1.4.23.1 - Quadro IRAP Regioni

 

Consultare le leggi regionali delle quali sono riportati i riferimenti nelle Istruzioni ministeriali.

 

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE TRA LE SINGOLE REGIONI.

L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede che, qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni, debba considerarsi prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato.

Per le banche, la proporzione deve essere effettuata in base ai depositi in denaro e in titoli raccolti presso la clientela.

Per gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre fare riferimento agli impieghi o agli ordini eseguiti.

Le imprese di assicurazioni, invece, operano la ripartizione territoriale tenendo conto degli impieghi raccolti.

 

Circolare n. 141/E del 4/6/1998 - Capitolo IV

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L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 in commento stabilisce, inoltre che il valore della produzione netta, derivante dall'attivita' esercitata nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato.

Cio' posto, in ordine ai diversi elementi richiesti dalla norma ai fini della ripartizione in argomento, si precisa quanto segue:

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Pertanto, ad esempio, un'impresa di costruzioni che abbia aperto un cantiere nel comune di Napoli il 15 marzo 1998 e lo abbia gestito sino al 15 aprile 1998 (durata del cantiere: un mese) e, successivamente, ne abbia aperto un altro nel comune di Avellino in data 10 settembre 1998 gestendolo sino al 15 novembre 1998 (durata del cantiere: 2 mesi e cinque giorni), l'impresa stessa avra' soddisfatto la prima delle condizioni richieste dall'art. 4 (durata non inferiore a tre mesi) ai fini della attribuzione alla regione Campania di una quota del valore netto della produzione dichiarata;

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Pertanto, il personale in trasferta o in missione temporanea non si considera in carico alla sede nella quale viene effettuata la trasferta, bensi' a quella dove contrattualmente preposto.

Per converso, per il personale distaccato presso altri soggetti il requisito della stabilita' si configura in capo all'impresa che lo impiega.

In assenza di base fissa nella regione ove il personale dipendente ha la propria sede di lavoro, detto personale si considera in carico alla regione in cui l'impresa ha il domicilio fiscale.

Si precisa che le  considerazioni sopra   svolte sono applicabili oltreche' al personale dipendente, a quello che presta attivita' da cui derivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione di solo lavoro.

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PROCEDURA OPERATIVA

  1. In base all’attività esercitata compilare i relativi righi da IS9 a IS13.

  2. Nel prospetto ALT + R, selezionando "Automatismi attivi", la procedura provvederà a riportare nel punto A) il valore globale della produzione in base al codice selezionato nel campo dello stesso rigo.

  1. In caso di svolgimento dell’attività agricola, selezionando il codice 1, viene riportato l’importo inserito nella 1° colonna del rigo IC72.

  2. Per i soggetti operanti nel settore agricolo e della piccola pesca, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e che inizia dopo il 30/09, il periodo d'imposta 2017/2018 (esempio: 01/10/2017 - 30/09/2018) è il 14° periodo nel quale viene applicata l'IRAP.

  3. Nell’ipotesi di svolgimento di altre attività, selezionando il codice 0, viene riportato il maggior valore inserito tra IC75 col. 3 e IS19 col. 2, o il valore presente nel campo "Totale valore della produzione" se negativo ed è stato selezionato il codice 2 - Val. prod. negativa.

  4. Nel caso in cui il soggetto partecipi ad un gruppo economico d’interesse europeo (GEIE), indicando "Riporto da GEIE da IC" in col. 3 viene riportato il valore in IC75 (quota GEIE) - Vedere istruzioni ministeriali.

  1. Selezionando "Automatismi attivi" il valore che viene riportato nel rigo corrispondente al punto B) varia a seconda del codice selezionato nel campo del rigo A):

    1. In caso di svolgimento sia dell’attività agricola sia di altre attività, selezionando il codice 1, viene riportato l’importo delle retribuzioni inserito nel campo "di cui agricoltura" (IS9).

    2. Selezionando il codice 0, viene riportato il totale dei righi da IS9 a IS13 col. 2 al netto delle retribuzioni relative all’agricoltura.

N.B. In caso di svolgimento esclusivamente dell’attività agricola non è necessario inserire il valore del rigo IS9 anche nel campo "di cui agricoltura". L’ammontare delle retribuzioni relative all’agricoltura verranno ugualmente riportate nel 2° campo del punto B) del prospetto.

  1. In caso di esercizio di attività in un’unica regione, nel prospetto di ALT + R, selezionando "riporto", la procedura provvederà a riportare nel punto C), l’ammontare delle retribuzioni, dei depositi, degli impieghi o dei premi raccolti che appare nel punto B).

    Selezionando "Automatismi attivi" la procedura provvederà ad effettuare i calcoli relativi ai valori da inserire nei righi successivi.

