Elenco campi trasferiti da F24 (crediti utilizzati + Acconti) in Redditi PF
Per inserire i dati dei collaboratori/coadiuvanti dell'impresa cliccare
sul bottone (i dati dei collaboratori/coadiuvanti vengono
trasferiti dalle dichiarazioni dei collaboratori/coadiuvanti, vedi procedura
operativa riportata nelle pagine seguenti o sul quadro Contributi IVS
).
Note:
Nel caso in cui in uscita dalla dichiarazione viene visualizzato il messaggio:
"Verificare quadro RR: N. quadri Contributi. IVS (n.) <> da n. quadri RR presenti (n.)"
è necessario controllare la presenza dei quadri RR e del quadro Contributi IVS, in particolare potrebbe significare che sono stati inseriti due quadri RR o è stato modificato il Codice sede Inps e/o Azienda nel quadro Contributi IVS dopo aver già inserito un quadro RR con codici diversi.
L'utente deve cancellare il quadro RR che non interessa (verificare eventuali dati dei collaboratori/coadiuvanti presenti sul quadro RR prima di cancellarlo; potrebbe essere errato il codice sede Inps/Azienda sul quadro Contributi IVS e quindi non va cancellato questo quadro RR ma deve essere variato il quadro Contributi IVS e cancellato l'altro quadro RR).
Nei casi in cui l'attività cessata, riprende nel medesimo anno d'imposta, se l'INPS non ha attribuito un codice aziendale diverso, è necessario compilare un solo Quadro RR.
Nelle Istruzioni Ministeriali è specificato che la compilazione di due diversi Quadri RR deve essere eseguita solo se viene assegnato dall'INPS un nuovo codice azienda.
"SEZIONE I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
... Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda."
Nei casi in cui durante l'anno siano presenti più Tipo riduzioni (esempio riduzione A per gli ultrasessantacinquenni e la riduzione C per i Lavoratori in regime forfettario, dal quadro Contributi IVS verranno creati 2 righi per il quadro RR, il primo con Tipo riduzione C e il secondo con Tipo riduzione A, dove viene esposto solo il periodo della riduzione per il Tipo A, In presenza di più Tipo riduzioni, verrà calcolata solo quella relativa al 35% per i regimi forfettari, come indicato nella circolare Circolare INPS n. 35 del 19 Febbraio 2016
Circolare INPS n. 35 del 19 Febbraio 2016
OGGETTO: Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
..
2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.
Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l’esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
Debiti/crediti IVS Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui art. 2, c. 26, L. 335/95
I dati vengono trasferiti nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA prelevandoli dal quadro RR; la compensazione dei crediti/debiti IVS (titolare e collaboratori/coadiuvanti) viene effettuata nel Mod. F24 come da Circolare Inps 14 giugno 1999, n. 131 e Circolare Inps n. 87 del 3 maggio 2002:
"Omissis
Dal corrente anno, infatti, le somme a credito del contribuente possono essere solamente compensate nel modello F24 o chieste a rimborso.
In caso di compensazione nessuna comunicazione e' dovuta alla sede dell'INPS, in quanto l'Istituto rilevera' direttamente le predette operazioni dai dati del modello F24.
Omissis"
La compilazione del quadro RR sezione
I avviene compilando il prospetto Contribuzione IVS ..
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il calcolo del contributo IVS viene eseguito nel quadro Contributi IVS (Circolare INPS n. 14 del 02/02/2010 e Circolare INPS n. 73 del 14/06/2010).
Nel caso in cui si tratta del collaboratore/coadiuvante/coadiutore non vengono riportati i dati su questo quadro in quanto il soggetto non è tenuto alla compilazione del Quadro RR ma viene eseguito il riporto dei dati nel quadro RR della dichiarazione del titolare (vedi procedura operativa riportata nelle pagine seguenti o sul quadro Contributi I.V.S. ).
Cliccare sul bottone per accedere al quadro Contributi
IVS dove viene eseguito il calcolo dei contributi IVS relativi al titolare.
I dati del rigo RR1, RR2 sezione "Dati generali della singola posizione contributiva" e "Contributo sul reddito minimale" vengono riportati automaticamente dal quadro Contributi IVS.
SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI (INPS)
Nota: In caso di compensazione nessuna comunicazione è dovuta alla sede INPS, in quanto l'Istituto rileverà direttamente le predette operazioni dai dati del Modello F24".
Tipologia iscritto
Viene indicato il codice 1 in quanto il rigo RR1 è relativo al Titolare.
Titolare non attivo
La casella deve essere barrata nel caso in cui il titolare sia iscritto alla gestione quale titolare non attivo per l'anno 2017 (vedi esempio Farmacista) con familiari che collaborano all'attività dell'impresa, i quali devono versare i contributi IVS.
In presenza della barratura per il titolare non saranno calcolati i contributi da versare.
Vengono azzerati i campi da 10 a 36.
Soggetto iscritto
Periodo in cui il soggetto risulta iscritto alla gestione commercianti e/o artigiani, l'informazione viene utilizzata per effettuare o meno il calcolo degli acconti:
nel 2017 e 2018
fino al 2017
dal 2018
Codice soggetto
Codice per l'individuazione del soggetto per il quale vengono versati i contributi (10 per il titolare).
Viene utilizzato per determinare il codice INPS da stampare nel Mod. F24.
Codice azienda INPS col. 1
Codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici, il primo carattere numerico deve assumere il valore 1 o 2), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce Cod. azienda.
Attività particolari col. 2
1 - attività di affittacamere, nel caso in cui il soggetto svolga l'attività di affittacamere;
2 - produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nel caso in cui il soggetto svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Quota di partecipazione col. 3
Il campo è riservato ai soci lavoratori di s.r.l., indicare la parte del reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Dal quadro Contributi IVS viene riportata la differenza fra il campo Quota di utile per soci S.R.L. e il campo Quota di perdite per soci S.R.L.
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice INPS col. 2
Codice INPS di 17 caratteri relativo all'anno 2017 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel Mod. F24 per i versamenti eccedenti il minimale, indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, in corrispondenza della riga Saldo nella colonna Codice Inps.
