TRATTAMENTO FISCALITA’ CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA IN REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE
Nota: le scritture contabili non sono gestite in automatico dalla procedura.
Rilevazione della fiscalità corrente
Ogni società aderente al consolidato deve rilevare nel proprio conto economico la fiscalità corrente corrispondente al reddito conseguito nell’esercizio.
Tale onere rappresenta per le società consolidate un debito nei confronti della società consolidante, ovvero quella che effettua la liquidazione d’imposta dell’intero gruppo.
Sotto il profilo patrimoniale, si avranno le seguenti scritture contabili:
Dare |
Avere |
Ires corrente |
Debiti verso società consolidante B |
La società consolidata A rileva la fiscalità corrente e il relativo debito nei confronti della società consolidante
Dare |
Avere |
Crediti verso società consolidata A |
Debiti tributari |
Ires corrente società consolidante B |
|
La società consolidante B procede alla liquidazione complessiva dell’imposta di gruppo
Rilevazione della fiscalità differita
Coerentemente con quanto detto per la fiscalità corrente, ogni società aderente al consolidato deve rilevare nel proprio conto economico la fiscalità differita e anticipata con riferimento al reddito conseguito nell’esercizio e in ossequio con quanto stabilito dal principio contabile n° 25.
Apporto di perdite fiscali all’interno del gruppo
Il trattamento fiscale dell’apporto delle perdite nel regime del consolidato fiscale è subordinato al regolamento di gruppo. Si possono verificare due casi.
Se il regolamento di gruppo prevede che, in seguito all’apporto nel gruppo di perdite fiscali in compensazione di redditi imponibili, venga corrisposto alla società “apportante” un provento (definito nel regolamento di gruppo), si avranno le seguenti scritture contabili:
Dare |
Avere |
Crediti verso società consolidata B |
Proventi da adesione al consolidato |
La società consolidata A rileva il provento a fronte dell’apporto alla società B delle perdite fiscali conseguite
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Crediti verso società consolidata A |
La società consolidante B rettifica il debito verso Erario per la liquidazione dell’imposta del gruppo grazie alla fruizione della perdita fiscale della società consolidata A
Se il regolamento di gruppo prevede invece che la società “apportante” una perdita fiscale maturi il diritto al corrispettivo solamente nell’esercizio in cui maturi un reddito imponibile, si avranno le seguenti scritture contabili:
Esercizio 1 = la società consolidata A rileva una perdita fiscale mentre la società consolidante B rileva un reddito imponibile
Scritture contabili della società consolidata A in perdita fiscale
Dare |
Avere |
Crediti per imposte anticipate |
Imposte anticipate |
La società consolidata A rileva le imposte anticipate sulle perdite fiscali conseguite
Scritture contabili della società consolidante B
Dare |
Avere |
Ires corrente |
Debiti tributari |
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Fondo oneri da adesione al consolidato |
La società consolidante B rileva il beneficio fiscale per l’apporto delle perdite della società consolidata A
Dare |
Avere |
Crediti per imposte anticipate |
Imposte anticipate |
La società consolidante B rileva le imposte anticipate sulle eventuali perdite residue (se le perdite apportate dalla società consolidata A sono superiori al reddito conseguito dalla società consolidante B).
Esercizio 2 = sia la società consolidata A che la società consolidante B rilevano un reddito imponibile
Scritture contabili della società consolidata A
Dare |
Avere |
Ires corrente |
Debiti tributari |
La società consolidata A rileva le imposte correnti sul reddito imponibile conseguito
Dare |
Avere |
Imposte anticipate |
Crediti per imposte anticipate |
La società consolidata A utilizza la perdita fiscale conseguita nell’esercizio 1 e riversa le imposte anticipate.
Dare |
Avere |
Crediti verso società consolidata B |
Provento da adesione al consolidato |
La società consolidata A registra il compenso spettante a fronte delle perdite fiscali apportato nell’esercizio 1.
Scritture contabili della società consolidante B
Dare |
Avere |
Ires corrente |
Debiti tributari |
La società consolidante B rileva la fiscalità corrente sul reddito imponibile conseguito
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Debiti verso società consolidata A |
La società consolidante B compensa il reddito imponibile conseguito con le perdite residue dell’esercizio 1 e diminuisce le imposte correnti da versare all’Erario.
Dare |
Avere |
Imposte anticipate |
Crediti per imposte anticipate |
La società consolidante B utilizza le perdite residue dell’esercizio 1 e riversa le imposte anticipate.
Dare |
Avere |
Fondo oneri per adesione al consolidato |
Debiti verso società consolidata A |
La società consolidante B storna il fondo oneri contabilizzato nell’esercizio 1 per il beneficio fiscale avuto per l’apporto delle perdite della società consolidata A.
L’ammontare complessivo del debito verso la società consolidata A equivale al provento da adesione al consolidato contabilizzato dalla società consolidata.
TRATTAMENTO FISCALITA’ CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Nota: le scritture contabili non sono gestite in automatico dalla procedura.
Rilevazione delle imposte correnti nel bilancio della società trasparente ed in quello del socio
Innanzitutto occorre sottolineare che, secondo l’OIC:
la ricchezza appartiene alla “società trasparente”;
la ricchezza è soggetta ad Ires;
l’Ires deve gravare su detta ricchezza;
Partendo da questi tre presupposti, la non esposizione nel bilancio della “trasparente” del carico fiscale relativo al suo imponibile determinerebbe la non comparabilità con i bilanci degli esercizi precedenti e successivi a quelli di efficacia del regime facoltativo della trasparenza.