  2. Nell’ipotesi di svolgimento dell’attività in più regioni, nel rigo C) inserire l’ammontare delle retribuzioni, dei depositi, degli impieghi o dei premi raccolti relativi alla singola regione.

    Selezionando "Automatismi attivi" la procedura provvederà ad effettuare i calcoli relativi ai valori dei righi successivi.

  1. In presenza di una parte del valore della produzione derivante dall’attività svolta all’estero, per effettuare in modo corretto la ripartizione tra le singole regioni del valore della produzione, occorre inserire nel campo "retribuzioni..estero" del prospetto ALT + R, a seconda dell’attività esercitata, l’ammontare delle retribuzioni, dei depositi in denaro, degli impieghi o ordini eseguiti o dei premi raccolti di cui ai righi da IS9 a IS13, relative all’attività svolta all’estero.

    In tal modo, al fine di procedere correttamente alla ripartizione territoriale del valore della produzione, l’importo riportato nel punto B) è considerato già al netto dei valori dei righi da IS9 a IS13 riferiti esclusivamente alle attività svolte all’estero.

 

Comunicato stampa del 10/06/99 - Imputazione dell'Irap nel Modello F24

Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a saldo per il periodo d'imposta 1998 e in acconto per il periodo d'imposta successivo, si precisa che, in caso di riparto della base imponibile in piu' regioni, l'imposta a debito o a credito e' determinata dalla sezione IV del modello di pagamento F24 va indicato, oltre all'importo a credito o a debito complessivo, il codice della regione per la quale risulta, nel quadro IQ dei modelli Unico 99, l'imposta netta piu' elevata.

L'amministrazione finanziaria procedera' alle operazioni di ripartizione fra le diverse regioni.

Tali precisazioni si riferiscono all'Irap dovuta da soggetti privati. Per quanto riguarda l'Irap dovuta da organi e amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, apposite istruzioni saranno fornite nell'emanando decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione Irap "Amministrazione ed enti pubblici".

 

 

Codici delle Regioni e delle province autonome

Premere F9 o cliccare sulla descrizione azzurra posta a lato del campo per ricercare il codice regione in Tabella oppure indicare direttamente il codice e premere il tasto Invio.

 

Per inserire altre regioni premere F6.

 

Cod. attività fino 31/12/2007

Per le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, Lombardia, Piemonte e Sicilia premere F9 o cliccare sulla descrizione azzurra posta a lato del campo per ricercare il codice attività presente nella tabella “Codici attività in vigore fino al 31/12/2007”.

Tale codice viene utilizzato per riportare il campo “Codice aliquota” nei casi in cui la codifica relativa all’aliquota Irap, nel caso delle tre regioni sopraindicate, sia riferita a particolari tipologie di attività.

Nel caso in cui il soggetto abbia svolto più attività per le quali è stata compilata la medesima sezione, occorre indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente.

Il campo viene controllato per il riporto dei codici aliquota “BA” e “AS” di nuova istituzione.

 

C) Regionale - Riporto

 

C) Regionale

Indicare la quota del punto B) relativa alla regione.

 

3 - Quota GEIE

Se viene selezionato "Riporto" viene riportato il campo "Quota GEIE" di IC74 altrimenti il campo può essere inserito manualmente.

 

4 - Deduzioni regionali

Per compilare tale rigo occorre indicare ogni singola deduzione valorizzando il relativo "Codice Deduzione" presente nella relativa tabella e il relativo importo. La somma di tutti gli importi verrà riportata nel campo totale che è quello che viene utilizzato in fase di stampa.

Tale modalità di compilazione è necessaria per poter valorizzare automaticamente la sezione "XII - Deduzioni-detrazioni regionali" del quadro IS. Infatti il programma genererà automaticamente i righi di tale sezione del quadro IS una volta terminata la compilazione della sezione I del quadro IR. Verranno creati tanti righi quanti sono i codici deduzione/detrazione presenti. In presenza di svolgimento dell'attività d'impresa in più regioni associare ad ogni attività i relativi codici senza effettuare cumuli solo su un singolo inserimento.

 

5 – Base imponibile Irap

Valore della produzione + Quota GEIE - Deduzioni regionali (rigo 2 + rigo 3 - rigo 4)

Se viene selezionato "Inserimento manuale", indicare l'importo manualmente nel rigo. Tale compilazione deve essere eseguita nel caso in cui si ha la necessità di ripartire lo stesso valore della produzione in diverse regioni e non è compilata la sezione II del quadro IS "Ripartizione territoriale del valore della produzione"

 

6 - Codice aliquota

Viene impostato il codice aliquota relativo alla regione indicata e al tipo di attività (codice attività presente in tale quadro per le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, Lombardia, Piemonte e Sicilia ovvero codice attività presente nel quadro RF per le regioni Marche e Umbria) in base alla Tabella codifica disposizioni Irap.

