Rivalutazione dei beni immobili delle imprese (Art. 15 commi da 16 a 23 del DL 29/11/2008 n. 185)

 

I soggetti ammessi alla rivalutazione dei beni immobili sono:

 

Sono ammessi sia i soggetti in contabilità ordinaria che i soggetti in contabilità semplificata.

Possono costituire oggetto di rivalutazione i beni immobili ad esclusione delle aree fabbricabili (*) e degli immobili merce (**).  In particolare sono rivalutabili:

(*) L’art. 36 comma 2 del D.L 4/7/2006 n. 223 definisce l’area fabbricabile come “un’area utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”

(**) Immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

 

Per essere oggetto di rivalutazione i beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2007 ed essere ancora presenti nel bilancio relativo all’esercizio successivo in cui è stata eseguita la rivalutazione (per il quale il termine di approvazione scade dopo il 29/11/2008).

Quindi ad esempio non possono essere rivalutati:

  1. Immobili-Merce iscritte nelle immobilizzazioni nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007;

  2. Beni riscattati dal leasing nell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007;

  3. Aree divenute non edificabili nell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007;

 

Si possono applicare tre diversi metodi di rivalutazione:

a) Rivalutazione del solo costo storico

Produce un incremento del periodo di ammortamento residuo e un incremento della quota ammortizzabile nel singolo esercizio

Inoltre, il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Irpef/Ires e Irap a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione. Questo comporta per i periodi d’imposta dal 2012 al 2015 un maggior valore civile degli ammortamenti rispetto a quello fiscale.

Occorre quindi rilevare imposte anticipate.

 

Esempio:

Costo storico del bene = 1000

Fondo ammortamento = 150

Valore netto ante rivalutazione = 850

Importo di rivalutazione = 500

 

La scrittura contabile è la seguente:

 

 

Immobile (500)

A

Riserva di rivalutazione DL 185/2008 (500)

Il piano di ammortamento viene così modificato:

 

 

 

Anno

Quota ammortamento

 

Fondo civile

 

Riversamento

Deducibile

Indeducibile

2011

 

 

150

 

2012

50

25

225

 

2013

50

25

300

 

2014

50

25

375

 

2015

50

25

450

 

2016

75

 

525

 

2017

75

 

600

 

2018

75

 

675

 

2019

75

 

750

 

2020

75

 

825

 

2021

75

 

900

 

2022

75

 

975

 

2023

75

 

1050

 

2024

75

 

1125

 

2025

75

 

1200

 

2026

75

 

1275

 

2027

75

 

1350

 

2028

75

 

1425

 

2029

75

 

1500

 

2030

 

 

 

75

2031

 

 

 

25

Come si può desumere dalla tabella sopra riportata, nel corso dei periodi d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 occorrerà accantonare la quota di ammortamento indeducibile calcolata sul maggior valore rivalutato.

Per il periodo d’imposta 2012, il quadro andrà compilato come segue:

 

 

Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 in questo modo:

 

 

Per il periodo d’imposta 2030 invece:

 

 

b) Rivalutazione sia dei costi storici sia dei fondi di ammoramento:

In questo caso si mantiene inalterata la durata residua dell’ammortamento.

Si deve calcolare il coefficiente di adeguamento:

Importo della rivalutazione / Valore residuo del bene ante rivalutazione

Si applica il coefficiente di adeguamento sia al costo storico che al fondo di ammortamento.

Esempio:

Costo storico del bene = 1000

Fondo ammortamento = 150

Valore netto ante rivalutazione = 850

Importo di rivalutazione = 500

Coefficiente di adeguamento = 58,82% (500 / 850)

Rivalutazione del costo storico = 588,2 (1000 x 58,82%)

Rivalutazione del fondo ammortamento = 88,23 (150 x 58,82%)

 

La scrittura contabile è la seguente:

 

 

Immobile (588)

A

Diversi

 

 

Fondo ammortamento (88)

 

 

Riserva di rivalutazione DL 185/2008 (500)

 

 

Anno

Quota ammortamento

 

Fondo civile

 

Riversamento

Deducibile

Indeducibile

2011

 

 

238 (150 + 88)

 

2012

75

 

313

 

2013

75

 

388

 

2014

75

 

463

 

2015

75

 

538

 

2016

75

 

613

 

2017

75

 

688

 

2018

75

 

763

 

2019

75

 

838

 

2020

75

 

913

 

2021

75

 

988

 

2022

75

 

1063

 

2023

75

 

1138

 

2024

75

 

1213

 

2025

75

 

1288

 

2026

75

 

1363

 

2027

75

 

1438

 

2028

75

 

1513

 

2029

75

 

1588

 

La rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento non produce alcun effetto sul piano di ammortamento.

Non occorre quindi rilevare alcuna imposta anticipata.

 

c) Riduzione del fondo di ammortamento

Produce un prolungamento del periodo di ammortamento ma non un incremento della quota ammortizzabile

Esempio:

Costo storico del bene = 1000

Fondo ammortamento = 150

Valore netto ante rivalutazione = 850

Importo di rivalutazione = 150

 

La scrittura contabile è la seguente:

 

 

Fondo ammortamento (150)

A

Riserva di rivalutazione DL 185/2008 (150)

Il piano di ammortamento viene così modificato:

 

 

 

Anno

Quota ammortamento

 

Fondo civile

 

Riversamento

Deducibile

Indeducibile

2011

 

 

0 (150 - 150)

 

2012

50

25

50

 

2013

50

25

100

 

2014

50

25

150

 

2015

50

25

200

 

2016

50

 

250

 

2017

50

 

300

 

2018

50

 

350

 

2019

50

 

400

 

2020

50

 

450

 

2021

50

 

500

 

2022

50

 

550

 

2023

50

 

600

 

2024

50

 

650

 

2025

50

 

700

 

2026

50

 

750

 

2027

50

 

800

 

2028

50

 

850

 

2029

50

 

900

 

2030

50

 

950

 

2031

50

 

1000

 

La rivalutazione mediante riduzione del fondo di ammortamento produce un allungamento del piano di ammortamento (nell’esempio dal periodo d’imposta 2028 al 2030) ma nessuna variazione della quota ammortizzabile.

Non occorre quindi rilevare alcuna imposta anticipata.