SEZIONE II – Soggetti diversi da enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione
RS65 – Valore bilancio/fiscale
Viene riportata la differenza tra i campi del rigo A e C rispettivamente nella colonna 1 e colonna 2.
RS66 - Differenza
Il campo è uguale a RS64 col. 2 – RS65 col. 2 (solo se differenza positiva, altrimenti il campo viene ricondotto a zero).
RS69 – Rivalutazione dei crediti iscritti in bilancio
Indicare in questo campo eventuali rivalutazioni di crediti iscritte in bilancio.
Per il calcolo del valore fiscale, le svalutazioni vanno assunte “al netto delle rivalutazioni iscritte in bilancio”.
RS67 col. 2/RS68 col. 2
Limite massimo deducibile = RS69 colonna 2 * 5 / 100
Limite deducibile nell’esercizio = (RS67 svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio – RS67 rivalutazione dei crediti iscritti in bilancio) nel limite di (RS69 colonna 2 * 0.5 / 100)
Deduzione complessiva = RS66 + Limite deducibile nell’esercizio
Se la "deduzione complessiva" è superiore al "limite massimo deducibile" allora RS68 colonna 2 è uguale al minor valore tra il limite massimo deducibile e RS68 colonna 1, e RS67 colonna 2 non viene calcolato.
In caso contrario, il RS68 colonna 2 è uguale alla "deduzione complessiva", mentre RS67 colonna 2 è uguale al "limite deducibile dell’esercizio".
Verifica accantonamento/utilizzo al fondo svalutazione crediti indeducibile (art. 106 c. 1)
Il prospetto monitora gli accantonamenti / utilizzi operati al fondo svalutazione crediti nel corso dell'esercizio, determinando la variazione in aumento o la variazione in diminuzione da apportare nel quadro RF di Redditi.
Rigo A - Perdita su crediti
Indicare in questo rigo la perdita su crediti rilevata nel corso dell'esercizio e il valore fiscalmente deducibile
Rigo B - Utilizzo fondo
Indicare in questo rigo il valore civilistico del fondo utilizzato in compensazione delle perdite su crediti e il valore fiscalmente rilevante. Nella colonna 2 viene riportata, fino a concorrenza del valore fiscale delle perdite su crediti (rigo A colonna 2), il valore presente nel rigo RS64 colonna 2.
Rigo C - Perdite su crediti di lieve entità
Indicare in questo rigo il valore civile e fiscale delle perdite di bilancio di lieve entità, direttamente deducibili ed esclusi quindi dal limite sull'utilizzo del fondo accantonamento rischi su crediti.
Rigo D - Perdita deducibile
Nella colonna 1 viene recuperato dalla contabilità il valore delle perdite su crediti imputato a bilancio al netto dell'utilizzo del fondo rischi su crediti. Nella colonna 2 viene calcolato il relativo valore fiscalmente deducibile pari alla differenza tra Rigo A colonna 2 e rigo B colonna 2 più Rigo C colonna 2 e nella colonna 3 la differenza tra colonna 1 e colonna 2.
Rigo E - Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
Viene riportato dal rigo 4 il valore civile e fiscale delle svalutazioni e accantonamenti operati nel corso dell'esercizio. Nella colonna 3 viene calcolata la differenza tra colonna 1 e colonna 2.
Rigo F - Svalutazioni e accantonamenti alla chiusura dell'esercizio
Viene riportato dal rigo 5 il valore civile e fiscale delle svalutazioni e accantonamenti risultanti alla chiusura dell'esercizio. Nella colonna 3 viene calcolata la differenza tra colonna 1 e colonna 2.
Rigo G - Totale
In questo campo viene calcolato l'ammontare complessivo degli accantonamenti indeducibili al fondo svalutazione crediti, riportato nella colonna 3 del rigo "F.do svalutazione crediti inded. (art. 106 c. 1)" della sezione "Prosp. fondi" del quadro.
Se il rigo E colonna 1 è valorizzato, l'accantonamento indeducibile è pari al valore calcolato nel rigo E colonna 3.
Se il rigo E colonna 1 non è valorizzato, l'accantonamento indeducibile è pari al valore positivo di RS68 col. 1 - RS68 col. 2 - valore positivo di (RS64 col.1 - RS65 col. ) - RS66.
UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Premere per inserire i righi RS75 e RS76.
SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. ART. 1 COMMI DA 344 A 349 LEGGE 296/2006
Premere per inserire i righi da RS80 a RS87.
RS88 – Totale
Viene riportata la somma dei campi "Importo rata" dei righi da RS80 a RS87 inseriti nella relativa sezione
PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ART. 101 COMMA 6 DEL TUIR)
Premere per inserire i righi da RS91 a RS99.
RS100 – di cui reddito minimo
Viene riportata la somma dei campi "di cui reddito minimo" inseriti nella relativa sezione che non hanno il campo RS91 col. 2 barrato.
L’importo viene riportato nel rigo RF58 colonna 3.
RS100 – Totale redditi – colonna 2
Viene riportata la somma dei campi "Reddito al netto delle perdite" calcolati nella relativa sezione.