Reddito impresa (o perdita) col. 3
Totale dei redditi d'impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2017, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di Srl.
Deve essere indicato anche nel caso di importo negativo (perdita d'impresa).
Il titolare dell'impresa (se socio di Srl) deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e pertanto l'importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell'importo indicato nella colonna "Quota di partecipazione soci di Srl".
Periodo imposizione contributiva DAL/AL col. 4/5
Periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2017 indicandone l'inizio (Dal) e la fine (Al) - (es. per l'intero anno indicare da 01 a 12; in caso di decorrenza dal mese di maggio indicare da 05 a 12).
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 col. 6
La casella barrata indica lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 che si iscrivono dal 01/01/96 o successivamente, viene applicato il limite di reddito massimo imponibile:
Limite 2017 = Euro 100.324,00
Limite 2018 = Euro 101.427,00
Tipo riduzione col. 7
Art. 59, c.15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
Art. 1, c.7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni;
Lavoratore in regime forfetario che aderisce alle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre2015, n. 208
Circolare INPS n. 35 del 19 Febbraio 2016
OGGETTO: Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
..
2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.
Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l'esclusione di alcuni benefici contributivi in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
Periodo riduzione DAL/AL col. 8/9
Periodo per il quale spetta la riduzione relativa al 2017 indicandone l'inizio (Dal) e la fine (Al) - (es. per l'intero anno indicare da 01 a 12; in caso di decorrenza dal mese di maggio indicare da 05 a 12).
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
Nel caso in cui sia compilato il campo Attività particolari la sezione risulterà azzerata in quanto coloro che svolgono attività di affittacamere oppure i produttori di assicurazione di terzo e quarto grado non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 22 (vedi Istruzioni ministeriali).
Reddito minimale col. 10
Reddito minimale.
Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale col. 11
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale.
Contributo maternità col. 12
Contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili.
Quote associative e oneri accessori col. 13
Importi relativi alle quote associative e ad eventuali oneri accessori.
Modificare manualmente l'importo se la quota associativa relativa al 2017 è diversa da quella prevista per il 2016.
Totale contributo dovuto su minimale
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale col. 11+ contributo maternità col. 12+ Quote associative e oneri accessori col. 13
Il campo non viene stampato sul modello.
Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione col. 14
Totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello REDDITI 2018.
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 col. 15
Ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del mod. F24 con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.
Contributo a debito sul reddito minimale col. 16
Risultato della seguente operazione se risultato è maggiore o uguale a zero:
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale col. 11+ Contributo maternità col. 12+ Quote associative e oneri accessori col. 13 - Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione col. 14 - Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 col. 15
Contributo a credito sul reddito minimale col. 17
Risultato della seguente operazione se il risultato è minore di zero:
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale col. 11+ Contributo maternità col. 12+ Quote associative e oneri accessori col. 13 - Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione col. 14 - Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 col. 15
Credito di cui si richiede il rimborso col. 18
Credito di col. 17 richiesto a rimborso.
Credito da utilizzare in compensazione col. 19
Viene riportato il credito di col. 17 diminuito di un eventuale importo chiesto a rimborso presente nel campo 18.
Credito del precedente anno col. 20
Credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente.
Viene convertito l'importo presente nella colonna 19, del rigo riferito allo stesso soggetto, presente nel quadro RR del Modello Redditi PF-2017.
Credito del precedente anno compensato nel mod. F24 col. 21
Parte del credito già esposto a colonna 20 e compensato nel modello F24.
N. rata minimale (per trasferimento in F24)
Per il debito o il credito relativo ai contributi previdenziali sul reddito minimale, indicare il codice della rata alla quale il debito i il credito si riferisce (1, 2, 3 o 4).
Se il numero della rata non è individuabile, indicare "0" (in base alla Circolare INPS n. 259 del 1998).
Viene utilizzato esclusivamente per il trasferimento del debito o del credito sul reddito minimale 2017, nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA è necessario per la costruzione del codice matricola INPS.
"Circolare INPS n. 120 del 12/06/2015
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, selezionando dall'opzione Elenco di tutti i servizi l'applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate quindi Compensazione contributiva o Rimborso.
L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2015 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri),, se il credito è evidenziato nella colonna 21 o 34 del Quadro RR.
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2013 ovvero il 2014, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare."
Altri dati per trasferimento in F24 del credito sul reddito minimale
In base alla Circolare dell'INPS n. 120 del 12/06/2015 (punto 5) il credito risultante dal quadro RR, che viene pertanto in compensazione, nel modello F24 deve essere sposto separatamente:
il credito dell'anno precedente del campo 20 al netto del campo 21), con anno di riferimento "2016";
il credito che emerge dalla dichiarazione 2018, con anno di riferimento "2017".
In questa sezione viene riportato in automatico la parte di credito relativo all'anno precedente e la parte di credito derivante dalla dichiarazione Redditi PF 2018 che verranno trasferiti nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA, nel quadro "Crediti".
Verranno riportati due crediti, ciascuno con il proprio anno di riferimento.
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Reddito eccedente il minimale col. 23
Reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 76.872,00.
Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede minimale col. 24
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.
Contributo maternità col. 25
Contributo per le prestazioni di maternità solo per coloro che svolgono l'attività particolari di affittacamere (codice 1) o produttore di assicurazione di terzo o quarto gruppo (codice 2) .
Contributi versati sul reddito che eccede il minimale col. 26
Totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale (I Acconto versato 2017 e II Acconto versato 2017).
Coloro che svolgono l'attività particolari di affittacamere (codice 1) o produttore di assicurazione di terzo o quarto gruppo (codice 2) devono indicare anche l'importo versato per il contributo di maternità.
Contr. vers. sul reddito ecc. il minimale con scad. succ. alla presentazione della dich. col. 27
Indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti allatto di presentazione del mod. REDDITI PF-2018.
