1.17 - Oneri fiscali e contributivi di competenza di esercizi futuri

 

Per visualizzare nel dettaglio i calcoli del prospetto consultare il paragrafo "Riepilogo calcoli".

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

 

Articolo 99 - Oneri fiscali e contributivi

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. ……..

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.

 

Gli oneri fiscali e contributivi rientrano tra quei costi la cui deducibilità è legata al principio di competenza o di cassa.

Seguendo questo principio si possono avere due casistiche di differimento della deducibilità/imponibilità illustrate dalle seguenti tabelle:

 

Ipotesi a) – la competenza precede il pagamento

 

 

 

Ipotesi b) – il pagamento precede la competenza

 

 

Nell’ipotesi a) si ha un differimento positivo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile (ovvero il costo iscritto per competenza in bilancio) è maggiore del valore fiscale (zero, in quanto non vi è ancora stato l’esborso finanziario e quindi la deducibilità/imponibilità della spesa).

Essa viene quindi temporaneamente portata in aumento del reddito per poi dedurla nell’esercizio in cui vi è l’effettivo esborso finanziario.

Si parla quindi di “differenza temporanea positiva” con il conseguente sorgere di “imposte anticipate”.

Nell’ipotesi b) si ha l’esatto contrario.

Il pagamento avviene prima dell’iscrizione dell’onere in bilancio.

Si ha quindi un differimento negativo della spesa, in quanto al 31/12 il valore civile uguale a zero (il costo non è stato ancora  imputato per competenza in bilancio) è minore del valore fiscale (pari all’importo pagato e quindi deducibile).

Essa viene di conseguenza portata temporaneamente in diminuzione del reddito per poi riprenderla in aumento quando il componente negativo viene iscritto in bilancio.

Si parla in questo caso di “differenza temporanea negativa” con il conseguente sorgere di “imposte differite”.

Qualora pagamento e iscrizione in bilancio coincidono, non si ha alcuna variazione ai fini dei redditi, in quanto il valore civile coincide con il valore deducibile/imponibile fiscale.

 

Il caso dell’imposta pagata in anticipo rientra nell’ipotesi b) spiegata qui sopra.

L’imposta “pagata” alla chiusura dell’esercizio genera una differenza temporanea negativa con il conseguente sorgere di imposte differite.

 

Caso pratico

Al 10 dicembre 2017 la società Alfa s.p.a paga in anticipo una quota associativa pari a 1.000 euro per tutto l’anno 2018.

La società ha:

La differenza tra valore civile e fiscale viene portata in diminuzione del reddito, per cui in Redditi 2018 viene registrata una variazione in diminuzione del reddito pari a 1.000 .

 

 

La variazione in diminuzione dei Redditi coincide in questo caso con la differenza temporanea negativa, per cui su 1.000 vengono calcolate le relative imposte differite.

 

Il 1° gennaio 2017 la quota associativa viene iscritta in bilancio.

In Redditi 2018 viene registrata una ripresa in aumento del reddito pari a 1.000.

 

 

Le imposte differite correlate vengono così riversate e annullate.

 

 

IMP. PAGATE

 

Dati trasferiti dalla contabilità

La barratura indica che i dati vengono trasferiti dalla contabilità.

Per visualizzare il dettaglio dei conti trasferiti premere Shift F1 (consultare il paragrafo "Dettaglio Contabilità" per approfondimenti in merito).

 

Quota ded. di comp. futura (1)

Vengono evidenziati gli oneri fiscali e contributivi deducibili pagati nell’esercizio corrente e di competenza di esercizi futuri.

 

Quota ded. di comp. futura (2)

Vengono evidenziati gli oneri fiscali e contributivi pagati negli esercizi precedenti non riversati nell’esercizio e di competenza futura.

 

 

 

CALCOLI

 

Fondo imposte differite Ires

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Fondo imposte differite Irap

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Accantonamento imposte differite Ires

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Riversamento imposte differite Ires

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Eccedenza su riversamento imposte differite Ires

In questo campo viene riportata la differenza tra l'ammontare dell'imposta Ires che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2016, e quanto ha effettivamente imputato al conto economico.

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Eccedenza su fondo imposte differite Ires

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Riversamento imposte differite Irap

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Eccedenza su riversamento imposte differite Irap

In questo campo viene riportata la differenza tra l'ammontare dell'imposta Irap che il soggetto avrebbe dovuto riversare nell'esercizio 2016, e quanto ha effettivamente imputato al conto economico.

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Eccedenza su fondo imposte differite Irap

Consultare il paragrafo "Riepilogo calcolo - Quadro "Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri"".

 

Nota:

Tutti gli importi in questo quadro devono essere inseriti per intero (non devono essere arrotondati all'unità di euro superiore o inferiore).