Prospetto per il calcolo del rigo VF70 (sezione 4 del Quadro VF).
Forza dati provenienti da altre procedure
Rigo 4 - Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)
Riporto da prospetto
Viene riportato il valore del rigo 4N.
Cliccare sul bottone per inserire
manualmente il valore.
Istruzioni ministeriali IVA-2017
... Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.
Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione e' soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non puo' superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.
In questi casi inserire manualmente nel rigo 4 la rettifica della detrazione oppure indicare gli importi nella riga immobili dei righi da 4A a 4I.
Non è gestito il calcolo della rettifica della detrazione nei seguenti casi:
cessione dei beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche;
l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione;
fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione (art. 19-bis2 comma 8).
Rigo 5 - Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti
Istruzioni ministeriali IVA-2017
...Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, secondo periodo, nella formulazione in vigore anteriormente al 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (cfr. circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997).
... in sede di compilazione della dichiarazione relativa all’anno in cui e' esercitato il diritto alla detrazione, occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l’imposta e' divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell’art. 25 nell’anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si rende necessario calcolare l’imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell’anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata nel presente rigo.
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha modificato l'articolo 19, comma 1 secondo periodo, prevedendo che il diritto alla detrazione possa essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il successivo comma 2-bis del citato articolo 2 ha disposto che detta modifica si applica alle fatture e lle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017.
Rettifica delle detrazioni per i beni ammortizzabili (art. 19bis) - righi da 4A a 4N
Conguaglio relativo al 2017 (righi da 4A a 4I - Immobili)
Questa colonna deve essere indicata dall'utente, ricavandola dalla contabilità, poiché sono casi particolari non gestiti dal programma IVA (cessione dei beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione (art. 19-bis2 comma 8) ).
Rigo 4L
La percentuale di detrazione viene riportata dal rigo VF34 (sezione 3-A del quadro VF).
Cliccare sul bottone per inserire manualmente la percentuale di detrazione nel
caso in cui il contribuente non ha operazioni esenti e non deve quindi
compilare la sezione 3-A del quadro VF.
Istruzioni Ministeriali (21/1/1998)
Parte 2 - Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (art. 19bis).
Una particolare disciplina e' riservata alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetti industriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno nonche' le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili.
E' da tener presente che per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 19bis sono da considerare ammortizzabili, unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo stesso, soltanto i beni che ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coefficiente di ammortamento non superiore al 25 per cento. Va precisato che la rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire (art. 19 bis2).
L'accennato particolare trattamento fiscale riguarda i soggetti che nel corso di cinque anni, compreso quello d'acquisto del bene ammortizzabile, si trovano a svolgere attività promiscua che dia luogo a prorata di detrazione ai sensi dell'art. 19, e prevede che la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizzabili, calcolata sulla base del prorata definitivo dell'anno di acquisizione, sia soggetta a regolarizzazione nei quattro anni successivi nella misura di un quinto della differenza tra l'imposta detratta all'atto di acquisto del bene e quella corrispondente alla percentuale di detrazione (prorata) determinata in via definitiva per ciascuno dei detti anni. Le regolarizzazioni vanno effettuate anno per anno ma soltanto relativamente agli anni in cui la percentuale di detrazione vari in misura superiore a 10 punti, rispetto a quella dell'anno in cui e' stata operata la detrazione dell'I.V.A.
Conseguentemente, per le variazioni percentuali inferiori o uguali a 10 punti il contribuente non deve operare alcuna rettifica.
Verificandosi oscillazioni percentuali superiori ai 10 punti, il contribuente deve procedere, in sede di dichiarazione annuale, ai conseguenti versamenti o recuperi d'imposta.
Nel caso in cui il bene ammortizzabile venga ceduto nel corso del periodo soggetto a rettifica, il contribuente deve operare la regolarizzazione sulla base della percentuale definitiva di detrazione dell'anno in cui viene effettuata la cessione. La regolarizzazione va fatta in unica soluzione e deve tener conto anche dei residui periodi del quadriennio. In sostanza l'eventuale imposta da versare o da recuperare si determina moltiplicando l'importo risultante dalla regolarizzazione dell'anno di competenza per il numero degli anni che mancano al compimento del quadriennio.
Si ricorda che, per effetto della modifica apportata dagli artt. 2, comma 3 e 19bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, la predetta rettifica deve essere eseguita anche sui beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di appalto. La disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1 gennaio 1994. A tal fine, si fa presente che la rettifica relativa alle fatture registrate negli anni antecedenti il 1997 deve essere calcolata a parte e il relativo importo complessivo deve essere indicato nel rigo 11 (vedasi il relativo commento e l'esempio contenuto nella circolare n. 142/E del 9 agosto 1994 del Dipartimento delle Entrate).
