per la maggiore imposta risultante dalla dichiarazione correttiva/integrativa che potrà essere versata solo in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi per ravvedimento.
DEBITO IVA ANNUALE RATEIZZABILE IN PRESENZA DI MANCATI VERSAMENTI PERIODICI IVA
Nel caso in cui durante l'anno il contribuente abbia omesso dei versamenti periodici IVA e debba ancora regolarizzarli mediante il ravvedimento operoso, il rigo VL32 della dichiarazione IVA sarà dato dalla somma dei versamenti omessi più il debito del quarto trimestre (nel caso di trimestrali no art. 74).
Va tenuto presente che l'importo a debito indicato nel rigo VL32 se relativo anche a versamenti omessi non è dilazionabile: è infatti rateizzabile solo il debito relativo al conguaglio annuale, compreso il 4 trimestre.
Si fa presente inoltre che il rigo VL36 deve corrispondere all'ammontare degli interessi dovuti sull'IVA da versare come conguaglio annuale, cioè all'1% sul debito del 4 trimestre.
Quindi occorre modificare manualmente il rigo VL36 indicando Calcolo NO.
Dopo aver eseguito il trasferimento del Debito IVA annuale dal programma IVA in F24, occorre posizionarsi nella sezione Debiti (CTRL D) del Modello F24 sulla prima rata e variare l'importo nel campo "Importo dovuto"; cliccare sui tasti CTRL V Versamenti e CTRL D per riposizionarsi nel quadro Debiti.
Eseguendo la ricerca (CTRL F5) si noterà che in automatico l'importo dovuto e l'importo da versare di tutte le rate è stato aggiornato correttamente.
Eseguire inoltre il ravvedimento per il mancato versamento periodico IVA (seguire le istruzioni presenti nel Modello F24).
COLLEGAMENTO CON F24
Il riporto dei debiti e dei crediti nel Modello F24 viene eseguito automaticamente:
all'uscita dalla dichiarazione se è stata indicata la barratura di "Dichiarazione chiusa" solo se in Tabella Parametri e nel quadro "Impostazioni" è indicato SI nel campo "Collegamento F24";
premendo CTRL F8 o cliccando sul bottone sul Quadro VL/VX;
utilizzando in F24 la funzione "Collegamenti 2018/Con Redditi-IVA", presente nel Menù Utilità.
Viene trasferita anche l'anagrafica se non è presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Note:
se il debito IVA trasferito in F24 e non ancora versato, in seguito a variazioni intervenute nella dichiarazione IVA diventa un credito e viene rieseguito il trasferimento dalla procedura IVA, è necessario posizionarsi nella sezione Debiti del Modello F24 (CTRL D) e cancellare il debito IVA precedentemente trasferito.
Se si tratta di un maggior versamento, nel Modello F24 devono essere lasciati sia il debito sia il credito.
Se viene visualizzato il messaggio "Nessun trasferimento eseguito. E' necessario uscire dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva, perchè già attiva sullo stesso PC" significa che la procedura F24 è già attiva sullo stesso PC ed è quindi necessario uscire per poter eseguire il trasferimento.
L'IVA dovuta per adeguamento ai parametri o agli studi di settore verrà trasferita in F24 dalla procedura Redditi 2018.
Dati trasferiti
Nel campo "Codice programma" dell'F24 viene riportato:
"081 Iva annuale" se nel campo "Versamento/Utilizzo credito" del quadro VL/VX è stato indicato "Separatamente da Redditi";
"082 Iva annuale unificata" se nel campo "Versamento/Utilizzo credito" del quadro VL/VX è stato indicato "Con Redditi ".
Nel campo "Importo dovuto" nella sezione Debiti dell'F24 viene riportato il valore presente nel campo VX1 - IVA da versare o da trasferire.
