Oggetto: Modalita' di effettuazione dei versamenti delle somme dovute in base a UNICO 98. Precisazioni.
In relazione ai quesiti posti da codeste associazioni in materia di versamento di somme dovute in base a UNICO 98, si ritiene necessario precisare quanto segue:
I soggetti non titolari di partita IVA che utilizzano il tradizionale modello di pagamento di colore azzurro approvato con DM 25 settembre 1995 possono evitare di indicare il periodo di riferimento dei codici tributo relativi agli interessi per pagamento dilazionato di imposte e contributi, ovvero possono indicare quello del saldo o quello dell'acconto.
I titolari di partita IVA che hanno cessato l'attivita' prima della presentazione della dichiarazione unificata o che la cesseranno nel corso del 1998, devono continuare ad effettuare i versamenti delle somme risultanti da UNICO 98 utilizzando il mod. F24; in caso di scelta dell'opzione di versamento rateale, il termine di pagamento delle singole rate e' fissato al giorno quindici del mese di scadenza.
Il contribuente titolare di partita IVA, se, per errore o per incapienza dei debiti, non compensa l'intero importo del credito emerso dalla dichiarazione entro il termine iniziale di presentazione della dichiarazione successiva, puo' riportare in tale dichiarazione la parte di credito non utilizzata.
Se, invece, compensa un credito di importo superiore a quello scaturito da UNICO 98, puo' versare le somme a debito corrispondenti all'ammontare del credito non spettante:
beneficiando del differimento dei termini disposto con il DPCM 20 marzo 1998 e, quindi, effettuando entro il 15 luglio, sul mod. F24, un versamento integrativo delle predette somme, con l'applicazione alle stesse della maggiorazione dello 0,50%;
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997) e, quindi, versando contestualmente entro il 14 agosto (1):
sul mod. F24 le somme in questione, maggiorate dello 0,50%;
sul mod. F23 la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, pari al 3,75% dell'importo da versare sul mod. F24.
Naturalmente, il contribuente che non dovesse procedere alla regolarizzazione con una delle due modalita' sopra indicate sara' soggetto all'applicazione della sanzione del 30% prevista per l'omesso o tardivo versamento.
Il contribuente che compila il mod. F24 puo' calcolare gli interessi per la rateazione, oltre che sul totale dovuto per la singola sezione, gia' arrotondato (cfr. circ. n. 144/E del 9 giugno 1998), anche sull'importo, non arrotondato dovuto per ciascuna imposta da rateizzare.
Nel caso in cui un soggetto non titolare di partita IVA che ha optato per il versamento rateale abbia presentato il mod. 730, il sostituto o il CAAF devono versare gli interessi dovuti dal contribuente per la rateazione utilizzando il mod. F24 e i relativi codici tributo.
Gli importi relativi al codice tributo 6493 - integrazione IVA, da eseguire per l'adeguamento ai parametri per il 1997, non rientrando tra le somme dovute a titolo di saldo o di acconto, non sono rateizzabili.
(1) Data rettificata dal Direttore centrale della riscossione con comunicato del 14 luglio 1998: "A rettifica di quanto comunicato al punto 3) della risoluzione prot. 98/111622, datata 13 luglio 1998, si precisa che l'eventuale versamento delle somme dovute in applicazione dell'istituto del ravvedimento deve, nella fattispecie in esame, essere effettuato entro il 14 agosto 1998 e non, come erroneamente indicato nella citata risoluzione, entro il 15 agosto 1998".