Contributi compensati con crediti prev. senza espos. nel mod. F24 col. 28
Ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale col. 29
Importo determinato da:
Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale col. 24” Contributo maternità col. 25 - Contributi versati sul reddito che eccede il minimale col. 26 - Contr. vers. sul reddito ecc.il minimale con scad. succ. alla presentazione della dich. col. 27 - Contributi compensati con crediti prev. senza espos. nel mod. F24 col. 28 (se il risultato è maggiore o uguale a zero).
Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale col. 30
Importo determinato da:
Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale col. 24” Contributo maternità col. 25 - Contributi versati sul reddito che eccede il minimale col. 26 - Contr. vers. sul reddito ecc.il minimale con scad. succ. alla presentazione della dich. col. 27 - Contributi compensati con crediti prev. senza espos. nel mod. F24 col. 28 (se il risultato è negativo).
Eccedenza di versamento a saldo col. 31
Indicare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
Rimborso col. 32
Indicare la parte del credito che deve essere chiesta a rimborso.
Compensazione col 33
Viene riportata colonna 30 + la colonna 31 diminuita dell'eventuale credito chiesto a rimborso .
Credito del precedente anno col. 34
Credito emergente dalla singola posizione contributiva dell’anno precedente e riferito al reddito eccedente il minimale.
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 col. 35
Indicare la parte del credito già esposto a colonna 34 e compensato nel mod. F24.
Residuo a rimborso o in autoconguaglio col. 36
Credito residuo a rimborso o in autoconguaglio risultante dalla differenza tra colonna 34 - Credito anno precedente e la colonna 35 - Credito anno precedente F24.
Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’inps);
Altri dati per trasferimento in F24 del credito sul reddito eccedente il minimale
In base alla Circolare dell'INPS n. 120 del 12/06/2015 (punto 5) il credito risultante dal quadro RR, che viene pertanto in compensazione, nel modello F24 deve essere sposto separatamente:
il credito dell'anno precedente del campo 34 al netto del credito del campo 35), con anno di riferimenti "2016";
il credito che emerge dalla dichiarazione 2018, con anno di riferimento " 2017".
In questa sezione viene riportato in automatico la parte di credito relativo all'anno precedente e la parte di credito derivante dalla dichiarazione Redditi PF 2018 che verranno trasferiti nella procedura F24-F23 e Comunicazione IVA, nel quadro "Crediti".
Verranno riportati due crediti, ciascuno con il proprio anno di riferimento.
Cliccare sul bottone per inserire i righi successivi a
RR2 (se necessari).
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A DEBITO O A CREDITO
I dati riportati nella colonna "Collaboratori" sono il risultato
della somma degli inserimenti effettuati nei righi successivi a RR2 .
Circolare Inps 14 giugno 1999, n. 131
Omissis
Dal corrente anno, infatti, le somme a credito del contribuente possono essere solamente compensate nel modello F24 o chieste a rimborso.
In caso di compensazione nessuna comunicazione e' dovuta alla sede dell'INPS, in quanto l'Istituto rilevera' direttamente le predette operazioni dai dati del modello F24.
Omissis
Utilizzo credito
Selezionare il codice che richiama la modalità in cui si sceglie di utilizzare il credito:
In F24 per tutte le imposte;
In F24 solo per Redditi;
In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte
In F24 compensazione IVS su IVS
Il credito IVS in compensazione verrà utilizzato solo per il debito IVS; la compensazione verrà gestita nella procedura Versamenti F24.
La compensazione IVS su IVS è valida per il titolare e per i collaboratori.
ACCONTI 2018
Periodo acconti - Da
Periodo di riferimento Anno 2018 DA nella forma MM.
Dato trasferito dal quadro Contributi IVS.
Viene utilizzato per il trasferimento nella procedura F24 dei versamenti relativi agli acconti 2018 (viene trasferito nel periodo di riferimento).
Periodo acconti - A
Periodo di riferimento Anno 2018 A nella forma MM.
Dato trasferito dal quadro Contributi IVS.
Viene utilizzato per il trasferimento nella procedura F24 dei versamenti relativi agli acconti 2018 (viene trasferito nel periodo di riferimento).
Circolare INPS n. 63 del 27/03/2002
.... Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere allarrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, larrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, larrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama lattenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nellipotesi in cui limporto sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). ...
Procedura operativa per soggetto che durante l'anno si cancella e successivamente si riscrive all'Inps con lo stesso codice azienda e la stessa posizione contributiva
Posizionarsi nel quadro Contributi IVS
;
creare un solo quadro Contributi IVS impostando nel campo "Periodo imposizione contributiva"
il totale dei mesi in cui il soggetto risulta iscritto (es. se il soggetto
è risultato iscritto per i primi 2 mesi e per gli ultimi 6 mesi dell'anno,
nel "Periodo imposizione contributivi" indicare dal 01 al 08);
posizionarsi nel rigo RR3 (cliccare sul bottone
);
barrare la casella "La casella deve essere barrata se l'inserimento è relativo al secondo rigo con Tipo riduzione <>"C" e compilare il secondo periodo per cui il soggetto è risultato iscritto ed il codice fiscale del soggetto iscritto.
posizionarsi nel quadro RR ed impostare la voce "Automatismi disattivi";
modificare il periodo nel rigo RR2 indicando il primo periodo in cui il soggetto è risultato iscritto (01-02);
lasciare impostati i valori calcolati dalla procedura in quanto deve essere esposto il totale del periodo per il quale il soggetto è stato iscritto;
SEZIONE II - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ART. 2, C. 26, L. 335/95
I dati vengono riportati dal quadro
Cliccare sul bottone per accedere alla compilazione del
prospetto Calcolo dei Contributi dovuti da liberi professionisti.
Sede Inps
Codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva.
Soggetto iscritto
Periodo in cui il soggetto risulta iscritto alla gestione, l'informazione viene utilizzata per effettuare o meno il calcolo degli acconti:
nel 2017 e 2018
fino al 2017, in questa condizione non vengono calcolati gli acconti
Codice (col. 1, 3, 5, 7 e 9)
Codice che contraddistingue il reddito percepito.
Indicare:
1 per i redditi da lavoro autonomo (quadro RE, RH, LM e/o RL26 codice 2)
2 per redditi relativi agli amministratori locali (art. 1 DM 25/05/01)
3 per i redditi relativi a Parasubordinati, redditi soggetti a gestione separata e denunciati con EMENS
4 Redditi che non sono base imponibile fiscale ma con obbligo contributivo
5 Redditi di lavoro autonomo sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale
Reddito (col. 2, 4, 6, 8 e 10)
Indicare il reddito relativo al codice indicato nel campo precedente.
Imponibile (col. 11)
Reddito imponibile sul quale calcolare il contributo, eventualmente ridotto della quota forfetaria degli amministratori locali (art. 1 DM 25/05/2001).
Periodo (col. 12 e 13)
Periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma Da (MM) A (MM).
Aliquota (col. 14)
Aliquota applicata.
A - 24%
B - 25,72%
Contributo dovuto (col. 15)
Contributo dovuto (reddito imponibile x aliquota applicata).
Acconto versato (col. 16)
Vengono riportati gli acconti versati.
RR6 Totali - Contributo dovuto (col. 1)
Differenza degli importi presenti nella colonna 15 "Contributo dovuto" e del campo 17 "Contributo sospeso" di tutti i righi compilati.
RR6 - Totali - Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 (col. 2)
Indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato. Si fa presente che come precisato nella circolare INPS n. 88 del 7 giugno 2013, il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2016; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2016, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (Autoconguaglio).
L'importo indicato in questa colonna non può essere superiore all'importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7;
RR6 Totali - acconti versati (col. 3)
Somma degli importi presenti nella colonna "Acconto versato".
RR7 Contributo a debito
Viene riportato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:
RR6 Totali Contributo dovuto col. 1 - RR6 Totali Acconto versato col. 3.
RR8 Contributo a credito (col. 1)
Viene riportato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:
RR6 Totali Contributo dovuto col. 1 - RR6 Totali Acconto versato col. 3.
RR8 Rimborso col. 3
Parte del credito che deve essere chiesto a rimborso.
In presenza di un credito del 2016 è necessario considerare quanto indicato nella circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015:
5. La compensazione
Al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014.
&&..
5.2 Liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, selezionando dall'opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso.
"Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all'anno 2014 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio".
Per questo motivo, la parte del suddetto credito che non è già stato utilizzato in compensazione, deve essere chiesto a rimborso o utilizzato in autoconguaglio (compensazione con debiti contributivi ma senza l'utilizzo dell'F24).
RR8 In Compensazione col. 4
Contributo a credito diminuito del credito chiesto a rimborso
RR8 Credito del precedente anno col. 5
Indicare il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione (rigo RR8 colonna 4 del quadro RR del modello Redditi 2017 PF).
RR8 Credito anno precedente di cui compensato in F24 col. 6
Credito di colonna 3 compensato nel modello F24.
RR8 Residuo a rimborso a in autoconguaglio col. 7
Viene riportato il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 5 e colonna 6.
Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’inps).
Utilizzo credito
Selezionare il codice che richiama la modalità in cui si sceglie di utilizzare il credito:
In F24 per tutte le imposte
In F24 solo per Redditi
In F24 prioritariamente per Redditi e residuo altre imposte
In F24 compensazione solo con contr. Professionisti
Il credito del contributo Professionisti in compensazione verrà utilizzato solo per il debito del contributo Professionisti; la compensazione verrà gestita nella procedura Versamenti F24.
La compensazione solo con contr. Professionisti è valida per il titolare e per i collaboratori.
Il credito viene utilizzato per diminuire gli importi degli acconti 2016.
CALCOLO ACCONTI 2018
Gli acconti vengono azzerati se ne campo Soggetto iscritto è riportato il valore "Fino al 2017".
Importo soggetto
Se Reddito imponibile <= massimale contributivo 2018 (euro 101.427,00) presente in Tabella di calcolo "IVS".
Importo soggetto = Reddito imponibile - Importo relativo agli amministratori (se presente) x 24% (percentuale presente in Tabella di Calcolo "IVS") se Tipo = "24%" oppure se sull'ultimo rigo compilato è presente aliquota del
24%)
Importo soggetto = Reddito imponibile - Importo relativo agli amministratori (se presente) x 25,72% (percentuale presente in Tabella di calcolo "IVS") se Tipo = "25,72%" oppure se nell'ultimo rigo compilato è presente aliquota del 25,72%.
Se Reddito imponibile > massimale contributivo 2018 (euro 101.427,00) presente in Tabella di calcolo "IVS"
Importo soggetto = Massimale contributivo 2018 x 24 % (percentuale presente in Tabella di Calcolo "IVS") se Tipo = "24%" oppure se nell'ultimo rigo compilato è presente aliquota del 24%
Importo soggetto = Massimale contributivo 2018 x 25,72% (percentuale presente in Tabella di calcolo "IVS") se Tipo = "25,72%" oppure se nell'ultimo rigo compilato è presente aliquota del 25,72%
Acconto totale
I Acconto + II Acconto
Periodo acconti - Da / A
Periodo di riferimento anno DA nella forma MM; periodo di riferimento anno A nella forma MM.
Viene utilizzato solo per il trasferimento nella procedura F24 dei versamenti relativi agli acconti 2018 (viene trasferito nel periodo di riferimento).
I Acconto
Importo soggetto x 40%
II Acconto
Importo soggetto x 40%
I Rata da versare = I rata dovuta
II Rata da versare
Acconto totale - I rata da versare
SEZIONE III CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG)
La sezione va compilata dai geometri che esercitano in forma individuale la professione, ovvero che esercitino in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l'attività ingegneristica che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra.
La sezione deve essere compilata per determinare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per la quota che eccede il contributo minimale dovuto alla medesima Cassa nelle forme da questa previste.
Rigo RR13 - Matricola
Indicare il numero di matricola del libero professionista.
Il numero di matricola deve essere costituito dai primi 6 caratteri numerici e dal settimo carattere alfabetico (es. 123456A).
