1.9 - Spese relative a più esercizi

 

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

Art. 108 Tuir – Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

 

La ripartizione fiscale della spesa in quote costanti nell’esercizio e nei successivi quattro, provoca un disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale della spesa che incide, oltre che sul periodo d’imposta corrente, anche sui periodi d’imposta a venire.

La spesa viene temporaneamente portata in aumento del reddito dell’esercizio per poi dedurla negli esercizi futuri con riprese in diminuzione del reddito.

Per questo motivo si parla di “differenza temporanea positiva” con il conseguente sorgere di “imposte anticipate”.

 

Caso pratico

La società Alfa s.p.a iscrive in bilancio al 31/12/2017 un costo di impianto e di ampliamento a conto economico non capitalizzato in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali pari a 5000.

Al 31/12/2017 la società ha:

 

 

Opzione

2017

2018

2019

2020

2021

Esercizio

5000

 

 

 

 

Esercizio + 1

2500

2500

 

 

 

Esercizio + 2

1667

1667

1667

 

 

Esercizio + 3

1250

1250

1250

1250

 

Esercizio + 4

1000

1000

1000

1000

1000

La scelta viene stabilita dall’azienda. Ipotizziamo di scegliere l’opzione “Esercizio + 4”.

 

 

In questo caso si ha:

 

 

e una variazione in diminuzione di 1000, ovvero alla quota costante di competenza del 2017;

 

 

 

 

 

La differenza temporanea positiva sul quale nel periodo d’imposta 2017 maturano imposte anticipate è uguale a 4000, ovvero la differenza tra la spesa iscritta in bilancio (5000) e quota deducibile nel periodo d’imposta corrente (1000)

 

 

 

Utente che utilizza per la prima volta la procedura Calcolo Imposte

Le soluzioni da percorrere in questi casi sono due.

In questo caso, può utilizzare la gestione automatica presente nella procedura Calcolo Imposte, rispondendo “SI” alle domande presenti nel frontespizio (consultare il paragrafo "1.3 - Frontespizio" del Manuale Operativo).

In questo caso, il cliente oltre a ricostruire lo storico dei costi è OBBLIGATO a ricostruire lo storico dei crediti imposte anticipate / fondi imposte differite Ires contabilizzati in esercizi precedenti.

Impostare "SI" nel campo "Ricostruzione automatica storico fondi imposte differite/crediti imposte anticipate Ires/Irap" presente nel Frontespizio.

Tali informazioni infatti vengono utilizzati per calcolare i riversamenti Irap in presenza di quote residue non deducibili/imponibili Irap e per calcolare le eccedenze su crediti imposte anticipate o fondi imposte differite maturate ad esempio nel caso di variazione di aliquota.

 

 

 

COMPONENTI

 

Dati trasferiti dalla contabilità

Per visualizzare il dettaglio dei conti trasferiti premere Shift F1 (consultare il paragrafo Dettaglio Contabilità per approfondimenti in merito).

 

Indicare nelle apposite colonne la quota totale sostenuta nell'esercizio e la quota non differita.

 

Note:

 

Quota da rinviare (Campo automatico)

L'importo è determinato da: Totale sostenuto nell'esercizio - Quota non differita.

 

Selezionando il numero di rate nei campi posti sotto ogni anno viene calcolata la quota corrispondente ai vari anni (Es. anno 2017 spesa Euro 10.000,00, tassazione in 5 rate, quota corrispondente al 2016 Euro 2.000,00 suddivisi in 5 anni).

In seguito viene calcolata la "Quota residua" relativa ad ogni anno sommando le quote riferite ai vari anni successive al periodo di competenza (anno 2017).

 

 

 

CALCOLI

 

Precedente anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

L'utente può inserire manualmente, in corrispondenza dell'anno in cui devono essere considerati, eventuali ripartizioni effettuate negli esercizi precedenti.

L'importo inserito verrà riportato nel campo "Totale" sottoindicato.

 

Quota residua anno precedente (Campo automatico)

Viene effettuato il riporto delle quote ancora da rinviare agli esercizi successivi al 2016, in relazione all'inserimento di eventuali ripartizioni inserite manualmente dall'utente (Campo precedente anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

 

Eccedenza riversamento credito imposte anticipate Ires

In questo campo viene calcolata la differenza tra l'ammontare dell'imposta Ires che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2017 e quanto ha effettivamente imputato al conto economico.

Tale differenza deve essere contabilizzata nella voce E20 del conto economico alla voce "Imposte differite ed anticipate".

 

Se l'utente seleziona nel frontespizio l'aliquota ordinaria o agevolata 2018 Ires, oppure l'aliquota Irap Agricoltori 19 Es., nel calcolo non vengono più utilizzate le aliquote dell'anno corrispondente la quota, bensì quella dell'esercizio successivo.