La sezione I deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti e non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, art. 67 c. 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, realizzati dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per le quali si applica l'imposta sostitutiva del 20%.
In questa sezione vanno, dichiarate anche le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50 %; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare.
I campi "di cui rideterminato" dei righi RT1 e RT2 RT10 e RT11 vanno compilati nel caso in cui l'ente abbia rideterminato il valore delle partecipazioni in base alle disposizioni art. 5 Legge n.448/2001 e art. 2 D.L. n.282/2002 e successive modificazioni che consentivano la rideterminazione del valore delle partecipazioni.
La compilazione di tali campi influisce solo nel caso in cui nel rigo RT2 sia presente una minusvalenza.
In tale caso infatti il valore rideterminato non da luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
La sezione II deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 % (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I, fatte salve le precisazionidi seguito fornite. Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
La sezione III deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti e non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 c. 1 lettera c) del Tuir), i quali concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare per le operazioni in essere antecedentemente al 1 gennaio 2009 ovvero nella misura del 49,72% del loro ammontare per le operazioni in essere dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 oppure nella misura del 58.14% del loro ammontare per le operazioni in essere al 1 gennaio 2018.
La sezione IV deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67 c. 1 lett. c) del Tuir derivanti da partecipazioni in società o enti residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (black list), i quali concorrono alla formazione del reddito nella misura del 100% del loro ammontare.
Nella sezione V vengono riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro.
SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
RT2 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT1 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT2 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) col.2
Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 solo se positiva.
RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 solo se il risultato è negativo.
RT7 Imposta sostitutiva
Viene calcolato il 20 % dell'importo di RT6.
RX3 - Eccedenza di versamento
Indicare il versamento eventualmente eseguito in eccesso.
Viene riportato nel quadro RX al rigo RX3.
RX3 A rimborso
E' consentito indicare importi compresi fra €11 e l'importo indicato in RX3 Eccedenza di versamento.
RX3 In compensazione
Viene riportato il risultato della seguente operazione: RX3 Eccedenza di versamento – RX3 A rimborso, che corrisponde all'importo delle eccedenze di versamento di imposta sostitutiva da usare in compensazione.
SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%
RT22 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT21 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT22 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT22 col.2 Totale dei costi o valori di acquisto
Indicare l'ammontare complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, ecc…, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D. Lgs. 461 del 1997 qualora il soggetto se ne sia avvalso ovvero, del costo rideterminato.
Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
RT23 Plusvalenze (RT21 - RT22 col.3) col.2
Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22 col. 3 solo se positiva.
RT23 Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22 col. 3) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
L'importo della colonna 1 viene a sua volta riportato nel rigo RT93 Eccedenza relativa al 2017.
RT24 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti (col. 1)
Se è indicato "Automatico", viene riportata, nel limite di (RT23 col. 2), la somma delle colonne 1 del rigo RT91 (Eccedenze dal 2013 al 2017 e le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, indicate nel rigo RT3, colonna 1.
Se è indicato "Manuale" si permette l'inserimento manuale del rigo fermo restando il limite di (RT23 col. 2).
RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate (di cui anni precedenti)
Indicare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative agli anni precedenti ma non oltre il quarto.
RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate
La somma degli importi di cui ai righi RT24 col. 4 e RT25 colonna 2, non può essere superiore all'importo di (RT23 col. 2).
RT26 Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 4 - RT25 col.2)
Viene riportata la differenza fra l'importo di rigo RT23 col. 2 e la somma di rigo RT24 col. 4 e RT25 col.2.
RT28 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata.
Viene riportata l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RX3 col 4 di SC-2017, al netto dell’importo già utilizzato nel Mod. F24, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27.
RT29 Imposta sostitutiva dovuta
Viene riportata la differenza fra rigo RT27 e rigo RT28.
RX3 - Eccedenza di versamento
Indicare il versamento eventualmente eseguito in eccesso.
Viene riportato nel quadro RX al rigo RX3.
RX3 A rimborso
E' consentito indicare importi compresi fra 11 € e l'importo indicato in RX3 Eccedenza di versamento.
RX3 In compensazione (colonna 3)
Viene riportato il risultato della seguente operazione: RX3 Eccedenza di versamento - RX3 A rimborso, che corrisponde all'importo delle eccedenze di versamento di imposta sostitutiva da usare in compensazione.
SEZIONE III- PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Cliccare sul bottone per inserire le plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate.