Non trasferire in F24
Barrare la casella se il soggetto non vuole eseguire il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri tramite modello F24, ma vuole usufruire delle modalità di rateizzazione direttamente dall'area riservata del sito web della Cipag, come previsto dalle istruzioni fornite dal Cipag.
In questo caso i contributi relativi alla Cipag non vengono riportati nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Gli iscritti tenuti alla presentazione di Redditi PF per adempiere agli obblighi contributivi per l'anno 2018 possono scegliere tra le due seguenti modalità alternative:
come per gli anni precedenti, effettuare il pagamento tramite delega F24 Accise secondo le scadenze e le dilazioni previste dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dirette, compensando eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta;
usufruendo di un'importante agevolazione, sperimentata già dal 2015, che prevede la possibilità di determinare direttamente nell'area riservata del sito Web della Cipag, inserendo i dati reddituali, i contributi dovuti e quindi rateizzare in 10 rate di importo uguale con un interesse pari al 4% annuo, con la prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e l'ultima il 27 giugno 2019. In tal caso il versamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso domiciliato o carta di credito. Questa modalità non consente di avvalersi della possibilità di compensare eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta. Utilizzando questa funzione verrà visualizzata la contribuzione dovuta nell'anno 2018 indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi per il precedente anno 2017.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Rigo RR14 col. 1/3/5/7/1 (mod. 2)/3 (mod. 2)/5 (mod. 2) Posizione giuridica
Indicare la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato:
IO (iscritto obbligatorio)
P (pensionato attivo)
PL (pensionato di invalidità)
N1 ( nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività)
N2 ( nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni che si trovano nei successivi 3 anni dopo il primo biennio)
C (geometra IO o P o PL cancellato)
C1 (geometra N1 cancellato)
C2 (geometra N2 cancellato)
NOTE:
I codici IO, P, "PL", N1 e N2 devono essere utilizzati per i soggetti che nel 2018 risultano ancora iscritti alla CIPAG.
I codici C, C1 e C2 devono essere utilizzati per i soggetti iscritti almeno un mese nel 2017 e che nel 2018 non sono più iscritti alla CIPAG.
I codici IO, P, "PL", N1 e N2 ed i codici C, C1 e C2 non possono coesistere per lo stesso soggetto (vedi punti 1 e 2) in quanto, per i soggetti cancellati nel 2018, aventi i codici C, C1 e C2, l'importo di colonna 13 dovrà essere versato con codice tributo GE81 mentre, per i soggetti ancora iscritti nel 2017 aventi i codici IO, P, "PL", N1 e N2, l'importo di colonna 13 dovrà essere versato con codice tributo GE11
Rigo RR14 col. 2/4/6/8/2 (mod. 2) /4 (mod. 2) /6 (mod. 2) - Mesi
Indicare il numero di mesi per i quali viene ricoperta la posizione giuridica indicata nella relativa col. 1/3/5/7/1 (mod. 2) /3 (mod. 2) /5 (mod. 2).
Il campo Mesi viene azzerato se assente il relativo campo Posizione giuridica.
NOTE:
Compilare le colonne da 3 a 5 (mod. 2) 8 solo se nello stesso anno è variata la posizione giuridica.
Le colonne 1,3,5, e 7, 1 (mod. 2), 3 (mod. 2) e 5 (mod. 2) del campo Posizione giuridica e le colonne 2,4,6, e 8, 2 (mod. 2), 4 (mod. 2) e 6 (mod. 2)del campo Mesi sono presenti sia sul rigo RR14, sia sul rigo RR15 in quanto la compilazione di tali campi può essere diversa per la determinazione dei due contributi (contributo soggettivo di RR14, contributo integrativo di RR15).
La contribuzione dovuta, sia minima che a conguaglio, varia in funzione della posizione giuridica rivestita ed è frazionata in mesi, con l'obbligo di assoggettamento a contribuzione dell'intero reddito/volume d'affari professionale, anche qualora l'iscrizione alla Cassa non abbia riguardato l'intero anno.
Non devono essere confuse, infatti, le posizioni utilizzate per il calcolo dei contributi sul modello REDDITI con le reali posizioni giuridiche iscrittive. Ad esempio, un geometra iscritto obbligatorio alla CIPAG dal 1 gennaio al 31 maggio del 2017 e poi cancellato fino al termine dell'anno 2018 avrà posizione giuridica iscrittiva pari a IO/1 per 5 mesi e CA/1 per 7 mesi, mentre la posizione da inserire nel rigo 14 della sezione III - quadro RR sarò pari a IO per 12 mesi.
Base imponibile col. 9
Se il campo calcolo presente prima del campo = Automatico
Base imponibile col. 9 = RE + RH + LM + RL.
I campi RE, RH, "LM ", RL" sono presenti nel quadro RN sezione Schema riepilogativo redditi e ritenute Dati per determinazione contributo soggettivo (rigo RR14) Quadro RR sezione III".
RE = se nel quadro RE il campo Soggetto contributo = Cassa geometri
viene riportato RE21 col. 2;
RH = viene riportato il campo Cassa Geometri presente nel quadro RH
LM = viene riportato il campo Cassa Geometri presente nel quadro LM solo se è positivo per la sezione I + LM34 Cassa geometri
RL = viene riportato somma di RL1 col. 2 (reddito)
Se il campo calcolo presente prima del campo = Manuale
Indicare manualmente il valore della Base imponibile sul quale calcolare il contributo soggettivo.
Contributo soggettivo dovuto
Il contributo dovuto viene calcolato in automatico in base alla aliquote previste per le diverse posizioni giuridiche.
In base all'importo del campo Base imponibile col. 9, viene utilizzata l'aliquota presente nella colonna fino a 152.650,00 della Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG, oppure l'aliquota presente nella colonna oltre 152.650,00 della Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG.
Se la Base imponibile è maggiore del limite 152.650,00 per calcolare il contributo viene utilizzato il limite.
Se la Base imponibile è minore o uguale del limite 152.650,00 per calcolare il contributo viene utilizzata la Base imponibile.
Contributo soggettivo dovuto IO
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2) 4 esiste una posizione giuridica IO (iscritto obbligatorio).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica IO presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (15%).