Righi da 6 a 9 (ora da 4F a 4I)
Tali righi sono suddivisi in 5 colonne, recanti, rispettivamente:
la 1 a gli anni del quinquennio interessato alla rettifica;
la 2 a le diverse percentuali di detrazione relative a ciascun anno del quinquennio. Si avverte che la percentuale di detrazione deve essere calcolata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità di cui all'art. 19, relativa a ciascun anno;
la 3 a l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili che sono ancora in possesso del contribuente al 31 dicembre 1997;
la 4 a l'IVA assolta sugli acquisti di detti beni che sono stati ceduti nel corso dell'anno 1997;
la 5 a il conguaglio d'imposta relativo all'anno 1997 per i beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente. Tale conguaglio preceduto dal relativo segno (deve essere indicato il segno + ovvero - a seconda che trattasi di una maggiore o minore detrazione).
La somma algebrica delle singole rettifiche deve essere indicata, con il relativo segno, in corrispondenza del rigo 12 (ora 4N).
Esempio di compilazione della parte 2: (ora da 4F a 4I)
Si ipotizzi il caso di acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel quadriennio 1993-1996, di cui alcuni ancora in possesso al 31/12/1997 ed altri ceduti nel corso dello stesso anno. Le rettifiche da operare nell'anno 1997 devono essere eseguite rapportando le percentuali di detrazione dei singoli anni di acquisto con quella dell'anno di riferimento. Nell'esempio specifico, si e' ipotizzato altresi' il particolare caso in cui il contribuente in uno stesso anno (1995) ha acquistato dei beni ammortizzabili di cui alcuni ancora in possesso al 31/12/1997, per i quali opera la normale rettifica della detrazione, e altri ceduti nel corso dello stesso anno 1997, rispetto ai quali la rettifica deve essere operata, come gia' detto in precedenza, tenendo conto anche degli anni (1998 e 1999) che mancano al compimento del quinquennio.
In corrispondenza del rigo 6, acquisti di beni ammortizzabili registrati nell'anno 1993, per una imposta pari a L. 1.000.000, con percentuale di detrazione dell'anno del 70 per cento. Considerato che nel 1997 la percentuale di detrazione e' diminuita al 60 per cento , il contribuente non deve operare la rettifica in quanto la variazione percentuale non e' superiore a 10 punti;
in corrispondenza del rigo 7, IVA assolta sugli acquisti nel 1994 per lire 2.000.000, con percentuale di detrazione del 100 per cento.
In tale ipotesi: (100 per cento di 2.000.000) - (60 per cento di 2.000.000) = 2.000.000 - 1.200.000 = 800.000 : 5 = 160.000. In questo caso, essendo la variazione superiore a 10 punti occorre operare la rettifica della detrazione, con conseguente imposta a debito (da indicare, quindi, con segno -) in quanto trattasi di riduzione della detrazione;
in corrispondenza del rigo 8, IVA assolta sugli acquisti nel 1995 per lire 3.000.000, su beni ancora in possesso al 31/12/1997, e IVA assolta per lire 1.000.000 su beni ceduti nell'anno 1997 con percentuale di detrazione dell'anno 1995 pari al 90 per cento. In questo caso devono essere eseguite due distinte liquidazioni, i cui risultati vanno sommati algebricamente per ricavare l'ammontare della rettifica dell'anno relativa a detti beni :
A) (90 per cento di 3.000.000) - (60 per cento di 3.000.000) = 2.700.000 - 1.800.000 = 900.000 : 5 = 180.000;
B) (90 per cento di 1.000.000) - (60 per cento di 1.000.000) = 900.000 - 600.000 = 300.000 : 5 = 60.000 x 3 = 180.000; (A + B) = 180.000 + 180.000 = 360.000.
Anche in questo caso abbiamo un risultato a debito per il contribuente (da indicare con segno negativo);
in corrispondenza del rigo 9, IVA sugli acquisti per lire 4.000.000 con percentuale di detrazione dell'anno 1996 pari al 40 per cento :
(60 per cento di 4.000.000) - (40 per cento di 4.000.000) = 2.400.000 - 1.600.000 = 800.000 : 5 = 160.000. In questo caso abbiamo un risultato a credito per il contribuente (da indicare, quindi, con segno +) essendo aumentata la percentuale di detrazione;
in corrispondenza del rigo 10 deve essere indicata la percentuale di detrazione per l'anno 1997 (60 per cento );
in corrispondenza del rigo 11 deve essere indicato l'eventuale conguaglio complessivo d'imposta, relativo ai beni strumentali acquisiti con contratti d'appalto entrati in funzione dopo il 31 dicembre 1993 (nell'esempio si e' ipotizzato il rigo 11 = 0);
Per le modalita' di calcolo di tale conguaglio vedasi l'esempio contenuto nella circolare n. 142/E del 9/8/1994;
in corrispondenza del rigo 12 deve essere indicata la somma algebrica delle rettifiche, e cioè - 360.000.
Tale dato deve essere riportato nel rigo VG14 del quadro VG (ora al rigo 4 del prospetto D che concorre alla determinazione del rigo VF57).
Istruzioni ministeriali IVA-2018 - Paragrafo 3.3.3 "Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli in alcune ipotesi di trasformazioni soggettive"
C) Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole societa' partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La societa' dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29 febbraio 1996).