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Redditi |
Rigo RF1/RG1 |
Rigo RE1 |
Schede Studi / Parametri da allegare | ||||
Casella Studi |
Casella Param. |
Escl. Studi |
Escl. Param. |
Inapplicabilità |
Escl. Studi |
Escl. Param. |
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Cause di esclusione |
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inizio dell'attività soggetta a parametri nel corso del periodo d'imposta (nuova attività e non "mera prosecuzione") |
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1 |
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1 |
Nessuno |
inizio dell'attività soggetta a studi nel corso del periodo d'imposta (nuova attività e non "mera prosecuzione") |
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1 |
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1 |
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Nessuno |
cessazione dell'attività soggetta a studi nel corso del periodo d'imposta |
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----- |
2 |
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2 |
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Nessuno |
cessazione dell'attività soggetta a parametri nel corso del periodo d'imposta |
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---- |
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2 |
---- |
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2 |
Nessuno |
ricavi/compensi dichiarati superiori a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (attività soggetta a studi) |
X |
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3 |
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3 |
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Studi |
ricavi/compensi dichiarati superiori a 7,5 milioni di euro |
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4 |
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4 |
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Nessuno |
ricavi/compensi dichiarati superiori a 5.164.569 euro (in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri) |
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---- |
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3 |
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3 |
Nessuno |
periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria (attività soggetta a Studi) |
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----- |
5 |
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5 |
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Nessuno |
periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria (attività soggetta a Parametri) |
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---- |
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4 |
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4 |
Nessuno |
periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (attività soggetta a Studi) |
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----- |
6 |
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---- |
6 |
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Nessuno |
periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (attività soggetta a Parametri) |
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---- |
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4 |
---- |
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4 |
Nessuno |
Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (attività soggetta a Studi) |
X |
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7 |
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7 |
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Studi |
Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (attività soggetta a Parametri) |
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---- |
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4 |
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4 |
Nessuno |
periodo di imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi (attività soggetta a Parametri) |
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----- |
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5 |
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5 |
Nessuno |
determinazione reddito con criteri forfetari (attività soggetta a Studi) |
X |
----- |
8 (*) |
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8 (*) |
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Studi (senza quadro F/G) |
determinazione reddito con criteri forfetari (attività soggetta a Parametri) |
---- |
---- |
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6 (*) |
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6 (*) |
Nessuno |
incaricati alle vendite a domicilio (attività soggetta a Parametri) |
----- |
----- |
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7 |
---- |
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7 |
Nessuno |
incaricati alle vendite a domicilio (attività soggetta a Studi) |
---- |
---- |
9 |
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---- |
9 |
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Nessuno |
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati relativi ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata |
----- |
---- |
10 |
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10 |
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Nessuno |
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell’applicazione dei parametri |
----- |
----- |
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8 |
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8 |
Nessuno |
Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata (se le sue attività sono soggette a due differenti studi) |
X |
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11 (**) |
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11 (**) |
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Studi |
Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività) |
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----- |
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9 |
----- |
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9 |
Nessuno |
Inutilizzabilità in fase di accertamento, delle risultanze degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2017 (prevista dal DM 11 febbraio 2008) - soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi per il periodo 'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi o il regime forfetario |
X |
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12 |
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12 |
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Studi |
Inutilizzabilità in fase di accertamento, delle risultanze degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2017 (prevista dal DM 11 febbraio 2008) - società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 Cc |
X |
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13 |
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13 |
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Studi |
Inutilizzabilità in fase di accertamento, delle risultanze degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2017 (prevista dal DM 11 febbraio 2008) - soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali |
X |
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14 |
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14 |
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Studi |
Inutilizzabilità in fase di accertamento, delle risultanze degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2017 (prevista dal DM 11 febbraio 2008) - soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività 64.92.01 o 66.19.40 o 68.20.02 oppure soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati |
X |
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15 |
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15 |
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Studi |
Cause di inapplicabilità |
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altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi) |
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X |
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X |
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Parametri |
(*)
Istruzioni ministeriali Studi di settore 2018 - Parte generale - Paragrafo 3
......
i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” (ad eccezione di quelli che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014, che sono comunque esclusi), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati
.....
(**)
Istruzioni parte generale Studi di settore paragrafo" 2.4 Chi non li applica"
Sono esclusi dall’applicazione (per gli obblighi di presentazione vedi invece il successivo paragrafo 3) degli studi di settore i contribuenti:
con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;
con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro. Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dei ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del TUIR). I compensi da tenere in considerazione, invece, sono quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del TUIR). Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR);
che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (vedi box successivo “Per saperne di più”);
che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato lo studio e, quindi, prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa;
che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il regime forfetario agevolato.
Non si applicano inoltre gli studi di settore ai contribuenti che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi).
PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:
il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore WM21E) e da maggio in poi in quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore WG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore; per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013.
3. PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE
Il modello deve essere presentato dai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore e da quelli di seguito indicati.
Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche:
i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” (ad eccezione di quelli che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014, che sono comunque esclusi), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;
i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR), oppure compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR), di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro. Le informazioni richieste saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l’elaborazione degli ISA;
i contribuenti che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell’attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello).
Ai contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività è richiesta la compilazione del modello studi di settore con l’indicazione, nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.
Si fa presente, inoltre, che i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello REDDITI.
È il caso, ad esempio, del contribuente che, pur avendo formalmente iniziato l’attività in un precedente periodo di imposta, non disponendo delle necessarie autorizzazioni, non ha ancora effettuato alcuna operazione. Non avendo conseguito ricavi nel corso del periodo di imposta è impossibilitato a compilare le sezioni del modello rilevanti ai fini della stima (nel caso, ovviamente, siano previste per lo studio applicabile) che richiedono informazioni in termini di percentuali sui ricavi.
ATTENZIONE
In caso di omessa presentazione del modello si applica la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
Istruzioni ministeriali Redditi Persone fisiche 2018 - Paragrafo "Studi di settore" presente nell'Appendice
Per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all’evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni annuali di cui all’art. 1 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive , ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, a quelli stimati dai predetti studi di settore; ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo “6494”.
L’art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, prevede che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi studi di settore.
Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante l’apposito mod. F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il codice tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dello studio di settore preclude l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate prevista dall’art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Istruzioni ministeriali Redditi Persone fisiche 2018 - Appendice - Voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"
Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493.