1.20 - Quadro RT

 

Consultare le Istruzioni Ministeriali.

 

Elenco campi trasferiti da F24 (crediti utilizzati + Acconti versati) in Redditi SP

 

La sezione I deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR,  realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20  per cento.

 

La sezione II deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’art.5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati all’art.67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%.

 

La sezione III deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR nonchè le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

 

La sezione IV deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare.

 

Nella sezione V vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro.

 

Nella sezione VII devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2014 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2014 ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5, della legge n. 448 del 2001.

 

 

SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%

 

RT2 (Costo rideterminato)

Barrare nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT1 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT2 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.

 

RT3 Plusvalenze (RT1 - RT2) col. 3

Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 col. 3 solo se positiva.

 

RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2) (ovvero Minusvalenze col.1)

Viene riportata la differenza fra RT1 e RT2 col. 3  se negativa.

 

RT7 Imposta sostitutiva

Viene calcolato il 20 % dell'importo di RT6.

 

RX1 - Eccedenze di versamento

Indicare il versamento eventualmente eseguito in eccesso.

Viene riportato nel quadro RX al rigo RX1.

 

RX1 A rimborso

E' consentito indicare importi compresi fra €11 e l'importo indicato in RX1 Ecc. di versamento.

 

RX1 In compensazione

Viene riportato il risultato della seguente operazione: RX1 Eccedenze di versamento – RX1 A rimborso, che corrisponde all'importo delle eccedenze di versamento di imposta sostitutiva da usare in compensazione.

 

 

SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

 

RT22 (Costo rideterminato)

Cliccare con il mouse per barrare la casella nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n.448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni); in questo caso compilare anche i campi "RT21 - Totale dei corrispettivi (di cui rideterminato)" e "RT22 - Totale dei costi o valori di acquisto (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.

 

RT22 (Costo affrancato)

Indicare:

 

RT22 col. 3 Totale dei costi o valori di acquisto

Indicare l'ammontare complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, ecc…, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D. Lgs. 461 del 1997 qualora se ne sia avvalso ovvero, del costo rideterminato.

Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

 

RT23 Plusvalenze imponibili (RT21 – RT22) col. 3

Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22 col. 3 solo se positiva.

 

RT23 Plusvalenze imponibili (RT21 – RT22 ovvero Minusvalenze col.1

Viene riportata la differenza fra RT21 e RT22 col. 3, solo se il risultato è negativo.

L'importo della colonna 1 viene a sua volta riportato nel rigo RT29 Eccedenza relativa al 2017.

 

RT24 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti

Se è indicato "Automatico", viene riportata nel limite di quanto indicato in rigo RT23 col.2 di cui esenti, la somma delle colonne 1 del rigo RT91 Unico SP-2017 e della minusvalenza indicata in RT3.

Se è indicato "Manuale" si permette l'inserimento manuale del rigo fermo restando il limite di RT23 col.2.

 

RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate (di cui anni precedenti)

Indicare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative agli anni precedenti ma non oltre il quarto.

 

RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate

Indicare, nel limite della differenza fra il rigo RT23 col. 2 , le eccedenze di minusvalenza certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto.

 

RT26 Differenza (RT23 col.2 – RT24 col. 4 – RT25 col.2)

Viene riportata la differenza fra l'importo di rigo RT23 col. 2, e la somma di rigo RT24 col. 4 e RT25 col.2.

 

RT28 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata.

Indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT27.

 

RT29 Imposta sostitutiva dovuta

Risultato della seguente operazione:

rigo RT27 - rigo RT28

 

RX1 - Eccedenza di versamento

Indicare il versamento eventualmente eseguito in eccesso.

Viene riportato nel quadro RX al rigo RX1.

 

RX1 A rimborso

E' consentito indicare importi compresi fra 11 € e l'importo indicato in RX1 Ecc. di versamento.

 

RX1 In compensazione (colonna 3)

Viene riportato il risultato della seguente operazione: RX1 Eccedenza di versamento – RX1 col.2, che corrisponde all'importo delle eccedenze di versamento di imposta sostitutiva usato in compensazione.

 

 

 

SEZIONE III - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (Imponibile al 40%)

 

Cliccare sul bottone per inserire le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

 

RT63 Minusvalenza

Viene riportata la somma del campo "Minusvalenza" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione III.

