SEZIONE I (righi RM1 e RM2)
Tipo
A - Le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
B - Le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
C - Le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell' art. 4 settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR.
Anno
Indicare l'anno di insorgenza del diritto di percepire redditi, in caso di anticipazioni , indicare 2017.
Reddito nell'anno
Il valore del Reddito annuo non può essere superiore al Reddito totale (per rigo RM1 e RM2).
Ritenute nell'anno
Il valore delle Ritenute non può essere superiore al valore delle Ritenute totali (per rigo RM1 e RM2)
Opzione
Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
SEZIONE II (righi da RM3 a RM7)
Tipo
a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR;
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
d) le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni.
In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel quadro RH.
g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
h) i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.
Anno
Indicare l'anno di insorgenza del diritto a percepire redditi.
Per i redditi di cui alle lettere A e F indicare l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati.
Opzione
Barrare la casella cliccando con il mouse in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
SEZIONE III (righi RM8 e RM9)
RM8 - Anno
Indicare l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta.
Codice
Indicare il codice 1 , per le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione ;
Indicare il codice 2 , per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.
Opzione
Barrare la casella cliccando con il mouse in caso di opzione per la tassazione ordinaria .
RM9 - IVS/Professionisti
Viene riportato l'importo se nel quadro "Versamenti 2017" nella sezione "Altri dati per quadro RP (rigo RP21) e RM Sez. III" è impostata nel campo "Riporto" la voce "Nel quadro RM"; che a sua volta vengono trasferiti da F24.
Devono essere indicati:
i contributi IVS a credito che sono stati utilizzati in compensazione in F24 nel 2017 con debiti o contributi diversi dall'IVS.
Nel caso di impresa familiare ciascun soggetto iscritto alla gestione IVS nel quadro RM deve indicare il credito IVS compensato con altri debiti tributari o contributivi nel corso del 2016, anche se il Mod. F24 sia stato presentato a nome del titolare dell'impresa familiare.
Vengono riportati con la funzione "Trasferimento da F24" (in linea se in tabelle Parametri il campo "Trasferimento automatico dei crediti utilizzati da F24" è impostato a "SI", nel quadro "Riepilogo Redditi" (Ctrl N) nella sezione "Altri dati per quadro RP(rigo RP21) e RM Sez. III", se il cliente non vuole riportare tali crediti nel quadro RM, dovrà selezionare nel campo "Riporto" la voce "Nessun riporto".
Se il credito IVS relativo a un collaboratore è stato compensato con un debito IVS del titolare deve essere indicato nel quadro RM del collaboratore.
Qualora il credito IVS sia compensato con un debito IVS relativo allo stesso soggetto non è necessario indicarlo nel quadro RM; è infatti possibile ridurre i contributi versati del credito compensato da indicare nel quadro RP.
Sono possibili due alternative:
indicare nel quadro RM il credito compensato e nel quadro RP il debito IVS (anche se compensato);
non indicare niente nel quadro RM e nel quadro RP indicare il credito utilizzato in compensazione ed il debito IVS (anche se compensato).
Vengono riportati con la funzione Trasferimento da F24 (in linea se in tabella Parametri il campo "Trasferimento automatico dei crediti utilizzati da F24" è impostato a "SI"), nel quadro "Riepilogo redditi" (CTRL N) nella sezione "Altri dati per quadro RP(rigo RP21) e RM Sez. III" "; il soggetto dovrà selezionare nel campo "Riporto" se vuole riportare il "Credito IVS utilizzato in compensazione debito IVS" nel quadro RM (sezione III) o nel quadro RP (rigo RP21).
Il contributo a credito del professionista autonomo senza cassa utilizzato in compensazione in F24 con altri debiti o contributi.
La compensazione di un credito relativo ad un contributo precedentemente dedotto viene assimilato ad una restituzione e pertanto è soggetto a tassazione separata, consultare la Circolare 9 giugno 1999, n. 127/E, quesito 8.2).
RM9 - Altre somme
Inserimento manuale di altre somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.
RM9 col. 3
Somma dei campi IVS/Professionisti e Altre somme.
Opzione
Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
SEZIONE IV (righi RM10 e RM11)
Anno (RM10 e RM11)
Indicare l'anno di apertura della successione.
Tipo (RM10 e RM11)
Nessuna stampa sul Modello ma necessari per il calcolo.
Specificare il tipo di reddito indicato nel rigo (necessario per il calcolo dell'acconto):
- Nessun calcolo (Acconto);
1 - Utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
2 - Utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
3 - Utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
4 - Utili e altri proventi che andrebbero indicati con il codice "2" ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir);
5 - Altri redditi di capitale;
6 - Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
7 - Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
8 – Redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2017 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore;
8A - Redditi di cod. 8 già ridotti della deduzione forfetaria;
Va utilizzato se il reddito indicato è già ridotto della deduzione forfetaria.
9 - Redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
9A - Redditi di cod. 9 già ridotti della deduzione forferaria;
Va utilizzato se il reddito indicato è già ridotto della deduzione forfetaria.
10 - Altri redditi percepiti nel 2017 ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.
11 – Utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12 - Utili e altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR.
13 - in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
14 - in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
15 - in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
Reddito
Reddito percepito al lordo della quota dell'imposta sulle successioni, proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione.
Viene riportato nel rigo RN1 se è barrata la casella Opzione.
Opzione
Barrare la casella cliccando con il mouse in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
SEZIONE V (righi RM12 e RM13)
RM12 - Tipo
tipologie:
A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria;
B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20 per cento;
C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e gquinquies) del TUIR;
F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;
I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
L proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta
RM12 - Cod. Stato est.
Cliccare sulla descrizione di colore azzurro oppure premere il tasto F9 per ricercare il Codice stato estero in tabella.
Opzione
Barrare la casella cliccando in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
Non sono soggetti a tassazione separata i redditi di capitale di cui alla sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva.
RM13 – Imposta sostitutiva dovuta
Se aliquota = 12,5%
Ammontare reddito * 12,5/100
Se aliquota = 20%
Ammontare reddito * 20/100
Se aliquota = 26% (introdotta con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/05/2015)
Ammontare reddito * 26/100
SEZIONE VII (rigo RM16)
Somma dovuta
Viene calcolata la somma dovuta, 20% dell'ammontare dei proventi.
SEZIONE XII (righi RM25, RM26 e RM27)
RM25 - 3 Periodo di commisurazione
Indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi.
In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data.
RM25 - 4 % Erede
Percentuale del reddito spettante all'erede.
"... nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4.
TFR ed altre indennità maturate al
Viene utilizzato per calcolare la detrazione di cui al decreto 20/03/2008.
31/12/2000
Viene calcolato il campo "19 Detrazioni 20/03/2008" e l'eventuale eccedenza viene riportata nel campo "36 Detrazioni 20/03/2008".
01/01/2001
Viene calcolato il campo "36 Detrazioni 20/03/2008".
TFR non rivalutato
Indicare il TFR non rivalutato, viene utilizzato per calcolare il reddito di riferimento nel calcolo della detrazione di cui al decreto 20/03/2008.
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000
RM25 - 6 TFR Maturato
Indicare l'ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.
RM25 - 7 TFR Erogato nel 2017
Indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2017e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000.
RM25 - 16 Riduzioni
Se nel campo è impostato
viene calcolato:
se presente campo “6 TFR maturato”
[309,87 x (numero di anni "Tempo pieno col. 10") + 309,87 x (numero di mesi "Tempo pieno col. 10"/12)] + [309,87 x (numero di anni "Tempo parziale col. 11" x "% Tempo parziale col. 12")] + [309,87 x (numero di mesi "Tempo parziale col. 11"/12) x "% Tempo parziale col. 12")]
La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
L'importo della colonna 16 non può eccedere colonna 7 + colonna 9.
Istruzioni Ministeriali Redditi PF-2018 - Quadro RM
Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. pertanto, ai fini del calcolo dell’ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di tfr maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di tfr maturato dal 1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare distinte sezioni XII (utilizzando più moduli del quadro RM).
Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l’ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21). l’importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).
Quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001: l’importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11 per cento (colonne da 22 a 40).
È riconosciuta una detrazione d’imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).
per i periodi inferiori all’anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
L’importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l’imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall’1/1/2001.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.
RM25 - 17 Totale Imponibile
Risultato della seguente operazione:
(colonna 7 + colonna 9 - colonna 16+ colonna 13 + colonna 15)
Se il risultato è minore di zero, viene ricondotto a zero.
RM25 - 18 Acconto 20%
Viene applicata l'aliquota del 20 per cento all'imponibile riportato a colonna 17.
RM25 – 19 Detrazioni 20/03/2008
Viene calcolato se "TFR ed altre indennità matuate al" è uguale a "2000" ed è compilato "TFR non rivalutato"
Se nel campo è impostato , nel campo Titolo è
indicato “B”
o “C” e la data di “Fine rapporto di lavoro” è maggiore
del 31/03/2008:
A) Reddito di riferimento =
X = Mesi di anzianità (col. 3 Periodo di commisuraz.) /12 (Valore fisso)
Y = X + Anni di anzianità (col. 3 Periodo di commisuraz.)
Reddito di riferimento = TFR non rivalutato / Y x 12
B) Detrazione
a1) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
b1) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
c1) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
Se il risultato di b) e c) è maggiore di zero, si assume l'importo con le prime 4 cifre decimali (arrotondato a due decimali)
Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008 (19) = B) Detrazione
Non può essere superiore a RM25 col. 18 "Acconto 20%".
Se RM25 col. 19 è maggiore di RM25 col. 18 l’eccedenza viene riportata in RM25 col. 36.
Impostare nel campo per inserire manualmente l'importo
della detrazione nel caso di più rapporti di lavoro cessati nell' anno
2009 nel campo "19 Detrazione 20/03/2008".
Decreto 20/03/2008
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Art. 1 - (Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto)
1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:
70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 19 del predetto testo unico ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.
4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.
5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.
7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.
.....
Relazione illustrativa
......
4) In coerenza con tale scelta, si è ritenuto di individuare nella detrazione forfetaria dall’imposta lo strumento più semplice e funzionale per l’attuazione di tale prima misura di attenuazione del prelievo fiscale sui redditi della specie.
5) Il comma 1 dell’articolo unico del presente decreto, nel presupposto che il reddito di riferimento utile per la determinazione dell’aliquota di tassazione dell’indennità di fine rapporto, calcolato considerando l’intera durata del rapporto di lavoro, costituisca indice di capacità contributiva nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, individua la detrazione spettante in corrispondenza di tre predeterminate classi di reddito di riferimento in misura decrescente al crescere di detto reddito di riferimento (Cfr. allegato n. 1). Il comma 2 specifica che il quoziente derivante dai rapporti matematici indicati alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali (con troncamento, quindi, delle cifre decimali ulteriori alla quarta).
........
8) Il comma 6 stabilisce che la detrazione è operata a scomputo dell’imposta determinata sulle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, in coerenza con il disposto normativo (art. 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007) non compete con riferimento all’imposta dovuta sulle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La predetta detrazione compete, invece, sugli acconti ma non sulle anticipazioni.
Ovviamente, il beneficio fiscale non spetta sull’erogazione del saldo dell’indennità di fine rapporto qualora la detrazione sia già stata integralmente riconosciuta all’atto dell’erogazione dell’acconto.
...........
Esempio - Fisco Oggi dell'Agenzia delle Entrate del 24/07/2008
anni di lavoro = 20
data di inizio rapporto = 1/7/1988
data di fine rapporto = 30/6/2008.
Per il periodo 1/7/1988 - 31/12/2000, il soggetto ha diritto alla deduzione annua di 309,87 euro, pari a 3.873,37 euro totali.
Per il periodo 1/1/2001 - 31/12/2005 lo stesso contribuente non può, invece, godere né della deduzione né della detrazione di 61,97 annui, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il 31/12/2005.