L’importo viene riportato nel rigo RF58 colonna 1.
SPESE DI RAPPRESENTANZA – DM DEL 19/11/2008 ART. 1 COMMA 3
RS101 - Da esercizio precedente
Nessuna stampa sul modello. Il dato viene riportato da conversione.
Indicare in questo campo le spese non deducibili riservate alle imprese di nuova costituzione (Start-up) esposte nel rigo RS101 del modello Unico SC 2017.
RS101 - Eserczio corrente
Nessuna stampa sul modello.
Indicare in questo campo le spese di rappresentanza sostenute da imprese di nuova costituzione che saranno deducibili nel primo anno di effettiva produzione di ricavi.
RS101 - Imponibile deducibile
Nessuna stampa sul modello.
In questo campo viene calcolato l’importo deducibile nell’esercizio, pari al minor valore tra la somma dei campi "Da esercizio precedente" e "Esercizio corrente" e il campo "Limite deducibile" Calcolato nel rigo RF23.
Istruzioni ministeriali Redditi SC 2018 – Quadro RS
Nel rigo RS101 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per assenza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
Nel presente rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti. Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni i alimenti e bevande qualificate spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.
RS101 – Spese non deducibili
In questo campo viene calcolato l’ammontare complessivo delle spese di rappresentanza indeducibili riportate nell’apposito campo di RF23 e portate in aumento del reddito.
Esso è pari alla somma algebrica dei campi "Da esercizio precedente" + "Esercizio corrente" – "Imponibile deducibile"
Deduzione del capitale investito proprio (ACE)
Istruzioni ministeriali quadro RS Redditi SC 2018
......
Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012. Con lo stesso provvedimento sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, mediante l’applicazione dell’aliquota del 4,5 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:
• è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi;
• ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza l’aliquota di cui all’articolo 77 del TUIR. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale) nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) -le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento (art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011). Le predette disposizioni sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, l’agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro.
Nel rigo RS113 va indicato:
• in colonna 1, l’importo degli incrementi del capitale proprio pari all’ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
• in colonna 2, l’importo dei decrementi del capitale proprio pari all’ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti;
• in colonna 3, l’ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012 di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
• in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2 e colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
• in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’imposta che è influenzata a sua volta dall’agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto dell’agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
• in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
• in colonna 7, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 1.60 per cento dell’importo di colonna 6, se positivo;
Incrementi di capitale proprio / Decrementi di capitale proprio / Riduzioni
I campi vengono conteggiati in automatico in base ai dati inseriti sulle sezioni "Dettaglio conferimenti / rinunzie finanziamenti" e "Dettaglio altri incrementi/decrementi".
Nella sezione "Dettaglio conferimenti / rinunzie finanziamenti" caricare tanti record quanti sono i conferimenti apportati dai soci nel corso dell’esercizio. In automatico la procedura eseguirà il ragguaglio in base alla data del versamento / rinunzia finanziamento.
Indicare in questa sezione anche gli utili 2016 destinati a riserva nel 2017: in questo modo il dato, al pari dei conferimenti e/o rinunzie di finanziamenti, saranno recuperati in automatico nella dichiarazione Calcolo Imposte / Redditi 2019.
Per effetto del particolare meccanismo dell'incentivo, che prevede una stratificazione degli incrementi, le imprese che continuano ad accantonare gli utili a riserva beneficiano di anno in anno di un'agevolazione ACE sempre più elevata.
RS113 - Patrimonio netto da contabilità
Indicare in questo campo il patrimonio netto esposto in bilancio senza tenere conto dell’utile/perdita dell’esercizio e della riserva per acquisto azioni proprie.
RS113 – Utile / Perdita al lordo dell’ACE
Il dato viene recuperato in automatico dalla procedura Calcolo Imposte.
Istruzioni ministeriali Redditi SC – paragrafo 19.23
......
• in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
......
RS113 - Minor importo col. 4/col. 5
Viene riportato il minor importo tra il campo "Differenza" e "Tot. PN" ragguagliata alla durata del periodo d'imposta, se inferiore o superiore a 12 mesi.
RS113 - Eccedenza pregressa da Unico 2017
Viene recuperata in automatico l’eccedenza di ACE riportabile ai fini Ires esposta nel rigo RS113 colonna 12 del modello Unico 2017.
RS113 – Eccedenza da RV67
Viene riportata in automatico l’eccedenza esposta nel rigo RV67.
RS113 - Totale rendimenti attribuiti
In questo campo viene riportato l’ammontare complessivo dei rendimenti attribuiti indicati nella sezione multi-record. Per accedere alla sezione cliccare sul bottone presente sul rigo RS113
RS113 - Rendimenti totali
E’ uguale alla somma dei campi "Rendimento", "Eccedenza pregressa" e "Totale rendimenti attribuiti".
