1.4.25 - Somme liquidate a seguito di pignoramento

 

Compilare la sezione per indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

 

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte “dati anagrafici” il codice Z2.

 

Codice fiscale debitore principale (punto 101)

Indicare il codice fiscale del debitore principale.

 

Ritenute operate (punto 103)

Indicare l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate.

 

Somme erogate non tassate (punto 104)

Indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte.