1.5.19 - Quadro RX - Enti non commerciali

 

In questo paragrafo sono contenute le istruzioni relative al Quadro RX, Debiti per F24, Diritto Camerale e Dichiarazione Integrativa/Rettificativa.

 

 

QUADRO RX

 

Note:

Indicando "Automatismi attivi" e variando i dati riportati dai quadri, se poi si indica nuovamente "Automatico" deve essere eseguito il Ricalcolo Dichiarazioni.

La stampa visualizza i versamenti, le compensazioni e la rateizzazione dei tributi che derivano da Redditi 2017.

 

 

SEZIONE I - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DELLA DICHIARAZIONE

 

Periodo inizio utilizzo crediti diversi da IVA

Per i crediti diversi dall'IVA occorre indicare il periodo inizio utilizzo crediti nel formato AAAAMM.

Viene proposto in automatico 2017/05.

 

Da ZFU

Viene riportato RS184 col.5 al netto di RS184 totale agevolazione utilizzata per versamento acconti - RN34 colonna 3

 

Altre eccedenze di versamento a saldo

Indicare l’importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a vostra scelta, nei campi "A rimborso" e "In compensazione".

Per i righi da RX7 a RX16 le eccedenze di versamento (col. 2) sono ad inserimento manuale dell'utente direttamente nel quadro RX.

 

Credito da computare in diminuzione

Indicare uno dei seguenti codici:

 

Legge n. 266 del 23/12/2005 - Finanziaria 2006

"... 137 - A decorrere dal 1 gennaio 2006,. in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

 

Nota:

Colonna 4 "Credito di cui si chiede il rimborso"

Quindi per il rigo RX1, la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" viene azzerata se l'importo del credito da chiedere a rimborso è minore o uguale a 12,00 euro.

Quindi per i righi da RX2 a RX16, la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" viene azzerata se l'importo del credito da chiedere a rimborso è minore o uguale a 10,00 euro.

 

Colonna 5 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione"

Quindi per il rigo RX1, la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" viene azzerata se l'importo da utilizzare in compensazione è inferiore o uguale a 12,00 euro.

Quindi per i righi da RX2 a RX16, la colonna 4 può assumere anche valori inferiori o uguali a 10,00 euro.

Per l'utilizzo in compensazione dei crediti non è necessario, a differenza di quanto richiesto per il credito Iva, attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono tali crediti.

Il limite di 15.000,00 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito.

 

RX1 - Credito DI 2003

Viene riportata la somma delle colonne 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo = 2003

 

RX1 - IRES - Credito col. 1

Viene riportato il valore presente nel campo RN38 + (RN34 col.3 - Credito DI 2003).

Se nei Quadro compilati è presente “2 – per il Trust trasparente” nel campo “Trust”, viene riportato il rigo PN13 del Quadro PN.

 

RX2 - Eccedenza a credito quadro RK col. 1

Viene riportato il valore presente nel campo RK22 + Credito DI 2003.

 

RX3 - Credito DI 1130

Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 1130.

 

RX3 - Credito/Debito RT

Viene riportato il risultato dell'operazione RT10 col. 1 + RT29 col.1 - RT103 col. 3 presenti nel quadro RT.

 

RX4 col.1

Se la data fine periodo d'imposta è superiore a 2016 il campo è uguale a “Imposta sostitutiva partecipazioni rivalutate (Righi da RT105 a RT106)” del quadro RT righi da RT105 a RT106, altrimenti viene riportato il valore “Totale II rate da versare” del quadro RT righi da RT105 a RT106

 

RX5 - Imposta sostitutiva RM - Sez. I - Eccedenza di versamento a saldo col. 2

Viene riportata la somma dei campi "RX4 Eccedenza di versamento" della sezione I e della sezione Redditi derivanti da depositi e garanzia.

 

RX6 - Credito DI 2114

Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2114.

 

RX6 - Imposta sostitutiva RM Sez. II - Credito col. 1

Viene riportato il valore presente campo "RM10 Imposta a credito" - "RM10 imposta a debito" - Credito DI 2114.

 

RX7 - Imposta sostitutiva da versare o I rata

Se la data fine periodo d'imposta è superiore a 2016 il campo è uguale a “Imposta sostitutiva da versare o I rata” della sezione III del quadro RM altrimenti è uguale a “Totale II rata da versare” della sezione III del quadro RM

 

RX8 - Imposta sostitutiva quadro RQ - Sez. I col. 2

Indicare manualmente le eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta sostitutiva del quadro RQ sez. I.

 

RX9 - Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ Sez. III - Eccedenza di versamento col. 2

Indicare manualmente le eventuali eccedenze di versamento del quadro RQ sezione II.

 

RX10 - Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ Sez. IV -– recupero eccedenze dedotta col. 2

Indicare manualmente le eventuali eccedenze di versamento del quadro RQ sezione II.

 

RX11 - Credito DI 2006

Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2006.

 

RX11 - Imposta sostitutiva quadro RQ Sez. XII col. 1

Viene riportato il campo RQ49 col. 6 - RQ49 col.7 - Credito DI 2006.

 

RX12 - Credito DI 2020

Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 2020.

 

RX12 - Imposta sostitutiva quadro RQ Sez. XVIII col. 1

Viene riportato il campo RQ62 col. 21 - RQ62 col.22 - Credito DI 2020.

 

RX16 - Credito DI 1709

Viene riportata la somma della colonna 5 di tutti gli inserimenti del quadro DI con codice tributo 1709.

 

RX16 - Debito/Credito RI

Viene riportato il campo "Saldo versato (per il riporto in RX16) - “Imposte a credito (per il riporto in RX16 col. 2) presenti nel quadro RI padre

 

Per i righi RX3, RX4, RX5 la scelta per usufruire del credito in compensazione o della richiesta dello stesso a rimborso avviene nei rispettivi quadri (RX3 quadro RT, RX4/RX5 quadro RM).

 

 

 

SEZIONE II - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

 

Note:

 

 

ALTRI DATI PER L'UTILIZZO DEI CREDITI

 

Crediti IRES/Eccedenza IRES quadro RK

Indicare l'utilizzo del credito indicato nel rigo RX1.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 (col. 4) ed RX2 (col. 4) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2017", ma viene utilizzato solo in F24.

Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (no D. Lgs. 241/97)" impostando "Manuale" nel campo precedente.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 (col. 4) ed RX2 (col. 4) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2017", ma viene utilizzato solo in F24.

Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 (col. 4) ed RX2 (col. 4) viene riportato in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2017"  nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)", solo per la parte necessaria a compensare il I o il II Acconto dovuto.

La parte rimanente verrà utilizzata in F24.

In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.

Il limite previsto per la compensazione orizzontale eseguita nel Modello F24 è pari a 516.456,90 euro per ogni anno solare (250.000,00 euro per i crediti d'imposta relativi al quadro RU, limite stabilito dalla Finanziaria 2008, art. 1, commi 53 e 54 a partire dal 01/01/2008).

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 (col. 4) ed RX2 (col. 4) non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires nel quadro "Acconti 2017", ma viene utilizzato solo in F24 solamente per compensare i debiti risultanti da Redditi.

Per utilizzare in tutto o in parte il credito Ires per gli acconti Ires, indicare l'importo da utilizzare per gli acconti nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 (col. 4) ed RX2 (col. 4) viene riportato in compensazione degli acconti IRES, nel quadro "Acconti 2017" nel campo "Credito IRES da utilizzare in diminuzione acconti (compensazione verticale)".

Se successivamente viene modificato il valore presente nel campo "Utilizzo" l'importo nel campo "Credito IRES da utilizzare in diminuzione acconti (compensazione verticale)" non viene modificato.

In questo caso indicare l'importo del credito da utilizzare in compensazione verticale (IRES su IRES), nel campo "Credito Ires da utilizzare in diminuzione degli acconti (compensazione verticale)" impostando "Manuale" nel campo precedente.

In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.

Il limite previsto per la compensazione orizzontale eseguita nel Modello F24 è pari a 516.456,90 euro per ogni anno solare (250.000,00 euro per i crediti d'imposta relativi al quadro RU, limite stabilito dalla Finanziaria 2008, art. 1, commi 53 e 54 a partire dal 01/01/2008).

Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 15.000 euro e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 col. 4 non viene riportato in automatico in compensazione degli acconti Ires del quadro Acconti 2017, ma viene riportato in F24 per un importo pari a 15.000,00.

La parte eccedente i 15.000,00 non verrà utilizzato in compensazione (nè in F24, nè in compensazione verticale), verrà riportato nella dichiarazione del prossimo anno.

Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 15.000,00 e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

In questo caso il credito presente nel rigo RX1 col. 4 viene riportato in compensazione degli acconti nel quadro Acconti 2017 nella sezione "Acconti Ires" nel campo "Credito Ires da utilizzo in diminuzione acconti (compensazione verticale) solo per la parte necessaria a compensare il I e II Acconto dovuto (per questa compensazione interna non è necessario apporre il visto di conformità anche per importi superiori a 15.000,00 euro).

La parte rimanente del credito verrà utilizzata in F24 nel limite di 15.000,00 euro.

In questo modo viene eseguita la compensazione verticale che non ha limite sul credito da utilizzare.

 

Credito tassazione separata (RX6)

Indicare l'utilizzo del credito del rigo RX6 (si veda quanto specificati in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").

 

Credito tassa etica (RX11)

Indicare l'utilizzo del credito del rigo RX11 (si veda quanto specificati in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").

 

Credito tassazione separata (RX12)

Indicare l'utilizzo del credito del rigo RX12 (si veda quanto specificati in "Credito IRES/Eccedenza IRES quadro RK").

 

Altri crediti sez. I

Indicare l'utilizzo del credito indicato nei righi da RX2 a RX16.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24 per compensare solamente i debiti risultanti da Redditi.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.

I crediti non vengono trasferiti in F24.

Da utilizzare per i soggetti che hanno credito IRES maggiore di 15.000 euro e non vogliono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

In questo caso il credito viene riportato in F24 per un importo pari a 15.000,00.

La parte eccedente i 15.000,00 non verrà utilizzato in compensazione (nè in F24, nè in compensazione verticale), verrà riportato nella dichiarazione del prossimo anno.

 

Altri crediti sez. II

Indicare l'utilizzo del credito indicato nei righi da RX21 a RX23.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24 per compensare solamente i debiti risultanti da Redditi.

In questo caso il credito viene utilizzato solo in F24.

I crediti non vengono trasferiti in F24.

 

Modalità compensazione verticale

Viene proposto il valore presente in tabella Parametri nel caso in cui in almeno un campo utilizzo sia stato selezionato il codice "Prioritariamente compensazione verticale e residuo altre imposte" oppure "Solo compensazione verticale" oppure "Prior.comp.vert. e residuo altre imposte nel limite di 15.000,00 (no visto conf.)".

Il credito utilizzato con la "compensazione verticale" (credito utilizzato per compensare gli acconti della medesima imposta) non verrà riportato nel modello F24.

Il credito utilizzato con la "compensazione verticale" (credito utilizzato per compensare gli acconti della medesima imposta) verrà riportato nel modello F24.

 

Credito Irap (nessuna stampa/scaricamento nella dichiarazione "Redditi")

Viene riportato dal quadro IR "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dei dati concernenti il versamento" della dichiarazione Irap. il credito risultante risultante dalla dichiarazione e i suoi utilizzi: Credito della presente dichiarazione (col. 1), viene riportato il campo IR27; Eccedenza di versamento (col. 2), viene riportato il campo IR28; Credito di cui si chiede il rimborso (col. 3), viene riportato il campo IR29; Credito da utilizzare in compensazione (col. 4), viene riportato il campo IR30.

Questi campi non vengono stampati e/o scaricati nel file telematico nella dichiarazione "Redditi"; sono solo esposti per avere un riepilogo di tutti i crediti a disposizione.

 

 

 

 

DEBITI PER F24

 

CASI PARTICOLARI

Indicare "manuale" sul campo Inserimento debiti nella casella del riquadro Prospetto riepilogativo dei Versamenti per il Mod. F24 e inserire l'importo da versare.

 

Gli utenti che hanno versato meno del dovuto e intendono regolarizzare i versamenti entro i termini dei Redditi devono inserire i debiti residui da versare direttamente in F24 (se vengono versati con lo stesso periodo di versamento è necessario indicare un numero di versamento diverso); se il versamento viene eseguito entro luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, i debiti da versare per differenza devono essere indicati già comprensivi della maggiorazione.

Se è stato versato meno del dovuto e ratealmente e alcune rate sono già state pagate, le rate rimanenti devono rimanere uguali (devono essere tutte di pari importo).

La differenza da versare dovrà essere inserita direttamente in F24  (se vengono versati con lo stesso periodo di versamento è necessario indicare un numero di versamento diverso); se il versamento viene eseguito entro luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, i debiti da versare per differenza devono essere indicati già comprensivi della maggiorazione.

Se invece il versamento della differenza viene eseguito dopo il 01/08/2017, dovrà essere fatto il ravvedimento.

Gli utenti che hanno versato più del dovuto (es. non hanno indicato in dichiarazione alcuni oneri), possono inserire nel quadro RX sezione I, l'eccedenza dovuta al maggiore versamento (nella colonna "Eccedenza di versamento a saldo") per le imposte presenti nel quadro RX, per le altre imposte (es. Iva dovuta per adeguamento ai parametri/studi di settore) sarà necessario chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

Per modificare solo il II Acconto (perchè il I Acconto è già stato versato):

Se il primo acconto è stato versato per un importo superiore al dovuto è necessario:

Dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte

Nel caso di dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte indicare "Inserimento manuale tributi e calcolo automatico" ed indicare gli importi residui da versare.

Non trasferire da Redditi a F24 i debiti ma inserirli manualmente nella sezione Debiti della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.

Il limite per il versamento delle imposte (12 euro) non viene eseguito nei quadri ma direttamente nel quadro RX nella sezione Debiti per F24 come richiesto dalle Istruzioni Ministeriali.

 

Calcolo Quadro

Vengono riportati in automatico nel quadro RX, sezione "Debiti per F24", gli importi delle imposte da versare, in base ai quadri compilati della dichiarazione.

Le imposte da versare non vengono riportate in automatico dai quadri compilati delle dichiarazione.

L'utente deve indicare manualmente nella sezione "Tributi" del quadro RX, gli importi delle imposte da versare nei righi corrispondenti, il totale da versare e il totale dei crediti utilizzati viene calcolato in automatico.

L'utente deve indicare manualmente l'importo delle imposte da versare nei corrispondenti righi nella sezione "Tributi"del quadro RX.

Non viene eseguito il calcolo del totale da versare e del credito utilizzato.

 

Nota: Indicando "Riporto automatico Imposte da versare nella sez. Tributi " o "Inserimento manuale Imposte da versare e calcolo automatico" e variando i dati riportati dai quadri, se poi si indica nuovamente "Riporto automatico delle Imposte da versare nella sez. Tributi" deve essere eseguito il Ricalcolo Dichiarazioni presente nel Menù Utilità.

 

Legge n. 266 del 23/12/2005 - Finanziaria 2006

"... 137 - A decorrere dal 1 gennaio 2006,. in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

 

Gli utenti che non hanno utilizzato la procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA ed hanno versato più del dovuto devono indicare "Inserimento manuale Imposte da versare e calcolo automatico" e cancellare i tributi già versati.

Nel caso di dichiarazioni integrative/correttive che comportano un maggior versamento di imposte indicare "Inserimento manuale Imposte da versare e calcolo automatico" ed indicare gli importi residui da versare.

 

Il limite per il versamento delle imposte non viene eseguito nei quadri ma direttamente nel quadro RX nella sezione Debiti per F24 come richiesto dalla Istruzioni Ministeriali.

 

Se è già stato eseguito il trasferimento in F24 con periodo di versamento 2016/06 (senza maggiorazione) ed in seguito il periodo di versamento si vuole modificare perchè si vuole versare con la maggiorazione dello 0,40% a Luglio è necessario:

 

Gli importi risultanti in dichiarazione non sono comprensivi della maggiorazione e rateizzazione.

Gli importi da versare non devono essere considerati veritieri quando sono presenti i crediti d'imposta (Quadro RU) e le eccedenze di versamento delle imposte oppure se nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA i crediti nel frattempo siano già stati utilizzati per compensare altri tributi non provenienti da Redditi.

Utilizzare le stampe presenti nel Mod. F24 per ottenere la stampa dei versamenti da eseguire e/o del credito disponibile.

Il modello F24 deve essere presentato anche con saldo zero.

 

Nel trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA se nel Frontespizio è presente il periodo d'imposta 01/01/2016 - 31/12/2016 o se non è presente il periodo d'imposta, l'Anno del saldo è il 2016 e l'Anno dell'acconto il 2017, mentre se è presente il periodo d'imposta l'Anno del saldo è l'anno di inizio del periodo d'imposta e l'Anno dell'acconto è l'anno di inizio del periodo d'imposta presente nel frontespizio di Redditi SC/ENC + 1.

Viene riportata anche la barratura nel Frontespizio (CTRL X) "Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare".

 

Quando viene eseguito il trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA tramite il collegamento in linea da Redditi (cliccare presente nel quadro RX o all'uscita dalla dichiarazione di Redditi se Chiusa e nella Tabella Parametri è stato indicato Collegamento F24 = SI) e viene dato il messaggio: "TRASFERIMENTO NON ESEGUITO: Saldo + I Acconto per versamento già chiuso", non vengono trasferiti i debiti perchè il periodo di versamento è già chiuso.

I crediti però vengono trasferiti o aggiornati ugualmente.

E' consigliabile controllare la situazione del credito se era già stato utilizzato.

 

Le Avvertenze del Mod. F24 riportano che "I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati" e dalla Circolare Ministeriale 27 aprile 2000 n. 83/E si può rilevare che la casella "anno d'imposta non coincidente con l'anno solare" deve essere barrata in tutti i casi in cui il periodo d'imposta interessa due anni solari.

 

Per effettuare il controllo dei dati riportati nel quadro RX sezione "Debiti per F24" è necessario stampare la videata utilizzando l'apposito bottone oppure, dal Menù Liste - Altri prospetti, stampare il quadro RX dopo aver selezionato "Solo RX" nella casella Opzioni poi posizionarsi nei quadri dai quali vengono eseguiti i riporti nella sezione Crediti/Debiti per F24.

 

Cliccare sul bottone , per verificare e/o modificare il periodo e/o numero di versamento (relativi alle imposte di Redditi, Irpef/Ires, imposte sostitutive, Diritto Camerale, IVA per adeguamento ai parametri e Irap) presente nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA, nel quadro "Varia periodi".

La verifica e/o modifica del periodo/numero di versamento è possibile solo se è già stato eseguito il trasferimento in F24.

Se in F24 il periodo e numero di versamento da modificare è già stato chiuso, non viene eseguita la modifica.

Si veda il paragrafo 2.8 del Manuale Operativo della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.

 

 

Note per periodo e numero di versamento da riportare in F24:

 

Dichiarante non presente in F24 (oppure già presente ma per il quale non è stato eseguito il trasferimento delle imposte di Unico dell'anno precedente)

In questo caso il trasferimento da REDDITI SC-2018 in F24, imposta il periodo e numero di versamento presente nella Tabella Periodi/Numeri versamento per trasf..