Stesso discorso per il periodo compreso fra l’1/1/2006 e il 30/6/2008, per il quale il contribuente non avrebbe diritto né a deduzioni né a detrazioni.
Per ovviare a questa situazione, nonché al fatto che nel corso degli ultimi anni è stata aumentata l'aliquota minima di tassazione (attualmente al 23%), la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 2, comma 514, ha previsto l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare, allo scopo di introdurre un sistema per ridurre le imposte sul Tfr.
La detrazione
La detrazione è pari a:
70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro
50 + [20 x (28.000 – reddito di riferimento) : 20.500] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28.000 euro
50 x [(30.000 - reddito di riferimento) : 2.000] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 28.000a e 30.000 euro.
Per i rapporti sopra descritti, si assumono le prime quattro cifre decimali.
Tornando all’esempio precedente, ipotizzando che, per semplicità, per ogni anno di lavoro siano maturati 1.500 euro di Tfr, il reddito riferimento sarà pari a:
RR = (30.000 : 20) x 12 = 18.000 euro.
Poiché il valore è compreso tra 7.500 e 28.000 euro, la detrazione ammonterà a:
50 + [20 x (28.000 – 18.000) : 20.500] = 59,8 euro.
All’ex dipendente spetterà, quindi, la “nuova” detrazione, rapportata al periodo 1/4/2008 - 30/6/2008, pari, cioè, a 14,95 euro.
RM25 - 20 Acconti versati prec.
Indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti, in relazione alle somme evidenziate nelle colonne 9 e 15.
RM25 - 21 Acconto da versare
Risultato delle seguente operazione:
colonna 18 –colonna 19 – colonna 20
se il risultato è negativo viene ricondotto a zero
Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4.
RM25 col. 21 = (colonna 18 –colonna 19 – colonna 20) x col. 4 / 100
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 01/01/2001
RM25 - 26 Tempo determinato
Barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni.
Per durata effettiva s’intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell’art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.
Nelle seguenti colonne 27, 28 e 29 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:
nella colonna 27, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
nella colonna 28, indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella successiva colonna 29 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
Ai fini della compilazione si precisa che:
non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell’anno di anticipazione sul TFR (punto 24 compilato con il codice A).
RM25 - 33 Totale Imponibile
Colonna 23 + colonna 25 + colonna 30 + colonna 32.
RM25 - 34 - Acconto del 20%
Imponibile col. 33 x 20%
RM25
Viene effettuato il calcolo automatico dei campi "35 Detrazioni d'imposta" e del campo "36 Detrazioni 20/03/2008".
Inserimento manuale del campo "35 Detrazioni imposta"
oppure
inserimento manuale del campo "36 Detrazioni 20/03/2008" nel caso di più rapporti di lavoro cessati nell' anno 2008.
RM25 - 35 Detrazioni d'imposta
Se nel campo "35 Detrazioni d'imposta" è impostato , nel campo "Titolo" è indicato B o C e la
data fine rapporto di lavoro è inferiore o uguale al 31/12/2005 viene
determinata nel seguente modo:
[61,97 x (numero di anni "Tempo pieno col. 27") + 61,97 x (numero di mesi "Tempo pieno col 27"/12)] + [61,97 x (numero di anni "Tempo parziale col. 28" x "% Tempo parziale col. 29")] + [61,97 x (numero di mesi "Tempo parziale col. 28"/12) x "% Tempo parziale col. 29")].
Se è barrato il campo "Tempo determinato" e la somma, rapportata a mesi, dei campi "Periodi di lavoro per il quale spettano le detrazioni" è inferiore o uguale a 24, all'importo della detrazione calcolata precedentemente viene sommata l'ulteriore detrazione:
[61,97 x (numero di anni "Tempo pieno col. 27") + 61,97 x (numero di mesi "Tempo pieno col 27"/12)] + [61,97 x (numero di anni "Tempo parziale col. 28" x "% Tempo parziale col. 29")] + [61,97 x (numero di mesi "Tempo parziale col. 28"/12) x "% Tempo parziale col. 29")].