Contributo soggettivo dovuto P
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2)4 esiste una posizione giuridica P (pensionato attivo).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica P presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (15%).
Contributo soggettivo dovuto PL
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2)4 esiste una posizione giuridica PL (pensionato di invalidità).
Per il calcolo del campo viene utilizzata laliquota per la posizione giuridica P presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (15%).
Contributo soggettivo dovuto N1
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2)4 esiste una posizione giuridica N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica N1 presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (3,750%).
Contributo soggettivo dovuto N2
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2)4 esiste una posizione giuridica N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio di attività).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica N2 presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (7,50 %).
Contributo soggettivo dovuto C
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2) esiste una posizione giuridica C (geometra IO o P o PL cancellato).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica C presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (15%).
Contributo soggettivo dovuto C1
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2) esiste una posizione giuridica C1 (geometra N1 cancellato).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica C1 presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (3,750%).
Contributo soggettivo dovuto C2
Viene calcolato se nelle colonne 1 o 3 o 5 o 7 o 1 (mod. 2) o 3 (mod. 2) o 5 (mod. 2) esiste una posizione giuridica C2 (geometra N2 cancellato).
Per il calcolo del campo viene utilizzata l'aliquota per la posizione giuridica C2 presente nella Tabella calcolo IVS nella sezione CIPAG (7,750%).
Contributo soggettivo dovuto col. 10
Viene riportata la somma dei campi Contributo dovuto IO, Contributo dovuto P, Contributo dovuto PL,Contributo dovuto N1, Contributo dovuto N2, Contributo dovuto C, Contributo dovuto C1 e Contributo dovuto C2.
Contributo da detrarre col. 11
Indicare il contributo soggettivo da detrarre comunicato dalla cassa attraverso il fac simile della Sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2018.
Contributo minimo
Viene calcolato dalla procedura:
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica IO = (3.250* Mesi) / 12
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica P = (3.250* Mesi) / 12
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica PL = (1.625* Mesi) / 12
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica NI = (812,50* Mesi) / 12
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica N2 = (1.625* Mesi) / 12
Nel caso di dichiarazione relativa a redditi prodotti nell'anno di cancellazione (nel campo Posizione giuridica sono presenti i codici C o C1 o C2), non sono dovuti i relativi contributi minimi per il 2018.
Contributo a debito col. 12
Contributo soggettivo minimo posizione giuridica IO + Contributo soggettivo minimo posizione giuridica P + Contributo soggettivo minimo posizione giuridica PL+ Contributo soggettivo minimo posizione giuridica N1 + Contributo soggettivo minimo posizione giuridica N2.
Attenzione:
Verificare il fac simile della sezione III del quadro RR del modello
Redditi PF 2018 inviato dalla cassa geometri, se colonna 12 del rigo RR14
è diversa rispetto a quanto calcolato in automatico dalla procedura, è
necessario impostare "Manuale" e inserire l'importo
presente sul fac simile.
Contributo a debito che eccede il minimale col. 13
Contributo soggettivo dovuto col. 10 Contributo da detrarre col. 11 Contributo minimo col. 12.
L'importo non può essere negativo.
Contributo maternità col. 14
Contributo di maternità da versare, viene determinato in euro 12,00 solo se il soggetto risulta ancora iscritto alla CIPAG nel 2018 (nel campo Posizione giuridica sono presenti i codici IO, P, "PL", N1 e N2.
Nel caso di dichiarazione relativa a redditi prodotti nell'anno di cancellazione (nel campo Posizione giuridica sono presenti i codici C o C1 o C2), non è dovuto il relativo contributo di maternità.
Attenzione:
Verificare il fac simile della sezione III del quadro RR del modello
Redditi PF 2018 inviato dalla cassa geometri, se colonna 14 del rigo RR14
è diversa rispetto a quanto calcolato in automatico dalla procedura, è
necessario impostare "Manuale" e inserire l'importo
presente sul fac simile.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Rigo RR15 col. 1/3/5/7 Posizione giuridica
Indicare la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato:
IO (iscritto obbligatorio)
P (pensionato attivo)
PL (pensionato di invalidità)
N1 ( nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività)
N2 ( nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni che si trovano nei successivi 3 anni dopo il primo biennio)
Rigo RR15 col. 2/4/6/8 - Mesi
Indicare il numero di mesi per i quali viene ricoperta la posizione giuridica indicata nella relativa col. 1/3/5/7.
Il campo Mesi viene azzerato se assente il relativo campo Posizione giuridica.
NOTA:
Compilare le colonne da 3 a 8 solo se nello stesso anno è variata la posizione giuridica.
Le colonne 1,3,5 e 7 del campo Posizione giuridica e le colonne 2,4,6 e 8 del campo Mesi sono presenti sia sul rigo RR14, sia sul rigo RR15 in quanto la compilazione di tali campi può essere diversa per la determinazione dei due contributi (contributo soggettivo di RR14, contributo integrativo di RR15).
Volume daffari ai fini IVA col. 9
Se il campo calcolo presente prima del campo = Automatico
Volume d'affari ai fini IVA = Volume daffari VE50 + LM
I campi Volume d'affari VE50 e LM sono presenti nel quadro RN sezione Schema riepilogativo redditi e ritenute Dati per determinazione contributo integrativo (RR15) Quadro RR sezione III.
Il campo Volume d'affari VE50 può essere trasferito dalla procedura IVA-2018.
Se campo nel campo precedente = Manuale
Indicare il volume daffari annuo rigo VE50 della dichiarazione IVA.
Istruzioni ministeriali Redditi PF 2018
In questa colonna va indicata, dai professionisti che esercitano in forma associata o in qualità di soci di società tra professionisti, la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione professionale ovvero, in caso di partecipazione a società tra professionisti nella cui compagine figurino anche soci non professionisti, alla quota riproporzionata tra i soli soci iscritti ad Albi professionali. In tali casi il volume d'affari risulta essere pari alla somma del volume d'affari individuale più quello societario.
Il campo LM viene determinato prendendo i valori dal quadro LM.
