1.4.19 - Quadro OP - Comunicazioni per i regimi opzionali

 

Il quadro OP deve essere utilizzato per comunicare l’esercizio delle opzioni d’ingresso e revoca nei regimi di “tonnage tax” (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III) (art. 16, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

 

 

 

SEZIONE I - Opzione per la Tonnage tax (artt. da 155 a 161 del TUIR)

 

La sezione va compilata in caso di esercizio o revoca dell'opzione per il regime di "tonnage tax" (artt. 3 e 4 del Decreto del 23 giugno 2005).

 

OP1 - Tipo comunicazione

Barrare la casella a seconda della tipologia di comunicazione effettuata.

 

Righi da OP2 a OP5

Cliccare sul bottone per indicare il codice fiscale delle società del gruppo per le quali si applica il regime di "tonnage tax".

 

 

 

SEZIONE II - Opzione per il consolidato (artt. 117 e ss del TUIR)

 

La sezione va compilata dalla società consolidante per comunicare l'esercizio o la revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo (artt. 5 e 14 del Decreto del 23 giugno 2005).

Inoltre la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione) alle società che le hanno prodotte.

Se l’opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella “Consolidato nazionale”. Nell’ipotesi in cui la comunicazione sia presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la casella “Consolidato mondiale”.

Nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella “Interpello” uno dei seguenti codici:

“1”, nel caso in cui non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 dell’art. 132 del TUIR;

“2”, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

 

Istruzioni ministeriali Redditi SC 2018

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Nei righi da OP6 a OP10 devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare:

1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;

2 revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo;

3 conferma della tassazione di gruppo;

4 modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue.

1 primo periodo;

2 secondo periodo;

3 terzo periodo.

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In caso di operazioni straordinarie che non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo, secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto, va evidenza del nuovo assetto organizzativo (in occasione del rinnovo dell’opzione).

In particolare va barrata la colonna 5 (“Operazioni straordinarie”) qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione. In tal caso, devono essere compilate anche la colonna 3 “Tipo comunicazione” e la colonna 4 “Esercizio sociale” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per il rinnovo dell’opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l’esercizio sociale di riferimento;

1 attribuzione alla società o ente consolidante;

2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;

3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

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SEZIONE III - Opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

 

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

 

OP11 - Tipo comunicazione

Barrare la casella a seconda della tipologia di comunicazione effettuata.

 

Righi da OP12 a OP15

Cliccare sul bottone per inserire in colonna 1 il codice fiscale della persona fisica partecipante e in colonna 2 il codice fiscale della società.

 

 

SEZIONE IV - OPZIONE DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI TALUNI BENI IMMATERIALI ("PATENT-BOX")

 

Istruzioni ministeriali Redditi SC-2018

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Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 (di seguito “decreto”) ha attuato le disposizioni relative al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (si veda l’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Stabilità 2015, e successive modificazioni).

L’opzione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei predetti redditi in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

Può optare per il regime, a condizione che eserciti le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8 del decreto, chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali di seguito indicati (si veda l’art. 6 del decreto).

L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è esercitata compilando il presente prospetto e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

A tal fine, nei righi da OP6 a OP10 va indicato, per singola tipologia di bene immateriale di cui all’art. 6, comma 1, del decreto:

– in colonna 1, il numero dei beni cui si riferisce l’opzione;

– in colonna 2, l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui al citato art. 6, comma 1.

Qualora la quota di reddito agevolabile sia relativa all’utilizzo diretto dei beni (ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge di Stabilità 2015) l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’art. 31-ter, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 31-ter, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 600, con riferimento al periodo di efficacia dell’accordo.