L'importo di colonna 34 non può in ogni caso eccedere:
(colonna 22 + colonna 24) X 20%
Decreto 20/03/2008
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Art. 1 - (Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto)
1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:
70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 19 del predetto testo unico ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.
4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.
5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.
7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.
.....
Relazione illustrativa
......
4) In coerenza con tale scelta, si è ritenuto di individuare nella detrazione forfetaria dall’imposta lo strumento più semplice e funzionale per l’attuazione di tale prima misura di attenuazione del prelievo fiscale sui redditi della specie.
5) Il comma 1 dell’articolo unico del presente decreto, nel presupposto che il reddito di riferimento utile per la determinazione dell’aliquota di tassazione dell’indennità di fine rapporto, calcolato considerando l’intera durata del rapporto di lavoro, costituisca indice di capacità contributiva nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, individua la detrazione spettante in corrispondenza di tre predeterminate classi di reddito di riferimento in misura decrescente al crescere di detto reddito di riferimento (Cfr. allegato n. 1). Il comma 2 specifica che il quoziente derivante dai rapporti matematici indicati alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali (con troncamento, quindi, delle cifre decimali ulteriori alla quarta).
........
8) Il comma 6 stabilisce che la detrazione è operata a scomputo dell’imposta determinata sulle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, in coerenza con il disposto normativo (art. 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007) non compete con riferimento all’imposta dovuta sulle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La predetta detrazione compete, invece, sugli acconti ma non sulle anticipazioni.
Ovviamente, il beneficio fiscale non spetta sull’erogazione del saldo dell’indennità di fine rapporto qualora la detrazione sia già stata integralmente riconosciuta all’atto dell’erogazione dell’acconto.
...........
Esempio - Fisco Oggi dell'Agenzia delle Entrate del 24/07/2008
anni di lavoro = 20
data di inizio rapporto = 1/7/1988
data di fine rapporto = 30/6/2008.
Per il periodo 1/7/1988 - 31/12/2000, il contribuente ha diritto alla deduzione annua di 309,87 euro, pari a 3.873,37 euro totali.
Per il periodo 1/1/2001 - 31/12/2005 lo stesso contribuente non può, invece, godere né della deduzione né della detrazione di 61,97 annui, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il 31/12/2005.
Stesso discorso per il periodo compreso fra l’1/1/2006 e il 30/6/2008, per il quale il contribuente non avrebbe diritto né a deduzioni né a detrazioni.
Per ovviare a questa situazione, nonché al fatto che nel corso degli ultimi anni è stata aumentata l'aliquota minima di tassazione (attualmente al 23%), la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 2, comma 514, ha previsto l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare, allo scopo di introdurre un sistema per ridurre le imposte sul Tfr.
La detrazione
La detrazione è pari a:
70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro
50 + [20 x (28.000 – reddito di riferimento) : 20.500] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28mila euro
50 x [(30.000 - reddito di riferimento) : 2.000] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 28mila e 30mila euro.
Per i rapporti sopra descritti, si assumono le prime quattro cifre decimali.
Tornando all’esempio precedente, ipotizzando che, per semplicità, per ogni anno di lavoro siano maturati 1.500 euro di Tfr, il reddito riferimento sarà pari a:
RR = (30.000 : 20) x 12 = 18.000 euro.
Poiché il valore è compreso tra 7.500 e 28.000 euro, la detrazione ammonterà a:
50 + [20 x (28.000 – 18.000) : 20.500] = 59,8 euro.
All’ex dipendente spetterà, quindi, la “nuova” detrazione, rapportata al periodo 1/4/2008 - 30/6/2008, pari, cioè, a 14,95 euro.
RM25 - 36 Detrazione 20/03/2008
Viene calcolato se "TFR ed altre indennità maturate al" è uguale a "01/01/2001" ed è compilato "TFR non rivalutato".