 

RT63 Plusvalenza

Viene riportata la somma del campo "Plusvalenza" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione III.

 

RT66 Imponibile

Viene riportata la somma del campo "Imponibile" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione III.

 

RT67 Imposta sostitutiva versata

Viene riportata la somma del campo "Imposta sostitutiva versata" di tutti gli inserimenti presenti nella sezione III.

 

RT68 Cessione partecipazioni prima del 01/01/2009

Viene riportata la somma del campo "Plusvalenza non reinvestita" di tutti gli inserimenti nei quali è presente la barratura "RT61 – Vedi istruzioni".

 

RT68 Cessione partecipazioni dopo il 01/01/2009

Viene riportata la somma del campo "Plusvalenza non reinvestita" di tutti gli inserimenti nei quali non è presente la barratura "RT61 – Vedi istruzioni".

 

 

 

SEZIONE IV - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

 

RT83 (Costo rideterminato)

Cliccare con il mouse per barrare la casella nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (art. 5 L. n.448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni), in questo caso compilare anche i campi "RT81 - Totale dei corrispettivi delle cessioni in black list (di cui rideterminato)", "RT82 - Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR immobiliari non conformi (di cui rideterminato)", "RT83- Totale dei costi o valori di acquisto delle cessioni in black list (di cui rideterminato)" e “RT84 - Totale dei costi o valori di acquisto delle cessioni da OICR immobiliari non conformi (di cui rideterminato)" per determinare correttamente l'eventuale minusvalenza.

 

RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84)

Viene riportato il risultato di (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84) solo se positivo.

 

RT85 Plusvalenze RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84) ovvero Minusvalenze col.1

Viene riportato il risultato di (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84), al netto della quota rideterminata solo se il risultato è negativo.

L'importo della colonna 1 viene a sua volta riportato nel rigo RT95 Eccedenza relativa al 2016.

 

 

 

SEZIONE VI – RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO

 

RT103 – di cui già compensata nel Mod. F24 (col.2)

Il campo viene riportato dalla procedura F24 all’accesso della dichiarazione se il collegamento in tabella parametri è attivo.

 

RT104 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate

Somma di RT67 + RT88. Tale importo viene riportato nel rigo RN7

 

 

 

SEZ. VII - PARTECIPAZIONI RIVALUTATE (ART.2, D.L. N.282 DEL 2002 e successive modificazioni)

Cliccare sul bottone per inserire le partecipazioni.

Devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2014 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2014 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2016 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

 

Indicare il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima

 

Indicare l'aliquota del:

 

Viene calcolato il valore dell'imposta sostitutiva dovuta pari a:

Valore della partecipazione * Aliquota / 100

 

Differenza tra imposta di colonna 3 (imposta dovuta)  e quella di colonna 4 (imposta versata)

 

Barrare la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;

 

Barrare la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo Imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.

 

I° rata o imposta complessiva versata entro il 30/06/2017

Se barrato il campo "Rateizzazione".

I° rata o imposta complessiva versata entro il 30/06/2017 = Imposta da versare / 3

Altrimenti

I° rata o imposta complessiva versata entro il 30/06/2017 = Imposta da versare

La prima rata è già stata versata entro il 30/06/2017.

Se è presente barratura "Già versato" i dati relativi alla prima rata vengono azzerati.

 

II° rata da versare

Se barrato il campo "Rateizzazione"

II° rata da versare  = Imposta da versare / 3

Altrimenti

II° rata da versare = 0

 

Interessi II° rata = II° rata * 3 / 100

 

Totale II° rata = II° rata + Interessi II° rata

La seconda rata deve essere versata entro il 30/06/2018.

Se è presente barratura "Già versato" i dati relativi alla prima rata vengono azzerati.

 

III° rata da versare

Se barrato il campo "Rateizzazione"

III° rata da versare = Imposta da versare – I° rata o imposta complessiva da versare – II° rata da versare

Altrimenti

III° rata da versare = 0

 

Interessi III° rata = III° rata * 6 / 100

 

Totale III° rata = III° rata + Interessi III° rata

La seconda rata deve essere versata entro il 30/06/2019.