Nel campo "Credito totale" nella sezione Crediti dell'F24 viene riportato il valore:
presente nel campo "Di cui da riportare in parte in F24" se diverso da zero;
presente nel campo "VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione" se nel campo "Di cui da riportare in parte in F24" non è indicato nulla.
Se dalla dichiarazione rettificativa/integrativa/correttiva risulta un minor credito di quello evidenziato nella alla dichiarazione ordinaria si possono verificare i seguenti casi:
Il credito della dichiarazione ordinaria è stato utilizzato in F24 in misura superiore al credito risultante dalla dichiarazione rettificativa/integrativa/correttiva e i versamenti (per i quali è stato utilizzato il credito) risultano chiusi
il trasferimento della dichiarazione rettificativa ordinaria/integr./corr. inserirà nel credito l’importo impropriamente utilizzato e per regolarizzare la situazione con quest’importo verrà creato un debito e verranno calcolate le sanzioni e gli interessi previsti.
Il credito della dichiarazione ordinaria è stato utilizzato in F24 in misura inferiore o uguale al credito risultante dalla dichiarazione rettificativa/integrativa/correttiva.
il trasferimento della dichiarazione rettificativa ordinaria/integr./corr. modificherà l’importo del credito proveniente dalla dichiarazione IVA.
Se dalla dichiarazione rettificativa/integrativa/correttiva risulta un debito mentre nella dichiarazione ordinaria era evidenziato un credito che è già stato utilizzato in compensazione nel Modello F24, occorre regolarizzare manualmente la situazione nella procedura F24 tramite ravvedimento operoso.
Prospetto VX4
Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive non vengono effettuati i riporti dai quadri VE e VF delle dichiarazioni collegate per la verifica dei codici indicati in VX4 col. 3 “Causale del rimborso”.
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA MEDIA - ART. 30, COMMA 3, LETT. a)
Rigo 1 - Totale acquisti - Imponibile
Viene riportata la somma degli importi delle colonne 1 dei righi da VF1 a VF13
Nel caso di dichiarazione quater viene fatta la somma degli importi indicati nelle colonne 1 dei righi da VF1 a VF13 di tutti gli intercalari compilati.
Rigo 1 - Totale acquisti - Imposta
Viene riportato l'importo presente in VF25
Nel caso di dichiarazione quater viene fatta la somma degli importi indicati nel rigo VF23 di tutti gli intercalari compilati.
Rigo 2 – di cui acquisti/importazioni di beni ammortizzabili – Imponibile
Viene riportato l’importo presente in VF27 col.1
Nel caso di dichiarazione quater viene fatta la somma degli importi indicati nel rigo VF27 col.1 di tutti gli intercalari compilati.
In presenza di acquisti totalmente indetraibili o in parte, cliccare sul lucchetto posto a lato del campo e indicare nel campo la quota ammessa in detrazione d’imposta.
Rigo 4 - Totale operazioni attive - Imponibile
Viene riportata la somma degli importi indicati in VE24 col. 1, VE35 col. 1, VE36 e VE38.
Nel caso di dichiarazione quater viene fatta la somma degli importi indicati nei righi VE24 col. 1, VE35 col. 1, VE36 e VE38 di tutti gli intercalari compilati
Rigo 4 - Totale operazioni attive - Imposta
Viene riportato l'importo presente in VE26
Nel caso di dichiarazione quater viene fatta la somma degli importi indicati nel rigo VE26 di tutti gli intercalari compilati.
Rigo 5 - Di cui cessioni di beni ammortizzabili
Viene riportato l'importo presente in VE40.
Nel caso di dichiarazione quater viene riportata la somma degli importi indicati in VE40 di tutti gli intercalari compilati.
OPERAZIONI NON IMPONIBILI - ART. 30, COMMA 3, LETT. b)
Il programma controlla la percentuale di cui al rigo 22. Nel rigo VX4 campo 3 può essere indicato il codice 3 solo se tale percentuale è superiore al 25% (nel calcolo la percentuale viene sempre arrotondata all’unità superiore).
