Forza dati provenienti da altre procedure
Prospetto “Art. 96 c. 5”
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti SC per determinare la quota degli interessi passivi indeducibili così come previsto dall’art. 96 comma 5 modificato dall’art. 3 c.1 lett. i) della finanziaria 2008.
L’appena menzionato art. 3 prevede che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi e proventi assimilati sono ammessi in deduzione solo entro il 30% del ROL (reddito operativo lordo). Gli articoli 97 e 98 del Tuir vengono di fatto abrogati.
L’eccedenza indeducibile può essere dedotta nei successivi periodi d’imposta se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimìlati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimìlati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza: essa rappresenta quindi una variazione temporanea in aumento del reddito con il conseguente sorgere di imposte anticipate.
Sono esclusi dalla vigente norma le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992 n. 87, imprese di assicurazione nonché società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Interessi passivi da prendere a base del calcolo:
Interessi derivanti da contratti di mutuo;
Interessi impliciti da contratti di leasing (art. 102 c. 7 del Tuir);
Interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari;
Interessi derivanti da ogni altro rapporto avente causa finanziaria;
Interessi di mora pagati nell’esercizio, anche se di competenza di esercizi precedenti;
Interessi passivi colpiti de indeducibilità assoluta ex art. 96 c. 6 Tuir;
Interessi passivi capitalizzati sul costo di beni materiali e immateriali strumentali e interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa;
interessi esclusi dal calcolo:
Interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale;
Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Esempio pratico:
Valore della produzione |
24.550 |
- Costi della produzione |
23.750 |
= Differenza tra valore e costi della produzione |
800 |
+ Ammortamenti |
795 |
= Reddito operativo lordo (ROL) |
1.595 (A) |
|
|
Proventi finanziari |
650 |
- Oneri finanziari |
1.275 |
= Oneri finanziari netti |
625 (B) |
|
|
30% ROL |
478,5 (C = A x 30%) |
Eccedenza interessi passivi indeducibili |
146,5 (B – C) |
Il quadro viene compilato come segue:
Rigo 1
Int. passivi da op. straordinarie (soc. beneficiaria) / (soc. scissa)
Indicare in questi campi l’eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR) non riportabile ai sensi dall’art. 172, comma 7, del TUIR o dall’art. 173, comma 10, del TUIR, determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione.
L’eccedenza esposta rettifica gli interessi passivi annotati nel bilancio
Istruzioni ministeriali Redditi SC – Quadro RF
……
A tal fine nel rigo RF118 va indicato:
in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nei righi RV31, colonna 2, e RV64, colonna 2;
Oneri finanziari passivi
In questo campo viene calcolato l’importo degli interessi passivi, pari alla somma algebrica dei campi “Altri oneri finanziari passivi” – “Int. Passivi da op. straordinarie (soc. beneficiaria” – “Int. Passivi da op. straordinarie (soc. scissa)”
Int. passivi da op. straordinarie (soc. beneficiaria) / (soc. scissa) – es. precedente
Indicare in questi l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d’imposta ante scissione o fusione riportabili ai sensi dell’art. 172, comma 7, del TUIR o dall’art. 173, comma 10, del TUIR
L’eccedenza esposta incrementa gli interessi passivi indeducibili relativi all’esercizio precedente
Istruzioni ministeriali Unico SC – Quadro RF
……
A tal fine nel rigo RF118 va indicato:
• ……..
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV32, colonna 2, e RV65, colonna 2;
Int. Passivi inded. Da es. precedente (c.2)
In questo campo viene calcolato l’importo degli interessi passivi indeducibili riportati in avanti dal periodo precedente, pari alla somma dei campi “Int. Passivi da op. straordinarie (soc. beneficiaria)”, “Int. Passivi da op. straordinarie (soc. scissa)” e “Altri int. Passivi inded. Es. precedente”.
Int. Ded. (c. 4)
Viene riportato il minor valore tra la somma dei valori esposti in colonna 1 e colonna 2 e il valore esposto in colonna 3 (proventi finanziari attivi).
Eccedenza (c.5)
Viene riportata la differenza, se positiva, tra la somma di colonna 1 e colonna 2 e la colonna 3 dello stesso rigo.
Rigo 2
Eccedenza di ROL da es. precedente
Viene convertita dalla procedura Calcolo Imposte dell’anno precedente la differenza tra i campi “Eccedenza di ROL riportabile colonna 2” e il relativo “di cui trasferita al consolidato”
Il ROL eccedente può essere utizzato per compensare gli interessi passivi indeducibili del periodo.
ROL esercizio corrente
Inserire il ROL relativo al periodo d’imposta 2014 solo se assume valore positivo.
Determinazione del ROL
+ A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
+ B.10 a) Ammortamento imm. Immateriali
+ B.10 b) Ammortamento imm. Materiali
+ B.8) Canoni leasing beni strumentali
Int. Deducibili
Viene riportato il minor importo tra (30% del campo “ROL esercizio corrente" + "Eccedenza di ROL da es. precedente") e il campo “Eccedenza” del rigo 1.
Rigo 3
Eccedenza di ROL riportabile – colonna 3
In questo campo viene calcolato l’eventuale ROL eccedente da riportare negli esercizi successivi, pari alla differenza positiva tra il ("30% del campo "ROL esercizio corrente" + "Eccedenza di ROL da es. precedente") e il campo "Eccedenza (c. 5)".
Eccedenza di ROL riportabile – colonna 4
In presenza di addizionale Ires (cd Robin-tax) in colonna 4 indicare l’ammontare del ROL eccedente riportabile che il soggetto in regime di tassazione da c.d. “Robin Tax” (decreto legge n. 112 del 2008, art. 81) può utilizzare nei periodi d’imposta successivi ancorché abbia trasferito alla consolidante (ex art. 117 e seguenti del TUIR) il suddetto ammontare di ROL.
Rigo 4
Interessi passivi non deducibili riportabili – colonna 3
Viene riportata la differenza, se positiva, tra la colonna 5 del rigo 1 e la colonna 3 del rigo 2.
Esso rappresenta l’ammontare complessivo degli interessi passivi indeducibili alla chiusura dell’esercizio da riportare nell’esercizio successivo.
(di cui trasferita al consolidato)
Indicare la parte dell'eccedenza indeducibile di interessi passivi trasferita al consolidato.
Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi a capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.
(di cui non trasf. al cons.)
Indicare in questo campo la quota di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato in quanto generati in periodi d’imposta antecedenti alla tassazione di gruppo.
Tali eccedenze non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo del gruppo.
Eccedenza su riversamento imposte anticipate Ires
In questo campo viene riportata la differenza tra l’ammontare d’imposta Ires che il soggetto avrebbe dovuto riversare nel 2016 e quanto ha effettivamente imputato a conto economico.
Cred. Imposte anticipate Ires da riversare integralmente nell’es. a seguito di cessazione di attività
Il campo viene calcolato solo se nel frontespizio è barrata la casella “Attività cessata”.
In questi casi (ipotesi di cessazione di attività, periodo finale di liquidazione/fallimento, trasformazione che comporta l’estinzione del soggetto estinto) i crediti imposte anticipate al termine dell’esercizio vanno totalmente riversati.
In questo campo viene quindi calcolato il riversamento integrale del fondo in essere al 31/12.