1.0.5 - Adeguamento ai fini dei Parametri o ai fini degli Studi di settore

 

Se l'attività svolta rientra in uno studio di settore approvato nel 2017 oppure che ha subito delle revisioni nel 2017, ai fini dell'adeguamento non si applicano sanzioni o interessi, né per l'Irpef/Ires, né per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né per l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per gli studi di settore diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o è stato modificato, l'adeguamento è effettuato a condizione che si applichi una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili (comma 2-bis dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999).

La maggiorazione non è dovuta se questa differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

 

L'adeguamento agli studi di settore è rilevante anche ai fini Irap (art. 2 D.P.R. 195/1999).

Valutare la modalità da adottare in base alla situazione oggettiva e all'attività svolta dal cliente

 

 

MODALITA'

 

 

Imposta

Studi in vigore dal 2017 o revisionati

Studi in vigore negli anni precedenti il 2017

Parametri

Irpef/Ires

Nel mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di Settore 2018 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili") senza sanzioni e interessi

Nel. Mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di settore 2018 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili") con la maggiorazione del 3% (se adeguamento superiore al 10%).

Nel mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con i Parametri 2018 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non  annotati nelle scritture contabili") senza sanzioni e interessi

Irap

Nel mod. Redditi 2018 quadro IC (o IE per gli enti), con riporto automatico dei maggiori ricavi per adeguamento), senza sanzioni e interessi

Nel mod. Redditi 2018 (quadro IC (o IE per gli enti) con riporto automatico dei maggiori ricavi per adeguamento), senza sanzioni e interessi

Non rileva.

Iva

Fuori dichiarazione Iva (con versamento della maggiore imposta entro il 30/06 o 31/07 con magg. 0,40%), con indicazione nel mod. Redditi 2018 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di Settore 2018 della maggiore Iva dovuta a seguito dell' adeguamento).

Fuori dichiarazione Iva (con versamento della maggiore imposta entro il 30/06 o 31/07 con magg. 0,40%), con la maggiorazione del 3% (se adeguamento superiore al 10%).

Riporto della maggior Iva da versare nel campo presente nei quadri RE/RF/RG con versamento entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito senza sanzioni e interessi.

Fuori dichiarazione Iva (con versamento maggiore imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione), con indicazione dei maggiori corrispettivi e della relativa imposta nella dichiarazione dell'anno successivo (Iva-2019).

 

Versamento della maggiore imposta

 

 

 

Imposta

Studi di settore

Parametri

Irpef/Ires

La maggiore imposta rientra nell'Irpef/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

La maggiorazione del 3% deve essere versata con apposito codice tributo (4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi) entro il 30/06 o il 31/07 con maggiorazione dello 0,40%.

La maggiore imposta rientra nell'Irpef/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

Irap

La maggiore imposta rientra nell'Irap ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

 

Iva

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6494 entro i termini di versamento ordinari (30/06 o 31/07 con maggiorazione dello 0,40%).

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6493 entro i termini di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2018).

 

Istruzioni ministeriali Redditi 2018

 

"... l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi studi di settore. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il versamento va effettuato entro il termine di versamento per il saldo dell'imposta sul reddito, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “4726” (per le persone fisiche) o il codice tributo “2118” (per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere invece indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA"".

 

 

Istruzioni ministeriali Irap 2018

"Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini IRAP i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro (IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali), dovranno essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2)  conseguenti all’adeguamento agli studi di settore."

 

Istruzioni ministeriali Iva-2018

"Rigo VA11 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l’anno d’imposta 2016, hanno adeguato il volume d’affari alle risultanze dei parametri.

Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l’imposta versata mediante il modello F24 – codice tributo 6493 (colonna 2).

Tale maggior imponibile e le relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2017 ma all’anno precedente.

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2017 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493. Il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2019 (anno d'imposta 2018)."

 

La maggiore imposta dovuta a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore non andrà indicato nella dichiarazione Iva ma nei quadri RE, RF e RG di Redditi.

 

 

 

SEQUENZA OPERATIVA PER ADEGUAMENTO AI FINI IVA

 

L'adeguamento avviene tramite il versamento della maggiore imposta:

l'importo della maggiore imposta viene poi riportato in automatico nel quadro RX (ALT X) nella sezione Debiti x F24;

Il collegamento al Modello F24 che consente il trasferimento dei debiti/crediti è attivabile con le seguenti modalità:

Nota:

L'Iva dovuta per adeguamento ai Parametri, nel trasferimento dei debiti nel Modello F24, viene riportata con il periodo presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nel Modello F24.

 

 

Operazioni da effettuare in Iva-2018

Utilizzare la funzione "Collegamento con Parametri 2017 per rigo VA11" per riportare nel rigo VA11 l'adeguamento ai parametri relativo al periodo d'imposta 2016.