Per i contribuenti soggetti al regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità viene riportato valore risultante dal quadro LM, rigo LM2.
Per i geometri che applicano il regime forfettario il volume viene riportato il campo LM34 Cassa geometri contributo integrativo;
Volume d'affari PA col. 10
Indicare la quota parte del volume d'affari di cui al campo 9 riferito ad attività effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.
Riaddebito spese comuni PA (primo campo)
il riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti per la parte delle attività effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche indicate nel campo 10
Riaddebito spese comuni PA col. 11
Riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio indicate nel campo precedente, eventualmente ricondotto al limite del campo Volume d'affari PA col. 10.
Volume d'affari privati col. 12
Parte del volume d'affari di cui al campo 9 riferito ad attività effettuate nei confronti di soggetti diversi delle Amministrazioni Pubbliche.
Viene riportata la differenza tra Volume d'affari ai fini IVA col. 9 - Volume d'affari PA col. 10.
Riaddebito spese comuni privati (primo campo)
il riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti per la parte delle attività effettuate nei confronti di soggetti diversi delle Amministrazioni Pubbliche indicate nel campo 12
Riaddebito spese comuni privati col. 13
Riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio indicate nel campo precedente, eventualmente ricondotto al limite del campo Volume d'affari privati col. 12.
Base imponibile PA col. 14
Campo Volume d'affari PA col. 10 Campo Riaddebito spese comuni PA col. 11
Base imponibile privati col. 15
Campo Volume d'affari privati col. 12 Campo Riaddebito spese comuni privati col. 13
Contributo integrativo dovuto col. 16
Se non è compilato il quadro LM, il contributo integrativo dovuto è dato dall'applicazione dell'aliquota del 4% al volume di affari riferito ad attività svolte nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche depurato del 4% e dall'applicazione dell'aliquota del 5% al volume d'affari riferito ad attività svolte nei confronti di soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche depurato del 5%; in pratica il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 14 x 3,8462% + campo 15 x 4,7619; se è compilato il quadro LM, il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 14 x 4% + campo 15 x5%;
Contributo da detrarre col. 17
Indicare il contributo integrativo da detrarre dal contributo dovuto (equivale al contributo integrativo minimo già versato nel 2016) comunicato dalla cassa attraverso il fac simile della sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2017.
Contributo a debito col. 18
Campo Contributo integrativo dovuto col. 16 Campo Contributo da detrarre col. 17 (se il risultato è minore si zero, viene ricondotto a zero)
Contributo minimo - Posizione giuridica IO
(1625* Mesi) / 12
Contributo minimo - Posizione giuridica P
(1625* Mesi) / 12
Contributo minimo - Posizione giuridica PL
(1625* Mesi) / 12
Contributo minimo col. 19
Campo Posizione giuridica IO + Posizione giuridica P+ Posizione giuridica PL
Attenzione:
Verificare il fac simile della sezione III del
quadro RR del modello Redditi PF 2018 inviato dalla cassa geometri, se
colonna 19 del rigo RR15 è diversa rispetto a quanto calcolato in automatico
dalla procedura, è necessario impostare "Manuale" e inserire l'importo presente sul fac simile.
Se il calcolo di RR15 col. 19 è manuale e il contributo minimo è assente, nell'elenco dei messaggi verrà visualizzato il seguente messaggio: RR15 col. 19 con calcolo manuale (ignorare se il contributo minimo non è dovuto).
In tal caso è necessario verificare quanto indicato sul fac simile inviato dalla CIPAG:
se sul fac simile RR15 col. 19 è assente, il contributo minimo non è dovuto ed è necessario ignorare il messaggio;
se sul fac simile RR15 col. 19 è presente, il contributo minimo è dovuto ed è necessario impostare il calcolo automatico per riportare il contributo minimo in automatico.
RATE FISSE SUL REDDITO MINIMALE PER L'ANNO 2018 (da compilare solo per trasferimento in F24)
La sezione deve essere compilata solo per trasferire le rate sul minimale per l'anno 2018 nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA.
La contribuzione sul reddito minimale è suddivisa in quattro rate da versare entro il 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 18 febbraio da parte del titolare (anche per la parte dei collaboratori).
Attenzione:
E' consigliabile effettuare il trasferimento solo delle rate successive alla prima (successive al 2018/05).
Se viene eseguito il trasferimento anche per la rata con scadenza a maggio (2018/05) prima che la dichiarazione sia stata completata (Dichiarazione chiusa) è necessario eseguire il trasferimento in F24 dal Menù Utilità dalla procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA (Trasferimenti Versamenti - Da Redditi/Iva), impostando la barratura "Trasferimento solo rate fisse sul minimale per l'anno 2018".
In questo caso il trasferimento viene eseguito anche se la dichiarazione di Redditi PF non è ha la barratura "Dichiarazione chiusa" e non vengono trasferiti tutti gli altri debiti e crediti risultanti dalla dichiarazione.
Se viene eseguito il trasferimento in linea cliccando su presente nella sezione Altri comandi, vengono riportati nella
procedura F24, anche eventuali crediti relativi alla dichiarazione precedente
non definitivi (perchè potrebbero essere utilizzati nella dichiarazione),
e potrebbero essere utilizzati in compensazione.
In questi casi è consigliabile, dopo aver eseguito il trasferimento, cancellare gli eventuali crediti riportati in F24 (nel quadro crediti, Ctrl C).
Calcolo:
Il presente campo viene convertito dalla dichiarazione di Redditi PF-2017 è necessario indicare il valore "Automatismi attivi" oppure "No trasferimento in F24" per eseguire il calcolo della rata.
Impostare "Automatismi attivi" nel campo "Calcolo" per compilare in automatico la sezione "Rate fisse al reddito minimale per l'anno 2018".
Impostare "No trasferimento. in F24" nel campo "Calcolo" per eseguire il calcolo delle rate fisse del 2018, ma non per trasferirle nella procedura F24.
Impostare "Automatismi disattivi" per indicare manualmente l'importo delle rate fisse sul minimale.