Se l'utente vuole utilizzare per tutti i dichiaranti, numeri di versamento diversi da quelli impostati, è possibile modificare la tabella Periodi/Numeri di versamento per trasf., prima di eseguire il trasferimento da REDDITI.

Se invece vuole utilizzare numeri di versamento diversi solo per alcuni dichiaranti lasciare in tabella i numeri di versamenti più utilizzati e sui dichiaranti da variare, modificare il numero di versamento dal quadro "Varia periodi" (Alt Z).

 

Dichiarante già presente in F24

In questo caso il trasferimento da REDDITI SC-2018 in F24 imposta lo stesso mese e numero di versamento utilizzato per il versamento delle imposte di Redditi relativo al 2018.

Questo significa che se l'anno scorso è stato eseguito il versamento a luglio con la maggiorazione dello 0,40%, anche quest'anno verrà riportato il versamento a luglio.

L'utente può comunque scegliere di riportare in fase di trasferimento il periodo e il numero di versamento presenti nella tabella Periodi/Numeri versamento per trasf. (nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA), togliendo la barratura "Riporta lo stesso mese e numero di versamento utilizzato per i versamenti del 2017".

In questo caso il trasferimento imposta come periodi di versamento 2018/06 (senza maggiorazione).

Per eseguire il versamento a luglio con la maggiorazione dello 0,40% è necessario:

 

Nota per versamenti rateali:

I dichiaranti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, devono indicare il numero di rate in cui intendono rateizzare i versamenti relativi alle altre imposte e contributi nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA, nel quadro "Varia periodi" (Alt Z).

Cliccando sul bottone viene eseguito in automatico il trasferimento nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA e si posiziona nel quadro "Varia periodi" (Alt Z) per poter inserire/variare il periodo o numero di versamento o il numero di rate.

I soggetti titolari di partita IVA possono eseguire versamenti rateali con un massimo di 6 rate mentre i soggetti non titolari di partita IVA possono eseguire i versamenti con un massimo di 7 rate.

E' necessario indicare il numero di rate valido per tutte le imposte per effettuare la rateizzazione nel modello F24.

Successivamente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA si possono indicare quali imposte non vanno rateizzate anche se è consigliabile mantenere lo stesso numero di rate per tutte le imposte.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto.

Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRES e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRES e versare in unica soluzione il saldo IRES oppure indicare un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

 

Totale crediti in compensazione da riportare in F24

Somma dei crediti in compensazione del quadro RX - Credito IRES da utilizzare in diminuzione degli acconti (no D.Lgs. 241/97) presente nel quadro “Acconti 2018”  e dei crediti in compensazione presenti nella sezione “Quadro RX” (solo se i campi “Utilizzo crediti sezione I”, “Utilizzo credito sezione II” sono diversi da “No compensazione DLgs 241/97”).

 

Di cui utilizzato in F24

Indicare la parte del credito IVA già utilizzato in compensazione (es. già utilizzato in contabilità).

Non verrà considerato nel totale credito da utilizzare in compensazione.

 

Totale crediti da quadro RU da portare in compensazione in F24

Vengono riportati i crediti residui da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dei crediti da quadro RU da utilizzare in diminuzione degli acconti IRES.

 

Totale Crediti per compensazione

Viene riportata la somma dei campi “Totale crediti in compensazione da riportare in F24 (quadro RX)”, “Totale del credito IRAP in compensazione da riportare in F24”, “Totale crediti da quadro RU da riportare in compensazione in F24”.

 

Imposta sostitutiva per rideterminazione rate da affrancamento deduzioni extracontabili

Viene riportato il campo “di cui x rid. rate ancora da versare ” del EX quadro EC, sezione “Altri dati”.

 

Considerare il credito disponibile in compensazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione

Impostare SI quando, in assenza di rateizzazione o maggiorazione per ritardato versamento, l'utilizzo del credito disponibile in F24 viene fatto prioritariamente per i tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e la parte rimanente per le altre imposte (campo Utilizzo Quadro RX = In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte), per ottenere nelle liste dei versamenti di Redditi la stessa situazione che si avrà nei versamenti F24.

Impostare NO se l'utilizzo del credito viene effettuato in F24; in questo caso gli importi da versare del Saldo + I Acconto e del Secondo Acconto sono al lordo della compensazione.

La lista dei versamenti deve essere eseguita dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.

 

 

Saldo IRES

Viene riportato il valore di RN34 col.3 - Credito DI 2003.

 

Saldo IRAP

Viene riportato il campo “Irap da versare” presente nel rigo IR26 del quadro “Irap”.

 

Primo acconto IRES

Viene riportato il valore presente nel campo “I acconto da versare” presente nel quadro “Acconti 2017” sezione "IRES".

 

Primo acconto IRAP/IRAP Enti pubblici

Viene riportato il valore presente nel campo “I acconto da versare” presente nel quadro “Acconti 2017” sezione "IRAP".

 

Diritto camerale - Sede principale

Viene riportato il diritto camerale da versare nel 2017, relativo alla sede principale e a tutte le unità locali che hanno sede nella stessa provincia della sede principale, arrotondato all'unità di euro come previsto dalla Nota n. 19320 del 03/03/2009.

 

Diritto camerale - Unità locali

Viene riportato il diritto annuale da versare nel 2017, relativo a tutte le unità locali che hanno sede in una provincia diversa da quella della sede principale, arrotondato all'unità di euro come previsto dalla Nota n. 19320 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Nella procedura F24 viene riportato un debito per il diritto camerale da versare della sede principale e di tutte le unità locali che hanno sede nella stessa provincia della sede principale, e un debito per ogni altra provincia relativa alle unità locali (se sono presenti unità locali nella stessa provincia in F24 viene trasferito un unico debito con il totale da versare.

 

Iva parametri quadro RE

Viene riportato il valore del campo “Iva dovuta per adeguamento ai parametri (col.2)” del quadro RE se RE5 col.1 è compilato

 

Iva per adeguamento studi di settore (RQ80)

“Da RE” – viene riportato il valore del campo “Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore” del quadro RE se RE5 col.1 è compilato.

“Da RF” – viene riportato il valore del campo “Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore” del quadro RF se RF12 col.1 è compilato.

“Da RG” viene riportato il valore del campo “Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore” del quadro RG se RG5 col.1 è compilato.

