1.35 - Quadro VO

 

Il quadro dev'essere compilato solo nelle ipotesi in cui il dichiarante non è tenuto alla compilazione della dichiarazione IVA.

 

Istruzioni ministeriali - Quadro VO

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO REDDITI 2018 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce “Opzioni e revoche”).

 

VO3 - Art. 34, comma 6: Rinuncia al regime di esonero

La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6 dell'articolo 34, cioè con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato dal 2017 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,  ad eccezione dell’obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali.

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal 2017 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.

 

VO3 - Art. 34, comma 11: Applicazione dell'imposta nei modi ordinari (casella 3)

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

 

VO3 - Art. 34-bis: Applicazione dell'imposta nei modi ordinari

La casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d’imposta 2017, hanno applicato per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di fornitura di servizi l’IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall’art. 34-bis (vedi appendice delle istruzioni IVA alla voce "Attività agricole connesse").

L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2017, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

 

VO10 - Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi per corrispondenza e simili (art. 41 c. 1, lett. b) DL. 331/93)

Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea.

 

VO11 - Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), d.l. n. 331 del 1993

La casella 28 deve essere barrata dai contribuenti per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni

intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

 

VO22 - Determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole - Art. 56 bis, comma 5 del Tuir

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione alle altre attività agricole.

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque almeno per un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

 

VO26 - Tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori (art. 18, comma 5, D.P.R n. 600/1973)

E' stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imporese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del D.P.R n. 600 del 1973.

 

VO33 – Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi da 54 a89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’anno 2017, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione (Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7).

 

VO34 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Articolo 27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98 del 2011

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2017, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

 

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011, per il regime ordinario di determinazione dell’Iva e del reddito revocano l’opzione effettuata e accedono, dal 2017, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1).

 

Il quadro dev'essere compilato solo nelle ipotesi in cui il dichiarante non è tenuto alla compilazione della dichiarazione IVA.

 

Istruzioni ministeriali - Quadro VO

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO REDDITI 2018 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce “Opzioni e revoche”).

 

VO3 - Art. 34, comma 6: Rinuncia al regime di esonero

La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6 dell'articolo 34, cioè con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato dal 2017 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,  ad eccezione dell’obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali.

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal 2017 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.

 

VO3 - Art. 34, comma 11: Applicazione dell'imposta nei modi ordinari (casella 3)

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

 

VO3 - Art. 34-bis: Applicazione dell'imposta nei modi ordinari

La casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d’imposta 2017, hanno applicato per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di fornitura di servizi l’IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall’art. 34-bis (vedi appendice delle istruzioni IVA alla voce "Attività agricole connesse").

L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2017, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

 

VO10 - Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi per corrispondenza e simili (art. 41 c. 1, lett. b) DL. 331/93)

Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea.

 

VO11 - Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), d.l. n. 331 del 1993

La casella 28 deve essere barrata dai contribuenti per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni

intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

 

VO22 - Determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole - Art. 56 bis, comma 5 del Tuir

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione alle altre attività agricole.

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque almeno per un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

 

VO26 - Tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori (art. 18, comma 5, D.P.R n. 600/1973)

E' stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imporese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del D.P.R n. 600 del 1973.

 

VO33 – Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi da 54 a89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’anno 2017, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione (Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7).

 

VO34 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Articolo 27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98 del 2011

La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2017, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

 

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011, per il regime ordinario di determinazione dell’Iva e del reddito revocano l’opzione effettuata e accedono, dal 2017, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1).