Di conseguenza, si avranno le seguenti scritture contabili:
Società “trasparente”
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti verso soci |
La società trasparente iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires e come contropartita apre un debito nei confronti dei soci.
Società partecipante
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires e come contropartita un debito tributario corrispondente.
Dare |
Avere |
Crediti verso società partecipata |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nello stato patrimoniale il carico tributario della società trasparente trasferito “pro-quota” e come contropartita incrementa il debito tributario.
Apporto di perdite
Nel caso in cui la società trasparente produca una perdita fiscale e su di essa conteggi le relative imposte anticipate in quanto “esiste la ragionevole certezza che questa venga riassorbita da imponibili futuri”, si avranno le seguenti scritture contabili:
Anno in cui sorge la perdita fiscale in capo alla società trasparente
Società “trasparente”
Dare |
Avere |
Crediti per imposte anticipate |
Imposte anticipate |
La società trasparente iscrive nel conto economico le imposte anticipate sulla perdita fiscale e come contropartita il relativo credito per imposte anticipate.
Società partecipante
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires sul proprio reddito imponibile e come contropartita un debito tributario corrispondente.
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Debiti verso società “trasparente” |
La società partecipante rettifica il debito tributario per un importo pari alle imposte anticipate calcolate sulla perdita fiscale della società “trasparente” e in contropartita apre un debito
Anno in cui la perdita fiscale in capo alla società trasparente viene utilizzata per compensare redditi imponibili
Società “trasparente”
Dare |
Avere |
Imposte anticipate |
Crediti per imposte anticipate |
La società trasparente riversa le imposte anticipate in seguito alla compensazione della perdita
Società partecipante
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires sul proprio reddito imponibile e come contropartita un debito tributario corrispondente.
Dare |
Avere |
Debiti verso società "trasparente" |
Debiti tributari |
La società partecipante rettifica il debito verso società trasparente sorto in seguito all’apporto della perdita per un importo corrispondente al riversamento delle imposte anticipate eseguito dalla società “trasparente”.
“Contratto di trasparenza” che trasferisce al socio la fiscalità corrente Ires
Secondo l’interpretazione OIC n° 2, la fiscalità differita e anticipata Ires deve continuare a essere contabilizzata nel bilancio della “società trasparente” in quanto esse rappresentano una funzione di raccordo tra la rilevanza civilistica e quella fiscale dei componenti di reddito.
Per quanto riguarda invece la fiscalità corrente, questa deve essere trasferita pro-quota alle società partecipanti.
La “società trasparente” dovrà evidenziare nella voce 22) del conto economico le “imposte correnti Ires” maturate sul reddito imponibile e come contropartita un “provento da adesione al regime di trasparenza”.
La società partecipante dovrà evidenziare nella voce 22) del conto economico le “imposte correnti Ires” maturate sul proprio reddito imponibile e un “onere da adesione al regime di trasparenza” rappresentanti le imposte correnti Ires trasferite pro-quota dalla società partecipata.
Le scritture contabili sono le seguenti:
Società “trasparente”
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società trasparente iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires e il relativo debito tributario nello stato patrimoniale.
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Proventi da adesione al regime di trasparenza |
La società trasparente storna il carico tributario girandolo alla voce “proventi da adesione al regime di trasparenza” (22) del conto economico.
Società partecipante
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires sul reddito imponibile conseguito e come contropartita un debito tributario corrispondente.
Dare |
Avere |
Oneri da adesione al regime di trasparenza |
Debiti tributari |
La società partecipante storna il debito tributario per un importo pari alle imposte calcolate sulle perdite della società “trasparente”, iscrivendolo come contropartita nei “proventi da adesione al regime della trasparenza” (voce 22) del conto economico).
Apporto di perdite
In questa circostanza, nel caso in cui la società trasparente produca una perdita fiscale e su di essa conteggi le relative imposte anticipate in quanto “esiste la ragionevole certezza che questa venga riassorbita da imponibili futuri”, si avranno le seguenti scritture contabili:
Anno in cui sorge la perdita fiscale in capo alla società trasparente
Società “trasparente”
La società trasparente non iscrive nel conto economico le imposte anticipate sulla perdita fiscale sorta.
Società partecipante
Dare |
Avere |
Imposte correnti |
Debiti tributari |
La società partecipante iscrive nel conto economico le imposte correnti Ires sul reddito imponibile conseguito e come contropartita un debito tributario corrispondente.
Dare |
Avere |
Debiti tributari |
Proventi da adesione al regime della trasparenza |
La società partecipante storna il debito tributario per un importo pari alle imposte calcolate sulle perdite della società “trasparente”, iscrivendolo come contropartita nei “proventi da adesione al regime della trasparenza” (voce 22) del conto economico).
Anno in cui la perdita fiscale in capo alla società trasparente viene utilizzata per compensare redditi imponibili
Società “trasparente”
La società trasparente non esegue nessuna scrittura contabile in quanto la perdita fiscale è stata trasferita pro-quota ai soci.
Società partecipante
Dare |
Avere |
Proventi da adesione al regime della trasparenza |
Debiti tributari |
La società partecipante annulla il provento da adesione al regime della trasparenza per un importo pari al riversamento della perdita fiscale.