 

Maggiorazione per adeguamento a studi di settore

“Da RE” – viene riportato il valore del campo “Maggiorazione” del rigo RE5 col.2

“Da RF” – viene riportato il valore del campo “Maggiorazione” del rigo RF12 col.2

“Da RG” viene riportato il valore del campo “Maggiorazione” del rigo RG5 col.2

 

Imposte sostitutive rivalutazione del valore dei terreni (RM sez. III) = viene riportato il campo "Totale II° rate da versare" presente nel quadro RM sez. III, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

 

Imposte sostitutive partecipazioni rivalutate (Righi da RT105 a RT106) = viene riportato il campo "Totale II° rate da versare" presente nel quadro RT righi da RT105 a RT106, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo tra il 2016 e 2017 viene riportato il campo "Totale I° rate o imposte sostitutive complessive da versare", in questo caso entro il 30/06/2017 deve essere pagata la prima rata.

 

 

Consultare il decreto 02/07/2014 presente sul sito http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={31037B90-F5B8-448F-B5D1-1CF036D914A7}.

 

Totale da versare saldo + I acconto / Totale da versare II acconto / Totale da versare

Gli importi da versare sono puramente indicativi qualora si effettui la compensazione di cui al D. Lgs. 241/97.

La compensazione verrà effettuata nella procedura F24.

Gli importi da versare non devono essere considerati veritieri quando sono presenti i crediti d'imposta (quadro RU) e le eccedenze di versamento delle imposte.

 

La compensazione, la maggiorazione e la rateizzazione delle imposte di REDDITI SC vengono gestite nella procedura Versamenti F24.

 

Il collegamento alla procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA che consente il trasferimento dei debiti/crediti è attivabile con le seguenti modalità:

 

Nota:

Per consentire nell'anno 2018 un corretto trasferimento in REDDITI le modifiche agli importi vanno eseguite in REDDITI SC e mai solo nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA altrimenti la conversione da REDDITI-2018 trasferirà in REDDITI del 2019 gli importi risultanti in dichiarazione, mentre i versamenti (versati + compensazione) presenti nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA saranno diversi.

 

 

 

DATI PER 2019

 

Tassazione plusvalenza ai fini IRES (TR5) /Tassazione plusvalenza ai fini Magg. società di comodo (TR5)

 

Totale IV rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale V rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale VI rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)/ Totale VII rata rideterminata (decreto 2/07/2014, art. 3, c. 2)

Le rate dovute devono essere rideterminate in base a quanto previsto nel decreto 2/07/2014, art. 3 comma 2.

 

 

Consultare il decreto 02/07/2014 presente sul sito http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={31037B90-F5B8-448F-B5D1-1CF036D914A7}.

 

 

 

RATEIZZAZIONE

 

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti (art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 241/1997).

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cade di sabato) la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 agosto 2018 (il 1°agosto slitta al 20 agosto) la seconda scade il medesimo 20 agosto 2018 senza applicazione degli interessi. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’ art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223). Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito codice tributo.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Pertanto, il soggetto che fruisce del differimento dal 2 luglio 2018 al 20 agosto 2018, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:

 

 

Rata

Versamento

Interessi %

Versamento (*)

Interessi %

1^

2 luglio

0,00

20 agosto

0,00

2^

16 luglio

0,16

20 agosto

0,00

3^

20agosto

0,49

17 settembre

0,33

4^

17 settembre

0,82

16 ottobre

0,66

5^

16 ottobre

1,15

16 novembre

0,99

6^

16 novembre

1,48

 

 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

 

Nel caso, invece, di un contribuente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto 2018 (il 1°agosto slitta al 20 agosto). La seconda rata deve essere versata entro il 31 luglio 2018 con l’applicazione degli interessi dello 0,31 per cento, ovvero entro il 31 agosto 2018 con l’applicazione degli interessi dello 0,11 per cento.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

 

Rata

Versamento

Interessi %

Versamento (*)

Interessi %

1^

2 luglio

0,00

20 agosto

0,00

2^

31 luglio

0,31

31 agosto

0,11

3^

31 agosto

0,64

1 ottobre

0,44

4^

1 ottobre

0,97

31 ottobre

0,77

5^

31 ottobre

1,30

30 novembre

1,10

6^

30 novembre

1,63

 

 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

 

 

Le percentuali per gli interessi per i soggetti titolari di P.Iva sono impostate nella Tabella Interessi per Rateizzazione 2018 della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA e corrispondono ai seguenti valori:

Rata

Scadenza

Interessi %

1

16/06

0

2

16/07

0,16

3

20/08

0,49

4

16/09

0,82

5

16/10

1,15

6

17/11

1,48

Rata

Scadenza

Interessi %

1

16/07

 

2

20/08

 

3

16/09

0,33

4

16/10

0,66

5

17/11

0,99

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 

In questa sezione viene determinato il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

I calcoli relativi al diritto camerale per la sede principale e per le unità locali per l'anno 2017, sono effettuati in base al Decreto Interministeriale del 21/04/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

La Nota n. 359584 del 15 novembre 2016 definisce le misure del diritto annuale e in particolare viene riportata la specifica dell’art. 28, comma 1 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito nella Legge n. 114 del 11 agosto 2014 che stabilisce che l’importo del diritto annuale per l’anno 2017 deve essere ridotto del 50%.

 

Selezionare la sezione in cui l'impresa è iscritta nel registro Imprese

Il valore del campo viene riconvertito dalla procedura Redditi.

selezionare Ordinaria se l'impresa è iscritta nel Registro Imprese nella sezione Ordinaria;

Nella sezione ordinaria sono iscritti:

  1. Le società commerciali e consortili

  2. gli imprenditori individuali non piccoli

  3. i consorzi di imprenditori

  4. gli enti pubblici economici

  5. i GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico

  6. le società estere soggette alla legge italiana

  7. i soggetti collettivi a forma giuridica non societaria, qualificabili come "imprenditori commerciali"

  8. gli atti previsti dalla legge

selezionare Speciale se l'impresa è iscritta nel Registro Imprese nella sezione Speciale (sezioni previste dal c. 4 dell'art. 8 della L. n. 580/1993).

Nella sezione speciale sono iscritti:

  1. i piccoli imprenditori individuali

  2. gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti inclusi

  3. le società semplici

Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane.

 

Sezione Speciale delle Società tra Professionisti

Art. 16 D.Lgs 96/2001

La sezione speciale delle società tra professionisti è stata istituita al momento di recepire la normativa comunitaria in materia di esercizio della professione di avvocato.

La società tra avvocati rimane fino ad oggi l'unica ipotesi di società tra professionisti espressamente disciplinata dalla legge.

