Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori sono tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (in base a domicilio fiscale del contribuente) ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello IVA 74-bis, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello.
Il curatore o il commissario liquidatore devono effettuare due adempimenti ai fini IVA se il fallimento si verifica nel corso del periodo d'imposta:
dichiarazione relativa alle operazioni del periodo antecedente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
dichiarazione IVA per le operazioni effettuate nell'anno di apertura della procedura.
Modello chiuso
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Ufficio competente
Premere F9 o cliccare sul bottone per selezionare il
codice dell'ufficio territorialmente competente (Ufficio Unico delle Entrate).
E' obbligatorio indicare l'ufficio.
TIPO DI DICHIARAZIONE
Correttiva nei termini
Qualora il contribuente intenda, prima della scadenza della presentazione, integrare o rettificare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Nel caso in cui si debbano compilare delle dichiarazioni correttive è consigliabile posizionarsi su un archivio di lavoro diverso ed effettuare la copia delle sole dichiarazioni da correggere/integrare.
CURATORE FALLIMENTARE o COMMISSARIO LIQUIDATORE
Codice carica
Selezionare la carica corrispondente al curatore fallimentare o commissario liquidatore.
SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALL' ATTIVITA'
Rigo AF4 - Cessioni intracomunitarie
Vanno compresi nel rigo:
i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo sia l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all’art.34;
i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50- bis, comma quattro, lettera f, del D.L. n.331/1993).
Rigo AF6 - Acquisti intracomunitari di beni
Indicare l'importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:
i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall’art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all’imposta;
i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, richiamato dall’art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta;
Rigo AF8 - Versamenti periodici dovuti
Indicare nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell’anno) l’IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l’apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto.
SEZIONE 3 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Rigo AF20 - IVA sulle operazioni imponibili
Indicare l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.
Rigo AF21 - IVA relativa a particolari tipologie di operazioni
Indicare l'ammontare dell’IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l’IVA è dovuta dal cessionario:
operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori stabiliti in Italia (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
compensi corrisposti dagli esercenti l’attività di trasporto pubblico urbano di persone (art. 74, comma 1, lett. e) ai sensi del decreto 30 luglio 2009;
provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
estrazione di beni da depositi IVA di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993;
acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
acquisti intracomunitari di beni;
acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edili e senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6,lettera a), (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006);
acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis);
acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art.10, n. 8–ter, lettere b) e d);
cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, di cui all’art. 17, comma 6, lettere b) e c) (vedi circolare n. 59 del 2010);
acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter).
acquisti di beni e servizi del settore energetico ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater).
Rigo AF23 - IVA ammessa in detrazione
Indicare l'ammontare dell’IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19- bis, 19- bis1 e 19- bis2.
Deve essere compresa anche l’eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell’art. 8, primo comma, dell’art. 38- quater e dell’art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima (c.d. IVA teorica). L’importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.
Rigo AF29 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
Indicare l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.
Rigo AF31 - Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
Indicare:
l’ammontare complessivo dei particolari crediti d’imposta utilizzati nell’anno di apertura della procedura concorsuale a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto;
i crediti utilizzati nell’anno di apertura della procedura concorsuale, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351 del 2001.
Rigo AF32 - Ammontare IVA periodica (col.1)
Viene riportato il maggiore tra l’importo indicato in AF32 col. 2 e quello indicato in AF32 col. 3.
Rigo AF32 - Ammontare IVA periodica(col. 2)
Indicare l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta.
Rigo AF32 - Ammontare IVA periodica(col. 3)
Indicare il totale dei versamenti periodici.
TRASMISSIONE TELEMATICA PER IVA 74-BIS
Codice Intermediario
Indicare il codice dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica.
Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare l'intermediario
in tabella.
Se presente in tabella, il dato viene riportato in automatico dalla tabella Parametri, ma rimane modificabile dall'utente.
Dichiarazione
La procedura propone "Predisposta dal soggetto che trasmette", l'operatore può comunque scegliere la modalità di presentazione.
Predisposta dal soggetto che effettua l'invio
Se l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica la dichiarazione da lui predisposta.
Predisposta dal curatore o commissario liquidatore
Se l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal curatore o commissario liquidatore.
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione (Consultare le istruzioni ministeriali relative agli "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico").
I dati anagrafici della società incaricata alla trasmissione telematica devono essere inseriti nella tabella Intermediario indicando il codice "09 - Società ed Enti".
Nelle dichiarazioni che la società incaricata deve trasmettere deve essere selezionata, nel campo "Dichiarazione", la voce "Predisposta dal curatore o commissario liquidatore" e nel campo "Codice Intermediario" deve essere indicato il numero dell'intermediario (presente in Tabella Intermediario) che effettua la trasmissione.
Mentre per la società che effettua la trasmissione telematica, deve essere indicato nel campo Codice intermediario il numero dell'intermediario (presente in Tabella Intermediario) che effettua la trasmissione telematica e nel campo Dichiarazione la voce "Della società che trasmette direttamente".
Della società che trasmette direttamente
Le società con capitale sociale superiore a 2.582.284,50 euro (5 miliardi di lire) che trasmettono telematicamente la propria dichiarazione devono inserire questo codice.