RT62 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n.448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT61 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT62 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT62 col.2 Totale costi o valori di acquisto
Indicare l'ammontare complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, tenendo conto, anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. 461 del 1997 qualora il soggetto se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62 col. 2)
Viene riportata la differenza fra RT61 e RT62 col. 2 solo se positiva.
RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62 col. 2) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata la differenza fra RT61 e RT62, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
L'importo della colonna 1 viene a sua volta riportato nel rigo RT94 Eccedenza relativa al 2017.
RT64 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti
Se è indicato "Automatico", viene riportata la somma delle relative colonne presenti in Unico SC-2017.
Se è indicato "Manuale" si permette l'inserimento manuale del rigo.
Se in uscita dalla dichiarazione viene visualizzato il messaggio “RT64 verificare la compensazione delle eccedenze (vedi F1)” significa che sono presenti più sezioni III con compilato in automatico il rigo RT64. In questo caso è necessario eseguire la ripartizione delle eccedenze in modo manuale per il rigo RT64 di tutti gli inserimenti della sezione III presenti, occorre quindi impostare il calcolo del rigo RT64 a manuale e modificare l’importo della eccedenza in modo da ripartirla tra tutte le sezioni presenti.
RT65 Differenza (RT63 col.2 – RT64)
Viene riportata la differenza fra l'importo di rigo RT63 col. 2 e RT64.
SEZIONE IV - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN OICR IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2011/61/UE
RT83 (Costo rideterminato)
Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n.448 del 2001 e l'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT81 - Totale dei corrispettivi delle cessioni in black list (di cui rideterminato)", "RT82 - Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR immobiliari non conformi (di cui rideterminato)", "RT83- Totale dei costi o valori di acquisto delle cessioni in black list (di cui rideterminato)" e “RT84 - Totale dei costi o valori di acquisto delle cessioni da OICR immobiliari non conformi (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.
RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 - RT83 col. 2 - RT84))
Viene riportata RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84 solo se positiva.
RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 - RT83 col.2 - RT84) ovvero Minusvalenze col.1
Viene riportata RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84, al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo al netto della quota rideterminata, solo se il risultato è negativo.
L'importo della colonna 1 viene a sua volta riportato nel rigo RT95 Eccedenza relativa al 2017.
RT86 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti
Se è indicato "Automatico", viene riportata la somma della relativa colonna presenti in Unico 2017.
Se è indicato "Manuale" si permette l'inserimento manuale del rigo.
SEZ. VI - RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO
RT103 - Di cui già compensata nel modello F24
IL campo viene riportato dalla procedura F24 all'accesso in dichiarazione se il collegamento in tabella Parametri è attivo.
RT104 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate
RT67 + RT88.
SEZ. VII - PARTECIPAZIONI RIVALUTATE (ART.2, D.L. N.282 DEL 2002 e successive modificazioni)
Cliccare sul bottone per inserire le partecipazioni.
Devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2014 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2014 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Il versamento dell’imposta sostitutiva andava effettuato entro il 30 giugno 2014 in un’unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Valore della partecipazione
Indicare il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima
Aliquota
Indicare l'aliquota del:
4 % per le partecipazioni qualificate;
2% per le partecipazioni non qualificate.
8%% per le partecipazioni qualificate (soggetti periodo di imposta diverso da anno solare)
Imposta dovuta
Viene calcolato il valore dell'imposta sostitutiva dovuta pari a:
Valore della partecipazione * Aliquota / 100
Imposta da versare
Differenza tra imposta di colonna 3 (imposta dovuta) e quella di colonna 4 (imposta versata)
Rateizzazione
Barrare la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
I° rata o imposta complessiva da versare
Se barrato il campo "Rateizzazione"
I° rata o imposta complessiva da versare = Imposta da versare / 3
Altrimenti
I° rata o imposta complessiva da versare = Imposta da versare
Se è presente barratura "Già versato" i dati relativi alla prima rata vengono azzerati.
La prima rata è già stata versata entro il 30/06/2017.
II° rata da versare
Se barrato il campo "Rateizzazione"
II° rata da versare = Imposta da versare / 3
Altrimenti
II° rata da versare = 0
Interessi II° rata = II° rata * 3 / 100
Totale II° rata = II° rata + Interessi II° rata
La seconda rata deve essere versata entro il 30/06/2018.
III° rata da versare
Se barrato il campo "Rateizzazione"
III° rata da versare = Imposta da versare – I° rata o imposta complessiva da versare – II° rata da versare
Altrimenti
III° rata da versare = 0
Interessi III° rata = III° rata * 6 / 100
Totale III° rata = III° rata + Interessi III° rata
La terza rata è già stata versata entro il 30/06/2019.