 

Decreto Interministeriale del 21/04/2011

 

Art. 4

...

2. Le nuove imprese  diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2012 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole dell'art. 3, comma 3.

3. Le nuove Unità locali, che si iscrivono nel corso del 2012, apparenti ad Imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 1 e 2.

...

 

Il D.L. n. 179/2012 prevede all’art. 25, commi 8 e 9:

“8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.”

 

Start-up innovative (art. 4, c. 11-novies, D.L. 3 del 24/01/2015)

Barrare la casella se la società è una Star-up innovativa.

L'informazione viene trasferita dalla procedura Anagrafica Unica se presente.

La start-up innovativa dal momento della loro iscrizione nella sezione Speciale del registro imprese, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la qualifica di start-up e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

 

Data iscrizione nel registro imprese

L'informazione viene trasferita dalla procedura Anagrafica Unica se presente.

 

Barrare la casella se l’impresa si è iscritta nel 2017

Barrare la casella se l’impresa si è iscritta alla Camera di Commercio nel 2017.

Se l'importo camerale delle imprese iscritte nel 2017 è già stato versato, barrare la casella "Diritto già versato".

 

Soggetto iscritto al REA

Barrare la casella se il soggetto è iscritto al solo REA. Se la casella risulta barrata il diritto dovuto sarà di euro 15,00.

Nel REA trovano spazio tutte le notizie, riferite a soggetti presenti in una o più sezioni del Registro, la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista, ma che comunque appaiono dotate di interesse anagrafico o statistico. Ad esempio, confluiscono nel REA dati quali l'attività economica delle società, l'ubicazione delle unità locali di ogni tipo di impresa, i titolari di alcune categorie di cariche o qualifiche di carattere tecnico, ecc. Inoltre, nel REA sono iscritti i soggetti collettivi con forma non societaria, che senza assumere qualifica imprenditoriale esercitano una attività economica di carattere sussidiario o accessorio rispetto ai loro scopi istituzionali (come ad esempio associazioni, fondazioni, comitati, ecc.). Il valore giuridico-legale delle informazioni registrate nel REA è quello della semplice pubblicità-notizia.

 

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114

 

Art. 28

1…nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 percento”.

 

 

Decreto Interministeriale  21/04/2011

 

Art. 2

3. Per i soggetti iscritti al REA, non tenuto fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di euro 30,00.

 

Selezionare il tipo di impresa

Il campo viene utilizzato solo per la sezione ordinaria e solo per le imprese iscritte nel 2017.

Per determinare in base al tipo di nuova impresa iscritta nel 2017 l’importo del diritto dovuto.

Se l’impresa iscritta nel 2017 è una Società di capitali l’importo dovuto è pari a € 100,00.

Se l’impresa iscritta nel 2017 è una Cooperativa l’importo dovuto è pari a € 100,00.

Se l’impresa iscritta nel 2017 è un Consorzio l’importo dovuto è pari a € 100,00.

Se l’impresa iscritta nel 2017 è una Geie l’importo dovuto è pari a € 100,00.

Se l’impresa iscritta nel 2017 è un Ente pubblico l’importo dovuto è pari a € 100,00.

Gli importi dei diritti dovuti vengono letti dalla tabella di calcolo del Diritto Camerale.

 

Provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento del diritto è indirizzato (obbligatorio)

Cliccare sul bottone per ricercare in Tabella la provincia a cui il pagamento del diritto annuale è dovuto.

Campo obbligatorio, viene utilizzato per il trasferimento in F24.

Viene riportato da Anagrafica Unica dalla sezione "Dati Societari" dal campo "Camera di commercio per presentazione pratiche".

 

NOTA:

A seguito dell'accorpamento delle province delle Camere di Commercio, il diritto camerale deve essere versato alla Provincia in cui risiede la sede legale della Camera di commercio creata dall'accorpamento, come specificato nella Nota del MISE n. 0154135 del 31/05/2016..

Le province interessate dall'accorpamento sono:

 

 

Circolare n. 69939  del 13/04/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico

...In merito al secondo quesito si fa presente che nelle nuove province di Barletta, Andria, Tani, Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra , Olbia e Tempio non sono state istituite le relative camere di commercio. Pertanto le imprese che risiedono in tali province devono effettuare il versamento del diritto annuale a favore delle camere di commercio relative alle precedenti province con il codice 3850.

 

Tipo soggetto per sezione speciale

Indicare il tipo di impresa iscritta nella sezione speciale del Registro imprese:

1 - Imprese iscritte/annotate nelle sezioni speciali del RI

2 - Società semplice non agricole

3 - Società di cui comma 2, art. 16 D.L. n. 96 del 02/02/2001

4 - Società semplice agricola

Gli importi dei diritti dovuti vengono letti dalla tabella di calcolo del Diritto Camerale.

 

Decreto Interministeriale  21/04/2011

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all’anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

3. Per le imprese con ragione di società semplice agricola, tenute fino all’anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

 

Importo Fatturato 2016

Viene determinato nel seguente modo:

Se il calcolo = Automatico vengono riportati i dati dal quadro IRAP.

 

Se viene indicato il calcolo del Fatturato 2016 = Manuale è necessario inserire manualmente l’importo del Fatturato IRAP.

 

Diritto camerale dovuto nel 2016 in unità di Euro, senza maggiorazione CCIAA

Importo del diritto camerale dovuto nel 2016 al netto della maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio arrotondato all'unità di euro.

Promemoria per l'utente, non viene utilizzato per calcolo del diritto camerale dovuto per il 2017.

L'importo viene riportato dalla conversione.

 

Diritto camerale 2017 dovuto dalla sede principale

Nel caso di sezione ordinaria il diritto camerale viene determinato verificando in quale fascia di reddito rientra il fatturato del 2016 e vengono eseguiti i seguenti controlli:

Per il Tipo soggetto codice 4 il calcolo del diritto annuale non dipende dal fatturato 2016 ma è determinato nel seguente modo:

Misura fissa del primo scaglione (200) * 50/100 * (100-50)/100.

Non viene eseguito il calcolo dei diritto annuale se presente la barratura "Start-up innovativa (art. 4, c. 11-novies, D.L. 3 del 24/01/2015"

 

Diritto già versato

Barrare la casella se l'importo del diritto annuale è già stato versato o se il calcolo del diritto camerale è stato eseguito con altre procedure.

 

Nota n. 19320 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico

 “………

Il diritto base della sede legale - per gli iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese- si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto) che rientra nel fatturato complessivo dell’ impresa; mantenendo cinque decimali.

