Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Ai soggetti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 o del 25 per cento a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start up innovative oppure di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. Queste ultime operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale indicati all’art.2 comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n.155. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il soggetto di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Provenienza
Il campo viene compilato se la sezione viene trasferita.
da SC-2018
Se la sezione viene trasferita da Redditi SC 2018
da SP-2018 quadro RO sez. II
Se la sezione viene trasferita da Redditi SP 2018
Codice fiscale (col. 1)
Se è stato eseguito un investimento diretto, indicare il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento.
Se è stato eseguito un investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, indicare il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio.
Se è stato eseguito un investimento indiretto mediante una società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative indicare il codice fiscale di detta società.
I contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice, devono indicare il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up.
I contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116, devono indicare il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up.
Tipologia investimento (col. 2)
Investimento Diretto, selezionare il codice 1 se è stato eseguito un investimento diretto
Investimento Indiretto, selezionare il codice 2 se è stato eseguito un investimento indiretto
Investimento Indiretto società di capitali, selezionare il codice 3 se è stato eseguito un investimento indiretto mediante una società di capitali
S.n.c o s.a.s, selezionare il codice 4 se è stato eseguito un investimento in società in nome collettivo oppure in società in accomandita semplice
Tramite società trasparenza (art. 116), selezionare il codice 5 se è stato eseguito un investimento per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116.
Ammontare investimenti (col. 3)
Indicare l’ammontare dell’investimento nella start up.
Codice (col. 4)
Indicare il codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione applicabile.
investimento in start up innovative
investimento effettuato in PMI innovativa
Nel caso di più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando più moduli.
Ammontare detrazione (col. 5)
Viene calcolato il 30% dell'importo presente in colonna 3.
Se il campo "Tipologia investimento" (col. 2) è uguale a 4 o 5 l'ammontare dell'importo detraibile deve essere indicato direttamente nel campo "Ammontare detrazione" (col. 5).