RS114 - Rendimenti totali
Se è barrata la casella “Addizionale IRES” nel quadro Impostazioni Il campo è uguale alla somma di RS113 col. 7 + RS113 Tot. Rendimenti attribuiti + RS114 Ecc. pregressa da Unico 2016 + RS114 Ecc. pregressa I° anno Add. Ires. Altrimenti, se “Addizionale IRES” non è barrato, il campo è ad inserimento manuale
RS115 – Eccedenza pregressa
E' uguale alla somma dei campi "Tot. rendimenti attribuiti" del rigo RS113 e " Ecc. pregressa I° anno Magg. Ires" del rigo RS115.
ALT B
Promemoria quadro RF (nessuna stampa sul modello ministeriale).
PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE
RS134 - Riserve di utili
Alla luce degli ultimi chiarimenti per i quali l'utile riportato da esercizi precedenti costituisce una riserva "occulta" di utile, all'interno del prospetto potrebbe venir segnalata una mancata quadratura tra il totale dei valori finali dei righi da RS130 a RS139 e il totale del patrimonio netto recuperato da Bilancio.
Potrebbe verificarsi questo problema quando nel 2016 l'azienda destina l'utile dell'esercizio 2015 a utili esercizi precedenti. Nel 2016 non ha riportato questi utili come riserve di utile in Redditi e non ha avuto squadrature con il valore di bilancio.
In Redditi 2018, per l'esercizio 2017, nel totale di bilancio, questi utili (che si suppone non ancora girocontati a riserva e non distribuiti) vengono considerati come Riserva di utile, mentre il valore iniziale di Unico 2017 non considera questi utili.
In questi casi consigliamo di girocontare in Contabilità l'utile degli esercizi precedenti a un conto di riserva; in alternativa si può indicare la mancata quadratura, data da questi utili, come incremento del rigo RS134.
SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE
Cliccare sul bottone per inserire i dati relativi alle spese sostenute per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche.
RS152 - Totale detraibile
Viene riportata la somma del campo "Importo rata" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione "Righi RS150-RS151".
ALTRI DATI
Cliccare sul bottone per visualizzare gli inserimenti effettuati nei predetti righi. Questa sezione è completamente generata dalla procedura in base ai dati indicati nella sezione "Righi RS150-RS151".
INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE
Cliccare sul bottone per inserire i dati relativi agli investimenti in start-up innovative.
Istruzioni ministeriali Redditi SC - Paragrafo 19.31 - Investimenti in start-up innovative
...
Nel presente prospetto, nei righi da RS160 a RS162 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di società che investe prevalentemente in altre start-up innovative e in colonna 2 (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2;
• in colonna 3, il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e il codice 2 se l’investimento è stato effettuato in altra start-up innovativa;
• in colonna 5, l’ammontare dell’investimento agevolabile;
• in colonna 6, l’ammontare della deduzione spettante, pari al 27 per cento dell’importo di colonna 5, per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e al 20 per cento per gli investimenti in altre start-up innovative.
• ...
RS164 – Totale deduzione
Viene riportata la somma del campo "Deduzione" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione "Righi RS160-RS162".
RS164 - Tot. eccedenze attribuite
Viene riportata la somma del campo "Eccedenza attribuita" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione .
RS164 - Totale deduzione
Viene riportata la somma dei campi "Deduzione di periodo" e "Tot. eccedenze attribuite".
DETRAZIONI
RS165 colonna 3
Viene riportata la differenza tra “RS165 Tot. Deduzioni Start-up: da RV67 col.3” e “RS174 colonna 6”
RS165 colonna 4
Il campo è uguale a “RS165 Tot. Deduzioni Start-up: da RV67 col.6” + “Eccedenza residua da Unico SC 2017 (RS173 colonna 5)” – (“RS174 colonna 6” - “RS165 Tot. Deduzioni Start-up: da RV67 col.3”)
RS167 colonna 2
Il campo è uguale a Eccedenza residua da Unico SC 2017 (RS166/RS168 colonna 2) - RS175 colonna 3
RS167 colonna 3
Il campo è uguale al valore solo se positivo derivante dalla seguente differenza: Eccedenza residua da Unico SC 2017: (RS166/RS168 colonna 3) - il valore residuo di RS175 colonna 3 non utilizzato in RS167 col.2.
RS171 Totale detrazione
Viene riportata la somma dei campi “Detrazione ricevuta” inseriti nel “Rigo RS171”
RS172 colonna 2
Il campo è dato dalla differenza tra (Eccedenze residue da unico SC 2017: RS173 col.1"+"“RS172 Tot. Detrazioni Start-up: da RV68 col.6”) e “RS174 colonna 3”)
RS172 colonna 3
Il campo è dato dalla differenza tra (Eccedenze residue da unico SC 2017: RS173 col.2"+"“RS172 Tot. Detrazioni Start-up: da RV68 col.4”) e RS174 colonna 3 residuo dall'utilizzo in RS172 colonna 2
RS172 colonna 4
Il campo è dato dalla differenza tra (Eccedenze residue da unico SC 2017: RS173 col.3"+"“RS172 Tot. Detrazioni Start-up: da RV68 col.2”) e RS174 colonna 3 residuo dall'utilizzo in RS172 colonna 2 e colonna 3