La sezione I deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti e non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, art. 67 c. 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, realizzati dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per le quali si applica l'imposta sostitutiva del 20%.
In questa sezione vanno, dichiarate anche le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50 %; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare.
I campi "di cui rideterminato" dei righi RT1 e RT2 RT10 e RT11 vanno compilati nel caso in cui l'ente abbia rideterminato il valore delle partecipazioni in base alle disposizioni art. 5 Legge n.448/2001 e art. 2 D.L. n.282/2002 e successive modificazioni che consentivano la rideterminazione del valore delle partecipazioni.
La compilazione di tali campi influisce solo nel caso in cui nel rigo RT2 sia presente una minusvalenza.
In tale caso infatti il valore rideterminato non da luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
La sezione II deve essere compilata dalle Società/Enti commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 % (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I, fatte salve le precisazionidi seguito fornite. Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
La sezione III deve essere compilata dalle Società/Enti non commerciali residenti e non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 c. 1 lettera c) del Tuir), i quali concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare per le operazioni in essere antecedentemente al 1 gennaio 2009 ovvero nella misura del 49,72% del loro ammontare per le operazioni in essere dal 1 gennaio 2009.
La sezione IV deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67 c. 1 lett. c) del Tuir derivanti da partecipazioni in società o enti residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (black list), i quali concorrono alla formazione del reddito nella misura del 100% del loro ammontare.
SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
RT2 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT1 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT2 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) col.2
Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 solo se positiva.
RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 solo se il risultato è negativo.
SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%
RT22 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT21 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT22 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto
Indicare l'ammontare complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, ecc…, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D. Lgs. 461 del 1997 qualora il soggetto se ne sia avvalso ovvero, del costo rideterminato.
Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
RT23 Plusvalenze (RT21 - RT22) col.2
Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22 solo se positiva.
RT23 ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti) col. 1
Indicare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative agli anni precedenti ma non oltre il quarto.
RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari col. 2
Il campo deve essere minore o uguale a RT23 col 2 - RT24, solo se positivo.
RT26 Differenza (RT23 col. 2 – RT24 - RT25 col.2)
Viene riportata la differenza fra l'importo di rigo RT23 col. 2 - RT24 - RT25 col.2, solo se positiva.
RT29 Imposta sostitutiva dovuta
Viene riportata la differenza fra rigo RT27 e rigo RT28.
SEZIONE III- PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Cliccare sul bottone per inserire le plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate.
RT62 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n.448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT61 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT62 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT62 Totale costi o valori di acquisto
Indicare l'ammontare complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, tenendo conto, anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. 461 del 1997 qualora il soggetto se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62 ) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT61 e RT62, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62) col. 2
Viene riportata la differenza fra RT61 e RT62 solo se positiva.
RT65 Differenza (RT63 col.2 – RT64)
Viene riportata la differenza fra l'importo di rigo RT63 col. 2 e RT64.
RT66 Imponibile
Viene effettuato il seguente calcolo
Se RT61 = 1 allora il campo è uguale a RT65 * 40%
Se RT61 = 2 allora il campo è uguale a RT65 * 49.72%
Se RT61 = 3 allora il campo è uguale a RT65 * 58.14%
SEZIONE IV - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN OICR IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2011/61/UE
RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 - RT83 - RT84) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata RT81 + RT82 – RT83 – RT84, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 - RT83 - RT84)
Viene riportata RT81 + RT82 – RT83 – RT84 solo se positiva.
SEZIONE V - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO
RT93 - Sez. II
Viene riportato l'importo presente nel rigo RT23 col. 1.
RT94 - Sez. III
Viene riportato l'importo presente nel rigo RT65 col. 1.
RT95 - Sez. IV
Viene riportato l'importo presente nel rigo RT85 col. 1.