 

Diritto annuale 2017 dovuto da Unità locali presenti nella  stessa Provincia della sede

Viene riportato il diritto annuale dovuto (senza maggiorazione) delle unità locali che hanno sede nella stessa provincia della sede principale e che non è stato versato.

 

Diritto camerale 2017 dovuto

Viene riportato la somma del Diritto annuale 2016 dovuto dalla sede principale e del  Diritto annuale 2017 dovuto da unità locali con stessa Provincia della sede principale non ancora versato.

Su tale importo viene calcolata l’eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio.

 

Maggiorazione deliberata dalla CCIAA - Aliquota

Se presente viene riportata la % presente in Tabella "Maggiorazioni CCIAA" in base al Tipo Sezione.

 

E' obbligatorio verificare con la locale Camera di commercio la percentuale di maggiorazione indicata in tabella per l'anno 2017.

 

Maggiorazione deliberata dalla CCIAA - Importo

Viene calcolato l'importo della maggiorazione (aliquota x Diritto camerale 2017 dovuto)/100, l’importo viene arrotondato al quinto decimale.

 

Nota n. 19320 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico

“……

L'eventuale maggiorazione deliberata dalla singola camera di commercio ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n 580 dovrà essere calcolata sull'intero importo dovuto alla camera medesima espresso con cinque decimali, vale a dire: - sulla somma dell’ importo base della sede e dell'eventuale importo dovuto per le unità locali ubicate nell’ambito della stessa provincia, tutti espressi con cinque decimali;”

 

Diritto camerale 2017 sede principale da versare (comprende anche quelle delle unità locali con stessa PR della sede)

Viene effettuata la somma dei campi Diritto camerale 2017 dovuto e Maggiorazione, l’importo viene arrotondato al quinto decimale (l'importo è comprensivo del diritto camerale da versare della sede principale e del diritto camerale da versare delle unità locali che hanno la sede nella stessa provincia della sede principale).

L'importo viene trasferito in F24.

 Attenzione

In fase di trasferimento l’importo da versare in F24 viene prima arrotondato al centesimo e successivamente all’unità di euro, come previsto dalla Nota n. 19320 del 03/03/2009.

 

Nota n. 19320 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico

“……

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Si intende, infine, precisare l' iter per determinare le misure del diritto annuale dovuto e i criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale, in sostituzione di quanto indicato nella Nota n . 966 del 20.06.2008, al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ed evitare, quindi, che differenti criteri producano errori e conseguenti sanzioni  a carico dei contribuenti.

A tal proposito si precisa, anche alla luce delle segnalazioni fornite dalle stesse Camere di commercio, che il criterio individua un nuovo algoritmo di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.

Anzitutto, si conferma che l’importo da versare a ciascuna Camera di Commercio Mediante modello F24 è espresso in unità di euro.

Al fine di arrotondare all'unità di euro l'importo da versare, si ritiene opportuno individuare il criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001: "qualora l'importo contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unita".

L'arrotondamento al centesimo di euro si configura, pertanto, come passaggio Intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro.

L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, in analogia alle Modalità di arrotondamento all'unità adottate nella modulistica delle dichiarazioni fiscali, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

(ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Nei calcoli intermedi debbono invece essere utilizzati cinque decimali.

In presenza di un numero di decimali superiore a cinque, I 'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).

 

Anno di riferimento per il versamento nel Mod. F24

Viene impostato l'anno di riferimento per il versamento del diritto camerale.

Se nel frontespizio è indicato un periodo d'imposta coincidente con anno solare (nel campo "Al" è indicato 31/12/2016) viene riportato l'anno 2017.

Nel caso in cui il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è necessario impostare l'anno di riferimento del versamento del diritto camerale relativo all'anno in oggetto.

L'anno viene utilizzato nel Trasferimento in F24 del debito da versare.

 

Casi particolari:

La Circolare del Ministero delle attività produttive del 04/06/2003 ha chiarito che tali società dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate pertanto ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti.

Il termine richiamato dal combinato disposto dell'art. 8 del decreto ministeriale del diritto annuale (D.M. n. 359/01, art. 8) e dal D. Lgs. n. 241/97, è quello dell'art. 17 del D. Lgs. n. 435/01 per il pagamento dell'acconto delle imposte sui redditi.

Le società che decidono di adottare al momento della costituzione un esercizio prolungato verseranno al momento della iscrizione al registro imprese il diritto annuale.

Dopo la chiusura del primo esercizio, ovvero dopo circa un anno e mezzo, provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente.

Quindi alla scadenza del diritto annuale, posta tra il momento dell'iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio che di renderà necessario in base al fatturato maturato (lettera circolare M.A.P. del 25/07/2003).

 

 

 

DATI PER VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE CORRETTIVA/INTEGRATIVA

 

I dichiaranti che hanno versato meno o più del dovuto devono regolarizzare la loro situazione presentando una:

Per creare una di queste tipologie di dichiarazioni (escluso Rettificativa prima della presentazione della dichiarazione che può essere impostato dal quadro Impostazioni) eseguire una copia della dichiarazione ordinaria dal Menù Utilità - Copia dichiarazioni - Crea nuova dichiarazione.

In questo modo viene creata una nuova dichiarazione nella quale sono copiati nella sezione Integr./Corr. del quadro RX, i campi presenti nella dichiarazione originale.

Modificare nei vari quadri gli importi da rettificare. I valori delle imposte rideterminate verranno riportati nel quadro RX, nella sezione Debiti per F24, mentre la sezione Integr./Corr. contenente i dati della dichiarazione originale non verrà modificata (è possibile variare i valori manualmente).

Nella sezione Ravvedimento verranno riportate le differenze da versare tramite ravvedimento.

 

Diritto camerale 2017 sede principale da versare (dato della dichiarazione originale)

Il campo è editabile e ad inserimento manuale nel caso di dichiarazione correttiva nei termini, integrativa e integrativa a favore, in questo caso indicare l’importo del diritto da versare originale.

Se nel quadro Impostazioni è presente la casella Rettifica prima della presentazione dei redditi, viene riportato in automatico l’importo del diritto da versare originale.

La sezione viene compilata automaticamente se viene eseguito la copia della dichiarazione correttiva nei termini, integrativa e integrativa a favore, viene riportato l’importo del diritto da versare originale,

 

Differenza da versare a seguito di dichiarazione correttiva/integrativa/rettificativa

Viene determinato dalla differenza tra l’importo del diritto camerale 2017 da versare e l’importo del diritto camerale da versare (dato della dichiarazione originale).

