2.2.3 - Tabella Deduzioni Irap

Tabella deduzioni D.Lgs. n. 446 art. 11 c. 4bis.

 

Art. 30 D.Lgs. 446/1997 - Comma 4

L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano Euro 10,33; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne' a rimborso.

Con le leggi regionali di cui all'art. 24 il predetto importo puo' essere adeguato.

 

Istruzioni Ministeriali IRAP 2016

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Nel rigo IP72 va indicato l’importo dell’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 come modificato dall’articolo 1, comma 484, lett. b) della legge dicembre 2012 n. 228, riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IP66, colonna 3 (al netto degli importi dei righi IP67, IP68, IP69, IP70 e IP71), e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione proporzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IP66, colonna 3 (al netto degli importi dei righi IP67, IP68, IP69, IP70 e IP71)

e IS42, colonna 2, sono di segno positivo.

Tale deduzione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, spetta a condizione che l’importo di rigo IP66, colonna 3, aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai Geie di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi di righi IP67, IP68, IP69, IP70 e IP71), non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

 

DEDUZIONI

 

 

Base imponibile

 

Base imponibile

fino a 180.759,91

 

8.000

oltre 180.759,91

e fino a 180.839,91

6.000

oltre 180.839,91

e fino a 180.919,91

4.000

oltre 180.919,91

e fino a 180.999,91

2.000

Ai sensi del comma 4–bis, lettera d-bis), per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nella precedente tabella è aumentato, rispettivamente, da 8.000 a 10.500 euro, da 6.000 a 7.875 euro, da 4.000 a 5.250 euro e da 2.000 a 2.625 euro.

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Per i soggetti esercenti attività agricola titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir (soggetti di cui all'art. 3 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 446/97) spetta la deduzione forfetaria non maggiorata eventualmente ragguagliata all'anno solare.

Per applicare tale deduzione occorre barrare la casella "Soggetti esercenti attività agricola titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir (soggetti di cui all'art. 3 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 446/97 ai quali spetta la deduzione non maggiorata di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D. Lgs. 446/97).

 

Art. 5, comma 2, lett. e) Legge n. 289 del 2002

I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a Euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a Euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque (10.000 Euro).

 

In base alla Finanziaria 2008 (art. 1 comma 50) l'importo di tale deduzione è pari a euro 1.850 a partire dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2007.

 

Deduzioni per lavoratori dipendenti

Ore di lavoro previste nel contratto.

Viene utilizzato nel caso di lavoratore part-time con indicazione delle ore di lavoro.

Il dato (52 settimane x 40 ore settimanali = 2.080 ore all'anno) può essere modificato in base alle ore previste dal contratto di lavoro.

 

Deduzioni per cuneo fiscale

L'art. 1 comma 50 della Finanziaria 2008 ha rispettivamente ridotto da euro 5.000 a euro 4.600 e da euro 10.000 a euro 9.200 la deduzione forfetaria spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo determinato.

 

Deduzione per cuneo fiscale riguardanti donne e dipendenti under 35

In base all’art. 2 del DL 201/2011 le deduzioni forfettarie per il cuneo fiscale riguardanti le donne lavoratrici ed i lavoratori sotto i 35 anni sono incrementate di 6000 euro. Per cui, per tali categorie, la deduzione base è di 10600 euro mentre la deduzione per le aree del sud è di 15200 euro.