1.0.6 - Adeguamento ai fini dei Parametri o ai fini degli Studi di settore

 

In base alle informazioni contenute nell'Appendice delle Istruzioni ministeriali (alla voce "Studi di settore") riportiamo le possibili modalità di adeguamento ai fini degli Studi di settore/Parametri.

Se l'attività svolta rientra in uno studio di settore approvato nel 2016 oppure che ha subito delle revisioni nel 2016, ai fini dell'adeguamento non si applicano sanzioni o interessi, né per l'Irpef/Ires, né per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), né per l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per gli studi di settore diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o è stato modificato, l'adeguamento è effettuato a condizione che si applichi una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili (nuovo comma 2-bis dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999).

La maggiorazione non è dovuta se questa differenza non è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

 

L'adeguamento agli studi di settore è rilevante anche ai fini Irap (art. 2 D.P.R. 195/1999).

Valutare la modalità da adottare in base alla situazione oggettiva e all'attività svolta dal cliente

 

 

MODALITA'

 

 

Imposta

Studi in vigore dal 2016 o revisionati

Studi in vigore negli anni precedenti il 2016

Parametri

Irpef/Ires/Iva

Nel mod. Redditi 2017 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di Settore 2017 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili" e della maggiore Iva da versare nel campo presente nei quadri RE/RF/RG) senza sanzioni e interessi

Nel. Mod. Redditi 2017 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con gli Studi di settore 2017 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili") con la maggiorazione del 3% (se adeguamento superiore al 10%).

Riporto della maggior Iva da versare nel campo presente nei quadri RE/RF/RG con versamento entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito senza sanzioni e interessi.

Nel mod. Redditi 2017 (quadri RE, RF, RG con riporto tramite collegamento con i Parametri 2017 dei maggiori ricavi da adeguamento nel campo "Corrispettivi non  annotati nelle scritture contabili") senza sanzioni e interessi

Irap

Nel mod. Redditi 2017 quadro IC (o IE per gli enti), con riporto automatico dei maggiori ricavi per adeguamento), senza sanzioni e interessi

Nel mod. Redditi 2017 (quadro IC (o IE per gli enti) con riporto automatico dei maggiori ricavi per adeguamento), senza sanzioni e interessi

Non rileva.

 

 

 

Fuori dichiarazione Iva (con versamento maggiore imposta entro il termine della presentazione della dichiarazione), con indicazione dei maggiori corrispettivi e della relativa imposta nella dichiarazione dell’anno successivo (IVA 2018)

 

Versamento della maggiore imposta

 

 

 

Imposta

Studi di settore

Parametri

Irpef/Ires

La maggiore imposta rientra nell'Irpef/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

La maggiorazione del 3% deve essere versata con apposito codice tributo (4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi) entro il 16/06 o il 18/07 con maggiorazione dello 0,40%

La maggiore imposta rientra nell'Irepf/Ires ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

Irap

La maggiore imposta rientra nell'Irap ordinaria (da versare nei termini ordinari previsti per il saldo)

 

Iva

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6494 entro i termini di versamento ordinari (16/06 o 18/07 con maggiorazione dello o,40%)

La maggiore imposta deve essere versata con codice tributo 6493 entro i termini di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2017).

 

Studi di settore in vigore dal 2016 o revisionati e Parametri

 

Istruzioni ministeriali Redditi 2017

"Per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all’evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni annuali, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, a quelli stimati dai predetti studi di settore. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, invece, è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo “6494”."

 

Istruzioni ministeriali Irap 2017

"Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) conseguenti all’adeguamento agli studi di settore."

 

Istruzioni ministeriali Iva-2017

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2016 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (periodo d'imposta 2016) utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493. Il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2017 (anno d'imposta 2017)".

 

 

Studi di settore in vigore negli anni precedenti il 2016

 

Istruzioni Redditi 2017

"L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante l’apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili."

 

Istruzioni ministeriali Irap 2017

"Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) conseguenti all’adeguamento agli studi di settore."

 

 

 

SEQUENZA OPERATIVA PER ADEGUAMENTO AI FINI IVA

 

L'adeguamento avviene tramite il versamento della maggiore imposta:

l'importo della maggiore imposta viene poi riportato in automatico nel quadro RX (ALT X) nella sezione Debiti x F24;

Il collegamento alla procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva che consente il trasferimento dei debiti/crediti è attivabile con le seguenti modalità:

Nota:

L'Iva dovuta per adeguamento ai Parametri, nel trasferimento dei debiti nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva, viene riportata con il periodo presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA".

 

 

Note per adeguamento ai fini IRAP e per la compilazione del quadro RG di Unico PF

Non deve essere inserito nel rigo RG4 "Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili" nel campo "Altro" l'adeguamento ai parametri/studi per ottenere il riporto poi nel quadro IQ.

Questo campo è stato previsto dalla ns. procedura per i corrispettivi non annotati diversi dai Parametri/Studi.

Se l'importo dell'adeguamento viene inserito in tale campo verrà poi riportato due volte in RG4 col. 3 (Altro + Adeg. Studi).

Per i professionisti gli Studi di settore hanno carattere sperimentale,  l'adeguamento dei compensi alle risultanze degli Studi di settore non va indicato nel quadro IC.

 

 

Operazioni da effettuare in Iva-2017

Eseguire nella procedura Iva il trasferimento "VA11 da Parametri 2016" per trasferire l'adeguamento ai parametri relativo al periodo d'imposta 2015 nel rigo VA11 (l'adeguamento ai fini dei parametri relativo all'anno 2016 andrà invece riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, Iva-2018).