Nota:
Il calcolo delle rate fisse sul minimale per il 2018 viene eseguito nel quadro "Contributi I.V.S" del titolare e dei rispettivi collaboratori/coadiuvanti e nel quadro RR vengono riportate in automatico i campi "Totale contributo su minimale per titolare" e "Totale contributo su minimale per collaboratori", sui quali poi verranno determinate le rate.
Totale contributo su minimale per titolare
Viene riportato dal quadro Contributi IVS. il totale del contributo dovuto sul reddito minimale per l'anno 2018, calcolato nella sezione "Rate fisse sul reddito minimale per l'anno 2018", in base ai dati relativi al 2018.
di cui quota associative
Viene riportato dal quadro Contributi IVS. il valore della quota associativa per l'anno 2018, indicato nella sezione "Rate fisse sul reddito minimale per l'anno 2018"
Totale contributo su minimale per i collaboratori
Viene riportato dal quadro Contributi IVS. dei collaboratori/coadiuvanti (vedi paragrafo "Trasferimento dal quadro Contributi IVS - Riporto dati collaboratori") il totale del contributo dovuto sul reddito minimale per il 2018 (somma di tutti i collaboratori)
Totale contributo sul minimale per l'anno 2018
Somma del contributo dovuto sul minimale per il 2018 del titolare e dei collaboratori/coadiuvanti (campo "Totale contributo a minimale per titolare" + campo "Totale contributo su minimale per collaboratori").
I Rata (2018/05)
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per l'anno 2018) da versare entro il 16 maggio 2018.
Viene riportata nella procedura F24 con periodo di versamento presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva (2018/05 e con numero versamento "10").
Se la prima rata è già stata versata, impostare "SI" nel campo "Versata", in questo modo non verrà riportata in F24.
II Rata (2018/08)
Viene calcolata in automatico la seconda rata da versare entro il 16 agosto 2018.
Viene riportata nella procedura F24 con periodo di versamento presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva (2018/08 e con numero versamento "10").
III Rata (2018/11)
Viene calcolata in automatico la terza rata da versare entro il 16 novembre 2018.
Viene riportata nella procedura F24 con periodo di versamento presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva (2018/11 e con numero versamento "10").
IV Rata (2019/02)
Viene calcolata in automatico la quarta rata da versare entro il 18 febbraio 2019.
Viene riportata nella procedura F24 con periodo di versamento presente nella tabella "Periodi/Numeri vers. per trasf." presente nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva (2019/02 e con numero versamento "10").
IV rata sul reddito minimale per l'anno 2017 (2018/02)
Viene riportata dalla Conversione da Redditi PF-2017, la IV rata sul reddito minimale per l'anno 2017 (versata con periodo 2018/02).
La rata non viene trasferita nella procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA perchè è già stata pagata.
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP, sul rigo dei contributi previdenziali e assistenziali.
RATE FISSE SUL MINIMALE VERSATE NEL 2018 DA RIPORTARE NEL QUADRO RP DI REDDITI 2019 (AL NETTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA)
I rata Titolare
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS altrimenti viene calcolata dividendo per quattro l'importo presente nel campo Titolare: totale dovuto).
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
II rata Titolare
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS altrimenti viene calcolata dividendo per quattro l'importo presente nel campo Titolare: totale dovuto).
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
III rata Titolare
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS altrimenti viene calcolata dividendo per quattro l'importo presente nel campo Titolare: totale dovuto).
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
IV rata Titolare
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS altrimenti viene calcolata dividendo per quattro l'importo presente nel campo Titolare: totale dovuto).
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel campo "IV rata Titolare sul reddito minimale per l'anno 2018 (2019/02)".
IV rata Titolare sul reddito minimale per l'anno 2017 (2018/02)
Indicare l'importo della quarta rata del contributo dovuto sul minimale al netto della quota associativa.
Dato riportato dalla conversione da Redditi PF 2017.
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
Totale contributo su minimale per collaboratori fiscalmente a carico del titolare
Viene riportato dal quadro Contributi IVS dei collaboratori/coadiuvanti (vedi paragrafo "Trasferimento dal quadro Contributi IVS - Riporto dati collaboratori") il totale del contributo dovuto sul reddito minimale per il 2017 dei collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare, ovvero è barrata la casella Collaboratore fiscalmente a carico del titolare e che non hanno esercitato il Diritto di rivalsa, ovvero nel campo "Esercizio del diritto di rivalsa" del quadro Contributi IVS per il 2017 è presente il valore "Non esercita rivalsa" nel quadro Contributi IVS (somma di tutti i collaboratori).
(di cui quota associativa)
Viene riportato dal quadro Contributi IVS dei collaboratori/coadiuvanti (vedi paragrafo "Trasferimento dal quadro Contributi IVS - Riporto dati collaboratori") il valore presente nel campo Quote associative. del quadro Contributi IVS per il 2017 dei collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare , ovvero è barrata la casella Collaboratore fiscalmente a carico del titolare e che non hanno esercitato il diritto di rivalsa, ovvero nel campo Esercizio del diritto di rivalsa del quadro Contributi IVS per il 2017 è presente il valore Non esercita rivalsa" (somma di tutti i collaboratori).
I rata Collaboratori
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS .
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
II rata Collaboratori
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS .
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
III rata Collaboratori
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS .
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.
IV rata Collaboratori
Viene calcolata in automatico la prima rata (calcolata dividendo per quattro il totale contributo sul minimale per collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare al netto della quota associativa, se viene eseguito il riporto dal quadro Contributi IVS .
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel campo "IV rata Collaboratori sul reddito minimale per l'anno 2019 (2020/02)".
IV rata Collaboratori sul reddito minimale per l'anno 2017 (2018/02)
Indicare l'importo della quarta rata del contributo dovuto sul minimale al netto della quota associata solo per i collaboratori/coadiuvanti fiscalmente a carico del titolare, per i quali non è stato esercitato il diritto di rivalsa.
Dato riportato dalla conversione da Redditi PF 2017.
Verrà utilizzata nella procedura Redditi PF 2019, in conversione da PF 2018 verrà riportata nel quadro RP.