I dati anagrafici della società vengono prelevati dal frontespizio.
Nelle dichiarazioni non deve essere indicato nel campo "Codice intermediario" il numero dell'intermediario (presente in Tabella Intermediario) che effettua la trasmissione.
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione (Consultare le istruzioni ministeriali relative agli "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico").
I dati anagrafici della società incaricata alla trasmissione telematica devono essere inseriti nella tabella Intermediario indicando il codice "09 - Società ed Enti".
Nelle dichiarazioni che la società incaricata deve trasmettere deve essere selezionata, nel campo "Dichiarazione", la voce "Predisposta dal contribuente" e nel campo "Codice intermediario" deve essere indicato il numero dell'intermediario (presente in Tabella Intermediario) che effettua la trasmissione.
Del soggetto che trasmette (solo per tipo soggetto 10)
Se il professionista o lo studio associato vogliono inviare separatamente la propria dichiarazione senza indicare la data di presentazione.
In tal caso non indicare il codice intermediario.
Il professionista o lo studio associato che assume contemporaneamente la qualifica di contribuente e intermediario e che trasmette in via telematica la propria dichiarazione deve indicare nel campo "Tipo fornitore" del Record A il codice "10 - Altri intermediari" di cui all'art. 3 comma 3 lettere a), b), c) ed e) del D.P.R. 322/98.
Del soggetto che invia le proprie dichiarazioni
In tal caso non indicare il codice intermediario.
Data dell'impegno
Indicare la data (ggmmaaaa) dell'impegno a trasmettere la dichiarazione precedentemente assunto dall'intermediario nei confronti del contribuente.
Vi deve essere coincidenza tra la data indicata nella dichiarazione e quella indicata nell'impegno alla presentazione telematica.
Il dato può essere riportato automaticamente al momento della stampa del Modello 74-bis o dell'impegno alla presentazione telematica relativo al Mod. 74-bis.
L'intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente nel momento in cui riceve la dichiarazione o si assume l'incarico per la sua predisposizione, una ricevuta con la quale si impegna a trasmettere telematicamente la dichiarazione.
Tale ricevuta deve contenere la data, la firma dell'intermediario e la precisazione che la dichiarazione è stata già compilata o che dovrà essere predisposta dall'intermediario stesso.
(Consultare Istruzioni Ministeriali - par. 1.3.2)
La data di presentazione della dichiarazione può essere omessa esclusivamente nel caso in cui l'intermediario o la società stiano trasmettendo la propria dichiarazione oppure se l'intermediario è il curatore fallimentare e sta trasmettendo la dichiarazione del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Anche in tali ipotesi, tuttavia, se le informazioni descritte (data, codice fiscale) sono presenti, devono essere corrette e coerenti.
Nota:
Se a seguito del controllo telematico emerge l'errore:
Record Tipo B
Data dell'impegno - Data errata
Valore dichiarato: GGMMAAAA
significa che la data dichiarata inserita nel campo "Data dell'impegno" presente in dichiarazione è successiva alla data in cui viene effettuato il controllo telematico.
Per effettuare l'invio è necessario modificare la data dell'impegno presente in dichiarazione indicando una data uguale o precedente a quella in cui si effettua il controllo telematico.
Procedura operativa per Data Impegno
Stampare l'impegno alla trasmissione relativa al Mod. 74-bis eseguendo il riporto della data in dichiarazione (selezionare "Stampa e rip. in dich., data ins. nel campo succ." nel campo "Opzioni data impegno") oppure se è già stata indicata la data dell'impegno nel modello 74-bis selezionare in stampa dell'Impegno alla presentazione telematica "Stampa la data impegno presente in Mod. 74-bis";
stampare il modello senza eseguire il riporto della data dell'impegno, in quanto è già stata indicata (consigliato);
se nella stampa di cui al punto 2) si sceglie comunque di riportare la data dell'impegno in dichiarazione, è possibile che la data dell'impegno già stampata (punto 1) e la data dell'impegno presente in dichiarazione siano diverse; in questo caso occorre modificare una delle due date, ristampare l'impegno a trasmettere oppure la dichiarazione, in quanto una delle due non è corretta per quanto riguarda la data dell'impegno;.
Generare la fornitura telematica eseguendo il riporto della data impegno in dichiarazione (nel campo Riporto data impegno in archivio selezionare “Si, se non presente”) oppure se è già stata indicata la data dell’impegno nel modello 74-bis selezionare “No”.
Numero protocollo attribuito dal servizio telematico
Indicare il numero di protocollo assegnato dal Servizio Telematico desumibile dalla ricevuta rilasciata da quest’ultimo.
Il dato è esclusivamente ad uso promemoria dell’utente.
Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura
Barrare la casella se la dichiarazione deve essere trasmessa anche con errori bloccanti (***C) segnalati dal diagnostico dell'Agenzia delle Entrate.
Scaricata in fornitura telematica
Viene riportata la barratura nel campo se per la dichiarazione è stata già creata la fornitura telematica.
Progressivo fornitura
Nel campo viene riportato il numero della fornitura contenente la dichiarazione se è stata già creata la fornitura telematica.