 

 

 

DATI UNITA' LOCALI

Cliccare sul bottone per inserire i dati per il calcolo del diritto camerale dovuto per le unità locali.

 

Richiamo unità locali da Anagrafica Unica

Viene trasferita la provincia delle unità locali inserite in Anagrafica Unica dalla sezione "Unità locali".

Se la data apertura unità locale rientra nel 2017, verrà barrata in automatico la casella "Barrare la casella se l'unità locale è aperta nel 2017".

 

Decreto Interministeriale del 21/04/2011 - Art. 4

...

2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società agricole dell’art. 3, comma 3.

...

 

Decreto Interministeriale del 21/04/2011 - Art. 5

....

2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

....

 

Totale diritto dovuto da unità locali (escluso diritto delle U.L. presenti nella stessa PR della sede)

Viene riportato il totale da versare per le unità locali presenti nelle province diverse da quella della sede principale.

L’importo è arrotondato al quinto decimale.

 

 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA/CORRETTIVA/RETT. ORDINARIA

Per attivare il trasferimento delle dichiarazioni integrative in F24 attendere l'aggiornamento della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.

I dichiaranti che hanno versato meno o più del dovuto devono regolarizzare la loro situazione presentando una:

Per creare una di queste tipologie di dichiarazioni (escluso “Rettificativa prima della presentazione della dichiarazione dei Redditi/IRAP” che può essere impostato nel Quadri Impostazioni di Redditi)  eseguire una copia della dichiarazione ordinaria dal Menù Utilità-Copia dichiarazioni-Crea nuova dichiarazione.

In questo modo viene creata una nuova dichiarazione nella quale sono copiati nella sezione “Integr./Corr.” i campi presenti nella dichiarazione originale nella sezione “Debiti x F24”.

 

Modificare nei vari quadri gli importi da rettificare, questi valori verranno riportati nella sezione  “Debiti x F24” mentre la sezione Integr./corr. contenente i dati della dichiarazione originale non verrà modificata (è possibile variare i valori manualmente).

Le differenze tra la  gli importi presenti nella sez. Debiti x F24 e Integr./Corr. vengono riportati nella sez. Ravvedimento, se l’importo versato nella dichiarazione originale è maggiore rispetto a quello realmente dovuto questi valori possono essere anche negativi.

 

Trasferimento in F24

 

Procedura operativa per creare e trasferire i dati da una dichiarazione integrativa in F24

 

E’ possibile trasferire in F24 le dichiarazioni integrative utilizzando dal quadro RX il bottone “CTRLF8 Collegamento con F24”, “CTRL F9 Stampa prospetto versamenti” o chiudendo la dich. (se nella tabella parametri il collegamento con F24 è attivo) o dal Menù Utilità della procedura F24-F23 e Comunicazione Iva - Collegamenti 2017 - Con Redditi/Iva.

Per eseguire il trasferimento è necessario inserire in Redditi nella sezione “Ravvedimento” i campi “Data presentazione dichiarazione correttiva/integrativa/rettificativa”e “periodo e numero di versamento per ravvedimento da riportare in F24.

 

In F24 verranno trasferiti dei debiti con gli importi residui da versare e in questi nuovi debiti (CTRL D) nella sezione “ravvedimento”  saranno impostati i valori per  effettuare il pagamento delle sanzioni e degli interessi previsti, si consiglia  prima di eseguire il versamento di controllare che le date impostate per il calcolo dei giorni degli interessi siano corrette, se non dovessero essere presenti o corrispondere è possibile modificarle manualmente (la “Data di scadenza del versamento originario” viene calcolata in base al periodo indicato nel quadro ALT Z-Modifica periodi in F24: es. se presente per Redditi Saldo+I Acconto 2016/06 Magg.=NO per questa tipologia di tributi viene imposta come data 16/06/2016 ovvero il normale termine di scadenza dei versamenti. Mentre nel campo  “Data versamento del ravvedimento”viene riportata la data dal  campo “Data presentazione dichiarazione correttiva/integrativa/rettificativa”indicata in Redditi.).

 

Se nella sezione “Ravvedimento” sono presenti valori negativi (è presente un eccedenza di versamento) per eseguirne il trasferimento in F24 è necessario inserire questo importo manualmente nel corrispondente campo “Ecc. vers.” presente nella sez. RX, se per il debito pagato in maniera superiore al dovuto non è presente nella sez. RX un corrispondente campo per indicare l’eccedenza a credito è necessario chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

 

I crediti trasferiti dal quadro Rx sez. I e dal quadro RU di una dichiarazione integrativa modificano e completano gli importi già trasferiti  con una dichiarazione ordinaria.

 

Se in base alla dichiarazione ordinaria e poi in F24 è stato dichiarato e utilizzato un  maggior credito per compensare dei versamenti e quest’ultimi risultano già chiusi, il trasferimento della dichiarazione integr./corr./rett. ord. inserirà nel credito l’importo impropriamente utilizzato e per  regolarizzare la situazione con quest’importo verrà creato un  debito e verranno calcolate le sanzioni e gli interessi previsti.

 

Se il credito impropriamente utilizzato  ha compensato più versamenti verranno creati più debiti perché le date dei versamenti dove e stato utilizzato il credito possono essere diverse ed è conseguente differente il conteggio dei giorni da considerare per il calcolo degli interessi, in presenza di  più versamenti vengono utilizzati quelli nei quali la parte di debito da regolarizzare è stato utilizzato più recentemente in modo di pagar meno interessi.

 

Per i versamenti relativi al II Acconto la normale data di scadenza dei versamenti è il 30 Novembre, di conseguenza se viene presentata una dichiarazione Integrativa fino a quella data e quindi il “Periodo di versamento per ravvedimento da riportare in F24” è inferiore a 2015/12 il trasferimento modificherà gli importi dei II acconti già presenti in F24 senza creare dei nuovi debiti con le differenze da versare e senza inserire la sez. “Ravvedimento”. Per le dichiarazioni di Redditi SC con Periodo d’Imposta diverso da anno solare il termine per il versamento dei secondi acconti sono undici mesi dopo la scadenza del periodo d’imposta, di conseguenza viene eseguito il ravvedimento dei secondi acconti solo se il “Periodo di versamento per ravvedimento da riportare in F24” è maggiore alla data presente nel Frontespizio nel campo “Periodo d’imposta-al” + 11 mesi, se non è maggiore i secondi acconti vengono trasferiti in maniera ordinaria ovvero sovrascrivendo gli importi già presenti in F24 .