Manuale: con tale voce è possibile selezionare manualmente il codice aliquota relativo alla regione premendo F9 o cliccando sulla descrizione azzurra posta a lato del campo per riportare il codice relativo alle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo.

 

 

Se è presente la barratura “Imprese concessionarie” nella prima sezione del quadro Irap e se in ALT R il campo  “Valore globale della produzione” = 0, 3

Nel campo “Codice aliquota” viene riportato “IC”

 

Se nella prima sezione del quadro IRAP è presente “Codice identificativo del soggetto” = 3, 4, 5, 6, 7, 11 e se in ALT R il campo “Valore globale della produzione” = 0, 3

Nel campo “Codice aliquota” viene riportato “BA”

 

Se nella prima sezione del quadro IRAP è presente “Codice identificativo del soggetto” = 8 e se in ALT R il campo “Valore globale della produzione” = 0, 3

Nel campo “Codice aliquota” viene riportato “AS”

 

7 - Stampa XX in col. 5 Mod. Irap

Selezionando SI verrà stampato il codice "XX" della Tabella delle normative regionali.

"XX" è il codice valido per tutte le regioni e deve essere inserito solo nel caso di altre ipotesi modificative del regime impositivo non previste dalla tabella sopra menzionata.

 

N.B.:

Nel caso in cui il soggetto intende avvalersi del credito d'imposta introdotto per alcune regioni e province autonome (Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano), deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo dove deve indicare:

 

8 - Imposta lorda

Base imponibile (col. 5) x Aliquota (col. 7).

 

La regione Liguria non è più soggetta all’applicazione della maggiorazione del 0,92% prevista dal Comunicato Stampa del 15/06/2006 perché  ha concordato con il Governo il rientro dello sforamento della spesa della sanità.

L’emendamento, per i dichiaranti che svolgono attività nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia, prevede:

In caso di attività svolte sia nelle regioni interessate sia in altre regioni lo 0,40% non va calcolato nemmeno per le regioni diverse da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

 

Articolo 1 – Versamenti Irap

“1-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale e si interpretano nel senso che l’imposta regionale sulle attività produttive è calcolata maggiorando di un punto percentuale l’aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo”.

 

9 - Detrazioni regionali

Per compilare tale rigo occorre indicare ogni singola detrazione valorizzando il relativo "Codice Detrazione" presente nella relativa tabella e il relativo importo. La somma di tutti gli importi verrà riportata nel campo totale che è quello che viene utilizzato in fase di stampa.

Tale modalità di compilazione è necessaria per poter valorizzare automaticamente la sezione "XII - Deduzioni-detrazioni regionali" del quadro IS. Infatti il programma genererà automaticamente i righi di tale sezione del quadro IS una volta terminata la compilazione della sezione I del quadro IR. Verranno creati tanti righi quanti sono i codici deduzione/detrazione presenti. In presenza di svolgimento dell'attività d'impresa in più regioni associare ad ogni attività i relativi codici senza effettuare cumuli solo su un singolo inserimento.

 

10 - Crediti d'imposta regionali

Per compilare tale rigo occorre indicare ogni singolo credito valorizzando il relativo "Codice credito" presente nella relativa tabella e il relativo importo. La somma di tutti gli importi verrà riportata nel campo totale che è quello che viene utilizzato in fase di stampa.

Tale modalità di compilazione è necessaria per poter valorizzare automaticamente la sezione "XII - Deduzioni-detrazioni-Crediti d'imposta regionali" del quadro IS. Infatti il programma genererà automaticamente i righi di tale sezione del quadro IS una volta terminata la compilazione della sezione I del quadro IR. Verranno creati tanti righi quanti sono i codici deduzione/detrazione presenti. In presenza di svolgimento dell'attività d'impresa in più regioni associare ad ogni attività i relativi codici senza effettuare cumuli solo su un singolo inserimento.

 

11 - Imposta netta

Imposta lorda - Detrazioni regionali - Crediti d'imposta

 

D) Saldo 2017

Per quelle regioni che hanno approvato e pubblicato nei relativi bollettini regionali limiti per il saldo/rimborso IRAP, viene fatto il limite nel calcolo del campo "Saldo 2017".

Per le regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Puglia i limiti regionali sono presenti nella Tabella Deduzioni IRAP sez. "Limiti regionali".

 

 

 

DATI PER CALCOLO ACCONTO

In questi righi viene calcolata l'Imposta rideterminata per il calcolo dell'acconto Irap relativo al 2017.

 

 

 

NOTE:

La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.

La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.

La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.

 

Se il valore della produzione deve essere ripartito in più regioni è possibile che vi possa essere una differenza di arrotondamento tra il valore della produzione dichiarato indicato nel quadro IC.

In questo caso occorre attribuire la differenza all'ultima regione inserita nell'ALT R del quadro Irap impostando "Calcolo manuale".