Il codice 3 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3 lett. b) in quanto hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58 del D.L 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016.
ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Rigo 50 - IVA relativa ad operazioni non imponibili (da rigo VF54)
Viene riportato l'importo presente in VF54.
Nel caso di dichiarazione quater viene riportata la somma degli importi indicati nel rigo VF54 di tutti gli intercalari compilati.
MINORE ECCEDENZA DI CREDITO NON TRASFERIBILE AL GRUPPO IVA
70 Eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva-2018
Viene riportato in automatico il valore esposto in VX2.
Messaggi visualizzati in uscita dalla dichiarazione relativi al quadro VL/VX
VL28 + VL35 minore VD54
Questo messaggio compare quando la somma di VL28 + VL35 è minore da VD54.
VX2 + VX3 Eccedenza di versamento non superiore a 2582 euro (presente VX4)
Il messaggio viene visualizzato quando nel rigo VX4 col. 3 è indicato uno codice diverso da 1, 8, 9 o 10 (art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9), e l'eccedenza a credito non è superiore a euro 2582,20.
VX4 maggiore dell'eccedenza detraibile del triennio
Il messaggio viene visualizzato quando l'importo indicato in VX4 è maggiore della minore eccedenza detraibile del triennio (2015 - 2016 - 2017) presente nel prospetto VX4.
VX5 maggiore di 5000 euro, obbligatorio indicare Visto di conformità o dati organo controllo (se previsto)
Il messaggio viene dato nel caso in cui il credito da riportare in F24 sia maggiore di 5.000 euro ed è assente sia il visto di conformità nel quadro Impostazioni, sia la sezione "organo di controllo" nel Frontespizio .
VX5 maggiore di 50000 euro, obbligatorio indicare Visto di conformità o dati organo controllo (se previsto)
Il messaggio viene visualizzato nel caso in cui nel quadro Impostazioni sia barrata la casella “Start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3 del 24/01/2015)” e il credito da riportare in F24 sia maggiore di 50.000 euro ed è assente sia il visto di conformità nel quadro Impostazioni, sia la sezione "organo di controllo" nel Frontespizio .
VX4 + VX5 + VX6 diverso da Totale IVA a credito
Il messaggio viene visualizzato nel caso in cui la somma degli importi indicati in VX4, VX5 e VX6 sia diverso dal totale Iva a credito.
Il totale Iva a credito viene determinato nel modo seguente:
se VA15 è indicato il codice 4 il Totale Iva a credito corrispondente a VX3;
se VA15 non è compilato o è compilato con un codice diverso da 4 il Totale Iva a credito corrispondente alla somma di VX2 e VX3.
VX4 col. 2: compilazione non consentita con cessata attività
Il messaggio viene visualizzato quanto è stato indicato un importo in "VX4 col. 2 di cui da liquidare mediante procedura semplificata" ed è indicato il codice 1 Cessata attività nel rigo VX4 col. 3.
VX4 col. 3 codice 2, aliquota media acquisti/importazioni non superiore aliquota media maggiorata
Il messaggio viene visualizzato quando è indicato il codice 2 nel rigo VX4 col. 3 e l'aliquota media applicata sugli acquisti e importazioni, rigo 8 del "Prospetto VX4", non supera l'aliquota media delle operazioni effettuate maggiorata del 10%, rigo 10 del "Prospetto VX4".
Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%
VX4 col. 3 presente codice 3, operazioni non imponibili non superiore al 25% di operazioni attive
Il messaggio viene visualizzato quando è indicato il codice 3 nel rigo VX4 col. 3 ed il rapporto percentuale (evidenziato nel rigo 22 del "Prospetto VX4"), tra l'ammontare delle operazioni non imponibili, rigo 20 del "Prospetto VX4" e quello complessivo delle operazioni effettuate, rigo 21 del "Prospetto VX4",non risulta superiore al 25%.