Se nel campo precedente è indicato , nel campo Titolo è
indicato “B”
o “C” e la data di “Fine rapporto di lavoro” è maggiore
del 31/03/2008:
A) Reddito di riferimento =
X = Mesi di anzianità (col. 3 Periodo di commisuraz.) /12 (Valore fisso)
Y = X + Anni di anzianità (col. 3 Periodo di commisuraz.)
Reddito di riferimento = TFR non rivalutato / Y x 12
B) Detrazione
a1) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
b1) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
c1) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
Se il risultato di b) e c) è maggiore di zero, si assume l'importo con le prime 4 cifre decimali (arrotondato a due decimali)
Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008 (36) = B) Detrazione
Indicare nel campo precedente per inserire manualmente
l'importo della detrazione nel caso di più rapporti di lavoro cessati
nell' anno 2009 nel campo "36 Detrazione 20/03/2008".
RM25 - 37 Acconti versati in anni precedenti
Indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati, negli anni precedenti, in relazione alle somme evidenziate nelle colonne 25 e 32.
RM25 - 38 Acconto da versare
Colonna 34 - colonna 35 - colonna 36 - colonna 37
Se il risultato è minore di zero viene ricondotto a zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4.
(Colonna 34 - colonna 35 - colonna 36 - colonna 37) x col. 4 / 100
Se il risultato è minore di zero viene ricondotto zero.
RM25 - 40 Imposta sostitutiva
Importo rivalutazioni col. 39 x 17%.
Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede l'importo dell'imposta sostitutiva deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4.
RM26 - Trattenuto dal sostituto (730/2018)
Importo trattenuto dal sostituto d'imposta.
RM26 - Acconto versato da REDDITI 2018
Acconto versato da Redditi 2018.
RM26 - 2 Acconto dovuto
(RM26 Reddito col. 1 x 20%) - RM26 - Trattenuto dal sostituto (730/2017) - RM26 - Acconto versato da REDDITI 2018.
RM27 - 1 Anno
Indicare l'anno di insorgenza del diritto di percepire redditi, in caso di anticipazioni indicare 2016.
RM27 - 2 Reddito nell'anno
Col. 2 (Reddito nell'anno) non può essere superiore a col. 3 (Reddito totale).
RM27 - 4 Acconto dovuto
Reddito nell'anno col. 2 x 20%.
REDDITI SOGGETTI AL VERSAMENTO DI ACCONTO DEL 20%
Redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16 e all'art. 17 c. 3 del DPR 917/86 non soggetti a ritenuta.
Consultare le Istruzioni ministeriali, la Legge n. 669 del 31/12/1996 art. 1 comma 3 convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e la Circolare n. 25/E del 6/2/1997.
L’importo su cui calcolare l’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata è uguale:
alla colonna 3 "Reddito nell’anno" del rigo RM1 o RM2, se non sono state indicate "ritenute nell’anno" colonna 6 e se non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria";
alla colonna 3 "Reddito" del rigo RM3 o RM4 o RM5 o RM6 o RM7, se a colonna 4 non sono indicate ritenute e se non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria";
alla colonna 2 "Somme percepite" del rigo RM8 o RM9, se a colonna 3 non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria";
alla colonna 2 "Reddito" del rigo RM10 o RM11 se nel campo "Tipo" è indicato il codice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 9A, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 diminuita dell’importo della "Quota delle imposte sulle successioni" di col. 3, se a colonna 4 non sono indicate ritenute e se non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria";
se nel rigo RM10 o RM11 nel campo "Tipo di reddito" è indicato il codice 8 e a colonna 4 non sono indicate ritenute e se non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria" occorre:
determinare la deduzione forfetaria del 25 per cento sul "Reddito" di col. 2;
determinare l’imponibile sottraendo al "Reddito" di col. 2 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di col. 3;
se nel rigo RM10 o RM11 nel campo "Tipo di reddito" è indicato il codice 9 e a colonna 5 non sono indicate ritenute e se non è stata barrata la casella "Opzione per la tassazione ordinaria" occorre:
determinare la deduzione forfetaria del 15 per cento sul "Reddito" di col. 2;
determinare l’imponibile sottraendo al "Reddito" di col. 2 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di col. 3.